§ 4.4.146 - L.R. 29 giugno 1998, n. 10.
Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:29/06/1998
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed ambito di applicazione).
Art. 2.  (Soggetti attuatori).
Art. 3.  (Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali).
Art. 4.  (Programmazione degli interventi).
Art. 5.  (Classificazione del territorio montano).
Art. 6.  (Obiettivi).
Art. 7.  (Tutela del patrimonio forestale e boschivo).
Art. 8.  (Tutela delle aree a verde agricolo).
Art. 9.  (Interventi di conservazione ambientale).
Art. 10.  (Sistema della viabilità locale).
Art. 11.  (Sistema dei trasporti pubblici).
Art. 12.  (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane).
Art. 13.  (Obiettivi).
Art. 14.  (Gestione del patrimonio forestale ed economia del legno).
Art. 15.  (Strutture di gestione forestale).
Art. 16.  (Organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo- pastorali).
Art. 17.  (Attività produttive agricole).
Art. 18.  (Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori).
Art. 19.  (Caccia, pesca e prodotti del sottobosco).
Art. 20.  (Tutela dei prodotti tipici).
Art. 21.  (Turismo rurale e ambiente montano).
Art. 22.  (Autoproduzione e benefici in campo energetico).
Art. 23.  (Insediamenti produttivi).
Art. 24.  (Artigianato e mestieri tradizionali).
Art. 25.  (Attività di cava).
Art. 26.  (Acque minerali).
Art. 27.  (Attività Commerciali).
Art. 28.  (Turismo montano).
Art. 29.  (Tutela e sicurezza del turismo montano).
Art. 30.  (Norme in materia di feste popolari).
Art. 31.  (Obiettivi).
Art. 32.  (Decentramento di attività e di servizi).
Art. 33.  (Esercizio associato di funzioni).
Art. 34.  (Informatizzazione).
Art. 35.  (Servizi sociali).
Art. 36.  (Servizio sanitario).
Art. 37.  (Interventi in favore della famiglia).
Art. 38.  (Edilizia residenziale).
Art. 39.  (Servizio scolastico).
Art. 40.  (Istituzione della scuola per la montagna e collaborazione con le università lombarde).
Art. 41.  (Trasporti pubblici).
Art. 42.  (Interventi di razionalizzazione dei servizi).
Art. 43.  (Obiettivi).
Art. 44.  (Catalogazione dei beni storico-culturali).
Art. 45.  (Itinerari storici).
Art. 46.  (Valorizzazione della cultura della montagna).
Art. 47.  (Osservatorio della montagna).
Art. 48.  (Promozione della ricerca applicata sulla montagna).
Art. 49.  (Progetti pilota).
Art. 50.  (Organi di coordinamento e consultazione).
Art. 51.  (Comitato per la montagna).
Art. 52.  (Consulta per la montagna).
Art. 53.  (Legislazione specifica per la montagna).
Art. 54.  (Adempimenti dei soggetti attuatori).
Art. 55.  (Norma finanziaria).
Art. 56.  (Abrogazioni).


§ 4.4.146 - L.R. 29 giugno 1998, n. 10. [1]

Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994.

(B.U. 29 giugno 1998, n. 26 - 1 suppl. ord.).

 

Titolo I

FINALITA' E NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione).

     1. La Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, assume tra gli obiettivi preminenti dell'azione politico amministrativa la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano e lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni ivi residenti investendo adeguate risorse finanziarie a beneficio dell'intera comunità regionale.

     2. La Regione Lombardia favorisce intese con le Regioni transfrontaliere e con l'Unione europea e contribuisce alla promozione di politiche comunitarie finalizzate allo sviluppo delle Regioni dell'arco alpino.

     3. La presente legge, in armonia con le disposizioni dell'Unione europea e con la normativa nazionale ed in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", disciplina gli interventi speciali sulla montagna, nel rispetto del principio di sussidiarietà ed in coordinamento istituzionale con il sistema delle autonomie locali.

     4. Le disposizioni della presente legge si applicano nei territori delle Comunità montane ridelimitate, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", con l.r. 19 aprile 1993, n. 13 "Ordinamento delle comunità montane", nonché nei Comuni classificati montani di cui al comma 3 dell'art. 6 della citata l.r. 13/1993 e non ricompresi nelle suddette zone omogenee.

 

     Art. 2. (Soggetti attuatori).

     1. Sono soggetti attuatori della presente legge, in armonia con i disposti della legge 142/1990 e dello Statuto regionale, i Comuni, le Comunità montane e le Province, nonché, per quanto di rispettiva competenza, il Consiglio e la Giunta regionali.

 

     Art. 3. (Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali).

     1. In conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge 97/1994, è istituito il "Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali", nel seguito denominato semplicemente "Fondo".

     2. Alla alimentazione del "Fondo" si provvede destinando allo stesso, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le seguenti disponibilità:

     a) la quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 97/1994;

     b) gli stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio, tra i quali una quota parte dei proventi derivanti dalle concessioni in materia di caccia e pesca; dall'anno 1999 e per i 5 anni successivi l'impegno è assunto in misura non inferiore a L. 35 miliardi l'anno;

     c) i finanziamenti specificatamente destinati allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato, di Enti pubblici e dell'Unione europea.

     3. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale definisce annualmente le leggi di spesa sulle cui disponibilità viene definita una priorità a favore del territorio montano. La priorità opera per entità non inferiori:

     a) al 30% per gli interventi in materia di agricoltura ambiente, energia, trasporti e viabilità, urbanistica e territorio, turismo, artigianato, piccola e media industria;

     b) al 20% per i rimanenti settori.

     Tali percentuali sono calcolate al netto dei contributi regionali corrisposti alle Comunità montane. In sede di legge di programmazione economico-finanziaria la Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 51, può proporre modificazioni alle percentuali sopra previste sulle singole leggi di spesa, purché adeguatamente motivate. Tali modificazioni non possono essere superiori all'8%.

     4. Il Consiglio regionale, decorsi i 5 anni di cui al comma 2, lett. b), su proposta della Giunta regionale, che accerta il recupero del deficit strutturale ed infrastrutturale delle zone montane rispetto alla generalità del territorio lombardo secondo parametri di confronto quantificabili per settore, delibera, in riduzione rispetto alle percentuali minime come sopra determinate, anche in modo diversificato per ciascun settore.

     5. Il fondo di cui al comma 2, lettere b) e c), viene assegnato alle comunità montane per la realizzazione di progetti coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale secondo i seguenti criteri:

     a) il 30% in parti uguali fra tutte le comunità montane;

     b) il 20% in proporzione alla popolazione residente quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'ISTAT;

     c) il 20% in modo inversamente proporzionale rispetto alla densità demografica di ogni comunità montana;

     d) il 30% in proporzione alla superficie territoriale di ogni comunità montana [2].

     5 bis. I progetti possono essere finanziati nell'ambito di un'autorizzazione triennale, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle previsioni contenute nel bilancio regionale [3].

     5 ter. La Giunta regionale è autorizzata a destinare le risorse non utilizzate entro i termini stabiliti nelle deliberazioni relative alle assegnazioni di contributi di cui al comma 5 per il finanziamento di progetti sperimentali, ivi compresi interventi inseriti in accordi di programma quadro statali, con lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare aspetti specifici ed integrati di sviluppo e tutela del territorio montano [4].

     6. I Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1 concorrono con le Comunità montane al riparto del fondo nell'ambito delle percentuali di cui alle lettere b) e d) del comma 5.

     7. Gli stanziamenti di cui al comma 3 sono attribuiti dalla Giunta regionale secondo le leggi vigenti, con priorità per le situazioni a più elevato svantaggio in relazione alle delimitazioni di cui all'art. 5.

     7 bis. Fino all'approvazione della classificazione del territorio montano prevista dall'articolo 5, le priorità di cui al comma 3 operano a favore del territorio montano a prescindere dal livello di svantaggio dei singoli comuni [5].

     7 ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, sono ripartite secondo i criteri di cui al comma 5 [6].

 

     Art. 4. (Programmazione degli interventi).

     1. Le comunità montane territorialmente competenti, sentiti i comuni esclusi per effetto di quanto disposto dall'articolo 28, comma 5, della legge 142/1990, così come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 3 agosto 1999 n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990 n. 142) che possono proporre progetti di interesse del proprio territorio, individuano nel piano di sviluppo socio-economico e nei programmi pluriennali delle opere di cui agli articoli 18 e 19 della L.R. 13/1993 e successive modifiche e integrazioni, le linee programmatiche, i progetti e gli interventi coerenti con le azioni previste [7].

