§ 5.2.63 - L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.
Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:22/01/1999
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Norme attinenti alla contabilità, alla programmazione e all'attuazione dei progetti).
Art. 2.  (Norme in materia di contenimento, razionalizzazione e accelerazione della spesa e in materia di entrata).
Art. 3.  (Determinazioni in ordine alle modalità del trasferimento di risorse umane in relazione al conferimento di funzioni agli enti locali).
Art. 4.  (Norme attinenti alla tutela del patrimonio edilizio esistente di valore storico, architettonico, artistico ed archeologico).
Art. 5.  (Norme in materia di sanità e di servizi socio-assistenziali).
Art. 6.  (Norma in materia di smaltimento dei rifiuti).
Art. 7.  (Norme attinenti all'ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza regionale nonché al collocamento a riposo dei dirigenti).
Art. 8.  (Norme in materia di protezione civile).
Art. 9.  (Deroga ai divieti di cumulo di contributi pubblici e norme attinenti all'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia).
Art. 10.  (Trasformazione in azienda dell'ente pubblico "Istituto Regionale di Ricerca (IReR)").
Art. 11.  (Norme in materia di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani).
Art. 12.  (Norme in materia di trasporto pubblico locale).
Art. 13.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.63 - L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario.

(B.U. 25 gennaio 1999, n. 4 - 1° suppl. ord).

 

Art. 1. (Norme attinenti alla contabilità, alla programmazione e all'attuazione dei progetti).

     1. [1].

     2. [2].

     3. [3].

     4. [4].

     5. [5].

     6. La disposizione di cui all'art. 4, comma 18, lett. c) della l.r. 27 gennaio 1998 n. 1 «Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni ed integrazioni», relativa al periodo complessivo massimo di proroghe dei termini autorizzabili, si applica ai progetti per i quali il provvedimento di finanziamento è stato approvato dalla Giunta regionale successivamente al 31 Gennaio 1998.

     7. In deroga alla legge regionale di contabilità e per facilitare la realizzazione di programmi comunitari, le economie derivanti dai decreti di cancellazione o riduzione di impegni di cui all'art. 61 della l.r. n. 34/78, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), assunti negli esercizi finanziari 1997 e 1998 sugli stanziamenti dei capitoli relativi ai cofinanziamenti dello Stato e della U.E. e della Regione, possono essere utilizzate, nel corso dell'esercizio finanziario 1999, per l'assunzione di nuovi impegni con le procedure d'iscrizione previste dall'art. 50 della l.r. n. 34/78 e successive modificazioni e integrazioni.

     8. E' ammessa la carta di credito quale strumento di pagamento, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, ferme restando le disposizioni in materia di assunzioni di impegni di spesa a norma dell'art. 59 della l.r. n. 34/78 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e).

     9. La carta di credito può essere utilizzata da parte dei componenti della Giunta, dirigenti e funzionari dell'amministrazione regionale per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie.

     10. E' ammesso, altresì, l'uso della carta di credito per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute in occasione di missioni effettuate dai soggetti autorizzati.

     11. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le procedure per l'utilizzo della carta di credito quale strumento di pagamento individuato dai commi 8, 9 e 10, nonché le procedure per la rendicontazione ed il controllo, ai sensi della l.r. 10 novembre 1979, n. 57 "Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa".

     12. La deliberazione di cui al comma 11 deve tenere conto dei seguenti criteri direttivi:

     a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del Presidente della Giunta, degli assessori e dei direttori generali che potranno autorizzarne l'uso anche al restante personale sulla base delle disposizioni contenute nella l.r. 23 luglio 1996, n. 16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale";

     b) i rapporti con gli istituti di credito emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposite convenzioni.

 

     Art. 2. (Norme in materia di contenimento, razionalizzazione e accelerazione della spesa e in materia di entrata).

     1. [6].

     2. [7].

     3. [8].

