§ 2.4.45 - L.R. 2 maggio 1992, n. 16.
Istituzione e funzioni della «Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna».


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:02/05/1992
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Istituzione della commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 3.  Compiti della commissione.
Art. 4.  Composizione e costituzione della commissione
Art. 5.  Ufficio di presidenza.
Art. 6.  Sedute della commissione e loro convocazione.
Art. 7.  Pareri della commissione.
Art. 8.  Rapporti con gli uffici regionali, con gli enti e le aziende dipendenti dalla regione e le società a partecipazione regionale.
Art. 9.  Coordinamento con le commissioni consiliari.
Art. 10.  Albo regionale delle associazioni e dei movimenti delle donne.
Art. 11.  Indennità di presenza, rimborso spese ed indennità di missione alle componenti la commissione.
Art. 12.  Abrogazione.
Art. 13.  Articolazione e personale del servizio «Condizione femminile».
Art. 14.  Norma finanziaria.


§ 2.4.45 - L.R. 2 maggio 1992, n. 16. [1]

Istituzione e funzioni della «Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna».

(B.U. 7 maggio 1992, n. 19, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge la regione si propone di contribuire alla effettiva attuazione del principio di parità e alla realizzazione di politiche di pari opportunità tra uomo e donna, anche mediante l'adozione di azioni positive, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica, dall'art. 3 dello Statuto regionale, nonché alle indicazioni della risoluzione sulla situazione della donna in Europa adottata dal parlamento europeo il 17 gennaio 1984 ed alle finalità di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 125 «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro».

     1 bis. La Regione al fine di sviluppare la conoscenza e la diffusione delle iniziative rivolte a realizzare il principio di parità tra uomo e donna, nonché l'attuazione di politiche di pari opportunità, attiva iniziative di informazione e comunicazione sulle relative proposte di intervento, che possono essere presentate anche dalle diverse associazioni e movimenti iscritti all'albo regionale previsto al successivo art. 10 [2].

     1 ter. Al fine di accrescere le conoscenze e le capacità progettuali di amministratori di enti pubblici e di operatori impegnati nella promozione di politiche di pari opportunità, è istituito il "Centro risorse regionale per l'integrazione delle donne nella vita economica e sociale". Tale centro svolge attività di informazione, formazione, animazione e supporto alla progettazione rivolta in particolare agli Organismi di parità, ai Servizi di consulenza rivolti alle donne, anche con l'obiettivo di promuovere progetti di sviluppo locale che favoriscano l'inserimento delle donne nella vita economica sociale [3].

 

     Art. 2. Istituzione della commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

     1. Per la promozione e la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, in particolare per quanto concerne le mansioni direttive e decisionali, è istituita la «Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna».

     2. La commissione di cui al comma precedente, nella presente legge indicata con il termine «Commissione», ha sede presso la presidenza della giunta regionale.

 

     Art. 3. Compiti della commissione.

     1. La Commissione ha il compito di operare per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne al fine di contribuire al massimo sviluppo dell'autonomia, dell'identità e della specificità delle donne, in particolare:

     a) promuove e svolge indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nella regione;

     b) cura la raccolta e la diffusione della documentazione concernente la condizione femminile nella regione o particolari aspetti di essa, al fine di stimolare la crescita di una cultura delle pari opportunità, anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze e pubblicazioni;

     c) fornisce indicazioni per la redazione dei documenti programmatori della regione e propone piani relativi ai singoli settori

dell'amministrazione regionale;

     d) presenta al consiglio e alla giunta regionale proposte per l'adeguamento della legislazione regionale alle finalità di cui alla presente legge;

     e) esprime parere obbligatorio sui progetti di legge, sugli strumenti di programmazione generale e settoriale della regione, nonché sugli atti di carattere generale che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;

     f) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza regionale e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;

     g) formula proposte di codici di comportamento, diretti ad identificare regole di condotta conformi alla parità, per armonizzare l'attività legislativa e amministrativa della regione alle finalità della presente legge e fornire indicazioni alle province, ai comuni e ad altri enti locali, nel rispetto dell'autonomia degli stessi, per il conseguimento delle medesime finalità;