     1 bis. La Giunta regionale, avvalendosi del Nucleo di valutazione di cui al comma 2, e sentito il Comitato per la montagna, stabilisce le condizioni di ammissibilità e i parametri di valutazione dei progetti e le modalità di erogazione delle risorse assegnate [8].

     2. I progetti e gli interventi di cui al comma 1 deliberati dalle comunità montane e dai comuni montani di cui al comma 4 dell'articolo 1, sono assoggettati alla verifica di fattibilità da parte del Nucleo di valutazione, di cui alla l.r. 31/1996, sulla base dei parametri adottati dalla Giunta ai sensi del comma 1 bis, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione. La Giunta regionale approva sulla base del parere del Nucleo di valutazione l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento. Le deliberazioni definitive delle comunità montane e dei comuni montani sono comunicate al comitato per la montagna di cui all'articolo 51 che acquisisce gli elementi per il coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano da sviluppare [9].

     3. Le Comunità montane supportano tecnicamente i Comuni che lo richiedono nella predisposizione delle domande di finanziamento e nell'allestimento delle progettazioni.

     4. Le comunità montane e i comuni di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, provvedono alla rendicontazione dei finanziamenti loro assegnati, accompagnata da una relazione sullo stato di attuazione dei programmi avviati. La relazione viene trasmessa nei successivi trenta giorni al comitato per la montagna [10].

 

     Art. 5. (Classificazione del territorio montano).

     1. La Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente, il Comitato di cui all'art. 51, l'Unione regionale province lombarde (URPL), l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM) e l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI), stabilisce i criteri e definisce i parametri per l'individuazione delle zone che presentano maggiori svantaggi naturali e socio-economici.

     2. I criteri per la delimitazione delle zone omogenee devono, in particolare, tener conto della dimensione del Comune sia territoriale che demografica, dell'indice di spopolamento, dell'indice di ruralità, della pendenza dei terreni dell'altimetria del livello dei servizi e delle attività extra agricole, ivi comprese quelle turistiche, presenti sul territorio, della presenza di particolari situazioni amministrative ai confini.

     3. Le Comunità montane ed i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, applicando i parametri elaborati dalla Giunta regionale per tutto il territorio montano lombardo, provvedono alla classificazione dei rispettivi territori nelle seguenti tre zone omogenee:

     - Zona "A" corrispondente ai Comuni o frazioni di Comune con svantaggio basso;

     - Zona "B" corrispondente ai Comuni o frazioni di Comune con svantaggio medio;

     - Zona "C" corrispondente ai Comuni o frazioni di Comune con svantaggio elevato.

     4. La classificazione di cui al comma 3 è sottoposta alla approvazione della Giunta regionale.

     5. I soggetti di cui al comma 3 aggiornano con cadenza triennale la classificazione del territorio di loro competenza secondo i parametri e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, per tenere conto delle trasformazioni intervenute.

     6. I benefici previsti dalla presente legge per le attività di tutela e gestione del patrimonio forestale e per l'agricoltura di montagna si applicano indistintamente a tutto il territorio montano a prescindere dalla classificazione di cui al comma 3.

 

Titolo II

AZIONI TERRITORIALI

 

     Art. 6. (Obiettivi).

     1. La Regione considera la tutela e lo sviluppo del territorio montano e la promozione delle sue risorse ambientali quale obiettivo prioritario delle azioni da attivare, garantendo altresì condizioni di sviluppo alle popolazioni ivi residenti.

     2. L'obiettivo di cui al comma 1 viene perseguito mediante: strumenti di controllo delle trasformazioni territoriali incentivi all'insediamento e al mantenimento della popolazione interventi di sviluppo del sistema dei trasporti, della viabilità e delle comunicazioni locali, nonché dei servizi di rete.

 

     Art. 7. (Tutela del patrimonio forestale e boschivo).

     1. La Regione affida alle Comunità montane il compito di manutenzione e di conservazione del patrimonio silvo-pastorale, nonché quelli di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi.

     2. Le Comunità montane svolgono i compiti di cui al comma 1 operando d'intesa con i responsabili territoriali del Corpo forestale dello Stato, l'Azienda regionale delle foreste e con i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.

     3. Qualora nel territorio siano presenti le strutture di gestione di cui agli artt. 15 e 16, i compiti di cui al comma 1 sono assunti da dette strutture per i territori di rispettiva competenza. Alle Comunità montane restano demandati i controlli di legge.

     4. In applicazione dell'art. 9, comma 2, della legge 97/1994, i finanziamenti per interventi di forestazione sono prioritariamente assegnati ai soggetti di cui al comma 3.

 

     Art. 8. (Tutela delle aree a verde agricolo).

     1. Gli strumenti urbanistici dei Comuni ricompresi nell'ambito di applicazione della presente legge non possono proporre modificazioni all'uso dei terreni adibiti all'esercizio delle attività agro-silvo- pastorali, ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto delle medesime.

     2. E' consentita la deroga a quanto previsto al comma 1 solo per la realizzazione di strutture, infrastrutture e servizi pubblici, di interesse collettivo o per eccezionali esigenze da motivarsi in modo circostanziato, altrimenti non localizzabili.

     3. Al fine di incentivare il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio rurale esistente per scopi connessi all'esercizio dell'attività agricola, è consentita la possibilità di ampliamento, per una sola volta, dei volumi esistenti fino ad un massimo del 20%.

 

     Art. 9. (Interventi di conservazione ambientale).

     1. Le Comunità montane, nell'ambito dei propri piani pluriennali di sviluppo socio-economico, e i Comuni montani di cui al comma 4 dell'art. 1 indicano gli interventi prioritari di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente. Tali interventi sono diretti alla difesa del suolo, al risanamento delle acque, alla gestione ed utilizzazione del patrimonio idrico, al recupero delle abitazioni e degli edifici rurali.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono attuazione, per la parte di competenza, dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

     3. Le Comunità montane ed i Comuni di cui al comma 1 gestiscono la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico- forestale, soprattutto avvalendosi delle strutture di gestione di cui agli artt. 15 e 16.

     4. La Regione riconosce e remunera, nei limiti delle risorse programmate, i servizi d'interesse generale svolti dall'agricoltore e dal proprietario di terreni in ambito montano anche non imprenditore agricolo.

     5. Le Comunità montane, in applicazione dell'art. 7 della legge 97/1994, concedono contributi, nei limiti delle disponibilità a bilancio, sino ad un massimo del 50% del costo, per piccole opere di manutenzione ambientale all'interno dell'azienda o dell'area di proprietà, per la tutela delle tradizionali tecniche agricole e per la valorizzazione delle produzioni tipiche; la percentuale può essere elevata al 100% per le proprietà di enti pubblici; possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli singoli od associati.

     6. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 51, definisce i criteri e gli ambiti applicativi per i contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 10. (Sistema della viabilità locale).

     1. La Regione impegna le proprie risorse per realizzare e migliorare la percorribilità e la sicurezza delle strade, in particolare:

     a) dei collegamenti tra i centri comunali e la strada statale o principale di accesso;

     b) dei collegamenti tra i centri comunali e le frazioni;

     c) della viabilità interpoderale e silvo-pastorale come definita nel comma 2.

     2. La viabilità a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale, non prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada", viene così classificata:

     a) interpoderale, se collega alle strade locali del Comune aziende agro-silvo-pastorali e non è soggetta al pubblico transito motorizzato;

     b) silvo-pastorale, se collega alla rete interpoderale o locale del Comune aree forestali pascolive e non è soggetta al pubblico transito.

     3. La classificazione di cui al comma 2 è effettuata dalle Comunità montane sentiti i Comuni.

     4. La disciplina del traffico sulle strade di montagna non soggette al pubblico transito motorizzato viene definita dalla Giunta regionale con regolamento-tipo che viene adottato dai singoli Comuni con le specificazioni del caso. Le Comunità montane, in accordo con i Comuni nelle stesse ricompresi, e tra di loro, possono individuare circuiti per l'uso dei mezzi fuoristrada motorizzati e ne regolamentano le modalità sulla base di criteri emanati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 11. (Sistema dei trasporti pubblici).

     1. La Regione impegna le proprie risorse per migliorare le condizioni di accessibilità delle zone montane al rimanente territorio regionale ed alle aree confinanti.