     4. Per l'attuazione di azioni umanitarie e di progetti di cooperazione di cui all'art. 3 della l.r. 5 giugno 1989, n. 20 "La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo" in presenza di situazioni di estremo bisogno o al verificarsi di incidenti, sinistri, calamità naturali o ambientali ed eventi bellici, anche al di fuori del proprio territorio, la Regione Lombardia può svolgere le seguenti azioni [9]:

     a) organizzare ed incentivare l'attività di soccorso ed assistenza, anche mettendo a disposizione mezzi, beni e servizi destinati al soccorso, ed erogare contributi a favore dei soggetti colpiti e delle loro famiglie per le prime necessità, nonché a favore di enti pubblici, di organismi associativi e di volontariato, delle organizzazioni di cui alla legge n. 49/87, nonché di enti ed istituzioni private, assicurando il coordinamento delle iniziative avviate dagli stessi;

     b) partecipare alla realizzazione di campagne informative per la raccolta di generi di prima necessità e di soccorso, di fondi e mezzi a beneficio delle popolazioni colpite ed all'acquisizione dei necessari spazi pubblicitari.

     5. La Giunta regionale, anche avvalendosi delle somme resesi disponibili in sede giudiziale o stragiudiziale a titolo di risarcimento di danni morali, determina i criteri per l'assegnazione e per la ripartizione tra i soggetti destinatari dei contributi di cui alla lettera a) del comma 4, in considerazione delle situazioni personali e familiari venutesi a creare a seguito dell'evento dannoso e individua la struttura di volta in volta competente per l'attuazione degli interventi.

     6. Nel caso di interventi da effettuare all'estero si provvede all'acquisizione delle intese e alla definizione di programmi con le competenti amministrazioni statali.

     7. E' abrogata la l.r. 28 marzo 1994, n. 7 "Iniziative di solidarietà della regione Lombardia a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia".

     8. [Il comma 3 dell'art. 2 della l.r. 17 febbraio 1997 n 2 "Istituzione di un ufficio a Bruxelles presso la sede dell'Unione Europea" è abrogato] [10].

     [9.] [11]

     10. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al comitato promotore per la costituzione della "Fondazione internazionale Luigi Di Liegro-ONLUS" un contributo di L. 50.000.000.

     11. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al consorzio "Nova Spes", limitatamente all'esercizio 1999, un contributo per spese di attività connesse al reinserimento lavorativo dei detenuti di L. 150.000.000.

     12. [12].

     13. [13].

     14. Al fine di assicurare il costante monitoraggio sullo stato di attuazione del decentramento operato con legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e sui provvedimenti attuativi nonché la sua adeguata diffusione, la Giunta regionale stipula convenzioni con le università, l'istituto regionale di ricerca (IReR) ed altri centri di ricerca specializzati ed individua ogni altro intervento, con l'assunzione degli oneri conseguenti [14].

     15. La Regione promuove ogni iniziativa utile ad avviare la realizzazione dello sportello unico di cui al capo IV del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ivi comprese quelle necessarie per l'attivazione della rete telematica di cui all'art. 23, comma 2 del decreto stesso.

     16. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative, ivi compresi il supporto finanziario e lo schema di convenzione da stipulare con i soggetti, pubblici o privati, coinvolti nell'attuazione delle iniziative di cui al comma 15.

     17. [15].

     18. Le disposizioni di cui ai successivi commi da 19 a 28 si applicano ai procedimenti aventi ad oggetto:

     a) le autorizzazioni per l'escavazione di pozzo;

     b) le concessioni per derivazione di acqua superficiale;

     c) le concessioni per derivazioni di acqua da pozzo;

     d) i nulla osta di polizia idraulica;

     e) le autorizzazioni di polizia idraulica;

     f) le autorizzazioni alla costruzione e al collaudo di elettrodotti;

     g) le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo.

     19. Le modalità di determinazione e di corresponsione delle spese istruttorie relative ai procedimenti di cui al comma 18, che ai sensi dell'art. 3 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici", dell'art 10 del r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche" e dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 765 "Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato in attuazione dell'art. 3 della l. 25 novembre 1971, n. 1041" sono a carico del richiedente, sono disciplinate dalle disposizioni di cui ai commi dal 20 al 28.

     20. Le spese istruttorie di cui al comma 19 ricomprendono:

     a) le indennità di missione spettanti in forza della legge 15 aprile 1961, n. 291 "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali";

     b) le spese di sorveglianza e di collaudo di cui all'art. 24 del r.d. 1285/1920;

     c) le spese di sorveglianza sui lavori, eventualmente sostenute dagli uffici del Genio Civile, di cui all'art. 7, comma 4 della l.r. 23 marzo 1998, n. 8 "Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale";

     d) ogni altra spesa dipendente dal fatto della concessione o autorizzazione.