     h) valuta lo stato di attuazione nella regione delle leggi statali e regionali inerenti in via diretta o indiretta alla condizione femminile, con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale e servizi sociali; promuove iniziative di diffusione delle informazioni acquisite nei confronti degli organismi istituzionali, del mondo del lavoro, della popolazione femminile, della opinione pubblica;

     i) attua iniziative dirette a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia che consenta alla donna di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;

     l) promuove e sostiene l'adozione di azioni positive tese a superare ogni forma di disparità e ogni situazione di svantaggio che limitino l'effettivo e pieno esercizio dei diritti della persona in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza, servizi e sicurezza sociale, territorio e tutela dell'ambiente;

     m) opera affinché gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti stereotipati e comportamenti discriminatori nei confronti dell'immagine della donna;

     n) promuove ogni altra iniziativa utile al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

     2. Entro il 30 ottobre di ogni anno la commissione trasmette al presidente della giunta e alla commissione consiliare di cui all'art. 9 una relazione sull'attività svolta e un documento programmatico per l'anno successivo.

     3. La commissione, d'intesa con la commissione consiliare che vigila sull'attuazione della presente legge ai sensi dell'art. 9, convoca con cadenza almeno annuale, ai fini della predisposizione e discussione dei documenti di cui al secondo comma, l'assemblea regionale delle associazioni, organizzazioni e movimenti delle donne iscritti nell'albo regionale istituito ai sensi dell'art. 10 e delle rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle organizzazioni cooperative e dei movimenti femminili delle forze politiche rappresentate in consiglio regionale.

     4. Assemblee analoghe a quelle previste dal comma precedente potranno essere convocate su base territoriale infraregionale.

     5. La commissione instaura rapporti di collaborazione in particolare con:

     a) la commissione nazionale per la parità e le pari opportunità istituita presso la presidenza del consiglio dei ministri;

     b) la commissione per i diritti della donna del parlamento europeo;

     c) il comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125;

     d) i comitati di parità istituiti presso i ministeri;

     e) le commissioni, i comitati e centri istituiti presso gli enti locali della Lombardia e in altre regioni italiane, aventi funzioni analoghe.

     6. La commissione per il proprio funzionamento adotta un regolamento interno; può articolarsi in gruppi o sezioni di lavoro, anche integrati da esperti, e procedere ad audizioni e consultazioni.

     7. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, la commissione opera in piena autonomia e può avvalersi direttamente della collaborazione di enti, organizzazioni e istituzioni competenti o specializzate nelle materie d'intervento della commissione stessa, quali centri di ricerca, università, esperti.

     8. Per l'espletamento delle funzioni della commissione è istituito presso il settore della presidenza della giunta regionale il servizio «Condizione femminile», le cui attribuzioni sono specificate nell'allegato A, che fa parte integrante della presente legge [4].

 

     Art. 4. Composizione e costituzione della commissione [5].

     1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da 12 donne, elette dal Consiglio regionale con voto limitato.

     2. Le componenti sono scelte tra le candidate proposte dai soggetti di cui al terzo comma, che siano in possesso di riconosciuta competenza negli ambiti d'intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della commissione stessa.

     3. La elezione delle componenti è effettuata su designazione delle organizzazioni politiche, dei consiglieri regionali, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle organizzazioni imprenditoriali e cooperative, delle associazioni e dei movimenti femminili, delle fondazioni, degli ordini e collegi professionali che operano nell'ambito del territorio regionale, o da almeno cento cittadine e cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia; le componenti della Commissione operano in piena autonomia, così come previsto dall'art. 3, comma settimo.

     4. Ai fini di cui al comma terzo, entro venti giorni dalle elezioni del consiglio regionale, viene pubblicato apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno tre quotidiani aventi maggiore diffusione nella Regione, le proposte di candidatura devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. La proposta di candidatura deve essere corredata da un curriculum dal quale risultino le particolari competenze e i titoli scientifici e professionali.

     6. Della Commissione non possono far parte coloro che ricoprono la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, delle comunità montane e della città metropolitana.

