§ 5.2.155 - L.R. 3 agosto 2011, n. 11.
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:03/08/2011
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi)
Art. 2.  (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2011)
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2010)
Art. 4.  (Reiscrizione di economie vincolate)
Art. 5.  (Rideterminazione di contributi in annualità)
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 7.  (Riduzione di autorizzazioni di spesa, rifinanziamento di leggi regionali, spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, variazioni di entrate, rispetto dell'art. 3 della legge [...]
Art. 8.  (Fondo Rotativo per gli investimenti sanitari
Art. 9.  (Patto di stabilità territoriale)
Art. 10.  (Disposizioni non finanziarie)
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di [...]
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.155 - L.R. 3 agosto 2011, n. 11.

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(B.U. 3 agosto 2011, n. 31, suppl.)

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2010. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2010 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 sono indicate a livello di UPB nell'allegata tabella A.

 

     Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2011)

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2011 è determinato in € 1.236.064.058,27 in conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2010.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, la voce 9999 'Fondo iniziale di cassa' è determinata in € 1.236.064.058,27.

3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 4.3.0.1.301 'Fondo di riserva di cassa' è incrementata di € 1.236.064.058,27.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2010)

1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2010 è determinato in € 1.873.945.657,04. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 2010 di € 4.022.982.150,60 di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo unico della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2010 e l'avvenuta utilizzazione anticipata delle economie di spesa con vincolo di destinazione per complessivi € 5.896.927.807,64 in conseguenza delle seguenti operazioni:

 

a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), di spese per un importo complessivo di € 5.891.081.653,28 con i decreti del dirigente della funzione specialistica unità operativa programmazione e gestione finanziaria n. 205 del 17 gennaio 2011, allegato 1; n. 339 del 20 gennaio 2011, allegato 1; n. 449 del 24 gennaio 2011, allegato 1; n. 500 del 25 gennaio 2011, allegato 1; n. 843 del 1 febbraio 2011, allegato 1; n. 928 del 3 febbraio 2011, allegato 1; n. 1067 dell'8 febbraio 2011, allegati 1 e 2; n. 1283 del 14 febbraio 2011, allegati 1 e 2; n. 1416 del 16 febbraio 2011; n. 1698 del 24 febbraio 2011, allegato 1; n. 2458 del 16 marzo 2011, allegati 1 e 2; n. 2608 del 23 marzo 2011; n. 3050 del 4 aprile 2011, allegati 1 e 2; n. 3246 dell'8 aprile 2011, allegato 1; n. 3738 del 27 aprile 2011, allegati 1 e 2; n. 3806 del 28 aprile 2011, allegati 1 e 2; n. 3860 del 29 aprile 2011, allegati 1 e 2; n. 3937 del 3 maggio 2011, allegati 1 e 2; n. 4000 del 4 maggio 2011, allegato 1;

b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi dell'articolo 70 bis della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 5.846.154,36 con il decreto del dirigente della funzione specialistica unità operativa programmazione e gestione finanziaria n. 4000 del 4 maggio 2011, allegato 2.

2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 1.873.945.657,04, l'indebitamento previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico) per finanziare il disavanzo di bilancio 2010 è rideterminato per l'anno 2011 in € 1.873.945.657,04.

3. L'ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della l.r. 22/2010 sarà contratto ad un tasso massimo come determinato ai sensi della medesima disposizione e non potrà decorrere da data anteriore al 1° dicembre 2011.

4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2011/2013 trovano capienza negli stanziamenti dell'UPB 4.3.2.200, per quanto riguarda la quota interessi, e dell'UPB 4.3.6.207 per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013.

5. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2010 di cui al comma 1 ed a quanto disposto dai commi 3 e 4, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013 sono apportate le seguenti variazioni:

 

a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

1) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.1.21 'Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento' è ridotta di € 126.054.342,96;

b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

1) la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente' è incrementata di € 1.873.945.657,04;

2) la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di € 2.000.000.000,00;

3) la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 4.3.0.1.301 'Fondo di riserva di cassa' è ridotta di € 126.054.342,96.

