§ 4.5.104 - L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.
Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:29/10/1998
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizione e classificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale).
Art. 3.  (Funzioni della Regione).
Art. 4.  (Funzioni delle province).
Art. 5.  (Funzioni delle comunità montane).
Art. 6.  (Funzioni dei comuni).
Art. 6 bis.  (Gestioni associate di bacino lacuale).
Art. 7.  (Funzioni soppresse).
Art. 8.  (Programmazione infrastrutturale e consulta della mobilità e dei trasporti).
Art. 9.  (Piano regionale della mobilità e dei trasporti).
Art. 10.  (Investimenti e accordi di programma).
Art. 11.  (Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne).
Art. 11 bis.  (Occupazioni demaniali abusive).
Art. 11 ter.  (Deposito di beni mobili sul demanio ed ormeggi abusivi).
Art. 11 quater.  (Disposizioni contro l'inquinamento delle acque).
Art. 11 quinquies . (Vigilanza sul demanio e in materia di navigazione interna).
Art. 11 sexies.  (Regolamento del demanio della navigazione interna).
Art. 11 septies.  (Disciplina della circolazione nautica).
Art. 12.  (Piani provinciali di bacino della mobilità e dei trasporti).
Art. 13.  (Pianificazione del traffico urbano).
Art. 14.  (Controllo e vigilanza).
Art. 15.  (Organo di garanzia del trasporto pubblico).
Art. 16.  (Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico).
Art. 17.  (Servizi minimi).
Art. 18.  (Programmi triennali dei servizi).
Art. 19.  (Contratti di servizio).
Art. 20.  (Procedure per l'affidamento dei servizi).
Art. 21.  (Modalità particolari di svolgimento dei servizi).
Art. 22.  (Servizi ferroviari).
Art. 22 bis.  (Messa a disposizione delle dotazioni patrimoniali essenziali ed acquisto del materiale rotabile)
Art. 22 ter.  (Modalità di determinazione e garanzie per il trasferimento del personale a seguito di aggiudicazione delle gare per i servizi ferroviari).
Art. 23.  (Gestione infrastrutture ferroviarie).
Art. 24.  (Servizi lacuali ed elicotteristici di trasporto pubblico locale).
Art. 24 bis.  (Navigazione pubblica di linea sui laghi).
Art. 25.  (Servizi di collegamento con gli aeroporti).
Art. 25 bis.  (Monitoraggio dei servizi di taxi e di autonoleggio con conducente di collegamento con gli aeroporti).
Art. 25 ter.  (Sanzioni).
Art. 26.  (Sistemi tariffari).
Art. 27.  (Agevolazioni tariffarie sui servizi interurbani di pubblico trasporto).
Art. 28.  (Interventi sostitutivi).
Art. 29.  (Commissioni tecniche provinciali per la formulazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea).
Art. 30.  (Norme finali).
Art. 31.  (Norme transitorie).
Art. 32.  (Modalità di finanziamento).
Art. 33.  (Norma finanziaria).
Art. 34.  (Abrogazioni).
Art. 35.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.5.104 - L.R. 29 ottobre 1998, n. 22. [1]

Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia.

(B.U. 2 novembre 1998, n. 44 - S.O. n. 1).

 

Titolo I

FINALITÀ

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Lombardia, nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e nel rispetto delle normative comunitarie, assicura il governo della mobilità regionale e locale, garantendo:

     a) la programmazione della Regione e degli enti locali, promuovendo:

     1) lo sviluppo delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto in relazione alla domanda espressa dal sistema economico e sociale del territorio lombardo; tale domanda fa espresso riferimento a specifiche informazioni fornite da enti pubblici e privati con particolare riferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     2) interventi finalizzati al riequilibrio modale attraverso il coordinamento dei sistemi di trasporto, nonché la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture;

     3) l'incremento quantitativo e qualitativo del servizio ferroviario regionale in un quadro di efficacia, efficienza e produttività dell'esercizio;

     4) l'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto e lo sviluppo di tecnologie, anche innovative, al fine di migliorare le modalità di utilizzo del mezzo pubblico;

     5) l'adozione di sistemi tariffari trasparenti e la difesa delle fasce più deboli;

     6) il miglioramento della mobilità, della vivibilità urbana e della salvaguardia dell'ambiente, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e di inquinamento;

     7) la funzionalità e la qualità del sistema infrastrutturale mediante l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili e la promozione di nuovi modelli finanziari per la realizzazione degli interventi;

     8) la promozione di modelli organizzativi di produzione dei servizi tali da razionalizzare e ottimizzare la spesa pubblica nella gestione del settore;

     9) il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale;

     10) la trasformazione delle aziende speciali o consorzi in società per azioni, ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. 422/1997;

     11) il monitoraggio della mobilità regionale favorendo lo scambio delle informazioni tra la Regione, gli enti locali, le aziende di trasporto e gli utenti dei servizi con apposite strutture di servizio in capo agli enti locali o alla Regione;

     12) il coordinamento del comparto trasporti con quello delle regioni confinanti mediante la sottoscrizione di accordi di programma;

     12 bis) l’innovazione tecnologica quale strumento funzionale al governo della mobilità, ad un uso efficiente e sicuro delle reti, all’integrazione modale e tariffaria, all’erogazione di servizi informativi ai cittadini [2];

     b) il conferimento, mediante il trasferimento o la delega alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, di tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà secondo le rispettive dimensioni territoriali, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione della funzione, di efficacia, di efficienza, di omogeneità ed economicità, di copertura finanziaria, di autonomia organizzativa e regolamentare;

     c) la tutela dei diritti dei cittadini e dell'utenza, per quanto concerne la quantità, la qualità e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, nel rispetto delle regole della concorrenza, nonché il controllo delle politiche tariffarie attraverso l'istituzione dell'Organo di garanzia del trasporto pubblico di cui all'art. 15 [3].

 

     Art. 2. (Definizione e classificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale).

     1. Per trasporto pubblico regionale e locale si intende il complesso dei servizi di pubblico trasporto di persone e cose attribuiti alla Regione ed agli enti locali. Il trasporto pubblico regionale e locale comprende i sistemi di mobilità terrestri, fluviali, lacuali e aerei organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabilite, ad offerta indifferenziata che si svolgono nell'ambito del territorio regionale o infraregionale; il sistema integrato del trasporto pubblico locale è classificato ai commi seguenti.

     2. I servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 422/1997 costituiscono un sistema di trasporto unitario sul territorio da effettuarsi mediante i servizi ferroviari regionali.

     3. I servizi automobilistici di trasporto pubblico locale si distinguono in:

     a) servizi di linea;

     b) servizi finalizzati ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e successive modifiche ed integrazioni.

     4. I servizi automobilistici di linea si articolano in:

     a) comunali: svolti nell'ambito del territorio di un comune;

     b) di area urbana: che collegano i capoluoghi di provincia con i comuni ad essi conurbati e che si caratterizzano per una forte penetrazione dei servizi nel territorio degli stessi con elevata frequenza e densità di fermate;

     c) interurbani: svolti nel territorio di più comuni, non rientranti nella fattispecie di cui alla lett. b);

     d) regionali: interurbani che collegano sedi di significative funzioni territoriali, ad integrazione del servizio ferroviario regionale o a copertura delle relazioni non servite dalla ferrovia, in grado di offrire un livello di servizio quantitativamente e qualitativamente elevato.

     5. I servizi automobilistici finalizzati, di linea e non di linea, si articolano in:

     a) di collegamento al sistema aeroportuale;

     b) effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole, di cui all'art. 14, commi. 4 e 5 del d.lgs. 422/1997, anche con servizi a chiamata;

     c) di gran turismo, aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico ambientali e paesaggistiche delle località da essi servite;

     d) effettuati con autobus destinati al servizio di linea e al servizio di noleggio autorizzati ex artt. 1 e 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998, svolti su itinerari autorizzati con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

     6. I servizi su impianti fissi e su sistemi a guida vincolata si effettuano in ambito comunale o di area urbana o interurbana.

     7. I servizi pubblici con unità di navigazione si articolano in:

     a) di linea per trasporto di persone o cose;

     b) non di linea in conto terzi per trasporto, rimorchio e traino di persone o cose.

     8. Per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico di linea gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, possono prevedere modalità particolari di svolgimento del servizio stesso secondo i criteri dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 422/1997.

     9. La Giunta regionale definisce, d'intesa con le province e con i comuni capoluogo di provincia, forme di sperimentazione con sistemi innovativi e tecnologie avanzate per i servizi di trasporto pubblico determinandone modalità e tempistica. La Regione e gli enti locali, ciascuno nell'ambito di propria competenza, autorizzano l'effettuazione di tali servizi e ne regolamentano l'esercizio.

 

Titolo II

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione).

     1. La Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, indirizzo e gestione che richiedono unitario esercizio a livello regionale. In particolare:

     a) approva il piano regionale dei trasporti e della mobilità ed i relativi aggiornamenti, sulla base della programmazione, degli enti locali;

     b) determina gli investimenti, in raccordo con lo Stato, le regioni confinanti e gli enti locali, mediante la sottoscrizione di atti di programmazione negoziata e di accordi di programma, anche attraverso innovativi strumenti di finanziamento che fanno riferimento al project financing;

     c) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, ed in particolare per la gestione della rete ferroviaria di propria competenza per il rilascio di concessioni ferroviarie, di licenze di trasporto regionale ad imprese ferroviarie, per la disciplina ed il controllo dell'accesso alle reti e per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, stipula i contratti per i servizi di competenza regionale, in ottemperanza alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991;

     d) definisce i criteri per la programmazione dei trasporti locali;

     e) definisce, secondo le procedure di cui all'art. 16, comma 2 del d.lgs. 422/1997, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini su tutto il territorio regionale;

     f) individua, per il trasporto in territori a domanda debole, i criteri per l'espletamento dei servizi di linea, nei modi e con le forme di cui all'art. 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997;

     g) regolamenta i sistemi di integrazione tariffari a e le modalità di determinazione delle tariffe;

     h) approva i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale;

     i) cura il sistema informativo trasporti e mobilità;

     j) definisce il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne e attiva le potenzialità del sistema idroviario padano-veneto quale elemento di integrazione con il cabotaggio marittimo;

     k) riconosce il ruolo strategico dell'intermodalità promuovendo un programma strutturato per l'intero comparto entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge;

     k bis) programma la realizzazione di idroscali e idrosuperfici sulle acque del demanio lacuale per attività di trasporto con finalità turistico- ricreative [4];

     k ter) approva il Piano Regionale dell’Infomobilità, quale documento strategico di programmazione e indirizzo avente per oggetto azioni coordinate e coerenti finalizzate allo sviluppo e alla sostenibilità dei processi innovativi applicati ai sistemi di mobilità pubblica e privata (ITS - Intelligent Transport Systems) [5].

     2. La Regione svolge inoltre compiti di regolamentazione e di gestione. In particolare:

     a) assegna ed eroga alle province le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio dei servizi attribuiti alle competenze provinciali [6];

     b) assegna ed eroga al comune di Milano ed ai comuni capoluogo di provincia, previa richiesta alla Regione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla definizione del livello dei servizi minimi di cui all'art. 17, comma 2, le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) e b) e comma 6;

     b bis) assegna ed eroga ai comuni e alle province le risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 5, comma 1 bis [7];

     c) assegna ed eroga alle comunità montane ed ai comuni montani contributi per l'espletamento del servizio e per l'acquisto degli automezzi previsti, dall'art. 41 della l.r. 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994);

     d) individua i servizi di linea regionali, di cui all'art. 2, comma 4, lett. d) e li assegna alle province sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine;

     e) promuove e organizza i collegamenti aeroportuali;

     f) svolge compiti di regolamentazione, anche mediante. consorzi o società cui possono partecipare gli enti locali interessati, del sistema idroviario padano-veneto e dei servizi pubblici di linea per il trasporto di persone e cose sui laghi Maggiore, di Como, di Garda e d'Iseo, previo risanamento tecnico-economico di cui all'art. 11 del d.lgs. 422/1997;

     g) definisce, mediante intesa tra le regioni interessate, ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. 616/1977 e relative leggi regionali applicative, le modalità per l'utilizzo, al fine della navigazione interna, delle aree del fiume Po e idrovie collegate;

     h) disciplina la navigazione ed emana le direttive in tema di usi e di gestione del demanio delle acque interne;

     i) vigila sulla regolarità del servizio effettuato dalle unità di navigazione interna adibite a servizi pubblici di linea e a servizi pubblici non di linea ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici) [8];

     j) svolge compiti di regolamentazione e di gestione dei servizi elicotteristici;

     k) approva le modalità operative per l'organizzazione dei servizi di noleggio.

 

     Art. 4. (Funzioni delle province).

     1. Sono trasferite alle province le funzioni riguardanti i servizi interurbani, di cui all'art. 2, comma 4, lett. c), già esercitate a titolo di delega ai sensi della legge regionale 2 aprile 1987, n. 14 (Delega alle province di funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici di competenza regionale) e relativi provvedimenti attuativi nonché le funzioni già delegate ai sensi della L.R. 6 gennaio 1979, n. 3 [9].

     2. Sono altresì trasferiti alle province le funzioni e i compiti riguardanti:

     a) i servizi di linea regionali di cui all'art. 2, comma 4, lett. d) e i servizi di gran turismo, di cui all'art. 2, comma 5, lett. c), assegnati alle province sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine;

     b) i servizi in aree a domanda debole di cui all'art. 2, comma 5, lett. b);

     c) l'individuazione, d'intesa con i comuni interessati, dei servizi di area urbana di cui all'art. 2, comma 4, lett. b);

     d) l'approvazione dei piani di bacino, comprendenti anche i piani per la mobilità delle persone disabili, previsti dall'art. 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti alle persone handicappate);

     e) l'assegnazione ai comuni delle risorse finanziarie per assicurare i servizi di loro competenza, con esclusione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, lett. b);

     f) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lett. c) e d) e comma 5 lett. b), la stipula dei relativi contratti e l'erogazione dei corrispettivi;

     g) l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali;

     h) il rilascio di autorizzazioni per effettuare il servizio di noleggio da rimessa con autobus destinati al servizio di linea e viceversa;

     i) il rilascio, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 285/1992, del nulla osta per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lett. c) e d) e comma 5, lett. a) e b);

     j) l'accertamento di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie ed altri servizi di trasporto) relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea regionali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), interurbani e comunali dei comuni non capoluogo di provincia, anche effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), e dei servizi automobilistici finalizzati di collegamento al sistema aeroportuale e di gran turismo di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e c). Relativamente ai servizi regionali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d) ed ai servizi automobilistici finalizzati di collegamento aeroportuale e di gran turismo di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e c), che interessano il territorio di più province, la Giunta regionale, al fine di assicurare economicità di gestione, definisce uno schema di accordo-tipo, favorendone la sottoscrizione da parte delle province interessate. I percorsi e le fermate delle reti oggetto di gara, ovvero relativi ai servizi di trasporto per i quali non sussistono obblighi di servizio ed assentiti mediante autorizzazione ai sensi dell'articolo 20, comma 8, coincidenti con i percorsi e le fermate attualmente esistenti, non necessitano di ulteriori accertamenti [10];

     k) lo svolgimento, ai sensi del d.P.R. 753/1980 delle funzioni amministrative e della vigilanza relative agli impianti fissi, quali le linee tranviarie, filoviarie e metropolitane, di interesse sovracomunale, e agli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui all'art. 5, comma 1 bis, lettera b) [11];

     l) l'erogazione nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge dei finanziamenti per assicurare i servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale extraurbano, di cui all'art. 5, comma 1 della legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell'erogazione dei contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale), come sostituito dall'art. 30 della presente legge, qualora non ricompresi in comunità montana;

     l bis) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 422/1997, sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine [12];

     m) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio da rimessa con autobus di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), nel rispetto dei criteri individuati con apposito atto della Giunta regionale [13].

     2 bis. Per l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta di cui al comma 2 lettere h) e i), concernenti le aziende di trasporto pubblico locale concessionarie in più province o in più comuni, la Giunta regionale, onde assicurare economicità di gestione, definisce uno schema di accordo tipo favorendone la sottoscrizione da parte degli enti locali interessati [14].

     3. Sono delegate alle province le funzioni concernenti:

     a) l'accertamento dei requisiti di idoneità, per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della legge 21/1992;

     b) l'autorizzazione delle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna), ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune lacuale [15];

     b bis) le autorizzazioni all'uso delle acque del demanio lacuale, in accordo con le autorità competenti e sentiti i comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche [16].

     c) l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli artt. 146, 153 e 234 del codice della navigazione e degli artt. 67, 146 e 147 del regolamento per la navigazione interna approvato con d.P.R. 631/1949;

     d) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate, ai sensi degli artt. 146, 153, 160, 161 e 1183 del codice della navigazione e degli artt. 36, 67 e 69 del regolamento per la navigazione interna approvato con d.P.R. 631/1949;

     e) la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche ai sensi dell'art. 28 del regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431;

     e bis) l'autorizzazione di apertura delle scuole nautiche [17];

     f) il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci, ai sensi degli artt. 226 e 227 del codice della navigazione e artt. 129 e seguenti del regolamento per la navigazione interna approvato con d.P.R. 631/1949;

     g) le funzioni di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), concernenti la nomina della commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'indizione e lo svolgimento degli esami e di tutta l'attività istruttoria connessa al rilascio dell'attestato.

