§ 3.5.27 - L.R. 10 maggio 1990, n. 41. [*]
Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:10/05/1990
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Area di intervento.
Art. 3.  Strumenti di sostegno.
Art. 4.  Indirizzi programmatici, criteri e priorità.
Art. 5.  Concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 6.  Comitato tecnico di valutazione.
Art. 7.  Rendicontazioni e controlli.
Art. 8.  Conferenza regionale sullo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Clausola d'urgenza.


§ 3.5.27 - L.R. 10 maggio 1990, n. 41. [*]

Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori.

(B.U. 15 maggio 1990, n. 20, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     [1. La Regione, nell'ambito delle competenze regionali stabilite dall'art. 117 della Costituzione e dei settori di intervento indicati dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nonché delle specifiche competenze affidate alle Regioni dalle Leggi statali, promuove lo sviluppo nelle piccole e medie imprese e nelle aziende artigiane di adeguati sistemi di qualità, volti a garantire la qualificazione sia dei processi produttivi che dei prodotti.

 

     Art. 2. Area di intervento.

     1. L'intervento promozionale e di sostegno della Regione è finalizzato, in particolare, allo sviluppo nelle imprese minori di risorse tecniche e professionali e all'elaborazione dei metodi organizzativi tali da configurare, tramite la predisposizione di specifici manuali e la conseguente osservanza delle procedure attuative ivi previste, un complessivo sistema di garanzia della qualità di livello aziendale; tale sistema deve essere predisposto, attuato e certificato in coerenza con le indicazioni delle normative nazionali e comunitarie in materia di qualità e di affidabilità delle produzioni, di certificazione dei prodotti e di sicurezza dei consumatori.

 

     Art. 3. Strumenti di sostegno.

     1. L'attività di promozione e di sviluppo di cui al precedente art. 2 si attua mediante:

     a) la concessione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese e alle aziende artigiane che realizzano organici progetti che coinvolgono la complessiva struttura aziendale per garantire la qualità e l'affidabilità delle proprie produzioni;

     b) la promozione di iniziative ed azioni regionali nonché di intese di collaborazione tra i centri e gli enti che operano a livello regionale nel campo della qualificazione e della certificazione delle apparecchiature e dei prodotti, con l'obiettivo di realizzare un coordinamento delle diverse attività svolte nell'ambito regionale e di agevolare l'accesso delle piccole imprese ai servizi da essi offerti.

 

     Art. 4. Indirizzi programmatici, criteri e priorità.

     1. La Giunta Regionale, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, propone al Consiglio Regionale l'approvazione degli indirizzi programmatici, delle priorità e dei criteri per l'attuazione di un piano operativo triennale 1990-92 degli interventi con l'indicazione anche delle condizioni per la concessione e l'erogazione dei relativi contributi.

     2. La giunta regionale, contestualmente allo stato d'attuazione degli interventi realizzati in base al piano operativo di cui al precedente comma, presenta al consiglio regionale, in relazione agli stanziamenti previsti dal bilancio, la definizione degli indirizzi programmatici per l'attuazione del piano operativo 1993-95. Analoga procedura sarà seguita per la realizzazione dei successivi piani triennali [1].

 

     Art. 5. Concessione ed erogazione dei contributi.

     1. I contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 3 sono concessi per un importo massimo di 120 milioni di lire e possono coprire fino al trenta per cento della spesa sostenuta e considerata ammissibile per la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:

     a) la predisposizione di un sistema aziendale di qualità ai sensi delle norme UNI - EN 29000 - 29004;

     b) [1a];

     c) la certificazione di prodotto realizzata in base alle indicazioni e alle procedure definite dalle normative comunitarie e nazionali in materia di certificazione dei prodotti, di affidabilità delle produzioni e di sicurezza dei consumatori [2].

     2. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al precedente primo comma devono presentare alla Giunta Regionale Settore Industria e Artigianato i propri progetti di intervento, sulla base delle indicazioni e delle specifiche stabilite nella deliberazione del Consiglio Regionale di cui al precedente art. 4, con particolare riferimento alle prescrizioni ivi stabilite per quanto riguarda la certificazione del sistema di qualità aziendale da parte degli organismi accreditati ai sensi di Legge o, in mancanza, individuati con deliberazione della Giunta Regionale.

     3. La Giunta Regionale delibera trimestralmente la concessione dei contributi, individuando contestualmente, in coerenza con le disposizioni stabilite dalla sopra citata deliberazione del Consiglio Regionale, le modalità per l'erogazione o l'eventuale revoca dei contributi stessi.

