§ 5.2.97 - L.R. 11 agosto 2003, n. 16.
Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico — I provvedimento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:11/08/2003
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi).
Art. 2.  (Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2003).
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2002).
Art. 4.  (Reiscrizioni di economie vincolate).
Art. 5.  (Rideterminazione delle spese in annualità).
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 7.  (Disposizioni non finanziarie).
Art. 8.  (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e accantonamenti a fondi speciali).
Art. 9.  (Entrata in vigore).


§ 5.2.97 - L.R. 11 agosto 2003, n. 16.

Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico — I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.

(B.U. 14 agosto 2003, n. 33 – 1° suppl. ord).

 

     Art. 1. (Residui attivi e passivi).

     1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2002. Le differenze tra l’ammontare dei residui definitivi dell’esercizio finanziario 2002 e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2003, sono indicate a livello di UPB nell’allegata tabella “A”.

 

     Art. 2. (Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2003).

     1. Il Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2003 viene determinato in € 130.944.435,20 in conformità con quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, della legge di approvazione del “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2002” ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto regionale.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 la voce “Fondo iniziale di cassa” è determinata in € 130.944.435,20.

     3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003, la dotazione finanziaria di cassa dell’UPB 5.0.4.0.1.301 ”Fondo di riserva di cassa” è incrementata di € 130.944.435,20.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2002).

     1. Il disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2002 è determinato in € 1.157.253.789,95. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l’anno 2002 di € 4.749.409.176,32 di cui  all’articolo 1, comma 1, lettera h) della legge di approvazione del “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2002” e l’avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessivi  € 5.906.662.966,27 in conseguenza delle seguenti operazioni:

     a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003, ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di € 5.591.105.052,61 con i decreti del Dirigente della Struttura Ragioneria e Credito n. 587 del 24 gennaio 2003, n. 804 del 28 gennaio 2003, n. 1769 del 12 febbraio 2003, n.  2423 del 24 febbraio 2003, n.  2840 del 27 febbraio 2003 allegati 1 e 3, n. 3686 del 6 marzo 2003, n. 5912 del 7 aprile 2003, n. 6526 del 16 aprile 2003 e n. 9028 del 4 giugno 2003 allegati 1, 2, 3, 4 e 8 ;

     b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003, ai sensi dell’articolo 70 bis, della l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di € 211.640.354,97 con i decreti del Dirigente della Struttura Ragioneria e Credito n. 2840 del 27 febbraio 2003 allegato 2 e n. 9028 del 4 giugno 2003 allegato 5;

     c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003, ai sensi dell’articolo 71, comma 4, della l.r.  34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di € 103.917.558,69 con il decreto del Dirigente della Struttura Ragioneria e Credito n. 9028 del 4 giugno 2003 allegati 6 e 7.

     2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo per l’esercizio finanziario 2002 pari a € 1.157.253.789,95 i mutui previsti dall’articolo 1, comma  6, della legge regionale 23 dicembre 2002 n. 34 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico) per finanziare il disavanzo di bilancio sono rideterminati per l’anno 2003 in € 2.024.800.830,65.

     3. L’ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della l.r. 34/2002, sarà contratto ad un tasso massimo non superiore al 4,25 per cento e non potrà decorrere da data anteriore al 1° novembre 2003.

     4. Gli oneri di ammortamento per il 2003, 2004 e 2005 valutati in 90.842 euro all’anno per ogni milione di euro di prestito contratto, trovano capienza negli stanziamenti dell’UPB 5.0.4.0.2.200 per quanto riguarda la quota interessi e dell’UPB 5.0.4.0.6.207 per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

     5. In relazione a quanto disposto dai  commi 1, 2, 3 e 4  allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003, sono apportate le seguenti variazioni:

 

     STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 5.1.21 ”Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d’indebitamento” è ridotta di €  242.746.210,05;

 

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 “Saldo finanziario negativo alla chiusura dell’esercizio precedente” è incrementata di € 1.157.253.789,95;

     - la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 “Saldo finanziario negativo presunto dell’esercizio precedente” è ridotta di € 1.400.000.000,00;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 5.0.4.0.2.200 “Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari” è ridotta di € 13.112.620,70;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 5.0.4.0.6.207 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” è ridotta di € 3.861.593,25;

     - la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 “Fondo di riserva di cassa” è ridotta di € 242.746.210,05.

