§ 4.1.78 - L.R. 10 giugno 1996, n. 13.
Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (A.L.E.R.).


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:10/06/1996
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Funzioni della regione).
Art. 3.  (Consulta regionale e consulte territoriali sulla casa).
Art. 4.  (Aziende lombarde per l'edilizia residenziale).
Art. 5.  (Attività delle ALER).
Art. 5 bis.  (Attribuzione di competenze regionali)
Art. 6.  (Statuto).
Art. 7.  (Organi).
Art. 8.  (Consiglio di amministrazione delle ALER).
Art. 9.  (Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione).
Art. 10.  (Presidente).
Art. 11.  (Direttore).
Art. 12.  (Collegio dei sindaci).
Art. 13.  (Comitato tecnico delle ALER).
Art. 14.  (Indennità di carica).
Art. 15.  (Fonti di finanziamento).
Art. 16.  (Bilancio e programmi di attività delle ALER).
Art. 17.  (Vigilanza e controllo sugli organi e sugli atti delle ALER).
Art. 18.  (Stato giuridico e trattamento economico del personale).
Art. 19.  (Partecipazione dell'utenza).
Art. 20.  (Rappresentante regionale nel comitato per l'edilizia residenziale).
Art. 21.  (Norme di prima applicazione).
Art. 22.  (Norma transitoria).
Art. 23.  (Norma finanziaria).
Art. 24.  (Abrogazioni e modificazioni).


§ 4.1.78 - L.R. 10 giugno 1996, n. 13. [1]

Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (A.L.E.R.).

(B.U. 15 giugno 1996, n. 24 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La presente legge disciplina l'ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica in attuazione degli artt. 13 e 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e, per quanto di competenza, secondo i principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. La presente legge disciplina altresì le funzioni della regione ai fini del coordinamento delle attività di edilizia residenziale pubblica e della azione amministrativa degli enti di cui al comma 1.

 

     Art. 2. (Funzioni della regione).

     1. Il consiglio regionale determina, all'inizio di ogni legislatura, gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.

     2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, la giunta regionale:

     a) verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti in esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica;

     b) indirizza le attività degli enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti;

     c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

     d) esercita l'azione di vigilanza sugli enti di cui all'articolo 4.

     3. La giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri e i parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi degli enti di cui all'art. 4 nonché per l'efficienza del loro funzionamento; tali criteri e parametri tengono conto del rapporto fra personale impiegato, risorse e patrimonio gestito.

     3 bis. La Regione può attribuire alle ALER funzioni amministrative regionali relative alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica [2].

     3 ter. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare un rapporto sull'attività delle ALER, basato sulle evidenze del controllo di gestione e della relazione sull'attuazione degli obiettivi [3].

     4. La giunta regionale di intesa con le province predispone un sistema informativo abitativo-territoriale al fine di programmare e coordinare gli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi e presenta annualmente al consiglio regionale un rapporto complessivo sull'attuazione degli interventi, sull'andamento del fabbisogno abitativo e sulla gestione degli enti di cui all'art. 4.

 

     Art. 3. (Consulta regionale e consulte territoriali sulla casa). [4]

     1. Con decreto del presidente della giunta regionale è istituita la consulta regionale sulla casa composta da:

     a) il presidente della giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;

     b) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.), sezione regionale;

     c) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Province Lombarde (U.R.P.L.):

     d) due rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, dei quali uno nominato dai presidenti e uno dai direttori delle stesse;

     e) un rappresentante unico per i sindacati degli inquilini rappresentativi a livello regionale;

     f) un rappresentante unico per le confederazioni sindacali dei lavoratori rappresentative a livello regionale;

     g) un rappresentante unico delle associazioni della proprietà edilizia rappresentative a livello regionale;

     h) un rappresentante unico delle associazioni delle cooperative di abitazione rappresentative a livello regionale;

     i) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.).

     2. La consulta dura in carica fino alla scadenza della legislatura nella quale è stata nominata.

     3. La consulta regionale promuove studi ed analisi per l'elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore, riguardanti l'edilizia residenziale e formula al riguardo proposte alla giunta regionale.

     4. La consulta rende disponibili dati e analisi sulla situazione abitativa, anche avvalendosi del sistema informativo abitativo-territoriale di cui all'art. 2, comma 4.

