§ 2.3.25 - L.R. 25 novembre 1994, n. 33.
Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza ed edilizia scolastica
Data:25/11/1994
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Principi ed obiettivi).
Art. 2.  (Destinatari).
Art. 3.  (Settori di intervento).
Art. 4.  (Modalità di attuazione).
Art. 5.  (Istituti per il Diritto allo Studio Universitario - ISU).
Art. 6.  (Costituzione degli ISU).
Art. 7.  (Organi dell'ISU).
Art. 8.  (Presidente dell'ISU).
Art. 9.  (Composizione del consiglio di amministrazione dell'ISU).
Art. 10.  (Attribuzioni del consiglio di amministrazione dell'ISU).
Art. 11.  (Riunioni del consiglio di amministrazione).
Art. 12.  (Scioglimento del consiglio di amministrazione).
Art. 13.  (Collegio dei revisori dei conti).
Art. 14.  (Indennità).
Art. 15.  (Direttore dell'ISU e dirigenti).
Art. 16.  (Funzionario delegato alla spesa).
Art. 17.  (Patrimonio e mezzi finanziari).
Art. 18.  (Beni).
Art. 19.  (Beni messi a disposizione dalle università).
Art. 20.  (Personale).
Art. 21.  (Bilancio preventivo e conto consuntivo).
Art. 22.  (Ordinamento contabile).
Art. 23.  (Requisiti di merito e di condizioni economiche).
Art. 24.  (Fruizione dei servizi e degli interventi).
Art. 25.  (Funzionamento e gestione dei servizi).
Art. 26.  (Servizi rivolti alla generalità degli studenti).
Art. 27.  (Servizio di orientamento al lavoro).
Art. 28.  (Servizi attribuibili per concorso).
Art. 29.  (Servizi abitativi).
Art. 30.  (Borse di studio).
Art. 31.  (Prestiti d'onore).
Art. 32.  (Interventi speciali).
Art. 33.  (Interscambi di studenti).
Art. 34.  (Sanzioni).
Art. 35.  (Piano triennale).
Art. 36.  (Aggiornamenti al piano).
Art. 37.  (Attuazione del piano triennale).
Art. 38.  (Erogazione del contributo di gestione).
Art. 39.  (Azioni regionali).
Art. 40.  (Coordinamento tra regione e università per le attività di comune interesse).
Art. 41.  (Indirizzo, vigilanza, coordinamento).
Art. 42.  (Conferenza Regione-Università).
Art. 43.  (Tributi regionali per il diritto allo studio).
Art. 44.  (Norma finanziaria).
Art. 45.  (Funzionamento degli ISU).
Art.  45 bis. (Attività di sperimentazione).
Art. 46.  (Abrogazioni).
Art. 47.  (Clausola d'urgenza).


§ 2.3.25 - L.R. 25 novembre 1994, n. 33. [1]

Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario.

(B.U. 29 novembre 1994, n. 48 - 1 suppl. ord.).

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Principi ed obiettivi).

     1. La regione Lombardia con la presente legge disciplina gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore, in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 «Norme sul diritto agli studi universitari» e successive modificazioni.

     2. La presente legge, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, mira a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale limitativi dell'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore ed in particolare a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più elevati degli studi.

     3. La stessa legge intende, altresì, favorire l'accesso, la frequenza e la regolarità degli studi, il corretto inserimento nella vita universitaria e nell'attività lavorativa, mediante l'attuazione di specifici servizi rivolti alla generalità degli utenti, nonché limitare il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari.

     4. Le finalità di cui ai precedenti commi sono perseguite in collaborazione con le università e gli altri enti od istituti con competenze in materia, nonché con soggetti pubblici e privati che concorrano all'attuazione del diritto allo studio universitario.

 

     Art. 2. (Destinatari).

     1. I servizi e gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica e diploma universitario, alle scuole dirette a fini speciali delle università, agli istituti superiori di grado universitario, nonché agli istituti che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale [2].

     2. E' garantita parità di trattamento a tutti gli studenti iscritti nelle università che hanno sede principale in Lombardia, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi frequentati. Le funzioni concernenti il diritto allo studio per i corsi e le sedi delle università della Lombardia ubicati in altre regioni sono regolate attraverso la procedura di cui al sesto comma del successivo art. 6.

     3. Gli studenti di nazionalità straniera, in applicazione dell'art. 20 della legge n. 390/91, fruiscono degli stessi servizi e delle stesse provvidenze previste dalla presente legge a favore dei cittadini italiani, secondo le modalità stabilite dall'ISU sulla base degli indirizzi disposti dal consiglio regionale.

     4. La fruizione dei servizi e degli interventi avviene alle condizioni stabilite dalla presente legge.

     5. Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o rifugiato politico, sono equiparati ai cittadini italiani.

 

     Art. 3. (Settori di intervento).

     1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 1, interviene a favore degli studenti universitari nei seguenti settori:

     a) settore degli interventi attribuibili per concorso, articolato in servizi ed in interventi in denaro;

     b) settore dei servizi rivolti alla generalità degli studenti.

     2. Restano comunque ferme le prescrizioni derivanti dalle determinazioni del presidente del consiglio dei ministri, ai sensi della lett. b), primo comma, dell'art. 4 della legge n. 390/91.

 

     Art. 4. (Modalità di attuazione).

     1. L'attuazione del diritto allo studio avviene nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, nonché degli orientamenti e delle peculiarità di ogni università, in conformità con gli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale e con i relativi strumenti attuativi regionali.

     2. La Regione collabora con le università per la migliore realizzazione dei fini di cui alla presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle stesse università ed in raccordo con la loro programmazione.

 

Titolo II

STRUTTURA OPERATIVA

 

     Art. 5. (Istituti per il Diritto allo Studio Universitario - ISU).

     1. Sono istituiti sul territorio della regione, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, gli istituti per il diritto allo studio universitario, denominati ISU, dotati di autonomia organizzativa e funzionale, aventi il compito di realizzare, in collaborazione con le università e nell'ambito degli indirizzi nazionali e regionali, gli interventi di cui al precedente art. 3.

     2. L'ordinamento interno è regolato dallo statuto, adottato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvato dal consiglio regionale.

     3. Gli statuti stabiliscono:

     a) la sede e la denominazione specifica dell'ente;

     b) la revoca, la decadenza e le sostituzioni dei componenti;

     c) le modalità di convocazione, di adunanza e di votazione e quanto altro non in contrasto con la presente legge;

     d) le competenze amministrative del direttore, ferme restando le attribuzioni degli organi dell'ente fissati per legge e per statuto.