 

     Art. 4. (Reiscrizione di economie vincolate)

1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2011 della somma di € 40.100.935,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti come previsto dall'articolo 1, comma 35, della l.r. 22/2010, per l'iscrizione sui relativi capitoli del medesimo importo complessivo, tenuto conto dei decreti del dirigente della unità operativa programmazione e gestione finanziaria n. 500 del 25 gennaio 2011 e n. 3806 del 28 aprile 2011, si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2011, ai fini della regolarizzazione contabile del suddetto utilizzo anticipato:

 

a) l'importo di € 100.935,00 sul 'Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità' di cui all'UPB 4.3.4.308 'Fondo per il finanziamento di spese in annualità';

b) l'importo di € 40.000.000,00 sul 'Fondo per la ripresa economico sociale' di cui all'UPB 4.3.2.210 'Fondo per altre spese correnti'.

2. Al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 sono apportate le seguenti variazioni:

 

a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

1) la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 'Quote di economie dell'esercizio precedente da assegnazioni vincolate' già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione di cui all'articolo 50 della l.r. 34/1978è ridotta di € 100.935,00;

2) la dotazione finanziaria di competenza della voce 9989 'Quote di economie dell'esercizio precedente relative a capitoli autonomi e di cofinanziamento regionale di programmi UE' è ridotta di € 40.000.000,00;

b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

1) la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 4.3.4.308 'Fondo per il finanziamento di spese in annualità' è ridotta di € 100.935,00;

2) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.3.2.210 'Fondo per altre spese correnti' è ridotta di € 40.000.000,00;

3) la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 4.3.1.301 'Fondo di riserva di cassa' è incrementata di € 40.000.000,00.

 

     Art. 5. (Rideterminazione di contributi in annualità)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 24 della l.r. 34/1978, nello stato di previsione delle spese del bilancio per gli anni 2011 e 2012, gli stanziamenti di competenza e di cassa su capitoli per contributi in annualità sono variati per gli importi di cui alla allegata tabella 4.

2. I minori oneri in capitale derivanti dal presente articolo sono per l'anno 2011 pari a € 1.104.102,20 di competenza e di cassa; i maggiori oneri, di sola competenza, resisi disponibili per il 2012 sono pari ad € 1.104.102, 20.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie)

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo il comma 2 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

'2 bis. Le comunità montane concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, secondo le misure determinate dalla Giunta regionale sulla base delle disposizioni normative in materia.';

b) al comma 1 dell'articolo 13 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

'c bis) le eventuali risorse finanziarie regionali come contributo al funzionamento, da determinarsi annualmente con legge di approvazione del bilancio.';

c) dopo il comma 1 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:

'1 bis. Alle spese per il finanziamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c bis), si provvede con le risorse di cui all'UPB 3.2.2.293 'Territorio montano e piccoli comuni' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011-2013.'.

2. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 bis dell'articolo 28 le parole: 'ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera c), della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione).' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi dell'articolo 80, comma 4, lettera c), della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).';

b) al comma 7 dell'articolo 44 le parole: 'Pena la decadenza dal diritto' sono soppresse;

c) al comma 7 dell'articolo 44 è aggiunto il seguente periodo: 'I benefici sono riconosciuti con decorrenza dall'accertamento dei requisiti previsti nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.';

d) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 dopo la parola 'obiettivi' sono aggiunte le parole 'di minore produzione di rifiuti';

e) i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 53 sono sostituiti dai seguenti:

'3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per gli importi indicati nei commi 4, 5 e 6 e, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, gli stessi sono adeguati annualmente in ragione della variazione del tasso di inflazione programmata.

4. Per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico si applicano i seguenti importi:

a) 2,05 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti inerti;

b) 5,20 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;

c) 5,20 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;

d) il 20 per cento degli importi di cui alle lettere a), b) e c) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovvalli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7 per i quali, in ogni caso, è garantita una percentuale di recupero non inferiore al 50 per cento.

5. Per i rifiuti speciali derivanti da trattamenti di rifiuti urbani si applicano i seguenti importi:

a) 15,50 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;

b) 10,53 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;

c) 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovvalli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7;

d) fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, nel caso in cui i rifiuti provengono da comuni che conferiscono a discariche al di fuori della propria provincia, le aliquote di cui alle lettere a) e b) sono maggiorate del 100 per cento così come disposto dall'articolo 20, comma 3, della l.r. 26/2003.';

f) al comma 6 dell'articolo 53 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) il numero '6,88' è sostituito con '6,89';

b) alla lettera a bis) il numero '6,88' è sostituito con '6,89';

c) alla lettera b) il numero '5,17' è sostituito con '5,20';

g) dopo l'articolo 73 è inserito il seguente:

Art. 73 bis. (Riscossione diretta)

1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse affermato dall'articolo 119 della Costituzione , dall'articolo 9 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), emanato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), le somme versate dai contribuenti a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 72, a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle Entrate in base alla convenzione stipulata con la Regione ai sensi dell'articolo 10 del citato d.lgs. n. 68/2011, sono riversate direttamente in apposito conto corrente presso la Tesoreria regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.