     2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono prioritariamente destinati per:

     a) il recupero e la riqualificazione delle linee ferroviarie, in concorso con aziende pubbliche e private;

     b) il collegamento dei capoluoghi di provincia alla rete stradale a rapido scorrimento (autostrade e superstrade);

     c) la realizzazione o il miglioramento delle strutture di trasporto aereo, anche in connessione con le aree aeroportuali del sistema lombardo;

     d) la realizzazione di stazioni di interscambio.

 

     Art. 12. (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane).

     1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 della legge 97/1994, allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, la Regione contribuisce nella misura massima del 30% alle spese di trasferimento, nonché di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza, unitamente alla propria attività economica prevalente, da Comuni non montani a Comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 6.

     2. Gli stessi benefici sono concessi a coloro che, già residenti in Comune montano avente le caratteristiche di cui al comma 6, vi trasferiscono la propria attività lavorativa da un Comune non montano. In questo caso la percentuale di cui al comma 1 è riferita alle spese di trasferimento, acquisto e ristrutturazione di immobili destinati all'attività trasferita.

     3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti nella misura massima di 50 milioni per ciascun beneficiario per i casi di cui al comma 1 e di 25 milioni per quelli di cui al comma 2, esclusivamente a favore di artigiani commercianti al dettaglio, coltivatori diretti, imprenditori agricoli ed esercenti attività libero-professionali.

     4. Le Comunità montane ed i Comuni montani di cui al comma 4 dell'art. 1, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare contributi a favore di residenti in territori montani per l'allacciamento ai servizi di rete di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.

     5. Gli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concessi previa sottoscrizione di impegno al mantenimento dell'attività e della residenza per almeno 10 anni.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano prioritariamente nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, situati in territorio classificato zona "B" o "C" ai sensi dell'art. 5.

 

Titolo III

AZIONI SUL SISTEMA ECONOMICO

 

     Art. 13. (Obiettivi).

     1. La Regione considera lo sviluppo economico del proprio territorio montano quale parte essenziale del programma di sviluppo della Lombardia.

     2. L'economia montana deve accomunare nel processo di sviluppo, accanto alle tradizionali attività agro-zootecniche e turistiche, quelle dell'artigianato tradizionale, del commercio e della piccola e media impresa insediata nel fondo valle, nel rispetto dei valori ambientali e delle consuetudini.

     3. Le istituzioni locali sono i soggetti primari di garanzia degli obiettivi previsti al comma 2 ed a loro sono demandate le azioni positive al riguardo, in particolare in materia di tutela ambientale, congiuntamente ad iniziative di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

 

     Art. 14. (Gestione del patrimonio forestale ed economia del legno).

     1. Le Comunità montane ed i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1 promuovono la gestione del patrimonio agro-silvo- pastorale.

     2. I soggetti individuati dalle Comunità montane e dai Comuni di cui al comma 1 come strutture di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, come definite nell'art. 15, formulano entro 90 giorni dall'incarico, un piano-programma per lo svolgimento delle attività di gestione delle risorse naturali delle aree protette, l'esecuzione degli interventi di forestazione ed agricoltura eco-compatibili, la manutenzione del territorio, la ricostituzione ambientale, la prevenzione degli incendi boschivi, la sistemazione idraulico-forestale.

     3. Il piano-programma di cui al comma 2 è approvato dalle comunità montane.

     4. I Comuni e le Comunità montane possono delegare i consorzi forestali a svolgere compiti di guardia boschiva o di polizia forestale ai sensi della l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale".

     5. Le Comunità montane e i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1 possono affidare ai coltivatori diretti singoli o associati, nonché a cooperative agricole, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 97/1994, la realizzazione delle opere ed azioni previste dalla presente legge o individuate dai piani-programma, con priorità per coloro che risiedano o esercitino prevalentemente la loro attività nei Comuni montani.

     6. La Regione, anche con l'intervento dell'Azienda regionale delle foreste, promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione di uno specifico piano di settore, con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo delle risorse forestali e boschive in una prospettiva di "filiera". Il piano viene approvato dalla Giunta regionale, sentite le Comunità montane.

     7. La Giunta regionale concede alle Comunità montane un contributo nella misura massima del 75% per finanziare gli interventi di forestazione e agricoltura eco-compatibile.

 

     Art. 15. (Strutture di gestione forestale).

     1. Le strutture per la gestione delle unità territoriali forestali e boschive sono:

     a) il consorzio forestale costituito ai sensi degli articoli 139 e 155 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e successive integrazioni e modificazioni;

     b) il consorzio forestale costituito con personalità giuridica privata per la gestione associata di proprietà pubbliche e private con finalità di interesse pubblico o generale di cui al citato R.D.L.. 3267/1923;

     c) il consorzio forestale costituito con personalità giuridica privata per la gestione associata di proprietà private;

     d) il consorzio di miglioramento fondiario costituito ai sensi degli artt. 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale";

     e) le associazioni di proprietari.

     2. Le Comunità montane promuovono la costituzione di strutture di gestione in relazione: alle caratteristiche forestali e boschive ed alla intensità degli interventi attivabili; all'ampliamento della sfera operativa per le strutture già esistenti che assicuri la gestione dei patrimoni forestali e boschivi di proprietà pubblica e collettiva ed eventualmente di patrimoni di proprietà privata; alla presenza di patrimoni silvo-pastorali di enti locali o demani civici idonei a contenere il degrado fondiario; alla presenza di aziende diretto-coltivatrici che assicurino imprenditorialità nella manutenzione delle risorse forestali e boschive, anche per l'attivazione di pluriattività ai sensi dell'art. 17 della legge 97/1994; alla gestione nei parchi o nelle aree protette regionali dei servizi di manutenzione del territorio.

     3. La Comunità montana competente concede un contributo per le attività delle strutture di gestione di cui al comma 2.

     4. La Comunità montana può utilizzare personale reperibile sulla base delle previsioni e delle provvidenze della legge per i lavori socialmente utili, assegnandolo alle strutture di gestione.

     5. Per le attività di cui al presente articolo, la Comunità montana di riferimento è quella nel cui territorio ha sede la struttura di gestione, fermo restando il rispetto, per il territorio compreso in altre Comunità, dei programmi e delle norme ivi operanti.

 

     Art. 16. (Organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo- pastorali).

     1. La Regione riconosce le organizzazioni montane che gestiscono i beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva, comunque denominate, quali soggetti concorrenti alla tutela ambientale ed allo sviluppo socio- economico del territorio montano e ne favorisce la ricostituzione.

     2. Alle organizzazioni di cui al comma 1 viene attribuita, su richiesta, la personalità giuridica di diritto privato.

     3. Ciascuna organizzazione è retta da uno statuto e dalle consuetudini.

     4. I beni costituenti il patrimonio comune delle organizzazioni sono inalienabili, indivisibili ed inusucapibili, con destinazione di uso agro- silvo-pastorale. Le organizzazioni montane, nel rispetto degli strumenti urbanistici, possono modificare la destinazione dei beni per consentire la realizzazione di interventi funzionali ad attività del settore primario e di impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro- silvo-pastorali.

     5. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni interessate, emana le norme relative all'organizzazione e alla gestione patrimoniale delle organizzazioni montane di cui al presente articolo, nonché alle forme di coordinamento operativo fra le stesse e gli enti locali.

 

     Art. 17. (Attività produttive agricole).

     1. L'agricoltura è riconosciuta quale attività produttiva prioritaria per la conservazione del territorio montano.

     2. La Regione promuove la permanenza dell'attività agricola nel territorio montano attraverso incentivi per le infrastrutture, la razionalizzazione dei processi produttivi, lo sviluppo della qualità dei prodotti, il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

     3. Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera delle zone montane e di consentire alle aziende ivi ubicate l'ottenimento di redditi adeguati, le Comunità montane possono concedere agli imprenditori agricoli, singoli od associati, contributi per l'acquisizione della proprietà di quote latte di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468 "Misure urgenti nel settore lattiero-caseario" nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui all'art. 10 della stessa legge, nonché per l'acquisizione dei premi per le vacche nutrici e per gli allevamenti ovi-caprini di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2066/92 e 2069/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.

     4. Al fine di mantenere diffusa la pratica dell'alpeggio, ai conduttori di malghe e pascoli nel territorio regionale possono essere concessi annualmente contributi per:

     a) la permanenza estiva sull'alpeggio del conduttore e del personale di aiuto;

     b) ciascun capo monticato.