     4. I contributi di cui al presente articolo non si possono cumulare, per quanto riguarda la realizzazione dello specifico progetto di interventi, con altre agevolazioni previste da Leggi Regionali e Nazionali.

 

     Art. 6. Comitato tecnico di valutazione. [3]

     1. Per l'istruttoria dei progetti pervenuti è costituito presso il settore attività produttive della giunta regionale - servizio industria - un comitato tecnico, presieduto dal coordinatore del settore o da un funzionario del settore, se delegato, e composto da cinque funzionari regionali di cui due del servizio industria, uno del servizio commercio, uno del servizio turismo ed uno del servizio condizione femminile, da un tecnico del centro lombardo per lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese (CESTEC), nonché da dieci esperti nominati dalla giunta regionale, di cui cinque su indicazione della associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e cinque su indicazione di enti e associazioni operanti nel settore della qualità.

     2. Alle riunioni del comitato di cui al comma 1 possono essere invitati, in relazione al settore od alle specifiche aree tecnologiche cui si riferiscono i singoli progetti, anche altri funzionari regionali in relazione agli specifici settori interessati.

     3. Con provvedimento della giunta regionale viene stabilita l'entità dei compensi spettanti ai componenti esterni del comitato, nonché le modalità per il rimborso delle spese ed il riconoscimento dell'indennità di missione. Tali importi non potranno essere comunque superiori agli importi stabiliti dalle leggi regionali per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per l'accesso agli impieghi regionali.

 

     Art. 7. Rendicontazioni e controlli.

     1. Le imprese cui sono stati concessi i contributi di cui al precedente art. 5 presentano entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento al settore industria e artigianato della giunta regionale una relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, illustrante le attività svolte, i costi sostenuti e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle specifiche indicati nel progetto presentato e ammesso a contributo [2].

     2. E' comunque facoltà dei competenti uffici regionali nonché del comitato di cui all'art. 6 verificare direttamente presso le imprese beneficiarie dei contributi regionali il regolare svolgimento del progetto, le risorse utilizzate e i risultati ottenuti [2].

     3. La Giunta Regionale delibera la revoca del contributo concesso nonché il recupero delle quote eventualmente già erogate nel caso di accertata inadempienza dell'impresa in relazione agli impegni contenuti nei progetti nonché alle modalità definite dalla deliberazione di cui al precedente art. 5.

 

     Art. 8. Conferenza regionale sullo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori.

     1. La Giunta Regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, sulla base dello stato d'attuazione degli interventi previsti dalla presente Legge predisposto e trasmesso al Consiglio Regionale entro il 30 giugno di ogni anno, convoca annualmente, a partire dal 1991, una conferenza regionale sullo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori, sollecitando la partecipazione delle associazioni imprenditoriali, artigianali e di tutti gli operatori pubblici e privati che nell'ambito della Regione svolgono la propria attività in questo campo.

     2. La Giunta Regionale, sulla base delle risultanze di questi incontri di verifica, propone eventualmente un aggiornamento dei criteri e delle priorità contenuti nella deliberazione consiliare di cui al precedente art. 4.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese ed alle aziende artigiane che realizzano i progetti di cui alla lett. a), primo comma del precedente art. 3, è autorizzata, per il 1990 la spesa di lire 1.000.000.000.

     2. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della autorizzazione di spesa, per il 1990, prevista dall'art. 11 della L.R. 40/89.

     3. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, sono apportate le seguenti variazioni nello stato di previsione delle spese di parte 11:

     a) all'ambito 3, settore 3, obiettivo 2, è istituito al capitolo 3.3.2.2.3046 «Contributi in capitale alle piccole e medie imprese ed alle aziende artigiane per la realizzazione di progetti organici di qualità ed affidabilità delle produzioni» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000.000.000;

     b) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.1.2.2806 «Contributi in capitale a favore dei consorzi di Comuni, delle Comunità montane e dei Comuni per l'attuazione di progetti integrati d'area tramite la realizzazione di infrastrutture e di servizi di supporto allo sviluppo economico locale è ridotta di lire 1.000.000.000.

     4. Agli oneri derivanti dal funzionamento del comitato tecnico previsto dal precedente art. 6, si provvede, per l'anno 1990 e successivi, mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 e successivi.

 

     Art. 10. Clausola d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 1, comma 5, L.R. 27 marzo 2000, n. 18, con decorrenza di cui all'art. 1, comma 7, della stessa legge, e dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[1] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 7.

[1a] Lettera abrogata per effetto dell'art. 13, comma 2, della L.R. 16 dicembre 1996, n. 35.

[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 7.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 13, comma 3, della L.R. 16 dicembre 1996, n. 35.

[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 7.

[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 7.