§ 4.4.249 - L.R. 15 ottobre 2007, n. 25.
Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:15/10/2007
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Azioni per lo sviluppo della montagna)
Art. 3.  (Classificazione del territorio montano)
Art. 4.  (Fondo regionale per la montagna)
Art. 5.  (Attuazione degli interventi per la montagna)
Art. 5 bis.  (Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine)
Art. 6.  (Risorse finanziarie per le comunità montane)
Art. 7.  (Comitato per la montagna)
Art. 8.  (Attività di ricerca)
Art. 9.  (Clausola valutativa)
Art. 10.  Norme di prima attuazione)
Art. 11.  (Modifiche e abrogazioni)
Art. 12.  (Norma finanziaria)


§ 4.4.249 - L.R. 15 ottobre 2007, n. 25.

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

(B.U. 15 ottobre 2007, n. 42 - S.O. 18 ottobre 2007, n. 1)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali.

2. La presente legge, in armonia con la vigente normativa nazionale e comunitaria, persegue le finalità di:

a) favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di  tecnologie telematiche;

b) promuovere e valorizzare le identità delle popolazioni locali nonché le tradizioni economiche, culturali e linguistiche locali;

c) rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e favorire una politica per lo sviluppo attraverso la realizzazione di un “sistema montagna lombardo” al fine di valorizzare le attività produttive insediate ed attrarre nuovi investimenti;

d) garantire l’effettivo esercizio dei diritti e l’agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.

3. Le autonomie locali e funzionali e altri soggetti pubblici e privati, sono individuati, secondo il principio di sussidiarietà, quali attori che con il loro apporto possono contribuire alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio montano.

 

     Art. 2. (Azioni per lo sviluppo della montagna)

1. Le finalità di cui all’articolo 1 sono attuate, in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio montano, attraverso azioni integrate tendenti, in particolare:

a) alla conservazione ambientale e alla difesa del suolo, nonché all’utilizzo ecocompatibile delle risorse montane;

b) alla promozione del settore agricolo-forestale e dei settori artigianale e commerciale e dei mestieri tradizionali, anche attraverso un’adeguata formazione professionale;

c) alla valorizzazione dei beni ambientali e storico-culturali;

d) al miglioramento del sistema della viabilità locale e del trasporto pubblico locale;

e) al sostegno delle forme di collaborazione tra diversi soggetti pubblici e privati, anche in relazione a quanto stabilito dalla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia);

f) all’incentivazione dell’imprenditoria, in particolare giovanile e femminile;

g) alla realizzazione di sportelli multifunzionali e di nuovi modelli organizzativi;

h) alla diffusione dell’informatizzazione a banda larga e dei servizi ad essa connessi;

i) alla diffusione dell’uso di energie alternative e rinnovabili;

j) allo sviluppo del turismo;

k) alla valorizzazione dei sentieri e dei rifugi alpini;

l) al conseguimento di adeguati livelli di assistenza socio-sanitaria anche attraverso l’attivazione di servizi di telemedicina;

m) alla valorizzazione di lingue parlate locali;

n) alla promozione della ricomposizione fondiaria di montagna a favore, in particolare, dei giovani;

o) allo sviluppo dell’associazionismo dedicato alla montagna e alle sue popolazioni;

p) alla produzione e valorizzazione dei prodotti tipici locali.

2. I piccoli comuni montani beneficiano inoltre delle misure di sostegno previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).

3. [La Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare sugli interventi complessivamente realizzati in aree montane e sui relativi risultati] [1].

3 bis. Per il territorio montano lombardo sono stabiliti indici premiali parametrati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e delle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità di popolazione, dall'indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico. Gli indici premiali sono applicabili nella concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle persone fisiche, ai titolari di attività economiche, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle associazioni di volontariato operanti nei comuni montani [2].

3 ter. In ambito di programmazione sociosanitaria i parametri di cui al comma 3 bis, applicati sulla quota pro capite ponderata per classi di età, regolano i finanziamenti, i trasferimenti di quote, gli indici dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione. Tale parametrazione è applicata, in particolare, nei piani di riparto relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e ai livelli essenziali di assistenza sociale (LEAS) [3].

3 quater. La Giunta regionale stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)', i criteri e le modalità per l'individuazione e l'applicazione degli indici premiali di cui al comma 3 bis [4].

 

     Art. 3. (Classificazione del territorio montano)

1. La Giunta regionale, sentiti il comitato per la montagna e le comunità montane, classifica il territorio montano in zone che presentano condizioni omogenee di sviluppo socio-economico, sulla base dei seguenti parametri:

a) demografia;

b) livello di benessere;

c) dotazione di servizi e infrastrutture;

d) orientamento turistico;

e) svantaggio morfologico – localizzativo;

f) indice di ruralità territoriale.