     5. La giunta regionale con propria deliberazione individua la struttura tecnica, esistente nell'ambito del competente servizio, di supporto alla consulta.

     6. I sindaci dei comuni compresi nell'ambito di competenza di ciascun ente di cui all'art. 4, su convocazione del presidente della provincia, riuniti in conferenza, promuovono la costituzione di una consulta territoriale sulla casa per le medesime finalità di cui al comma 3 e per esprimere in quella sede pareri, atti di indirizzo ed altro da sottoporre al consiglio di amministrazione dell'ente.

     7. La composizione delta consulta territoriale è definita dallo statuto previsto al successivo art. 6, in analogia con quanto previsto dal precedente comma 1, per la consulta regionale.

 

     Art. 4. (Aziende lombarde per l'edilizia residenziale).

     1. Gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) della regione Lombardia sono trasformati in Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER). Anche gli IACP di Lecco e di Lodi, istituti per effetto della l.r. 28 aprile 1995, n. 30, sono trasformati in ALER [5].

     1 bis. La Regione subentra nei rapporti giuridici relativi alle attività del disciolto Consorzio Regionale tra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Lombardia (C.R.I.A.C.P.L.). Le somme residue alla liquidazione dei disciolto C.R.I.A.C.P.L. sono acquisite al bilancio regionale [6].

     2. Le ALER sono enti pubblici di natura economica dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato dal consiglio regionale.

     3. Nell'ambito della procedura richiamata al comma 1 sentite le province e i comuni capoluogo, entro 60 giorni, l'ambito territoriale di competenza, la consistenza patrimoniale, anche con riferimento agli immobili di edilizia residenziale pubblica, e la sede legale, in modo da garantire l'economicità della gestione. L'ambito territoriale di competenza coincide con il territorio provinciale, salvo diverse specificazioni; per gli aspetti indicati nel presente comma, determinazioni particolari potranno riguardare l'area metropolitana di Milano, dove l'ALER potrà essere articolata per l'esercizio delle funzioni di gestione in strutture decentrate.

     4. La trasformazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui al comma 3 dell'art. 8 [7].

 

     Art. 5. (Attività delle ALER).

     1. Le ALER hanno il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale, provinciale e comunale, anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali, purché prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale; in particolare:

     a) attuano gli interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, utilizzando anche risorse rese disponibili da altri soggetti pubblici;

     b) gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se delegate, degli altri soggetti pubblici eventualmente interessati favorendo la gestione dei servizi da parte dell'utenza al fine di favorire la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in collaborazione con i comuni interessati, predispongono piani e programmi di edilizia agevolata-convenzionata da destinare ai soggetti in situazione di revoca o decadenza;

     c) acquisiscono nuovo patrimonio o dismettono parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi delle leggi di settore e dei piani di cessione approvati dalla giunta regionale;

     d) possono redigere i progetti ed eseguire le opere relative ad urbanizzazioni, programmi complessi e piani urbanistici attuativi per conto degli enti pubblici competenti;

     e) possono svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici ed eventualmente anche a favore di privati nei modi e nei limiti stabiliti dallo statuto dell'ALER previa stipulazione di apposita convenzione;

     f) possono formulare proposte agli enti competenti per la localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

     g) realizzano piani per l'adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;

     h) svolgono ogni altro compito attribuito loro dalle leggi e dai regolamenti;

     h bis) verificano la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento delle attività aziendali adottando un sistema di controllo di gestione. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati [8];

     h ter) pubblica sul proprio sito internet ad accessibilità libera il proprio bilancio, in particolare tutti i dati relativi ai lavori, agli importi ed ai soggetti coinvolti negli interventi di edilizia residenziale di recupero e di nuova costruzione, nonché quelli relativi all'acquisizione di immobili da destinare ad edilizia residenziale pubblica [9].

     2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 le ALER possono partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società o altri enti che abbiano come oggetto attività inerenti all'edilizia, nel rispetto dell'ordinamento vigente. L'autorizzazione regionale determina i limiti delle attività, le modalità di rendicontazione della stessa e gli indirizzi di reimpiego nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente [10].

