§ 3.5.42 - L.R. 16 dicembre 1996, n. 35.
Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:16/12/1996
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi).
Art. 3.  (Programmazione e coordinamento degli interventi).
Art. 4.  (Contributi regionali ad enti pubblici e strutture associative).
Art. 5.  (Procedure e modalità attuative).
Art. 6.  (Sviluppo dei livelli di competitività delle piccole imprese).
Art. 7.  (Fondo di rotazione per l'innovazione).
Art. 8.  (Agevolazioni per l'accesso al credito).
Art. 8 bis.  (Partecipazione della Regione a fondi mobiliari).
Art. 8 ter.  (Agevolazioni per l'accesso al credito per lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione).
Art. 8 quater.  (Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).
Art. 8 quinquies.  (Fondo di sostegno per le imprese innovative)
Art. 9 bis.  (Fondo di garanzia).
Art. 10.  (Promozione regionale degli interventi per la sicurezza sul lavoro previsti dal d.lgs. n. 626/1994).
Art. 11.  (Verifica dei risultati conseguiti e aggiornamento normativo).
Art. 12.  (Rispetto della normativa comunitaria).
Art. 12 bis.  (Comitato tecnico di valutazione).
Art. 13.  (Modifiche di leggi regionali).
Art. 13 bis.  (Norma transitoria).
Art. 13 ter.  (Fondo per gli Interventi di Sviluppo della Economia di Rete - FISER).
Art. 14.  (Abrogazioni).
Art. 15.  (Norma finanziaria).


§ 3.5.42 - L.R. 16 dicembre 1996, n. 35.

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori.

(B.U. 19 dicembre 1996, n. 51 - 1 suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. Per agevolare il riequilibrio territoriale della struttura industriale regionale, sviluppare le realtà imprenditoriali presenti nelle diverse aree della regione e sostenere i livelli di competitività della complessiva struttura produttiva della Lombardia, la regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali e la diffusione delle strutture di servizio per le piccole e medie imprese.

     1 bis. La Regione promuove l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, attraverso il sostegno alla nascita di imprese in grado di creare nuova occupazione tra le donne. A tal fine favorisce la qualificazione professionale e manageriale delle imprenditrici e lo sviluppo di imprese a maggioranza femminile, nonché delle imprese individuali gestite da donne, e predispone programmi annuali di promozione dell'imprenditoria femminile mirati a diffondere e sviluppare la cultura di impresa tra le donne [1].

 

     Art. 2. (Interventi).

     1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 la regione promuove interventi rivolti a:

     a) recuperare i fabbricati industriali dismessi da destinare a nuovi insediamenti e a rilocalizzazioni di attività manifatturiere e di servizio alla produzione, nonché razionalizzare e qualificare le condizioni insediative delle imprese, tramite la realizzazione di nuove aree attrezzate, il completamento e il miglioramento di quelle esistenti;

     b) sviluppare le strutture di servizio alle piccole e medie imprese, costituite e gestite da enti locali, camere di commercio, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, cooperative tra imprese e società consortili, che abbiano come finalità la prestazione di servizi reali rivolti alla diffusione delle innovazioni e al trasferimento tecnologico, alla assistenza organizzativa e gestionale, allo sviluppo della commercializzazione, nonché della presenza sui mercati esteri, alla certificazione della qualità, all'assistenza per la creazione di nuove imprese, alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dai processi produttivi, alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;

     b bis) promuovere appositi accordi con gli enti istituzionali, anche internazionali, il sistema camerale, le associazioni imprenditoriali e le università per attivare programmi di azioni coordinate, finalizzati a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative, a favorire la cooperazione tra imprese, università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, a stimolare la partecipazione delle piccole e medie imprese a progetti di ricerca e innovazione internazionali, comunitari, nazionali e regionali sviluppati in collaborazione con università e centri di ricerca pubblici e privati, a sostenere la capacità di brevettazione delle piccole e medie imprese, a favorire la capacità di ricerca e innovazione promuovendo l’alta formazione presso il sistema di ricerca e la mobilità dei ricercatori; [2]

     c) sostenere le attività delle società o aziende promosse da enti pubblici per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali. A tali organismi, che devono comunque mantenere una prevalente partecipazione pubblica, possono partecipare anche associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali, aziende di credito, imprese pubbliche e private nonché finanziarie di sviluppo. Sostenere le attività dei comuni, incentivando prioritariamente le loro forme associative, per la realizzazione e il potenziamento dello sportello unico per le imprese. A tal fine possono essere utilizzate le forme previste dall'articolo 2, comma 63 della l.r. 1/2000 [3];