     4. Gli ISU si articolano in strutture organizzative costituite con riferimento a specifici obiettivi e risultati, ad altre attività affini ed, eventualmente, alla necessità di presenze sul territorio con sedi decentrate, per l'attuazione e la gestione di singoli interventi.

 

     Art. 6. (Costituzione degli ISU).

     1. La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un piano con il quale individua gli ISU da costituire sul territorio regionale, prevedendo di norma un ISU per ogni università con sede principale in Lombardia o la costituzione di ISU pluriuniversità, qualora nel medesimo comune abbiano sede più università o il ridotto numero di studenti delle singole università non consenta razionalità ed efficienza della gestione.

     2. Nei comuni e nelle province in cui risultano sedi decentrate di più università la giunta regionale, d'intesa con le università interessate, può istituire un unico organismo di gestione a carattere territoriale. Lo statuto degli ISU territoriali deve disciplinare forme di coordinamento con gli ISU della sede principale delle università.

     3. Nel caso di ISU pluriuniversità il piano della giunta regionale contiene la previsione relativa alla composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto delle proporzioni tra le componenti regionali e quelle universitarie e dei criteri di rappresentanza degli enti locali di cui al successivo art. 9. La costituzione di ISU pluriuniversità si intende approvata dalle università interessate se le stesse non trasmettono parere contrario entro 60 giorni dal ricevimento del piano di cui al precedente primo comma. In caso di parere contrario delle università interessate si procede alla costituzione di un ISU per ogni università.

     4. Gli ISU sono costituiti, in applicazione delle determinazioni assunte dai precedenti commi, col decreto di cui al terzo comma del successivo art. 45.

     5. La giunta regionale può provvedere all'aggiornamento del piano di cui al precedente primo comma in qualunque momento, ove ne ricorrano i motivi, con le procedure contemplate ai precedenti commi.

     6. Le funzioni concernenti il diritto allo studio per gli studenti delle sedi e dei corsi delle università della Lombardia ubicati in altre regioni sono disciplinate previe intese con le regioni interessate: l'intesa è stipulata dal presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta regionale sentiti gli ISU e le università interessate.

 

     Art. 7. (Organi dell'ISU).

     1. Sono organi dell'ISU:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 8. (Presidente dell'ISU).

     1. Il presidente è nominato con decreto del presidente della giunta regionale d'intesa con il Rettore dell'Università, tra i componenti del consiglio di amministrazione in possesso di comprovata competenza tecnico- amministrativa [3].

     2. Il presidente dell'ISU dura in carica tre anni e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. Si applicano al presidente dell'ISU le cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per i consiglieri regionali e per gli amministratori degli enti pubblici.

     3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca il consiglio, ne presiede le sedute e dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio stesso.

     4. Compete inoltre al presidente:

     a) sovrintendere al buon andamento dell'ente;

     b) sottoporre al consiglio di amministrazione il piano annuale di attività, il bilancio preventivo e le sue variazioni, ed il conto consuntivo;

     c) esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi e dallo statuto dell'ente.

     5. In caso di cessazione dalla carica e fino alla nomina del nuovo presidente, o nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, il presidente viene sostituito dal vicepresidente.

     6. In caso di urgenza, ove non sia possibile convocare il consiglio, il presidente adotta, sentito il direttore, i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, esclusi gli atti a contenuto generale, e li sottopone a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare.

 

     Art. 9. (Composizione del consiglio di amministrazione dell'ISU).

     1. Il consiglio di amministrazione dell'ISU è composto da:

     a) sei rappresentanti della Regione designati dal consiglio regionale tra persone in possesso di comprovata competenza tecnico-amministrativa di cui due compresi in terne di candidati presentate rispettivamente dal comune e dalla provincia nel cui territorio l'università ha sede principale. Qualora l'università abbia sedi distaccate in altri comuni, un altro rappresentante regionale è scelto in una terna di candidati presentata dal comune sede decentrata di corsi della stessa università con il maggior numero di iscritti;

     b) sei rappresentanti dell'università di cui tre studenti eletti dagli studenti. Le università non statali possono designare tra i rappresentanti loro attribuiti un rappresentante dell'ente promotore.

     2. Il consiglio regionale procede a tutte le designazioni entro i termini previsti per il rinnovo del consiglio di amministrazione anche in assenza delle candidature presentate dagli enti locali.

     3. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

     4. Il consiglio di amministrazione è operante anche in assenza della designazione o dell'elezione dei rappresentanti di alcune componenti, purché i membri validamente designati o eletti siano la metà più uno dell'insieme dei membri del consiglio stesso.

     5. I componenti del consiglio di amministrazione che vengano nominati successivamente alla costituzione del consiglio per revoca, decadenza, sostituzioni o per ritardi nelle designazioni, rimangono in carica sino alla scadenza del consiglio stesso, fatto salvo quanto previsto nel successivo settimo comma.

     6. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'ISU, il quale formula sulle deliberazioni apposito parere circa la loro legittimità e correttezza contabile.

     7. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. I rappresentanti dell'università designati mediante elezione restano comunque in carica sino alla scadenza del mandato della loro componente, indipendentemente dalla scadenza del consiglio di amministrazione. Il mandato delle rappresentanze elettive dell'università non può comunque essere superiore a tre anni.

     8. La Regione non può nominare quali propri rappresentanti studenti e personale universitario, né persone che professionalmente esercitino attività inerenti ai servizi erogati dall'ISU.

 

     Art. 10. (Attribuzioni del consiglio di amministrazione dell'ISU).

     1. Al consiglio di amministrazione preposto alla gestione dell'ente spetta in particolare:

     a) deliberare lo statuto dell'ente e le sue modifiche;

     b) eleggere il vicepresidente scegliendolo tra i propri componenti;

     c) adottare la pianta organica, il regolamento amministrativo e contabile, il regolamento organico, l'articolazione interna ed i regolamenti dei servizi;

     d) adottare il bilancio di previsione ed il conseguente piano di attività, le variazioni al bilancio nonché il conto consuntivo;

     e) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

     f) deliberare la progettazione e l'esecuzione delle opere edilizie per l'espletamento delle funzioni di propria competenza, l'acquisto delle relative attrezzature, nonché la loro manutenzione, anche per quanto previsto dal successivo art. 19, ed esprimere parere alla università qualora le opere siano da essa realizzate ai sensi dell'art. 18 della legge n. 390/91;

     g) deliberare sull'acquisto dei beni immobili, sulla accettazione di donazioni, eredità e legati, chiedendo le prescritte autorizzazioni alla giunta regionale;

     h) determinare la tariffazione dei servizi;

     i) deliberare in ordine all'accesso ai servizi, compatibilmente con la loro funzionalità, da parte di terzi, in coerenza con funzioni scientifiche o culturali quali convegni, scambi, collaborazioni con enti pubblici o simili, sulla base di convenzioni che comunque non possono determinare oneri aggiuntivi per gli ISU;

     l) ratificare i provvedimenti assunti in via d'urgenza dal presidente in materie di propria competenza;

     m) deliberare ogni altro provvedimento di competenza dell'ente per il quale le leggi, i regolamenti e lo statuto non prevedano l'espressa attribuzione ad altro organo.