2. La classificazione, operata su base comunale in applicazione dei parametri di cui al comma 1, porta all’individuazione delle seguenti zone omogenee:

a) zona “A”, corrispondente ai comuni con svantaggio basso;

b) zona “B”, corrispondente ai comuni con svantaggio medio;

c) zona “C”, corrispondente ai comuni con svantaggio elevato.

3. La classificazione è aggiornata all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro nove mesi dall'insediamento della Giunta regionale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute [5].

 

     Art. 4. (Fondo regionale per la montagna)

1. E’ istituito il fondo regionale per la montagna per il finanziamento di progetti di sviluppo del territorio montano.

2. I progetti possono essere finanziati nell’ambito di un’autorizzazione pluriennale, in relazione alle previsioni del bilancio regionale.

3. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono riservate ai territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee delimitate ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) [6].

4. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3 [7].

 

     Art. 5. (Attuazione degli interventi per la montagna)

1. Il programma regionale di sviluppo (PRS) individua, in una sezione appositamente dedicata alla montagna, le linee guida pluriennali degli interventi in favore delle popolazioni e dei territori montani [8].

2. La Giunta regionale, entro nove mesi dall'approvazione del PRS, stabilisce:

a) gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori montani, le azioni che rivestono importanza strategica e le modalità di finanziamento degli interventi, con aggiornamento mediante il DEFR;

b) le modalità e i criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna ai territori interessati, anche sulla base di indicatori di disagio appositamente individuati [9].

3. Con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale avvia la manifestazione d'interesse per la presentazione dei progetti di sviluppo di cui all'articolo 4, comma 1, da finanziare nel triennio di riferimento, aventi valenza sovracomunale e carattere strategico; con lo stesso provvedimento sono definite la disciplina generale per la predisposizione e la presentazione dei progetti di sviluppo, per la valutazione, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 2, e l'approvazione, da parte della Regione, dei progetti presentati, nonché le conseguenze in caso di inadempimento o mancata realizzazione dei progetti nei termini stabiliti. Le proposte di progetto di sviluppo sono presentate, di norma, dalle comunità montane territorialmente interessate, previo coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3. I progetti possono essere presentati anche nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) o dei patti territoriali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio) [10].

4. [Al fine di assicurare l'armonizzazione e l'efficacia delle politiche della montagna, nonché la ricerca delle opportune sinergie tra i territori a livello provinciale e interprovinciale, la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale recante (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) prevede e disciplina lo svolgimento, presso le sedi territoriali della Regione, di una fase di confronto e coordinamento delle proposte definite dalle comunità montane, prima della loro approvazione e presentazione alla Regione] [11].

5. [La proposta di PISL Montagna è approvata dall'assemblea della comunità montana e presentata alla Regione unitamente agli eventuali ulteriori interventi presentati e non inseriti nel PISL Montagna. La proposta deve contenere interventi definiti almeno a livello di studio di fattibilità] [12].

6. [La proposta di PISL Montagna è istruita e valutata dalla Direzione regionale competente in materia di programmazione e bilancio, anche avvalendosi di ERSAF (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste)] [13].

7. [Fermo quanto disposto dall'articolo 22 del r.r. 18/2003, la Giunta regionale, con la deliberazione di approvazione dello schema di PISL Montagna, fissa il termine massimo entro il quale il programma deve essere realizzato e determina le ulteriori conseguenze in caso di inadempimento] [14].

7-bis. [La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, destina le risorse di cui al comma 2 nell'anno successivo a quello in cui risultano liquidati al 30 aprile contributi per un importo pari ad almeno il 50 per cento della spesa complessivamente destinata al finanziamento dei PISL per il triennio di riferimento oppure risulta concluso e liquidato al 30 aprile almeno il 25 per cento, con eventuale arrotondamento per eccesso, dei PISL per il triennio di riferimento] [15].

8. [I provvedimenti attuativi della presente legge concernenti misure qualificabili come aiuti di stato sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria in materia] [16].

 

     Art. 5 bis. (Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine) [17]

1. E' istituito il fondo regionale territoriale per lo sviluppo dei territori montani, destinato al finanziamento di progetti di intervento in aree geograficamente contigue nei territori montani per favorire la ripresa socio-economica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua specificità, nonché per agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani.

2. La Regione individua e finanzia, tramite le risorse del fondo di cui al comma 1, progetti sovracomunali di intervento, mediante strategie di sviluppo locale, condivise con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, al fine di contrastare l'isolamento e l'abbandono dei territori montani, favorendo la sinergia di risorse tra enti pubblici e soggetti privati.

3. Il fondo è ripartito nell'ambito dei territori provinciali con almeno il 30 per cento del territorio considerato come montano.