     d) sostenere iniziative sperimentali a livello territoriale, nell'ambito di intese fra soggetti istituzionali e parti sociali finalizzate a realizzare esplicite coerenze fra offerta di lavoro presente ed evoluzione della domanda di lavoro indotta dalle imprese minori;

     e) promuovere la valorizzazione delle risorse imprenditoriali locali e lo sviluppo delle capacità innovative e competitive delle piccole e medie imprese, agevolando la creazione di nuove imprese innovative, la presenza delle imprese minori sui mercati esteri, la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato e alle gare d'appalto internazionali, lo svolgimento di stages di giovani neolaureati nelle aziende che realizzano progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, lo sviluppo della certificazione e del controllo della qualità di prodotto e di sistema nonché l'introduzione dell'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese [4];

     f) agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese che realizzano progetti di investimento finalizzati all'incremento dell'occupazione, allo sviluppo della presenza sui mercati esteri, al miglioramento della tutela ambientale, della sicurezza del lavoro e del risparmio energetico;

     f bis) gestire a livello regionale il "Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile", attraverso il cofinanziamento delle agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese a maggioranza femminile [5].

     f ter) favorire lo sviluppo e la diffusione di nuovi modelli di organizzazione aziendale, di gestione dei processi produttivi di promozione e commercializzazione del prodotto, attraverso la diffusione nel sistema delle imprese delle nuove tecnologie di informazione e telecomunicazione e dei sistemi di connessione interattiva di rete [6].

     f quater) favorire e promuovere, altresì, l'attuazione di interventi volti ad agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese industriali in stato di crisi [7].

 

     Art. 3. (Programmazione e coordinamento degli interventi).

     1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le province, nonché le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali regionali, approva gli indirizzi programmatici, le priorità settoriali e territoriali, con particolare riferimento ai territori montani così come definiti dall'articolo 28 della L. 8 giugno 1990, n. 142 e dalla L. 3 dicembre 1972, n. 1102 ed alle aree di crisi di cui alla L. 19 luglio 1993, n. 236, l'entità delle risorse finanziarie complessive, la ripartizione delle risorse per aree di intervento e l'ammontare dei contributi per ciascuna categoria di progetti, nonché le modalità operative per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) e dei progetti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 [8].

     2. Nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 1, sono indicati anche gli indirizzi e le modalità di coordinamento degli interventi promossi e finanziati in base alla presente legge con quelli previsti dai programmi operativi comunitari e dalla L.R. 15 novembre 1994, n. 30 concernente "Interventi regionali per il recupero, la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi" per le aree di declino industriale, nonché dei programmi di sviluppo dei distretti predisposti ed approvati ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 concernente "Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e conseguenti modifiche ed integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato" [9].

     3. La giunta regionale promuove il coordinamento tra le diverse strutture e centri di servizio alle piccole imprese diffusi sul territorio regionale, con l'obiettivo di realizzare le possibili complementarietà nella gestione delle risorse tecniche disponibili e di offrire alle imprese delle diverse aree territoriali una rete integrata e completa di servizi specialistici.

     3 bis. La Giunta regionale elabora, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza, di assistenza tecnica e di progettazione organizzativa, a favore dell'imprenditoria femminile [10].

     3 ter. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f ter) e nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal PRS e degli indirizzi programmatici del DPFER, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva specifiche misure di intervento con validità pluriennale, nell'ambito delle seguenti aree di priorità:

     a) la promozione di un ruolo attivo della Regione Lombardia, con particolare riferimento ad interventi diretti per la realizzazione di progetti di introduzione delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione a favore delle PMI, anche avvalendosi di enti o aziende regionali;

     b) l'agevolazione dell'offerta di servizi di rete da parte di qualificati centri di servizio pubblici e privati  a favore delle piccole e medie imprese;

     c) il sostegno di progetti di sviluppo realizzati da piccole e medie imprese;

     d) la realizzazione di progetti basati su tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e infrastrutture di rete anche orientate all'erogazione di servizi, nell'ambito della pubblica amministrazione con ricadute a favore del sistema economico-sociale[11] [12].