     4. Resta ferma la competenza delle province riguardante l'istituzione, sentita la Regione, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi con oneri finanziari a loro carico.

     5. Le province adottano, per quanto di competenza, con le modalità di cui all'art. 18, comma 2, i programmi triennali dei servizi.

 

     Art. 5. (Funzioni delle comunità montane).

     1. La Regione trasferisce alle comunità montane le funzioni e i compiti che riguardano il rispettivo territorio relativi a [18]:

     a) impianti a fune di ogni tipo quali funivie, seggiovie, sciovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio;

     b) espletamento del servizio di vigilanza sull'esercizio di impianti a fune di loro competenza;

     c) [19]

     1 bis) Le funzioni amministrative relative agli impianti a fune di cui all'art. 5 della L.R. 19/1989, come sostituito dall'art. 30, ivi compresa l'erogazione dei finanziamenti per assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, sono trasferite:

     a) al comune nel caso in cui l'impianto operi nel territorio comunale o nell'area urbana;

     b) alla provincia qualora l'impianto operi in ambito interurbano. [20]

     2. Restano ferme le competenze delle comunità montane riguardanti l'istituzione, sentita la provincia, di eventuali servizi aggiuntivi con oneri finanziari a carico delle medesime comunità montane, nonché le competenze in materia di servizi di trasporto di cui all'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

     3. La singola comunità montana può affidare l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti ai sensi del comma 1 alla provincia di appartenenza, previo accordo di programma.

 

     Art. 6. (Funzioni dei comuni).

     1. Sono trasferiti ai comuni anche in forma associata, mediante il ricorso alle forme organizzative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), le funzioni e i compiti relativi all infrastrutture di interesse comunale e ai servizi di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) e b). In particolare sono trasferite le funzioni concernenti [21]:

     a) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lett. a), b), comma 5, lett. b) e comma 6, nonché la stipula dei relativi contratti di servizio e l'erogazione dei corrispettivi;

     b) l'accertamento, limitatamente ai comuni capoluogo, di cui all'art. 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980 relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio del trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea relativi ai servizi di area urbana, anche effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b). I percorsi e le fermate delle reti oggetto di gara coincidenti con i percorsi e le fermate attualmente esistenti non necessitano di ulteriori accertamenti [22];

     c) la vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali;

     d) l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali;

     e) il rilascio, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 285/1992, dell'autorizzazione per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) e b) e comma 5 lett. b) e per l'effettuazione dei servizi di noleggio da rimessa. con autobus destinati al servizio di linea e viceversa;

     f) l'espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti:

     1) gli impianti fissi che operano nel territorio comunale e nell'area urbana, quali linee tranviarie, filoviarie, metropolitane;

     2) gli ascensori e le scale mobili;

     3) le interferenze, quali gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti, linee telefoniche;

     4) gli impianti a fune e relative infrastrutture di cui all'art. 5, comma 1 bis, lettera a) [23];

     g) l'erogazione di finanziamenti atti ad assicurare i servizi funiviari o funicolari di trasporto pubblico locale espletati con gli impianti di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 19/1989, come sostituito dall'art. 30 operanti nel territorio comunale o in area urbana [24];

     h) [25]

     2. Sono delegate ai comuni le funzioni concernenti il rilascio:

     a) delle concessioni per l'utilizzo dei beni del demanio lacuale e dei porti interni; a tali funzioni accedono anche l'accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti e rifiuti [26];

     b) delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale per finalità turistico - ricreative di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 616/77, successivamente alla stipula di apposita convenzione con le competenti amministrazioni statali, nonché delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali lacuali di cui all'art. 89, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), all'avvenuta emanazione del D.P.C.M. ex art. 7, comma 1, del D.Lgs. 112/1998 [27].

     c) delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali del Naviglio Grande e Pavese, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi;

     d) delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'articolo 91 del regolamento per la navigazione interna approvato con d.p.r. 631/1949 limitatamente ai bacini lacuali [28].

     2 bis. [Spettano altresì ai comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione e l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 151 e 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della l. 8 ottobre 1997, n. 353), nonché agli articoli 33 e 37 del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), salva l’applicazione degli articoli 9, comma 3, e 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) fino all’entrata in vigore del d.lgs 380/2001, per gli interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale] [29].

     3. Le funzioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c) sono esercitate sulla base delle direttive, stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. h).

     4. Restano ferme le competenze dei comuni riguardanti:

     a) l'istituzione, sentita la Regione, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi con oneri finanziari a loro carico;

     b) l'elaborazione dei piani urbani del traffico di cui all'art. 36 del d.lgs. 285/1992;

     c) gli adempimenti previsti all'art. 14, comma 5, del d.lgs. 422/1997.

     5. I comuni di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) adottano per quanto di competenza programmi triennali dei servizi con le modalità di cui all'art. 18.

     6. I comuni possono affidare, previo accordo di programma, l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 alla comunità montana o alla provincia di appartenenza.

 

     Art. 6 bis. (Gestioni associate di bacino lacuale). [30]

     1. La Regione Lombardia, allo scopo di garantire un efficace ed efficiente esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, adotta strumenti d'incentivazione per favorire la formazione di accordi per la gestione in forma associata delle competenze conferite.

     2. Le gestioni associate, tra comuni del medesimo bacino lacuale, devono essere costituite con una delle modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Alle gestioni associate tra i comuni possono partecipare altresì le province del bacino lacuale. Nel caso di cui al periodo precedente le competenze degli enti aderenti alle gestioni associate sono esercitate dall'ente individuato nella convenzione o con le modalità da essa previste.

     3. Le gestioni associate, nel rispetto delle norme vigenti, adottano specifici regolamenti per gestire le funzioni affidate in modo efficace e trasparente.

     4. Le gestioni associate attuano il programma regionale di valorizzazione del demanio. La Regione provvede al trasferimento delle somme per le opere o manutenzioni programmate all'ente di riferimento della gestione associata.

     5. Per esigenze di economia amministrativa e migliore gestione dei conferimenti la Giunta regionale autorizza la direzione generale competente ad avvalersi delle gestioni associate e degli altri enti gestori delle idrovie per lo svolgimento di attività riservate alla Regione e in particolare per:

     a) ottimizzare l'interscambio di informazioni tra i diversi livelli gestionali finalizzato ad ottenere un costante ritorno di informazioni dal territorio;

     b) favorire la formazione di una struttura permanente dotata di strumenti e professionalità specifici per la gestione ottimale delle deleghe conferite;

     c) garantire una applicazione omogenea e coerente delle norme e delle direttive che regolano la materia.

     6. Le gestioni associate per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione provvedono con le seguenti risorse:

     a) percentuale dei canoni demaniali di loro diretta spettanza;

     b) percentuale dei canoni demaniali di spettanza dei comuni aderenti;

     c) eventuali trasferimenti regionali integrativi pattuiti con apposita convenzione triennale tra la Regione e ogni gestione associata. La convenzione è rinnovata previa verifica dell'efficacia delle attività svolte.

 

     Art. 7. (Funzioni soppresse).

     1. Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, relative:

     a) all'approvazione degli organici dei sistemi di trasporto;

     b) all'assenso alla nomina dei direttori e responsabili di esercizio degli impianti fissi;

     c) alla presa d'atto dei provvedimenti delle amministrazioni dei consorzi strade vicinali, di cui al decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446 (Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse);

     d) all'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 616/1977.

 

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DEL

TRASPORTO E DELLA MOBILITÀ

 

     Art. 8. (Programmazione infrastrutturale e consulta della mobilità e dei trasporti).

     1. Gli strumenti di programmazione sono:

     a) il piano regionale della mobilità e dei trasporti, di cui all'art. 9;

     b) il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne, di cui all'art. 11;

     c) i piani provinciali di bacino della mobilità e dei trasporti, di cui all'art. 12;

     d) i piani urbani del traffico, di cui all'art. 13.

     2. Al fine della consultazione sulle principali iniziative di rilevanza regionale è istituita, presso la competente direzione generale, la consulta della mobilità e dei trasporti che è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato e dura in carica per l'intera legislatura.

     3. La consulta di cui al comma 2 è composta da:

     a) assessore regionale competente in materia di trasporti e viabilità o suo delegato;

     b) assessori provinciali competenti in materia di trasporti e/o viabilità;

     c) presidenti dell'Unione province lombarde (UPL), dell'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM);

     d) presidente dell'unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;

     e) un rappresentante di ciascuna delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale;

     f) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

     g) un rappresentante dell'Ente nazionale per le strade (ANAS);

     h) un rappresentante delle società autostradali aventi concessioni in atto sul territorio regionale;

     i) i rappresentanti delle aziende ferroviarie operanti nel territorio della Regione;

     j) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale. [31]

     j bis) un rappresentante di ciascuna direzione di circoscrizione aeroportuale territorialmente competente [32].

 

     Art. 9. (Piano regionale della mobilità e dei trasporti).

     1. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti configura il sistema della programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto, in coerenza con gli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo a:

     a) individuare le linee di indirizzo e le azioni strategiche, in relazione all'evoluzione dell'offerta infrastrutturale e della domanda di mobilità generata dal sistema territoriale lombardo, nonché agli scenari socio-economici di breve e medio periodo;

     b) indicare l'assetto delle reti infrastrutturali prioritarie e il sistema degli interventi da attuare in base a espliciti criteri di:

     1) congruità territoriale;

     2) funzionalità e innovazione tecnologica trasportistica;

     3) sostenibilità ambientale;

     4) accettabilità sociale;

     5) riequilibrio modale del sistema dei trasporti;

     c) individuare gli strumenti attuativi, economici e finanziari per la realizzazione degli interventi anche mediante modelli di finanziamento pubblico e privato o esclusivamente privato;

     d) organizzare il monitoraggio delle azioni e degli interventi del piano anche al fine della valutazione della loro efficacia e del riadeguamento delle azioni e previsioni dello stesso.

     2. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti può articolarsi in sezioni funzionali predisposte ed approvate anche in tempi diversi tra loro, ferma restando la loro configurazione in forma integrata, relative:

     a) al trasporto ferroviario ;

     b) alla viabilità autostradale e stradale di rilevanza regionale;

     c) al trasporto aereo;

     d) al trasporto lacuale e fluviale;

     e) all'intermodalità e alla logistica. [33]

     3. La proposta di piano ovvero di singola sezione funzionale viene adottata con deliberazione della Giunta; sulla medesima proposta la Giunta regionale acquisisce il parere degli enti locali, delle organizzazioni sindacali ed economiche maggiormente rappresentative a livello regionale e delle diverse realtà sociali e culturali, al fine di procedere ad un esame congiunto dello schema di piano [34].

     4. La Giunta regionale trasmette la proposta al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione con propria deliberazione.

 

     Art. 10. (Investimenti e accordi di programma).

     1. Gli investimenti per interventi infrastrutturali previsti dal piano regionale della mobilità e dei trasporti e dei suoi aggiornamenti sono individuati nell'ambito del documento di programmazione economico- finanziaria previsto dall'art. 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulla procedura della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), introdotto dalla legge regionale 9 giugno 1997, n. 19, quale strumento annuale di verifica e rimodulazione degli obiettivi programmatici e degli stanziamenti finanziari nel triennio di pertinenza del bilancio pluriennale, e finanziati dalla legge di programmazione economico-finanziaria regionale.

     1 bis. La Regione promuove interventi per il ripristino, riadattamento e ammodernamento di infrastrutture e mezzi di trasporto anche storici per utilizzo turistico-sociale e per il recupero di strade, ferrovie, vie navigabili e creazione di piste ciclopedonali [35].

     1 ter. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali e gli operatori pubblici e privati interessati, predispone biennalmente i piani degli interventi di cui al comma 1 bis ed approva i criteri e le procedure di assegnazione dei relativi contributi [36].

     2. Per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, coinvolgente una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicante decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statale, regionale e degli enti locali, la Giunta regionale si avvale degli strumenti della programmazione negoziata ed, in particolare, dell'accordo di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lett. c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

     3. L'accordo di programma-quadro individua gli obiettivi, le finalità, l'impatto ambientale, le opere da realizzare, i tempi di realizzazione, i soggetti coinvolti, le risorse necessarie e le relative fonti, i tempi di erogazione e il periodo di validità dell'accordo.

 

     Art. 11. (Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne).

     1. Al fine di valorizzare il demanio lacuale, fluviale e dei navigli e tutte le vie d'acqua,, in coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale, è redatto il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne, il quale individuata l'altro i criteri di valutazione degli interventi nonché i modelli economico-finanziari per la loro realizzazione.

     2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio regionale.

     3. I proventi delle concessioni di cui all'art. 6, comma 2 lettere a) e c) sono destinati nella misura del cinquanta per cento ai comuni a titolo di corrispettivo per l'esercizio delle attività amministrative inerenti le concessioni demaniali. Nel caso di partecipazione a gestioni associate a livello di bacino lacuale tale percentuale può essere elevata dalla Giunta regionale sino ad un massimo del sessanta per cento. La percentuale rimanente è destinata al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati nel programma di cui al comma 1 [37].

     3 bis. Dal 1° gennaio 2002 l’ammontare del canone di concessione dei beni del demanio lacuale è determinato in base alle tabelle A,B e C allegate alla presente legge. Il canone di concessione è calcolato distintamente per il valore dell’area concessa (tab. B) e per il valore  dell’opera o struttura, eventualmente già realizzata (tab. C). Per le sole concessioni di ormeggio il canone dovuto è unico e corrisponde al valore del solo spazio occupato dall’unità di navigazione (tab. A). In caso di occupazione senza titolo è dovuto un indennizzo il cui ammontare è pari al canone maggiorato del trenta per cento. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire particolari condizioni di concessione ad enti pubblici territoriali interessati alla valorizzazione del demanio per uso pubblico. La Giunta regionale stabilisce periodicamente l'aggiornamento del coefficiente comunale di cui alle tabelle sopraddette facendo riferimento ai valori medi immobiliari. Con apposito provvedimento della Direzione generale competente, il valore base del canone indicato in tabella è aggiornato nella misura dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il canone della singola concessione, comprese quelle in essere, è aggiornato al nuovo valore con effetto dall’anno solare successivo. Nei casi non definiti nelle tabelle allegate alla presente legge, il canone annuo è determinato facendo riferimento alla tipologia più simile. Il canone risultante dall’applicazione delle tabelle suddette è sempre arrotondato all’euro intero inferiore. Per i laghi Ceresio, Garda, Iseo, Lario e Maggiore il canone minimo annuo, per ogni tipologia di concessione (ormeggio, area, struttura), è stabilito in cento euro. Per gli altri laghi e per il Comune di Monte Isola e la frazione di S. Margherita del Comune di Valsolda il canone minimo annuo è determinato, per ogni tipologia di concessione, in sessanta euro. Nei porti regionali i comuni o le gestioni associate con apposito regolamento possono prevedere concessioni di ormeggio a settimane, a giorni o ad ore, nonché l’utilizzazione dell’ormeggio, a seguito di dichiarazione di non uso dello stesso da parte del concessionario. Il medesimo regolamento, sulla base delle direttive della Giunta regionale, disciplina i canoni e le modalità di assegnazione nonché tariffe particolari per eventuali servizi accessori. Per l’ormeggio temporaneo gli enti delegati possono approntare campi boa in cui applicare tariffe definite sulla base dei servizi effettivamente resi. Ai canoni inerenti alle concessioni sul demanio della navigazione interna, di cui alla presente legge, non si applica l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, prevista dall’articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Lombardia) e successive modificazioni e integrazioni [38].

     3 ter. Le gestioni associate di bacino lacuale o, in assenza, la Giunta regionale possono incrementare o diminuire i canoni demaniali nella misura massima del trenta per cento. Tale variazione può essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie. Ove la variazione sia decisa dalla gestione associata, la maggiore entrata è interamente introitata dalla gestione associata medesima. Le maggiori risorse sono finalizzate ad interventi di manutenzione, di ripristino ambientale e valorizzazione del patrimonio demaniale [39].

     3 quater. I canoni sono dovuti per l'intera annualità qualora la concessione sia rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la concessione venga rilasciata nel secondo semestre dell'anno solare. In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, indipendente dalla Volontà del concessionario e che comporti una minore utilizzazione del bene oggetto della concessione, il canone è ridotto alla metà di quello applicato in via normale [40].

