§ 5.2.86 - L.R. 13 agosto 2001, n. 14.
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazoine vigente e programmatico - I provvedimento di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:13/08/2001
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi).
Art. 2.  (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2001).
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2000).
Art. 4.  (Reiscrizioni di economie vincolate).
Art. 5.  (Rideterminazione delle spese in annualità).
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 7.  (Disposizioni non finanziarie).
Art. 8.  (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e accantonamenti a fondi speciali).
Art. 9.  (Mutui per disavanzi della Sanità e variazioni di bilancio concernenti gli adempimenti derivanti dall'articolo 1, comma 4, articolo 2, comma 4 e articolo 5, comma 2 del d.lgs. 56/2000).
Art. 10.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.86 - L.R. 13 agosto 2001, n. 14. [1]

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazoine vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.

(B.U. 13 agosto 2001, n. 33 - 1 suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Residui attivi e passivi).

     1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2000. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2000 e l'ammontare dei residui presunti, riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, sono indicate a livello di UPB nell'allegato "A".

 

     Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2001).

     1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2001 viene determinato in L. 54.704.642.462 (Euro 28.252.590,01) in conformità a quanto disposto dall'articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2000" ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto regionale.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, la voce "Fondo iniziale di cassa" è determinata in L. 54.704.642.462 (Euro 28.252.590,01).

     3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 "Fondo di riserva di cassa" è incrementata di L. 54.704.642.462 (Euro 28.252.590,01).

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2000).

     1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2000 è determinato in L. 1.292.070.930.147 (Euro 667.298.945,99). Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 2000 di L. 5.338.992.377.675 (Euro 2.757.359.447,64), di cui alla lettera h), comma 1 dell'articolo unico della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2000 e l'avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessive L. 6.631.063.307.822 (Euro 3.424.658.393,63) in conseguenza delle seguenti operazioni:

     a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di L. 6.069.028.891.618 (Euro 3.134.391.841,85) con i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 1494 del 23 gennaio 2001, n. 2386 del 5 febbraio 2001, n. 4259 del 27 febbraio 2001, n. 5502 del 13 marzo 2001, n. 7339 del 29 marzo 2001, n. 7606 del 2 aprile 2001, n. 10374 del 7 maggio 2001, e n. 12705 del 31 maggio 2001, allegati n. 1, 2, 3, 4 e 7;

     b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, ai sensi dell'articolo 70 bis, della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di L. 177.649.241.096 (Euro 91.748.176,18) con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 12705 del 31 maggio 2001, allegato 5;

     c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, ai sensi dell'articolo 71, comma 4, della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di L. 384.385.175.108 (Euro 198.518.375,59) con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 12705 del 31 maggio 2001, allegato 6.

     2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2000 pari a L. 1.292.070.930.147 (Euro 667.298.945,99) i mutui previsti dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 5 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001 - 2003) per finanziare il disavanzo di bilancio sono rideterminati per l'anno 2001 in L. 2.792.070.930.147 (Euro 1.441.984.294,62).

     3. L'ammortamento dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della l.r. 5/2001, non potrà decorrere da data anteriore al 1 agosto 2001 e sarà contratto ad un tasso massimo non superiore al 5%.

     4. Agli oneri di ammortamento per gli anni 2001, 2002 e 2003 valutati in L. 95.500.000 (Euro 49.321,63) all'anno per ogni 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) di prestito contratto, si provvede con gli stanziamenti dell'UPB 5.0.4.0.2.200 per quanto riguarda la quota interessi e dell'UPB 5.0.4.0.6.207 per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

     5. In relazione a quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, sono apportate le seguenti variazioni:

 

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.1.21 "Mutui per disavanzi regionali" è ridotta di L. 207.929.069.853 (Euro 107.386.402,65);

 

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 "Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente" è incrementata di L. 1.292.070.930.147 (Euro 667.298.945,99);

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 "Saldo

finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente" è ridotta di L.

1.500.000.000.000 (Euro 774.685.348,63);

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.200: "Quota interessi per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari" è ridotta di L. 7.458.333.333 (Euro 3.851.907,71);

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.6.207 "Quota capitale ammortamento mutui" è ridotta di L. 2.822.762.704 (Euro 1.457.835,27);

     - la dotazione finanziaria di cassa dell' UPB 5.0.4.0.1.301"Fondo di riserva di cassa" è ridotta di L. 207.929.069.853 (Euro 107.386.402,65).

     6. Le maggiori risorse resesi disponibili per il 2001 sono pari a L. 10.281.096.037 (Euro 5.309.742,98) di competenza e di cassa di cui L. 7.458.333.333 (Euro 3.851.907,71) di parte corrente e L. 2.822.762.704 (Euro 1.457.835,27) in conto capitale.

 

     Art. 4. (Reiscrizioni di economie vincolate).

     1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2001 della somma di L. 14.538.966.067 (Euro 7.508.749,33), corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l'iscrizione sulle UPB relative a contributi in annualità del medesimo importo complessivo e tenuto conto che con decreto Presidente della Giunta regionale n. 12705 del 31 maggio 2001, si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2001 il "Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità" di cui all'UPB 5.0.4.0.4.308 "Fondo per il finanziamento di spese in annualità" integralmente, senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato, al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, sono apportate le seguenti variazioni:

 

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     - la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 "Quote di economie dell'esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (articolo 50, l.r. 34/1978)" è ridotta di L. 14.538.966.067 (Euro 7.508.749,33);

 

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.4.308 "Fondo per il finanziamento di spese in annualità" è ridotta di L. 14.538.966.067 (Euro 7.508.749,33);

     - la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 "Fondo di riserva di cassa" è incrementata di L. 14.538.966.067 (Euro 7.508.749,33).

 

     Art. 5. (Rideterminazione delle spese in annualità).