     3 ter 1. E' istituito un fondo di rotazione la cui gestione è affidata a Finlombarda Spa. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite in apposita convenzione, stipulata dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale; le misure d'intervento di cui al comma 3 ter, lettere b), c) e d) possono essere finanziate, nell'ambito della delibera di cui al comma 3 ter, secondo le modalità del fondo e mediante contributi in conto capitale a fondo perduto nel rispetto della normativa vigente [13].

     3 quater. Nell'ambito dei criteri generali per la valutazione, concessione, erogazione, revoca e controllo dei contributi relativi alle misure di intervento, stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3 ter e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), il direttore generale competente approva, il bando attuativo per la presentazione dei progetti. Le misure di intervento sono aggiornate con cadenza annuale, con le stesse modalità di cui al comma3 ter, tenendo conto dei risultati conseguiti [14].

     4. [15].

 

     Art. 4. (Contributi regionali ad enti pubblici e strutture associative).

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 2 la regione può concedere contributi a enti locali, camere di commercio, società ed agenzie a partecipazione pubblica, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, cooperative tra imprese e società consortili.

     2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare il 50% delle spese previste dai progetti di intervento di cui all'art. 5.

     2 bis. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f ter), la Regione può concedere contributi, nei limiti di cui al comma 2, agli stessi soggetti di cui al comma 1, con priorità per associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese e società consortili [16].

     2 ter. La Regione può concedere contributi nell’ambito della promozione degli accordi e ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis), direttamente o attraverso Finlombarda S.p.A., mediante la costituzione di un apposito fondo denominato Fondo per la promozione di accordi istituzionali. [17]

 

     Art. 5. (Procedure e modalità attuative).

     1. Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma i dell'articolo 3, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli presentano alla Giunta regionale i propri progetti di interventi, specificando, in coerenza con gli indirizzi programmatici e le priorità approvati dal Consiglio regionale, gli obiettivi previsti, li, ambiti territoriali interessati, le opere e le iniziative progettate, la relativa conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti, i piani di spesa e di copertura previsti, nonché le modalità di realizzazione e gestione [18].

     2. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Giunta regionale per la presentazione delle domande, il direttore generale competente, con proprio atto, approva il programma annuale degli interventi indicando i contributi concessi, la loro specifica destinazione e i soggetti beneficiari [19].

     3. [20].

     4. Le infrastrutture e i servizi realizzati nell'ambito degli interventi ammessi al contributo regionale dovranno essere gestiti secondo criteri di economicità. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a impiegare gli eventuali utili conseguiti a qualsiasi titolo dalla attuazione degli interventi per il consolidamento e lo sviluppo degli interventi stessi.

     5. I contributi regionali sono revocati, con obbligo di restituzione delle relative quote eventualmente già erogate, qualora il soggetto beneficiario non realizzi l'intervento nei tempi e secondo le modalità determinate nel programma di cui al comma 2, ovvero qualora i risultati conseguiti si discostino significativamente da quelli previsti nel progetto presentato ed ammesso al contributo; i contributi sono altresì revocati in caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 4.

     6. L'approvazione ed il finanziamento dei progetti di intervento individuati nel programma annuale di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi previsti dai medesimi progetti.

     7. [21].

 

     Art. 6. (Sviluppo dei livelli di competitività delle piccole imprese).

     1. Per i fini di cui all'art. 2, lett. e), la regione promuove e sostiene la realizzazione di progetti concernenti:

     a) la creazione di nuove imprese la cui attività consista nella progettazione e produzione di prodotti e servizi particolarmente innovativi;

     a bis) la promozione di imprese innovative mediante il sostegno al processo di definizione di nuove idee imprenditoriali ed il sostegno all’avvio delle prime fasi di attività [22];

     b) lo sviluppo della presenza delle piccole e medie imprese sui mercati esteri, mediante la formazione di accordi di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica con aziende estere, l'utilizzo degli strumenti a tal fine predisposti da parte dell'unione europea ed altri organismi internazionali, nonché lo sviluppo di intese di cooperazione stipulate dalla regione Lombardia con le altre regioni dei paesi maggiormente interessati ad iniziative di collaborazione interaziendale;

     c) la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato [23];

     d) lo svolgimento di stages di giovani neolaureati nelle piccole e medie imprese che realizzano progetti di ricerca e sviluppo tecnologico.

     d bis) la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare di appalto internazionali [24];

     d ter) lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle piccole e medie imprese ai fini della diffusione della certificazione di prodotto e di processo [25];

     d quater) la diffusione ed il consolidamento dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese [26].