 

          Art. 5 bis. (Attribuzione di competenze regionali) [11]

     1. E' attribuita alle ALER, nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, la competenza per la conclusione dei procedimenti di determinazione del finanziamento definitivo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), programmati anteriormente al Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP) 2002 - 2004. A tal fine la Regione attribuisce alle ALER le risorse finanziarie necessarie nella misura del finanziamento autorizzato dalla Regione al netto di quanto già trasferito alle ALER, tenuto conto del saldo finanziario relativo ai procedimenti già conclusi.

     2. Entro i limiti delle risorse determinate secondo le modalità stabilite al comma 1, le ALER sono autorizzate a destinare le economie di spesa riscontrate a conclusione dei singoli procedimenti, per le tipologie di oneri di seguito indicate:

a) maggiori oneri di esproprio a seguito di sentenza passata in giudicato o di accordo bonario;

b) opere impreviste ed essenziali per rendere possibile la destinazione dell'opera finanziata, dichiarate tali da perizia giurata.

     3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse giacenti nel fondo globale presso la Cassa Depositi e Prestiti, istituito in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero delle Infrastrutture il 9 aprile 2001 di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Le risorse di cui trattasi sono già destinate ai beneficiari finali individuati nei procedimenti di cui al comma 1.

     4. La Giunta regionale determina le modalità operative di attuazione delle disposizioni del presente articolo e approva il rendiconto complessivo riscontrando le eventuali economie e i relativi impieghi in coerenza con il comma 2. Le economie non utilizzate vengono riprogrammate dalla Regione.

 

     Art. 6. (Statuto).

     1. Il consiglio di amministrazione dell'ALER adotta la proposta di statuto entro novanta giorni dal primo insediamento del consiglio stesso, sulla base di uno schema approvato dal Consiglio regionale, e la invia alla Giunta regionale per l'approvazione [12].
     2. Qualora la Giunta regionale non si pronunci entro i successivi novanta giorni, lo statuto si intende approvato [13].

     3. Sono approvate con le medesime procedure di cui al presente articolo le modificazioni allo statuto.

 

     Art. 7. (Organi).

     1. Sono organi delle ALER:

     a) il consiglio di amministrazione

     b) il presidente

     c) il direttore

     d) il collegio dei sindaci.

 

     Art. 8. (Consiglio di amministrazione delle ALER).

     1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, tra cui il presidente e il vicepresidente, nominati dalla Giunta regionale ai sensi dello Statuto regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze [14].

     1 bis. [15].

     2. I componenti dei consigli di amministrazione delle ALER sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali o di comprovata esperienza, che abbiano svolto mansioni di direzione amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private.

     3. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'acquisizione delle nomine, provvede con proprio decreto a costituire il consiglio di amministrazione disponendone contestualmente la convocazione per la seduta di insediamento.

     4. [Nella seduta di insediamento, o comunque entro trenta giorni dalla medesima, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del vice presidente. Della nomina è data tempestiva comunicazione alla Giunta regionale] [16].

     5. [17].

     6. [18].

     7. Il consiglio di amministrazione dell'ALER dura in carica 5 anni a decorrere dalla data del decreto del presidente della giunta regionale che l'ha nominato.

     8. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della l.r. 6 aprile 1995, n. 14.

     9. Il consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno tre consiglieri. Il presidente del consiglio di amministrazione, il vice presidente o il consigliere più anziano per nomina o, a parità di nomina, per età, comunica immediatamente al Presidente della Giunta regionale l’intervenuta decadenza. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del consiglio e nomina un commissario, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), della l.r. 14/1995 [19].

     10. Per tutti i membri del consiglio di amministrazione valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa statale e regionale in materia, nonché quelle previste dagli statuti delle province e dei comuni, per i consiglieri da questi nominati, e quelle determinate da situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti delle ALER. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i consiglieri regionali. Non costituisce causa di incompatibilità la nomina di membri del consiglio di amministrazione delle ALER in consigli di amministrazione di enti, consorzi o società partecipate o controllate [20].

 

     Art. 9. (Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione).

     1. Il consiglio di amministrazione opera nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio regionale, in raccordo con la programmazione della provincia e dei comuni.