     3 quinquies. In caso di nuova concessione il canone deve essere corrisposto all'atto del rilascio del provvedimento concessorio; e per gli anni successivi entro il 28 febbraio. Lo spazio acqueo o a terra occupato viene calcolato in metri quadrati tenendo conto di tutte le aree comunque sottratte all'uso pubblico, anche se temporaneamente. Per specifiche categorie d'uso possono essere stabiliti moduli minimi forfettari. L'ammontare della garanzia che il concessionario deve prestare per il rilascio della concessione è pari a due annualità per le concessioni la cui durata è superiore ai quindici anni ed è pari ad una annualità nel caso la concessione sia inferiore ai quindici anni. Nel caso l'ammontare della garanzia sia inferiore a quattrocento euro, l'autorità demaniale può decidere l'esonero dalla prestazione [41].

     3 sexies. I comuni hanno titolo di preferenza nell'assegnazione in gestione di porti lacuali esistenti o prima del rinnovo di concessioni di porti in scadenza. Nel caso i comuni decidano di gestire direttamente tali porti lacuali essi possono essere esentati dal pagamento del canone concessorio purché si impegnino alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali in proposito. Apposita convenzione tra la Regione e il comune interessato regolerà i canoni d'uso dei posti barca che potranno essere riscossi interamente dal comune e modulati sulla base dei servizi effettivamente svolti. Gli introiti dovranno comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali. I comuni possono delegare la gestione a forme associate o ad aziende da essi dipendenti nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali.). Le norme previste nel presente comma si applicano anche alle zone portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese. Nell'apposita convenzione saranno regolati tutti i canoni concessori inerenti a tali zone portuali [42].

     3 septies. Le unità di navigazione sino ad 8 metri di proprietà dei residenti sulle isole lacuali, o nella frazione S. Margherita di Valsolda sul lago Ceresio, sono considerate mezzi indispensabili di locomozione e hanno diritto di precedenza nell'assegnazione di posti di ormeggio nei porti [43].

     3 octies. Le unità di navigazione professionali con attività non a scopo di lucro hanno diritto di precedenza nell'assegnazione di posti ormeggio nei porti dei laghi lombardi [44]

 

     Art. 11 bis. (Occupazioni demaniali abusive). [45]

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, se previste, l'occupazione di spazi ed aree demaniali lacuali e fluviali senza la prescritta concessione o il perdurare dell'occupazione oltre il termine previsto dalla concessione, comporta il pagamento del canone evaso, gli interessi legali e una penale pari al 100% del canone dovuto.

     2. Per le concessioni pluriennali, il ritardato pagamento di un'annualità oltre il termine del 28 di febbraio o entro trenta giorni dalla comunicazione dell'autorità demaniale comporta il pagamento del canone più una penale pari al 3% del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalle scadenze dei termini suddetti. Oltre i trenta giorni dalla scadenza la penale è pari al 5% per ogni mese di ulteriore ritardo, sempreché il canone venga corrisposto prima dell'accertamento dell'infrazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza [46].

     3. In caso di accertamento dell'infrazione le penali sopra indicate sono raddoppiate. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento la concessione è considerata decaduta.

     4. Coloro che non rispettino gli obblighi della concessione, fatte salve le sanzioni penali previste e la decadenza dalla stessa, incorrono nell'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 a un massimo di L. 2.000.000, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 11 ter. (Deposito di beni mobili sul demanio ed ormeggi abusivi). [47]

     1. È vietato abbandonare e depositare unità di navigazione e altri beni mobili e rifiuti sul demanio lacuale e fluviale. Le unità di navigazione e gli altri beni mobili collocati su tali aree demaniali al di fuori degli spazi di ormeggio assegnati o senza concessione, sono rimossi, previa semplice constatazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza, a cura degli enti delegati o degli enti affidatari, con esecuzione in danno del proprietario, ove conosciuto.

     2. In caso di violazione del disposto di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione e ripristino oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

     3. Gli enti delegati o i soggetti affidatari curano, altresì, la rimozione dei relitti e dei materiali sommersi o abbandonati sugli arenili, al fine di garantire una regolare funzionalità delle vie di navigazione e l'uso corretto degli spazi e delle aree demaniali. La rimozione avviene previa constatazione degli agenti preposti alla vigilanza.

     4. Le unità di navigazione, i relitti e gli altri beni rimossi sono conservati in apposite aree per trenta giorni, trascorsi i quali senza che alcuno abbia avanzato richiesta di restituzione, con provvedimento dei soggetti di cui al comma 3 può essere disposta la distruzione o la messa all'asta.

     5. Qualora non risulti noto il proprietario, gli atti relativi all'inizio del procedimento devono essere pubblicati all'albo pretorio del comune, ove è stato ritrovato il bene o il relitto, per almeno quindici giorni consecutivi.

 

     Art. 11 quater. (Disposizioni contro l'inquinamento delle acque). [48]

     1. In tutte le acque interne nonché sulle banchine, moli, pontili, rive e altre pertinenze è vietato:

     a) lo svuotamento delle acque di sentina oleose;

     b) il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di acque di sentina;

     c) lo scarico dei residui di combustione di oli lubrificanti, di acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza pericolosa o inquinante dall'unità di navigazione.

     2. Le unità di navigazione nuove devono essere attrezzate per garantire che tali scarichi avvengano secondo le norme comunitarie e nazionali vigenti.

     3. I comuni rivieraschi e i titolari di porti e approdi devono realizzare e assicurare l'installazione e il funzionamento di adeguate strutture per lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti originati dalle attività di navigazione. Gli investimenti necessari per le strutture pubbliche sono finanziati con il programma previsto dall'articolo 11.

     4. La destinazione permanente a residenza è vietata su unità di navigazione e galleggianti, qualora gli stessi siano ancorati saldamente e continuativamente assicurati alla riva o all'alveo [49].

     5. In caso di violazione del dettato di cui ai commi precedenti il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione ed eventuale ripristino dei danni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000.

     5 bis. In tutte le acque interne gli enti delegati possono rilasciare concessione di occupazione di spazio acqueo ai fini dell’esercizio di attività commerciali su unità di navigazione e galleggianti, ancorati saldamente alla riva o all’alveo, purché sia accertato il rispetto:

     a) delle disposizioni di cui al comma 1;

     b) delle norme urbanistiche della zona di attracco e siano pagati i conseguenti oneri di urbanizzazione, se dovuti;

     c) delle norme in materia di commercio riferite alla tipologia simile a terra;

     d) delle norme di navigazione volte a garantire la corretta utilizzazione delle vie navigabili. [50]

 

     Art. 11 quinquies. (Vigilanza sul demanio e in materia di navigazione interna). [51]

     1. La vigilanza sul demanio e sulla navigazione interna diretta al rispetto della normativa vigente è effettuata, ai sensi della L.R. 90/1983, dal personale di vigilanza degli enti delegati, dai soggetti affidatari delle funzioni, nonché dal personale regionale specificamente nominato. Resta ferma la competenza degli uffici ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi statali. Il Presidente delle Giunta regionale o suo delegato regola la materia con apposite ordinanze, ai sensi del codice della navigazione e del regolamento di navigazione interna.

     2. Gli agenti regionali, nell'ambito della loro attività, possono accedere a tutte le aree, in concessione e private, strutturalmente connesse alle attività di navigazione e comunque facenti parte del demanio regionale o del demanio lacuale e fluviale su cui la regione ha competenza amministrativa, in qualità di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 1235 e seguenti del codice della navigazione interna (R.D. n. 327 del 30 dicembre 1942), nonché dell'articolo 150 del regolamento della navigazione interna, approvato con D.P.R. n. 631 del 28 giugno 1949.

     3. Gli agenti regionali sono nominati con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.

     4. Coloro che violano le norme di disciplina della navigazione intenta o del demanio lacuale e fluviale incorrono in una sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 a un massimo di L. 1.000.000, ove non diversamente previsto ai sensi della L.R. 90/1983, e successive modificazioni e integrazioni. Per l'applicazione di tali sanzioni si osservano le norme di cui alla L.R. 90/1983.

     5. Gli avvisi conseguenti ai processi verbali di accertamento di violazione emessi dai soggetti abilitati devono indicare il canone, le sanzioni e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

     6. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al trasgressore, a pena di decadenza, a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata accertata la violazione. Nel caso di somme versate ma non dovute può essere richiesto il rimborso entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

     7. Per la riscossione coattiva delle entrate di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, si procede secondo le modalità previste dall'articolo 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657) e successive modificazioni e integrazioni.

     8. Nei casi di violazione delle disposizioni prescritte in materia di navigazione e di demanio, è ammesso il pagamento di una somma ridotta nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni.

     8 bis. Gli stranieri o i cittadini italiani residenti all'estero effettuano il pagamento, previsto per la violazione contestata, in misura ridotta allo stesso agente accertatore che consegna copia del verbale con dichiarazione di quietanza. Nel caso il trasgressore di cui sopra non provveda al pagamento immediato, l'unità di navigazione viene sottoposta a sequestro e restituita a chi ne ha titolo a pagamento effettuato [52].

     9. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui ai commi 8 e 8 bis, il rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni è trasmesso al comune del luogo dove la violazione è stata consumata. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al sopraddetto comune scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di essere sentiti, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/1981. L'organo competente ai sensi delle norme di organizzazione del comune stesso, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento con la procedura e gli effetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 689/1981 [53].

     10. [54].

     11. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice competente del luogo in cui è stata commessa la violazione, con la procedura e nei termini indicati negli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 11 sexies. (Regolamento del demanio della navigazione interna). [55]

     1. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinata la gestione del demanio della navigazione interna, costituito dal demanio lacuale e dal demanio idroviario. Il regolamento del demanio della navigazione interna, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dal codice della navigazione e dalla presente legge, definisce le procedure per la delimitazione del demanio della navigazione interna e per l’uso di detto demanio, le tipologie di concessioni e i procedimenti per l’affidamento delle stesse, i rapporti tra la Regione e gli enti delegati e le modalità per l’effettuazione della vigilanza sul demanio. Fino all’entrata in vigore del regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla presente legge e le direttive regionali emanate in materia [56].

     2. Con il regolamento di cui al comma 1 si possono stabilire particolari modalità di determinazione dei canoni demaniali relative alle concessioni da rilasciarsi agli enti che presentino progetti di valorizzazione del demanio volti a migliorarne l’uso pubblico o di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica [57].

     3. Con il regolamento di cui al comma 1, sono determinate le modalità per il rilascio di concessioni a privati per progetti tesi al recupero e alla manutenzione dei beni vincolati e per interventi finalizzati alla valorizzazione anche economica del demanio purché ne sia garantito l’uso pubblico. I canoni in questi casi devono essere commisurati all’investimento realizzato, all’uso pubblico garantito e al ritorno economico dell’investimento [58].

     4. Le modalità relative al rilascio delle concessioni e alla determinazione dei canoni di cui ai commi 2 e 3 sono individuate tenendo conto della necessità di garantire la conservazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale, la valorizzazione dei beni e il miglioramento dell’uso pubblico degli stessi.

 

     Art. 11 septies. (Disciplina della circolazione nautica). [59]

     1. Nel rispetto dell’articolo 120 della Costituzione, del codice della navigazione e della presente legge, è disciplinata, con appositi regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, la circolazione sulle vie navigabili attraverso [60]:

     a) la definizione di regole di circolazione sia generali che specifiche per ogni via navigabile;

     b) la delimitazione delle zone per le quali sono previsti limiti alla circolazione nautica e limiti di velocità per l’unità di navigazione nella fascia costiera e al di fuori di essa;

     c) la definizione di standard ottimali per la circolazione delle unità di navigazione pubblica;

     d) la classificazione delle vie navigabili con l’indicazione delle limitazioni da rispettare per gli attraversamenti stradali, ferroviari o di altro tipo;

     e) la disciplina delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di nuove infrastrutture o per la modifica di opere esistenti, qualora le stesse possano comportare limitazioni alla navigazione;

     f) la predisposizione e la conservazione del registro delle vie navigabili e delle zone portuali.

     2. La Giunta regionale promuove e sottoscrive convenzioni con lo Stato, le regioni e altri organismi pubblici e privati al fine di garantire un adeguato servizio di vigilanza, intervento e soccorso sulle vie navigabili lombarde.

 

     Art. 12. (Piani provinciali di bacino della mobilità e dei trasporti).

     1. Le province, previe le opportune consultazioni con le istituzioni, gli enti e le associazioni portatrici di interessi economico-sociali nel settore dei trasporti e della mobilità, approvano il piano di bacino della mobilità e dei trasporti ' comprendente i piani per la mobilità delle persone disabili, previsti dall'art. 26, comma 3, della l. 104/1992.

     2. Coerentemente con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità e dell'evoluzione insediativa e socio-economica, i piani provinciali di bacino definiscono la programmazione degli interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio modale dei trasporti e a migliorare l'accessibilità al sistema economico insediativo locale con lo scopo di:

     a) favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, con riferimento anche all'intermodalità e alla logistica;

     b) organizzare l'offerta del trasporto pubblico locale su gomma coordinandola con quella ferroviaria;

     c) migliorare l'accessibilità agli interscambi di trasporto pubblico locale;

     d) favorire la mobilità delle persone disabili.

     3. Al fine dell'individuazione del programma degli investimenti, connessi con l'attuazione del piano, le province partecipano alla definizione dell'accordo di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera c), della legge 662/1996.

 

     Art. 13. (Pianificazione del traffico urbano).

     1. Per migliorare la mobilità e la vivibilità delle aree urbane, per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico, per ridurre il traffico e l'inquinamento atmosferico ed acustico, i comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, nonché i comuni individuati dalla Regione, approvano i Piani urbani del traffico (PUT) di cui all'articolo 36, commi 1 e 2 del D.Lgs. 285/1992 [61].

     2. I singoli piani urbani del traffico, approvati dai comuni, sono trasmessi alla provincia interessata.

     3. Al fine di assicurare il coordinamento dei piani urbani del traffico, i comuni individuati dalla Regione definiscono, anche mediante la stipula di accordi di programma, criteri omogenei per l'approvazione dei piani stessi.

     4. I piani urbani del traffico sono predisposti nel rispetto delle direttive già emanate o da emanarsi a cura del ministero dei lavori pubblici, nonché degli indirizzi della Giunta regionale.

     5. La Regione incentiva la redazione dei piani urbani del traffico, in via prioritaria per i comuni con popolazione inferiore ai centomila abitanti.

 

     Art. 14. (Controllo e vigilanza).

     1. La Regione, le province e i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.

     2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1 possono essere acquisiti presso le aziende affidatarie dati e informazioni, anche mediante ispezioni e verifiche. Le aziende sono tenute a consentire e ad agevolare il concreto espletamento delle suddette acquisizioni, fornendo la collaborazione necessaria e mettendo a disposizione il personale e i mezzi necessari.

 

     Art. 15. (Organo di garanzia del trasporto pubblico). [62]

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce la struttura di un Organo di garanzia del trasporto pubblico, stabilendone altresì le attribuzioni funzionali e operative, la struttura organizzativa, le modalità di relazione con la Regione, con gli enti locali destinatari dei trasferimenti delle funzioni in materia di programmazione e di affidamento dei servizi del trasporto pubblico, nonché con i gestori dei servizi medesimi.

     2. L'Organo di garanzia del trasporto pubblico svolge verifiche e adotta ogni iniziativa utile a garantire i principi di pluralità e libera concorrenza tra i soggetti gestori del trasporto pubblico locale con particolare riferimento alle modalità e procedure di affidamento dei servizi, al rispetto delle normative comunitarie e del contenuto dei contratti di servizio successivi all'aggiudicazione delle gare.

     3. L'Organo di garanzia del trasporto pubblico svolge altresì funzioni di tutela dell'utenza in ordine a quanto previsto nei contratti di servizio sotto il profilo quantitativo, qualitativo e tariffario, proponendo ai soggetti titolari del servizio eventuali interventi sui gestori; verifica la corretta diffusione di informazioni sul servizio del trasporto pubblico; promuove l'adozione della Carta dei servizi di trasporto pubblico locale; esprime pareri e formula osservazioni sulla qualità dei servizi e sulla tutela dei consumatori su richiesta della Regione e degli enti locali titolari del servizio.

 

     Art. 16. (Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico).

     1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonchè ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L’inosservanza di tali obblighi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 30 ad un massimo di 100 volte il biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. In caso di reiterazione della violazione entro cinque anni, la sanzione è raddoppiata [63].

     1 bis. Salva l’eventuale responsabilità penale, i beneficiari delle agevolazioni regionali previste all’articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), sono puniti con la sanzione pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del beneficio. Il beneficiario cui viene applicata la sanzione è tenuto a restituire alla Regione il titolo agevolato entro dieci giorni dall’irrogazione della sanzione. In caso di mancata restituzione, è irrogata un’ulteriore sanzione pecuniaria nella stessa misura di quella già applicata [64].