     2. Alle nuove imprese di cui al comma 1, lett. a), la regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese sostenute nel primo triennio di attività per gli interventi relativi alla progettazione degli impianti e dei prodotti, alla ricerca di sbocchi di mercato, alla formazione del personale ed allo sviluppo dei programmi informatici necessari per la gestione della progettazione, produzione, logistica e commercializzazione.

     2 bis. Per la promozione delle imprese innovative di cui al comma 1, lettera a bis), la Regione può concedere voucher da utilizzare presso strutture ed organismi individuati. Le modalità per l’erogazione dei voucher e per l’individuazione delle strutture e degli organismi presso cui utilizzarli sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1 [27].

     3. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lett. b), la regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese sostenute per la preparazione e realizzazione di accordi di cooperazione con altre imprese e la costituzione di «joint venture» finalizzate ad agevolare una presenza continuativa sui mercati esteri.

     4. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettere c), d), e d bis), la Regione può concedere un contributo, pari al 50% delle spese organizzative e logistiche sostenute per le fasi di preparazione e partecipazione ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato ed alle gare d'appalto internazionali, nonché per la remunerazione lorda degli "stagisti" ospitati nell'impresa per un periodo massimo di due anni per singola persona e progetto di ricerca e sviluppo tecnologico [28].

     4 bis. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera d ter), la Regione può concedere un contributo pari al 30% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dei seguenti interventi:

     a) la predisposizione di un sistema aziendale di qualità;

     b) la certificazione di prodotto [29].

     4 ter. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera d quater), la Regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di progetti innovativi finalizzati al trasferimento e/o alla applicazione di innovazioni. In alternativa a tale contributo, la Regione può erogare voucher, con le modalità operative e per l’ammontare stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1 [30].

     5. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti commi presentano alla giunta regionale, sulla base della deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 3, comma 1, i propri progetti di intervento.

     5 bis. Alle piccole e medie imprese la Regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di intervento, finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f ter). Tale contributo può essere incrementato di un ulteriore 10% per la imprese iscritte all'albo degli artigiani ai sensi della legge 443/1985 e per le imprese di nuova costituzione [31].

     6. La concessione dei contributi è disposta trimestralmente con atto del direttore generale competente [32].

     7. [33].

 

     Art. 7. (Fondo di rotazione per l'innovazione).

     1. Le risorse finanziarie disponibili presso Finlombarda S.p.A. al momento dell'entrata in vigore della presente legge e derivanti dai contributi erogati a Finlombarda ai sensi dell'art. 11 della l.r. 3 luglio 1981, n. 33 concernente «Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane», dell'art. 6 della l.r. 23 aprile 1985, n. 34 concernente «Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori», e dell'art. 6 della l.r. 15 novembre 1994, n. 30 «Interventi regionali per il recupero la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi», sono gestite unitariamente da Finlombarda stessa come fondo di rotazione per il finanziamento dei progetti di investimento attuati da piccole e medie imprese e finalizzati:

     a) alla realizzazione dei progetti innovativi previsti dalla lett. b) dell'art. 2, della l.r. 23 aprile 1985, n. 34, ivi compresi i progetti di ricerca e sviluppo realizzati in base a specifici programmi dell'unione europea;

     b) all'insediamento nelle aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali o da processi di complessivo declino economico individuate ai sensi della l.r. 15 novembre 1994, n. 30;

     c) alla realizzazione di progetti di sviluppo aziendale basati su processi di riconversione, di ammodernamento o di ampliamento di particolare rilievo per i livelli occupazionali conseguenti.

     c bis) alla realizzazione di progetti di sviluppo aziendale finalizzati all'introduzione delle nuove tecnologie di comunicazione e di connessione interattiva in rete [34].

     2. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per l'innovazione sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di 300 milioni all'anno ed in base alle modalità indicate nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione degli insediamenti nelle aree industriali lombarde e dei distretti industriali individuati ai sensi della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7 [35].

