§ 4.6.21 - L.R. 12 maggio 1990, n. 54.
Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:12/05/1990
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Rischi principali.
Art. 3.  Attività regionali di protezione civile.
Art. 4.  Strumenti dell'attività regionale.
Art. 5.  Collaborazione con altri Enti.
Art. 6.  Comitato regionale.
Art. 7.  Comitato interassessorile della protezione civile.
Art. 8.  Servizio della Protezione civile.
Art. 9.  Centro operativo regionale di emergenza.
Art. 10.  Sala operativa regionale.
Art. 11.  Programma poliennale di previsione e prevenzione.
Art. 12.  Predisposizione del programma.
Art. 13.  Approvazione del programma.
Art. 14.  Attuazione del programma.
Art. 15.  Revisioni periodiche del programma.
Art. 16.  Intese con le Regioni finitime.
Art. 17.  Piano di emergenza.
Art. 18.  Formazione ed approvazione del piano.
Art. 19.  Attuazione del piano.
Art. 20.  Aggiornamento e varianti del piano.
Art. 21.  (Strutture operative).
Art. 22.  Sessione di coordinamento degli interventi.
Art. 23.  Protocollo degli interventi previsti dalla Sessione di coordinamento.
Art. 24.  Attuazione degli interventi da parte della Regione.
Art. 25.  Attuazione degli interventi da parte degli enti locali.
Art. 26.  Funzione del volontariato.
Art. 27.  Albo regionale del volontariato.
Art. 28.  Interventi in materia di volontariato.
Art. 28 bis. 
Art. 29.  Generalità.
Art. 30.  Abrogazioni.
Art. 31.  Norma finanziaria.
Art. 32.  Clausola d'urgenza.


§ 4.6.21 - L.R. 12 maggio 1990, n. 54. [1]

Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

(B.U. 17 maggio 1990, n. 20, 2° suppl. ord.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze e con la osservanza delle vigenti norme statali, concorre alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle autorità produttive e dei beni, ivi compresi i musei e quei beni di interesse artistico e regionale, dagli effetti di pubbliche calamità.

 

     Art. 2. Rischi principali.

     1. Le principali cause, naturali e non naturali, di rischio contro le quali la Regione concorre ad esercitare le tutele previste dal precedente art. 1 sono:

     a) eventi sismici;

     b) alluvioni e nubifragi;

     c) dissesti idro-geologici, compresi i rischi derivanti da invasi idrici;

     d) inquinamenti del suolo, delle falde acquifere e dei corsi d'acqua;

     e) incendi di rilevante entità;

     f) incidenti di impianti industriali;

     g) radiazioni nucleari;

     h) ogni altra calamità che possa intervenire sul territorio regionale.

 

     Art. 3. Attività regionali di protezione civile.

     1. La Regione, in relazione agli eventi di cui al precedente art. 2, pone in essere le iniziative necessarie ad assicurare attività di previsione, di prevenzione delle varie ipotesi di rischio, di soccorso alle popolazioni sinistrate e di sostegno alla ripresa socio-economica delle zone colpite.

     2. L'attività di previsione è diretta allo studio delle cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

     3. L'attività di prevenzione è diretta ad evitare od a ridurre al minimo i fattori di rischio ed i conseguenti danni sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

     4. Le attività di soccorso sono volte all'attuazione di interventi di emergenza diretti ad assicurare ogni forma di assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi di cui al precedente art. 2 ed alla salvaguardia dei beni.

     5. Le attività di sostegno alla ripresa socio-economica delle zone colpite sono volte al reinserimento delle popolazioni nei loro beni, al ripristino dell'ambiente e delle normali condizioni di vita e del tessuto economico produttivo.

 

     Art. 4. Strumenti dell'attività regionale. [2]

 

     Art. 5. Collaborazione con altri Enti.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli precedenti la Regione instaura un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con gli enti locali e gli enti ed organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile.

     1 bis. La Giunta regionale può concorrere alle iniziative e agli interventi individuati dagli enti locali a tutela del territorio e delle popolazioni [3].

 

     Art. 6. Comitato regionale. [4]

 

Titolo II

STRUTTURE REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE

 

     Art. 7. Comitato interassessorile della protezione civile. [5]

     1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge costituisce il comitato interassessorile della protezione civile composto dagli assessori responsabili dei settori preposti alle aree operative interessate.

     2. Il comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'assessore regionale delegato alla Protezione civile.

     3. Assolve ai compiti di segreteria del comitato il dirigente del servizio regionale di Protezione civile.

     4. I coordinatori delle attività ed i dirigenti dei settori interessati partecipano ai lavori del Comitato, assicurando l'apporto tecnico e funzionale.

     5. Il comitato è composto da un rappresentante di ciascuno dei seguenti settori:

     a) Sanità;

     b) Lavori Pubblici;

     c) Agricoltura e Foreste;

     d) Trasporti;

     e) Assistenza;

     f) Ambiente ed Ecologia;

     g) Istruzione e Formazione Professionale.