     21. Gli adempimenti per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e sul Foglio Annunzi Legali e le relative spese sono a carico dei richiedenti.

     22. Gli importi che i privati devono corrispondere a copertura delle spese d'istruttoria sono determinati e aggiornati con provvedimento della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici competenti ad istruire il procedimento.

     23. L'aggiornamento degli importi deve essere rapportato, salva l'esigenza di copertura di eventuali costi aggiuntivi, all'indice di rivalutazione monetaria.

     24. Gli uffici competenti ad istruire i procedimenti di cui al comma 18, devono garantire adeguata pubblicità ai provvedimenti di cui al comma 22.

     25. Gli importi dovuti dai privati a copertura delle spese d'istruttoria, determinati ai sensi dei commi 22, 23 e 24, sono imputati al capitolo d'entrata individuato dalla Regione.

     26. Il pagamento da parte dei privati è effettuato, attraverso versamento sul c.c. postale intestato alla Regione Lombardia.

     27. La ricevuta dell'avvenuto pagamento è presentata agli uffici competenti ad istruire i procedimenti di cui al comma 18 al momento della richiesta di concessione o autorizzazione.

     28. Per i procedimenti di cui al comma 18, per i quali i privati abbiano già depositato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, gli importi richiesti dagli uffici competenti a copertura delle spese istruttorie, si applica la disciplina di cui agli artt. 31 e ss. della l.r. 57/79.

 

     Art. 3. (Determinazioni in ordine alle modalità del trasferimento di risorse umane in relazione al conferimento di funzioni agli enti locali).

     1. Il personale del ruolo organico della Giunta regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni conferite alle province, ai comuni e agli altri enti locali è posto in distacco funzionale, sino alla data di trasferimento di cui al comma 8, presso i medesimi enti a decorrere dalla data di effettivo passaggio delle funzioni disposto con le modalità e nei tempi previsti dai commi 17, 18 e 19.

     2. I dirigenti regionali che all'entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni conferite agli enti locali vengono posti in distacco funzionale presso i medesimi enti con la medesima decorrenza di cui al comma 1.

     3. A tutto il personale posto in distacco funzionale viene riconosciuto ed erogato dall'amministrazione regionale lo stesso trattamento economico-giuridico che già fruisce presso la Regione, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

     4. Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi, il dirigente competente in materia di personale con uno o più provvedimenti, acquisito il parere del "Comitato per le politiche del personale", di cui al comma 14, definisce con riguardo al personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale:

     a) il contingente, suddiviso per qualifiche e figure professionali, da distaccare presso gli enti locali;

     b) il quadro del personale regionale che svolge le funzioni conferite previste nei commi 1 e 2;

     c) il quadro del personale anche di qualifica dirigenziale, non direttamente coinvolto nel processo di conferimento, che ha richiesto il distacco presso gli enti destinatari di trasferimenti e deleghe;

     d) il contingente nominativo finale del personale regionale da distaccare presso gli enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.

     5. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'insieme delle competenze di intere strutture della Giunta regionale, tutto il personale alle stesse assegnato viene distaccato presso enti locali.

     6. L'assegnazione in distacco funzionale del personale regionale agli enti locali è assistita, da adeguati interventi formativi di riqualificazione, attivati su indicazione del comitato di cui al comma 14, con oneri a carico della Regione Lombardia e degli enti locali; la ripartizione di tali oneri è definita sulla base di apposite convenzioni, nelle quali può essere prevista anche la formazione del personale degli enti locali coinvolti nel trasferimento.

     7. La Regione può avvalersi degli uffici degli enti locali per l'esercizio di funzioni amministrative di interesse anche non esclusivamente locale.

     8. Con decreto del dirigente competente in materia di personale, il personale regionale posto in distacco funzionale è trasferito presso gli enti di cui al comma 1 non oltre il termine di cui al comma 20.

     9. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene in conformità alle tabelle di equiparazione formulate, previo parere del comitato di cui al comma 14, sulla base delle posizioni giuridiche e del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza.

     10. Il personale inquadrato nei ruoli degli enti locali non può chiedere il comando o il trasferimento nei ruoli della Giunta o del Consiglio regionale per almeno cinque anni dalla data dell'effettivo trasferimento.