     3. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo di rotazione e di concessione dei finanziamenti alle imprese sono indicate nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, sulla base dei seguenti criteri:

     a) la quota del finanziamento regionale concesso nella forma di prestito a medio termine, di locazione finanziaria e di prestito partecipativo, non potrà superare il 70% della spesa prevista dal complessivo progetto di investimento; per le imprese cooperative, in casi particolari e motivati, tale quota è elevata all'80% [36];

     b) il tasso di interesse del finanziamento complessivamente concesso all'impresa, tenuto conto dell'eventuale cofinanziamento realizzato da altri istituti di credito convenzionati con Finlombarda s.p.a., sarà parametrato ad un indicatore finanziario e comunque non potrà essere inferiore al 50% delle condizioni più favorevoli di mercato [37];

     c) l'ammontare dell'agevolazione netta ricevuta dall'impresa non dovrà superare le soglie indicate nell'art. 12;

     d) al finanziamento dei progetti di investimento realizzati dalle imprese cooperative è riservata priorità di utilizzo fino alla concorrenza del 20% delle risorse finanziarie di cui dispone il fondo [38].

     3 bis. Finlombarda s.p.a. è autorizzata ad utilizzare eventuali giacenze del fondo, per un ammontare massimo del 50%, per la concessione di finanziamenti a programmi di investimento finalizzati agli interventi previsti dal comma 1 [39].

     4. Per l'amministrazione del fondo il direttore generale competente, previa conforme deliberazione della giunta regionale, stipula apposita convenzione con Finlombarda; il fondo è incrementato dagli interessi maturati sugli impieghi del fondo stesso [40].

 

     Art. 8. (Agevolazioni per l'accesso al credito).

     1. Nell'ambito delle convezioni stipulate con le aziende di credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria regionale, direttore generale, su conforme deliberazione della giunta regionale, stipula specifici accordi integrativi con i medesimi istituti finalizzati ad agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento alla individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la determinazione dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la concessione dei finanziamenti [41].

     2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi alle piccole e medie imprese che realizzano progetti di sviluppo comportanti:

     a) un significativo incremento dell'occupazione aziendale;

     b) l'avvio o lo sviluppo di una presenza di carattere continuativo sui mercati esteri;

     c) il miglioramento della tutela ambientale e della sicurezza sul lavoro, nonché il conseguimento di significativi risparmi energetici.

     c bis) lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e l'incremento dell'occupazione delle donne [42];

     c ter) l'avvio di nuove attività imprenditoriali [43].

     3. L'eventuale agevolazione a favore delle Piccole e medie imprese finanziate, che, in base agli accordi di cui al comma 1, risulti a carico degli istituti di credito convenzionati, può essere integrata dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore al 50% del tasso concordato con i medesimi istituti [44].

     4. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell'art. 7, direttore generale, su conforme deliberazione della giunta regionale, può stipulare apposite convenzioni anche con altri istituti di credito operanti anche in forma associata in Lombardia. I fondi per l'attuazione dei progetti sono messi a disposizione dagli istituti di credito. La regione può intervenire, con fondi determinati dalla legge di bilancio, per la riduzione del tasso d'interesse entro i limiti di cui al comma 3 [45].

     5. Nelle deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3 sono determinati gli indirizzi ed i criteri per la formazione degli accordi e delle convenzioni e per la concessione dei finanziamenti previsti dal presente articolo [46].

 

     Art. 8 bis. (Partecipazione della Regione a fondi mobiliari). [47]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) la Regione concorre, attraverso Finlombarda s.p.a. alla costituzione, sottoscrizione e gestione di fondi mobiliari per la partecipazione a capitali di rischio di nuove imprese innovative lombarde, di imprese localizzate in ambiti geografici specifici nonché di imprese operanti in particolari settori produttivi.

 

     Art. 8 ter. (Agevolazioni per l'accesso al credito per lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione). [48]

     1. Il direttore generale competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può stipulare convenzioni con aziende di credito, finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane, per la realizzazione di investimenti rivolti all'introduzione, allo sviluppo e alla promozione delle tecnologie di rete.

     2. L'agevolazione a favore delle piccole e medie imprese finanziate che, in base alle convenzioni di cui al comma 1, risulti a carico degli istituti di credito convenzionati, può essere integrata dalla riduzione, a carico della regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore al 50% del tasso concordato con i medesimi istituti.

     3. Con l'atto di approvazione delle specifiche misura di intervento di cui all'articolo 3, comma 3 ter, si stabiliscono altresì i principi per la stipulazione delle convenzioni e per la concessione dei finanziamenti previsti dal presente articolo.

