§ 3.5.34 - L.R. 15 novembre 1994, n. 30.
Interventi regionali per il recupero, la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:15/11/1994
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi).
Art. 3.  (Programmazione degli interventi).
Art. 4.  (Accordi di programma e convenzioni).
Art. 5.  (Approvazione ed attuazione dei progetti).
Art. 6.  (Contributi).
Art. 7.  (Finanziamenti aggiuntivi).
Art. 8.  (Norma finanziaria).
Art. 9.  (Abrogazione).


§ 3.5.34 - L.R. 15 novembre 1994, n. 30.

Interventi regionali per il recupero, la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi.

(B.U. 18 novembre 1994, n. 46 - 3° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Per favorire lo sviluppo economico delle aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali o da processi di complessivo declino economico, la regione, su proposta e in accordo con gli enti locali, gli operatori economici singoli o associati e le organizzazioni dei lavoratori interessati, promuove il recupero e la riqualificazione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi.

 

     Art. 2. (Interventi).

     1. Per le finalità indicate all'art. 1 la regione promuove:

     a) il riadattamento di edifici produttivi dismessi e delle aree annesse, per l'insediamento di imprese industriali, artigianali od operanti nel settore dei servizi funzionali allo sviluppo delle attività produttive;

     b) la predisposizione o l'ampliamento di aree attrezzate che per caratteristiche funzionali e dimensionali possano essere considerate di rilevante interesse regionale per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive.

     2. Nell'ambito delle medesime aree la regione promuove altresì:

     a) la creazione ed il potenziamento di infrastrutture e servizi finalizzati ad insediamenti produttivi dell'ambito territoriale interessato;

     b) la diffusione nelle sedi opportune delle informazioni riguardanti le possibilità di insediamento nelle aree di cui al presente articolo.

 

     Art. 3. (Programmazione degli interventi).

     1. La giunta regionale, sentite le province territorialmente interessate, presenta al consiglio regionale, per l'approvazione, un programma triennale, ed eventuali aggiornamenti annuali, nel quale sono indicati i criteri, le priorità, le modalità di elaborazione del programma ed inoltre:

     a) le aree di declino economico in cui realizzare gli interventi elencati all'art. 2;

     b) la tipologia di imprese al cui insediamento ciascuna area è destinata;

     c) la stima degli obiettivi occupazionali in relazione agli insediamenti di cui alla lettera b);

     d) la stima della spesa complessiva per gli interventi in ciascuna area, con la specificazione del livello massimo del concorso regionale nella spesa stessa;

     e) l'individuazione dei soggetti pubblici o privati attuatori dei singoli interventi.

     2. Nella scelta delle aree da includere nel primo programma triennale di cui al comma precedente, va tenuto conto di quelle comprese negli ambiti territoriali dei progetti integrati di area approvati ai sensi della l.r. 24 aprile 1989, n. 12 concernente «Interventi regionali per la promozione e la realizzazione di progetti integrati di area».

 

     Art. 4. (Accordi di programma e convenzioni).

     1. La progettazione degli interventi attuativi del programma triennale approvato dal consiglio regionale è subordinata alla preventiva conclusione di accordi di programma tra la regione e i soggetti pubblici interessati, ai sensi della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure degli accordi di programma», nonché alla stipulazione di convenzioni preliminari con i soggetti attuatori privati interessati per la definizione degli impegni reciproci relativi alla realizzazione dei singoli interventi, al piano finanziario, alla ripartizione degli oneri, ai tempi di realizzazione ed alle caratteristiche delle infrastrutture e degli edifici destinati agli insediamenti produttivi, nonché alle caratteristiche ed ai tempi di realizzazione degli insediamenti produttivi stessi.

     2. Per la progettazione degli interventi di particolare rilevanza e complessità inclusi nel programma, la giunta regionale può avvalersi di società specializzate stipulando con le stesse specifiche convenzioni.

 

     Art. 5. (Approvazione ed attuazione dei progetti).