     6. Le maggiori risorse resesi disponibili per il 2003 sono pari a € 16.974.213,95 di competenza e di cassa, di cui € 13.112.620,70 di parte corrente ed € 3.861.593,25 in conto capitale.

 

     Art. 4. (Reiscrizioni di economie vincolate).

     1. In relazione all’utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2003 della somma di € 10.526.350,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l’iscrizione sui capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo importo complessivo e tenuto conto che con i decreti del Dirigente della Struttura Ragioneria e Credito n. 587 del 24 gennaio 2003 e n. 9028 del 4 giugno 2003, si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l’esercizio finanziario 2003 il “Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità” di cui all’UPB 5.0.4.0.4.308 “Fondo per il finanziamento di spese in annualità” integralmente, senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato, al bilancio per l’esercizio finanziario 2003, sono apportate le seguenti variazioni:

 

     STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     - la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 “Quote di economie dell’esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (articolo 50, l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni)” è ridotta di € 10.526.350,00;

 

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - la dotazione finanziaria di competenza dell’UPB 5.0.4.0.4.308 “Fondo per il finanziamento di spese in annualità” è ridotta di € 10.526.350,00.

 

     Art. 5. (Rideterminazione delle spese in annualità).

     1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 24 della l.r. 34/1978, e successive modificazioni ed integrazioni, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’anno 2003, gli stanziamenti di competenza e di cassa su capitoli per contributi in annualità sono variati per gli importi di cui all’allegata tabella 4.

     2. All’onere in capitale di competenza e di cassa di € 153.805,26 per l’anno 2003 di cui al  comma 1, si provvede con riduzione di pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB  5.0.4.0.3.211 “Fondo per il finanziamento di spese di investimento” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie).

     1. In seguito alla determinazione della quota per l’anno 2001 spettante alla Regione Lombardia, quale restituzione del minore introito dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggiore gettito della tassa automobilistica, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2003”), è autorizzata per l’anno 2003 la maggiore entrata di € 39.407.988,83.

     2. Per la vendita, a terzi, di dati relativi all’indagine sulla mobilità e differenti modalità di trasporto nella Regione Lombardia, sono autorizzati, per l’anno 2003, gli stanziamenti di entrata delle somme di € 90.000,00 e € 5.000,00, quali importi, rispettivamente, derivanti dalla cessione dei dati ed I.V.A. a credito della Regione per rimborso dell’erario.

     3. In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 28 septies della l.r. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni 2003/2005, le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per l’importo a fianco di ciascuna indicato:

INIZIATIVA

2003

2004

2005

Anziani

-310.262,47

-1.691.814,00

-1.549.618,00

Beni culturali

-274.216,83

-159.482,00

-552.976,00

Accoglienza

-24.754,87

-19.670,00

-19.670,00

Viabilità primaria

-836.925,73

-785.976,00

-469.388,00

Montagna

-42.428,18

-55.767,08

-14.143,00

Rifiuti iniziativa decennale

-353.265,00

-720.028,00

-713.962,00

Rifiuti iniziativa ventennale

-2.576,00

-153.677,00

-129.817,00

Periferie urbane

-20.187,42

-4.037,42

0,00

Riqualificazione urbane

416.860,38

-100.920,48

-35.135,00

Territorio montano

-11.755,00

-38.821,00

-30.187,00

Viabilità minore

-94.808,35

-107.102,00

-567.824,00

Tutela acque

69.716,00

-27.527,00

-27.533,00

Trasporti pubblici

-0,52

-0,52

0,00

Mini alloggi

-0,84

-12.124,00

-12.088,00

Energia

98,52

-25.252,00

-25.252,00

Edilizia scolastica

6.857,72

66,00

0,00

Parcheggi

-5.268,00

-73.684,00

-133.684,00

TOTALE €

-1.482.914

-3.975.816,50

-4.281.277,00

 

     4. E’ autorizzata per l’anno 2003, la maggiore entrata di € 3.800.000,00 derivante da riscossioni relative alla tassa regionale per il diritto allo studio.