     2. Le delibere del consiglio di amministrazione, con l'eccezione di quelle sottoposte a ratifica regionale, assumono efficacia decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'albo dell'ente [4].

 

     Art. 11. (Riunioni del consiglio di amministrazione).

     1. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni mese.

     2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Nel caso previsto al quarto comma del precedente art. 9, in cui la composizione del consiglio è dispari, la metà più uno è calcolata sul numero pari immediatamente inferiore.

     3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni a scrutinio palese, prevale il voto del presidente.

 

     Art. 12. (Scioglimento del consiglio di amministrazione).

     1. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative o di prescrizioni programmatiche, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentita la competente commissione consiliare, il consiglio di amministrazione dell'ISU è sciolto ed è nominato un commissario, scelto all'esterno dei componenti del disciolto consiglio, per la gestione dell'ente e per la ricomposizione del nuovo consiglio entro sei mesi dallo scioglimento.

 

     Art. 13. (Collegio dei revisori dei conti).

     1. Il presidente della giunta regionale nomina, con proprio decreto, un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, su terne proposte dagli albi professionali rispettivamente dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei ragionieri, iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti.

     2. Il collegio elegge tra i suoi membri effettivi il presidente.

     3. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione finanziaria dell'ente, redige una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità ed efficienza

dell'amministrazione, segnalando alla giunta regionale eventuali irregolarità.

     4. I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, delle cui convocazioni deve essere data loro comunicazione nei medesimi termini e modi prescritti per i componenti l'organo.

     5. Il compenso dei componenti il collegio dei revisori è determinato dalla Giunta regionale [5].

 

     Art. 14. (Indennità).

     1. Ai componenti del consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura non superiore a L. 200.000 per un massimo di L. 600.000 lorde mensili, nonché il rimborso delle spese di viaggio o il rimborso dell'indennità chilometrica nelle misure stabilite per i dipendenti regionali, qualora essi non risiedano nel comune sede dell'ISU.

     2. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica mensile lorda di L. 1.200.000; il 50% della stessa indennità è corrisposta al vicepresidente. Su tale indennità viene effettuata una trattenuta del 25% in caso di assenza del presidente e del vicepresidente dalle riunioni del consiglio di amministrazione.

     3. Ai componenti le commissioni, costituite a norma delle disposizioni regolamentari e/o statutarie dell'ISU, è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'art. 2 della l.r. 22 novembre 1982, n. 63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati» e successive modificazioni.

 

     Art. 15. (Direttore dell'ISU e dirigenti).

     1. Il posto di direttore è ricoperto a seguito di procedure concorsuali contemplate dalla normativa vigente. Il direttore è inquadrato nel livello dirigenziale più elevato previsto dalla pianta organica dell'ISU.

     2. L'incarico di direttore può essere altresì attribuito con deliberazione del consiglio di amministrazione:

     a) a personale esterno in possesso di comprovata esperienza ed idonei requisiti tecnico-professionali, assunto con contratto a termine della durata di tre anni rinnovabile per non più di una volta;

     b) a personale messo a disposizione dall'università ai sensi del successivo art. 20, di livello corrispondente a quello dirigenziale più elevato previsto dalla pianta organica dell'ISU.

     3. Il direttore svolge le funzioni di segretario del consiglio, dirige il personale e sovraintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi; cura gli atti contabili; predispone gli atti per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché dei provvedimenti deliberativi.

     4. Il direttore esercita altresì, nell'ambito degli indirizzi del consiglio e delle direttive del presidente, le competenze amministrative ad esso attribuite dallo statuto e comunque quelle inerenti all'esecuzione dei provvedimenti degli organi e l'ordinaria amministrazione, ferme restando le competenze degli organi determinate dalla presente legge.

     5. Al direttore e ai dirigenti degli ISU si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 16. (Funzionario delegato alla spesa).

     1. Nel caso in cui l'ISU curi l'attuazione del diritto allo studio per più università, ovvero per più sedi della stessa università, site in comuni diversi da quello sede principale dell'ateneo, il consiglio di amministrazione, su indicazione del direttore, individua un funzionario operante presso l'università locale delegato alla spesa per ciascuna università o sede.

     2. Il consiglio di amministrazione determina i limiti e le modalità relative alla delega di spesa.

 

     Art. 17. (Patrimonio e mezzi finanziari).

     1. Gli ISU hanno un proprio patrimonio costituito da elargizioni di enti e di privati per gli scopi di istituto, nonché da beni immobili e mobili derivati da acquisti, donazioni, eredità e legati.

     2. Gli ISU dispongono dei seguenti mezzi finanziari:

     a) finanziamento della Regione;

     b) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonché proventi derivanti dai servizi erogati;

     c) donazioni, eredità e legati;

     d) contributi o finanziamenti di enti, istituzioni e privati per gli scopi di istituto.

 

     Art. 18. (Beni).

     1. La Regione mette a disposizione degli ISU i beni necessari per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge.

     2. I beni immobili e le attrezzature acquisite con finanziamento regionale restano di proprietà della Regione e si intendono messi a disposizione degli ISU con vincolo di destinazione allo svolgimento delle attività connesse con l'attuazione del diritto allo studio.

     3. L'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Università o da altri enti per gli scopi previsti dalla presente legge è regolato da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 390/91.

     4. Gli ISU possono concorrere con gli atenei alle spese per la realizzazione o ristrutturazione di immobili destinati al raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, mediante la stipula di appropriate convenzioni che indichino il vincolo di destinazione ad attività connesse con l'attuazione del diritto allo studio.

     5. La giunta regionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può concedere in comodato agli ISU beni immobili ed attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 3.

 

     Art. 19. (Beni messi a disposizione dalle università).

     1. Gli ISU provvedono alle opere di manutenzione dei beni messi a disposizione dalle università per le finalità di cui alla presente legge, fermo restando che le manutenzioni straordinarie sono a carico delle stesse università in caso di convenzione onerosa con le stesse.

 

     Art. 20. (Personale).

     1. Al personale degli ISU si applicano, ai fini del reclutamento o del trattamento giuridico ed economico, le norme previste dalla legislazione regionale vigente per il personale.

     2. Gli ISU possono avvalersi, mediante convenzione, di personale messo a disposizione dagli atenei secondo le norme vigenti in materia, nei limiti delle piante organiche in caso di avvalimenti onerosi.