     5. Ai proprietari degli alpeggi possono essere altresì concessi contributi per il recupero, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle strutture accessorie funzionali all'attività svolta.

     6. Possono inoltre essere concessi contributi ai pastori per il pascolo di ovini e caprini su versanti in tutto o in parte abbandonati ed incolti.

     7. Il Sindaco del Comune, sul cui territorio si svolge l'attività di alpeggio e pascolo, certifica il regolare svolgimento delle attività di cui ai commi 5 e 6 ed inoltra alla Comunità montana competente la relativa richiesta di contributo.

 

     Art. 18. (Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori).

     1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di promuovere operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 97/1994, la Regione accorda la priorità nel finanziamento per l'acquisto di terreni, per la formazione e per l'arrotondamento della proprietà coltivatrice, ai seguenti soggetti:

     a) coltivatori diretti di età compresa fra i 18 ed i 40 anni, residenti nelle zone montane;

     b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari", delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 97/1994;

     c) cooperative e consorzi agricoli con sede in territorio montano nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 40%, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, residenti in Comuni montani.

     2. La priorità di cui al comma 1 è concessa fino alla concorrenza del 30% delle disponibilità finanziarie messe a disposizione della Regione dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

     3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 le Comunità montane concedono contributi a copertura totale o parziale delle spese per gli atti di compravendita e di permuta dei terreni.

     4. Qualora i terreni di cui al comma 3, nei 10 anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo, vengano alienati, divisi o venga modificata la loro destinazione, i soggetti beneficiari decadono dai contributi, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi legali.

 

     Art. 19. (Caccia, pesca e prodotti del sottobosco).

     1. Nei Comuni montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco costituiscono fonte rilevante dell'economia e vanno finalizzate alla creazione di posti di lavoro, anche part-time, e di attività imprenditoriali locali.

     2. La Regione modifica e integra la legislazione vigente nella materia di cui al comma 1 anche mediante il riconoscimento del diritto dei conduttori dei boschi sui prodotti del sottobosco.

     3. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia di cui alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" provvedono all'attribuzione preferenziale degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi rustici la cui azienda sia ubicata nelle zone montane come individuate dalla presente legge.

 

     Art. 20. (Tutela dei prodotti tipici).

     1. La Giunta regionale, sentite le Comunità montane, i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1 e le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, definisce e realizza progetti e programmi di interesse regionale nell'ambito della promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni tipiche agro- alimentari che possono fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto della montagna italiana".

     2. La Giunta regionale promuove, sentiti gli enti locali, la costituzione di organizzazioni di produttori o di trasformatori ai sensi dei regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 relativi alla protezione della Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) e Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) ed alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari. L'iniziativa è volta a consentire adeguato riconoscimento, tutela e valorizzazione ai prodotti tipici delle zone montane. Per tali finalità la Giunta regionale, di concerto con gli Enti locali, finanzia interventi per il miglioramento qualitativo delle produzioni tipiche e per l'adeguamento delle strutture produttive e di trasformazione ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria.

     3. La Giunta regionale integra il titolo IV del regolamento di igiene- tipo, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5/33946 del 16 marzo 1993 e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la produzione e commercializzazione di prodotti freschi derivati dal latte o dalla macellazione di animali nelle malghe ed in maggenghi (prodotti di nicchia).

 

     Art. 21. (Turismo rurale e ambiente montano).

     1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le Comunità montane ed i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, sentite le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuovono lo sviluppo del turismo rurale mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente naturale, anche utilizzando le potenzialità dell'agriturismo.

     2. Le Comunità montane ed i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, possono concedere incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico, paesaggistico e architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando le tipologie edilizie tradizionali.

 

     Art. 22. (Autoproduzione e benefici in campo energetico).

     1. La concessione regionale per l'installazione di piccoli generatori nei limiti di potenza di 30 KW per lo sfruttamento dei piccoli salti d'acqua è rilasciata, a parità di condizioni, prioritariamente ai residenti nelle Comunità montane e nei Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, nonché a società ed imprese che svolgono la loro attività nei medesimi ambiti.

     2. Il rilascio di nuove concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque per la produzione di energia elettrica superiori a 30 KW, e fino a 3 MW, è sospeso fino alla predisposizione di una studio complessivo delle risorse disponibili, che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale nel termine di cui all'art. 54, comma 1, lett. b). La sospensione non riguarda le concessioni in corso di rilascio per impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso il termine suddetto le concessioni possono essere rilasciate nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

     3. Le concessioni di cui al comma 2 sono rilasciate prioritariamente a società pubbliche o a società miste pubblico-private, con la partecipazione dei Comuni direttamente interessati dal corso d'acqua utilizzato, o di Consorzi costituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 "Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici". In assenza di iniziative sovracomunali, la priorità spetta alla richiesta di analoghi organismi comunali.

     4. In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 10 della legge 97/1994, la Giunta regionale predispone l'elenco dei territori montani da proporre al Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) per una riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi delle attività produttive, in ragione del disagio ambientale sopportato, valutato in base alla classificazione di cui all'art. 5.

 

     Art. 23. (Insediamenti produttivi).

     1. La Giunta regionale, sentite le Comunità montane, i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, l'UNCEM regionale e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, definisce i criteri di compatibilità degli insediamenti produttivi con l'ambiente montano, individuando in particolare le lavorazioni per le quali occorre condurre preliminari e specifiche verifiche.

     2. La Giunta, nell'assegnazione di contributi agli insediamenti produttivi, assegna priorità agli interventi a più elevata compatibilità ambientale.

     3. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge 97/1994, la Giunta regionale, sulla scorta dei criteri e delle procedure applicative determinati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), applica le provvidenze per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nei Comuni montani individuati ai sensi del comma 6 dell'art. 12.

 

     Art. 24. (Artigianato e mestieri tradizionali).

     1. La Giunta regionale, sentite le Comunità montane, i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, l'UNCEM regionale, le associazioni di categoria degli artigiani e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle zone montane, determina i settori artigianali e i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna lombarda e definisce per questi le azioni di sostegno e promozione alla produzione e commercializzazione dei prodotti.

     2. Le Comunità montane ed i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1 definiscono gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Regione, individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi, gestiscono i finanziamenti pubblici messi a disposizione per attuarli e sono responsabili della rendicontazione; nelle more delle azioni regionali, le Comunità montane ed i Comuni classificati montani agiscono sulla base della propria programmazione.

 

     Art. 25. (Attività di cava).

     1. L'attività di cava di monte e l'attività estrattiva di ghiaia e sabbia dagli alvei in relazione a fenomeni di sovralluvionamento di fiumi e torrenti costituiscono ricchezza naturale delle zone montane, da utilizzare in osservanza alle normative ed ai piani specifici predisposti dai competenti livelli istituzionali.

     2. L'apertura di cave nei terreni alluvionali di fondovalle è consentita solo ove espressamente prevista dal piano provinciale delle cave.

     3. La Giunta regionale destina una quota delle risorse alla riqualificazione, aggiornamento tecnologico ed ampliamento degli impianti per l'attività di cava di monte e la lavorazione della pietra, nonché per la promozione commerciale dei manufatti.

 

     Art. 26. (Acque minerali).

     1. La Regione, nel disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo delle risorse idriche di qualità presenti nel territorio montano, assegna, a parità di condizioni, prioritariamente i diritti di sfruttamento a persone fisiche residenti od a società con sede legale e operanti nell'area montana interessata.

     2. La Giunta regionale provvede al censimento delle risorse idriche di qualità sul proprio territorio.

     3. La Giunta regionale, al fine di non compromettere la transitabilità delle strade, promuove il potenziamento del trasporto merci per via ferroviaria e la realizzazione di strutture di interscambio ferrovia-gomma nei luoghi di produzione od in prossimità di questi.

 

     Art. 27. (Attività Commerciali).

     1. La Giunta regionale individua i centri abitati con meno di 500 abitanti dei Comuni montani con altre 1000 abitanti per i quali, unitamente ai medesimi Comuni montani fino a 1000 abitanti, trovano applicazione le disposizioni del comma 1 dell'art. 16 della legge 97/1994 in materia di semplificazione fiscale e contabile.