     7. La Commissione dura in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale ed esercita le sue funzioni fino alla elezione della nuova commissione che deve comunque avvenire entro 120 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale; scaduto inutilmente detto termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina della Commissione.

     8. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa o di dimissioni di un numero di componenti della commissione inferiore o pari a sei, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione nell'ambito delle designazioni già acquisite.

     9. In caso di contestuale cessazione dalla carica per qualsiasi causa o di contestuale presentazione di dimissioni di un numero di componenti della Commissione superiore o pari a sette, il presidente della Giunta regionale dichiara lo scioglimento dell'intera commissione. Il Consiglio regionale, qualora il provvedimento di scioglimento intervenga nei primi dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al quarto comma, provvede alla nuova costituzione della commissione avvalendosi delle designazioni già acquisite; trascorso il suddetto termine di dodici mesi è pubblicato un nuovo avviso, ai sensi del quarto comma, a cura del presidente del consiglio regionale.

     10. Le componenti della Commissione sono eleggibili per sole due legislature anche se non consecutive in caso di scioglimento anticipato, le componenti della commissione dichiarata sciolta prima della scadenza di cui al comma settimo, possono essere nuovamente nominate all'interno della stessa legislatura, trattandosi di un unico mandato.

     11. Della commissione fa parte di diritto, ai sensi del sesto comma dell'art. 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125, il consigliere di parità nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nella commissione regionale per l'impiego.

 

     Art. 5. Ufficio di presidenza.

     1. Nella prima seduta, convocata dal presidente della giunta entro trenta giorni dal decreto di costituzione, la commissione elegge al proprio interno l'ufficio di presidenza, costituito dalla presidente e da due vicepresidenti.

     2. La presidente è eletta a maggioranza assoluta, le due vicepresidenti sono elette con voto limitato a uno.

     3. L'ufficio di presidenza della commissione è rinnovato a metà legislatura e le componenti possono essere riconfermate.

     4. La presidente rappresenta la commissione nei rapporti con l'amministrazione regionale e con l'esterno; convoca e presiede le sedute della commissione.

     5. Le vicepresidenti collaborano con la presidente e la sostituiscono in caso di assenza od impedimento.

 

     Art. 6. Sedute della commissione e loro convocazione.

     1. In via ordinaria la commissione si riunisce con cadenza media quindicinale.

     2. La commissione può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

     3. La convocazione della commissione può essere richiesta da un numero di componenti uguale o superiore a un terzo.

     4. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza delle presenti.

 

     Art. 7. Pareri della commissione.

     1. Il parere di cui alla lettera e), primo comma, dell'art. 3 deve essere espresso entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto; ove il parere non sia reso entro il suddetto termine, si prescinde dal parere.

     2. Gli atti della regione devono motivare, in ordine alle proposte, i pareri e le richieste pervenute dalla commissione.

 

     Art. 8. Rapporti con gli uffici regionali, con gli enti e le aziende dipendenti dalla regione e le società a partecipazione regionale.

     1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma dell'art. 3, devono essere portati a conoscenza della commissione, a cura del presidente del consiglio regionale, tutti i progetti di legge e le proposte di deliberazione di iniziativa consiliare e popolare che comunque abbiano rilevanza sulla condizione femminile, nonché le proposte di legge e di deliberazione della giunta regionale, secondo modalità da definirsi con deliberazione della giunta, sentita la commissione stessa.

     2. Gli enti dipendenti dalla regione e le società a partecipazione regionale forniscono, su richiesta della commissione, tutti i dati e gli elementi necessari per. l'assolvimento dei compiti istituzionali della commissione stessa.

     3. Alla commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio; le componenti la commissione e i funzionari ammessi alle sue sedute sono in ogni caso tenuti alla riservatezza in ordine alle informazioni ed ai dati acquisiti qualora gli stessi siano esclusi dal diritto di accesso a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e della normativa regionale

 

     Art. 9. Coordinamento con le commissioni consiliari.