     5. E’ autorizzato per l’anno 2003, l’incremento di entrata e di spesa di € 4.000.000,00 in favore del  Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

     6. In relazione ai rientri previsti per l’anno 2003 a valere sui finanziamenti del Fondo di rotazione regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane), è autorizzato, per l’anno 2003, lo stanziamento aggiuntivo  in entrata ed in spesa di € 5.000.000,00 da destinare ad interventi finanziari a favore delle imprese artigiane.

     7. In attuazione delle disposizioni della deliberazione del CIPE del 14 marzo 2003, n. 8 (Servizio sanitario nazionale. Ripartizione quota di parte corrente 2003),

     a) il comma 22, dell’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 34 (Bilancio di previsione per l’esercizio

     finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 a legislazione vigente e programmatico) è sostituito dal seguente:

     “22. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzata per il finanziamento del Servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 la somma di € 12.001.249.575,00 di cui:

     1) € 11.943.099.575,00 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 4 e 87;

     2) € 58.150.000,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all’ultimo periodo del comma 21 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257, 258, 259, 260 e 243.”.

     8. In relazione a quanto disposto dall’articolo 45 della l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1992, n. 48 (Anticipazioni regionali sulle assegnazioni statali del fondo sanitario) la Giunta regionale è autorizzata, per l’anno 2003, a contrarre ulteriori anticipazioni per un importo non superiore a € 774.687.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all’erogazione dei finanziamenti per il servizio sanitario regionale, in aggiunta a quanto già previsto dall’articolo 16 della l.r. 34/2002.

     9. Quale onere degli interessi passivi connessi alla maggiore anticipazione di cui al comma 8 è altresì autorizzata,

     per l’anno 2003, la spesa complessiva di € 7.361.384,12.

     10. Per consentire il trasferimento alla Provincia di Lecco ed alla Provincia di Como delle somme, derivanti dalla chiusura della società Campione d'Italia Iniziative s.p.a. è autorizzata la spesa di € 1.314.998,94 per l'esercizio finanziario 2003.

     Le somme si intendono ripartite tra le due province in proporzione alla quota azionaria posseduta dalle stesse e sono destinate al finanziamento di progetti infrastrutturali previsti dalla programmazione regionale.

     11. Allo scopo di promuovere e favorire il recupero e la valorizzazione dei Navigli lombardi, la Regione Lombardia partecipa, con il Comune di Milano, la Provincia di Milano, il Comune di Pavia, la Provincia di Pavia, il consorzio di bonifica Est Ticino - Villoresi e gli altri enti pubblici o privati interessati, alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata ‘Navigli Lombardi’ e provvede alle spese di gestione nella fase di avvio [1].

     12. La partecipazione regionale alla società consortile di cui al comma 11 è funzionale al recupero e alla valorizzazione dei navigli attraverso una loro più efficiente ed efficace gestione.

     13. La Regione partecipa, secondo le disposizioni dello statuto sociale, alla costituenda società consortile di cui al

     comma 11 con la quota del 30 per cento del capitale sociale, mediante il conferimento di apposite risorse finanziarie.

     13-bis. La Regione è autorizzata a cedere fino a un massimo del 10% della propria quota di partecipazione al capitale sociale a favore dei comuni, lambiti dai navigli, che ne facciano richiesta [2].

