§ 2.3.33 - L.R. 13 dicembre 2004, n. 33.
Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza ed edilizia scolastica
Data:13/12/2004
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Principi).
Art. 3.  (Interventi e loro destinatari).
Art. 4.  (Qualità dei servizi).
Art. 5.  (Programmazione e valutazione degli interventi).
Art. 6.  (Comitato regionale per il diritto allo studio universitario).
Art. 7.  (Gestione degli interventi).
Art. 8.  (Tassa universitaria per il diritto allo studio universitario).
Art. 9.  (Convenzioni con le università, le istituzioni dell' AF AM e le scuole superiori per mediatori linguistici).
Art. 10.  (Personale degli ISU).
Art. 11.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 12.  (Abrogazioni).


§ 2.3.33 - L.R. 13 dicembre 2004, n. 33.

Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario.

(B.U. 17 dicembre 2004, n. 51 – 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in coerenza con la normativa statale, ed in particolare con la legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), disciplina un sistema di interventi volti a rendere effettivo il diritto allo studio per gli studenti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e delle scuole superiori per mediatori linguistici, con particolare riguardo agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi.

 

     Art. 2. (Principi).

     1. L'attività regionale di sostegno al diritto allo studio universitario, come concordata nell'Intesa per il diritto allo studio universitario tra la Regione e le università della Lombardia sottoscritta 1'8 aprile 2004, è improntata ai seguenti principi:

     a) libertà di scelta dello studente, nell'ambito di un sistema basato sulla certificazione di qualità;

     b) valorizzazione della sussidiarietà;

     c) valorizzazione dell'autonomia delle università, delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici e sostegno alla concorrenzialità del sistema universitario lombardo;

     d) valorizzazione dell'interazione tra formazione universitaria, AFAM e formazione per mediatori linguistici e mercato del lavoro;

     e) riconoscimento delle università, delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici quali soggetti attuatori degli interventi per il diritto allo studio;

     f) garantire forme di controllo, da parte degli studenti, sul livello dei servizi offerti e sull'efficacia dell'attività di gestione degli stessi.

 

     Art. 3. (Interventi e loro destinatari).

     1. Costituiscono interventi regionali per il diritto allo studio universitario le prestazioni a domanda individuale attribuite per concorso e le prestazioni destinate alla generalità degli studenti, favorendo la partecipazione degli studenti diversamente abili, da realizzarsi attraverso:

     a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato;

     b) il sostegno ai servizi per il diritto allo studio, in primo luogo attraverso le strutture di proprietà o nella disponibilità delle università, delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici, purché rispondenti ai requisiti di qualità di cui all'articolo 4;

     c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza e a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, AFAM e formazione per mediatori linguistici, tramite esperienze di studio o di stage all'estero;

     d) la diffusione delle informazioni relative all'ingresso nel sistema delle università, dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici, alle sue caratteristiche e ai possibili sbocchi professionali, in accordo con le università, con le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici, e fatte comunque salve le loro autonome iniziative.

     2. Ulteriori interventi per il diritto allo studio universitario possono essere individuati dalla Regione in collaborazione con le università, con le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici e, in particolare, con le relative rappresentanze studentesche.

     3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti agli studenti iscritti: ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell'area medica, delle università aventi sede legale in Lombardia; ai corsi per diplomi accademici, di perfezionamento e di specializzazione delle istituzioni dell'AFAM, aventi sede legale in Lombardia; ai corsi delle scuole superiori per mediatori linguistici, che rilasciano diplomi equipollenti ai titoli universitari, aventi sede legale in Lombardia.

     4. Gli interventi a sostegno del diritto allo studio per gli studenti dei corsi delle università lombarde svolti in sedi ubicate in altre regioni sono disciplinati mediante intese tra la Regione Lombardia, le università e le regioni interessate.

 

     Art. 4. (Qualità dei servizi).

     1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce con apposito provvedimento i requisiti qualitativi dei servizi erogati da strutture pubbliche e private. Tali requisiti qualitativi sono definiti con riferimento alle prestazioni e ai processi di erogazione dei servizi e per singola tipologia di servizi, con riferimento alle sedi centrali e a quelle decentrate. Il provvedimento stabilisce altresì le procedure per la certificazione di qualità adottando i parametri definiti dall'Unione europea.

     2. Le università, le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici possono riservare ai propri iscritti o a coloro che aderiscono alloro progetto formativo le strutture di cui hanno la proprietà o la disponibilità, secondo modalità previste nelle convenzioni di cui all'articolo 9.