     6. I dirigenti e i coordinatori, che partecipano al Comitato in rappresentanza di un settore, sono sostituiti, in caso di assenza, da chi ne esercita le funzioni vicarie.

     7. Il comitato interassessorile esprime pareri alla Giunta Regionale:

     a) sulla proposta di programma poliennale di previsione e prevenzione dei rischi di cui al successivo art. 11;

     b) sulla proposta di piano di emergenza di cui al successivo art. 17;

     c) sulle direttive da rivolgere agli enti locali per lo svolgimento dei compiti ad essi demandati;

     d) sulle direttive per il coordinamento dei servizi e delle attività di competenza regionale in caso di evento calamitoso.

 

     Art. 8. Servizio della Protezione civile. [6]

 

     Art. 9. Centro operativo regionale di emergenza. [7]

 

     Art. 10. Sala operativa regionale. [8]

 

Titolo III

PROGRAMMA REGIONALE

 

     Art. 11. Programma poliennale di previsione e prevenzione. [9]

 

     Art. 12. Predisposizione del programma. [10]

 

     Art. 13. Approvazione del programma. [11]

 

     Art. 14. Attuazione del programma. [12]

 

     Art. 15. Revisioni periodiche del programma. [13]

 

     Art. 16. Intese con le Regioni finitime. [14]

 

     Art. 17. Piano di emergenza. [15]

 

     Art. 18. Formazione ed approvazione del piano. [16]

 

     Art. 19. Attuazione del piano. [17]

 

     Art. 20. Aggiornamento e varianti del piano. [18]

 

Titolo IV

ATTIVITA' DI INTERVENTO OPERATIVO

 

     Art. 21. (Strutture operative). [19]

     1. Sono costituiti presso sedi dislocate in ambito territoriale regionale i centri polifunzionali di emergenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

     2. La Regione interviene direttamente nell'acquisto o nell'affitto degli immobili, delle attrezzature e nella realizzazione dei centri polifunzionali, acquistando anche gli automezzi da impiegare per situazioni di emergenza di protezione civile e stipulando convenzioni con enti, istituzioni o organizzazioni di volontariato per la realizzazione e la gestione dei centri. In ogni caso deve essere garantita l'operatività permanente dei centri che verranno progressivamente istituiti in funzione delle priorità regionali individuate nonché in relazione alle risorse che dall'anno 2000 la legge di bilancio metterà a disposizione, al fine di disporre in ogni momento di uomini e mezzi per le necessità della protezione civile.

     3. La Giunta regionale può stipulare accordi di programma o convenzioni con gli enti locali per l'acquisto, l'affitto e la gestione dei centri polifunzionali di emergenza, definendo altresì le modalità di partecipazione alle spese per la realizzazione delle singole iniziative.

     3 bis. In caso di proclamazione dello stato di crisi, o in situazioni di emergenza ovvero nel caso di missioni di protezione civile, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può autorizzare il dirigente della struttura regionale di protezione civile a sostenere, anche mediante aperture di credito, le spese ritenute necessarie nell'ambito delle categorie e del tetto di spesa individuati nella deliberazione stessa. Con il medesimo atto la Giunta regionale può nominare il funzionario delegato per la gestione delle aperture di credito [20].

     4. E' costituito il comitato tecnico-scientifico, quale organo consultivo, al fine di assicurare un supporto scientifico e una verifica di fattibilità tecnica alle iniziative regionali in materia di protezione civile. Il comitato in particolare esprime pareri sui programmi di previsione e prevenzione regionali [21].

     5. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto dal dirigente della struttura regionale di protezione civile, che lo presiede, e da nove membri:

     a) due esperti in difesa del suolo;

     b) un esperto in sanità di urgenza;

     c) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

     d) un esperto in informatica;

     e) un esperto in radiotrasmissioni;

     f) un esperto in tutela ambientale per le problematiche attinenti il rischio industriale;

     g) un rappresentante del CAI - Soccorso Alpino;

     h) un rappresentante della CRI regionale [22].

     6. La Giunta regionale provvede a disciplinare con apposita deliberazione le modalità di funzionamento del Comitato [23].

     7. La Regione partecipa al servizio meteorologico nazionale distribuito di cui all'art. 111 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" attraverso una struttura operativa da costituirsi nell'ambito della struttura regionale di protezione civile ovvero attraverso convenzionamento con enti o organismi regionali di comprovata esperienza.

 

     Art. 22. Sessione di coordinamento degli interventi. [24]

 

     Art. 23. Protocollo degli interventi previsti dalla Sessione di coordinamento. [25]

 

     Art. 24. Attuazione degli interventi da parte della Regione. [26]

 

     Art. 25. Attuazione degli interventi da parte degli enti locali. [27]

 

Titolo V

STRUTTURE DI VOLONTARIATO

 

     Art. 26. Funzione del volontariato.