     13-ter. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa, i soci della società «Navigli Lombardi» possono avvalersi della società medesima per lo svolgimento di fasi tecniche, istruttorie o esecutive attinenti alle funzioni amministrative di rispettiva competenza, previa stipula di apposite convenzioni. Attraverso convenzioni possono essere previsti ulteriori casi di avvalimento purché connessi con l'oggetto sociale della società [3].

     13-quater. [A far tempo dal 1 gennaio 2011 i canoni sulle concessioni per l'utilizzo delle acque pubbliche, di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale), di competenza della Regione, attinenti al sistema dei navigli, sono riscossi e introitati dalla società di cui al comma 11. Con apposita convenzione, senza oneri a carico dell'amministrazione regionale, sono stabilite le modalità di utilizzo dei canoni riscossi ai fini della valorizzazione e del recupero dei navigli, in coerenza con la programmazione regionale, anche allo scopo di assicurare un flusso di comunicazioni per la tempestiva costituzione della Regione nei relativi giudizi] [4].

     14. Le nomine e designazioni dei rappresentanti regionali nella società consortile di cui al comma 11 sono effettuate dalla Giunta regionale a norma dell’articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14  (Norme per le nomine e le designazioni di competenza della regione).

     15. E’ autorizzata per  l’anno 2003 la spesa in capitale di € 50.000,00 di cui € 30.000,00  per la sottoscrizione del capitale sociale ed € 20.000,00 per le spese di costituzione della società.

     16. Per la copertura della quota di spesa per investimenti delle aziende sanitarie pubbliche ed equiparate, di competenza economica dell’esercizio 2003 e riscontrabile nei bilanci d’esercizio 2003 delle stesse, è autorizzata per l’anno 2003 la

     spesa di € 50.000.000,00.

     17. In relazione alle maggiori entrate derivanti da assegnazioni da parte dell’Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT), è autorizzato, per l’anno 2003, lo stanziamento di € 876.560,08.

     18. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2003/2005, derivanti dal presente articolo, sono complessivamente € 61.105.009,03, di cui € 52.847.915,53 di competenza e di cassa per l’anno 2003, € 3.975.816,50 per l’anno 2004 e € 4.281.277,00 per l’anno 2005.

     19. Le maggiori risorse di competenza e di cassa di parte corrente resesi disponibili per l’anno 2003 sono pari ad €

     36.818.164,79.

     20. Agli oneri di € 52.847.915,53 di competenza e di cassa per il 2003, di € 3.975.816,50 per il 2004 e € 4.281.277,00 per il 2005 si provvede per pari importo con le risorse resesi disponibili di cui all’articolo 8, comma 1.

     21. In relazione alle disposizioni dei commi precedenti, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 sono apportate le seguenti variazioni:

 

     STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     - al titolo 1, categoria 1, UPB 1.1.2 “Tasse”, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario

     2003 è incrementata di € 3.800.000,00;

     - al titolo 1, categoria 1, UPB 1.1.136 “Imposta regionale sulle attività produttive”, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2003 è incrementata di € 953.316.428,45;

     - al titolo 1, categoria 1, UPB 1.1.137 “Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche”, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2003 è ridotta di € 23.571.193,60;

     - al titolo 1, categoria 2, UPB 1.2.150 “Compartecipazione all'I.V.A.”, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2003 è ridotta di € 816.271.681,77;

     - al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.151 “Compensazione fra minori entrate di accisa sulla benzina e tassa automobilistica”, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2003 è incrementata di € 39.407.988,83;

     - al titolo 3, categoria 3, UPB 3.3.9 “Proventi derivanti da servizi regionali”, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2003 è incrementata di € 90.000,00;

     - al titolo 3, categoria 4, UPB 3.4.10 “Introiti diversi”, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2003 è incrementata di € 4.000.000,00;