     1. Il consiglio regionale istituisce, a norma del secondo comma dell'art. 21 del regolamento interno del consiglio regionale, la commissione consiliare «Diritti civili».

     2. La commissione consiliare «Diritti civili» vigila sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce annualmente al consiglio regionale con le osservazioni alla relazione annuale di cui al secondo comma dell'art. 3.

     3. Fino a quando non sarà istituita la commissione di cui al primo comma, le funzioni della commissione stessa sono demandate alla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali integrata da tutte le consigliere regionali.

 

     Art. 10. Albo regionale delle associazioni e dei movimenti delle donne.

     1. Ai fini della convocazione delle assemblee di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 3, è istituito presso. la giunta regionale l'albo regionale delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni femminili cui possono iscriversi tutti i soggetti collettivi il cui statuto o atto costitutivo prevedono finalità rientranti fra quelle previste dalla presente legge e che abbiano sede nella regione Lombardia.

     2. Il consiglio regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per la formazione dell'albo di cui al primo comma, che possono essere modificati con cadenza biennale, nonché le modalità di iscrizione.

     3. L'albo di cui al primo comma è aggiornato annualmente, con deliberazione della giunta regionale.

     4. Per procedere agli aggiornamenti di cui al comma precedente la giunta regionale pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della regione un avviso, concernente anche il termine, non inferiore a 60 giorni, per la richiesta di iscrizione all'albo e la presentazione dei relativi documenti.

     4 bis. La Regione valorizza l'associazionismo femminile promuovendo e sostenendo iniziative e progetti d'informazione, di formazione e di ricerca in collaborazione con le associazioni femminili iscritte all'Albo regionale [6].

 

     Art. 11. Indennità di presenza, rimborso spese ed indennità di missione alle componenti la commissione.

     1. Alle componenti della commissione spetta una indennità di presenza per un importo di € 155,00 a seduta, per non più di una seduta al giorno e per non oltre cinquanta sedute annue [7].

     2. L'indennità è erogata per la partecipazione alle sedute della commissione e dei gruppi di lavoro.

     3. Per la presidente e le vicepresidenti detti importi sono rispettivamente maggiorati del 50% e del 30%.

     4. Alle componenti la commissione che non risiedono nel capoluogo della regione, per la partecipazione alle sedute della stessa e dei gruppi di lavoro, spetta il rimborso delle spese di viaggio, nelle forme previste per i dipendenti regionali e limitatamente alla distanza chilometrica massima di km. 240 corrispondente alla distanza tra il capoluogo sede della commissione e il comune della regione più distante.

     5. Per la partecipazione in rappresentanza della commissione ad incontri, convegni o seminari in località diverse dal comune ove ha sede la commissione, spettano alle componenti interessate, oltre al rimborso delle spese di viaggio, anche il trattamento di missione nella misura massima prevista per i dipendenti regionali, non cumulabili con l'indennità di presenza di cui al primo comma.

 

     Art. 12. Abrogazione.

     1. E' abrogata la l.r. 27 gennaio 1979, n. 19 «Istituzione della consulta femminile regionale e successive modificazioni.

     2. Ogni richiamo alla consulta femminile regionale contenuto in norme e atti regionali deve intendersi riferito alla commissione istituita ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 13. Articolazione e personale del servizio «Condizione femminile». [8]

     1. La giunta regionale assume, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le norme vigenti, i provvedimenti relativi:

     a) alla eventuale articolazione in uffici e/o unità operative organiche, e relativa definizione delle attribuzioni, del servizio «Condizione femminile» istituito dall'ottavo comma dell'art. 3;

     b) alla nomina del dirigente del servizio e degli eventuali uffici e/o delle unità operative organiche di cui alla lettera a);

     c) alla mobilità del personale conseguente alla istituzione delle strutture di cui alle lettere a) e b).

     2. Il personale addetto all'ufficio della condizione femminile di cui all'art. 8 bis della l.r. 27 gennaio 1979, n. 19, aggiunto dall'art. 5 della l.r. 10 settembre 1984, n. 50, è assegnato al servizio «Condizione femminile».

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1992 la spesa complessiva di L. 200.000.000 relativa agli oneri di cui al precedente art. 11.