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dalla presente legge sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed accertate e contestate dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato. L’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 689/1981 è emessa dal direttore dell’azienda di trasporto all’uopo nominato. Per le ferrovie di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), competente all’emissione dell’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) è il direttore dell’azienda all’uopo nominato [65].

     3. I proventi delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono devoluti interamente alle aziende di trasporto [66].

     4. Le aziende sono tenute ad attrezzarsi per garantire l'acquisto da parte degli utenti del documento di viaggio anche nei periodi di chiusura delle biglietterie.

 

Titolo IV

PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI

DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA GOMMA E AL FERRO

 

     Art. 17. (Servizi minimi).

     1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono definiti, nel rispetto dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto:

     a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;

     b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

     c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

     d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento atmosferico ed acustico [67].

     1 bis. Gli enti locali affidanti definiscono specifici programmi di sostituzione dei mezzi convenzionali alimentati a gasolio con altrettanti mezzi non convenzionali, alimentati a gasolio ecologico, nonché alimentati con carburanti alternativi al gasolio, ovvero di autobus elettrici a nulle emissioni in atmosfera. I programmi devono prevedere una quota minima di rinnovo del parco mezzi pari al cinque per cento nel primo anno di vigenza del contratto di servizio, sino al raggiungimento di una quota di almeno il cinquanta per cento di mezzi ecologici sull'intero parco mezzi, entro la scadenza del contratto medesimo [68].

     2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce il livello dei servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. 422/1997, previa intesa con le province e con i comuni regolatori dei servizi di linea urbani, ai sensi dell'art. 30, comma 1, sulla base della rispondenza ai seguenti obiettivi:

     a) soddisfacimento della domanda di trasporto pendolare;

     b) accessibilità alle funzioni territoriali generatrici della domanda non pendolare;

     c) intermodalità, garantendo l'accessibilità alle aree d'interscambio della rete dei trasporti regionali;

     d) accessibilità alle aree urbane;

     e) incentivazione all'uso di modi di trasporto non inquinanti;

     f) incentivazione dei servizi espletati con modalità particolari;

     g) riequilibrio modale del sistema dei trasporti.

     3. Il livello dei servizi minimi, come definito al comma 1, è soggetto ad aggiornamento sulla base dei programmi triennali dei servizi, di cui all'art. 18.

     4. In sede di definizione del livello dei servizi minimi, la Giunta regionale individua, in particolare:

     a) la quantità dei servizi interurbani da garantire, ordinata per tipologia;

     b) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, della quantità dei servizi di area urbana, nonché i criteri per la definizione degli ambiti territoriali dei servizi a domanda debole nei quali prevedere modalità particolari di espletamento dei servizi;

     b bis) gli obiettivi di qualità ambientale che i servizi dovranno raggiungere [69].

 

     Art. 18. (Programmi triennali dei servizi).

     1. Nel rispetto dei principi fondamentali di sussidiarietà e completezza, la Regione svolge una funzione di indirizzo programmatico dei servizi di trasporto pubblico locale ai fini dell'individuazione di una rete integrata dei servizi, garantendo il coordinamento tra gli enti locali per la formulazione delle proposte dei programmi triennali, con i contenuti di cui all'art. 14, comma 3, del d.lgs. 422/1997.

     2. 2. Le province, tenuto conto dell'individuato livello dei servizi minimi, di concerto con i comuni regolatori di servizi di linea urbani e con le comunità montane interessate, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni dei consumatori di livello provinciale, adottano il programma dei servizi di competenza definendo in via prioritaria [70]:

     a) l'assetto dell'offerta dei servizi di competenza di cui all'art. 2, comma 4, lett. c), d), comma 5, lett. b) e comma 6;

     b) l'individuazione dei servizi di area urbana, di cui all'art. 2, comma 4, lett. b);

     c) le reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole, nonché le modalità particolari di effettuazione dei servizi in tali ambiti;

     d) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le reti oggetto dei contratti di servizio;

     e) gli eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi à carico dei propri bilanci.

     3. I comuni di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) adottano il programma triennale definendo l'assetto dei servizi comunali e, di concerto con la provincia, dei servizi di area urbana, individuando altresì i servizi a domanda debole, di interesse comunale, con le procedure di cui all'art. 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.

     4. I programmi triennali di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla Giunta regionale, previa conferenza dei servizi di cui all'art. 30, comma 1, e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni dei consumatori.

     5. I programmi triennali dei servizi ferroviari sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, previa conferenza dei servizi di cui all'articolo 30, comma 1, e sentita la Consulta della Mobilità e dei Trasporti di cui all'articolo 8, comma 2. Detti programmi individuano, in particolare:

     a) l'offerta ferroviaria da realizzare in relazione alla domanda degli utenti e alla sua evoluzione, connessa all'attuazione degli interventi infrastrutturali programmati;

     b) le modalità di integrazione dei servizi ferroviari con gli altri modi di trasporto;

     c) la disciplina dell'utilizzazione della rete ferroviaria di proprietà regionale assicurando la disponibilità delle tracce orarie necessarie a garantire il trasporto regionale e locale;

     d) le strategie per la diminuzione dei costi di produzione;

     e) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti relativi alla sicurezza, alla qualità e al miglioramento del materiale rotabile, con particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche, alla fruibilità dei mezzi, delle stazioni e dei parcheggi per gli utenti disabili [71];

     f) i criteri per l'individuazione degli obblighi di trasporto e di qualità [72].

     5 bis. Nelle more dell’approvazione dei programmi triennali dei servizi ferroviari di cui al comma 5, la Regione istituisce servizi ferroviari volti:

     a) al completamento del cadenzamento sull’intera rete regionale;

     b) all’estensione delle fasce orarie di servizio;

     c) all’integrazione modale tra i servizi;

     d) alla creazione di nuove relazioni che soddisfino rinnovate esigenze della cittadinanza del territorio lombardo e di quelli ad esso confinanti, in particolare per rispondere alla domanda di mobilità di breve e medio raggio [73].

     5 ter. I servizi aggiuntivi ferroviari richiesti dagli enti locali non devono contrastare con quelli già definiti dalla Regione [74].

 

     Art. 19. (Contratti di servizio).

     1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, effettuati con qualunque modalità, è regolato dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dagli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base di criteri omogenei approvati dalla Giunta regionale che predispone un capitolato tipo. Qualora necessario, la Giunta regionale promuove la sottoscrizione di accordi di programma onde assicurare l'integrazione funzionale e tariffaria anche tra le diverse modalità di trasporto di cui all'art. 2, con i conseguenti adattamenti al contenuto dei relativi contratti di servizio.

     2. Nel periodo transitorio la durata dei contratti per i servizi ferroviari oggetto di affidamento diretto non è superiore a due anni. La validità dei contratti per i servizi di trasporto pubblico  locale automobilistici gestiti in affidamento diretto è di un anno, a decorrere dall'1 gennaio 2002. Nel caso di affidamento di contratti per i servizi automobilistici nel periodo transitorio mediante procedure concorsuali, la durata degli stessi  è di otto anni per quelli aventi efficacia dal 1 gennaio 2002 e di sette anni per quelli aventi efficacia dall'1 gennaio 2003 [75].

     2 bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, nel caso di affidamento di contratti di servizio per i servizi ferroviari ed automobilistici di linea mediante procedure concorsuali, la durata degli stessi non può essere inferiore a sei anni né superiore a nove [76].

     3. Per i servizi ferroviari  e per i servizi di trasporto pubblico di linea automobilistici e su impianti fissi i contratti di servizio scaturenti da gara sono stipulati almeno un mese prima della loro entrata in vigore [77].

     3 bis. [78].

     4. La Regione, d'intesa con le province e i comuni capoluogo e sentite le organizzazioni delle associazioni dei gestori dei servizi di trasporto pubblico, sviluppa un sistema di monitoraggio per la raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, omogeneo sul territorio regionale. Tale sistema è finalizzato alla verifica del livello di efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati. Il sistema di monitoraggio è alimentato dai dati rilevati dagli enti affidanti, sulla base di specifiche clausole previste dai contratti di servizio. I dati di monitoraggio sono utilizzati dalla Regione e dagli enti locali a supporto dello sviluppo e della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza, nonché per la valutazione e il controllo delle attività svolte dai soggetti gestori. La Giunta regionale individua gli indicatori, le modalità tecnico-operative e i tempi della rilevazione e trasmissione dei dati. Per l'assegnazione delle risorse del fondo incentivante, previsto dall'articolo 20, comma 9quater, e per l'assegnazione delle risorse stanziate dalla Regione per il conferimento delle funzioni, la Giunta regionale tiene conto delle attività di monitoraggio poste in essere dagli enti locali. I contratti di servizio sono comunicati all’Organo di garanzia del trasporto pubblico [79].

     4 bis. L'entrata in vigore dei contratti di servizio stipulati ai sensi del presente articolo determina la decadenza dei provvedimenti concessori rilasciati in base alla normativa previgente [80].

     5. Per quanto non previsto dal presente articolo per i contratti di servizio, si applicano le disposizioni dell'art. 19 del d.lgs. 422/1997.

     5-bis. Il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, deve garantire il raggiungimento della percentuale minima del 35%, con riferimento al complesso dei contratti di servizio ferroviari di competenza della Regione. La Regione, tramite i contratti di servizio, persegue tale obiettivo per mezzo dell'incremento degli introiti tariffari o preferibilmente per mezzo della riduzione dei costi di servizio [81].

 

Capo II

SERVIZI SU GOMMA

 

     Art. 20. (Procedure per l'affidamento dei servizi).

     1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto la Regione, le province ed i comuni fanno ricorso alle procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

     2. L'aggiudicazione deve avvenire sulla base di modalità operative definite dalla Giunta regionale e utilizzando la procedura ristretta di cui all'art. 12, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), tenendo conto dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 24, comma 1, lett. b) dello stesso decreto legislativo. L'ammissione alle gare deve essere prevista in favore delle imprese singole nonché dei soggetti di cui all'art. 23 del d.lgs. 158/1995, fermo restando che la sommatoria dei requisiti delle imprese riunite, o consorziate deve essere almeno pari ai requisiti globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore.

     2 bis. Gli enti locali affidanti prevedono nei bandi, nei capitolati di gara e nei sistemi di valutazione delle offerte specifici criteri e parametri volti ad attestare la capacità di concorrere delle imprese o di riunioni di imprese che, oltre alla idoneità giuridica e morale, facciano riferimento:

     a) alla capacità tecnica e professionale, con particolare riguardo all'esperienza di avere esercito, negli ultimi tre anni, servizi nei settori della mobilità collettiva in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale delle vetture/km che costituiscono la dimensione della rete o sotto-rete messa a gara, garantendo parametri di qualità e sicurezza del servizio e sul lavoro analoghi a quelli richiesti nei capitolati di gara;

     b) alla capacità finanziaria ed economica, con particolare riferimento agli indici di liquidità e solidità aziendale e alla dichiarazione di avere realizzato negli ultimi tre anni un fatturato annuo, relativo all'esercizio nei settori della mobilità collettiva, di valore non inferiore al cinquanta per cento dell'importo che costituisce la base d'asta della rete o sotto-rete messa a gara. [82]

     2 ter. I criteri e i parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 bis si intendono posseduti anche dalle imprese di trasporto pubblico controllate, se risultano posseduti dalle imprese che ne detengono il controllo. In tale caso l'ente affidante richiede, in sede di sottoscrizione del contratto di servizio conseguente all'aggiudicazione, apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Nel caso di riunioni di imprese i criteri e i parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 bis devono essere possedute nella misura non inferiore al cinquanta per cento dall'impresa mandataria ed in misura non inferiore al venti per cento dalle imprese mandanti. In ogni caso, i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere pari a quelli globalmente richiesti dall'ente affidante [83].

     3. Per garantire condizioni e criteri di equità ed un trattamento non discriminatorio degli operatori per l’accesso al mercato del territorio regionale, la proprietà delle reti e degli impianti spetta agli enti locali, qualora siano essenziali per l’espletamento del servizio del trasporto pubblico locale e siano stati finanziati con risorse pubbliche, con particolare riferimento al materiale rotabile metrotranviario, alle reti e relative infrastrutture e ai depositi  ubicati  nelle aree urbane [84].

     3.1. La proprietà delle reti e degli impianti può essere conferita ad una società di capitali o ad altro soggetto dotato di personalità giuridica a partecipazione pubblica maggioritaria [85].

     3.2. Alla società di cui al comma 3.1 non possono essere affidati i servizi di trasporto pubblico locale nelle reti o sotto-reti nell'ambito delle quali sono ubicati i beni di sua proprietà, così come definiti nel comma 3. La società è tenuta, anteriormente all'indizione delle gare per l'affidamento dei servizi, a comunicare e a garantire all'ente affidante la disponibilità dei beni di cui al comma 3, definendone le condizioni economiche di accesso e di utilizzo, che devono essere altresì indicate dall'ente medesimo nel bando di gara. Qualora la medesima società abbia il controllo o la partecipazione in società di gestione del trasporto pubblico locale, la stessa deve garantire condizioni di accesso dei beni non discriminatorie rispetto alle condizioni assicurate alle società dalla stessa controllate o partecipate [86].

     3.3 Per i beni non essenziali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5. In sede di prima applicazione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi, al fine di garantire equità ed un trattamento non discriminatorio tra gli operatori per l’accesso al mercato, il gestore uscente è tenuto a mettere a disposizione delle imprese aggiudicatarie delle gare il materiale rotabile metrotramviario adeguato al servizio, qualora sia stato finanziato con risorse pubbliche, nonché a rendere accessibili alle stesse imprese i sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, con particolare riferimento al centro di emissione dei titoli di viaggio, al sistema dei dati e di gestione degli stessi per il riparto degli introiti nei casi di integrazione tariffaria. A seguito dell’aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico a conclusione della prima  tornata delle procedure di gara, la proprietà dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, in considerazione della valenza strategica degli stessi, spetta agli enti locali che possono conferirne la proprietà ai sensi del comma 3.1. Tale conferimento deve garantire la gestione dei sistemi di bigliettazione in osservanza degli standard tecnici e di funzionamento determinati dalla Giunta regionale [87].

     3.4. La Regione favorisce inoltre:

     a) l'abbandono delle posizioni di controllo degli enti locali nelle società di gestione dei servizi;

     b) l'espletamento nell'anno 2002 delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;

     c) la razionalizzazione della spesa, mediante la previsione nei contratti di servizio di obiettivi specifici di miglioramento e dei relativi sistemi incentivanti ed il ricorso al sub-affidamento dei servizi. [88]

     3.5. Nel caso in cui le province o i comuni che stipulano i contratti di servizio scaturenti da gara possiedano quote partecipative all'interno delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, le commissioni aggiudicatrici delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi sono integrate da un componente nominato dalla Giunta regionale [89].

     3.6. Al fine di perseguire il soddisfacimento ottimale delle esigenze della domanda di trasporto nelle singole realtà territoriali, di ottimizzare l'utilizzo dei fattori produttivi e di attuare il principio di concorrenzialità, gli enti locali affidanti i servizi di trasporto pubblico provvedono al dimensionamento delle reti oggetto di gara tenendo conto dei vincoli di efficienza economica, di funzionalità e dei parametri che definiscono le caratteristiche quantitative e qualitative del servizio [90].

     3.7. Qualora la dimensione delle reti provinciali o comunali oggetto di gara sia superiore a cinquanta milioni di vetture/km, gli enti locali affidanti devono provvedere alla suddivisione delle medesime reti in più sotto-reti oggetto delle gare, ciascuna delle quali, ad eccezione delle reti di metropolitana che possono costituire oggetto di un'unica sotto-rete, non può superare il trenta per cento dell'ammontare complessivo delle vetture/km dell'intera rete comunale o provinciale [91].

     3 bis. Le concessioni di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, in scadenza al 31 dicembre 2001, sono prorogate al 31 dicembre 2002. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato da un contratto di regolazione stipulato tra gli enti locali affidanti e gli attuali concessionari, avente decorrenza dal 1° gennaio 2002 e scadenza al 31 dicembre 2002. I servizi aggiuntivi rispetto ai sevizi minimi previsti nei programmi triennali dei servizi, non soggetti al contratto di regolazione, sono assegnati con gara ad evidenza pubblica a decorrere dal 1° gennaio 2002 [92].

     3 ter. Gli enti locali, a decorrere dall'anno 2001, avviano le procedure concorsuali per  l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale con riguardo all'intera rete, ovvero per l'affidamento di quote di servizi o servizi speciali, come indicato nei rispettivi programmi triennali dei servizi. Qualora nei programmi triennali dei servizi emergano condizioni ostative all'affidamento di tutti i servizi a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali, gli enti locali procedono all'affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale previa stipula di contratto di servizio quale strumento di regolazione tra le parti, avente decorrenza dal 1 gennaio 2002 e scadenza al 31 dicembre 2002 [93].

