§ 5.2.92 - L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.
Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico‑finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:20/12/2002
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di sviluppo economico).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di territorio, trasporti ed energia).
Art. 4.  (Disposizioni in materia di servizi alla persona).
Art. 5.  (Entrata in vigore).


§ 5.2.92 - L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economicofinanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2003.

(B.U. 24 dicembre 2002, n. 52 – 1 suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile).

     1. Alla legge regionale 31 dicembre 1976, n. 54 (Norme sul divieto di compensi accessori agii impiegati regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l'articolo 4 è sostituto dal Seguente:

     (Omissis);

     b) l'articolo 5 è abrogato.

     2. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 1 dell’art. 71 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) il comma 2 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) dopo il comma 4 dell'articolo 71 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     3. [Alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 2 (Istituzione della Delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell'Unione Europea a Bruxelles) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) l’articolo 3 è abrogato] [1].

     4. Alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché di riordino delle sanzioni amministrative e tributarie non penali in materia di tributi regionali è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 10 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     5. [Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 (Istituzione dell'Ente regionale per i servizi all'Agricoltura e alle Foreste ‑ ERSAF) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 15 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) ] [2].

     6. Sono autorizzate le spese per la partecipazione istituzionale ad eventi, anche all'estero, di soggetti incaricati dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di sviluppo economico).

     1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica dell'articolo 47 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     b) alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 14, al comma 3 dell'articolo 18, ai commi 1 e 3 dell'articolo 47 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 la parola «risarcimento» è sostituita con la parola

     (Omissis).

     2. Alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria 'Myocastor coypus') sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

     (Omissis);

     b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente;

     (Omissis).

     3. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 1 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:

     (Omissis);

     b) l'articolo 3 bis è abrogato;

     c) l'articolo 11 è abrogato.

     4. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo la lettera f ter) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) i commi 3 e 7 dell'articolo 5 sono abrogati;

     e) il comma 7 dell'articolo 6 è abrogato;

     f) dopo la lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:

     (Omissis);

     g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     5. In attesa che la Giunta regionale determini il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 35/1996, come sostituito dal comma 4, lettera b) per il solo anno 2003 il termine resta fissato al 31 marzo, salvo che per ali interventi di cui all'articolo 2, lettera a), della l.r. 35/1996 il cui termine è anticipato al 28 febbraio. Dalle stesse date decorrono i sessanta giorni previsti dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 35/1996 come modificato dal comma 4, lettera c).

     6. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione dei d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione dei capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 42 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     7. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali) è apportata la seguente modifica:

     a) [dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

     (Omissis)] [3].

     8. Al fine di razionalizzare gli interventi a favore delle imprese, semplificare le procedure, eliminare le sovrapposizioni e assicurare maggior efficacia all'intervento pubblico, la Giunta regionale, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), è autorizzata ad apportare modificazioni ai criteri applicativi delle leggi statali le cui risorse sono confluite nei fondo unico delle imprese previsto dall'articolo 19, commi 6 e 12, del d.lgs. 112/1998 in ordine, in particolare, alle spese ammissibili, alla tipologia e misura dell'intervento e alle modalità di concessione ed erogazione.

     9. Nelle more dell'entrata in vigore di una disciplina organica della materia, le concessioni relative allo sfruttamento delle acque di sorgente sono rilasciate in conformità a quanto disposto dal capo 1 dei decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE), ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla determinazione dei canoni di concessione di cui alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali).

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di territorio, trasporti ed energia).

     1. [Alla legge regionale i 9 gennaio 1973, n. 6 (Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili) e apporta la seguente modifica:

     a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis)] [4].

     2. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) è apportata la seguente modifica:

     a) all'articolo 21 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

     3. Alla legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo la lettera d) dei comma 1 dell'articolo 12 sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

     4. Alla legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica‑ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) l'articolo 3 è abrogato:

     d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina la documentazione ed i criteri di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r. 40/1994, così come sostituito dal comma 4, lettera d).

     6. [Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 quater dell'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis);

     b) dopo il primo periodo del comma 2. bis dell'articolo 22 è inserito il seguente:

     (Omissis);

     c) il comma 2 ter dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) al comma 8 bis dell'articolo 30 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis) ] [5].