     2. Spetta al consiglio di amministrazione:

     a) deliberare la proposta di statuto e le eventuali modificazioni;

     b) stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone l'attuazione, anche mediante rendiconti semestrali da inviare alla giunta regionale;

     c) approvare i bilanci;

     d) nominare il direttore;

     e) definire i piani annuali e pluriennali di attività ed approvare gli interventi da realizzare per la loro attuazione;

     f) deliberare il regolamento di amministrazione contabilità;

     g) deliberare il regolamento e la dotazione del personale;

     h) deliberare, previa autorizzazione della giunta regionale, la partecipazione dell'ALER a società, enti e consorzi;

     i) deliberare le disposizioni applicative della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle leggi regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione;

     l) deliberare quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'ente.

     3. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

     4. Il consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti; in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del presidente.

     5. Le delibere relative alle lettere a), c), e), g), h), i) devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

 

     Art. 10. (Presidente).

     1. Il presidente è il legale rappresentante dell'ALER, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio, sovrintende al buon funzionamento dell'ente e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione e, in caso di necessità ed urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del consiglio che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio stesso nella prima adunanza successiva.

     2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente o, in caso di assenza del vice presidente, dal consigliere più anziano per nomina e, a parità di anzianità di nomina, per età.

 

     Art. 11. (Direttore).

     1. Il direttore dell'ALER è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ALER, tra gli iscritti in un apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta regionale. Possono essere iscritti in tale elenco i dirigenti pubblici e privati che abbiano ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale, di durata almeno quinquennale. Il compimento del 65° anno di età comporta la cancellazione dall'elenco [21].

     2. Il rapporto di lavoro del direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato con una durata massima di anni 5 e si risolve automaticamente alla scadenza. L'incarico può essere rinnovato ma non può comunque protrarsi oltre il 65° anno di età. Il presidente stipula il contratto e lo risolve anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, qualora risultino dal bilancio di esercizio rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione o in caso di violazione di leggi o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei sindaci.

     2 bis. Il direttore generale non può prestare attività presso la medesima ALER per più di dieci anni consecutivi [22].

     3. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con deliberazione del consiglio di amministrazione con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta regionale tenendo conto della complessità delle attività risultanti dal bilancio e della consistenza del patrimonio di ogni ALER, nonché della retribuzione dei direttori generali della Giunta regionale [23].

     3 bis. Il direttore che provenga dal settore pubblico è collocato in aspettativa presso l'ente di provenienza senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio [24].

     4. Al direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; il direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

     5. In particolare il direttore:

     a) formula proposte al consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio verbalizzando le determinazioni assunte;

     b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ALER anche mediante l'adozione di tutti gli atti di organizzazione e spesa rilevanti nei confronti di terzi;

     c) presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure;

     d) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;

     e) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico- amministrativa ai fini dell'ente;

     f) se delegato dal presidente, il quale ne dà comunicazione al consiglio di amministrazione, rappresenta in giudizio l'ALER con facoltà di conciliare e transigere;

     f bis) presenta al consiglio di amministrazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale, anche per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3 [25];

     g) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dal consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati ad altri organi dell'ALER.

     6. Il direttore può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione.

     7. L'incarico di direttore non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività delle ALER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono comunque definite dallo statuto.

 

     Art. 12. (Collegio dei sindaci).

     1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale. I membri del collegio sono nominati tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti all'albo dei revisori dei conti. Il presidente è nominato dal consiglio regionale con il medesimo provvedimento [26].

     2. Il collegio dei sindaci svolge le funzioni di controllo a norma degli artt. 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'ALER. Esso verifica l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci, in sede di esame del bilancio, certifica lo stato di attuazione dei piani di cui all'art. 9, comma 1 lett. e). Il collegio dei sindaci dura in carica 5 anni. Il collegio ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ALER, di riferirne immediatamente al presidente della giunta regionale ed al presidente del consiglio regionale.

     3. I sindaci che senza giustificato motivo non partecipano alle sedute del collegio per tre riunioni consecutive decadono dalla carica. Il collegio, su proposta del presidente, prende atto della decadenza e la segnala al consiglio regionale che provvede alla sostituzione [27].

     4. Sono ineleggibili a sindaco coloro i quali siano sindaci o amministratori o consulenti di imprenditori o di società fornitrici delle ALER od operanti in concorrenza con le stesse.