 

     Art. 21. (Bilancio preventivo e conto consuntivo).

     1. Gli ISU, entro il 15 novembre di ogni anno, trasmettono alla giunta regionale il bilancio preventivo dell'anno successivo corredato da una relazione illustrativa del consiglio e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno gli ISU trasmettono alla giunta regionale il conto consuntivo, relativo all'anno precedente, unitamente alla relazione illustrativa del consiglio e alla relazione del collegio dei revisori dei conti sull'attività svolta; al conto consuntivo devono essere allegati i dati analitici che hanno determinato i valori delle voci di bilancio.

     3. Il conto consuntivo degli ISU è trasmesso, per l'approvazione, al consiglio regionale unitamente al rendiconto generale della Regione.

     4. Al bilancio preventivo ed al conto consuntivo si applicano le norme di cui agli artt. 78 e 79 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, concernente «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni.

     5. Gli ISU tengono una pubblica assemblea, adeguatamente pubblicizzata, per illustrare il bilancio di previsione non oltre 60 giorni dall'approvazione dello stesso.

 

     Art. 22. (Ordinamento contabile).

     1. Al fine di assicurare l'adozione di modalità uniformi di contabilizzazione finanziaria delle entrate e delle spese, la giunta regionale predispone, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento tipo di contabilità degli ISU.

     2. L'ordinamento contabile degli ISU è disciplinato da apposito regolamento, predisposto dall'ente entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge ed approvato, anche con richiesta di modifiche ed integrazioni, dalla Regione.

     3. La giunta regionale fornisce altresì, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi per l'introduzione della contabilità economica e del controllo di gestione da recepire nel regolamento contabile degli ISU.

     4. Ove gli ISU determinino di dare in concessione o di appaltare propri servizi o quote degli stessi a terzi, la spesa complessiva deve essere comunque inferiore alla media regionale delle spese per servizi similari a gestione diretta.

     5. Nel caso in cui gli ISU forniscano agli studenti contributi in denaro in via sostitutiva di servizi, l'ammontare di tali contributi non può comunque superare il costo medio pro-capite dei servizi stessi erogati in gestione diretta od in concessione od in appalto. La Regione stabilisce i criteri per la determinazione dei costi medi di ogni servizio.

 

Titolo III

MODALITA' DI ACCESSO E FRUIZIONE DEI SERVIZI

 

     Art. 23. (Requisiti di merito e di condizioni economiche).

     1. La giunta regionale provvede a fissare le modalità applicative dei criteri attinenti ai requisiti di merito e di condizioni economiche, di cui all'art. 4 della legge n. 390/91, sulla base degli indirizzi del consiglio regionale, previsti nel piano triennale di cui al successivo art. 35, ed in ogni caso facendo riferimento al reddito e ad elementi significativi del patrimonio del nucleo familiare dei soggetti richiedenti, per quanto concerne la valutazione delle condizioni economiche o reddituali degli stessi.

     2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche gli ISU si avvalgono delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, in particolare secondo quanto disposto dall'art. 22 della legge n. 390/91.

 

     Art. 24. (Fruizione dei servizi e degli interventi).

     1. I servizi per il diritto allo studio devono essere organizzati in modo da soddisfare le esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle università ai sensi dell'art. 33 della Costituzione; a tale fine deve essere attuata la massima collaborazione con le università.

     2. Il consiglio di amministrazione dell'ISU determina, in correlazione con il bilancio di previsione dell'ente, la tariffazione dei servizi per i quali è prevista una partecipazione al costo da parte degli utenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dal consiglio regionale ai sensi del successivo art. 35 ed in attuazione delle direttive della giunta regionale e delle quote di partecipazione al costo di cui al successivo art. 37.

     3. Restano salve le previsioni di particolare favore per gli studenti portatori di handicap e per quelli, dotati di merito scolastico, che versino in condizioni economiche familiari di significativo disagio.

     4. Gli ISU sono tenuti a fornire servizi e strutture adeguati ai portatori di handicap con particolare riferimento alla eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Titolo IV

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 25. (Funzionamento e gestione dei servizi).

     1. Gli ISU disciplinano l'uso dei servizi finalizzati all'attuazione del diritto allo studio universitario con appositi regolamenti, approvati dalla giunta regionale, nei quali devono essere previste e regolate forme di partecipazione e controllo anche da parte dell'utenza sulla funzionalità dei medesimi.

     2. I servizi per il diritto allo studio universitario possono essere gestiti dagli ISU in forma diretta o in altra forma idonea a conseguire economicità e razionalità della gestione prioritariamente mediante affidamento a cooperative di studenti e mediante convenzioni con le università per l'utilizzo delle forme di collaborazione di studenti, previste dall'art. 13 della legge n. 390/91.

     3. L'affidamento di servizi a cooperative di studenti è subordinato alla verifica da parte dell'ISU delle norme statutarie e dell'attività delle cooperative che devono ispirarsi a principi di pluralismo e di piena accessibilità da parte degli studenti.

     4. Gli ISU possono altresì convenzionarsi, per la gestione dei servizi, con le università, con gli enti locali o altri enti o istituzioni già operanti sul territorio.

     5. Annualmente ciascun ISU indice una apposita conferenza dei servizi, cui partecipano rappresentanze degli studenti e delle organizzazioni sindacali per esaminare l'andamento dei rapporti con i fruitori dei servizi, l'efficienza degli stessi servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

 

     Art. 26. (Servizi rivolti alla generalità degli studenti).

     1. I servizi rivolti alla generalità degli studenti hanno il fine di rendere più agevole e proficua la frequenza ai corsi di studio e di qualificare la permanenza nella dimensione universitaria.

     2. Tali servizi sono:

     a) servizio di orientamento al lavoro in raccordo con l'università e con le iniziative svolte dalla Regione;

     b) servizio di ristorazione;

     c) servizio editoriale e librario;

     d) servizi culturali e sportivi, in collaborazione con l'università, ai sensi della lett. d), primo comma, dell'art. 12 della legge n. 390/91;

     e) ogni altra forma di servizio finalizzato all'attuazione del diritto allo studio, anche in collaborazione con l'università, prevista nel piano di cui al successivo art. 35 ovvero autorizzata dalla giunta regionale.

     3. I servizi di cui al presente articolo sono disciplinati, sulla base della normativa statale, dalla legislazione regionale e dagli atti programmatori da essa derivanti, nonché dai regolamenti degli ISU e dalle convenzioni di cui al successivo art. 40 della presente legge.

     4. Gli ISU potranno inoltre attivarsi per agevolazioni del servizio di trasporto urbano ed extraurbano in accordo con comuni e aziende di trasporto e per il servizio di educazione ed assistenza sanitaria in accordo con il Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione della lettera d), terzo comma, dell'art. 7 della legge 390/91.