     1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 24 della l.r. 34/1978, nello stato di previsione delle spese del bilancio per gli anni 2001, 2002 e 2003, sono rideterminati gli stanziamenti di competenza e di cassa delle seguenti UPB per contributi in annualità:

 

 

UPB             2001             2002             2003

4.11.1.0.4.195  3.340.159.555

                 (Euro

                 1.725.048,45)

4.10.4.0.4.192                   300.232.800

                                  (Euro

                                  155.057,30)

                                                   300.232.800

                                                   (Euro

                                                   155.057,30)

 

 

     2. In relazione ai contributi in annualità in conto abbattimento interessi di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 23 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento) e legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 (Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee) relativi ai mutui il cui piano di ammortamento prevede la decorrenza dell'annualità dall'esercizio finanziario 2002 e 2003, nello stato di previsione delle spese del bilancio per il 2001, sono  rideterminati gli stanziamenti di competenza e di cassa delle seguenti UPB per contributi in annualità:

 

 

UPB             2001                        2002       2003

4.9.3.4.4.274   - 9.000.000.000

                 (Euro - 4.648.112,09)

 

 

     3. Le maggiori risorse in capitale di competenza e di cassa resesi disponibili di cui ai commi 1 e 2 sono pari a L. 5.659.840.445 (Euro 2.923.063,65) per il 2001. Ai  maggiori oneri in capitale di competenza di L. 300.232.800 (Euro 155.057,30) per ciascuno degli anni 2002 e  2003 si provvede con le corrispondenti risorse resesi disponibili all'articolo 8, comma 1 (tabella 1).

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie).

     1. In relazione all'entrata in vigore, dal 1° marzo 2001, dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2001") relativo all'applicazione del nuovo sistema di tesoreria unica per le regioni, la somma prevista nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2001 per interessi attivi sul fondo di cassa regionale è ridotta di L. 3.553.005.071 (Euro 1.834.973,98).

     2. [2].

     3. [In relazione a quanto disposto dal comma 2 le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio finanziario 2002 rispettivamente della tassa regionale per il diritto allo studio e dei  contributi agli ISU ed alle università non statali  per l'attuazione del diritto allo studio universitario e per l'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore agli studenti universitari, sono incrementate di L. 7.000.000.000 (Euro 3.615.198,29)] [3].

     4. In relazione al recupero delle somme inizialmente insolute per il mancato versamento degli intermediari della riscossione della tassa automobilistica e da restituire al tesoriere perché già acquisite al bilancio regionale, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 è autorizzato lo stanziamento di L. 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80).

     5. In relazione alla restituzione dai consorzi fidi Fidimpresa s.c.r.l. ed Artigianfidi s.c.r.l., di somme assegnate per interventi straordinari per calamità naturali, nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 è autorizzato lo stanziamento di L. 926.504.854 (Euro 478.499,82).

     6. In relazione all'accertamento e riscossione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali) e dell'articolo 29, comma 5 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale), è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2001, lo stanziamento di L. 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50) ed è altresì autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di L 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50) quale quota dei proventi concessori per le finalità di cui all'articolo 11, comma 3 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) come modificato dall'articolo 3, comma 135, lettera n), della legge regionale 5 gennaio 2000, n.1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").

     7. In relazione all'introito dei diritti su atti e certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali e circondariali dell'artigianato è autorizzato per l'esercizio finanziario 2001 lo stanziamento di L. 3.434.556.274 (Euro 1.773.800,28).

     8. Per la realizzazione di una serie di iniziative nell'ambito del progetto "Riscopriamo il Naviglio", è autorizzata per l'esercizio finanziario  2001 la spesa di L. 9.000.000 (Euro 4.648,11) utilizzando all'uopo il contributo di pari importo della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

     9. A seguito della valutazione dei tempi per la chiusura delle rendicontazioni dei programmi comunitari relativi ai fondi strutturali nel settore agricolo per il periodo 1994-1999 e dei conseguenti trasferimenti di risorse comunitarie e statali a saldo degli stessi, le previsioni di entrata a titolo di recupero delle anticipazioni regionali sui programmi attuativi dei Regolamenti (CEE) 2081/93, 950/97 e 951/97 sono complessivamente ridotte per l'anno 2001 di L. 5.148.261.692 (Euro 2.658.855,27).

     10. In relazione al contributo messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, per la partecipazione della Regione Lombardia al progetto della Società Enterprise Srl di realizzazione della mostra sui luoghi di cura e l'assistenza nei secoli dal titolo "Il Bene e il Bello", viene autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 l'iscrizione negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale dello stanziamento di lire 400.000.000 (Euro 206.582,76).

     11. Considerato che la Regione ha già anticipato con risorse del Fondo sanitario regionale destinate alle spese dirette regionali il finanziamento di cui al comma 10, si autorizza l'utilizzo del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde al recupero delle spese già sostenute per l'iniziativa con la destinazione dello stesso a spese per convenzioni, consulenze e effettuazione di ricerche, studi e convegni su problematiche sanitarie.

     12. L'assunzione degli impegni di spesa sul capitolo

3.7.3.3.2.306.5588 è subordinata all'avvenuto accertamento di una somma di pari importo sul capitolo 3.4.10.5587.

     13. Qualora, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi per il recupero del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, non sia possibile far luogo in tutto o in parte all'impegno delle spese di cui ai commi 10 e 11, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978.

     14. In relazione all'articolo 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) che istituisce l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, è autorizzato uno stanziamento di lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60) per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.

     15. Al fine di provvedere al recupero, sulle assegnazioni statali previste dal comma 2 bis dell'articolo 2 della legge 267/1998 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico  ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) per il potenziamento delle strutture tecniche preposte alle attività  di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, delle somme già anticipate dalla Regione Lombardia, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2001 lo stanziamento di L. 1.000.000.000 (Euro 516.456,90).

     16. Al fine di provvedere al recupero, sulla quota dei fondi assegnati per l'assunzione di personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2 dell'ordinanza n. 3110 del 1 marzo 2001, del Ministro dell'Interno, Delegato per il coordinamento della Protezione Civile, delle somme già anticipate dalla Regione Lombardia, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2001 lo stanziamento di L. 270.000.000 (Euro 139.443,36).