 

          Art. 8 quater. (Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese). [49]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere, attraverso Finlombarda S.p.A e sue controllate, alla costituzione, sottoscrizione e gestione di fondi mobiliari che, direttamente od indirettamente, partecipino al capitale di rischio o al finanziamento di imprese esistenti o di nuova costituzione, anche in joint venture con imprese estere, per promuovere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese lombarde e la presenza delle imprese minori sui mercati esteri e di imprese esistenti o di nuova costituzione per il supporto alla crescita e competitività dei settori tradizionali del sistema economico lombardo.

 

          Art. 8 quinquies. (Fondo di sostegno per le imprese innovative) [50]

     1. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), la Regione concorre, attraverso Finlombarda S.p.A., alla costituzione di un fondo, anche in concorso con gli enti locali e le camere di commercio, per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde, nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto d’impresa.

     2. La gestione del fondo di cui al comma 1 è affidata a Finlombarda S.p.A. attraverso specifico incarico. Le spese di gestione sono a carico del fondo stesso.

 

    Art. 9. (Cooperative di garanzia e consorzi fidi). [51]

     1. Per agevolare l’accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese la Regione sostiene lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di primo e secondo grado, costituiti prevalentemente dalle piccole e medie imprese aventi i requisiti di cui all’articolo 12, comma 2, mediante la concessione di agevolazioni destinate alla formazione e all’integrazione del fondo rischi delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi operanti nei settori dell’industria, del turismo e dei servizi, nell’ambito del processo di riqualificazione e riassetto delle strutture organizzative.

     2. La Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal PRS e degli indirizzi programmatici del DPEFR, determina gli indirizzi e i criteri generali per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

 

          Art. 9 bis. (Fondo di garanzia). [52]

     1. Il dirigente competente. previa delibera della Giunta regionale, promuove la costituzione Presso Finlombarda S.p.a. di apposito fondo di garanzia finalizzato a garantire gli interventi finanziari concessi alle piccole e medie imprese industriali.

 

     Art. 10. (Promozione regionale degli interventi per la sicurezza sul lavoro previsti dal d.lgs. n. 626/1994).

     1. In attuazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 626/1994, la giunta regionale promuove nel triennio 1996-98 l'attività di informazione, formazione e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, concedendo specifici contributi alle associazioni imprenditoriali, anche locali, nonché ai consorzi di piccole e medie imprese che realizzino interventi di assistenza alle imprese associate o consorziate per l'attuazione degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 626/1994.

     2. I contributi regionali di cui al comma 1, non possono superare il 30% delle spese sostenute per prestazioni di consulenza e assistenza rese alle piccole e medie imprese assistite né, in valore assoluto, 200 milioni all'anno per singola associazione o consorzio.

     3. La giunta regionale può assegnare premi speciali alle piccole e medie imprese che si siano particolarmente segnalate per l'attività di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; tali premi, in numero massimo di 100 all'anno, non possono superare, singolarmente, 50 milioni di lire e devono essere assegnati tenendo presenti i diversi sistemi economici locali, nonché i differenti settori produttivi della regione.

 

     Art. 11. (Verifica dei risultati conseguiti e aggiornamento normativo). [53]

 

     Art. 12. (Rispetto della normativa comunitaria).

     1. I contributi concessi alle piccole e medie imprese in base alle disposizioni della presente legge non possono in ogni caso superare le soglie indicate dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese ed in particolare dal punto 3.2 della comunicazione n. 92/C 213/02 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della unione europea del 19 agosto 1992 e dalle eventuali integrazioni e modificazioni della materia da parte di organismi centrali dello Stato.

     2. Ai fini della presente legge si intende per piccola e media impresa quella avente le caratteristiche indicate al punto 2.2 della comunicazione della unione europea di cui al comma 1.

     3. Allo scopo di evitare possibili distorsioni dei processi concorrenziali, i servizi reali alle piccole e medie imprese offerti dagli enti di cui alle lett. b) e c) dell'art. 2 avvalendosi dei contributi di cui all'art. 4, non devono essere altrimenti reperibili sul mercato e devono essere resi disponibili secondo modalità innovative ed adeguate rispetto all'ambito settoriale o territoriale in cui operano le imprese utenti.

 

     Art. 12 bis. (Comitato tecnico di valutazione). [54]

     1. Per l'istruttoria dei progetti pervenuti, concernenti gli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità ai fini della diffusione della certificazione di prodotto e di processo, è costituito presso la direzione generale competente in materia di attività produttive della Giunta regionale un comitato tecnico, presieduto dal direttore generale o suo delegato, e composto da cinque funzionari regionali, da un tecnico del centro lombardo per lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese (CESTEC), nonché da dieci esperti nominati dalla giunta regionale, di cui cinque su indicazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e cinque su indicazione di enti e associazioni operanti nel settore della qualità.