     2. Gli esercizi commerciali ubicati nei Comuni e nei centri abitati di cui al comma 1, e in subordine quelli ubicati nei Comuni montani fino a 5000 abitanti, usufruiscono di priorità nella assegnazione di contributi a valere sulle disponibilità destinate del Settore.

     3. Le Province e le Comunità montane, sentite le associazioni di categoria e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuovono intese tra il comparto della grande distribuzione e gli esercizi commerciali di cui al comma 2 per agevolare le condizioni di acquisto dei prodotti, anche con contributi di solidarietà opportunamente graduati in relazione al livello di svantaggio dei Comuni in cui hanno sede gli esercizi commerciali, in base alla classificazione di cui all'art. 5.

     4. In considerazione delle difficoltà al mantenimento di strutture commerciali nei piccoli centri del territorio della montagna lombarda e dell'utilità sociale del commercio ambulante per la permanenza della popolazione, la Giunta regionale definisce i criteri per la corresponsione di un contributo agli ambulanti che assicurino la presenza dell'attività commerciale sul territorio montano.

 

     Art. 28. (Turismo montano).

     1. La Regione incentiva, quale momento di sviluppo sociale, economico e culturale, il turismo montano. A questo fine la Giunta regionale, sentite le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province e le Comunità Montane sviluppa programmi ed azioni intese alla riqualificazione degli impianti e delle strutture ricettive, al potenziamento ed alla diversificazione dell'offerta turistica, alla partecipazione finanziaria degli enti locali ai progetti a fianco degli imprenditori privati, al supporto ed incentivazione della formazione di cooperative per la gestione di strutture e servizi turistico-sportivi, alla messa in sicurezza della utenza anche con il sostegno di garanzie assicurative.

     2. Gli esercenti di impianti di funicolare e funiviari svolgono un servizio pubblico nell'interesse generale; le strutture relative allo svolgimento di tali attività sono considerate di pubblica utilità. L'area sciabile prevista negli strumenti urbanistici comunali è parimenti considerata area di pubblica utilità.

 

     Art. 29. (Tutela e sicurezza del turismo montano).

     1. Le comunità montane, sentiti i Comuni, le Province e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuovono azioni intese a sensibilizzare il turista-utente per la fruizione in sicurezza del territorio montano e pubblicizzano i servizi di supporto logistico, l'organizzazione sanitaria e di soccorso esistenti.

     2. La Giunta regionale promuove opportune intese ed iniziative con le forze dell'ordine, la guardia forestale e le associazioni di volontariato riconosciute, per il presidio delle zone montane, la prevenzione di comportamenti di rischio per l'incolumità delle persone e l'applicazione delle norme di sicurezza.

     3. La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di convenzioni con le compagnie di assicurazione intese a promuovere forme automatiche di copertura assicurativa dell'utente della montagna lombarda, correlate all'emissione del documento di utilizzo degli impianti ed alla utilizzazione delle strutture ricettive. La Regione sostiene con i contributi di cui all'art. 28 i gestori che attivano le suddette azioni di garanzia.

 

     Art. 30. (Norme in materia di feste popolari).

     1. In occasione di feste popolari o di sagre di paese che si svolgono in territori montani e che vedono la somministrazione saltuaria di cibi e di bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il Sindaco rilascia le necessarie autorizzazioni previo parere favorevole dell'autorità sanitaria competente.

     2. La deroga è consentita per manifestazioni che non superino le tre giornate continuative di svolgimento ed a condizione che siano assicurati i requisiti minimi di sicurezza igienica per la manipolazione, trasporto, conservazione, distribuzione e vendita di alimenti e bevande, per i contenitori e le persone addette. L'Azienda sanitaria competente per territorio esprime parere preventivo al riguardo, su richiesta del Sindaco.

 

Titolo IV

AZIONI SUL SISTEMA SOCIALE

 

     Art. 31. (Obiettivi).

     1. La Regione, in armonia con gli indirizzi di politica comunitaria e nazionale, opera affinché la presenza dell'uomo nei territori montani sia incentivata e tutelata.

     2. A tal fine essa considera prioritaria la realizzazione di una rete integrata di servizi sociali ed amministrativi di base per le zone montane e ne tiene conto nella elaborazione dei propri programmi di settore.

     3. La Regione assicura per le zone montane l'erogazione dei livelli uniformi di assistenza previsti dalla legislazione nazionale ed altresì livelli più elevati per zone particolarmente isolate, sulla base di proprie risorse. Dispone contestualmente in ordine al reperimento delle risorse integrative del Fondo sanitario regionale nel quadro delle disponibilità individuate al comma 3 dell'articolo 3.

 

     Art. 32. (Decentramento di attività e di servizi).

     1. La Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dal CIPE ai sensi dell'art. 14 della legge 97/1994, emana direttive per il decentramento nei Comuni montani di attività e di servizi.

     2. Le direttive riguardano in particolare attività di ricerca e di studio, uffici operativi e tecnici per la gestione del territorio, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, strutture sanitarie e socio-assistenziali di cui non sia indispensabile la presenza in aree cittadine non montane.

     3. Il decentramento di cui al comma 1 comporta l'assegnazione delle necessarie risorse a valere sui fondi ordinari di bilancio della Regione.

 

     Art. 33. (Esercizio associato di funzioni).

     1. Ai sensi dell'articolo 29 della 142/1990 e dell'art. 11 della legge 97/1994, le Comunità montane, anche in consorzio tra loro o con comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, promuovono l'esercizio associato di funzioni comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni.

     2. I Comuni possono delegare alle Comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto presso la cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano di sviluppo socio-economico.

 

     Art. 34. (Informatizzazione).

     1. Al fine di ovviare agli svantaggi e alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un sistema informatico ai sensi dell'articolo 24 della legge 97/1994, in collaborazione con le Province, i Comuni e gli uffici periferici dell'Amministrazione pubblica.

     2. La Giunta regionale, sentita l'autorità per la informatica nella pubblica Amministrazione, emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico e determina i relativi finanziamenti.

 

     Art. 35. (Servizi sociali).

     1. Le Comunità montane sono individuate quali istituzioni alle quali attribuire le funzioni comunali associate in materia di servizi sociali e la relativa gestione.

     2. Nel quadro generale di programmazione e nella normativa di Settore in particolare, le Comunità montane, al fine di corrispondere ai bisogni della popolazione insediata nei Comuni montani, promuovono:

     a) la realizzazione di servizi e di strutture sociali e socio- assistenziali per anziani e persone svantaggiate;

     b) la realizzazione di strutture di formazione, orientamento e aggregazione per i giovani.

     3. L'autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali per persone che necessitano di assistenza sociale e socio-sanitaria può essere rilasciata, previa autorizzazione del competente settore regionale.

 

     Art. 36. (Servizio sanitario).

     1. La Giunta regionale, nella definizione dei criteri di organizzazione sul territorio dell'assistenza sanitaria, per le zone montane tiene conto degli elementi di condizionamento e disagio costituiti dalla bassa densità di popolazione, dalla sua dislocazione, dalle difficoltà dei collegamenti, anche in relazione alle condizioni climatiche, dalla struttura dei rapporti familiari.

     2. Nelle zone "B" e "C" di cui all'art. 5, l'organizzazione sanitaria sul territorio montano, può prescindere dai parametri di costo e di efficienza utilizzabili per il territorio urbano e comunque a limitato disagio.

     3. La Giunta regionale determina le possibilità di scostamento dai suddetti parametri, in relazione alla necessità di garantire al territorio montano un servizio sanitario efficiente e comunque ricompreso nei livelli minimi di assistenza previsti, sia in termini di raggiungibilità dei Presidi ospedalieri per l'urgenza e l'emergenza, che per quanto riguarda le prestazioni sul territorio, nel generale quadro di compatibilità economica.

     4. La Regione garantisce il servizio di eliambulanza per tutto il territorio montano ed attrezza le strutture ospedaliere con idonei punti di atterraggio.

     5. La Regione riconosce il Soccorso alpino e speleologico lombardo del Club Alpino Italiano (CAI) come soggetto di riferimento da utilizzare per le azioni di salvataggio e recupero per il soccorso in montagna e ne garantisce il sostegno mediante contributi ad interventi effettuati, stipulando specifica convenzione.

 

     Art. 37. (Interventi in favore della famiglia).

     1. La Regione riconosce il ruolo determinante svolto dalla famiglia nel mantenimento dei valori tradizionali della persona e nella salvaguardia del territorio.