 

     Art. 5. (Programmazione e valutazione degli interventi).

     1. Il Consiglio regionale, in coerenza con le indicazioni del programma regionale di sviluppo, approva ogni triennio, su proposta della Giunta regionale ed in base alle risorse disponibili, gli indirizzi in materia di diritto allo studio universitario individuando:

     a) gli obiettivi generali da conseguire;

     b) le priorità nell'attivazione degli interventi;

     c) le prestazioni a domanda individuale attribuite per concorso e le prestazioni destinate alla generalità degli studenti.

     2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, definisce annualmente:

     a) i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie;

     b) i requisiti di merito e di condizione economica per l'accesso ai servizi, nel rispetto della normativa nazionale in materia;

     c) l'entità delle prestazioni in denaro;

     d) le linee operative per l'individuazione di tipologie, contenuti e destinatari degli interventi, anche in relazione al tipo di corso di studi.

     3. Al fine di rendere uniforme e trasparente la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario, la Giunta regionale definisce le caratteristiche del sistema di controllo e predispone il sistema informativo nel quale confluiscono i relativi dati. La Giunta regionale predispone, inoltre, il modello di contabilizzazione degli interventi oggetto della presente legge.

     3 bis. Al fine di monitorare l'efficacia delle politiche integrate per l'inserimento lavorativo, nell'ambito del sistema informativo di cui al comma 3 confluiscono, previo accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dati privi di elementi identificativi relativi agli studenti che frequentano le università, le istituzioni AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici aventi sede legale in Lombardia, nonché dati privi di elementi identificativi relativi agli studenti residenti nel territorio della Regione che frequentano percorsi accademici in altre Regioni [1].

     3 ter. I dati sono resi disponibili agli operatori del mercato del lavoro per favorire un incontro tra domanda e offerta di lavoro aperto e trasparente [2].

     3 quater. I dati raccolti possono inoltre essere utilizzati dalla Regione al fine di impostare la programmazione, a seguito di intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con le università con sede operativa in Lombardia, di corsi di laurea e insegnamenti specifici che risultano essere maggiormente necessari al territorio lombardo. I dati possono essere altresì utilizzati, sempre in accordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con le università con sede operativa in Lombardia, al fine di modificare i numeri di accesso alle facoltà [3].

     4. È istituito presso la direzione generale competente l'Osservatorio regionale per il diritto allo studio universitario al fine di supportare la fase di valutazione e programmazione.

     5. La Giunta regionale effettua verifiche tese ad accertare la corretta gestione dei servizi.

     6. Fino all'approvazione degli indirizzi di cui al comma l, si osservano le modalità operative definite con specifici provvedimenti della Giunta regionale.

 

     Art. 6. (Comitato regionale per il diritto allo studio universitario).

     1. È istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Comitato regionale per il diritto allo studio universitario composto da:

     a) l'assessore competente, che lo presiede;

     b) il direttore generale competente in materia, o suo delegato;

     c) i rettori di ogni università con sede in Lombardia o delegati delle stesse;

     d) un rappresentante degli studenti per ogni università;

     e) quattro rappresentanti designati dai legali rappresentanti delle istituzioni che compongono il sistema dell'AFAM;

     f) un rappresentante delle scuole superiori per mediatori linguistici;

     g) quattro rappresentanti degli studenti del sistema dell'AFAM;

     h) un rappresentante degli studenti delle scuole superiori per mediatori linguistici.

     2. Il comitato formula proposte e contribuisce alla definizione delle linee di indirizzo triennali e dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2 e ne verifica l'attuazione.

     3. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7. (Gestione degli interventi).

     1. La gestione degli interventi è affidata alle università, alle istituzioni dell'AFAM e alle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, e può essere realizzata direttamente o attraverso consorzi pubblici anche interuniversitari o soggetti pubblici istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, garantendo la partecipazione delle rappresentanze studentesche.

     2. Le università, le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici attuano gli interventi, assicurandone la continuità nel rispetto della programmazione regionale, valorizzando il ruolo, l'autonoma iniziativa, nonché la libera scelta degli studenti. Favoriscono altresì l'accesso, la frequenza e la regolarità degli studi, il corretto inserimento nella vita universitaria e nell'attività lavorativa anche al fine di limitare il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari.