3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione di cui al comma 1.';

h) al comma 1 dell'articolo 76 le parole 'comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 1 bis, introdotto dall'articolo 23, comma 5, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111', in attuazione di quanto previsto dai commi 5 e 6 del richiamato articolo 23;

i) al comma 3 dell'articolo 86, dopo le parole: 'Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro sessanta giorni successivi alla data di notifica del questionario informativo medesimo' sono inserite le seguenti: 'oppure alla data di pubblicazione sul BURL della delibera della Giunta regionale relativa all'emissione dei questionari.';

j) dopo il comma 1 dell'articolo 95 è aggiunto il seguente:

'1 bis. In alternativa alla modalità di notifica di cui al comma 1, l'inoltro del questionario informativo può essere effettuato tramite posta ordinaria se preceduto dalla pubblicazione sul BURL della delibera della Giunta regionale relativa all'emissione dei questionari; in questo caso il termine di sessanta giorni per la regolarizzazione agevolata decorre dalla data della pubblicazione.'.

3. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo il comma 1 dell'articolo 27-ter sono aggiunti i seguenti:

'1 bis. La Giunta regionale può con proprio provvedimento conferire, sulla base delle finalità e degli stanziamenti disposti con legge di spesa, fondi in gestione alle società regionali di cui all'allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico -finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), se destinati all'erogazione di finanziamenti strumentali all'attuazione delle politiche regionali. Con il provvedimento istitutivo del fondo, la Giunta individua la società regionale cui assegnare il fondo, stabilisce la dotazione iniziale, i criteri e le modalità di funzionamento.

1 ter. Le somme provenienti dalla restituzione da parte dei beneficiari dei finanziamenti concessi attraverso i Fondi di rotazione in gestione presso le società regionali di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 riconfluiscono nei fondi stessi, fatte salve diverse determinazioni della Giunta.';

b) dopo l'articolo 57-bis è inserito il seguente:

'Art. 57 ter. (Rateizzazione delle entrate)

1. Per il recupero delle entrate non tributarie, ad esclusione delle entrate derivanti da sanzioni amministrative per le quali non sono ancora intervenute procedure di riscossione coattiva, può essere concessa, su richiesta dell'interessato che si trovi in una situazione di difficoltà economica, la rateizzazione secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. I piani di rateizzazione possono prevedere fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura legale. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, del debito.'.

4. La Giunta regionale è autorizzata al rilascio della comfort letter per l'attivazione delle iniziative previste dall'Accordo quadro sottoscritto tra Regione Lombardia e la Banca Europea per gli Investimenti, da realizzarsi tramite Finlombarda SPA. La concessione della garanzia, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova adeguata copertura finanziaria nelle risorse stanziate in bilancio e non costituisce indebitamento regionale.

5. Sono previste rispettivamente le entrate di € 100.000,00 per l'anno 2012 e di € 1.300.000,00 per l'anno 2013 derivanti dai proventi delle alienazioni delle aree bonificate, da introitarsi all'UPB 4.1.17 'Alienazione beni mobili e immobili' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

6. In relazione al disposto dell'articolo 19, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che prevede l'applicazione di sanzioni in caso di mancata osservanza dei contratti di servizio ferroviari, per l'anno 2011 è autorizzata l'iscrizione, in entrata ed in spesa, di € 1.446.354,55 da destinare ai contratti di servizio ferroviari di interesse regionale.

7. In relazione ai rientri previsti a valere sui finanziamenti del Fondo di rotazione, costituito ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera d) della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego), da destinare a interventi finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 24 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia), sono autorizzati per l'anno 2011 gli incrementi di entrata e di spesa di € 21.756,01 (quota interessi) e di € 603.738,60 (quota capitale), per un ammontare complessivo di € 625.494,61.

8. E' autorizzato l'incremento in entrata e in spesa complessivamente pari ad € 146.525,34, di cui € 139.507,90 in quota capitale e di € 7.017,44 in quota interessi, relativo alle somme derivanti dai recuperi, a seguito di revoche o rinunce, degli importi erogati a soggetti beneficiari per il finanziamento del Piano Operativo Regionale (POR) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 Obiettivo 'Competitività regionale e occupazione', ai sensi dell'articolo 1, comma 32, della legge regionale 29 dicembre 2007, n. 36 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico).