     2. Al fine di favorire la permanenza e l'ampliamento dei nuclei famigliari nelle zone montane più disagiate, particolarmente nei Comuni di media ed alta quota con popolazione inferiore a 3000 abitanti, la Giunta regionale definisce il contributo da concedere alle famiglie in relazione alla composizione del nucleo famigliare, alle condizioni di reddito ed al livello di svantaggio dei Comuni definito all'art. 5.

     3. Le risorse necessarie all'attuazione di quanto previsto nel comma 2 sono annualmente definite dalla Giunta regionale a valere sulle disponibilità di bilancio.

 

     Art. 38. (Edilizia residenziale).

     1. La Regione incentiva la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione nei Comuni montani disagiati, mediante il recupero a fini abitativi di strutture pubbliche dismesse, l'acquisto e la ristrutturazione di immobili esistenti e la costruzione di nuovi fabbricati.

     2. In considerazione della possibile esiguità delle esigenze abitative da soddisfare, sono espressamente consentite deroghe alle dimensioni minime degli interventi e ai parametri di costo unitario.

     3. La Regione favorisce la conservazione e la realizzazione della prima casa in proprietà nei Comuni montani, mediante l'indizione di appositi bandi di concorso destinati ai cittadini residenti nelle zone montane per l'assegnazione di contributi individuali a fondo perduto o in conto interessi.

     4. Le risorse finanziarie necessarie a dare attuazione a quanto previsto ai commi 1 e 3 sono definite dalla Giunta regionale a valere sulle disponibilità di bilancio.

 

     Art. 39. (Servizio scolastico).

     1. Le Comunità montane e i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante accordo di programma stipulato a livello provinciale.

     2. Nei Comuni montani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti polivalenti, comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione. I Comuni interessati provvedono agli adempimenti di competenza in ordine alla disponibilità di adeguate strutture ed all'esercizio del diritto allo studio.

     3. Nei Comuni montani la Regione finanzia opere di edilizia scolastica minore per edifici adibiti o da adibire a sede di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, statale e non statale. La Regione finanzia altresì alle Comunità montane e ai Comuni montani l'acquisto di mezzi pubblici di trasporto per gli alunni in caso di soppressione di sedi scolastiche a seguito di processi di razionalizzazione, quando non esistano servizi di linea già costituiti e, in questa circostanza, finanzia le eventuali percorrenze aggiuntive richieste per lo svolgimento del servizio.

     4. Le comunità montane concedono borse di studio ai giovani di età compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di scuola secondaria superiore o universitari in località diverse da quelle di residenza.

     5. I finanziamenti regionali per il diritto allo studio sono incrementati del 20% per le zone "B" e "C" di cui all'art. 5.

 

     Art. 40. (Istituzione della scuola per la montagna e collaborazione con le università lombarde).

     1. La Regione, nell'ambito della propria attività di formazione professionale, istituisce la scuola per la montagna, intesa a promuovere la formazione professionale dei giovani diretta alla valorizzazione della montagna, delle sue tradizionali risorse legate al turismo ed alla qualità ambientale e dell'economia compatibile con l'ecosistema.

     2. La Giunta regionale propone al Consiglio il provvedimento istitutivo della scuola, con il quale:

     a) stabilisce i contenuti dell'accordo di programma da stipulare con le Comunità montane e con l'UNCEM regionale per la definizione del progetto formativo;

     b) individua le strutture, anche presso i centri di formazione professionale regionali o convenzionati ubicati nelle zone montane, da destinare a sedi della scuola;

     c) definisce i criteri e gli strumenti di gestione;

     d) quantifica le risorse da destinare ed individua i relativi capitoli di bilancio.

     3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo la Giunta regionale verifica preliminarmente con le categorie imprenditoriali e le forze sociali la domanda di professionalità esistente ed attesa, anche in relazione alla attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

     4. La Regione promuove lo sviluppo della formazione professionale superiore, in raccordo con le università. La Giunta regionale, sentito il Comitato per la montagna, in base alla l.r. 12 dicembre 1994, n. 42 "Interventi per lo sviluppo della formazione professionale superiore anche in raccordo con le università", definisce apposite convenzioni con le università al fine di promuovere attività formativa superiore, rivolta alla valorizzazione della montagna.

 

     Art. 41. (Trasporti pubblici).

     1. Per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti nonché per le località abitate con meno di 500 abitanti, comprese in Comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato ai bisogni delle popolazioni locali e per i quali non sia possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme e disposizioni vigenti, le Comunità montane o i Comuni provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i servizi già disponibili sul territorio.

     2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo, ove possibile, condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi ed anziani.

     3. Le Comunità montane possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto a territori limitrofi, anche se non compresi nelle Comunità montane.

     4. L'organizzazione del servizio è definita con regolamento approvato dal Consiglio comunale a norma dell'art. 23 della legge 97/1994.

     5. Le Comunità montane ed i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1 possono concedere contributi a compensazione dei maggiori oneri di trasporto.

     6. La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunità montane ed ai Comuni, nell'ambito degli interventi del Settore competente, i contributi per l'espletamento del servizio e per l'acquisto degli automezzi.

 

     Art. 42. (Interventi di razionalizzazione dei servizi).

     1. I processi di razionalizzazione dei servizi regionali territoriali, fatto salvo quanto già previsto all'art. 32 in materia di decentramento delle funzioni, tengono conto della particolare situazione del territorio montano, con l'obiettivo di mantenere adeguati livelli di accessibilità ai cittadini.

     2. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, sono espressamente derogabili le soglie definite per i processi di razionalizzazione.

     3. Le Comunità montane forniscono alla Giunta regionale gli elementi di giustificazione e di supporto per le deroghe da accordare.

 

Titolo V

AZIONI CULTURALI

 

     Art. 43. (Obiettivi).

     1. La Regione considera il territorio montano quale parte fondamentale del proprio patrimonio storico e culturale e ne tiene adeguato conto nella propria azione di programmazione e di indirizzo, con particolare riferimento al piano regionale di sviluppo ed agli strumenti che ne discendono.

 

     Art. 44. (Catalogazione dei beni storico-culturali).

     1. Ai fini di cui all'art. 43, la Giunta regionale realizza, con la collaborazione delle Province, delle Comunità montane e degli enti parco, il catalogo dei beni storico-culturali della montagna lombarda, indicandone i diversi livelli di protezione e di valorizzazione.

     2. Il catalogo comprende le seguenti sezioni:

     a) beni ambientali e naturalistici;

     b) centri storici;

     c) beni archeologici e storici;

     d) altri beni culturali, legati alla presenza ed al lavoro dell'uomo.

     3. La Giunta propone al Consiglio regionale il regolamento per la realizzazione del catalogo, per la sua gestione e per l'aggiornamento periodico.

     4. La Giunta regionale, d'intesa con le Province e con le Comunità montane, predispone annualmente un programma per la valorizzazione dei beni inseriti nel catalogo, insieme ad adeguate iniziative per lo studio e per la conoscenza dei luoghi e di quanto vi si trova.

 

     Art. 45. (Itinerari storici).

     1. La Regione considera e valorizza i percorsi storici della montagna lombarda legati alla presenza dell'uomo quali testimonianze significative dello sviluppo civile e sociale, dalle età più antiche alle vicende della storia contemporanea; come tali, ne tiene conto anche nell'ambito delle iniziative connesse al sostegno delle attività economiche oggi esistenti.

     2. La Giunta regionale, d'intesa con le Province e con le Comunità montane, assume le iniziative connesse alla identificazione, catalogazione e valorizzazione dei percorsi storici della montagna.

 

     Art. 46. (Valorizzazione della cultura della montagna).

     1. La Giunta regionale, in accordo con le Comunità montane, provvede ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura e delle lingue locali dell'area montana lombarda, con l'obiettivo di realizzare almeno un museo o una mostra permanente nel territorio di ciascuna Comunità montana e di sostenere quelli già esistenti.

     2. Al fine di realizzare le condizioni per la conoscenza e l'accessibilità agli episodi della cultura tradizionale della montagna lombarda, è istituito il museo della montagna lombarda quale organo di consulenza culturale e tecnico-scientifico della Regione, degli enti locali, delle associazioni culturali, anche private.

