§ 4.2.23 - L.R. 19 maggio 1980, n. 61.
Norme per l'attuazione del progetto integrato Valtellina e programma di interventi straordinari.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:19/05/1980
Numero:61


Sommario
Art. 1.      1. Per lo sviluppo economico e sociale dell'area della provincia di Sondrio la regione predispone con la collaborazione dell'amministrazione provinciale di Sondrio e delle comunità montane della [...]
Art. 2.      1. Ai fini dell'elaborazione delle proposte del progetto di cui all'articolo precedente e del programma di cui al successivo art. 4 è istituito un comitato composto da:
Art. 3.      1. Per lo svolgimento delle attività di carattere tecnico relative alla predisposizione del progetto di cui al precedente art. 1 e del programma di cui al successivo art. 4 è istituito un [...]
Art. 4.      1. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a norma del successivo art. 6 per il progetto di cui al precedente articolo 1, la giunta regionale predispone in collaborazione con il comitato [...]
Art. 5.      1. All'attuazione degli interventi previsti dal progetto di cui all'art. 1 e di quelli indicati dal programma di cui al precedente art. 4 provvedono gli enti locali competenti.
Art. 6.      1. Per l'attuazione del progetto di cui al precedente art. 1 e del programma di interventi straordinari di cui al precedente art. 4 è autorizzata la spesa di L. 25.000 milioni per il triennio [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.2.23 - L.R. 19 maggio 1980, n. 61. [1]

Norme per l'attuazione del progetto integrato Valtellina e programma di interventi straordinari.

(B.U. 21 maggio 1980, n. 21).

 

Art. 1.

     1. Per lo sviluppo economico e sociale dell'area della provincia di Sondrio la regione predispone con la collaborazione dell'amministrazione provinciale di Sondrio e delle comunità montane della Valtellina e della Valchiavenna, in conformità a quanto previsto dal programma regionale di sviluppo 1980-82, il progetto integrato Valtellina di interesse regionale, che è costituito da un piano territoriale, da un piano di sviluppo socio- economico e dal relativo programma pluriennale d'intervento, formulati, rispettivamente, in conformità ai contenuti previsti dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     2. Il progetto di cui al comma precedente è approvato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza della procedure previste dall'art. 8 della predetta legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, i relativi aggiornamenti sono disposti a norma degli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge predetta.

     3. I piani di cui all'art. 10 e i programmi di cui all'art. 11 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 devono uniformarsi alle previsioni del progetto di cui al presente articolo.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini dell'elaborazione delle proposte del progetto di cui all'articolo precedente e del programma di cui al successivo art. 4 è istituito un comitato composto da:

     a) il presidente della giunta regionale o suo delegato, che lo presiede;

     b) cinque rappresentanti della provincia di Sondrio, di cui due della minoranza, eletti dal consiglio provinciale.

     c) tre rappresentanti per ciascuna delle comunità montane della Valtellina e della Valchiavenna, di cui uno delle rispettive minoranze, eletti dalle rispettive assemblee delle comunità montane.

     2. All'attività del comitato partecipa con voto consultivo un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Sondrio.

     3. Il comitato di cui al presente articolo è nominato con decreto del presidente della giunta regionale [2].

 

     Art. 3.

     1. Per lo svolgimento delle attività di carattere tecnico relative alla predisposizione del progetto di cui al precedente art. 1 e del programma di cui al successivo art. 4 è istituito un ufficio tecnico con sede presso l'amministrazione provinciale di Sondrio composto da personale regionale o messo a disposizione, previe opportune intese, dalla predetta amministrazione provinciale, dalle comunità montane della Valtellina e della Valchiavenna, nonché dai comuni interessati.

     2. La giunta regionale determina l'organico dell'ufficio tecnico, provvede all'assegnazione del personale regionale ed assume le intese con gli enti locali relative al personale di loro competenza.

     3. La giunta regionale può affidare ad esperti, da assumersi a norma della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21, l'incarico di fornire al predetto ufficio prestazioni professionali di carattere specialistico per la soluzione di particolari problemi.

     4. Le spese per il personale messo a disposizione dagli enti locali sono a carico della regione.

 

     Art. 4.

     1. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a norma del successivo art. 6 per il progetto di cui al precedente articolo 1, la giunta regionale predispone in collaborazione con il comitato di cui al precedente art. 2, un programma di interventi straordinari nei settori prioritari delle aree attrezzate industriali e artigianali, del turismo, del commercio, dell'agricoltura e dell'assetto idrogeologico, formulato sulla base dei programmi dell'amministrazione provinciale di Sondrio e delle comunità montane della Valtellina e della Valchiavenna.

 

     Art. 5.

     1. All'attuazione degli interventi previsti dal progetto di cui all'art. 1 e di quelli indicati dal programma di cui al precedente art. 4 provvedono gli enti locali competenti.

 

     Art. 6.

     1. Per l'attuazione del progetto di cui al precedente art. 1 e del programma di interventi straordinari di cui al precedente art. 4 è autorizzata la spesa di L. 25.000 milioni per il triennio 1980-82, di cui L. 10.000 milioni per l'anno 1980. Le successive quote annuali della spesa saranno determinate con le leggi di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni anche a carico degli esercizi futuri, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sempreché l'inizio delle opere sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta obbligazione.

     3. Al finanziamento dell'onere di L. 10.000 milioni per l'anno 1980 si provvede mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese d'investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo», iscritto al capitolo 1.1.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

     4. L'onere complessivo della spesa di cui al primo comma del presente articolo, trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte II «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 1.7.1.3 «Valtellina», quella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi appositi provvedimenti legislativi».

     5. In relazione a quanto disposto dai commi precedenti, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte 2, ambito I, settore 7, obiettivo 1 sono istituiti:

     - il progetto 2.1.7.1.3 «Valtellina»;

     - il capitolo 2.1.7.1.3.1052 «Interventi in capitale per l'attuazione del progetto integrato Valtellina e il programma di interventi straordinari» e con la posizione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10.000 milioni.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono altresì apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.5.2.1.2.958 «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» è ridotta di L. 10.000 milioni;

     - la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 1.1.1.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è ridotta di L. 10.000 milioni.

     7. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3, ultimo comma, della presente legge si provvede mediante impiego delle somme scritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1980 e successivi al cap. 1.2.1.1.915 «Spese per il trattamento economico provvidenziale ed assistenziale del personale dipendente di comuni, province, loro consorzi o da altri enti pubblici, comandato presso la giunta regionale, nonché oneri relativi a prestazioni straordinarie e rimborso spese di indennità di missione».

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dalla L.R. 6 luglio 1981, n. 35.