§ 1.9.2 - L.R. 22 aprile 1974 n. 21.
Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di commissioni consultive o di studio e per l'indizione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.9 studi, convegni, ricerche
Data:22/04/1974
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. La giunta regionale, per lo studio di problemi di particolare rilievo scientifico e tecnico connessi con lo svolgimento delle proprie funzioni, nonchè per la soluzione di problemi richiedenti [...]
Art. 2.      1. Le deliberazioni di conferimento degli incarichi determineranno l'oggetto, i termini e le condizioni per l'espletamento delle consulenze o delle prestazioni professionali.
Art. 3.      1. Le deliberazioni di conferimento di incarichi professionali e di consulenza che comportino oneri a carico del bilancio regionale sono adottate dalla giunta regionale, sentita preventivamente [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      1. La giunta regionale può indire, su temi attinenti alle proprie funzioni congressi o convegni di studio alla cui organizzazione sovraintendono il presidente della giunta o l'assessore [...]
Art. 6.      1. Contestualmente al bilancio consuntivo il presidente della giunta presenta al consiglio una relazione sui risultati degli studi delle ricerche, dei congressi e dei convegni di studio svoltisi [...]
Art. 7.      1. Gli stanziamenti necessari per far fronte alle spese derivanti dalle attività disciplinate dalla presente legge saranno previsti nel bilancio di ciascun esercizio finanziario su due separati [...]
Art. 8.      1. E' abrogata la legge regionale n. 12 del 6 giugno 1972.


§ 1.9.2 - L.R. 22 aprile 1974 n. 21.

Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di commissioni consultive o di studio e per l'indizione di congressi o convegni da parte della giunta regionale. [*]

(B.U. 24 aprile 1974, n. 17 suppl.).

 

Art. 1.

     1. La giunta regionale, per lo studio di problemi di particolare rilievo scientifico e tecnico connessi con lo svolgimento delle proprie funzioni, nonchè per la soluzione di problemi richiedenti specifica competenza professionale o iscrizione in albi professionali, ove non sia possibile in tutto o in parte provvedere con le strutture regionali, può conferire incarichi di consulenza e professionali su oggetti precisamente determinati, stipulando, ove occorra, apposite convenzioni, a:

     a) enti regionali, o a partecipazione regionale;

     b) istituti universitari;

     c) altri enti ed istituti scientifici di natura pubblica o, comunque, senza fini di lucro;

     d) organismi specializzati, esperti o professionisti di provata esperienza ed accertata capacità, da incaricarsi individualmente o collegialmente in relazione alla natura ed alla complessità dei problemi e degli studi oggetto della consulenza.

     2. In nessun caso gli incarichi potranno essere conferiti ad ex dipendenti di amministrazioni pubbliche collocati a riposo con applicazione dei benefici previsti dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

     3. Nel conferimento degli incarichi dovrà essere rispettato, per quanto possibile, come ordine di priorità l'elencazione di cui al primo comma.

     4. Eventuali eccezioni dovranno essere motivate nella delibera.

 

     Art. 2.

     1. Le deliberazioni di conferimento degli incarichi determineranno l'oggetto, i termini e le condizioni per l'espletamento delle consulenze o delle prestazioni professionali.

     2. I compensi dovranno essere stabiliti, ove possibile, sulla base delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico o per quelle più affini, oppure sulla base delle tariffe normalmente praticate dagli enti, istituti ed organismi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 e, negli altri casi, in base all'oggettiva entità della prestazione.

 

     Art. 3.

     1. Le deliberazioni di conferimento di incarichi professionali e di consulenza che comportino oneri a carico del bilancio regionale sono adottate dalla giunta regionale, sentita preventivamente la competente commissione consiliare, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

     2. Le deliberazioni relative alla costituzione di commissioni consultive o di studio, che comportino oneri a carico del bilancio regionale, sono adottate dalla giunta regionale nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e trasmesse entro dieci giorni al consiglio regionale.

     3. Ogni deliberazione deve contenere: l'oggetto specifico dello studio, ricerca o consulenza; i nomi delle persone incaricate, la loro qualifica professionale ed ogni dato relativo alla loro esperienza specifica; i tempi stabiliti per il compimento dello studio; l'ammontare della spesa; una congrua motivazione relativa alla impossibilità di far fronte alle necessità di cui all'articolo 1 della presente legge con le strutture interne della regione.

     4. Entro trenta giorni dall'assolvimento dell'incarico, dovranno essere trasmesse a tutti i consiglieri le relazioni, i pareri, le ricerche, gli studi compiuti nell'ambito dell'incarico conferito.

     5. Il parere preventivo della commissione consiliare e la trasmissione dei documenti di cui al comma precedente non sono richiesti per i conferimenti di incarichi di rappresentanza in giudizio a professionisti iscritti all'albo degli avvocati e procuratori; entro il 30 gennaio di ogni anno la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente l'elenco degli incarichi predetti conferiti nell'anno precedente [1].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     1. La giunta regionale può indire, su temi attinenti alle proprie funzioni congressi o convegni di studio alla cui organizzazione sovraintendono il presidente della giunta o l'assessore competente per materie, avvalendosi degli uffici dipendenti nonchè di eventuali esperti. La deliberazione relativa indicherà la spesa prevista.

     2. Dell'organizzazione del congresso o convegno il presidente della giunta darà comunicazione al consiglio regionale nella prima seduta successiva alla data della deliberazione.

     3. Alle deliberazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4.

 

     Art. 6.

     1. Contestualmente al bilancio consuntivo il presidente della giunta presenta al consiglio una relazione sui risultati degli studi delle ricerche, dei congressi e dei convegni di studio svoltisi nell'esercizio.

 

     Art. 7.

     1. Gli stanziamenti necessari per far fronte alle spese derivanti dalle attività disciplinate dalla presente legge saranno previsti nel bilancio di ciascun esercizio finanziario su due separati capitoli, dei quali uno relativo alle spese per consulenze, studi e incarichi professionali, l'altro relativo alle spese per l'organizzazione di congressi o convegni di studio.

 

     Art. 8.

     1. E' abrogata la legge regionale n. 12 del 6 giugno 1972.

 

 


[*] La presente legge è stata abrogata dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 agosto 1981, n. 52, successivamente abrogata dall'art. 36 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 31 agosto 1981, n. 52, successivamente abrogata dall'art. 36 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16.