§ 1.8.1 - L.R. 6 gennaio 1979, n. 2.
Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti ed istituzioni diversi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:06/01/1979
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Competenza alle nomine.
Art. 3.  Delega agli enti locali.
Art. 4.  Pubblicazione dell'elenco delle nomine e designazioni.
Art. 5.  Presentazione delle proposte di candidatura.
Art. 6.  Parere delle commissioni consiliari.
Art. 7.  Parere in ordine a nuove proposte o conferme.
Art. 8.  Procedure per le nomine di competenza del consiglio regionale.
Art. 9.  Incompatibilità e divieto di cumulo.
Art. 10.  Obblighi derivanti dalla nomina o designazione.
Art. 11.  Doveri inerenti al mandato e revoca del medesimo.
Art. 12.  Pubblicazione dell'elenco delle nomine effettuate.
Art. 13.  Abrogazione di norme.


§ 1.8.1 - L.R. 6 gennaio 1979, n. 2.

Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti ed istituzioni diversi.

(B.U. 10 gennaio 1979, n. 2, 1° suppl. ord.).

 

(Abrogata dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 1995, n. 14, fatto salvo quanto

previsto dall'art. 23, commi 2 e 3, della medesima legge).

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge disciplina le nomine, le designazioni e le relative conferme da effettuarsi dalla regione Lombardia in base a leggi, regolamenti statali o regionali e convenzioni, per incarichi di qualsiasi tipo presso enti, organismi pubblici e privati esterni alla regione.

     2. Le disposizioni della presente legge, fermi i casi di incompatibilità, previsti dall'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e da altre leggi generali e speciali non si applicano:

     a) alle nomine e designazioni per le quali sia prevista come requisito soggettivo la qualità di consigliere regionale o di titolare di altre cariche di rilevanza statutaria della regione;

     b) alle nomine o designazioni vincolate alla titolarità di altre cariche od uffici in base a disposizioni di legge, nonché dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego presso la regione.

 

     Art. 2. Competenza alle nomine.

     1. Spettano alla giunta regionale le nomine e designazioni espressamente attribuitele dalle leggi vigenti, nonché quelle che non siano attribuite ad altri organi dallo Statuto o da specifiche disposizioni di legge, o che non siano delegate ai sensi del successivo art. 3.

 

     Art. 3. Delega agli enti locali.

     1. Sono delegate alle province e ai comuni, singoli o associati, le nomine e designazioni di competenza regionale negli organi di amministrazione di enti, istituti ed organismi che hanno sede ed operano nei rispettivi territori.

     2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza per le nomine e designazioni di propria competenza e della giunta regionale per le altre, determina le nomine e designazioni delegate e individua gli enti destinatari delle deleghe.

     3. Nelle procedure per le nomine o designazioni gli enti delegati devono osservare le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili con i loro ordinamenti.

     4. Qualora debbano essere nominate in seno allo stesso istituto, ente od organismo tre o più persone, deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza.

     5. Le nomine e designazioni sono effettuate previo pubblico avviso da affiggersi negli albi degli enti delegati, sulla base di candidature presentate dai consigli od assemblee degli enti stessi.

 

     Art. 4. Pubblicazione dell'elenco delle nomine e designazioni.

     1. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale l'elenco e la data delle nomine e designazioni di cui al primo comma del precedente art. 1 da effettuarsi nell'anno successivo.

     2. Tale elenco dovrà indicare:

     a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi in seno ai quali la nomina o la designazione deve essere effettuata;

     b) le fonti normative che la prevedono;

     c) gli organi regionali cui spetta;

     d) gli eventuali compensi previsti a qualsiasi titolo dalle disposizioni vigenti o dagli ordinamenti dei singoli enti e da questi dichiarati all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

     3. L'ufficio di presidenza del consiglio può disporre ulteriori forme di pubblicità qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione all'importanza e alle caratteristiche particolari delle cariche da ricoprire.

     4. L'ufficio di presidenza, con la stessa procedura prevista dai commi precedenti, provvede a pubblicare elenchi integrativi per le ulteriori nomine o designazioni, nonché le sostituzioni o surrogazioni che si rendesse necessario effettuare nel corso dell'anno.

 

     Art. 5. Presentazione delle proposte di candidatura.

     1. Durante i sessanta giorni anteriori alla data nella quale si deve provvedere, possono essere presentate al presidente del consiglio, per le nomine o designazioni di competenza del consiglio regionale, ed al presidente della giunta per le altre, proposte di candidatura da parte dei gruppi consiliari e dei consiglieri regionali; analoghe proposte possono essere presentate da parte di ordini professionali, associazioni, enti pubblici o privati che operino nei settori interessati.

     2. Le proposte di candidatura devono specificare i motivi che giustificano la scelta, con particolare riferimento alle capacità professionali in relazione ad ogni specifico incarico, e devono altresì indicare:

     1) dati anagrafici completi e residenza;

     2) titoli di studio;

     3) curriculum professionale ed occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche ed in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente.

     3. Qualora per le nomine o designazioni di competenza consiliare non siano state presentate proposte di candidature, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede a formulare insieme con le indicazioni di cui al precedente comma.

 

     Art. 6. Parere delle commissioni consiliari.

     1. Scaduti i termini per la presentazione delle proposte di candidatura il presidente del consiglio regionale, per le nomine e le designazioni di competenza consiliare, le trasmette unitamente alla relativa documentazione alla commissione consiliare competente per materia perché esprima, motivandolo, il proprio parere.