 

     Art. 13. (Comitato tecnico delle ALER). [28]

     [1. Presso ciascuna ALER è costituito, con deliberazione del consiglio di amministrazione, un comitato tecnico composto da:

     a) il direttore dell'ALER o suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) il dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente, o suo delegato, che svolge anche funzioni di segreteria;

     c) due dirigenti della giunta regionale;

     d) due esperti in materie giuridiche, ambientali ed architettoniche nominati dalla regione.

     2. Partecipa alla seduta del comitato, con diritto di voto, il sindaco, o un suo delegato, del comune nel territorio del quale viene attuato l'intervento.

     3. Il comitato tecnico resta in carica per la durata del consiglio di amministrazione.

     4. Il comitato tecnico è convocato dal direttore dell'ente ed esprime pareri su richiesta del consiglio di amministrazione.

     5. Il comitato esprime comunque parere su:

     a) gli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata;

     b) la congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, con espresso riferimento ai limiti di costo deliberati dalla giunta regionale;

     c) le richieste di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili;

     d) gli atti gestionali rilevanti per la realizzazione delle opere.

     6. In via transitoria, fino alla costituzione dei comitati di cui al presente articolo, le funzioni di cui al comma 5 sono esercitate dagli organi tecnico-consultivi previsti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 21 agosto 1989, n. 33.]

 

     Art. 14. (Indennità di carica).

     1. L'indennità di carica del presidente, del vicepresidente e dei consiglieri di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio di ciascuna ALER [29].

     2. Al vice presidente compete un'indennità di carica il cui ammontare è determinato nella misura del 50% dell'indennità del presidente.

     3. Agli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'ALER compete una indennità di ammontare non inferiore al 10% e non superiore al 20% dell'indennità dei consiglieri regionali.

     4. Al presidente e agli altri componenti del collegio dei sindaci spetta rispettivamente un compenso annuo pari a quello massimo previsto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni.

     5. [Agli esperti del comitato tecnico delle ALER di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 13 e ai componenti delle consulte territoriali sulla casa di cui al comma 6 dell'art. 3 spetta un gettone di presenza onnicomprensivo, a carico di ciascuna ALER, nella misura che sarà determinata da ciascun consiglio di amministrazione] [30].

     6. Ai componenti della consulta regionale sulla casa di cui al comma 1, lett. b), c), e), f), g), h), i) dell'art. 3 spetta un gettone di presenza onnicomprensivo, a carico della regione, pari a L. 150.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute della consulta, rivalutato annualmente in relazione all'indice dei prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai e impiegati [31].

 

     Art. 15. (Fonti di finanziamento).

     1. Le ALER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:

     a) i finanziamenti dello Stato, della regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica;

     b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà secondo i criteri e le, modalità stabilite dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;

     c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla regione e dai comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato, per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;

     d) i proventi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica;

     e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;

     f) ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui alle lett. a), d), e) dell'art. 5 e altre risorse destinate all'incremento dell'offerta abitativa, alla riqualificazione ed alla manutenzione del patrimonio abitativo, provenienti da finanziamenti appositamente stanziati dalla regione;

     g) eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni.

 

     Art. 16. (Bilancio e programmi di attività delle ALER).

     1. Il regolamento di amministrazione e contabilità disciplina il bilancio conformandosi ai principi desumibili dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

     2. In allegato al bilancio consuntivo le ALER devono fornire dettagliati elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:

     a) la quota dei costi generali non ripartibili;

     b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;

     c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.

     3. La giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta uno schema-tipo di bilancio di esercizio e di previsione ai fini di uniformità gestionale delle ALER.

     3 bis. La Giunta Regionale definisce strumenti, schemi, flussi informativi strutturati e modalità per uniformare le procedure di rilevazione delle informazioni e dei dati economico-finanziari delle aziende, anche desumendoli dalle scritture di contabilità analitica, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h bis) [32].

 

     Art. 17. (Vigilanza e controllo sugli organi e sugli atti delle ALER).

     1. In caso di impossibilità di funzionamento o reiterate violazioni di norme di legge e di regolamento o di gravi irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei sindaci, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta, può essere sciolto anticipatamente il consiglio di amministrazione. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione provvisoria delle ALER fino alla nomina dei nuovi organi.

     2. Sono soggette a controllo della giunta regionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, le deliberazioni riguardanti il bilancio di previsione e di esercizio.