     3. Le università, le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici:

     a) rilevano il fabbisogno di servizi;

     b) emanano i bandi per i servizi a concorso;

     c) verificano il possesso e la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso ai servizi a concorso;

     d) erogano le prestazioni finanziarie;

     e) presentano alla Giunta regionale un rapporto annuale sull'attuazione dei servizi regionali per il diritto allo studio;

     f) conferiscono al sistema informativo regionale i dati relativi agli interventi gestiti.

 

     Art. 8. (Tassa universitaria per il diritto allo studio universitario).

     1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Art. 60. (Oggetto della tassa).

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell'area medica, delle università aventi sede legale in Lombardia, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titoli di studio universitari.»;

     b) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata dagli studenti in un'unica soluzione alle università e agli istituti di cui all'articolo 60, i quali provvedono all'immatricolazione e all'iscrizione degli studenti previa riscossione del tributo, secondo le modalità definite dalla Regione con atto convenzionale. La medesima convenzione disciplina le modalità di rimborso di cui al comma 2.»;

     c) il comma 2 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario viene rimborsata agli studenti che sono in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all'assegnazione dei benefici a concorso e che non ne sono risultati beneficiari.»;

     d) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62. (Determinazione della tassa).

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato in euro 100,00 e può essere variato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale che ne ha determinato la misura, con effetti dall'anno accademico successivo a quello in corso alla medesima data.»;

     e) alla fine del comma 1 dell'articolo 63, sono aggiunte le seguenti parole:

«, salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1.»;

     f) dopo il comma 1 dell'articolo 63 è aggiunto il seguente:

«1 bis. I proventi derivanti dalla riscossione del tributo di cui all'articolo 60 sono assegnati alla Regione e da questa impiegati per la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato.»;

     g) è abrogato il comma 2 dell'articolo 63.

 

     Art. 9. (Convenzioni con le università, le istituzioni dell' AF AM e le scuole superiori per mediatori linguistici).

     1. La Regione stipula con le università, con le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici apposite convenzioni che regolano, in particolare, i seguenti aspetti:

     a) modalità di utilizzo degli immobili, dei beni mobili e delle attrezzature finalizzati al diritto allo studio, ferma restando la proprietà in capo alla Regione, e quantificazione dei relativi oneri a carico delle università, delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici;

     b) modalità di inserimento del personale adibito alla gestione dei servizi per il diritto allo studio;

     c) durata del periodo di graduale adeguamento dei contributi di gestione e definizione delle relative modalità di riparto.

 

     Art. 10. (Personale degli ISU).

     1. Gli attuali dipendenti degli Istituti per il diritto allo studio universitario (ISU) sono trasferiti alle rispettive università di riferimento o a consorzi pubblici anche interuniversitari o a soggetti pubblici istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario dalle stesse costituiti, con i tempi e le modalità definiti nelle convenzioni. Agli stessi dipendenti è garantito il perdurante mantenimento negli ambiti di applicazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

     2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, i dipendenti degli ISU trasferiti alle università acquisiscono lo stato giuridico ed economico del comparto università e mantengono i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento alla data di trasferimento, ivi compreso quello derivante da specifiche norme di leggi regionali e dalla contrattazione decentrata integrativa regionale, nelle modalità dell'assegno ad personam non riassorbibile.

     3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, gli statuti dei consorzi o dei soggetti pubblici costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario devono espressamente prevedere la presenza del ruolo speciale con le garanzie di cui al comma 1.

     4. A tutto il personale dei disciolti ISU trasferito e inquadrato nei ruoli speciali di cui al comma 3, è assicurato il mantenimento, così come in essere all'atto del trasferimento stesso, senza soluzione di continuità, della categoria, della posizione economica e del profilo professionale rivestiti, del rapporto di lavoro, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Regioni - Autonomie Locali applicato, del conseguente trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi compreso quello derivante da specifiche norme di leggi regionali e dalla contrattazione decentrata integrativa regionale, della sede e dell'orario di lavoro, nonché delle mansioni svolte. Eventuali modifiche della sede e dell'orario di lavoro, nonché delle mansioni svolte, allo scopo di qualificare e razionalizzare l'organizzazione dei servizi del diritto allo studio universitario, devono essere definite d'intesa con le organizzazioni sindacali (OO.SS.) secondo le modalità previste dal CCNL in vigore.

     5. Nel caso di non costituzione o scioglimento del consorzio o dei soggetti pubblici costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, il personale del ruolo speciale è trasferito alle università con le modalità e le garanzie di cui al comma 2.

     6. Per il personale di qualifica dirigenziale attualmente in servizio presso gli ISU valgono le tutele di cui al presente articolo.