     3. Il museo è destinato ad assolvere i compiti di:

     a) unificare l'organizzazione e l'accessibilità delle strutture temporanee e permanenti destinate alla valorizzazione della montagna lombarda;

     b) promuovere lo svolgimento di itinerari culturali, anche attraverso intese con i privati proprietari di beni di interesse storico e artistico;

     c) inserire il turismo culturale nel circuito del turismo montano, in collaborazione con gli enti del settore;

     d) promuovere studi avanzati di carattere linguistico al fine di classificare le lingue locali e predisporre un vocabolario delle lingue e dei dialetti e un dizionario toponomastico della montagna lombarda.

     4. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'atto costitutivo del museo della montagna lombarda.

 

     Art. 47. (Osservatorio della montagna).

     1. E' istituito l'"Osservatorio regionale della montagna" con lo scopo di acquisire la sistematica conoscenza delle variabili socio-economiche, l'osservazione dello stato dell'ambiente e del territorio e dell'impatto degli interventi attuati.

     2. La Giunta regionale definisce, in accordo con le Province e le Comunità montane, la sede, l'ambito di attività dell'Osservatorio, il progetto costitutivo e realizzativo e le procedure di rendicontazione dell'attività.

     3. L'osservatorio viene inserito nel sistema internazionale degli osservatori per l'ambiente alpino previsto dalla "Convenzione delle Alpi".

 

     Art. 48. (Promozione della ricerca applicata sulla montagna).

     1. L'istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine (IREALP) di cui all'art. 14, comma 2, della L. 2 maggio 1990, n. 102 "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987", adegua il proprio ruolo operativo a sostegno dell'intera area montana lombarda.

     2. L'IREALP sviluppa progetti di ricerca applicata per conto di enti pubblici e privati nei settori di competenza e si collega a livello istituzionale con analoghi istituti per attivare reti di conoscenza integrate nel campo della ricerca.

     3. La Regione può affidare all'IREALP lo sviluppo dei progetti pilota di cui all'articolo 49 stipulando apposita convenzione [11].

     3 bis. Eventuali oneri a carico della Regione conseguenti alla stipula delle convenzioni, di cui al comma 3 e all'articolo 51, comma 7, sono determinati annualmente con legge finanziaria [12].

 

          Art. 49. (Progetti pilota).

     1. La Giunta regionale sentito il comitato di cui all'articolo 51, può approvare ogni anno progetti pilota di carattere regionale, che vengono finanziati con le risorse di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) [13].

     2. I progetti pilota hanno lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate e continuative volte a valorizzare aspetti precisi ed integrati di tutela e di sviluppo della montagna, secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge.

     3. La deliberazione regionale di approvazione dei progetti pilota deve indicare l'entità del finanziamento e le modalità di gestione del progetto stesso, che tengono conto dell'opportunità di coinvolgere, in maniera integrata, il maggior numero possibile di soggetti istituzionali e di privati.

     4. Le proposte relative ai progetti pilota possono essere presentate alla Giunta regionale dalle Province, oppure da almeno due Comunità montane, tra loro coordinate, o da Comuni appartenenti ad almeno due Comunità montane, ovvero dai singoli enti parco e da aziende ed enti regionali che operano nelle zone montane.

 

Titolo VI

ORGANI DI COORDINAMENTO E CONSULTAZIONE

 

     Art. 50. (Organi di coordinamento e consultazione).

     1. Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione delle politiche per la montagna e con l'obiettivo di raccogliere indicazioni, suggerimenti e coordinare le iniziative di attuazione della presente legge, sono istituiti:

     a) il Comitato per la montagna;

     b) la Consulta per la montagna.

 

     Art. 51. (Comitato per la montagna).

     1. Il Comitato per la montagna è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

     a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;

     b) cinque componenti designati dal Consiglio regionale scelti tra i consiglieri regionali e/o tra gli eletti degli Enti locali territoriali, di cui tre di maggioranza e due di minoranza, secondo le modalità di elezione previste dal comma 4 dell'art. 10 della l.r. 6 aprile 1995, n. 14 "Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione";

     c) un rappresentante dell'URPL;

     d) un rappresentante dell'UNCEM.

     2. Il Comitato elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e il Segretario.

     3. Il Comitato, il cui funzionamento è regolato con deliberazione della Giunta regionale, coordina le azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano previste dal Piano regionale di sviluppo in collaborazione con la Giunta regionale e con gli Enti locali e, in particolare:

     a) presenta proposte alla Giunta regionale per l'applicazione della legislazione comunitaria, statale e regionale a favore del territorio montano;

     b) formula proposte alla Giunta regionale in merito all'impiego del Fondo regionale per la montagna;

     c) verifica lo stato di attuazione dei programmi, dei piani e dei progetti di sviluppo del territorio montano.

     4. Entro il 31 maggio di ogni anno, il Comitato, acquisito il parere della Consulta di cui all'art. 52, approva e trasmette al Consiglio regionale una relazione sulle azioni realizzate nel territorio montano; la relazione dà conto degli indirizzi assunti, degli interventi effettuati e della gestione del Fondo regionale per la montagna e fornisce elementi di valutazione circa le attività e le capacità di intervento dimostrate dai singoli soggetti attuatori.

     5. Il Comitato assume ogni decisione a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente; alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, gli assessori regionali competenti nelle materie trattate.

     6. I Servizi della Giunta regionale forniscono al Comitato l'apporto logistico e di personale necessario all'espletamento delle azioni allo stesso assegnate.

     7. Il Comitato, previo assenso della Giunta regionale, può avvalersi della collaborazione scientifica e tecnica delle strutture della Regione e degli enti ed aziende di cui all'articolo 48 dello Statuto regionale, nonché di personale di IREALP attraverso accordi convenzionali [14].

     8. Il Comitato partecipa alle attività e ai rapporti nazionali ed internazionali sulla montagna, di concerto con i Settori della Giunta regionale interessati.

     9. Al presidente del Comitato, ove delegato, al vice presidente e al segretario, se consiglieri regionali, spettano le indennità di funzione previste dall'art. 2 della. l.r. 23 luglio 1996, n. 17 "Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia" per i corrispondenti incarichi nelle commissioni consiliari permanenti. Spettano altresì a tutti i componenti del Comitato non consiglieri regionali il rimborso per spese di trasporto e il trattamento di missione nella misura e alle condizioni previste dagli artt. 5 e 6 della l.r. 17/1996.

     9 bis. A tutti i componenti il Comitato, ad eccezione dei consiglieri regionali, spetta un gettone per ogni giornata di presenza nella misura stabilita dalla Giunta regionale [15].

 

     Art. 52. (Consulta per la montagna).

     1. La Consulta per la montagna è composta da:

     a) il presidente del Comitato per la montagna di cui all'art. 51, che la presiede;

     b) i consiglieri regionali membri del Comitato per la montagna di cui all'art. 51;

     c) i presidenti delle Province delle zone montane;

     d) i presidenti delle Comunità montane;

     e) il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani;

     f) i presidenti degli Enti parco regionali delle zone montane;

     g) i rappresentanti regionali delle associazioni degli Imprenditori;

     h) i rappresentanti regionali delle associazioni sindacali dei lavoratori;

     i) i presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato delle province montane e delle Aziende di promozione turistica delle province montane;

     l) il rappresentante regionale del Club Alpino Italiano (CAI);

     m) il rappresentante regionale dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA);

     n) il rappresentante dell'Associazione per la valorizzazione degli alpeggi.

     2. I componenti della Consulta per la montagna, ad eccezione di quelli di cui alle lett. a) e b) del comma 1, possono essere sostituiti da loro delegati.

     3. La Consulta per la montagna:

     a) concorre a definire i contenuti delle azioni previste nel Piano regionale di sviluppo in favore del territorio montano;

     b) formula proposte al Comitato per la montagna per l'individuazione degli ambiti prioritari di intervento della politica regionale per la montagna;

     c) esprime al Comitato per la montagna parere sulla relazione di cui all'art. 4, comma 4, in ordine alle azioni sviluppate dalla Regione a favore della montagna.

     4. La Consulta per la montagna, il cui funzionamento è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, si riunisce almeno due volte l'anno, su iniziativa della Giunta regionale, del Comitato di cui all'art. 51 o di almeno un terzo dei componenti della Consulta stessa.

     5. La presidenza della Giunta regionale assicura lo svolgimento dei compiti di segreteria tecnica della Consulta per la montagna.

 

Titolo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 53. (Legislazione specifica per la montagna).

     1. Gli atti legislativi della Regione devono contenere normative specifiche della materia trattata per le zone montane, laddove risulta necessario provvedere a normare la stessa in modo differente, in ragione del disagio ambientale del territorio.