     1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione, l'impegno e lo sviluppo.

     2. L'attività di volontariato, ai fini della presente Legge, è gratuita e si svolge in forma di collaborazione, integrandosi con l'attività degli enti, servizi ed uffici competenti a cui spetta fornire le direttive degli interventi.

     3. La Regione può concorrere, col proprio contributo, alle iniziative intraprese per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni.

 

     Art. 27. Albo regionale del volontariato. [28]

 

     Art. 28. Interventi in materia di volontariato.

     1. La Regione promuove lo svolgimento di attività addestrative e formative dei volontari e loro organizzazioni e può altresì fornire loro in comodato gratuito mezzi e attrezzature [29].

 

     Art. 28 bis. [30]

     1. La Regione promuove e favorisce la realizzazione di ospedali da campo quali strutture particolarmente idonee a prestare soccorso alla popolazione in caso di calamità.

     2. Per la realizzazione degli ospedali da campo la Regione può concedere contributi sia agli enti locali sia alle associazioni di volontariato.

     3. La concessione dei contributi regionali di cui al comma 2 è subordinata alla stipulazione di specifiche convenzioni per la realizzazione e la gestione delle strutture.

 

Titolo VI

ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

 

     Art. 29. Generalità.

     1. La Giunta Regionale promuove ed organizza, realizzandone i relativi supporti, una permanente attività di formazione, di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche degli eventi calamitosi, con particolare riferimento alle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio, portando a conoscenza della collettività, degli enti pubblici e privati e dei tecnici interessati i comportamenti necessari per prevenire gli eventi calamitosi o ridurre gli effetti dannosi, nonché sollecitando una fattiva e generalizzata collaborazione all'attività di soccorso e di assistenza [31].

     2. Nello svolgimento di tale attività possono essere utilizzati gli strumenti di comunicazione più opportuni e gli organi del sistema scolastico e del sistema universitario, mediante la stipula di apposite convenzioni.

     3. Le qualifiche conseguite nei corsi di formazione istituiti in conformità alla presente Legge costituiranno titolo preferenziale nelle assunzioni di personale operante nei sistemi di protezione civile.

     4. La Regione provvede altresì a realizzare le opportune pubblicazioni divulgative e specialistiche.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 30. Abrogazioni.

     1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è abrogata la L.R. 5 dicembre 1986, n. 60 «Finanziamento delle spese per la protezione civile in Lombardia» e sue successive modificazioni.

 

     Art. 31. Norma finanziaria.

     1. Alle spese previste dalla presente Legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991 e per gli anni successivi, mediante l'impiego delle somme stanziate sui seguenti capitoli di nuova istituzione: STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

     All'ambito 1, settore 4, obiettivo 1, parte 1, sono istituiti i seguenti capitoli:

     a) 1.4.1.1.3075 «Spese per il programma poliennale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile» per le spese previste dai precedenti art. 11, 28 e 29;

     b) 1.4.1.1.3076 «Contributi per le iniziative degli enti locali e delle strutture di volontariato per la tutela del territorio, la prevenzione dei fenomeni calamitosi e la tutela delle popolazioni», per le spese previste dal precedente sesto comma dell'art. 25 e dal terzo comma dell'art. 26;

     c) 1.4.1.1.3077 «Spese per il coordinamento delle operazioni di pronto intervento, di soccorso e di assistenza previste dalla sessione di coordinamento» per le spese previste dal quinto comma dei precedenti artt. 9, 22 e 25.

     All'ambito 1, settore 4, obiettivo 1, parte 2 è istituito il capitolo 1.4.1.2.3078 «Spese per l'acquisto di strutture ed attrezzature tecnologiche della sala operativa regionale della protezione civile» per le spese previste dal precedente art. 10.

     2. Agli oneri conseguenti all'applicazione di quanto disposto dal primo comma dell'art. 8, si provvede mediante l'impiego delle somme annualmente stanziate sui capitoli relativi al trattamento economico del personale.

     3. Agli oneri conseguenti al funzionamento del comitato tecnico previsto al precedente art. 12 si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese» [32].

 

     Art. 32. Clausola d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 11 della L.R. 22 maggio 2004, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 171, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 171, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[5] Articolo abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.

[6] Articolo già abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16 con le limitazioni delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996, definitivamente abrogato dall'art. 3, comma 171, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[7] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 171, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[8] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 171, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[9] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 171, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[10] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[11] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 171, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[12] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 171, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[13] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 171, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[14] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 171, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[15] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 171, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[16] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[17] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 171, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[18] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 171, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[20] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[21] Per un’abrogazione del presente comma vedi l’art. 8 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[22] Per un’abrogazione del presente comma vedi l’art. 8 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[23] Per un’abrogazione del presente comma vedi l’art. 8 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[24] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[25] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[26] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[27] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[28] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 171, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[29] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[30] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 1996, n. 18.

[31] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[32] Per un’abrogazione del presente comma vedi l’art. 8 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.