     17. In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 28 septies della l.r. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni 2001/2003, le quote annuali delle seguenti iniziative FRISL per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

 

 

INIZIATIVA       2001            2002             2003

Anziani          -2.981.285.952  +778.866.253     +778.866.253

Beni culturali   -176.659.835    +1.011.696.322   +1.011.696.322

Accoglienza      -4.364.768      -4.364.768       -4.364.768

Viabilità        -10.807.930     +671.543.990     +671.543.990

Montagna         -291.903.025

Rifiuti          -3.820.583      +435.479.567     +414.579.567

Viabilità        -11.747.947     +56.091.017      +56.091.017

minore

Periferie        +1.787.372.588  +2.248.792.468   +2.248.792.468

urbane

Territorio                       +196.578.386     +196.578.386

montano

Edilizia                         +201.220.000     +201.220.000

scolastica

Mini alloggi                     +325.661.403     +325.661.403

Riqualificazion  -2.025.172.588  -2.015.274.038   -2.015.274.038

e urbana ed

aree

TOTALE           -3.718.390.040  +3.906.290.600   +3.885.390.600

                  (Euro           (Euro            (Euro

                  1.920.388,19)   2.017.430,73)    2.006.636,78)

 

 

     18. In relazione alla riprogrammazione degli interventi sul programma di Iniziativa Comunitaria Konver, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee C [96] 3024 del 12 novembre 1996, avvenuta con decisione della Commissione delle Comunità Europee C[99]3566 del 11 novembre 1999 e con Delibera CIPE del 6 agosto 1999, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001, al fine di ottemperare alle obbligazioni in essere, la spesa complessiva di L. 20.151.283.337 (Euro 10.407.269,30 ) di cui:

     - L. 17.735.147.257 (Euro 9.159.439,16) per il finanziamento degli interventi del Programma Konver eccedenti la dotazione riprogrammata delle risorse del FESR e della quota nazionale del Fondo di rotazione ;

     -  L. 2.416.136.080 (Euro 1.247.830,15) per la  restituzione delle somme relative alla quota FESR ed a carico del Fondo di rotazione già accreditate.

     19. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia), per il sostegno del processo di sviluppo del sistema della formazione professionale con azioni di sistema, mediante studi, sperimentazioni ed assistenza tecnica, è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.

     20. Per le spese di cui al comma 19, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2001, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi previsti da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 34/1978.

     21. In relazione all'approvazione con d.g.r. n. 4036 del 30 marzo 2001 dell'accordo di programma quadro in materia di innovazione tecnologica, sottoscritto il 22 marzo 2001 dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e Regione Lombardia, è autorizzata la spesa complessiva di L. 4.330.000.000 (Euro 2.236.258,37) di cui L. 1.690.000.000 (Euro 872.812,16) per l'esercizio finanziario 2001, L. 1.320.000.000 (Euro 681.723,11) per il 2002 e L. 1.320.000.000 (Euro 681.723,11) per il 2003.

     22. Alla determinazione delle spese di cui al comma 21, per gli anni 2002 e 2003 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

     23. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria Interreg III A 2000/2006 Italia - Svizzera, è autorizzata  la spesa di L. 1.068.821.000 (Euro 551.999,98) per l'esercizio finanziario 2001 e di L. 1.278.000.000 (Euro 660.031,92) per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003.

     24. Alla determinazione delle spese di cui al comma 23, per gli anni 2002 e 2003 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

     25. In occasione dell'Anno Internazionale delle Montagne dichiarato dall'ONU per l'anno 2002, la Regione Lombardia finanzia, in via eccezionale e per iniziative aggiuntive rispetto alle ordinarie forme di finanziamento, la realizzazione di uno o eventualmente più progetti per ogni provincia nel cui territorio esistono comunità montane, ossia: Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese. Le provincie suddette sono soggetti beneficiari del finanziamento ed attuatori del progetto, eventualmente in convenzione con altri soggetti pubblici.

     26. I progetti di cui al comma 25, predisposti dalle province, devono essere coerenti con la programmazione regionale e provinciale, presentare i caratteri del progetto definitivo così come definito dall'articolo 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), prevedere interventi ed iniziative i cui lavori vengano ultimati entro il 31 ottobre 2002 ed essere ricompresi in uno dei seguenti ambiti di intervento:

     a. interventi finalizzati al recupero degli immobili quali ad esempio, rifugi, edifici abbandonati recuperabili a funzioni pubbliche o di pubblica utilità, a supporto della fruizione e valorizzazione del territorio montano;

     b. interventi diretti alla protezione ed alla valorizzazione di centri storici, beni archeologici, storici ed in generale di tutti i beni culturali legati alla presenza ed al lavoro dell'uomo in montagna ed alla valorizzazione della cultura, dei costumi e delle lingue locali dell'area montana lombarda;

     c. interventi diretti alla conservazione, messa in sicurezza, miglioramento funzionale ed alla miglior fruizione dei percorsi storici ed alpinistici della montagna lombarda.

     27. Le risorse previste per il finanziamento di cui ai commi 30 e 31 sono ripartite su base provinciale assumendo come indicatori di riferimento: la popolazione, il territorio e la densità demografica delle Comunità montane, secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994).

     28. La Giunta regionale, sentito il Comitato per la montagna di cui all'articolo 51 della l.r. 10/1998, stabilisce le condizioni di ammissibilità, gli obiettivi di qualità, i parametri di valutazione dei progetti e le modalità di erogazione delle risorse assegnate e di verifica della relativa rendicontazione.

     29. Ogni provincia interessata, sentite le Comunità montane, verifica i progetti pervenuti circa la congruità con gli ambiti di cui al comma 26 e secondo quanto disposto con il provvedimento di cui al comma 28 e trasmette alla Giunta regionale l'elenco dei progetti idonei per la scelta e l'erogazione del finanziamento.