     2. Tutte le leggi ed i provvedimenti regionali inerenti alle Comunità montane sono di diritto estese ai Comuni classificati montani di cui al comma 3 dell'art. 6 della l.r. 13/1993.

 

     Art. 54. (Adempimenti dei soggetti attuatori).

     1. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale:

     a) entro 1 anno dalla data di entrata in vigore:

     1) censisce le risorse idriche di qualità di cui all'art. 26, comma 2;

     b) entro 180 giorni dalla entrata in vigore:

     1) stabilisce i criteri e fornisce i parametri per l'individuazione delle zone di cui all'art. 5, comma 1;

     2) approva il regolamento-tipo di cui all'art. 10, comma 4;

     3) approva il piano di settore per l'economia del legno di cui all'art. 14, comma 6;

     4) emana le norme relative alle organizzazioni montane di cui all'art. 16, comma 5;

     5) propone al Consiglio regionale la modifica della legislazione di cui all'art. 19, comma 2;

     6) integra il titolo IV del regolamento d'igiene tipo di cui all'art. 20, comma 3;

     7) approva lo studio di cui all'art. 22, comma 2;

     8) predispone l'elenco dei territori di cui all'art. 22, comma 4;

     9) definisce i criteri di compatibilità di cui all'art. 23, comma 1;

     10) determina i settori artigianali e i mestieri tradizionali di cui all'art. 24, comma 1;

     11) definisce i criteri per i contributi al commercio ambulante di cui all'art. 27, comma 4;

     12) sottoscrive le convenzioni assicurative di cui all'art. 29, comma 3;

     13) emana direttive per il decentramento di attività e servizi di cui all'art. 32, comma 1;

     14) emana direttive per la progettazione del sistema informatico di cui all'art. 34, comma 2;

     15) definisce il contributo alle famiglie di cui all'art. 37, comma 2;

     16) propone al Consiglio regionale il provvedimento istitutivo della scuola per la montagna di cui all'art. 40, comma 2;

     17) propone al Consiglio regionale il regolamento di cui all'art. 44, comma 3;

     18) propone al Consiglio regionale l'atto costitutivo del museo della montagna di cui all'art. 46, comma 4;

     c) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore:

     1) definisce i criteri e gli ambiti applicativi dei contributi di cui all'art. 9, comma 6;

     2) individua i Comuni con meno di 5000 abitanti di cui all'art. 12, comma 6;

     3) individua i centri abitati di cui all'art. 27, comma 1;

     d) entro il 31 dicembre di ogni anno:

     1) approva i progetti pilota di cui all'art. 49.

     2. Per l'attuazione della presente legge le Province:

     a) approvano i piani, i programmi e le azioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 e, entro 30 giorni dalla data di approvazione, trasmettono detti piani e programmi al Comitato per la montagna.

     3. Per l'attuazione della presente legge le Comunità montane:

     a) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore:

     1) aggiornano e adeguano il piano di sviluppo socio-economico di cui all'art. 4, comma 1;

     2) approvano i programmi pluriennali di cui all'art. 4, comma 1;

     b) entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore:

     1) emanano il regolamento d'uso delle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 10, comma 3.

     4. Per l'attuazione della presente legge le Comunità montane e i Comuni montani:

     a) entro il 31 marzo di ogni anno:

     1) provvedono, ai sensi del comma 4 dell'art. 4, alla rendicontazione dei finanziamenti assegnati accompagnata da una relazione sullo stato di attuazione dei programmi avviati e la trasmettono, entro i successivi 30 giorni, al Comitato per la montagna;

     b) entro il 31 dicembre di ogni anno:

     1) definiscono gli interventi e le azioni da realizzare di cui all'art. 24, comma 2;

     c) entro 180 giorni dall'entrata in vigore:

     1) definiscono il regolamento di cui all'art. 41, comma 4.

 

     Art. 55. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri finanziari conseguenti alle azioni previste dagli articoli della presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli relativi alle leggi di settore iscritti negli stati di previsione delle spese del bilancio dei singoli esercizi finanziari e con gli stanziamenti del "Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali" di cui all'art. 3.

     2. Gli stanziamenti relativi al Fondo regionale per la montagna per gli interventi speciali saranno determinati con successiva legge ed hanno carattere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti delle singole leggi di settore.

     3. Agli oneri conseguenti al funzionamento del Comitato per la montagna di cui all'art. 51 e della Consulta per la montagna di cui all'art. 52 si provvede mediante l'impiego delle somme annualmente stanziate nei singoli esercizi finanziari sul capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa" dello stato di previsione delle spese del bilancio.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 5 è istituito il capitolo 3.2.5.2.4454 "Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali - Finanziamento con risorse della Regione";

     - la classificazione funzionale del capitolo 1.3.1.2.4353 è così modificata: 3.2.5.2.4353.

 

     Art. 56. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati gli artt. 22 e 23 della l.r. 13/1993.

     2. Il comma 3 bis dell'art. 24 della l.r. 13/1993, introdotto dalla l.r. 23 gennaio 1997, n. 1, è abrogato a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Titolo I - FINALITA' E NORME GENERALI

Art.  1 - Finalità ed ambito di applicazione

Art.  2 - Soggetti attuatori

Art.  3 - Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali Art.  4 - Programmazione degli interventi

Art.  5 - Classificazione del territorio montano

 

Titolo II - AZIONI TERRITORIALI

Art.  6 - Obiettivi

Art.  7 - Tutela del patrimonio forestale e boschivo

Art.  8 - Tutela delle aree a verde agricolo

Art.  9 - Interventi di conservazione ambientale

Art. 10 - Sistema della viabilità locale

Art. 11 - Sistema dei trasporti pubblici

Art. 12 - Incentivi per l'insediamento nelle zone montane

 

Titolo III - AZIONI SUL SISTEMA ECONOMICO

Art. 13 - Obiettivi

Art. 14 - Gestione del patrimonio forestale ed economia del legno Art. 15 - Strutture di gestione forestale

Art. 16 - Organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo- pastorali

Art. 17 - Attività produttive agricole

Art. 18 - Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori

Art. 19 - Caccia, pesca e prodotti del sottobosco

Art. 20 - Tutela dei prodotti tipici

Art. 21 - Turismo rurale e ambiente montano

Art. 22 - Autoproduzione e benefici in campo energetico

Art. 23 - Insediamenti produttivi

Art. 24 - Artigianato e mestieri tradizionali

Art. 25 - Attività di cava

Art. 26 - Acque minerali

Art. 27 - Attività commerciali

Art. 28 - Turismo montano

Art. 29 - Tutela e sicurezza del turismo montano

Art. 30 - Norme in materia di feste popolari

 

Titolo IV - AZIONI SUL SISTEMA SOCIALE

Art. 31 - Obiettivi

Art. 32 - Decentramento di attività e di servizi

Art. 33 - Esercizio associato di funzioni

Art. 34 - Informatizzazione

Art. 35 - Servizi sociali

Art. 36 - Servizio sanitario

Art. 37 - Interventi in favore della famiglia

Art. 38 - Edilizia residenziale

Art. 39 - Servizio scolastico

Art. 40 - Istituzione della scuola per la montagna

Art. 41 - Trasporti pubblici

Art. 42 - Interventi di razionalizzazione dei servizi

 

Titolo V - AZIONI CULTURALI

Art. 43 - Obiettivi

Art. 44 - Catalogazione dei beni storico-culturali

Art. 45 - Itinerari storici

Art. 46 - Valorizzazione della cultura della montagna

Art. 47 - Osservatorio della montagna

Art. 48 - Promozione della ricerca applicata sulla montagna Art. 49 - Progetti pilota

 

Titolo VI - ORGANI DI COORDINAMENTO E CONSULTAZIONE

Art. 50 - Organi di coordinamento e consultazione

Art. 51 - Comitato per la montagna

Art. 52 - Consulta per la montagna

 

Titolo VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 53 - Legislazione specifica per la montagna

Art. 54 - Adempimenti dei soggetti attuatori

Art. 55 - Norma finanziaria

Art. 56 - Abrogazioni

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 15 ottobre 2007, n. 25.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. a) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 4, lett. b) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[4] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 4, lett. c) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. d) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[9] Comma già sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. e) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[11] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[12] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. f) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[14] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[15] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 4, lett. g) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.