     - al titolo 4, categoria 2, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 4.2.18 “Rimborso da regioni, province e comuni per interventi in capitale” è ridotta per l’esercizio finanziario 2003, di  € 1.482.916,59, e la dotazione finanziaria di competenza  è ridotta di  € 3.975.816,50 e di € 4.281.277,00 rispettivamente per gli esercizi finanziari 2004 e 2005;

     - al titolo 4, categoria 2, UPB 4.2.19 “Rimborso da altri enti del settore pubblico per interventi in capitale”, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2003 è incrementata di  € 5.000.000,00;

     - al titolo 5, categoria 2, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 5.2.23 “Anticipazioni di tesoreria” è

     incrementata per l’esercizio 2003 di € 774.687.000,00;

     - al titolo 3, categoria 4, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 3.4.12 “Altri rimborsi e recuperi” è incrementata per l’esercizio finanziario 2003 di € 881.560,08;

 

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - alla funzione obiettivo 1.1.1 “Devoluzione, federalismo e sussidiarietà”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 1.1.1.5.2.232 ”Realizzazione del federalismo fiscale, con la creazione di un sistema Tributario regionale che raccolga tutti i tributi in sede locale” è incrementata, per l’esercizio finanziario 2003, di

     € 145.223.978,08;

     - alla funzione obiettivo 1.1.2  “Programmazione strategica, negoziata e comunitaria attraverso il partenariato territoriale”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 1.1.2.1.3.305 ”Partenariato economico sociale e partenariato territoriale - Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata” è incrementata, per l’esercizio finanziario 2003, di  € 1.314.998,94;

     - alla funzione obiettivo 1.1.2 “Programmazione strategica, negoziata e comunitaria attraverso il partenariato territoriale”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 1.1.2.3.2.4 ”Potenziamento delle modalità di raccordo della programmazione regionale con l'attività delle società e degli enti regionali” è incrementata, per l’esercizio finanziario 2003, di € 1.000.000,00;

     - alla funzione obiettivo 2.3.10 “Crescita di competitività del sistema delle imprese”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.3.10.5.3.20 “Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi” è

     incrementata, per l’esercizio finanziario 2003, di € 5.000.000,00;

     - Alla funzione obiettivo 2.5.3  “Politiche del lavoro”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.5.3.1.2.79 “Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l’impiego” è incrementata, per l’esercizio finanziario 2003, di € 4.000.000,00;

     - alla funzione obiettivo 3.6.1  “Un welfare più leggero e dinamico”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 3.6.1.1.2.87 “Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio sanitari e socio assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze” è incrementata, per l’esercizio finanziario  2003, di € 88.300.000,00;

     - alla funzione obiettivo 3.7.2  “Miglioramento della rete delle strutture sanitarie”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB  3.7.2.0.2.256 “Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza” è ridotta, per l’esercizio finanziario 2003, di € 121.050.425,00;

     - alla funzione obiettivo 3.7.2 “Miglioramento della rete delle strutture sanitarie”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 3.7.2.2.3.245 “Realizzazione di nuovi ospedali e adeguamento e messa in sicurezza delle strutture sanitarie” è incrementata, per l’esercizio finanziario 2003, di € 50.000.000,00;

     - alla funzione obiettivo 4.10.4  “Valorizzazione e riqualificazione territoriale”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 4.10.4.1.3.112 “Iniziative in materia di opere pubbliche” è incrementata, per l’esercizio finanziario 2003, di € 50.000,00;

     - alla funzione obiettivo 5.0.4 “Fondi”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 5.0.4.0.2.200 “Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari” è incrementata, per l’esercizio 2003, di € 7.361.384,12;

     - alla funzione obiettivo 5.0.4 “Fondi”, spese per rimborso prestiti, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 5.0.4.0.6.205 “Restituzione anticipazione di tesoreria” è incrementata, per l’esercizio 2003, di € 774.687.000,00.

 

     Art. 7. (Disposizioni non finanziarie).