     30. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 25 sono autorizzate le spese di L. 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) e L. 9.000.000.000 (Euro 4.648.112,09) rispettivamente per gli anni 2001 e 2002.

     31. Alla determinazione delle spese di cui al comma 30, per l'anno 2002 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

     32. Per l'attuazione in Lombardia degli interventi previsti dal Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'obiettivo 1 in Italia, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 2001/45/CE del 23 gennaio 2001, sono autorizzate per l'anno 2001, quale cofinanziamento regionale, le spese per investimenti in capitale e di parte corrente rispettivamente di L. 247.600.526 (Euro 127.875,00) e di L. 6.060.525 (Euro 3.130,00).

     33. Per l'attuazione in Lombardia degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria per la lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro (EQUAL) in Italia approvato dalla Commissione Europea con Decisione 2001/43/CE del 26 marzo 2001, è autorizzata per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, quale cofinanziamento regionale, la spesa L. 3.500.000.000 (Euro 1.807.599,15).

     34. In relazione al minore introito, rispetto alle previsioni, di risorse comunitarie per l'attuazione del programma operativo della Regione Lombardia per gli interventi strutturali relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti silvicoli, ai sensi del Regolamento (CE) 951/97 (ex 867/90), approvato con Decisioni della Commissione Europea 96/2872/CE e 98/4158/CE, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di L. 124.081.086 (Euro 64.082,53).

     35. In relazione al protocollo d'intesa tra Governo, Regioni ed autonomie locali, al fine di partecipare a parte dei costi da sostenere a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri, sottoscritto il 27 novembre 2000, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di L. 14.300.000.000 (Euro 7.385.333,66).

     36. In attuazione dell'articolo 20, comma 3, lettera b), della l.r. 22/1998, al fine di favorire l'avvio delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di L. 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60). Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse ai comuni capoluogo di provincia e alle province.

     37. Per la realizzazione del piano pluriennale di interventi di cui all'intesa istituzionale di programma stipulata fra l'amministrazione centrale e l'amministrazione regionale in data 3 marzo 1999 ed approvata con deliberazione di giunta n. 41334 del 12 febbraio 1999, nonché ai suoi aggiornamenti e in particolare per la realizzazione dell'accordo di programma quadro in materia di sanità "Realizzazione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità in attuazione dell'articolo 20 della legge 67/1988 in tema di edilizia sanitaria e RSA" è autorizzata per l'edilizia ospedaliera la somma di lire 5.400.000.000 (Euro 2.788.867,26).

     38. Per l'attuazione del programma straordinario dei controlli in ottemperanza delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2064/97, in vista della chiusura delle rendicontazioni e delle certificazioni di spesa per i programmi operativi relativi ai Fondi strutturali comunitari per il periodo 1994-1999, sono autorizzate le spese di L. 400.000.000 (Euro 206.582,76) per l'anno 2001 e di L. 700.000.000 (Euro 361.519,83) per l'anno 2002, per l'acquisizione di collaborazioni.

     39. Per le spese di cui al comma 38, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2001, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi previsti da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 34/1978.

     40. Per le spese di cui all'articolo 27, comma 12, della legge regionale 8 settembre 1997, n. 35 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), disposte con d.g.r. 5067 del 2001 e di cui all'articolo 4, commi 1 e 12, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), disposte con d.g.r. 5110 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2001, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dai programmi pluriennali di spesa ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 34/1978.

     41. Alla determinazione delle spese di cui all'articolo 1, commi 1, lettere a) e b), e comma 3, lettera e), della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001), di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) e di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 34/1978) disposte con d.g.r. 3867 del 23 marzo 2001, d.g.r. 4399 del 4 maggio 2001 e d.g.r. 5068 del 15 giugno 2001, per gli anni 2002 e 2003 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

     42. L'articolo 17, comma 2 bis, della legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato. Per i servizi urbani svolti da aziende di trasporto pubblico locale operanti in comuni capoluogo con popolazione superiore a 100.000 abitanti, i contributi di esercizio relativi all'anno 2001 sono variati in negativo come segue:

     a) di L. 893.000.000 (Euro 461.196,01) per il servizio urbano svolto nel Comune di Brescia, in misura pari al minore introito dovuto alla mancata applicazione dei livelli tariffari indicati per il biglietto urbano di corsa semplice nella d.g.r. n. 37118 del 29 giugno 1998;

     b) di L. 25.600.000.000 (Euro 13.221.296,62) per il servizio urbano svolto nel Comune di Milano, limitatamente al 54% del minore introito dovuto alla mancata applicazione dei livelli tariffari indicati per il biglietto urbano di corsa semplice nella d.g.r. n. 37118 del 29 giugno 1998, tenendo conto altresì dei servizi urbani svolti da ATM s.p.a. non ammessi a contributo di esercizio.

I contributi di esercizio per i servizi urbani svolti da aziende di trasporto pubblico locale nei rimanenti comuni sono ripristinati, per l'anno 2001, nelle quote definite per ciascuna azienda nel decreto del direttore generale n. 9486/427 del 23 aprile 2001 di determinazione del saldo dei contributi di esercizio per l'anno 2000, per un importo complessivo di L. 3.807.000.000 (Euro 1.966.151,41). Tali determinazioni trovano adeguate risorse disponibili nell'UPB 4.8.2.3.2.123 "Completamento della riforma del trasporto pubblico locale".

     43. E' autorizzata la spesa in conto capitale di L. 7.000.000.000 (Euro 3.615.198,29) per il 2001, quale cofinanziamento regionale degli interventi del fondo unico istituto ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, per incentivi alle imprese operanti in Lombardia.

     44. Per le stesse finalità di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione) è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa in capitale di L. 7.000.000.000 (Euro

3.615.198,29).