     2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente art. 11 si provvederà a decorrere dal l'esercizio finanziario 1993 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni.

     3. Al finanziamento dell'onere di L. 200.000.000 per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo di riserva delle spese obbligatorie» iscritto al capitolo 5.3.1 .1.537 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992.

     4. Agli oneri di cui al precedente art. 3, settimo comma, si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme annualmente iscritte al capitolo 1.2.7.1.549 «Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale».

     5. Agli oneri di cui al precedente art. 3, ottavo comma, si fa fronte mediante gli stanziamenti riguardanti le spese per il trattamento economico del personale regionale relativi all'anno 1992 e seguenti.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 1. settore 2, obiettivo 7, parte I, è istituito il capitolo 1.2.7.1.3420 «Spese per il funzionamento della commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna» con la dotazione finanziaria di competenza di cassa di L. 200.000.000.

 

 

Allegato A [9]

 

SCHEDA ATTRIBUZIONI SERVIZIO

Settore: presidenza A1;

Servizio: condizione femminile;

Area di omogeneità professionale: A/B.

 

Descrizione attribuzioni

     01 - svolgere attività di supporto tecnico e di segreteria alla «Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna» e a tal fine curare i rapporti con:

     a) la commissione nazionale per le pari opportunità istituita presso la presidenza del consiglio dei ministri;

     b) la commissione per i diritti della donna del parlamento europeo;

     c) il comitato nazionale per l'attuazione dei principi di pari opportunità, di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (art. 5 della legge 19 aprile 1991, n. 125);

     d) i comitati di pari opportunità istituiti presso i ministeri;

     e) le commissioni o analoghi organismi che trattano la materia delle pari opportunità, istituiti presso gli enti locali della Lombardia e delle altre regioni italiane;

     02 - curare lo svolgimento di indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nella regione;

     03 - curare la raccolta e la diffusione della documentazione concernente la condizione femminile anche mediante specifiche pubblicazioni;

     04 - promuovere e curare la realizzazione di conferenze, seminari, convegni al fine di favorire la crescita di una cultura delle pari opportunità;

     05 - fornire alla «Commissione». di cui al precedente punto 01 relazioni di sintesi ed elaborati tecnici relativi ai documenti programmatori e legislativi della regione, quale attività istruttoria per gli adempimenti cui la stessa «Commissione» è tenuta a sviluppare ai sensi di quanto stabilito dalle lettere c), d) e) del primo comma dell'art. 3 della presente legge;

     06 - raccogliere, esaminare ed elaborare dati relativi allo stato di attuazione di leggi statali e regionali riconducibili alla condizione femminile, per consentire alla «Commissione» di promuovere le iniziative di sua competenza;

     07 - formulare proposte in ordine alla individuazione e alla promozione di azioni positive tese a superare ogni forma di disparità e ogni situazione di svantaggio nei confronti della donna nelle diverse forme di manifestazione della realtà sociale, ivi compreso il superamento degli stereotipi discriminanti ancora utilizzati e proposti dai gestori dei mezzi di comunicazione;

     08 - curare la tenuta dell'albo regionale delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni femminili; verificare i requisiti di ammissibilità, e sviluppare l'istruttoria dei provvedimenti amministrativi per l'aggiornamento, ivi compresa la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia dei relativi avvisi per la presentazione delle richieste di iscrizione;

     09 - tenere i rapporti con tutti i servizi della giunta regionale, e le strutture del consiglio regionale, gli enti dipendenti e le aziende a partecipazione regionale, per l'espletamento dei compiti assegnati al servizio e alla «Commissione».

     Il dirigente preposto al servizio partecipa alle riunioni del comitato legislativo e del comitato per la programmazione e la pianificazione territoriale, istituiti ai sensi dell'art. 38 della l.r. 1 agosto 1979, n. 42.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 29 aprile 2011, n. 8.

[2] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 14 agosto 1999, n. 19.

[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[4] Comma abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 febbraio 1998, n. 6.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[7] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[8] Articolo abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.

[9] Allegato abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.