 

     Art. 27. (Servizio di orientamento al lavoro).

     1. Il servizio di orientamento al lavoro è svolto in raccordo con le attribuzioni concernenti l'orientamento didattico proprie delle università sulla base di convenzioni stipulate tra ISU, università e Regione volte all'integrazione funzionale delle rispettive risorse e strutture.

 

     Art. 28. (Servizi attribuibili per concorso).

     1. I servizi attribuibili per concorso sono rivolti alla perequazione sociale nell'accesso e nella permanenza agli studi degli studenti universitari.

     2. Tali servizi sono:

     a) servizi alla persona, costituiti dal servizio abitativo in collegi, residenze e alloggi convenzionati;

     b) interventi in denaro:

     b1) borse di studio;

     b2) prestiti d'onore;

     b3) contributi per soggiorni di studio e ricerca fuori dalla sede universitaria;

     b4) sovvenzioni straordinarie.

     3. I servizi di cui al presente articolo sono disciplinati sulla base della normativa statale, dalla legislazione regionale e dagli atti programmatori da essa derivanti, nonché dai regolamenti degli ISU, intendendosi l'accesso ai concorsi riservato agli studenti dotati dei requisiti previsti dal precedente art. 23.

 

     Art. 29. (Servizi abitativi).

     1. La Regione programma interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria a norma dell'art. 18 della legge n. 390/91.

     2. I collegi e le residenze universitarie, nonché le altre strutture comunitarie comunque denominate, forniscono agli studenti, ove le condizioni strutturali lo consentano, oltre ai servizi logistici, anche assistenza culturale e formativa mediante biblioteche, conferenze, seminari e tutoraggio o similari prestazioni, che sono gestite in collaborazione con l'università. I direttori di tali strutture sono preferibilmente scelti fra i docenti e si avvalgono di commissioni consultive di studenti designati dall'assemblea degli ospiti.

     3. Il consiglio di amministrazione degli ISU adotta un regolamento per la disciplina della vita comunitaria all'interno delle strutture abitative sulla base di una proposta dell'assemblea degli ospiti; tale regolamento deve garantire la partecipazione alle attività culturali, ricreative e sportive interne.

     4. L'accesso a tali strutture si consegue mediante concorso per titoli, valutativi del merito scolastico e delle condizioni socio- economiche della famiglia dello studente. A parità di ogni altro requisito, ha precedenza lo studente residente in territori regionali non dotati di università o di facoltà o di corsi cui lo stesso intenda iscriversi o sia iscritto. La conferma dei posti in tali strutture per il periodo di durata legale dei corsi è conseguibile a condizione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 23. Al requisito del merito scolastico può derogarsi in caso di gravi e documentati motivi di salute o di famiglia che siano stati effettivamente impedienti il regolare corso degli studi. La permanenza nelle strutture abitative oltre la durata del corso legale degli studi ha carattere di eccezionalità ed è disposta nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale ai sensi del precedente art. 23.

     5. Gli ISU possono organizzare altre forme di facilitazione della residenzialità degli studenti mediante locazione o sub-locazione di abitazioni a canoni sociali, contributi in conto canoni, convenzioni con enti, privati e con cooperative. In tali casi l'onere «pro capite» per gli ISU deve essere comunque inferiore a quello sostenuto per collegi e residenze ed i requisiti di accesso sono fissati a pari condizioni di idoneità per ottenere l'ammissione ai collegi stessi.

     6. A tal fine gli ISU devono garantire un servizio per agevolare la frequenza agli studi degli studenti fuori sede mediante rilevazione della domanda, informazioni sulla disponibilità degli alloggi e ricerca ed offerta degli stessi. Nel caso di presenza di più ISU in uno stesso comune, gli stessi garantiscono il servizio di cui sopra preferibilmente attraverso una gestione coordinata.

 

     Art. 30. (Borse di studio).

     1. Le borse di studio sono attribuite agli studenti dotati dei requisiti prescritti, mediante concorso per titoli relativi al merito scolastico ed alle condizioni socio-economiche della famiglia dello studente.

     2. L'entità delle borse di studio, commisurata alle effettive necessità connesse con lo svolgimento degli studi, è determinata dalla Regione. Gli ISU fissano, in sede di bilancio, l'ammontare complessivo degli stanziamenti a ciò destinati, coerentemente con quanto prescritto alla lett. b) del secondo comma del successivo art. 37.

     3. L'intervento di cui al presente articolo è limitato ad un solo corso di studio; per gli studenti del primo anno di corso l'erogazione della borsa di studio avviene per rate intese a garantire l'effettiva applicazione agli studi.

     4. Bandi tipo, coordinati a livello regionale, determinano tra l'altro le modalità di erogazione delle borse, le cause di incompatibilità, di decadenza e di revoca, i motivi dell'eventuale conferma oltre la durata legale degli studi, la documentazione prescritta, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di conferimento ed i vari adempimenti.

 

     Art. 31. (Prestiti d'onore).

     1. L'entità dei contributi a favore degli ISU per finanziare i prestiti d'onore, l'entità massima del prestito da concedere allo studente, le modalità per la concessione del medesimo e delle relative garanzie sussidiarie nonché per la corresponsione degli interessi, sono determinate con il piano di cui al successivo art. 37 sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'art. 16 della legge n. 390/91.

     2. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente se delegato, stipula, previa autorizzazione della giunta regionale, le convenzioni con aziende ed istituti di credito previste dall'art. 16 della legge n. 390/91.

 

     Art. 32. (Interventi speciali).

     1. A favore degli studenti portatori di handicap, i regolamenti degli ISU prevedono:

     a) la maggiorazione, correlata al tipo ed al grado di handicap, dei benefici in denaro;

     b) forme di ausilio personale o strumentale o di servizio atte a sovvenire gli studenti nelle attività di apprendimento. A tal fine si può ricorrere alle forme di collaborazione previste dall'art. 13 della legge n. 390/91 oppure all'utilizzo di obiettori di coscienza in base alla normativa vigente.

     2. I regolamenti stessi devono prevedere forme di sovvenzione straordinaria intese a far superare allo studente temporanee ed eccezionali situazioni di bisogno.

 

     Art. 33. (Interscambi di studenti).

     1. Gli ISU collaborano con le università per la promozione degli interscambi di studenti realizzati a condizioni di reciprocità con università italiane e straniere stipulando apposite convenzioni in attuazione degli accordi tra Regione e università previsti al successivo art. 40; per tale finalità, in particolare, gli ISU riservano quote di posti alloggio determinate in coerenza con le direttive impartite dalla giunta regionale ai sensi del quinto comma del successivo art. 37 ed avendo riguardo ad una equilibrata distribuzione dei posti a ciò destinati tra le diverse residenze.