     45. I maggiori oneri derivanti dal presente articolo sono di L. 70.676.442.149 (Euro 36.501.336,15) di competenza e di cassa per il 2001 di cui L. 23.276.266.160 (Euro 12.021.188,24) di parte corrente e L. 47.400.175.989 (Euro 24.480.147,91) in capitale, di L. 9.891.709.400 (Euro 5.108.641,56) di competenza per il 2002 di cui L. 2.200.000.000 (Euro 1.136.205,18) di parte corrente e L 7.691.709.400 (Euro 3.972.436,39) in capitale e di L. 212.609.400 (Euro 109.803,59) di competenza  per il 2003 dovuti a maggiori spese di parte corrente di L. 1.500.000.000 (Euro 774.685,35) e a maggiori risorse resesi disponibili in capitale di L. 1.287.390.600 (Euro 664.881,76).

     46. Ai maggiori oneri di competenza e di cassa per l'anno 2001 di L. 23.276.266.160 (Euro 12.021.188,24) di parte corrente si provvede per L. 3.610.870.446 (Euro 1.864.858,95) mediante le risorse resesi disponibili all'articolo 8, comma 1 (tabella 1), per L. 7.458.333.333 (Euro 3.851.907,71) con le risorse di parte corrente resesi disponibili all'articolo 3, comma 6, e per L. 12.207.062.381 (Euro 6.304.421,58) mediante le risorse resesi disponibili di cui all'articolo 9, comma 14, e di L. 47.400.175.989 (Euro 24.480.147,91) in capitale, si provvede per L. 44.065.834.532 (Euro 22.758.104,26) mediante le risorse resesi disponibili all'articolo 8, comma 1 (tabella 1), per L. 2.822.762.704 (Euro 1.457.835,27) mediante le risorse resesi disponibili in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 6, e per L. 511.578.753 (Euro 264.208,38) mediante le risorse resesi disponibili di cui all'articolo 5, comma 3.

     47. Ai maggiori oneri di competenza per l'anno 2002 di L. 2.200.000.000 (Euro 1.136.205,18) di parte corrente si provvede mediante le risorse resesi disponibili di cui all'articolo 9, comma 14, e di L. 7.691.709.400 (Euro 3.972.436,39) in capitale mediante le risorse in capitale resesi disponibili all'articolo 8, comma 1 (tabella 1).

     48. Al maggior onere di competenza per l'anno 2003 di L. 1.500.000.000 (Euro 774.685,35) di parte corrente si provvede per L. 1.050.000.000 (Euro 542.279,74) con le risorse resesi disponibili di cui all'articolo 8, comma 1 (tabella 1), e per L. 450.000.000 (Euro 232.405,60) con le risorse resesi disponibili di cui all'articolo 9, comma 14.

     49. Le maggiori risorse resesi disponibili in capitale per il 2003 sono pari a L. 1.287.390.600 (Euro 664.881,76).

     50. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     - Al titolo 3, categoria 1 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.1.6 "Interessi attivi" è ridotta di L. 3.553.005.071 (Euro 1.834.973,98) per il 2001;

     - Al titolo 1, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 1.1.2 "Tasse", è incrementata di L. 7.000.000.000 (Euro 3.615.198,29) per il 2002;

     - Al titolo 3, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.1.7 "Fitti e canoni", è incrementata di L. 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50) per il 2001;

     - Al titolo 3, categoria 3, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.3.9 "Proventi derivanti da servizi regionali", è incrementata di L. 3.434.556.274 (Euro 1.773.800,28) per il 2001;

     - Al titolo 3, categoria 4, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.4.10 "Introiti diversi", è incrementata per l'esercizio finanziario 2001 di L. 409.000.000 (Euro 211.230,87);

     - Al titolo 3, categoria 4, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'anno 2001 dell'UPB 3.4.11 "Rimborsi e recuperi da Enti del settore pubblico", è ridotta di L. 5.148.261.692 (Euro 2.658.855,27);

     - Al titolo 1, categoria 1, la dotazione finanziaria dell'UPB 1.1.1. "Imposte" è incrementata di L 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60) di competenza e di cassa per l'esercizio 2001 e di L 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60) di competenza per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

     - Al titolo 3, categoria 4, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.4.12 "Altri rimborsi e recuperi" è incrementata per l'esercizio finanziario 2001 di L. 2.196.504.854 (Euro 1.134.400,09);

     - Al titolo 4, categoria 2, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.2.18 "Rimborso da Regioni, Province e Comuni per interventi in capitale" è ridotta di L. 3.718.390.040 (Euro 1.920.388,19) per l'anno 2001 è incrementata solo per la competenza di L. 3.906.290.600 (Euro 2.017.430,73) per il 2002 e L. 3.885.390.600 (Euro 2.006.636,78) per il 2003;

     - Al titolo 2, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.1.160 "Trasferimenti da altri soggetti" è incrementata di L. 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) per il 2001.

 

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - Alla funzione obiettivo 2.5.2 "Una educazione scolastica ed universitaria di piena competenza regionale", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 2.5.2.3.2.77 "Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio" è incrementata di L. 7.000.000.000 (Euro 3.615.198,29) per il 2002;

     - Alla funzione obiettivo 4.8.2. "Riforma del Trasporto Pubblico Regionale", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.8.2.5.2.125 "Interventi di carattere organizzativo e finanziario per il sostegno della mobilità ai fini turistici" è incrementata di L. 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50) per il 2001;

     - Alla funzione obiettivo 2.3.3 "Industria e P.M.I", spesa in capitale, la dotazione finanziaria dell'UPB 2.3.3.6.3.28 "Programmazione, coordinamento e gestione delle azioni di sviluppo integrato del sistema produttivo e del turismo in aree svantaggiate e di confine in ambito comunitario" è incrementata di L. 21.220.104.337 (Euro 10.959.269,28) di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 e di L 1.278.000.000 (Euro 660.031,92) di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003;

     - Alla funzione obiettivo 2.5.1 "Una formazione professionale adeguata al mondo del lavoro", spesa corrente, la dotazione finanziaria dell'UPB 2.5.1.1.2.70 "Riordino e qualificazione del sistema della Formazione Professionale", è incrementata di L. 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) di competenza e di cassa per il 2001 e di L. 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) di competenza per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