     3 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i servizi di trasporto pubblico locale sono affidati a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali, in conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale. Per gli enti locali affidanti che non hanno completato le procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, le concessioni in scadenza al 31 luglio 2003 sono prorogate fino all’entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio stipulati a seguito di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. Nel periodo di proroga delle concessioni le risorse finanziarie sono assegnate dalla Regione in attuazione delle leggi regionali 2 gennaio 1982, n. 2 (Interventi regionali a favore delle aziende di persone. Contributi di esercizio), 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) e 12 gennaio 2002, n.1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) [94].

     3 quater 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, tutti i servizi di trasporto pubblico locale sono affidati nel rispetto della vigente normativa di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale. Per gli enti locali affidanti che non hanno completato le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2003 sono prorogate fino all’entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio e comunque non oltre il 31 luglio 2004. Nel periodo di proroga delle concessioni le risorse finanziarie sono assegnate dalla Regione in attuazione della l.r. 2/1982, della l.r. 13/1995 e della l.r. 1/2002 [95].

     3 quater 2. A decorrere dal 1° agosto 2004, tutti i servizi di trasporto pubblico locale sono affidati nel rispetto della vigente normativa regionale di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale. Per gli enti locali affidanti che non hanno completato le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, le concessioni in scadenza al 31 luglio 2004 sono prorogate fino all'entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio e comunque non oltre il 31 ottobre 2004. Trascorso il termine del 31 ottobre 2004, in caso di ulteriori e specifiche situazioni di ritardo negli adempimenti relativi alle gare, debitamente motivate dagli enti programmatori e regolatori, con particolare riferimento a controversie ovvero a difficoltà di carattere operativo, la Giunta regionale può autorizzare, con proprio provvedimento, gli stessi enti a ulteriori e singole proroghe delle concessioni, determinandone i limiti temporali comunque non superiori a dodici mesi. Nel periodo di proroga delle concessioni, le risorse sono assegnate dalla Regione direttamente alle aziende o agli enti concessionari, per il solo periodo prorogato, prendendo a riferimento il valore del bus/km risultante dalla definitiva determinazione dei contributi spettanti per l'anno 2003 [96].

     3 quater 3. Le concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale, prorogate ai sensi del comma 3 quater 2, sono ulteriormente prorogate fino all'entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio stipulati dagli enti locali programmatori e regolatori e, in mancanza, fino al 31 dicembre 2005 o al nuovo termine eventualmente stabilito dalla normativa statale. Nel periodo di proroga delle concessioni, le risorse sono assegnate dalla Regione direttamente alle aziende o agli enti concessionari, per il solo periodo prorogato, prendendo a riferimento il valore del bus*km risultante dalla definitiva determinazione dei contributi spettanti per l'anno 2003. Le concessioni in scadenza alla data del 31 dicembre 2006 possono essere ulteriormente prorogate non oltre il 31 dicembre 2008 nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall’articolo 18 del d.lgs. 422/1997. La proroga è disposta dall’ente affidante, previa verifica della sussistenza dei requisiti. [97]

     3 quinquies. Sino all'attivazione da parte degli enti locali dei contratti di servizio conseguenti all'espletamento di procedure concorsuali per i servizi interurbani su gomma, nonché per l'affidamento dei servizi di area urbana e comunali, i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, al fine di creare maggiore efficienza di gestione, hanno facoltà di affidare quote di servizio o servizi speciali, in ottemperanza alla vigente normativa comunitaria e nazionale [98].

     4. [99].

     5. Al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo in caso di subentro di altro gestore. La stessa norma si applica in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo e di risoluzione contrattuale. Anche in caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d'uso per gli anni indicati ai sensi di legge. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di detti beni strumentali al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione, l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione.

     5 bis. Gli enti locali prevedono nei bandi e nei capitolati di gara il titolo e le modalità di trasferimento dei beni dal gestore uscente al nuovo aggiudicatario. Il valore dei beni oggetto di trasferimento dal gestore uscente al nuovo aggiudicatario deve essere determinato sulla base dei principi di congruità ed equità, in relazione al valore economico dei beni stessi derivante dalla loro ubicazione, funzionalità e destinazione. Il nuovo gestore è tenuto altresì a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere nonché nelle obbligazioni relative ai contratti in corso per la somministrazione di beni e servizi. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore sono indicati nel bando e nel capitolato di gara. Nei bandi e nei capitolati d’appalto sono altresì inserite clausole atte a garantire, ove è possibile, il mantenimento dei contratti integrativi del personale trasferito dall’impresa cedente a quella subentrante nella gestione del servizio [100].

     6. Il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, dell'allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) e successive modificazioni ed integrazioni.

     6 bis. Gli attuali concessionari provvedono a presentare all'ente affidante l'elenco del personale dipendente, suddiviso per qualifica e costo complessivo, in servizio alla data della pubblicazione dell'avviso indicativo di gara di cui all'articolo 14 del d.lgs. 158/1995 e successive modificazioni ed integrazioni [101].

     7. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio. L'affidatario incorre nella decadenza dall'affidamento in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio o del mancato rispetto dei parametri di efficienza fissati. dalle normative vigenti e dovrà rifondere gli eventuali maggiori oneri che l'ente affidante dovesse sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore.

     8. I servizi pubblici di trasporto per i quali non sussistono obblighi di servizio ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 422/1997 sono assentiti mediante autorizzazione rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi di trasporto di persone su strada o autoservizi pubblici non di linea, sulla base dell'individuazione delle relazioni e delle modalità da definirsi dalla Giunta regionale entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     9. [102].

     9 bis. La Giunta regionale, sentite le province ed i comuni capoluogo, disciplina l'utilizzo dei ribassi d'asta derivanti dall'espletamento delle procedure concorsuali, definendo i relativi vincoli, i criteri, i tempi e le modalità di assegnazione, di liquidazione e di rendicontazione. Le risorse finanziarie derivanti dai ribassi d'asta sono assegnate agli enti locali affidanti per una quota pari al settanta per cento da destinare agli investimenti ed agli interventi di miglioramento e potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi di trasporto pubblico. Con la quota residua delle risorse derivanti dai ribassi d'asta, la Giunta regionale provvede ad effettuare il riequilibrio modale e territoriale dei servizi di trasporto, nonché l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e lo sviluppo dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi. I ribassi d’asta derivanti dall’espletamento delle procedure concorsuali non possono essere assicurati attraverso offerte che riducano quantità, qualità e sicurezza nel servizio [103].

     9 ter. La rendicontazione in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate da parte della Regione alle province e ai comuni capoluogo ha cadenza triennale, in relazione ai programmi triennali dei servizi di rispettiva competenza [104].

     9 quater. È istituito il fondo incentivante quale strumento atto ad incentivare il completamento della riforma del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento all'attuazione da parte degli enti locali delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, al progressivo abbandono delle posizioni di controllo degli enti nelle società di gestione, nonché al compimento da parte degli enti locali stessi di azioni volte allo sviluppo dei servizi ed all'adozione di soluzioni innovative in relazione all'attività programmatoria di rispettiva competenza. La Giunta regionale, con specifico provvedimento, determina l’entità, i criteri, le modalità e i tempi di assegnazione delle risorse finanziarie [105].

     9 quinquies. La Regione istituisce un fondo di solidarietà per i lavoratori delle aziende di trasporto pubblico locale, quale ammortizzatore sociale destinato ad ovviare ad eventuali problemi occupazionali e contrattuali conseguenti alla messa a gara dei servizi [106].

 

     Art. 21. (Modalità particolari di svolgimento dei servizi).

     1. Gli affidatari dei servizi, individuati con le modalità di cui all'art. 20, previo assenso dell'ente affidante e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono individuare modalità particolari di svolgimento dei servizi ivi compreso il sub-affidamento ad altra impresa, non controllata societariamente dal medesimo affidatario, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta fermo che il soggetto affidatario conserva comunque la titolarità e la responsabilità del servizio sia nei confronti dell'ente affidante, sia nei confronti dell'utenza. A tal fine i contratti di servizio debbono prevedere la garanzia del mantenimento dei medesimi livelli qualitativi. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo a titolo di indennizzo da parte dell'ente affidante.

 

Capo III

SERVIZI SU FERRO

 

     Art. 22. (Servizi ferroviari).

     1. La Regione svolge in modo unitario compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 422/97.

     2. In conformità con la normativa della Comunità Europea, la Regione disciplina il rilascio di concessioni ferroviarie e di licenze di trasporto regionale e locale ad imprese ferroviarie esistenti o appositamente costituite e stipula con esse i contratti di servizio per l'effettuazione dei servizi di propria competenza.

     2 bis. Per l'organizzazione dei servizi ferroviari, la Regione prevede un periodo transitorio da concludersi entro il 31 dicembre 2003, durante il quale sono mantenuti gli affidamenti agli attuali concessionari in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3 bis, del D.Lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Decorso tale periodo, la Regione provvede all'affidamento progressivo dei servizi attraverso la procedura ristretta di cui all’art. 12, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 24, comma 1 e tenendo conto delle prescrizioni dell'art. 25 in tema di offerte anormalmente basse dello stesso decreto legislativo. Sulla base del programma triennale regionale dei servizi ferroviari e dei programmi triennali degli enti locali possono essere esperite procedure concorsuali per l'affidamento congiunto di quote di servizi ferroviari di interesse regionale e locale integrati con servizi di trasporto pubblico locale su gomma, su acqua o su fune. La Regione sottoscrive con gli enti locali competenti accordi con i quali sono definiti i reciproci rapporti per l'espletamento di tali procedure e con i quali possono essere delegate le specifiche funzioni amministrative inerenti alla successiva gestione dei contratti per la parte dei servizi ferroviari [107].

     2 ter. In conformità a quanto disposto dall'Accordo Quadro stipulato tra Stato e Regioni, sino all’attuazione di quanto previsto nei comma 2 bis, la Regione prevede una fase sperimentale da concludersi entro il 31 dicembre 2001, nel corso della quale sono acquisiti tutti gli elementi utili alla definizione dei contratti di servizio relativi al biennio 2002‑2003 e di quelli non ancora aggiudicati con procedure concorsuali alla data del 31 dicembre 2003 [108].

     2 quater. Nel periodo transitorio di cui al comma 2 bis, la Regione stipula contratti di servizio quali strumenti funzionali al miglioramento del servizio di trasporto pubblico ed al suo adeguamento alle esigenze dell'utenza, prevedendo negli stessi un sistema di monitoraggio della qualità del servizio erogato [109].

     3. I contratti di servizio stipulati tra la Regione e le società di cui al comma 2 sono riferiti alla sola attività di trasporto e garantiscono alle imprese ferroviarie l'accesso alla rete nazionale, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 5, del d.lgs. 422/1997, ed alla rete regionale sulla base della disciplina stabilita in sede di accordo di programma con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 422/1997.

     4. [110].

     4 bis. L’impresa ferroviaria che ha assunto obblighi di servizio, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, con la sottoscrizione dei contratti di cui al presente articolo è tenuta a proseguire il servizio fino all’effettivo subentro del nuovo affidatario. Per i primi dodici mesi di proroga le condizioni contrattuali del servizio restano immutate. Oltre il dodicesimo mese eventuali modifiche delle condizioni contrattuali sono negoziate tra le parti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di risoluzione anticipata del contratto [111].

 

     Art. 22 bis. (Messa a disposizione delle dotazioni patrimoniali essenziali ed acquisto del materiale rotabile) [112]. [113]

     1. In attuazione del principio della concorrenza tra gestori del servizio ferroviario, così come previsto nell’articolo 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 422/1997, la Regione individua le dotazioni patrimoniali essenziali allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento che devono essere messe a disposizione dell’impresa ferroviaria aggiudicataria del servizio da parte dell’impresa ferroviaria uscente, del gestore dell’infrastruttura, o di altro soggetto che ne abbia la disponibilità o la detenzione a qualunque titolo. Sono dotazioni patrimoniali essenziali, in particolare: le reti, gli impianti e, con riferimento alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, i depositi ed il materiale rotabile in esercizio sulle linee per la gestione dei servizi di competenza della Regione.

     2. L’impresa ferroviaria uscente, o altro soggetto che detiene a qualunque titolo i beni individuati come essenziali ai sensi del comma 1, si impegna a mettere a disposizione i beni stessi, o comunque a cederli, all’impresa aggiudicataria del servizio. La messa a disposizione, o comunque la cessione, di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di gara. Le modalità e le condizioni di trasferimento di tali beni, ivi compreso il prezzo di cessione se dovuto ed i termini per il suo pagamento, sono regolate attraverso atti negoziali, sottoscritti preventivamente alla pubblicazione del bando di gara, con la Regione che ne garantisce il trasferimento all’impresa aggiudicataria.

     2 bis. Per agevolare la messa a disposizione dei beni di cui al comma 2, la Regione, a seguito della sottoscrizione degli atti negoziali di cui al medesimo comma, può acquistare direttamente il materiale rotabile per l’effettuazione dei servizi oggetto di affidamento ai sensi dell’articolo 22, comma 2 bis, secondo periodo [114].

     3. Nel caso non si raggiunga un accordo ai sensi del comma 2, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, che costituisce formale diffida ai soggetti in questione, individua nel dettaglio i beni che costituiscono le dotazioni patrimoniali essenziali all’esercizio del servizio ferroviario oggetto d’affidamento e determina in via unilaterale l’indennità da offrire all’impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione di tali beni a qualunque titolo. Con tale provvedimento determina altresì i termini e le condizioni per il trasferimento dei beni in questione.

     4. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui sopra, i soggetti citati possono presentare alla Regione motivate controdeduzioni in merito alla determinazione dell’indennità offerta, ai termini e alle condizioni di trasferimento dei beni. Decorso il termine di cui sopra senza che vi sia stata accettazione scritta dell’offerta, ovvero accordo sulle nuove proposte presentate, la Giunta regionale procede con atto motivato a trasferire alla disponibilità del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio le dotazioni patrimoniali individuate ai sensi del presente comma, indicando in via definitiva termini e condizioni per il loro trasferimento. Tale provvedimento è oggetto d’immediata esecuzione nei confronti dei soggetti detentori di tali dotazioni patrimoniali.

     5. L’indennità di cui al comma 3, che l’impresa aggiudicataria del servizio deve versare all’impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione delle dotazioni patrimoniali essenziali a qualunque titolo, è determinata con riferimento ai costi d’ammortamento e/o di manutenzione ciclica ancora da assumere a carico del bilancio dei soggetti destinatari del provvedimento, nonché al loro valore commerciale residuo al netto dei finanziamenti pubblici in qualsiasi forma erogati.

     6. La Regione può acquistare il materiale rotabile di cui al comma 1, ancorché non dichiarato bene essenziale, direttamente dall’impresa ferroviaria uscente ovvero reperirlo sul mercato ove lo ritenga necessario anche al fine di potenziare il servizio messo a gara [115].

 

     Art. 22 ter. (Modalità di determinazione e garanzie per il trasferimento del personale a seguito di aggiudicazione delle gare per i servizi ferroviari). [116]

     1. La Giunta regionale determina la consistenza del personale dipendente dell’attuale gestore dei servizi addetto alle linee oggetto di aggiudicazione precedentemente alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi ferroviari sulla base di quanto previsto al comma 2.

     2. I dati riguardanti l’attuale assegnazione del personale alle linee oggetto di aggiudicazione sono comunicati dal gestore dei servizi alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta e devono individuare le unità di personale suddiviso per qualifica, l’anzianità media per qualifica e il costo medio unitario per qualifica, indicando la percentuale di utilizzo di tale personale sulle linee in questione nel caso di impiego promiscuo dello stesso su altre linee. La Giunta regionale può sottoscrivere accordi con l’attuale gestore del servizio per facilitare il trasferimento del personale di cui al comma 4, lettera a). In tali accordi può essere previsto il temporaneo utilizzo, in attesa della definizione delle procedure di cui al comma 4, di personale dell’impresa uscente per l’effettuazione del servizio aggiudicato al nuovo gestore.

     3. Ai sensi dell’articolo 26 del r.d. 148/1931, così come richiamato dall’articolo 18, comma 2, lettera e), del d.lgs. 422/1997, i bandi di gara per l’affidamento dei servizi ferroviari determinano le modalità di trasferimento del personale dipendente garantendo, anche a fronte dell’introduzione di nuove modalità organizzative di lavoro da adottarsi previo confronto con le organizzazioni sindacali, la continuità del rapporto di lavoro con l’impresa subentrante nel servizio, il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori, nonché livelli di sicurezza adeguati al servizio esercitato.