     2. Entro venti giorni dal termine di cui al primo comma la giunta regionale o il suo presidente, per le nomine o designazioni di rispettiva competenza, predispongono lo schema del relativo provvedimento, nel quale debbono essere indicati i motivi che giustificano la scelta in rapporto ai fini e agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire, e lo trasmettono per il parere alla commissione consiliare competente per materia, unitamente all'elenco delle candidature presentate ed alla relativa documentazione.

     3. La commissione esprime il parere entro venti giorni dalla ricezione delle proposte; tale termine è prorogato di ulteriori dieci giorni qualora si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione.

     4. Trascorsi i termini di cui al precedente comma la nomina o la designazione sono effettuate anche in mancanza del parere della commissione.

 

     Art. 7. Parere in ordine a nuove proposte o conferme.

     1. Qualora, a seguito del parere espresso dalla commissione consiliare o per altre ragioni, il presidente della giunta regionale o la giunta stessa ritengano di procedere a nomine o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista dagli articoli precedenti.

     2. La stessa procedura si applica per la conferma di chi ricopre la carica, anche nel caso in cui sia già stato espresso il parere consiliare in occasione della prima nomina o designazione.

     3. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

 

     Art. 8. Procedure per le nomine di competenza del consiglio regionale.

     1. L'argomento concernente le nomine o designazioni di competenza consiliare è iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla scadenza dei termini previsti dal precedente art. 6, terzo comma.

     2. Qualora in detta seduta o in quella ancora successiva non si sia provveduto alla nomina o designazione, l'ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, assume le necessarie determinazioni.

     3. Qualora per la stessa nomina o designazione siano state presentate più candidature le operazioni di voto si effettuano su liste di votazione predisposte a cura dell'ufficio di presidenza.

     4. Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso istituto, ente od organismo, tre o più persone deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza.

 

     Art. 9. Incompatibilità e divieto di cumulo.

     1. Salve le incompatibilità sancite dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e da altre leggi generali e speciali e purché le situazioni sottoindicate non costituiscano requisito di legge per la nomina o la designazione, le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le funzioni di:

     a) membro del parlamento o di consiglio regionale;

     b) dipendente regionale addetto ad uffici che operano in materia inerenti all'attività dell'ente presso cui avviene la nomina o designazione;

     c) componente di organismi consultivi tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti ed organismi di cui alla lettera b);

     d) magistrato ordinario, amministrativo o contabile;

     e) avvocato o procuratore presso l'avvocatura dello stato;

     f) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

     2. Nel caso di delega delle nomine o designazioni agli enti di cui al precedente art. 3, la nomina o designazione è incompatibile con le funzioni di consigliere comunale o provinciale o di componente l'assemblea degli enti locali associati.

     3. Nelle situazioni d'incompatibilità previste dai precedenti commi la nomina o designazione è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione, non abbia fatto cessare la situazione stessa presentando le dimissioni della carica ricoperta, chiedendo il collocamento in aspettativa laddove previsto da norme vigenti o, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.

     4. Gli incarichi presso enti, istituti ed organismi di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili.

 

     Art. 10. Obblighi derivanti dalla nomina o designazione.

     1. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione ne dà immediatamente avviso all'interessato il quale, entro quindici giorni dalla ricezione di tale avviso, deve comunicare per iscritto al consiglio regionale oppure alla giunta regionale o al suo presidente, secondo le rispettive competenze per la nomina, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

     1) l'inesistenza o cessazione dell'eventuale situazione di incompatibilità;

     2) l'inesistenza di conflitto di interesse in relazione all'incarico da assumere;

     3) la consistenza del proprio patrimonio all'atto della nomina;

     4) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi, ai fini fiscali.

     2. Le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) devono essere presentate anche alla scadenza del mandato, entro il trentesimo giorno della relativa data.

     3. La mancanza o infedeltà delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, possono essere accertate in ogni momento nei modi e nelle forme di legge e comportano la decadenza dalla nomina o dalla designazione; decadono dal pari di diritto i soggetti inadempienti all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 [1].

     3 bis. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina o alla designazione, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti [2].

     3 ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle nomine effettuate dagli enti locali, per delega della regione, ai sensi del precedente articolo 3 [2].

 

     Art. 11. Doveri inerenti al mandato e revoca del medesimo.

     1. Nell'espletamento del proprio mandato coloro che sono stati nominati o designati dalla regione sono tenuti a conformarsi agli indirizzi della programmazione regionale nei settori di competenza degli enti, istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.

     2. Ogni due anni o quando ne siano altrimenti richiesti, essi sono tenuti ad inviare al presidente del consiglio o della giunta regionale una relazione sull'attività svolta che viene da questi trasmessa alla commissione consiliare competente per materia.

     3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente primo comma gli organi regionali che hanno provveduto alla nomina o alla designazione possono revocarla, sentita la commissione consiliare competente.

 

     Art. 12. Pubblicazione dell'elenco delle nomine effettuate.

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione l'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente, con le indicazioni dei dati essenziali relativi ai proponenti.

     1 bis. L'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente deve essere corredato dai documenti e dichiarazioni di cui al precedente art. 10, primo comma; ad analoga pubblicazione si provvede all'atto della scadenza del mandato, in relazione al disposto del secondo comma dell'articolo precitato [2].

 

     Art. 13. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogata la L.R. 9 giugno 1975, n. 74.

 

 


[1] Comma così modificato dalla L.R. 19 luglio 1982, n. 41.

[2] Comma aggiunto dalla L.R. 19 luglio 1982, n. 41.

[2] Comma aggiunto dalla L.R. 19 luglio 1982, n. 41.

[2] Comma aggiunto dalla L.R. 19 luglio 1982, n. 41.