     11. Al personale regionale trasferito ai sensi dei precedenti commi, la Regione Lombardia riconosce incentivi economici una tantum calcolati sulla base delle quote erogate dalla stessa a titolo di trattamento accessorio, di retribuzione di posizione e di risultato e comprensivi altresì dei compensi previsti dall'art. 22 del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 "Regolamento per il recepimento delle nonne risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni di cui all'art. 4 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68". Tali incentivi sono determinati previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da concludersi entro e non oltre la data di adozione del provvedimento di distacco funzionale.

     12. Il personale trasferito ai sensi delle norme contenute nel presente articolo conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata presso l'ente di appartenenza e fatti salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale.

     13. Fatte salve le determinazioni nazionali modificative del sistema previdenziale in materia di indennità di fine rapporto, al personale regionale distaccato è liquidata, al momento dell'effettivo trasferimento nei ruoli degli enti locali, l'integrazione regionale corrisposta ai sensi dell'art. 36, comma 5, della l.r. 23 luglio 1996, n. 16.

     14. Al fine di una corretta ed efficace gestione dei processi di mobilità del personale da trasferire presso gli enti locali, è istituito il comitato per le politiche del personale, cui sono affidati compiti di indirizzo e consultivi in ordine alla elaborazione dei criteri e delle modalità di:

     a) gestione del personale regionale posto in distacco funzionale;

     b) inquadramento del personale stesso nei ruoli degli enti locali;

     c) gestione del personale, proveniente dallo Stato;

     d) salvaguardia della professionalità acquisita, formazione e riqualificazione del personale interessato dalla mobilità.

     15. Il comitato esprime pareri obbligatori per l'adozione di tutti gli atti a carattere generale relativi alla mobilità del personale impegnato nell'assolvimento delle funzioni oggetto di conferimento alla Regione e agli enti locali.

     16. Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è costituito da:

     a) l'assessore regionale competente in materia di personale, o un dirigente regionale da lui delegato, che lo presiede;

     b) un rappresentante della delegazione regionale della associazione nazionale comuni lombardi (ANCI Lombardia);

     c) un rappresentante della unione regionale delle province della Lombardia (UPL);

     d) un rappresentante della delegazione regionale dell'unione nazionale comuni ed enti montani;

     e) un rappresentante della unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;

     f) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dotate della rappresentatività fissata dal d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 "Modificazioni al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego a norma dell'art. 11, commi 4 e 6 della l. 15 marzo 1997, n. 59".

     17. La data di passaggio delle funzioni è stabilita, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con uno o più decreti del direttore generale competente per materia.

     18. Contestualmente al passaggio delle funzioni e con i medesimi decreti si dispone il distacco funzionale delle unità di personale, come individuate ai sensi del comma 4.

     19. I decreti di cui al comma 17 sono adottati entro 4 mesi dagli accreditamenti di risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite.

     20. Il trasferimento agli enti locali di risorse umane deve comunque concludersi non oltre 6 mesi dalla data di passaggio delle funzioni fissata dai decreti di cui al comma 17.

     21. Le disposizioni contenute nelle leggi regionali attuative del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale", del d.lgs. 19 dicembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4, comma 4 della l. 15 marzo 1997, n. 59" e del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59", incompatibili con le norme contenute nel presente articolo si intendono abrogate.

 

     Art. 4. (Norme attinenti alla tutela del patrimonio edilizio esistente di valore storico, architettonico, artistico ed archeologico). [16]

 

     Art. 5. (Norme in materia di sanità e di servizi socio-assistenziali).

     1. [17].

     2. Alle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili accreditate nel corso del 1998 ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale del 29 dicembre 1997 nn. 33924 e 33925 che siano state attivate ed autorizzate al funzionamento nel corso del 1997 e che abbiano richiesto i contributi sul Fondo Sanitario, nel rispetto della normativa regionale in vigore antecedentemente alle nuove disposizioni di cui alle stesse deliberazioni del 29 dicembre 1997 nn. 33924 e 33925, possono essere riconosciuti, con delibera della Giunta regionale, i finanziamenti a carico del Fondo Sanitario, con decorrenza dalla data di effettiva attivazione dei posti autorizzati, previa verifica dei requisiti previsti per il finanziamento sul F.S.R.