     1. [Alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l’assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 18 bis dell’articolo 2 è inserito il seguente:

     “18 ter. La disposizione del comma 18 bis si applica anche alle diverse risorse assegnate o  versate in attuazione dell’articolo 63 del d.lgs. 112/1998, nonché agli eventuali rientri derivanti, a qualsiasi titolo, dalla programmazione delle risorse di cui al richiamato d.lgs 112/1998.”] [5].

     2. [Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto locale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 3 quater dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:

     “3 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i servizi di trasporto pubblico locale sono affidati a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali, in conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale. Per gli enti locali affidanti che non hanno completato le procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, le concessioni in scadenza al 31 luglio 2003 sono prorogate fino all’entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio stipulati a seguito di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. Nel periodo di proroga delle concessioni le risorse finanziarie sono assegnate dalla Regione in attuazione delle leggi regionali 2 gennaio 1982, n. 2 (Interventi regionali a favore delle aziende di persone. Contributi di esercizio), 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) e 12 gennaio 2002, n.1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale)” ] [6].

     3. [La validità delle tessere di libera circolazione, di cui all’articolo 8 della legge regionale  12 gennaio 2002 n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), in scadenza il 31 luglio 2003, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 (Nuovo sistema tariffario) e successive modificazioni, è prorogata fino alla data del 31 dicembre 2003] [7].

     4. Alle UPB di cui all’allegata tabella 6 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nell’attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.

 

     Art. 8. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e accantonamenti a fondi speciali).

     1. Sono autorizzate per il triennio 2003/2005 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all’allegata tabella 1.

     2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni sono autorizzate le variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 come da allegata tabella 2.

     3. All’onere di cui al comma 2, pari a € 13.391.584,08 di competenza e di cassa, per l’esercizio finanziario 2003 in conto capitale si provvede per € 3.861.593,25 con le corrispondenti risorse resesi disponibili all’articolo 3, comma 5 e per € 9.529.990,83 con quota parte delle risorse in capitale resesi disponibili al comma 1. Alle maggiori spese in conto capitale per l’anno 2004 di € 750.000,00 si provvede con le corrispondenti risorse resesi disponibili di cui al comma 1.

     4. All’onere di parte corrente di cui al comma 2 pari a € 30.055.655,49 di competenza e di € 29.560.255,17 di cassa per il 2003 si provvede per pari importo con quota parte delle risorse di parte corrente resesi disponibili all’articolo 6, comma 19 per il 2003. Le maggiori risorse di parte corrente resesi disponibili per il 2004 e per il 2005 sono rispettivamente di € 1.227.914,00 e di € 150.000,00.

     5. Per il triennio 2003/2005 è autorizzata la spesa complessiva, relativa agli interventi di cui alla tabella 3, di € 368.505.124,49 di competenza e precisamente € 163.414.717,97 di competenza e €  163.389.475,36 di cassa per il 2003, € 109.655.622,99 di competenza per il 2004 ed € 95.434.783,53 di competenza per il 2005. Le autorizzazioni di parte corrente sono di € 22.924.044,00 di competenza ed  € 22.898.801,39 di cassa per il 2003, € 1.227.914,00 di competenza per il 2004 e di € 150.000,00 di competenza per il 2005; le autorizzazioni in conto capitale sono di  € 140.490.673,97 per il 2003 di competenza e di cassa, di € 108.427.708,99 di competenza per il 2004 ed € 95.284.783,53 di competenza per il 2005.

     6. Alla copertura dell’onere complessivo di € 163.414.717,97 di competenza e di € 163.389.475,36 di cassa delle spese autorizzate per il 2003 di cui  € 22.924.044,00 di parte corrente di competenza ed € 22.898.801,39 di cassa e di € 140.490.673,97 in capitale di competenza e di cassa, si provvede per la parte corrente per € 13.112.620,70 di competenza e di cassa con le risorse resesi disponibili di cui all’articolo 3, comma 6 e per € 3.048.914,00 di competenza e € 2.528.271,07  di cassa con le risorse resesi disponibili di cui alla tabella 1, e per  € 6.762.509,30 di competenza e € 7.257.909,62 di cassa con le risorse di pari importo resesi disponibili di cui all’articolo 6, comma 19, e per la parte in conto capitale si provvede per € 29.278.253,24 con le rimanenti risorse resesi disponibili di competenza e di cassa di cui alla allegata tabella 1 e per € 111.212.420,73 con l’assunzione di mutui e conseguentemente la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 5.1.21. “Mutui per disavanzi regionali ed altre forme di indebitamento” dello stato di previsione delle entrate è incrementata per pari importo nel 2003.