     3. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono inviate alla giunta regionale che, nella propria attività di vigilanza, potrà formulare rilievi alle ALER entro 60 giorni.

 

     Art. 18. (Stato giuridico e trattamento economico del personale).

     1. Al personale delle ALER si applicano, per quanto compatibili con la natura dell'ente, gli istituti attinenti lo stato giuridico, economico e previdenziale delle aziende municipalizzate e il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11 per il direttore.

     1 bis. Nelle more della definizione del contratto di comparto, la Giunta regionale entro 90 giorni individua il contratto nazionale di riferimento tra quelli in vigore per le aziende municipalizzate [33].

     2. A quanto stabilito dal comma 1 verrà data applicazione dopo la determinazione della dotazione organica del personale delle ALER da effettuarsi entro 12 mesi dall'approvazione dello statuto.

     3. Il personale che risultasse in esubero sarà collocato presso la regione ed enti da questa dipendenti nei limiti della disponibilità delle relative piante organiche mediante le procedure previste dalla norma in materia di mobilità.

 

     Art. 19. (Partecipazione dell'utenza).

     1. Le ALER determinano i criteri e promuovono gli strumenti operativi che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.

     2. La regione e le ALER promuovono e favoriscono l'informazione, il corretto e trasparente rapporto di relazione tra le parti e la partecipazione delle associazioni degli assegnatari alla gestione, fornendo l'opportuna documentazione.

     3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e le organizzazioni sindacali degli assegnatari, emana un apposito schema- tipo per le ALER relativo a:

     a) il regolamento in merito ai diritti e doveri dell'utenza in coerenza ed attuazione delle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;

     b) un protocollo di relazioni sindacali che definisca le modalità del confronto in merito al funzionamento del servizio ed alla programmazione degli interventi.

     4. Le ALER provvedono, entro 180 giorni dalla loro costituzione, alla formulazione ed approvazione di una «Carta dei Servizi», anche allo scopo di favorire la gestione diretta, da parte dell'utenza, dei servizi stessi.

 

     Art. 20. (Rappresentante regionale nel comitato per l'edilizia residenziale).

     1. II rappresentante della regione nel comitato per l'edilizia residenziale presso il ministero dei lavori pubblici è l'assessore competente in materia di edilizia residenziale.

 

     Art. 21. (Norme di prima applicazione).

     1. Il presidente del consiglio regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, richiede agli enti competenti e alla giunta regionale le designazioni di cui al comma 1 dell'art. 8. Gli enti e la giunta devono provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Il consiglio di amministrazione dell'ALER è costituito, entro i successivi 60 giorni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della presente legge.

     2. L'incarico di direttore è attribuito, anche in deroga ai requisiti previsti dall'art. 11, agli attuali direttori degli IACP, per la durata massima di 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. [34].

     4. Le ALER elaborano entro 9 mesi dalla nomina del consiglio di amministrazione un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre 1995. Il piano è inviato alla regione, che lo approva nei successivi 90 giorni, e per la copertura del disavanzo l'ALER può proporre la dismissione di parte del patrimonio. La dismissione del patrimonio è comunque subordinata all'approvazione da parte del consiglio regionale, in applicazione dei criteri regionali per l'attuazione legge 24 dicembre 1993, n. 560.

     5. Con l'entrata in vigore della presente legge, le assemblee dei soci o conferenti sono soppresse. I commissari straordinari provvedono al rimborso delle quote conferite nell'ammontare iscritto nell'ultimo bilancio approvato. Gli eventuali apporti patrimoniali rimangono nella piena titolarità e disponibilità dell'ente.

 

     Art. 22. (Norma transitoria).

     1. Fino alla costituzione del consiglio di amministrazione delle ALER viene nominato un commissario straordinario per ciascun IACP, compresi quelli di Lecco e di Lodi, con il compito di provvedere, oltre all'amministrazione ordinaria e straordinaria, alla ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi enti, come certificato dalle documentazioni contabili, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale e trasmettendone le risultanze alla Giunta regionale [35].

     1 bis. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono ripartiti i beni, il personale e i rapporti attivi e passivi in relazione al nuovo ambito territoriale di competenza attribuito alle ALER, anche con riferimento alla costituzione delle ALER di Lecco e di Lodi secondo le modalità previste dalla l.r. 30/1995. Tale ripartizione fra le nuove ALER avverrà senza il riconoscimento di corrispettivi di qualsiasi natura.