     1. L'approvazione dei progetti da parte della giunta regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi in essi previsti.

     2. All'attuazione dei progetti provvedono i soggetti pubblici o privati indicati negli accordi di programma e nelle convenzioni stipulate a norma dell'art. 4.

     3. Gli accordi di programma e le convenzioni possono prevedere che per l'attuazione dei progetti ci si avvalga di apposite società di intervento alle quali possono partecipare gli enti locali, i soggetti economici interessati, la Finlombarda S.p.A., e di apposite agenzie d'area o di livello regionale alle quali possono partecipare operatori pubblici e privati.

     4. Gli obblighi dei soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti, l'entità e le modalità di erogazione degli eventuali contributi di cui all'art. 6, nonché i poteri di controllo sull'esecuzione dei progetti, sono regolati mediante apposite convenzioni approvate dalla giunta regionale.

     5. Le convenzioni dovranno prevedere in particolare:

     a) i termini per l'erogazione dei contributi in base agli stati di avanzamento dell'esecuzione del progetto;

     b) la partecipazione finanziaria dei soggetti interessati, in attuazione degli impegni da essi assunti a norma dell'art. 4;

     c) la sospensione dell'erogazione dei contributi e la fissazione di un termine per adempiere, nel caso di inosservanza degli obblighi assunti da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione del progetto;

     d) la restituzione dei contributi nel caso di mancato adempimento nel termine fissato ai sensi della lettera c).

 

     Art. 6. (Contributi).

     1. Per la realizzazione dei progetti la giunta regionale può concedere ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 5 un contributo in conto capitale non superiore al cinquanta per cento della spesa complessiva prevista e ritenuta ammissibile per gli interventi di cui alle lettere a) e b), comma 1 ed a), comma 2, dell'art. 2 ed in misura non superiore all'ottanta per cento per le iniziative di promozione di cui alla lettera b), comma 2, del medesimo art. 2.

     2. Le disponibilità del fondo speciale costituito presso Finlombarda S.p.A. ai sensi dell'art. 11 della l.r. 3 luglio 1981, n. 33 concernente «Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane» e della deliberazione del consiglio regionale 27 luglio 1982, n. III/838, sono utilizzate, sulla base di apposita convenzione da stipulare tra la giunta regionale e Finlombarda S.p.A., per le finalità della presente legge, nonché per i programmi di sviluppo dei distretti industriali di cui alla l.r. 22 febbraio 1993, n. 7 concernente «Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato».

 

     Art. 7. (Finanziamenti aggiuntivi).

     1. Gli interventi approvati ai sensi della presente legge sono considerati prioritari per l'impegno delle risorse finanziarie rese disponibili da disposizioni statali e comunitarie finalizzate agli interventi di reindustrializzazione nelle aree di crisi e di declino economico. Gli stessi interventi potranno altresì accedere prioritariamente alle risorse finanziarie erogate da istituti bancari e di credito speciale sulla base di specifiche convenzioni stipulate dai medesimi istituti con la regione.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. Per la concessione di contributi in capitale di cui al precedente articolo 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 3.700.000.000.

     2. Alla spesa per la progettazione di interventi di particolare rilevanza e complessità di cui al precedente articolo 4, secondo comma, si provvederà con successiva legge.

     3. Al finanziamento dell'onere di L. 3.700.000.000 di cui al precedente primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 1, obiettivo 10, è istituito il seguente capitolo 3.1.10.2.3845 «Contributi in capitale per la predisposizione o l'ampliamento di aree attrezzate, per il riadattamento di edifici produttivi dismessi e delle aree annesse nonché per la creazione e il potenziamento di infrastrutture e servizi destinati agli insediamenti produttivi» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.700.000.000.

 

     Art. 9. (Abrogazione).

     1. La l.r. 24 aprile 1989, n. 12 «Interventi regionali per la promozione e realizzazione di progetti integrati d'area» è abrogata.