     - Alla funzione obiettivo 2.3.8 "Ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico", spesa in capitale, la dotazione finanziaria dell'UPB 2.3.8.1.3.51 "Sostegno alla diffusione della ricerca e dei processi innovativi di trasferimento tecnologico", è incrementata di L. 1.690.000.000 (Euro 872.812,16) di competenza e di cassa per il 2001 e di L. 1.320.000.000 (Euro 681.723,11) di competenza  per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

     - Alla funzione obiettivo 4.10.4 "Qualificazione urbana", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.10.4.1.2.233 "Iniziative in materia di Opere Pubbliche" è incrementata di L. 9.000.000 (Euro 4.648,11) per il 2001;

     - Alla funzione obiettivo 3.7.3 "Miglioramento della rete delle strutture sanitarie", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 3.7.3.3.2.306 "Comunicazione e informazione dei cittadini" è incrementata di L. 400.000.000 (Euro 206.582,76);

     - Alla funzione obiettivo 4.10.5 "Interventi per la montagna e Piano Valtellina", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 e la dotazione di competenza per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 4.10.5.4.3.240 "Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda" sono incrementate rispettivamente di L. 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) e L. 9.000.000.000 (Euro 4.648.112,09);

     - Alla funzione obiettivo 2.3.4. "Agricoltura", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 2.3.4.7.3.41 "Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica" è incrementata di L. 247.600.526 (Euro 127.875,00);

     - Alla funzione obiettivo 2.3.4. "Agricoltura", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 2.3.4.7.2.40 "Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica" è incrementata di L. 6.060.525 (Euro 3.130,00);

     - Alla funzione obiettivo 5.0.4. "Fondi", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 e le dotazioni di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003 dell'UPB 5.0.4.0.2.237, la cui descrizione è così modificata, "Programmi operativi relativi al FSE", sono incrementate di L. 3.500.000.000 (Euro 1.807.599,15);

     - Alla funzione obiettivo 5.0.4. "Fondi", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 5.0.4.0.3.253 "Fondi regionali per investimenti previsti da programmi comunitari", è incrementata di L. 124.081.086 (Euro 64.082,53);

     - Alla funzione obiettivo 4.8.2. "Riforma del Trasporto Pubblico Regionale", spesa corrente, la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, per il 2001, dell'UPB 4.8.2.3.2.123 "Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale" è incrementata di L. 18.300.000.000 (Euro 9.451.161,25);

     - Alla funzione obiettivo 3.7.2 "Adeguamento della rete delle strutture sanitarie", spesa in conto capitale per investimenti, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio 2001 dell'UPB 3.7.2.0.3.261 "Ammodernamento e riqualificazione del patrimonio sanitario" è incrementata di L. 5.400.000.000 (Euro 2.788.867,26);

     - Alla funzione obiettivo 1.1.2 "Programmazione strategica, negoziata e comunitaria attraverso il partenariato territoriale", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 e la dotazione di competenza per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 1.1.2.1.2.3 "Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata" sono incrementate rispettivamente di L. 400.000.000 (Euro 206.582,76) e di L. 700.000.000 (Euro 361.519,83);

     - Alla funzione obiettivo 2.3.3 "Industria e P.M.I.", spesa in conto capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 2.3.3.4.3.25 "Coordinamento ed integrazione degli strumenti di incentivazione e agevolazione alle imprese" è incrementata di L. 7.000.000.000 (Euro 3.615.198,29);

     - Alla funzione obiettivo 5.0.2. "Risorse operative", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001, dell'UPB 5.0.2.0.1.193 "Spese per la gestione finanziaria della Regione" è incrementata di L. 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80);

     - Alla funzione obiettivo 2.3.1. "Artigianato", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 2.3.1.1.3.16 "Sostegno della promozione e incentivazione dello sviluppo del comparto artigiano" è incrementata di L. 7.000.000.000 (Euro 3.615.198,29).

 

     Art. 7. (Disposizioni non finanziarie). [4]

     1. [5].

     2. Qualora, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale i finanziamenti della Fondazione Cariplo iscritti ai capitoli 4.10.4.1.3.112.4953 "Spese per il recupero e sistemazione della "Casa del Guardiano delle Acque" di Castelletto di Abbiategrasso", 1.2.2.1.2.11.5516 "Spese per la realizzazione della colonna mobile di pronto intervento di protezione civile", 2.4.1.2.3.56.5498 "Contributo della fondazione Cariplo per interventi di restauro e valorizzazione del complesso edilizio monumentale di Valmarina", 2.4.1.2.3.56.5502 "Contributo della fondazione Cariplo per la realizzazione del progetto "sistema informativo regionale beni culturali (Sirbec)" Carta del rischio del patrimonio culturale", 2.4.1.4.3.60.5514 "Contributo della fondazione Cariplo per il progetto "Realizzazione della mediateca di S. Teresà ", 4.10.3.2.2.109.5014 "Spese per il progetto di ricerca sul comportamento biotecnico della  vegetazione nell'ingegneria naturalistica", 3.7.2.0.2.256.5010 "Spese per l'acquisto di autoveicoli di soccorso e relativa attrezzatura sanitaria per il soccorso sanitario Urgenza-Emergenza 118" e 4.10. 4.1.2.233.5307 "Spese per delle iniziative nell'ambito del progetto Riscopriamo il Naviglio", non siano stati impegnati completamente, le somme stanziate e non impegnate possono essere reiscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, nei limiti delle scadenze poste per l'utilizzo dei fondi, applicando le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978.

     3. Le descrizioni delle UPB 5.0.2.0.1.177 "Formazione e previdenze al personale" 5.0.2.0.1.181 "Amministrazione beni immobili regionali" sono modificate rispettivamente in "Assunzione e formazione" e "Amministrazione beni mobili e immobili regionali".

     4. Il termine di tre anni di cui all'articolo 2, comma 4, della l.r. 34/1998, è prorogato per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di riscossione e controllo in materia di tasse automobilistiche regionali e comunque per non oltre due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001.