     4. I bandi di gara garantiscono in particolare:

     a) che il personale non dirigenziale addetto alle linee oggetto di aggiudicazione, così come determinato ai sensi del comma 1, sia trasferito alle dipendenze dell’impresa subentrante e prenda servizio presso la medesima secondo tempi e modalità idonei a garantire la continuità del servizio;

     b) che siano rispettate le disposizioni legislative e del contratto collettivo nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, lettera l), del d.lgs. 422/1997, che disciplina lo stato giuridico, il trattamento economico, il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio oggetto di aggiudicazione;

     c) che l’impresa uscente rimanga obbligata per tutti i crediti che i lavoratori trasferiti avevano al tempo del trasferimento;

     d) che l’impresa uscente e l’impresa subentrante diano comunicazione scritta del trasferimento alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’articolo 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale applicato nelle imprese interessate dal trasferimento;

     e) che l’impresa uscente e l’impresa subentrante effettuino, su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera d), un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti;

     f) che l’impresa subentrante assuma l’impegno di mantenere i contenuti economici dei contratti collettivi già in essere con il gestore uscente.

 

     Art. 23. (Gestione infrastrutture ferroviarie).

     1. La Regione, con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 8, comma 5, del d.lgs. 422/1997, disciplina l'individuazione dei criteri di accesso e utilizzo delle infrastrutture ferroviarie di livello regionale, nonché le modalità per la fissazione dei canoni di utilizzo delle infrastrutture medesime.

     1 bis. La disponibilità dei beni assegnati al gestore dell'infrastruttura è regolata attraverso accordi con la Regione che hanno la durata dell'affidamento del servizio. Tali accordi garantiscono la capacità della rete ed i relativi accessori e costituiscono l'ambito all'interno del quale l'impresa affidataria del servizio richiede l'assegnazione delle tracce orarie necessarie allo svolgimento del servizio. Per agevolare la messa a disposizione dei beni accessori, la Regione, a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui sopra, può acquistare direttamente aree ovvero realizzare, ristrutturare e adeguare immobili da adibire allo stazionamento ed alla manutenzione del materiale rotabile [117].

     1 ter. Per i servizi ferroviari oggetto di contratto di servizio, il gestore della rete ferroviaria di livello regionale rilascia, sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta regionale, la disponibilità delle tracce orarie da assegnare alle imprese aggiudicatarie del servizio. Garantisce inoltre l'assistenza alle medesime imprese nello svolgimento delle procedure per il rilascio dei certificati di sicurezza, dell'abilitazione del personale e dell'omologazione del materiale rotabile [118].

     2. La Regione uniforma l'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed amministrazione riguardanti la gestione delle infrastrutture ferroviarie provenienti dai conferimenti statali ai principi della direttiva 91/440/CEE, assicurando:

     a) l'accessibilità all'uso dell'infrastruttura da parte dei soggetti titolari di trasporto ferroviario, secondo criteri imprenditoriali e di concorrenzialità nel settore dei servizi di trasporto pubblico passeggeri e merci, previa definizione dei criteri di utilizzo e di attribuzione delle tracce orarie, con conseguente applicazione di canone di pagamento nel rispetto del principio della non discriminazione tra imprese ferroviarie;

     b) le garanzie circa la priorità della disponibilità delle tracce orarie per l'effettuazione dei servizi ferroviari regionali e locali.

     3. Con apposito contratto di programma la Regione disciplina, i contenuti contrattuali specifici inerenti la gestione delle, infrastrutture onde assicurare la responsabilità del soggetto gestore in materia di investimenti, manutenzione e finanziamento che detta gestione comporta. I corrispettivi versati dalla Regione per i contratti di programma sono considerati corrispettivi per i servizi di trasporto ferroviario di competenza della Regione e contribuiscono, unitamente a quelli versati per i contratti di servizio, a ridurre i costi sostenuti dalla collettività per l'utilizzo del mezzo di trasporto ferroviario [119].

     3 bis. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole delle commissioni consiliari competenti sulla base di un idoneo progetto industriale e societario, è autorizzata a promuovere, anche con il coinvolgimento di altri enti pubblici e privati interessati, la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale regionale a cui conferire i beni trasferiti alla Regione Lombardia dallo Stato ai sensi del D.Lgs. n. 422/1997, nonché le attuali partecipazioni regionali nella FNM s.p.a. [120]

     3 ter. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 41 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457) e dell’articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000), all'assunzione di mutui della durata massima di quindici anni per l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie concesse [121].

     3 quater. Al fine di consentire l'utilizzo dei fondi destinati all’ammodernamento e potenziamento delle ferrovie concesse, sono individuate, con apposito provvedimento, le modalità e le procedure per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria attualmente in concessione a F.N.M.E. s.p.a. [122].

     3 quinquies. Le modalità e le procedure di cui al comma 3quater devono in particolare disciplinare :

     a) la verifica della coerenza degli interventi con gli strumenti della programmazione e pianificazione regionale (PRS, DPEFR e PRMT);

     b) l'introduzione di semplificazioni procedurali in base a differenti soglie economiche e tipologiche degli interventi da realizzare;

     c) l'individuazione delle modalità di valutazione in merito all'adeguatezza tecnico - economico - funzionale dei progetti degli interventi;

     d) l'approvazione in linea tecnica ed economica dei progetti ;

     e) la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti;

     f) il monitoraggio dell’attuazione degli interventi. [123]

     3 sexies. L’approvazione dei progetti definitivi degli interventi di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie concesse comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Sono delegati ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la competenza all'adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità [124].

     3 septies. Agli interventi di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie concesse non si applicano i commi da 85 a 98 dell’articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") e successive modificazioni ed integrazioni [125].

 

Capo IV

SERVIZI EFFETTUATI CON

ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

 

     Art. 24. (Servizi lacuali ed elicotteristici di trasporto pubblico locale).

     1. [126]

     2. La Regione organizza i servizi elicotteristici di cui all'articolo 10 del d.lgs. 422/1997, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo medesimo, nonché dalla presente legge [127].

     2 bis. La Regione, in accordo con gli enti locali, individua le localizzazioni ottimali per la costruzione di una rete di eliporti ed elisuperfici, di idroscali ed idrosuperfici [128]

 

     Art. 24 bis. (Navigazione pubblica di linea sui laghi). [129]

     1. La Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le modalità di cui ai commi seguenti.

     2. La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, con le modalità ritenute opportune dagli organi competenti, la tutela degli interessi statali.

     3. La Giunta regionale, d'intesa con le Regioni Piemonte e Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la regionalizzazione dei servizi di navigazione pubblica sui laghi Maggiore, di Como e Garda anche favorendo, con specifici accordi con le regioni interessate, la costituzione di consorzi formati dagli enti locali delle diverse regioni sui rispettivi bacini lacuali.

     4. La Giunta regionale per la gestione dei servizi di navigazione pubblica e del patrimonio e demanio collegati sui laghi di Como e Iseo, promuove ai sensi del d.lgs. 267/2000 la costituzione di consorzi formati dagli enti locali rivieraschi. Con apposito provvedimento la Giunta regionale conferisce a tali consorzi la titolarità dei beni mobili ed il diritto d'uso per trenta anni di quelli demaniali strumentali all'esercizio della navigazione pubblica. Tali enti procedono direttamente o affidano a terzi la manutenzione del demanio e dei beni loro affidati.

     5. I consorzi suddetti hanno compiti di programmazione del servizio relativamente al servizio di trasporto pubblico di linea con unità di navigazione, tenendo conto dei programmi triennali dei servizi delle province e dei comuni capoluogo, e individuano l'affidatario dei servizi a seguito di procedure concorsuali.

     6. Con apposito accordo poliennale, tra i consorzi suddetti e la Giunta regionale, sono individuate le risorse da trasferire per le funzioni di programmazione e affidamento del servizio nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e dei mezzi. La Regione si fa carico a questo scopo delle spese generali minime d'istituzione e gestione del consorzio.

     7. Qualora, entro ventiquattro mesi dall'affidamento delle funzioni di cui sopra, i consorzi non abbiano provveduto alla pubblicazione del bando relativo alla procedura concorsuale per l'aggiudicazione del servizio di trasporto, la Giunta regionale procederà, in sostituzione, all'espletamento delle procedure di gara. Le risorse trasferite in base all'accordo di cui al comma 6 sono proporzionalmente ridotte in relazione alle funzioni non svolte.

     8. Per i bacini lacuali interregionali le convenzioni e l'eventuale intervento sostitutivo saranno realizzati previo accordo con le giunte regionali interessate.

     9. I consorzi affidatari regolano l'uso delle strutture e dei mezzi dedicati all'esercizio della navigazione di linea e il loro eventuale uso per altri tipi di navigazione quando compatibile con quello principale. I consorzi inoltre definiscono le tariffe dei servizi di trasporto, tranne quelle del trasporto pubblico locale, l'ammontare dei canoni di concessione per l'uso del demanio e il valore delle locazioni per l'uso del patrimonio affidati. Tale demanio e patrimonio possono essere usati per fini diversi dal servizio di navigazione pubblica di linea purchè gli usi stessi non confliggano con l'uso principale.

     10. Sino alla definizione dei canoni da parte dei suddetti consorzi, le concessioni per le strutture dedicate alla navigazione di linea sono rilasciate annualmente dagli uffici regionali. Per tali strutture sarà calcolato un canone annuale fisso di 1500 euro per ogni cantiere navale, di 250 euro per ogni pontile idroviario con aree a terra per uso navi traghetto, di 100 euro  per ogni pontile idroviario semplice o altra struttura similare.

     11. I consorzi, oltre alla gestione e alla manutenzione delle opere, dei beni e degli impianti strumentali alla navigazione pubblica di persone e merci, possono provvedere:

     a) alla gestione di altri servizi d'interesse generale strumentali alla navigazione interna (dragaggio, segnalamento, ecc.);

     b) allo svolgimento di attività accessorie su richiesta degli enti associati, che ne sopportano i costi, nonché alla gestione diretta dei porti lacuali pubblici.

     12. I consorzi così costituiti possono altresì svolgere le altre funzioni delegate ai comuni e alle province in materia di navigazione e demanio oltre che ulteriori funzioni definite negli statuti dagli enti locali partecipanti. Gli enti suddetti, per l'esercizio di funzioni secondarie e per altre assimilabili, possono costituire specifiche società di capitali.

     13. La Giunta regionale, ove esistano già consorzi che abbiano le caratteristiche suddette e rappresentino almeno il sessanta per cento delle linee di costa e il sessanta per cento degli enti locali presenti sul rispettivo lago maggiore, può stipulare apposito accordo e riconoscere le funzioni previste dal presente articolo a tali enti.

     14. La presente normativa si applica anche alla gestione del servizio regionale di navigazione sul lago d'Iseo. Nel periodo transitorio tale servizio regionale di navigazione è gestito, tramite convenzione, dalla Gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, Garda e di Como. A seguito di richiesta del Consorzio per la gestione associata dei laghi di Iseo, Endine e Moro, la Giunta regionale, con appositi atti, conferisce le funzioni al medesimo consorzio. Per il solo lago d'Iseo, ove si riveli economicamente conveniente, è possibile l’affidamento ad un unico terzo sia del servizio di navigazione sia della gestione del patrimonio collegato.

     15. A far tempo dalla data di efficacia dei provvedimenti di conferimento delle funzioni, di cui al comma 14, da parte della Giunta regionale al Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, la legge regionale 20 giugno 1975, n. 102 (Gestione pubblica dei servizi di navigazione di linea per trasporto di persone sul lago d'Iseo) è abrogata.

 

     Art. 25. (Servizi di collegamento con gli aeroporti).

     1. La Regione programma i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico civile alla luce dei principi sanciti dalla presente legge.

     2. I servizi automobilistici di collegamento con gli aeroporti civili con relazione a domanda forte sono assentiti mediante autorizzazione, anche agli effetti dell'immatricolazione dei veicoli di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciata ai sensi dell'articolo 20, comma 8, previa individuazione delle relazioni di collegamento oggetto di autorizzazione. Questa deve comunque prevedere che vengano assicurati la copertura del servizio 24 ore su 24, il possesso della certificazione di qualità ISO 9002 da parte delle aziende, gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, adeguati livelli di manutenzione e di confortevolezza dei veicoli impiegati. Le aziende, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente comma debbono altresì indicare le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di esercizio [130].

     3. I servizi di collegamento con gli aeroporti civili con relazione a domanda debole sono affidati con modalità particolari da individuarsi ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.

     4. Per i collegamenti con gli stessi aeroporti mediante taxi, si applicano le disposizioni della legislazione nazionale di riferimento in materia e della legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio taxi e servizi di noleggio con conducente).

     5. Il bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio di taxi è costituito dall'insieme del territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico civile. Il sistema aeroportuale lombardo è costituito dagli aeroporti aperti al traffico civile. I titolari di licenze rilasciate dai comuni integrati di cui al comma 18 dell'articolo 31 sono legittimati a svolgere il servizio di taxi nel sistema aeroportuale lombardo con l'obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano dal sistema aeroportuale stesso sull'intero territorio lombardo, nonché sul territorio delle province ad esso confinanti. Nei suddetti comuni si applica l'integrazione del servizio di taxi con la reciprocità di carico. Gli operatori del servizio di taxi dei comuni integrati e di quelli che si integreranno ai sensi del comma 18 dell'articolo 31 hanno l'obbligo della prestazione del servizio sull'intero territorio del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo per le corse che non originano dal sistema aeroportuale. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di contenere i relativi costi di gestione, previa approvazione di un disciplinare-tipo, promuove la stipulazione, entro il 30 giugno 2002, di apposita convenzione tra gli enti locali interessati, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000. La convenzione tra l’altro regola:

     a) l’uniformazione dei regolamenti comunali;

     b) la costituzione di una commissione consultiva di bacino di cui all’articolo 4, comma 4, della l. 21/1992;

     c) le modalità di svolgimento dei servizi di taxi;

     d) la previsione di eventuali servizi sperimentali;

     e) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l’intero arco delle ventiquattro ore;

     f) i criteri per la determinazione dell'organico unificato e la conseguente ripartizione a livello comunale e provinciale, ove si tenga altresì conto della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all’interno dei diversi ambiti comunali del bacino, anche mediante eventuali turnazioni orarie o giornaliere tra il servizio aeroportuale e quello comunale;

     g) le modalità dello svolgimento delle funzioni di vigilanza;

     h) la definizione delle tariffe sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale, in conformità alle disposizioni contenute nel comma 6, previo parere della commissione consultiva regionale. [131]

     6. Il servizio taxi espletato all'interno del bacino di cui al comma 5 si uniforma ad una disciplina di servizio omogenea, che prevede un sistema tariffario unico, determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     7. La Giunta regionale promuove, mediante gli interventi finanziari previsti dalla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 10 (Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi), l’integrazione ed il coordinamento operativo del servizio radio-taxi, in modo da prevedere la copertura integrale del bacino di traffico del sistema aeroportuale, estensibile ad altre aree, con l’obiettivo di assicurare unicità di offerta nei confronti dell’utenza, sulla base dei principi di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia [132].

     7 bis. [133].

 

          Art. 25 bis. (Monitoraggio dei servizi di taxi e di autonoleggio con conducente di collegamento con gli aeroporti). [134]

     1. La Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali interessati, individua i criteri e le modalità operative per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e di verifica della funzionalità del servizio di taxi e di autonoleggio con conducente nell’ambito del bacino aeroportuale, con l’obiettivo di garantire un elevato livello qualitativo dei servizi offerti all’utenza.

 

          Art. 25 ter. (Sanzioni). [135]

     1. La mancata ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di servizio taxi e di noleggio con conducente negli aeroporti aperti al traffico civile sono sanzionate in conformità del comma 2 dell’articolo 1174 del codice della navigazione, qualora l’inosservanza riguardi un provvedimento dell’autorità in materia di circolazione nell’ambito del demanio aeronautico.

     2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’inosservanza della vigente normativa in materia di servizio taxi di cui all’articolo 25, comma 5, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, nonché dalle norme regolamentari dei comuni integrati.

     3. A tutela dell’utenza, le sanzioni amministrative per l’inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono proposte dalla commissione consultiva di bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi di cui all’articolo 25, comma 5.

     4. I verbali della commissione di cui al comma 3 sono trasmessi per conoscenza alla commissione consultiva regionale, nonché alle amministrazioni comunali competenti per l’eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative.

 

Titolo V

SISTEMA TARIFFARIO

 

     Art. 26. (Sistemi tariffari). [136]

     1. La Regione, sentita la consulta di cui al comma 2 dell'art. 8, tenuto conto del costo dei servizi, delle variazioni del costo della vita e nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi e modi di trasporto, nonché delle funzioni di competenza degli enti locali, disciplina i sistemi tariffari e le modalità di integrazione dei modi di trasporto sulla base dei seguenti criteri:

     a) sistema tariffario regionale elaborato su una tariffa chilometrica crescente secondo classi di distanza ed in base al tempo di validità del titolo di viaggio;

     b) sistemi tariffari a zone, ovvero forme di integrazione tariffaria tra servizi di trasporto interurbani ed urbani e tra modalità diverse, garantendo una tipologia di titoli di viaggio e di tariffe omogenee nell'ambito dell'area urbana di cui all'art. 2, comma 4, lett. b);

     c) tariffe massime applicabili dagli esercenti i servizi di trasporto;

     d) conseguimento del rapporto almeno di 0.35 tra ricavi da traffico e costi operativi per ogni area e, per i servizi ferroviari, al netto del costo delle infrastrutture.

