§ 1.7.84 - L.R. 17 febbraio 1997, n. 2.
Istituzione della Delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell'Unione Europea a Bruxelles [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:17/02/1997
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Organizzazione e personale della delegazione).
Art. 3.  (Trattamento economico).
Art. 4.  (Dipendenza funzionale).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 1.7.84 - L.R. 17 febbraio 1997, n. 2. [1]

Istituzione della Delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell'Unione Europea a Bruxelles [2].

(B.U. 21 febbraio 1997, n. 8 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità). [3]

     1. Al fine di favorire la più efficiente trattazione delle questioni che attengono all'applicazione di disposizioni comunitarie nel proprio territorio inerenti agli ambiti di competenza regionale, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione degli interventi che si attuano con il concorso di risorse di fonte comunitaria, la Giunta regionale istituisce una propria delegazione distaccata presso la sede dell'Unione Europea in Bruxelles.

     2. La delegazione di cui al comma 1 opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo ed operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni comunitarie.

     3. Nell'espletamento della propria attività la delegazione di cui al comma 1 assicura altresì il più efficiente collegamento della Regione con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione Europea.

     4. La delegazione collabora inoltre alle attività di rappresentanza e alle attività di promozione all'estero e di rilievo internazionale di cui agli articoli 1 e 2 del d.p.r. 31 marzo 1994 (Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome).

 

     Art. 2. (Organizzazione e personale della delegazione). [4]

     1. La Giunta regionale provvede all'organizzazione della delegazione, delineandone le attribuzioni.

     2. La consistenza numerica del personale della delegazione è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo; tali stanziamenti, stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sono comprensivi di eventuali prestazioni straordinarie, del trattamento di missione, degli incentivi per la produttività, degli oneri previdenziali e assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo ivi compresa l'indennità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 (Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

     3. L'importo massimo degli stanziamenti di cui al comma 2 è determinato, ai soli fini della delineazione dei trattamenti economici del personale della delegazione, facendo riferimento ai costi corrispondenti alle posizioni di cui alla tabella sotto indicata, ivi compreso il personale di cui al comma 5:

     Dirigenti C2: 1

     Posizioni organizzative Q3: 4

     Dipendenti categoria D5: 6

     Dipendenti categoria C4: 2

     Dipendenti categoria B4: 1

     4. Il personale addetto alla delegazione può essere individuato tra dipendenti regionali di ruolo, oppure provenire da altra pubblica amministrazione o enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 5.

     5. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi dei comini 3 e 4, l'amministrazione regionale può ricorrere, per il personale della delegazione. ad assunzioni con contratto di diritto privato a tempo determinato con chiamata diretta e con riferimento ad una categoria tra quelle previste dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, tenuto conto dei titoli posseduti riferiti all’incarico da conferire e con riconoscimento del relativo trattamento economico.

     6. Il rapporto di lavoro delle unità di personale di cui al comma 5 è costituito con la stipulazione del contratto individuale, sottoscritto, per la parte dell’amministrazione regionale, dal dirigente dell’organizzazione del personale.

 

     Art. 3. (Trattamento economico). [5]

 

     Art. 4. (Dipendenza funzionale). [6]

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri per le attività di rappresentanza e per i programmi di promozione all'estero nonché per le iniziative ed altre attività di mero rilievo internazionale di cui all'articolo 1, si provvede mediante utilizzo delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.3.1.1345 dello stato di previsione delle spese la cui denominazione è così modificata "Spese per le attività di rappresentanza e per programmi di promozione all'estero, per le iniziative ed altre attività di mero rilievo internazionale [7].

     2. Agli oneri di cui all'art. 1 si fa fronte mediante utilizzo delle somme stanziate sui capitoli dell'obiettivo 1.2.3. «Locali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e successivi.

     3. Agli oneri di cui all'art. 2 si fa fronte mediante utilizzo delle somme stanziate sui capitoli dell'obiettivo 1.2.1. «Personale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e successivi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[4] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2, già sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[5] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.