     5. Per l'anno 2002, ai fini dell'individuazione degli importi delle tasse automobilistiche, si applica il tariffario unico nazionale, disciplinato dall'articolo 17, commi 15 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Per i periodi di imposta successivi, gli importi vigenti potranno essere variati con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni.

     6. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [6];

     b) [7].

     7. In via straordinaria le revoche e i divieti previsti dal comma 6 dell'articolo 28 septies della l.r. 34/1978 non si applicano per l'anno 2000 qualora il versamento della quota per il medesimo anno sia stato effettuato entro il 31 gennaio 2001.

     8. [Alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [8];

     b) [9];

     c) [10]] [11].

     9. [Agli oneri conseguenti all'applicazione del comma 8 si provvede per l'esercizio finanziario 2001 e seguenti con le risorse stanziate all'UPB 5.0.1.0.1.169 "Funzionamento Consiglio regionale"] [12].

     10. [Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [13];

     b) [14]] [15].

     11. [Agli oneri conseguenti all'applicazione del comma 10 si provvede per l'esercizio finanziario 2001 e seguenti con le risorse stanziate all'UPB 5.0.2.0.1.174 "Risorse umane"] [16].

     12. Alle UPB di cui all'allegata tabella n. 5 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nella attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.

 

     Art. 8. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e accantonamenti a fondi speciali).

     1. Sono autorizzate per il triennio 2001/2003 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella n.1.

     2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/1978 sono autorizzate le variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2001-2002- 2003 come dall'allegata tabella n. 2.

     3. All'onere di cui al comma 2, pari a L. 64.273.327.146 (Euro 33.194.403,23) di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2001, di cui L. 60.009.442.765 (Euro 30.992.290,73) in conto capitale e L. 4.263.884.381 (Euro 2.202.112,51) di parte corrente, si provvede per L. 60.009.442.765 (Euro 30.992.290,73) in capitale e per L. 3.913.884.381 (Euro 2.021.352,59) corrente, con quota parte delle corrispondenti risorse resesi disponibili di cui al comma 1, per L. 350.000.000 (Euro 180.759,91) corrente con le risorse resesi disponibili di cui all'articolo 9, comma 14.

     4. All'onere di cui al comma 2, pari a L. 1.399.021.024 (Euro 722.534,06) di parte corrente per l'anno 2002 e L. 2.230.313.023 (Euro 1.151.860,55) per l'anno 2003 si provvede con quota parte delle corrispondenti risorse resesi disponibili di cui all'articolo 9, comma 14. Le maggiori risorse in capitale disponibili di cui all'allegata tabella n. 2, per il 2002 sono di L. 3.422.061.122 (Euro 1.767.347,08).

     5. Per il triennio 2001/2003 è autorizzata la spesa complessiva, relativa agli interventi di cui all'allegata tabella n. 3, di L. 451.547.025.710 (Euro 233.204.576,69), di cui L. 86.326.615.700 (Euro 44.583.976,25) per il 2001, L. 222.072.282.256 (Euro 114.690.762,27) per il 2002 e L. 143.148.127.754 (Euro 73.929.838,17) per il 2003; le autorizzazioni di parte corrente sono di L. 11.188.063.700 (Euro 5.778.152,69) per il 2001, di L. 1.840.000.000 (Euro 950.280,69) per il 2002 e di L. 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) per il 2003; le autorizzazioni in capitale sono di L. 75.138.552.000 (Euro 38.805.823,57) per il 2001, L. 220.232.282.256 (Euro 113.740.481,57) per il 2002 e L. 142.148.127.754 (Euro 73.413.381,27) per il 2003.

     6. Alla copertura dell'onere complessivo di L. 86.326.615.700 (Euro 44.583.976,25) per competenza e cassa delle spese autorizzate per il 2001 di cui L. 11.188.063.700 (Euro 5.778.152,69) di parte corrente e L. 75.138.552.000 (Euro 38.805.823,57) in capitale, si provvede per L. 11.188.063.700 (Euro 5.778.152,69) di parte corrente e per L. 69.790.290.308 (Euro 36.043.676,92) in capitale con quota parte delle corrispondenti risorse disponibili derivanti dalle riduzioni di autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 e per L. 200.000.000 (Euro 103.291,38) con quota parte delle corrispondenti risorse resesi disponibili al comma 13 e per L. 5.148.261.692 (Euro 2.658.855,27) in capitale con quota parte delle risorse resesi disponibili all'articolo 5 comma 3.

     7. Con le rimanenti risorse in conto capitale conseguenti alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, pari complessivamente a L. 100.000.000.000 (Euro 51.645.689,91), si provvede alla riduzione dei mutui per la copertura del disavanzo di esercizio previsto all'UPB 5.1.21 "Mutui per disavanzi regionali" dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

     8. Alle maggiori spese in conto capitale previste per l'anno 2002, di cui al comma 5 di L. 220.232.282.256 (Euro 113.740.481,57) si provvede per L. 67.487.015.387 (Euro 34.854.134,70) con le risorse disponibili conseguenti alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 e per L. 3.422.061.122 (Euro 1.767.347,08) con le disponibilità di cui al comma 4 e per L. 149.323.205.747 (Euro 77.118.999,80) con l'assunzione di mutui e conseguentemente alla dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.1.21 "Mutui per disavanzi regionali" è incrementata per pari importo nel 2002.

     9. Alle maggiori spese di parte corrente di L. 1.840.000.000 (Euro 950.280,69) per il 2002 di cui al comma 5 si provvede per L. 1.050.000.000 (Euro 542.279,74) con le risorse resesi disponibili per lo stesso anno di cui all'allegata tabella n. 1 e per L. 790.000.000 (Euro 408.000,95) con le corrispondenti risorse resesi disponibili all'articolo 9, comma 14.