 

     Art. 11. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi degli ISU cessano dalle loro funzioni, ad eccezione dei collegi dei revisori dei conti. Dalla stessa data, i presidenti di ciascun ISU, nonché i presidenti dei collegi commissariali, ove costituiti, assumono la funzione di commissari straordinari per il disbrigo degli affari correnti e l'adozione degli atti necessari ed urgenti. I commissari hanno altresì il compito di predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una ricognizione sul personale e sulla consistenza e destinazione d'uso del patrimonio degli ISU, nonché un rendiconto che rappresenti le attività e passività degli stessi alla data di entrata in vigore della presente legge, da presentare alla Giunta regionale per l'approvazione.

     2. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, il direttore generale competente in materia, avvalendosi del supporto dei commissari straordinari, predispone le convenzioni di cui all'articolo 9 per la relativa sottoscrizione. Entro la stessa data, la Regione, le università e le OO.SS. maggiormente rappresentative definiscono, con apposito accordo, le modalità di inserimento del personale degli ISU nelle università o nei soggetti pubblici o nei consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario.

     3. Entro il giorno venti del mese successivo alla sottoscrizione delle convenzioni, i commissari straordinari presentano alla Giunta regionale le risultanze della gestione commissariale, con gli elenchi definitivi del personale, dei beni mobili ed immobili, nonché un rendiconto che rappresenti le attività e passività degli ISU. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni e nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni, approva le risultanze e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'approvazione delle deliberazioni stesse:

     a) assegna il personale alle università o ai soggetti pubblici o ai consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, in base all'accordo di cui al comma 2;

     b) concede agli stessi gli immobili, i beni mobili e le attrezzature destinati all'esercizio delle attività connesse all'erogazione dei servizi di diritto allo studio, ivi compresi quelli di cui al comma 4.

     4. Gli immobili, i beni mobili e le attrezzature di proprietà dei singoli ISU confluiscono nel patrimonio regionale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3.

     5. I commissari straordinari rimangono in carica fino all'ultimo giorno del mese di approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3.

     6. Gli ISU sono soppressi a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3. Dalla stessa data, le università o i soggetti pubblici o i consorzi pubblici interuniversitari da loro istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

 

     Art. 12. (Abrogazioni).

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario).

     2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni normative:

     a) la legge regionale 13 settembre 1996, n. 22 (Modifica dell'art. 43 «Tributi regionali per il diritto allo studio» della l.r. 25 novembre 1994, n. 33 recante «Norme per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio in ambito universitario»);

     b) i riferimenti normativi alla 1.r. 33/1994 di cui alla tabella D) allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della 1.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni e integrazioni);

     c) la legge regionale 18 febbraio 1998, n. 5 (Modifica dell'art. 43 della l.r. 25 novembre 1994, n. 33 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio in ambito universitario» come sostituito dall'art. 1 della l.r. 13 settembre 1996, n. 22);

     d) il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);

     e) il comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);

     f) il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

     g) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

     h) il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

     i) il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2003);

     j) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 99 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali).

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie).

     1. La Regione garantisce in rapporto al numero complessivo del personale dei disciolti ISU inquadrato nel ruolo speciale e per il tempo in cui permangono i singoli rapporti di lavoro, le risorse necessarie ad assicurare, alle università o ai soggetti pubblici o ai consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti per la gestione del diritto allo studio il pieno mantenimento dei trattamenti giuridici ed economici di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, nonché quelle correlate ai futuri incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali per la parte fondamentale ed accessoria.

     2. Alle spese riguardanti gli interventi regionali di cui al comma 1, all'articolo 3, comma 1, lettera b), all'articolo 7, comma 1, all'articolo 9, comma 1, lettera c) e all'articolo 10, si provvede con le somme stanziate all'UPB 2.5.2.3.2.77 «Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.

     3. Alle spese riguardanti gli interventi regionali per le azioni di sostegno economico agli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) si provvede con le somme stanziate all'UPB 2.5.2.3.2.77 «Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio», utilizzando i proventi derivanti dalla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'UPB 1.1.2. «Tasse».

     4. Alle spese riguardanti gli interventi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 5, commi 3 e 4, si provvede con le somme stanziate all'UPB 2.5.2.1.2.73 «Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.

     5. Alle spese riguardanti gli interventi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), si provvede con le somme stanziate all'UPB 5.0.4.0.2.237 «Programmi operativi relativi al F.S.E.» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.


[1] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[2] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[3] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.