     3. Gli enti che hanno beneficiato di contributi regionali a rimborso per spese di investimento ai sensi della l.r. 3 febbraio 1983, n. 11 "Piano pluriennale per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e riconversione delle strutture, socio-assistenziali", richiamata dall'art. 42, comma 1, lett. c) della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia", e che pagano annualità ad un tasso di interesse superiore a quello stabilito dalla Cassa depositi e prestiti alla rata di entrata in vigore della presente legge, possono:

     a) estinguere anticipatamente il debito residuo in un'unica soluzione, senza pagamento di penali;

     b) ottenere, su specifica richiesta alla competente direzione generale, l'applicazione di un tasso di interesse pari a quello fissato dalla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. La decorrenza del nuovo tasso si applica dall'annualità 1999, ferma restando la durata originaria del rimborso.

     Le direzioni generali, in base alla competenza per materia, provvedono di intesa a stabilire modalità e procedure.

 

     Art. 6. (Norma in materia di smaltimento dei rifiuti). [18]

 

     Art. 7. (Norme attinenti all'ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza regionale nonché al collocamento a riposo dei dirigenti).

     1. [19].

     2. [20].

     3. [21].

 

     Art. 8. (Norme in materia di protezione civile).

     1. [Alla l.r. 12 maggio 1990, n. 54 "Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile" sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [22];

     b) gli articoli 12, 18, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati;

     c) [23].

     d) al comma 1 dell'art. 29 l'espressione "avvalendosi delle strutture organizzative regionali" è soppressa] [24].

 

     Art. 9. (Deroga ai divieti di cumulo di contributi pubblici e norme attinenti all'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia).

     1. I divieti di cumulo di contributi pubblici previsti dalle leggi regionali non si applicano sino al limite del 70% dell'importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento e qualora gli interventi ammissibili al finanziamento si inseriscano nell'ambito di progetti o programmi:

     a) candidati all'intesa Stato Regione di cui alla deliberazione CIPE 17 marzo 1997 "Disciplina della programmazione negoziata";

     b) ammessi ed ammissibili ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270 "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio".

     2. [25].

     3. Sono abrogate le disposizioni contenute nelle deliberazioni consiliari approvate a norma della l.r. 26 giugno 1988, n. 36 in contrasto con quanto previsto dall'art. 14 bis della stessa legge come introdotto dal comma 2, lett. c).

 

     Art. 10. (Trasformazione in azienda dell'ente pubblico "Istituto Regionale di Ricerca (IReR)"). [26]

     [1. L'Ente "Istituto Regionale di Ricerca (IReR)", già ente pubblico disciplinato dalla l.r. 3 settembre 1974, n. 57 "Costituzione dell'Istituto regionale di ricerca (IReR)", successivamente modificata dalla l.r. 31 agosto 1981, n. 51 "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 ", e di seguito denominato IRER, è trasformato in Azienda, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'IRER è dotato di personalità giuridica, di autonomia scientifica e imprenditoriale e di proprio statuto; informa l'attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

     2. L'IRER svolge, anche con riferimento al contesto nazionale ed europeo, gli studi inerenti agli assetti ed ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali, finalizzati all'attività di programmazione della Regione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto. Ad esso si applica l'art. 43, comma 3, della l. 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

     3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da cinque membri nominati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e dell'art. 9 della l.r. 6 aprile 1995, n. 14 "Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione".

     4. In caso di gravi irregolarità, violazioni di legge o di regolamento, ovvero di persistente inottemperanza agli indirizzi regionali o di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati, il Presidente della Giunta, previa deliberazione del Consiglio regionale, può sciogliere il consiglio di amministrazione e nominare, per un periodo non superiore a sei mesi, un commissario straordinario. Il nuovo consiglio di amministrazione deve essere nominato entro sei mesi dallo scioglimento del precedente.

     5. L'istituto Regionale di Ricerca di cui alla presente legge subentra in ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, all'Ente di eguale denominazione di cui alla l.r. 57/74 e successive modifiche.

     6. Il personale dipendente dall'IReR, in servizio a tempo indeterminato al 31 ottobre 1998, è trasferito alla nuova Azienda; al personale dell'Azienda si applica il contratto nazionale di lavoro del comparto Commercio e Servizi ed è riconosciuta la retribuzione individuale maturata presso l'IReR; ai fini dell'attribuzione della successiva quota di salario individuale di anzianità viene valutato il rateo in corso di maturazione nell'Ente stesso.