 

     Art. 34. (Sanzioni).

     1. Gli ISU possono decidere la sospensione della fruizione dei servizi e dei benefici di cui al presente titolo agli studenti che siano incorsi in gravi infrazioni dei regolamenti che disciplinano l'attuazione dei servizi o ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari da parte degli organi dell'università.

     2. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero è soggetto alla revoca della concessione del beneficio o del servizio ed è tenuto al rimborso del doppio del valore monetario dei servizi o benefici goduti indebitamente, oltre agli interessi legali, fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino estremi di reato.

     3. Gli ISU stabiliscono le modalità di restituzione.

 

Titolo V

FUNZIONI DELLA REGIONE

 

     Art. 35. (Piano triennale).

     1. Il consiglio regionale, in coerenza con le indicazioni del piano regionale di sviluppo e del piano di sviluppo dell'università, nonché sulla base dei dati forniti dal sistema statistico di settore di cui al successivo art. 39, approva, entro il 31 ottobre di ogni triennio, su proposta della giunta regionale il piano triennale per il diritto allo studio universitario.

     2. La giunta regionale, nel predisporre la proposta del piano triennale, tiene conto dei contributi valutativi e propositivi delle università, illustranti anche i programmi di sviluppo delle università stesse e le indicazioni circa gli indici di mobilità degli studenti che incidano sul sistema dei servizi per il diritto allo studio, ed acquisisce altresì il parere degli ISU.

     3. Il piano regionale deve essere formulato nel rispetto delle previsioni finanziarie del bilancio pluriennale.

     4. Il piano determina:

     a) gli obiettivi generali da conseguirsi nel settore nell'arco del triennio;

     b) le iniziative di edilizia residenziale universitaria;

     c) le scelte di priorità nella attivazione di servizi per concorso;

     d) le risorse rese disponibili per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione delle priorità, differenziando gli interventi in conto spesa corrente ed in conto capitale;

     e) gli indirizzi generali per l'attuazione del piano anche individuando particolari prescrizioni per ciascun ISU, in relazione a specifiche esigenze ed alla peculiarità dell'azione di servizio del singolo ente.

 

     Art. 36. (Aggiornamenti al piano).

     1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, può approvare eventuali aggiornamenti al piano triennale che si rendano necessari per l'adeguamento a nuove esigenze.

     2. A tal fine gli ISU, entro il 31 marzo di ogni anno, contestualmente alla presentazione del conto consuntivo, presentano alla giunta regionale una relazione sull'attuazione del piano triennale, corredata dai dati da elaborarsi dal sistema statistico di settore di cui al successivo art. 39 e con le indicazioni e le proposte di eventuali variazioni.

 

     Art. 37. (Attuazione del piano triennale).

     1. Il piano triennale per il diritto allo studio è attuato mediante deliberazioni, adeguatamente motivate, della giunta regionale intese a dare esecuzione operativa alle prescrizioni pianificate, in correlazione con le previsioni del bilancio regionale.

     2. Per quanto riguarda la spesa corrente la giunta regionale, sentiti gli ISU, determina annualmente:

     a) l'ammontare del contributo di gestione a ciascun ISU, tenuto conto, prioritariamente, del numero degli studenti iscritti a ciascuna università, delle tipologie e degli standard dei servizi sia fruibili dalla generalità degli studenti che attribuibili per concorso, tanto attivati, quanto da attivarsi, ivi comprese le spese per la manutenzione straordinaria;

     b) l'entità delle borse di studio, di cui al precedente art. 30, che comunque deve essere diversificata in relazione alla residenza della famiglia dello studente, e lo stanziamento minimo a ciò destinato per ciascun ISU;

     c) le quote di finanziamento per i prestiti d'onore assegnate a ciascun ISU e l'entità massima dei prestiti d'onore concedibile allo studente nonché le modalità relative secondo quanto previsto al precedente art. 31;

     d) le quote di partecipazione al costo dei servizi da parte degli studenti fruitori che devono essere graduate in maniera proporzionale alle capacità economiche delle famiglie degli studenti e comunque in modo tale che il gettito complessivo delle quote a rimborso sia rapportato alla differenza tra le disponibilità finanziarie ed il costo reale complessivo imputabile a ciascun servizio.

     3. Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, la giunta regionale approva, sulla base dei progetti di massima presentati dagli ISU, anche in collaborazione con le università ai sensi della legge 390/91, piani biennali per il finanziamento degli investimenti per quanto riguarda l'adeguamento delle strutture e le nuove opere.

     4. Con decreto del presidente della giunta o dell'assessore competente, se delegato, vengono approvati i progetti esecutivi ed erogati i finanziamenti secondo quanto disposto dall'art. 45 della l.r. 12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale».

     5. La giunta regionale impartisce, nell'ambito della previsione del piano triennale, le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte degli ISU, coordinandone l'attività con i servizi per il diritto allo studio nella scuola secondaria, con i servizi socio- sanitari e con quelli dell'istruzione permanente e delle altre istituzioni culturali.

 

     Art. 38. (Erogazione del contributo di gestione).

     1. La legge regionale di approvazione del bilancio determina, ogni anno, anche in relazione a quanto previsto dal piano triennale di cui al precedente art. 35, il finanziamento per l'attuazione del diritto allo studio universitario.

     2. I contributi per spese correnti a favore degli ISU sono assegnati, ad avvenuta approvazione della legge regionale di bilancio, con la deliberazione di cui al precedente art. 37 costituente impegno ai sensi dell'art. 60 della l.r. n. 34/78 e successive modificazioni e liquidati con successivo decreto del presidente della giunta o dell'assessore competente, se delegato.

     3. Nel caso di esercizio provvisorio di cui all'art. 46 o di gestione provvisoria di cui all'art. 47 della l.r. n. 34/78 e successive modificazioni, e comunque nelle more dell'adozione nonché dell'efficacia della delibera relativa al contributo di cui alla lett. a), secondo comma del precedente art. 37, il presidente della giunta o l'assessore competente, se delegato, può assegnare e liquidare con propri decreti acconti trimestrali pari ciascuno a 3/12 delle somme previste nel progetto di legge del bilancio, ai competenti capitoli di cui al successivo art. 44, ripartendoli con gli stessi criteri adottati nell'esercizio precedente dalla deliberazione di giunta di cui al precedente art. 37.

 

     Art. 39. (Azioni regionali).