     1 ter. Le istituende ALER di Lecco e di Lodi adotteranno lo statuto e i regolamenti vigenti rispettivamente negli IACP di Como e di Milano, sino a quando potranno dotarsi degli atti di cui agli artt. 6, 16 e 18 della presente legge.

     2. Dalla data di nomina del commissario straordinario gli organi in carica, ad esclusione dei collegi sindacali, cessano dalla loro funzione.

     3. I commissari straordinari di cui al comma 1 sono nominati nelle persone dei presidenti di ciascun IACP, ove ancora in carica, con provvedimento della giunta, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Per le ALER di Lecco e di Lodi e per gli IACP ove i presidenti risultino decaduti, la giunta regionale, entro il termine previsto dal comma 3, provvede sulla base delle terne già proposte, ai sensi dell'art. 6 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni o sulla base di nuove terne proposte dalle province. Entro la stessa data, la giunta regionale nomina altresì i due membri di propria competenza del collegio sindacale. Il terzo membro viene nominato dal rispettivo consiglio provinciale.

     5. I commissari straordinari ed i collegi sindacali di cui al comma 4 durano in carica fino alla costituzione delle ALER.

     6. Fermo quanto disposto dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni, non possono essere nominati commissari straordinari i consiglieri regionali, nonché i sindaci, i presidenti delle province, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e i membri degli esecutivi di tali enti, i direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché i titolari di imprese e gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi agli IACP.

     7. I commissari straordinari decadono dall'incarico nei casi previsti dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

     8. Qualora il commissario straordinario cessi dalla carica per qualsiasi motivo, la giunta regionale provvede alla sostituzione entro i successivi 10 giorni. In caso di ritardo nella sostituzione o comunque in caso di assenza o impedimento, il commissario straordinario è sostituito dal coordinatore generale dell'IACP ovvero, in mancanza, dal dirigente più elevato in grado, esclusivamente per gli atti indifferibili ed urgenti.

     9. Ai commissari straordinari è corrisposto un compenso pari a quello percepito dai presidenti dei rispettivi IACP alla data di nomina dei commissari stessi.

     10. Allo scopo di facilitare gli adempimenti di cui al comma 4, la giunta regionale, entro 2 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, informa le province e queste provvedono nei successivi 5 giorni.

 

     Art. 23. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri previsti dall'articolo 2, comma 3bis si provvede con successivo provvedimento di legge [36].

 

     Art. 24. (Abrogazioni e modificazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) l.r. 21 agosto 1989, n. 33 «Promozione, coordinamento e vigilanza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica»;

     b) l.r. 12 maggio 1990, n. 56 «Modifiche alla l.r. 21 agosto 1989, n. 33»;

     c) l.r. 14 gennaio 1995, n. 3 «Modifiche alla l.r. 21 agosto 1989, n. 33».

     2. Nell'elenco degli enti e degli organi di cui alla tabella «A» della l.r. 6 aprile 1995, n. 14, sono soppressi l'Istituto Autonomo Case Popolari di Milano e l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brescia e sono inserite le ALER istituite ai sensi della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[4] Per un’abrogazione del presente articolo vedi l’art. 8 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 1997, n. 8.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 37 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 1997, n. 8.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[11] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[14] Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 luglio 2002, n. 14 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[15] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 22 luglio 2002, n. 14.

[16] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 luglio 2002, n. 14 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[17] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 22 luglio 2002, n. 14.

[18] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 22 luglio 2002, n. 14.

[19] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 luglio 2002, n. 14 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[20] Comma sostituito dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[21] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[22] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[23] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[24] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 1997, n. 8.

[25] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[26] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[27] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[28] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 22 marzo 2007, n. 6.

[29] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[30] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[31] Per un’abrogazione del presente comma vedi l’art. 8 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[32] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.

[33] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 29 marzo 1997, n. 8.

[34] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 marzo 1997, n. 8.

[35] I commi 1, 1 bis e 1 ter così sostituiscono l'originario comma 1 del presente articolo per effetto dell'art. 5 della L.R. 29 marzo 1997, n. 8.

[36] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 36.