     10. Alle maggiori spese in conto capitale previste per l'anno 2003, di cui al comma 5 per L. 142.148.127.754 (Euro 73.413.381,27) si provvede per L. 1.287.390.600 (Euro 664.881,76) con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 45, per L. 13.491.917.200 (Euro 6.967.993,72) con le rimanenti risorse resesi disponibili conseguenti alla riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, per L. 127.368.819.954 (Euro 65.780.505,79) si provvede con l'assunzione di mutui e conseguentemente  la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.1.21 "Mutui per disavanzi regionali" è incrementata per pari importo nel 2003.

     11. Alle maggiori spese di parte corrente previste per l'anno 2003, di cui al comma 5, pari a L. 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) si provvede con quota parte delle risorse resesi disponibili di cui all'articolo 9, comma 14.

     12. La contrazione dei mutui di cui ai commi 8 e 10 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2002 e 2003 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della l.r. 34/1978.

     13. Con la riduzione degli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 7, pari a L. 2.083.000.000 (Euro 1.075.779,72), di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.200 "Quota interessi per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari" si provvede all'incremento per pari importo dell' UPB 5.0.4.0.2.210 "Fondo per altre spese correnti". Con la riduzione degli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 7, pari a L. 1.897.500.000 (Euro 979.976,97) di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.6.207 "Quota capitale ammortamento mutui" si provvede per L. 1.697.500.000 (Euro 876.685,59) all'incremento dell'UPB 5.0.4.0.3.211 "Fondo per il finanziamento di spese di investimento" e per L. 200.000.000 (Euro 103.291,38 ) alla copertura degli oneri di cui al comma 6.

     14. Agli oneri di ammortamento per gli anni 2002 e 2003, si provvede con gli stanziamenti delle UPB 5.0.4.0.2.200 "Quota interessi per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari" e 5.0.4.0.6.207 "Quota capitale ammortamento mutui" del bilancio degli esercizi finanziari 2002 e 2003.

     15. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione di cui all'allegata tabella n. 3.

     16. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nell'allegata tabella n. 3.

 

     Art. 9. (Mutui per disavanzi della Sanità e variazioni di bilancio concernenti gli adempimenti derivanti dall'articolo 1, comma 4, articolo 2, comma 4 e articolo 5, comma 2 del d.lgs. 56/2000).

     1. E' autorizzata l'assunzione di mutui, fino all'importo massimo di L. 1.000.000.000.000 (Euro 516.456.899,09), a copertura dei disavanzi della spesa sanitaria di parte corrente a tutto il 31 dicembre 2000. L'assunzione dei predetti mutui può essere effettuata anche in quote parti in relazione alle diverse annualità a cui si riferiscono i disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale.

     2. Per il ripiano dei disavanzi alla data del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni 1995 - 1999 la contrazione del mutuo è prevista dal decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17 (Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali) convertito in legge 28 marzo 2001, n. 129.

     3. Per il ripiano dei disavanzi dell'esercizio 2000 la contrazione del mutuo è subordinata all'approvazione di specifica autorizzazione come previsto dall'accordo sancito in data 3 agosto 2000 tra i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

     4. Tale mutuo sarà stipulato con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 5% annuo e per una durata massima di ammortamento di anni 15. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l'entità del tasso sopra specificato è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

     5. La Giunta regionale assume il mutuo autorizzato con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

     6. L'ammortamento del mutuo di cui al comma 1 non potrà decorrere da data anteriore al 1 novembre 2001; l'onere derivante dall'ammortamento del mutuo è per l'esercizio 2001 di L. 15.925.880.245 (Euro 8.225.030,73).

     7. In alternativa ai mutui di cui ai commi precedenti, la Regione può ricorrere ad altre forme di finanziamento di cui all'articolo 1 comma 10 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 5 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003) e con le modalità di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo citato.

     8. La copertura finanziaria degli oneri di ammortamento viene autorizzata nell'allegata tabella n. 6.

     9. Ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2001, concernenti rispettivamente la "Determinazione delle quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56" e la "Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56" vengono rideterminate le previsioni di entrata sul bilancio 2001 - 2003 riguardanti l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quota regionale dell'accisa erariale sulle benzine per autotrazione, la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e l'imposta regionale sulle attività produttive.

     10. In relazione a quanto disposto dai decreti di cui al comma 8, viene autorizzato per l'esercizio finanziario 2001 un incremento del finanziamento del Servizio sanitario di L. 240.603.000.000 (Euro 124.261.079,29).

     11. Le somme destinate a finanziare il Servizio sanitario per il 2001 sono pari a L. 19.818.559.000.000 (Euro 10.235.431.525,56). 12. Le previsioni di spesa relative al servizio sanitario per entrambi gli esercizi 2002 e 2003 sono altresì incrementate di L. 240.603.000.000 (Euro 124.261.079,29).

     13. In conseguenza della contrazione del mutuo per la copertura dei disavanzi della spesa sanitaria e degli adempimenti di cui al d.lgs. 56/2000, agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2001 e pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella n. 6.

     14. In conseguenza alle operazioni del presente articolo, le maggiori risorse resesi disponibili sono pari a L. 12.557.062.381 (Euro 6.485.181,50) per l'esercizio 2001, L. 4.389.021.024 (Euro 2.266.740,19) per l'esercizio finanziario 2002 e L. 3.680.313.023 (Euro 1.900.723,05) per l'esercizio finanziario 2003.

 

     Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.

[2] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 33. Sostituiva il comma 2 dell'art. 43 della L.R. 25 novembre 1994, n. 33.

[3] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 33.

[4] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004, ad esclusione dei commi 1, 6, 8, 9, 10 e 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25. Aggiunge il comma 2 bis all'art. 6 della L.R. 20 luglio 1991, n. 13.

[6] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 55 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[7] Sostituisce l'art. 96 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[8] Sostituisce la tabella del comma 4 dell'art. 26 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21.

[9] Sostituisce il comma 5 dell'art. 26 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21.

[10] Sostituisce il comma 6 dell'art. 26 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21.

[11] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[12] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[13] Sostituisce il comma 3 dell'art. 21 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16.

[14] Modifica il comma 4 dell'art. 21 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16.

[15] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[16] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.