     1. La giunta regionale:

     a) promuove ed effettua ricerche, indagini tecnico-scientifiche, convegni e seminari, realizza e diffonde pubblicazioni, audiovisivi ed ogni altra forma di documentazione che rientri nell'ambito degli indirizzi della presente legge per il pieno raggiungimento degli obiettivi da essa perseguiti;

     b) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizza i dati forniti dal servizio statistica regionale e dagli osservatori territoriali sul mercato del lavoro e dagli atenei, assicura l'omogeneità della raccolta e del trattamento degli stessi, raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire gli enti interessati;

     c) può erogare contributi ad enti ed istituzioni che operano, senza scopo di lucro, sul territorio regionale con finalità analoghe a quelle previste dalla presente legge;

     d) adotta i provvedimenti inerenti alle eventuali spese per l'attuazione delle convenzioni-quadro di cui al successivo art. 40;

     e) cura la vigilanza sugli ISU ed autorizza i servizi di cui alla lett. g), secondo comma del precedente art. 26.

     2. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, adotta i provvedimenti relativi all'attuazione della presente legge che non siano attribuiti ad altri organi regionali dallo statuto o dalle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 40. (Coordinamento tra regione e università per le attività di comune interesse). [6]

     1. La Regione e le università possono stipulare, anche sulla scorta delle risultanze della conferenza di cui all'art. 10 della legge n. 390/1991, una o più convenzioni-quadro al fine di coordinare le attività inerenti il diritto allo studio affidate dalla legge medesima alle rispettive competenze.

     2. Le convenzioni-quadro prevedono un razionale ed efficace sistema di reciproca informativa in ordine ai rispettivi programmi in materia di diritto allo studio o che comunque abbiano riflessi sugli assetti di tali servizi ed una preventiva consultazione sull'attuazione di detti programmi. Le convenzioni possono altresì prevedere azioni comuni nei settori di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio da disciplinarsi puntualmente in apposite convenzioni applicative. Le convenzioni devono comunque salvaguardare l'autonomia degli enti convenzionati e, di norma, prevedere un concorso equilibrato nelle spese derivanti dall'attuazione delle convenzioni stesse.

     3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera le convenzioni-quadro; il direttore della direzione generale competente è autorizzato alla stipulazione delle convenzioni medesime.

     4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, in occasione dell'approvazione del piano di cui all'art. 35, la Giunta regionale delibera in ordine alle richieste formulate dalle università di affidamento della gestione dei servizi per il diritto allo studio o di parte di essi, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 390/1991.

     5. L'eventuale attribuzione della gestione dei servizi alle università è regolata da apposite convenzioni di durata coincidente con quella del piano triennale e il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale.

     6. Le convenzioni di cui al comma 5 definiscono criteri e modalità della gestione dei servizi e della rendicontazione dei fondi erogati alle università, dando priorità all'attribuzione alle università dei servizi rivolti alla generalità degli studenti.

     7. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle università convenzionate ai sensi dei commi 4 e 5.

 

     Art. 41. (Indirizzo, vigilanza, coordinamento).

     1. Il consiglio regionale, con apposito atto, detta gli indirizzi generali cui devono conformarsi gli ISU nella propria azione amministrativa, in particolare definendo standard di personale, indicatori di efficacia ed efficienza dei servizi e indici di costo ammissibili.

     2. Sono soggetti all'approvazione del consiglio regionale lo statuto dell'ISU e le sue modifiche, nonché il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

     3. La Giunta regionale approva il regolamento e l'annessa pianta organica dell'ISU, il regolamento di contabilità e dei servizi nonché le deliberazioni inerenti gli interventi straordinari. Nel caso di università che gestiscono i servizi tramite convenzione, la Giunta regionale approva altresì le deliberazioni inerenti l'istituzione, l'organizzazione e i regolamenti dei servizi ed i relativi bandi e tariffe [7].

     4. Gli atti di cui al precedente terzo comma sono trasmessi in copia entro 15 giorni dalla loro assunzione, a pena di decadenza, al settore della giunta regionale competente per la materia del diritto allo studio. La giunta stessa, entro 30 giorni dalla ricezione, può sospenderne l'esecutività richiedendo chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, ovvero annullarli in caso di illegittimità o di inosservanza delle disposizioni degli organi regionali emanate ai sensi della presente legge.

     5. Il competente settore, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può richiedere, in qualsiasi momento l'acquisizione di documenti e atti degli ISU e può effettuare ispezioni.

     6. Il competente settore della giunta regionale svolge azione di coordinamento tra gli ISU per tutto quanto attiene alla erogazione dei servizi e degli interventi; a tal fine può istituire un comitato di coordinamento tecnico tra gli ISU.

 

     Art. 42. (Conferenza Regione-Università).

     1. La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, determina la composizione della rappresentanza della Regione nella conferenza di cui all'art. 10 della legge n. 390/91.

     2. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, assume gli accordi con il comitato regionale di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590 «Istituzione di nuove università» per l'indizione della conferenza.

     3. Sui temi oggetto di trattazione nella conferenza la Regione promuove periodiche consultazioni con i soggetti interessati e in particolare con le organizzazioni e la rappresentanza degli studenti.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 43. (Tributi regionali per il diritto allo studio). [8]

     [1. I proventi di cui al primo comma dell'art. 190 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 concernente "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" costituiscono tributo proprio della regione Lombardia] [9].

     [2. Parimenti costituisce tributo proprio della Regione la tassa regionale per il diritto allo  studio universitario istituita a decorrere dall'anno accademico 1996/1997, ai sensi del comma 20 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 in L. 193.627 (Euro 100,00) e può essere variato in relazione all'anno accademico con legge di bilancio] [10].

     [3. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e non statali ed agli altri istituti di cui all'articolo 2, comma 1, che rilasciano titoli aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della predetta tassa per il diritto allo studio] [11].

     [4. Al fine della semplificazione delle procedure amministrative e contabili di cui al precedente comma, gli studenti versano la tassa regionale in un'unica soluzione alle università e agli istituti superiori predetti aventi le sedi operanti nella regione Lombardia, i quali provvedono all'immatricolazione e all'iscrizione previa riscossione del tributo in nome e per conto della regione Lombardia] [12].

     5. Con deliberazione della giunta regionale vengono approvate, previo parere della competente commissione consiliare, da esprimersi entro quindici giorni dall'assegnazione formale, entro il 30 settembre 1996, convenzioni di durata quinquennale con le singole università ed istituti superiori, secondo lo schema-tipo allegato A alla presente legge, per disciplinare le modalità operative più efficaci ed efficienti dei rapporti inerenti il tributo proprio della regione e le procedure relative agli esoneri di cui al successivo comma.

     6. Sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e di merito richiesti per concorrere all'assegnazione di borse di studio o di prestiti d'onore [13].