     2. L'aggiornamento dei sistemi tariffari viene effettuato annualmente entro il mese di settembre e le nuove tariffe hanno decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo.

 

     Art. 27. (Agevolazioni tariffarie sui servizi interurbani di pubblico trasporto). [137]

     1. [138].

     2. Le agevolazioni tariffarie per le categorie di cui al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 13/1995 sono estese ai servizi attualmente in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di interesse regionale e locale di cui all'articolo 9 del d.lgs. 422/1997 e ai servizi ferroviari in concessione di cui all'articolo 8 del d.lgs. 422/1997 a decorrere dall'1 gennaio 2004. Gli oneri finanziari inerenti alle agevolazioni tariffarie per le categorie di cui al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 13/1995 trovano copertura nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio [139].

 

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 28. (Interventi sostitutivi).

     1. In caso di perdurante mancato svolgimento da parte delle amministrazioni locali delle funzioni e delle competenze trasferite o delegate ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone specifici interventi sostitutivi di un commissario ad acta.

     2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 la giunta regionale procede, a fronte dell'inerzia da parte delle amministrazioni e dei soggetti esercenti servizi di trasporto pubblico locale diretto, ad espletare le procedure concorsuali di cui all'art. 20.

 

     Art. 29. (Commissioni tecniche provinciali per la formulazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea).

     1. Le province, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a costituire apposite commissioni tecniche provinciali, così composte:

     a) un dirigente del settore competente per materia, designato dalla giunta provinciale, che la presiede;

     b) un rappresentante della competente direzione generale della giunta regionale;

     c) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio;

     d) un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

     e) un rappresentante del compartimento della polizia stradale della Lombardia;

     f) il responsabile del settore trasporti, traffico e viabilità del comune capoluogo della provincia;

     g) due esperti della materia, designati dalla giunta provinciale;

     h) un rappresentante designato dall'ANCI, sezione regionale;

     i) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

     2. I componenti di cui al comma 1, lettere e) ed h) partecipano alle sedute con funzione consultiva.

     3. La commissione è nominata con decreto del presidente della provincia. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all'attività della commissione in assenza del titolare; il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della commissione a un dipendente del settore provinciale competente per materia.

     4. Compete alle commissioni:

     a) valutare la regolarità delle domande, di cui all'art. 14 della l.r. 20/1995, per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;

     b) espletare le prove di esame di cui all'art. 15 della l.r. 20/1995.

 

          Art. 30. (Norme finali).

     1. La Giunta regionale, ogni qualvolta debba acquisire un'intesa ai sensi della presente legge indice una conferenza di servizi da svolgersi secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 17, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo svolgimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

     2. [140].

     2 bis. Le competenze concessorie relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, spettano:

     a) al comune qualora l'impianto operi nel territorio comunale o in area urbana;

     b) alla provincia qualora l'impianto operi nel territorio di più comuni;

     c) alla provincia sul cui territorio insiste maggiormente l'impianto qualora l'impianto abbia estensione interprovinciale. [141]

     3. [142].

     4. [143].

     5. Le provvidenze di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194 "Interventi nel settore dei trasporti" sono assegnate dalla competente Direzione Generale della Giunta regionale alle aziende di trasporto pubbliche e private che, nell'anno 1996, siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero titolari di concessione di impianto o di esercizio, ovvero agli enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi soggetti nell'anno 1996. La Regione destina la rata del contributo statale di cui all'art. 2 della l. 194/1998 all'ammortamento di un mutuo quindicennale finalizzato al concorso della copertura dei disavanzi di esercizio relativi al triennio 1994/96 con il limite del disavanzo ammissibile.

     5 bis. Le provvidenze di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999 n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) sono assegnate dalla competente direzione generale della Giunta regionale alle aziende di trasporto pubbliche e private che nell'anno 1997 siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero agli enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi soggetti nell'anno 1997. La Regione destina la rata del contributo statale di cui all'articolo 12 della l. 472/1999 all'ammortamento di un mutuo quindicennale finalizzato al concorso della copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1997 con il limite del disavanzo ammissibile [144].

     5-ter. Le provvidenze di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 relative al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale per l'anno 1999 sono assegnate dalla competente direzione generale della Giunta regionale, sulla base dei criteri già individuati nei piani di riparto relativi agli anni 1997 e precedenti, alle aziende che nell'anno 1999 sono state esercenti dei servizi di trasporto pubblico locale contribuiti nello stesso anno, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi [145].

     6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del d.lgs. 422/1997.

     7. Il termine di presentazione delle domande per l'iscrizione di diritto al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti di cui all'art. 11 , comma 6, della l.r. 20/1995, è rideterminato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le province, definisce le quantità, il costo economico e le modalità per la concessione delle agevolazioni tariffarie. Gli oneri finanziari a carico della Regione per le agevolazioni tariffarie non possono essere superiori allo stanziamento assegnato per le medesime finalità nel 1998.

     8 bis. Il termine di cui all'articolo 7 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 2 (Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto di persone. Contributi di esercizio) per la presentazione della domanda di ammissione ai contributi di esercizio per l'anno 1999 è prorogato al 30 marzo 1999 e per l'anno 2000 è prorogato al 30 novembre 1999. Per l'anno 2001 il termine è prorogato al 31 dicembre 2001. Per l'anno 2002 il termine è prorogato al 31 marzo 2002. Per l'anno 2003 il termine è prorogato al 28 febbraio 2003. Per l’anno 2004 il termine è prorogato al 28 febbraio 2004 [146].

 

     Art. 31. (Norme transitorie).

     1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma di cui al comma 19, effettua i conferimenti di funzioni agli enti locali.

     2. Sono in ogni caso trasferite entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo di programma, di cui al comma 1, le seguenti funzioni:

     a) i compiti amministrativi e di vigilanza riguardanti i servizi di gran turismo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);

     b) l'approvazione dei piani di bacino di cui all'art. 4, comma 2, lettera d);

     c) il rilascio delle autorizzazioni di. cui all'art. 4, comma 2, lettere h) ed i);

     d) l'accertamento ai sensi del d.P.R. 753/1980 di cui all'art. 4, comma 2, lettera j) e di cui all'art. 6, comma 1, lettera b);

     e) lo svolgimento delle funzioni amministrative e di vigilanza, di cui al d.P.R. 753/1980, relative agli impianti fissi e a fune di cui all'art. 4, comma 2, lettera k), di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) e art. 6, comma 1, lettera f);

     f) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera e);

     g) [147]

     3. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo di programma di cui al comma 1, sono delegate le seguenti funzioni:

     a) le autorizzazioni delle manifestazioni nautiche di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) e all'art. 6, comma 2, lettera d);

     b) l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulla costruzione delle nuove navi di cui all'art. 4, comma 3, lettera c);

     c) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità di cui all'art. 4 comma 3, lettera d);

     d) il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci di cui all'art. 4, comma 3, lettera f);

     e) le funzioni previste dall'art. 5 della legge 264/1991, di cui all'art. 4, comma 3, lettera g);

     f) il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali lacuali di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b);

     g) il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali del Naviglio Grande e Pavese di cui all'art. 6, comma 2, lettera c).

     4. Sino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi di linea, nonché sino alla prima attuazione dell'art. 20, comma 4, si applicano le disposizioni della l.r. 7/1998, modificativa ed integrativa della l.r. 13/1995.

     5. La conservazione dell'ammontare delle contribuzioni di cui alla l.r. 7/1998 è subordinata alla adesione alla riorganizzazione dell'assetto dell'offerta, definita dagli enti concedenti. Nel caso di mancata adesione delle aziende alla riorganizzazione, definita dall'ente concedente, la Regione, sulla base di apposita attestazione, procede ad una riduzione sino al massimo del quindici per cento del contributo di esercizio, da destinare allo stesso ente concedente per far fronte a miglioramenti dell'offerta di servizio.

     6. [148].

     7. La Giunta regionale, d'intesa con le province, con i comuni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), con le comunità montane per i servizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), provvede. entro novanta giorni dall'intervenuta definizione dei servizi minimi di cui all'art 17, alla determinazione ed articolazione delle risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla stipula dei contratti di servizio, tenuto conto del livello dei servizi minimi individuati e della spesa sostenuta dalla Regione nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1997 per l'esercizio del trasporto pubblico locale di cui all'art. 2, commi 4 e 6.

     8. Gli enti locali, entro i centoventi giorni successivi al perfezionamento degli adempimenti della Giunta regionale di cui al comma 7, formulano le proposte dei programmi triennali dei servizi di competenza, da approvarsi ai sensi dell'art. 18.

     9. Le autorizzazioni di cui al comma 8 dell'art. 20 e al comma 2 dell'art. 25 avranno effetto dopo centottanta giorni dal loro rilascio. Per tale periodo sono prorogate le concessioni già assentite.

     10. Sino all'approvazione del programma di cui all'art. 11, la Giunta regionale definisce un programma di interventi per migliorare la funzione del demanio lacuale e fluviale, nonché dei Navigli, ai soli fini di navigazione.

     11. Sino all'approvazione del programma di cui all'art. 11, il rilascio delle concessioni demaniali lacuali, da parte dei comuni, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

     a) redazione, in caso di interventi inerenti le strutture portuali e gli approdi, da realizzarsi preferibilmente mediante pontili mobili, di uno studio volto a documentare la compatibilità degli interventi, in particolare per quanto concerne:

     1) la viabilità di accesso, anche in relazione ai collegamenti con i servizi di trasporto pubblico;

     2) la dotazione di spazi di sosta e parcheggio;

     3) la presenza di servizi e attrezzature complementari alla navigazione;

     4) le caratteristiche paesistico-ambientali del sito interessato agli interventi, esteso ad un intorno sufficientemente ampio, nonché la compatibilità con le previsioni urbanistiche vigenti e i vincoli ambientali, idrogeologici e idraulici;

     b) predisposizione di un piano finanziario da cui risultino i costi e i ricavi previsti e i relativi ammortamenti, cui proporzionare la durata della concessione che, di norma, non può superare i quindici anni;

     c) adozione dello strumento della conferenza dei servizi per l'esame delle istanze concessorie alla quale partecipa un rappresentante della competente direzione generale della Giunta regionale.

     12. Le concessioni di cui al comma 11 vengono affidate previo regolamento comunale che identifichi la graduatoria.

     [13. Sino alla definizione delle modalità di cui all'art. 3, comma 2, lett. g), l'azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova rilascia le concessioni per l'utilizzo degli spazi demaniali nei porti fluviali di Cremona e Mantova e del fiume Po e idrovie collegate, per i tratti ricadenti nel territorio lombardo, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dalla stessa azienda ai sensi della l.r. 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell'azienda regionale del porto di Cremona), come integrata e modificata dalla l.r. 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna).] [149]

     13 bis. Sino alla stipula dei contratti di servizio di cui all'art. 22, la Giunta regionale sottoscrive apposite convenzioni con le Ferrovie dello Stato s.p.a., con le Ferrovie Nord Milano s.p.a. ovvero con società da esse partecipate per l'effettuazione di servizi ferroviari di competenza regionale; nell'ambito di tali convenzioni sono individuate le procedure di concessione ed erogazione dei relativi contributi regionali [150].

     14. [151].

     14 bis. Nelle more della definizione di provvedimenti attuativi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di sicurezza della navigazione interna la Giunta regionale, al fine di promuovere in via sperimentale il servizio di pronto intervento e soccorso ai naviganti, stipula apposita convenzione con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e con la Comunità del Garda per assicurare lo svolgimento del predetto servizio. Nell'ambito di tale convenzione sono individuate le modalità di espletamento del servizio di pronto intervento e soccorso, da coordinarsi territorialmente dalla Comunità del Garda, nonché le modalità di erogazione del relativo sostegno finanziario [152].

     15. Sino al trentesimo giorno successivo alla nomina da parte di tutte le province delle commissioni tecniche di cui all'art. 29, la commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti, istituita ai sensi dell'art. 12 della l.r. 20/1995, continua ad espletare le proprie funzioni e compiti.

     16. Rimangono a carico della competente direzione generale della Giunta regionale i procedimenti amministrativi previsti dagli art. 4, 5 e 6, che alla data della stipulazione dell'accordo di programma di cui al comma 19 risultino non ancora conclusi.

     17. Fino all'efficacia dei contratti relativi ai servizi di linea, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4, della legge regionale 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto).

     18. I comuni del sedime aeroportuale di Malpensa e Orio al Serio, i quali, in attuazione di norme regolamentari adottate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 422/1997, hanno consentito ai titolari di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della l. 21/1992 l'esercizio del servizio taxi presso i rispettivi aeroporti, sono autorizzati in deroga alla normativa vigente a convertire tali autorizzazioni in licenze taxi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per le esigenze connesse al trasferimento di traffico aereo dall'aeroporto di Linate all'aeroporto di Malpensa, le licenze taxi della provincia di Varese sono incrementate di cinquanta unità. La provincia di Varese provvede all'assegnazione delle licenze taxi ai singoli comuni, assicurando che almeno il sessanta per cento delle stesse venga attribuita ai comuni ricompresi nell' "Ambito ristretto" individuato dal Piano territoriale d'area Malpensa adottato dalla provincia di Varese con d.c.p. n. 75 del 25 luglio 1997. Le licenze di cui al presente comma costituiscono anticipazione del fabbisogno provinciale di licenze taxi di cui all'articolo 7 della l.r. 20/1995. In sede di prima attuazione la disciplina di cui all'articolo 25 si applica al comune capoluogo di regione, ai comuni già integrati con il sistema taxi di Milano alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni di sedime aeroportuale. La medesima disciplina è applicata anche ai comuni della provincia di Varese assegnatari del contingente di cinquanta licenze indicate nel presente comma , nonché ai comuni di Laveno Mombello, Luino e Saronno già abilitati al servizio aeroportuale ai sensi del d.p.g.r. 31 luglio 1998, n.66253 e successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta dei comuni medesimi. Nelle more della stipulazione da parte dei comuni della convenzione di cui al comma 5 dell’articolo 25, l’estensione dell’integrazione del bacino aeroportuale è disposta dalla Giunta regionale, su richiesta dei comuni medesimi, nei confronti dei comuni che siano confinanti con almeno uno di quelli già integrati e nei quali si siano manifestate esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovracomunale [153].

     18 bis. Il contingente delle licenze taxi del comune di Milano, determinato con le modalità di cui all'articolo 7, L.R. 15 aprile 1995, n. 20, è incrementato di 19 unità [154].

     19. In sede di prima applicazione della presente legge, con appositi accordi di programma da stabilirsi tra la Regione e gli enti locali interessati, vengono individuati il personale e le risorse strumentali occorrenti per lo svolgimento delle funzioni conferite. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico alle province ed ai comuni interessati al trasferimento e alla delega dì funzioni in materia di autorizzazioni, concessioni e adempimenti riguardanti i bacini lacuali e fluviali, la Regione adegua le strutture nell'ambito della Direzione Generale Trasporti e mobilità.

     19 bis. Le idrosuperfici segnalate di Lenno e Porlezza sono confermate sino al 31 dicembre 2001, salvo successiva concessione [155].

 

     Art. 32. (Modalità di finanziamento).

     1. L'erogazione delle risorse finanziarie per assicurare l'espletamento delle procedure relative alla stipulazione dei contratti di servizio è effettuata dalla Giunta regionale, in relazione allo stanziamento annuale di bilancio, in forma di rate mensili da liquidarsi entro il mese di riferimento [156].

 

     Art. 33. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui all'art. 12 del d.lgs. 422/1997, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e dell'art. 7, comma 1 della l. 59/1997 e di cui all'art. 7 del. decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché delle ulteriori risorse messe a disposizione dalla Regione.

     2. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, corrisponde agli enti locali le somme occorrenti per le funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo conferimento delle funzioni stesse.

     3. La Regione ai fini dell'applicazione della presente legge costituisce annualmente un fondo regionale trasporti destinato ai servizi di trasporto pubblico locale alimentato sia da risorse proprie che da quelle trasferite.

     4. Il fondo regionale trasporti è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle linee di indirizzo contenute nel piano regionale della mobilità e dei trasporti e delle priorità individuate con il documento di programmazione economico- finanziaria regionale, articolando in distinti capitoli le risorse trasferite dallo Stato per l'esercizio delle funzioni delegate e le risorse proprie.

