§ 3.9.8 - L.R. 12 dicembre 1994, n. 40.
Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:12/12/1994
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Principi generali e finalità).
Art. 2.  (Iniziative).
Art. 3.  (Definizioni).
Art. 4.  (Esenzione da limitazioni alla circolazione).
Art. 5.  (Forme di incentivazione).
Art. 6.  (Realizzazione di progetti di diffusione).
Art. 7.  (Limitazione alla concessione dei contributi).
Art. 8.  (Norma transitoria).
Art. 9.  (Norma finanziaria).


§ 3.9.8 - L.R. 12 dicembre 1994, n. 40. [1]

Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane [2].

(B.U. 16 dicembre 1994, n. 50 - 3° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Principi generali e finalità). [3]

     1. La Regione, in coerenza con il piano regionale di sviluppo e con la programmazione energetica regionale, interviene per:

     a) la riduzione delle emissioni veicolari, dell'inquinamento atmosfèrico e di quello acustico nel territorio regionale, attraverso la diffusione sperimentale di veicoli a trazione elettrica o ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché attraverso la sostituzione degli autoveicoli più inquinanti con altri tecnologicamente più avanzati e caratterizzati da basse emissioni in atmosfera:

     b) il risparmio energetico da conseguirsi tramite la riduzione della dipendenza dal petrolio, l'utilizzo di energia elettrica prodotta in modo combinato (cogenerazione), l'utilizzazione di fonti di energia rinnovabili.

 

     Art. 2. (Iniziative). [4]

     1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione:

     a) incentiva l'acquisto di veicoli elettrici;

     b) incentiva l'acquisto di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili o la loro trasformazione verso l'uso di tali combustibili;

     c) incentiva l'acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati e caratterizzati da basse emissioni in atmosfera, in rapporto allo stato dell'arte;

     d) incentiva la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli di cui alle lettere a), b) e c);

     e) promuove progetti dimostrativi e di diffusione per l'introduzione dei veicoli suddetti.

 

     Art. 3. (Definizioni). [5]

 

     Art. 4. (Esenzione da limitazioni alla circolazione). [6]

 

          Art. 5. (Forme di incentivazione). [7]

     1. La Regione concede a persone fisiche, giuridiche e ad enti pubblici contributi per l'acquisto o la locazione finanziaria dei veicoli di cui all'articolo 2, in misura determinata annualmente dalla Giunia regionale e comunque non superiore al 50 per cento del prezzo di listino, IVA esclusa.

     2. La Giunta regionale determina:

     a) la documentazione da prodursi unitamente alla richiesta di contributo ed il termine di presentazione delle relative domande;

     b) i criteri selettivi e prioritari da osservarsi nella concessione dei contributi.

 

     Art. 6. (Realizzazione di progetti di diffusione). [8]

     1. La Giunta regionale finanzia la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione dei veicoli di cui all'articolo 2 e relative infrastrutture di rifornimento presentati da comuni, enti pubblici, aziende municipalizzate, società e consorzi, da selezionarsi mediante bando di concorso.

     2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il dirigente competente determina, con il bando di concorso annuale:

     a) la documentazione da produrre a corredo della richiesta;

     b) le quote massime di contribuzione regionale.

     3. Per effettuare la valutazione dei progetti pervenuti e redigere la graduatoria di merito, il dirigente competente istituisce un nucleo di valutazione che può avvalersi anche della collaborazione di consulenze esterne particolarmente qualificate, attribuite ai sensi della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 (Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di commissioni consultive o di studio o per l'indizione di congressi o convegni da parte della Giunta regionale) [9].

 

     Art. 7. (Limitazione alla concessione dei contributi).

     1. I contributi regionali di cui agli articoli 5 e 6 sono cumulabili con eventuali contributi statali concessi per le stesse iniziative [10].

     2. Gli enti pubblici hanno la priorità nella concessione dei contributi.

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, nell'ambito della realizzazione di progetti riconducibili al precedente art. 6, può essere finanziata la realizzazione dei progetti di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 31193 del 24 dicembre 1992, avente ad oggetto «Redazione di un progetto per la diffusione di veicoli elettrici ad autonomia limitata e relative infrastrutture (contributo CEE di 100.000 ECU somma ufficiale 1992/C 36 progetto 1°- 24)».

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di contributi per L. 2.500.000.000 di cui:

     a) L. 500.000.000 per contributi di parte corrente per l'acquisto o la locazione finanziaria di veicoli elettrici, ai sensi del precedente art. 5;

     b) L. 2.000.000.000 per contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione di veicoli elettrici e relative infrastrutture di ricarica, ai sensi del precedente art. 6.

     2. Ai finanziamento dell'onere di L. 2.500.000.000 di cui al precedente comma, si fa fronte per L. 500.000.000 con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 e per L. 2.000.000.000 con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6, terzo comma, si provvede mediante gli stanziamenti annualmente previsti al capitolo 1.2.7.1.549 «Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale» [11].

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 4, settore 3 obiettivo 3 è istituto il capitolo 4.3.3.1.3767 «Contributi per l'acquisto e la locazione finanziaria di veicoli elettrici dotati di accumulatori» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;

     - all'ambito 4, settore 3 obiettivo 3, è istituto il capitolo 4.3.3.2.3768 «Contributi a comuni, enti pubblici, aziende municipalizzate, società per azioni, per la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione di veicoli elettrici e relative infrastrutture di ricarica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[3] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6 e così sostituito dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[5] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[6] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[7] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[9] Per un’abrogazione del presente comma vedi l’art. 8 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[10] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[11] Per un’abrogazione del presente comma vedi l’art. 8 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.