4. Sono esclusi dal fondo il territorio della provincia di Sondrio e quello dei comuni che beneficiano dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2010').

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 34/1978 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2017), acquisiti i pareri della commissione consiliare competente in materia di tutela e sviluppo della montagna e del Comitato per la montagna di cui all'articolo 7, la Giunta regionale con propria deliberazione approva i criteri per l'individuazione delle aree contigue di cui al comma 1, la disciplina generale per la predisposizione, la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 2, nonché i criteri di riparto tra i territori di cui al comma 3 e le relative ponderazioni.

5 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva gli aggiornamenti e le integrazioni ai criteri e alla disciplina generale di cui al comma 5 [18].

6. Per il fondo di cui al comma 1 sono stanziati euro 3.000.000,00 per il 2017, 3.000.000,00 per il 2018 e 3.000.000,00 per il 2019, allocati alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 07 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

7. Alla copertura finanziaria della spesa derivante dal comma 6 si fa fronte per il 2017 con la riduzione rispettivamente di euro 2.000.000,00 della missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 1 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e di euro 1.000.000,00 della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', per il 2018 e il 2019 con la corrispondente riduzione di euro 3.000.000,00 della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

8. All'autorizzazione delle spese per gli anni successivi al 2019 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

     Art. 6. (Risorse finanziarie per le comunità montane) [19]

1. L’articolo 7 della l.r. 6/2002 è così sostituito:

“1. Le risorse finanziarie per il funzionamento ed il sostegno dell’attività delle comunità montane sono:

a) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nonché la quota di competenza regionale del fondo nazionale investimenti, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

b) le risorse per il perseguimento delle finalità  di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) nonché le risorse statali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);

c) le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 52-bis, lettera b), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), destinate all’incentivazione della gestione associata di funzioni.

2. L’adozione degli strumenti di programmazione delle comunità montane o il loro adeguamento è condizione necessaria per beneficiare delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, da assegnare secondo i parametri di cui alla legge regionale recante “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani”.

3. Le comunità montane provvedono, entro il 30 giugno di ogni anno, alla rendicontazione dei finanziamenti loro assegnati, mediante relazione sullo stato di avanzamento dei programmi avviati.”

 

     Art. 7. (Comitato per la montagna)

1. Il comitato per la montagna, il cui funzionamento è regolato con deliberazione della Giunta regionale, è l’organo consultivo della Giunta regionale ai fini del coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale o assessore o consigliere regionale delegato, che assume le funzioni di presidente del Comitato;

b) dal presidente della Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, di cui alla l.r. 19/2008, o da altro presidente di comunità montana lombarda suo delegato [20];

c) dal presidente dell’unione regionale delle province della Lombardia (UPL) o suo delegato;

d) da tre componenti designati dal Consiglio regionale, scelti tra i consiglieri regionali, assicurando la rappresentanza delle minoranze;

e) da due componenti designati dalla conferenza regionale delle autonomie di cui alla l.r.1/2000, scelti tra i suoi membri;

f) dal presidente della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (FederBIM) o suo delegato;

g) dal presidente di Unioncamere regionale o suo delegato;

h) dal presidente della delegazione regionale del Club alpino italiano (CAI) o suo delegato.

3. Il Comitato, nella prima seduta di insediamento, elegge tra i suoi componenti il vice presidente e il segretario.

4. Sono compiti del Comitato, in particolare:

a) proporre iniziative in favore del territorio montano per l’applicazione della legislazione comunitaria, statale e regionale;

b) esprimere un parere sugli interventi per la montagna;

c) contribuire ad individuare le linee prioritarie di intervento per la montagna;

d) esprimere un parere sui parametri per la classificazione del territorio montano di cui all’articolo 3.

5. Il comitato per la montagna approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi finanziati a valere sul fondo regionale per la montagna.

6. Il Comitato assume ogni decisione a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, gli assessori competenti nelle materie trattate.

7. Il Comitato può avvalersi della collaborazione scientifica e tecnica delle strutture della Regione, nonché attraverso accordi convenzionali, delle aziende e degli enti regionali. Le strutture della Giunta regionale forniscono al Comitato l’apporto logistico e di personale necessario all’espletamento dei suoi compiti.

8. [Al presidente del Comitato, ove delegato, al vice presidente e al segretario, se consiglieri regionali, spettano le indennità di funzione previste dall’articolo 2 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia) per i corrispondenti incarichi nelle commissioni consiliari permanenti. Spettano altresì a tutti i componenti del Comitato non consiglieri regionali il rimborso per le spese di trasporto e il trattamento di missione nella misura e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della l.r. 17/1996] [21].