     7. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. l6 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2, dell'articolo 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) il comma 5 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     8. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 71 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

     (Omissis);

     b) i commi 150 bis, 150 ter e 150 quater dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis);

     c) dopo il comma 150 quater dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     9. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 7 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     10. [Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo de1 trasporto pubblico regionale e locale) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 3 dell'articolo 11 è inserito il seguente:

     (Omissis) ] [6].

     11. [Alla legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico‑finanziaria regionale ‑ collegato ordinamentale 2001) è apportata le seguente modifica:

     a) alla fine del comma 10 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis)] [7].

     12. La Regione partecipa zii, programma innovativo denominato «Contratti di Quartiere U», promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con decreto 27 dicembre 2001 in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), individuando a tale scopo risorse proprie.

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia di servizi alla persona).

     1. [Alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente articolo:

     (Omissis)] [8].

     2. Gli organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e per lo svolgimento degli atti essenziali ed indifferibili, fina alla data di entrata in vigore della legge di riforma del diritto allo studio universitario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Nel caso in cui un membro del consiglio di amministrazione cessi dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione [9].

     3. [Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     b) il comma 7 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) dopo il comma 7 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

     (Omissis)

     d) il quinto periodo del comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis);

     e) dopo il comma 9 dell'articolo 14 è inserito il seguente:

     (Omissis) ] [10].

     4. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) i commi 9 e 10 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis);

     b) [la lettera a) del comma 11 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis) ] [11];

     c) la lettera b) dei comma 12 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis),

     d) il comma 15 dell'articolo 3 e sostituito dai seguente:

     (Omissis).

     5. E’ autorizzata la spesa fino a 60,5 milioni di curo con l'utilizzo del fondo sanitario in conto capitale anni pregressi, a copertura della quota di spesa per investimenti delle aziende sanitarie, di competenza economica dell'esercizio 2001 e riscontrabile nei bilanci d'esercizio 2001 delle aziende sanitarie.

     6. Il dirigente competente della direzione generale Sanità provvede ad assegnare alle aziende sanitarie le somme di cui al comma 5 sulla base delle predette componenti di spesa risultanti dai relativi bilanci.

     7. [Per l'anno 2002 ai sensi dell'articolo 4 dei decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 è, altresì, autorizzata l'ulteriore spesa di 42 milioni di euro, rispetto a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002‑2004 a legislazione vigente e programmatico) a seguito dei disavanzi della spesa sanitaria - anno 2001, e di 64.100.000,00 euro per i disavanzi pregressi del periodo 1995‑1999. Per la copertura dei maggior disavanzo si provvede con l'incremento della previsione di entrata dell'addizionale IRPEF] [12].

     8. [In relazione a quanto previsto dai comma 7 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni:

     STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

     ‑ la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’

     l'UPB 1.1.137 «Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche» è incrementata di E 106. 100.000,00;

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

     ‑ la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 3.7.2.0.2.256 «Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza» è incrementata di E 106.100.000,00] [13].

     9. [Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali possono accedere ad altre forme di credito ai sensi dell’articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Ai fini della programmazione della spesa sanitaria, e nel pieno rispetto delle regole di equilibrio economico finanziario del sistema anche nel medio periodo, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute, individuando la relativa copertura nel budget annuale, a rispettare il limite massimo di spesa per i beni durevoli determinato secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta regionale, in sede di approvazione dei budget medesimi] [14].

     10. [A decorrere dall'anno 2003 è abrogato il comma 20 dell'articolo 13 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), che consente alle aziende sanitarie pubbliche di ricorre all'indebitamento] [15].

     11. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare iniziative occorrenti per la gestione dell'esposizione debitoria delle aziende sanitarie al fine di perseguire le finalità di cui all'arti colo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002», ovvero per abbreviare i termini di pagamento con conseguente riduzione delle passività finanziarie.

     12. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al Centro europeo di formazione per gli affari sociali e la sanità pubblica (CEFASS), con sede in Milano, un contributo annuo di gestione determinato dalla legge di bilancio.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[2] Comma abrogato dall'art. 176 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31.

[3] Lettera abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

[4] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

[5] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[6] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[7] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[8] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 33.

[9] Comma già sostituito dall’art. 4 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall’art. 4 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

[10] Comma abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[11] Lettera abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[12] Comma abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[13] Comma abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[14] Comma sostituito dall’art. 4 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27 e abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[15] Comma abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.