     7. Alle maggiori spese in conto capitale previste per l’anno 2004, di cui al comma 5 di € 108.427.708,99 si provvede per € 48.154.244,60 con le risorse disponibili conseguenti alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 e per  € 60.273.464,39 con l’assunzione di mutui e conseguentemente la dotazione finanziaria di competenza dell’UPB 5.1.21. “Mutui per disavanzi regionali ed altre forme di indebitamento” è incrementata per pari importo nel 2004.

     8. Alle maggiori spese di parte corrente di € 1.227.914,00 per il 2004 di cui al comma 5 si provvede per pari importo con le risorse resesi disponibili per lo stesso anno di cui all’allegata tabella 2.

     9. Alle maggiori spese in conto capitale previste per l’anno 2005, di cui al comma 5 di € 95.284.783,53 si provvede per € 26.552.210,05 con le rimanenti risorse disponibili di cui al comma 1 e per € 68.732.573,48 si provvede con l’assunzione di mutui e conseguentemente la dotazione finanziaria di competenza dell’UPB 5.1.21. “Mutui per disavanzi regionali ed altre forme di indebitamento” è incrementata per pari importo nel 2005.

     10. Alle maggiori spese di parte corrente previste per l’anno 2005, di cui al comma 5, pari a € 150.000,00, si provvede per pari importo con le risorse resesi disponibili di cui all’allegata tabella 2.

     11. La contrazione dei mutui di cui ai commi 7 e 9 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2004 e 2005 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 44 della l.r. 34/1978, e successive modificazioni ed integrazioni.

     12. Agli ulteriori oneri di ammortamento per l’anno 2003 pari a € 788.844,43 in conto interessi e € 897.277,65 in conto capitale si provvede incrementando la dotazione finanziaria di competenza e di cassa rispettivamente dell’UPB 5.0.4.0.2.200 e dell’UPB 5.0.4.0.6.207. Altresì si riduce la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 788.844,43 dell’UPB 5.0.4.0.1.272 e di € 897.277,65 dell’UPB 5.0.4.0.3.211.

     13. Agli ulteriori oneri d’ammortamento per gli anni 2004 e 2005, si provvede rispettivamente incrementando la dotazione finanziaria dell’UPB 5.0.4.0.2.200 “Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari” di € 2.099.318,31 e di € 1.994.397,03 e incrementando la dotazione finanziaria dell’UPB 5.0.4.0.6.207 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” di € 2.442.781,53 e di € 2.547.702,81. Altresì si riduce la dotazione finanziaria di competenza dell’UPB 5.0.4.0.1.272 “Fondo di riserva spese obbligatorie” di € 2.099.318,31 per il 2004 e di € 1.994.397,03 per il 2005 e dell’UPB 5.0.4.0.3.211 “Fondo per il finanziamento di spese di investimento” di € 2.442.871,53 per il 2004 e di € 2.547.702,81 per il 2005.

     14. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della l.r. 34/1978 e successive modifcazioni ed integrazioni, come da specifica indicazione di cui all’allegata tabella 3.

     15. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nell’allegata tabella 3.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

ALLEGATI

     (Omissis).

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[2] Comma inserito dall’art. 7 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19.

[3] Comma inserito dall’art. 7 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19.

[4] Comma inserito dall’art. 7 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19, sostituito dall'art. 11 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 20, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[6] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[7] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.