     6 bis. Con provvedimento del Direttore generale della struttura regionale competente la Regione ripartisce, per ciascun anno accademico, le somme derivanti dall'applicazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario fra gli istituti per il diritto allo studio universitario e le università convenzionate ai sensi del comma 5 dell'art. 40, per l'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti universitari vincitori del relativo concorso [14].

     7. Quanti rientrano nella fascia di reddito più bassa prevista dal provvedimento della giunta regionale di cui all'art. 23 della presente legge, sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

     8. [15].

     9. [16].

     [10. Gli studenti che ritengono di avere diritto all'esonero totale devono autocertificarne i requisiti al momento della domanda di iscrizione; ove al controllo risulti un'attribuzione a fascia non spettante, lo studente è assoggettato ad una sopratassa pari al doppio dell'importo della tassa regionale, oltre alla differenza fra quanto versato ed il dovuto] [17].

     11. Per quanto riguarda gli anni accademici precedenti, sono fatte salve le disposizioni statali e regionali relative alle quote delle tasse universitarie di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e al contributo suppletivo di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, quali tributi propri delle regioni per gli anni accademici 1995196 e precedenti.

     [12. La tassa di cui al comma 1 è fissata in lire 100.000 a decorrere dal 1994. I successivi adeguamenti saranno disposti con legge di variazione delle tasse di concessioni regionali] [18].

     [13. All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali] [19].

     [14. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi di cui al presente articolo] [20].

     [15. Coloro che pur avendo i requisiti per l'esonero abbiano pagato la tassa regionale e non siano stati rimborsati dalle università o dagli istituti superiori possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentare al presidente della giunta regionale tramite la competente struttura tributaria. L'istanza può essere inoltrata mediante il servizio postale in plico raccomandato, ed in tal caso farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accertante] [21].

     16. I proventi derivanti dalla riscossione dei tributi di cui ai precedenti commi sono impiegati per le finalità della presente legge.

 

     Art. 44. (Norma finanziaria).

     1. Per gli interventi previsti dal terzo comma del precedente art. 37, è autorizzata per il 1994 la spesa in capitale di L. 4.500.000.000.

     2. Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi previsti dal secondo comma dell'art. 37, e dall'art. 39 si provvede a decorrere dall'esercizio 1995 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell'art. 22 della l.r. n. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Al finanziamento dell'onere di L. 4.500.000.000 previsto dal precedente primo comma per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al cap. 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     4. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - al titolo 3, categoria 5, è istituito per memoria il cap. 3.5.3551 «Proventi derivanti da contributi e tasse universitarie»;

     - all'ambito 3, settore 1, obiettivo 6, è istituito per memoria il cap. 3.1.6.1.3552 «Assegnazione agli ISU dei proventi derivanti da contributi e tasse universitarie per il diritto allo studio nelle università»;

     - all'ambito 3, settore 1, obiettivo 6, è istituito per memoria il cap. 3.1.6.1.3553 «Spese per il funzionamento degli ISU e per l'attuazione del diritto allo studio universitario»;

     - all'ambito 3, settore 1, obiettivo 6, è istituito per memoria il cap. 3.1.6.1.3554 «Spese per le azioni dirette della Regione in materia di diritto allo studio universitario»;

     - all'ambito 3, settore 1, obiettivo 6, è istituito il cap. 3.1.6.2.3555 «Spese per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, nonché la dotazione di beni ed arredi delle strutture destinate all'attuazione del diritto allo studio nelle università», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.500.000.000.

 

Titolo VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 45. (Funzionamento degli ISU).

     1. Gli ISU già istituiti, ai sensi della l.r. 19 gennaio 1981, n. 7 concernente «Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università», presso le università aventi sede principale in Lombardia continuano a svolgere le loro funzioni in ottemperanza alle disposizioni della presente legge.

     2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, provvede allo scioglimento dei consigli di amministrazione e alla nomina di un collegio commissariale per ogni ISU. Il collegio commissariale provvede alla gestione dell'ente nelle more della ricostituzione del medesimo ai sensi del successivo terzo comma ed è composto da tre membri, nominati con il medesimo decreto di scioglimento e scelti tra i componenti del disciolto consiglio di amministrazione di cui uno in rappresentanza degli studenti.

     3. Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, sono ricostituiti gli ISU in esecuzione delle determinazioni assunte ai sensi del precedente art. 6 e sono nominati i nuovi consigli di amministrazione mentre i collegi commissariali cessano dalle loro funzioni.

     4. I direttori e il personale degli ISU sono confermati nei ruoli dei rispettivi enti ricostituiti ai sensi del precedente terzo comma e mantengono i trattamenti in vigore. Nel caso di costituzione di ISU pluriuniversità il direttore è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione tra i dirigenti di ruolo che ricoprono tale incarico negli enti interessati all'accorpamento.

     5. I nuovi consigli di amministrazione degli ISU, entro tre mesi dalla nomina, provvedono alla approvazione degli atti istituzionali resi necessari dalla presente legge.

 

     Art. 45 bis. (Attività di sperimentazione). [22]

     1. In conformità a quanto previsto dal Documento di programmazione economica e finanziaria regionale 2003‑2005 in materia di nuove politiche regionali per il diritto allo studio universitario, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare sperimentazioni di nuovi interventi e di nuove modalità di erogazione dei servizi inerenti il diritto allo studio universitario anche in deroga alla presente legge, utilizzando fino al 10 per cento delle risorse destinate all'attuazione delle azioni regionali di cui all'articolo 39.

 

     Art. 46. (Abrogazioni).

     1. La l.r. 19 gennaio 1981, n. 7 concernente «Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università», la l.r. 28 luglio 1981, n. 42 concernente «Istituzione di un unico istituto per il diritto allo studio universitario per l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e per l'Istituto superiore di educazione fisica di Milano» e la l.r. 14 giugno 1986, n. 18 concernente «Modifiche agli articoli 8 e 10 della l.r. 19 gennaio 1981, n. 7 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università" e successive modificazioni» sono abrogate.

     2. Limitatamente all'esercizio finanziario 1994 restano in vigore le norme della l.r. n. 7/81 relative al finanziamento degli interventi per il diritto allo studio universitario.

 

     Art. 47. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (BUR).

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 12 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 33.

[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 3.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 3.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 14, lett. a) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[5] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R- 22 luglio 2002, n. 15.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 14, lett. b) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 settembre 1996, n. 22.

[9] Comma abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[10] Comma abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[11] Comma abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[12] Comma abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 febbraio 1998, n. 5.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 febbraio 1998, n. 5.

[15] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 18 febbraio 1998, n. 5.

[16] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 18 febbraio 1998, n. 5.

[17] Comma abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[18] Comma abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[19] Comma abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[20] Comma abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[21] Comma abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[22] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.r. 20 dicembre 2002, n. 32.