9. [A tutti i componenti del Comitato, ad eccezione dei consiglieri regionali, spetta un gettone per ogni giornata di presenza nella misura stabilita dalla Giunta regionale] [22].

 

     Art. 8. (Attività di ricerca)

1. [Per le ricerca tecnologica e scientifica su tematiche di interesse per le aree montane, la Giunta regionale può avvalersi dell’istituto di ricerca per l’economia e l’ecologia applicate alle aree alpine (IREALP), di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987), o della collaborazione di altri istituti di ricerca e centri di eccellenza operanti nel settore] [23].

2. Al fine di acquisire elementi conoscitivi sulle dinamiche socio-economiche, ambientali, territoriali e culturali del territorio montano la Giunta regionale si avvale, anche tramite consultazioni periodiche, della rete di istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di studio e di ricerca sulle tematiche relative alla montagna e che, di norma, hanno sede sul territorio regionale lombardo.

 

     Art. 9. (Clausola valutativa) [24]

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel realizzare politiche organiche per lo sviluppo dei territori montani e nel promuovere la capacità progettuale di soggetti pubblici e privati locali. A questo scopo la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:

a) i progetti presentati e quelli finanziati tramite le risorse del Fondo regionale per la montagna e del Fondo per le valli prealpine, specificandone gli ambiti di intervento, la distribuzione territoriale e per zone di svantaggio, i soggetti coinvolti e in quale misura essi hanno attivato forme di partenariato e compartecipazione finanziaria;

b) quali buone pratiche e quali eventuali criticità sono emerse nel corso dell'attuazione della presente legge;

c) il finanziamento e l’attuazione degli interventi nelle zone omogenee, anche specificando il contributo delle risorse europee alla loro realizzazione;

d) i risultati conseguiti nel contrastare il fenomeno dello spopolamento e nel valorizzare le attività produttive, turistiche e commerciali locali.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.

 

     Art. 10. Norme di prima attuazione)

1. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 7, relativa alla possibilità di revoca dei finanziamenti riservati, trova applicazione decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Le risorse già assegnate alle comunità montane ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97 del 1994) e non utilizzate nei tempi stabiliti sono riassegnate alle stesse zone omogenee che le utilizzano in aggiunta alla quota parte relativa al fondo regionale per la montagna di cui all’articolo 4, comma 1.

 

     Art. 11. (Modifiche e abrogazioni)

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994);

b) il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l’assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione);

c) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’art. 9-ter della L.R. 34/1978);

d) il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” – Collegato 2005).

2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) è aggiunta la seguente:  “c-bis) indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.”.

3. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), le parole: “la classificazione operata ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994)” sono sostituite dalle seguenti: “la classificazione operata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale recante “Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani”.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria)

1. La Regione finanzia, per il triennio 2011-2013, l'importo complessivo di € 76.000.000,00, stanziati all'UPB 3.2.3.114 'Territorio montano e piccoli Comuni' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2011-2013, per la realizzazione dei PISL Montagna di cui all'articolo 5, comma 2. Le disponibilità in bilancio sono € 28.500.000,00 per il 2011, € 28.500.000,00 per 2012 ed € 19.000.000,00 per il 2013 [25].

2. Le comunità montane possono utilizzare, per le spese tecniche connesse alla realizzazione degli investimenti in relazione agli interventi programmati all'interno di ciascun PISL Montagna, fino ad un importo massimo pari al 15 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1, nell'ambito della quota di riparto destinata alla zona omogenea per l'anno di riferimento [26].

3. Agli oneri derivanti dall’attività del comitato per la montagna, di cui all’articolo 7, si provvede per l‘esercizio finanziario 2008 e successivi, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 7.2.0.1.184 “Spese postali, telefoniche e altre spese generali”.

4. Alle spese relative all’attività di ricerca, di cui all’articolo 8, si provvede per l‘esercizio finanziario 2008 e successivi, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 6.5.6.2.293 “Territorio montano e piccoli Comuni”.

5. All’autorizzazione delle altre spese derivanti dall’attuazione dei precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.


[1] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 25 marzo 2021, n. 3.

[2] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 8 luglio 2015, n. 19.

[3] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 8 luglio 2015, n. 19.

[4] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 8 luglio 2015, n. 19.

[5] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 8 luglio 2014, n. 19.

[6] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.

[7] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.

[8] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.

[9] Comma già sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.

[10] Comma già sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.

[11] Comma sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.

[12] Comma sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.

[13] Comma sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.

[14] Comma sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.

[15] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11, sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.

[16] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11.

[17] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 34.

[18] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2021, n. 15.

[19] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[20] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 8 luglio 2014, n. 19.

[21] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 8 luglio 2014, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[22] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 8 luglio 2014, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[23] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 marzo 2021, n. 3.

[25] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11.

[26] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11.