     7. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene nominato il nuovo consiglio di amministrazione; scaduto tale termine provvede alla nomina il Presidente del Consiglio regionale nell'ambito delle candidature pervenute, acquisito il parere del comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 8 della l.r. n. 14/95. Fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, il Presidente dell'IReR in carica continua a svolgere l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, in qualità di commissario straordinario. Entro 90 giorni dall'insediamento, il consiglio di amministrazione adotta il nuovo statuto e lo trasmette alla Giunta che lo invierà al Consiglio regionale per l'approvazione; in attesa dell'approvazione, si applica lo Statuto vigente.

     8. Sono abrogate le leggi regionali n. 57/74 e n. 51/81.]

 

     Art. 11. (Norme in materia di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani). [27]

 

     Art. 12. (Norme in materia di trasporto pubblico locale). [28]

     [1. [29].

     2. La l.r. 11 aprile 1988, n. 12 "Normativa quadro sugli interventi regionali a favore di enti e di imprese di trasporto pubblico collettivo di persone. Contributi per investimento" è abrogata. Rimangono salvi i procedimenti pendenti all'entrata in vigore della presente legge. Gli atti amministrativi finanziari già assunti a norma della l.r. 12/1988 continuano a produrre i propri effetti, con particolare riferimento agli obblighi derivanti ai beneficiari dai vincoli indicati agli art. 5, 7 e 12, nonché dall'art. 15 per le inosservanze di cui all'art. 7 della medesimi legge regionale.]

 

     Art. 13. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 


[1] Modifica gli artt. 9 bis, 28 septies, 39, 48, 59, 61, 62, 68 e 71; sostituisce gli artt. 60, 63, 64 e 65 nella L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[2] Modifica gli artt. 3 e 4; sostituisce l'art. 6 nella L.R. 28 ottobre 1996, n. 31.

[3] Modifica gli artt. 8 e 9 della L.R. 14 dicembre 1991, n. 33.

[4] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 15 maggio 1993, n. 14.

[5] Sostituisce il comma 11, art. 27, della L.R. 8 settembre 1997, n. 35.

[6] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2003, n. 21. Modificava l'art. 11 e aggiunge l'art. 11 bis alla L.R. 1 giugno 1993, n. 16.

[7] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 5 giugno 1989, n. 20.

[8] Sostituisce il comma 4, art. 1 della L.R.  8 maggio 1990, n. 34.

[9] Alinea così sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1999, n. 24.

[10] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[11] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29. Aggiunge l'art. 7 bis alla L.R. 7 settembre 1992, n. 28.

[12] Aggiunge l'art. 3 bis alla L.R. 24 maggio 1985, n. 48.

[13] Modifica l'art. 2 della L.R. 24 maggio 1985, n. 51.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 18 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[15] Aggiunge l'art. 1 bis e modifica l'art. 22 nella L.R. 29 aprile 1980, n. 44.

[16] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25. Sostituisce l'art. 3 e modifica gli artt. 7, 8, 9 e 10 della L.R. 6 agosto 1984, n. 39.

[17] Comma abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33. Sostituisce il comma 17, art. 13, della L.R. 11 luglio 1997, n. 31.

[18] Sostituisce il comma 5, art. 31 bis, della L.R. 7 giugno 1980, n. 94.

[19] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20. Modifica gli artt. 5 bis, 9, 21, 26 e 27 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16.

[20] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20. Modifica gli artt. 19 e 26 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21.

[21] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[22] Sostituisce l'art. 21 della L.R. 12 maggio 1990, n. 54.

[23] Sostituisce il comma 1, art. 28, della L.R. 12 maggio 1990, n. 54.

[24] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 22 maggio 2004, n. 16.

[25] Comma abrogato dall'art. 86 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27. Modifica gli artt. 4 e 14 e aggiunge l'art. 14 bis nella L.R. 27 giugno 1988, n. 36.

[26] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[27] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25. Sostituisce gli artt. 1, 5, 7 e 9; modifica gli artt. 2, 3 e 4; abroga gli artt. 6, 8 e 10 nella L.R. 19 dicembre 1991, n. 39.

[28] Articolo abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[29] Sostituisce il comma 6, art. 31, della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.