     5. Il fondo, al netto della quota percentuale di cui al comma 10, è destinato al finanziamento degli oneri relativi a:

     a) servizi:

     1) ferroviari;

     2) automobilistici e con sistemi a guida vincolata;

     3) funiviari e funicolari di cui all'art. 5, comma 1, l.r. 19/1989, come sostituito dall'art. 30 della presente legge;

     4) lacuali di cui all'art. 11 del d.lgs. 422/1997;

     5) agevolazioni tariffarie sui servizi interurbani, di cui all'art. 27;

     b) investimenti:

     1) per impianti fissi della rete ferroviaria non in concessione a FS S.p.A. e per i beni strumentali e relativo materiale rotabile;

     2) per impianti fissi di trasporto pubblico locale e materiale rotabile, nonché per le reti a guida vincolata;

     3) per impianti e mezzi di navigazione lacuale di cui all'art. 11 del d.lgs. 422/1997;

     4) per interventi di incremento e miglioramento delle aree demaniali delle acque interne e per interventi relativi ai porti fluviali di Cremona e Mantova, ai Navigli e canali navigabili;

     5) per poli logistici, interventi intermodali e aree di interscambio passeggeri;

     c) erogazione dei finanziamenti connessi all'Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate di cui all'art. 98 del d.P.R. 616/1997 e alla l.r. 15 luglio 1997, n. 33 nonché l'erogazione dei contributi ordinari e straordinari all'azienda regionale dei porti di Cremona e Mantova, ai sensi dell'art. 19, lett. a) della l.r. 21/1980, come modificata e integrata dalla l.r. 1/1983;

     d) erogazione dei finanziamenti per il funzionamento dell'Organo di garanzia del trasporto pubblico di cui all'articolo 15 [157].

     6. L'utilizzazione della quota del fondo destinata al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera a), punti 1 e 4, è effettuata dalla Regione per lo svolgimento dei servizi ferroviari e di navigazione lacuale di cui all'art. 11 del d.lgs. 422/1997, a fronte dei relativi contratti di servizio.

     7. L'utilizzazione della quota del fondo destinata al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera a), punti 2 e 3 e lettera b), punto 2, è effettuata dalla Regione a favore degli enti competenti per la stipula dei rispettivi contratti di servizio.

     8. L'utilizzazione della quota del fondo destinata al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera b), punti 1, 3, 4 e 5, e lettere c) e d) è effettuata dalla Regione.

     9. Per l'attuazione dell'art. 15, comma 9, si provvede con l'assegnazione di uno stanziamento, determinato annualmente con il bilancio regionale, non superiore al due per mille del fondo relativo al comma 5, lettera a).

     10. Il due per mille del fondo di cui al comma 5, lettere a) e b), è destinato alle finalità di cui alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 3 (modificazioni alla l.r. 25 marzo 1995, n. 13 in materia di trasporto pubblico locale) ed alla formazione degli strumenti di programmazione regionale e relativi sistemi informativi e di monitoraggio e supporto.

     11. Le risorse regionali stanziate nel bilancio annuale destinate al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera a) non sono aumentabili durante l'anno di riferimento.

 

     Art. 34. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge, ed in particolare:

     a) l.r. 27 gennaio 1977, n. 10 (Disciplina dei trasporti pubblici di competenza regionale), ad esclusione degli artt. 24, 25, 26;

     b) l.r. 9 gennaio 1978, n. 8 (Disposizioni in materia di delega ai consorzi di bacino in attuazione della l.r. 27 gennaio 1977, n. 10);

     c) l.r. 27 aprile 1981, n. 21 (Contributi ai bacini di trasporto di cui alla l.r. 27 gennaio 1977, n. 10);

     d) l'art. 3, comma 6 della l.r. 27 maggio 1989, n. 19 (Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini della erogazione dei contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale di persone - Determinazione standard e contributi per gli anni 1986, 1987 e 1988);

     e) l'art. 6 della l.r. 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto);

     f) l.r. 25 novembre 1991, n. 26 (Disciplina degli autoservizi atipici);

     g) gli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 12 - 18 - 19 della l.r. 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modificazioni.

 

     Art. 35. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

TABELLA A [158]

CANONI MINIMI PER CONCESSIONI D'ORMEGGI SINGOLI

 

I canoni della presente tabella sono comprensivi di area e struttura

 

 

Canone annuale ormeggio singolo di unità

di navigazione per ogni mq - O

in euro dal

1 gennaio 2002

zona portuale

 

in acqua

20

in campi boa delimitati

16

a terra

18

fuori zona portuale

 

in acqua e a terra

25

 

 

canoni minimi annuali in deroga

alla dimensione

in euro dal

1 gennaio 2002

zona portuale

 

in acqua

200

in campi boa delimitati

200

a terra

200

fuori zona portuale

 

in acqua

250

a terra

250

 

 

concessionario — C

coeff.

Fruitore ordinario

1

Operatore nautico professionale per le finalità della sua attività

0,7

Azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali

0,7

Ente o associazione senza fini di lucro per finalità sociali

0,5

Ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali

0,5

Abitanti, proprietari, usufruttuari o locatari nel comune di Monte Isola e nella frazione S. Margherita del comune di Valsolda per imbarcazioni inferiori a mt.7,5

0,2

 

 

Coefficiente comunale valori medi immobiliari- V

coeff.

Variabile per comune

variabile

 

Coefficiente variabile gestione associata - G

coeff.

Variabile da 0,7 a 1,3

variabile

 

indice ISTAT - I

coeff.

Variabile in base a indici ISTAT

variabile

 

     Formula per il calcolo del canone per gli ormeggi

     O x C x V x G x I = canone annuale per ormeggio

 

 

TABELLA B [159]

CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI -

CANONI PER AREE IN ACQUA E A TERRA

 

canone annuale per tipo di area al mq - A

Unità di misura

in euro dal

1 gennaio 2002

zona portuale e fuori zona portuale

 

 

area a terra o in acqua

mq

6

area privata a terra invasa dall'acqua

mq

3

impianto a rete con diametro fino a 25 cm

ml

6

impianto a rete con diametro maggiore di 25 cm

ml

9

palo o struttura similare

cad

10

 

 

canoni minimi annuali in deroga alla dimensione

in euro dal

1 gennaio 2002

zona portuale e fuori zona portuale

 

area a terra o in acqua

240

area privata a terra invasa dall'acqua

130

impianto a rete

250

palo o struttura similare

130

 

 

concessionario - C (*)

Coeff.

fruitore ordinario

1

operatore nautico professionale per le finalità della sua attività

0,7

azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali

0,7

ente o associazione senza fini di lucro per le finalità sociali

0,5

ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali

0,5

(*) coefficiente basato sulle qualità del soggetto giuridico richiedente la concessione

 

 

utilizzo - U

coeff.

superficie nuda

1

solo sottosuolo o attraversamento aereo

0,5

 

 

Indice ISTAT - I

coeff.

variabile in base a indici ISTAT

variabile

 

 

fruibilità - F (**)

coeff.

uso privato o non indiscriminato

1

uso produttivo di reddito

1

attività senza fini di lucro

0,8

uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche o altro simile

0,5

uso pubblico gratuito e generalizzato

0,1

uso non esclusivo in acqua, attraversabile liberamente da tutti i mezzi di navigazione

0,1

(**) coefficiente basato sulle caratteristiche legate alla maggiore o minore fruibilità pubblica dell'area dopo il rilascio della concessione

 

 

coefficiente comunale valori medi immobiliari- V

coeff.

variabile per comune

variabile

 

 

coefficiente variabile gestione associata - G

coeff.

variabile da 0,7 a 1,3

variabile

 

 

     Formula per il calcolo del canone per le aree demaniali lacuali

     A x C x F x U x V x I x G = canone annuale per area

 

 

TABELLA C [160]

CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI -

CANONI PER LA SOLA STRUTTURA

 

 

 

 

Canone annuo - A

Canone annuo minimo per concessione

Oggetto concessione

 

 

 

Strutture portuali

Unità di misura

in euro dal 1 gennaio 2002

in euro dal 1 gennaio 2002

Dighe, moli, pontili e altre strutture d'attracco galleggianti o di facile rimozione

mq

25

200

Dighe, moli, pontili e altre strutture d'attracco inamovibili o di difficile rimozione

mq

35

300

Edifici commerciali-capannoni al servizio del porto/cantiere nautico (1)

mq

4

300

Strutture di contenimento per darsene

mq

10

300

Parcheggi per auto e unità di navigazione, passi carrai, banchine, scivoli d'alaggio e altre pertinenze urbanizzate

mq

3

200

 

 

 

 

Strutture commerciali e produttive

Unità di misura

in euro dal 1 gennaio 2002

in euro dal 1 gennaio 2002

Edifici (1)

mq

10

200

Altre strutture o impianti fissi o di difficile rimozione

mq

10

200

Altre strutture o impianti non stabilmente infissi al suolo

mq

5

200

Parcheggi per auto, passi carrai, e altre pertinenze urbanizzate

mq

4

200

Impianti di carburante, serbatoi e impianti collegati

mq

7

200

Pannelli pubblicitari e di segnalazione (ogni 0,01 mq di pannello)

mq

3

130

 

 

 

 

Strutture residenziali

Unità di misura

In euro dal 1 gennaio 2002

in euro dal 1 gennaio 2002

Edifici (1)

mq

5

200

Giardini e parchi

mq

2

200

Altre strutture o impianti fissi o di difficile rimozione

mq

8

200

Altre strutture o impianti non stabilmente infissi al suolo

mq

4

200

Parcheggi per auto, passi carrai, e altre pertinenze urbanizzate

mq

3

200

Plateatico, cortile, loggiato e simili

mq

3

200

 

 

 

 

Altre strutture

Unità di misura

in euro dal 1 gennaio 2002

in euro dal 1 gennaio 2002

Muri di contenimento, difese arginali e simili (costruiti sul confine demaniale) (2)

mq

1

130

Riempimenti e risagomature solo con terra

mq

2

200

Riempimenti e risagomature con strutture cementizie o altro simile

mq

3

200

Piazze, passeggiate, sentieri, piste ciclabili

mq

2

200

Capanni da caccia (3), bird watching e simili

cad

500

500

 

(1) La superficie di riferimento degli immobili da utilizzare come base di calcolo è quella lorda commerciale

(2) Queste strutture non pagano il canone per l'area

(3) Il capanno da caccia si intende compreso di corredo standard sino a 50 stampi da richiamo

 

 

concessionario - C (*)

coeff.

fruitore ordinario

1

operatore nautico professionale per le finalità della sua attività

0,7

azienda pubblica, o privata a maggioranza pubblica, per le finalità istituzionali

0,7

ente o associazione senza fini di lucro, per finalità sociali

0,5

ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali

0,5

 

(*) coefficiente basato sulle qualità del soggetto giuridico richiedente la concessione

 

 

indice ISTAT - I

coeff.

variabile in base a indici ISTAT

variabile

 

 

fruibilità - F (**)

coeff.

uso privato o non indiscriminato

1

uso produttivo di reddito

1

uso per attività senza fini di lucro

0,8

uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche o altro simile

0,5

uso pubblico gratuito e aperto a tutti indiscriminatamente

0,1

uso non esclusivo in acqua, attraversabile liberamente da tutti i mezzi di navigazione

0,1

 

(**) coefficiente basato sulle caratteristiche legate alla maggiore o minore fruibilità pubblica dell'area dopo il rilascio della concessione

 

 

 

 

coefficiente comunale valori medi immobiliari- V

coeff.

variabile per comune

variabile

coefficiente variabile gestione associata - G

coeff.

variabile da 0,7 a 1,3

variabile

 

 

     Formula per il calcolo del canone per le strutture su area demaniale lacuale

     A x C x F x V x I x G = canone annuale per struttura


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[2] Numero aggiunto dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 22, lett. a) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[6] Lettera così modificata dall'art. 3, comma 135, lett. a) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 135, lett. b) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 22, lett. b) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[9] Comma così modificato dall'art. 3, comma 135, lett. c) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[10] Lettera così sostituita dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[11] Lettera così modificata dall'art. 3, comma 135, lett. d) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 22, lett. c) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[13] Lettera aggiunta dall’art. 3 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

[14] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[15] Lettera così sostituita dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 22, lett. d) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 135, lett. e) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[18] Comma così modificato dall'art. 3, comma 135, lett. f) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[19] Lettera abrogata dall'art. 3, comma 135, lett. g) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[20] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 135, lett. h) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[21] Comma così modificato dall'art. 3, comma 135, lett. i) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[22] Lettera così sostituita dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[23] Numero così sostituito dall'art. 3, comma 135, lett. j) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[24] Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 135, lett. j) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[25] Lettera abrogata dall'art. 3, comma 135, lett. k) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[26] Lettera così sostituita dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[27] Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 135, lett. l) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[28] Lettera così sostituita dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[29] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5 e abrogato dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

[30] Articolo aggiunto dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[31] Comma così sostituito dall'art. 3, comma 123 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[32] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 22, lett. e) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[33] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[34] Comma così sostituito dall'art. 3, comma 135, lett. m) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[35] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[36] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[37] Comma così sostituito dall'art. 3, comma 135, lett. n) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[38] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2, sostituito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1, dall’art. 2 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5 e così modificato dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[39] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2 e così sostituito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[40] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[41] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2 e così modificato dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[42] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2 e così modificato dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[43] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[44] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[45] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[46] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19.

[47] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[48] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[49] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

[50] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

[51] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[52] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[53] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[54] Comma abrogato dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[55] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.

[56] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[57] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[58] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[59] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.

[60] Alinea così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[61] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[62] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18 e dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e così sostituito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[63] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[64] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[65] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[66] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[67] Lettera così sostituita dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[68] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[69] Lettera aggiunta dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[70] Alinea così sostituito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[71] Lettera così sostituita dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[72] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[73] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[74] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[75] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[76] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[77] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[78] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 ed abrogato dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[79] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[80] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 22, lett. l) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[81] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19.

[82] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[83] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[84] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[85] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[86] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[87] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.

[88] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[89] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[90] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[91] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[92] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e così sostituito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[93] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[94] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3, modificato dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32 e così sostituito dall’art. 7 della L.R. 11 agosto 2003, n. 16.

[95] Comma inserito dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[96] Comma inserito dall’art. 7 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19.

[97] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 4 novembre 2005, n. 16 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2006, n. 17.

[98] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[99] Comma sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. d) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[100] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[101] Comma inserito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[102] Comma abrogato dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[103] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[104] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[105] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[106] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1 e così sostituito dall’art. 3 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

[107] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3, già modificato dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1 e dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32 e così ulteriormente modificato dall’art. 3 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.

[108] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e così sostituito dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[109] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[110] Comma abrogato dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[111] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.

[112] Rubrica così sostituita dall’art. 3 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

[113] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.

[114] Comma inserito dall’art. 3 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

[115] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

[116] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.

[117] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5 e così modificato dall’art. 3 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

[118] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.

[119] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.

[120] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, lett. e) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[121] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[122] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1 e così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[123] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[124] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1 e così sostituito dall’art. 3 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[125] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[126] Comma abrogato dall'art. 3, comma 135, lett. o) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[127] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[128] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 22, lett. m) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[129] Articolo inserito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[130] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 22, lett. n) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[131] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[132] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[133] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 ed abrogato dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[134] Articolo inserito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[135] Articolo inserito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[136] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 14 della L.R. 1/2002.

[137] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 14 della L.R. 1/2002.

[138] Sostituisce il comma 5, art. 16 della L.R. 25 marzo 1995, n. 13.

[139] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[140] Sostituisce il comma 1, art. 5 della L.R. 27 maggio 1989, n. 19.

[141] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, lett. f) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[142] Sostituisce il comma 1, art. 16 della L.R. 25 marzo 1995, n. 13.

[143] Modifica la lettera c) del comma 1 bis, art. 1 della L.R. 25 marzo 1995, n. 13 (con erroneo riferimento alla lettera c) del comma 1 bis, art. 1 della L.R. 2 marzo 1998, n. 7).

[144] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[145] Comma inserito dall’art. 7 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19 e così modificato dall’art. 7 della L.R. 3 novembre 2004, n. 30.

[146] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2, già modificato dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1, dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32 e così ulteriormente modificato dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[147] Lettera abrogata dall'art. 3, comma 135, lett. s) della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[148] Comma sostituito dall'art. 12 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2 ed abrogato dall’art. 4 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[149] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30.

[150] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 maggio 1999, n. 12.

[151] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[152] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 14 agosto 1999, n. 19.

[153] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[154] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 22, lett. o) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[155] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 22, lett. p) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[156] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[157] Lettera così sostituita dall’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[158] Tabella aggiunta dall’art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2 e così sostituita dall’art. 13 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[159] Tabella aggiunta dall’art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2, sostituita dall’art. 13 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1 e così modificata dall’art. 2 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.

[160] Tabella aggiunta dall’art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2 e così sostituita dall’art. 13 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.