     2. Alle riunioni del comitato di cui al comma 1 possono essere invitati, in relazione al settore od alle specifiche aree tecnologiche cui si riferiscono i singoli progetti, anche altri funzionari regionali in relazione agli specifici settori interessati.

     3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei compensi spettanti ai componenti esterni del comitato, nonché le modalità per il rimborso delle spese ed il riconoscimento dell'indennità di missione. Tali importi non possono essere comunque superiori agli importi stabiliti dalle leggi regionali per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per l'accesso agli impieghi regionali.

 

     Art. 13. (Modifiche di leggi regionali).

     1. I contributi previsti dalla l.r. 10 maggio 1990, n. 41 concernente «Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori» modificata dall'art. 4 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, possono essere concessi anche alle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi.

     2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 4 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7 è abrogata, fermo restando le procedure amministrative per la concessione dei contributi a favore delle imprese che hanno presentato i relativi progetti di intervento prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     3. [55].

 

     Art. 13 bis. (Norma transitoria). [56]

     1. Per l'anno 2000, il termine ultimo entro il quale presentare i progetti di cui all'articolo 5, comma 1 è individuato nel 31 marzo 2000, fermi restando gli indirizzi programmatici e le priorità settoriali e territoriali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, approvati con D.C.R. 1 ottobre 1997, n. VI/697.

 

     Art. 13 ter. (Fondo per gli Interventi di Sviluppo della Economia di Rete - FISER). [57]

     1. Per il finanziamento delle misure di intervento di cui all'articolo 3, comma 3 ter, è istituito il "Fondo per gli Interventi di Sviluppo della Economia di Rete" (FISER).

     2. Sono strumenti di intervento del fondo:

     a) i contributi in conto capitale;

     b) il finanziamento agevolato;

     c) i contributi in conto interessi in forma attualizzata;

     d) il bonus fiscale.

     3. Il Fondo è altresì destinato al finanziamento degli interventi a gestione diretta della Regione, di cui all'articolo 3 del comma 3 ter., lettera a).

 

     Art. 14. (Abrogazioni).

     1. La l.r. 3 luglio 1981, n. 33 «Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane» è abrogata, ferme restando le procedure amministrative per l'attuazione dei piani biennali e relativi aggiornamenti già deliberati dal consiglio regionale o da predisporre in base al rifinanziamento della sopra citata legge regionale per l'anno 1996; restano altresì salve le obbligazioni già assunte a carico del bilancio regionale e che costituiscono impegno a carico dei corrispondenti esercizi finanziari.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria).

     1. Per la concessione dei contributi di formazione ed integrazione del fondo rischi di cui all'art. 9 è autorizzata, per il 1996, la spesa di L. 2.000.000.000.

     2. All'autorizzazione delle spese previste dagli altri articoli, si provvederà con successiva legge.

     3. All'onere di L. 2.000.000.000 di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     4. Allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. a), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 6 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17 e così sostituita dall'art. 7 della L.R. 2 agosto 2006, n. 17.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 3, lett. b), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, lett. c), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 20.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. d), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[11] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

[12] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[13] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[14] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e così sostituito dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

[15] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[16] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[17] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 2 agosto 2006, n. 17.

[18] Comma sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. e), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18, modificato dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e così sostituito dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[19] Comma già sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. f), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[20] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[21] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[22] Lettera inserita dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 3, lett. g), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, lett. h), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, lett. h), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[26] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, lett. h), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[27] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[28] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. i), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[29] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. l), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[30] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. l), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18 e così sostituito dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[31] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[32] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. m), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[33] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[34] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[35] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[36] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 3, lett. n), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[37] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 3, lett. o), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[38] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[39] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. p), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[40] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[41] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[42] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, lett. q), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[43] Lettera aggiunta dall’art. 2 della L.r. 20 dicembre 2002, n. 32.

[44] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. r), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[45] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[46] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[47] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. s), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[48] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[49] Articolo inserito dall’art. 6 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19.

[50] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 2 agosto 2006, n. 17.

[51] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e così sostituito dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[52] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[53] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[54] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. t), della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[55] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 10 maggio 1990, n. 41.

[56] Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 12 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[57] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.