9. Per l'anno 2011 è autorizzato l'incremento di entrata e di spesa pari € 773.481,42 relativo alle somme restituite dall'organismo pagatore regionale, per l'assistenza tecnica e per gli interventi attuati direttamente dalla Regione relativi alla misura 111-Asse 1 "Formazione, Informazione e Diffusione della conoscenza" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, ai sensi del Reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 (Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)).

10. Per far fronte ad eventuali e straordinari eventi relativi alle emissioni obbligazionarie e anche alle operazioni in derivati collegate, Regione Lombardia accantona per l'esercizio finanziario 2011 € 153.000.000,00 nell'ambito delle risorse stanziate all'UPB 4.3.3.211 'Fondo per il finanziamento di spese d'investimento'; qualora entro il termine dell'esercizio non fossero impegnate, in tutto o in parte, le stesse sono iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 34/1978.

11. Per l'esercizio 2011 è concesso all'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) un'anticipazione finanziaria fino ad € 2.750.000,00 da restituire in due tranches nel 2012 e 2013, rispettivamente per un importo di € 850.000,00 ed € 1.900.000,00. L'anticipazione, che rientra tra le entrate di cui all'articolo 65, comma 24, lettera f), della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), può essere rimborsata anche mediante trattenuta a valere sulla quota erogata da Regione Lombardia ad ERSAF, ai sensi dell'articolo 65, comma 24, lettera e), della l.r. 31/2008 a titolo di contributo annuale di gestione.

12. La Regione Lombardia finanzia all'UPB 3.1.3.145 'Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale' la realizzazione d'ufficio di indagini, analisi del rischio, progetti e interventi di bonifica e la realizzazione di opere di mitigazione ambientale previste da Accordi di Programma, in osservanza del piano regionale di bonifica delle aree contaminate e per motivazioni d'urgenza, in relazione alla necessaria messa in sicurezza delle aree potenzialmente contaminate, nonché per far fronte alle situazioni legate a procedure d'infrazione comunitaria sui siti inquinati.

13. Per assicurare l'attuazione del programma Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo 2 'Competitività regionale e occupazione', di cui al Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1226/1999), consentendo il completo utilizzo delle risorse provenienti dalle assegnazioni comunitarie e statali, è autorizzato per l'anno 2011 l'ulteriore finanziamento di € 300.000,00.

14. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono state stanziate le risorse di cui al comma 13 non siano state impegnate completamente, le disponibilità finanziarie che ne derivano possono essere reiscritte alla competenza dell'esercizio finanziario immediatamente successivo applicando le disposizioni dell'articolo 50 della l.r. 34/1978.

15. Per la realizzazione del sistema informativo integrato di protezione civile, polizia locale e sicurezza e per l'erogazione dei servizi operativi, Regione Lombardia assicura la spesa complessiva di € 15.985.000,00, per il canone annuo da corrispondere in sei anni a favore di Lombardia Informatica s.p.a a valere sulle risorse disponibili alle UPB 3.1.2.11 'Sistema regionale di protezione civile' e 4.2.2.179 'Funzionamento del sistema informativo regionale' del bilancio regionale, per gli esercizi finanziari a partire dal 2011 e successivi.

16. Per la realizzazione degli interventi sulla rete viaria di interesse regionale, è previsto un finanziamento annuale di € 30.000.000,00 per cinque anni a valere sulle risorse disponibili sull'UPB 3.1.3.350 'Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari a partire dal 2011 e successivi [1].

17. Per la realizzazione della Variante di Morbegno dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano lungo la S.S. n. 38 dello Stelvio, è autorizzato il finanziamento di € 3.500.000,00 per l'anno 2012 e di € 46.500.000,00 per il 2013 a valere sulle risorse disponibili sull'UPB 3.1.3.350 'Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2012 e 2013.

18. Nell'ambito delle finalità individuate agli articoli 5 e 6 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia), Regione Lombardia finanzia per il 2011 € 1.000.000,00 destinati al sostegno delle iniziative e dei progetti di semplificazione per l'attuazione dell'Agenda Lombardia Semplice, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1036 del 22 dicembre 2010 (Lombardia Semplice: azzerare la burocrazia, migliorare le istituzioni. Agenda di governo 2011 - 2015 per la semplificazione e la modernizzazione del Sistema Lombardia).

19. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 4 dell'articolo 23 dopo la parola 'assistenziali' sono aggiunte le parole 'e all'imposta regionale sulle attività produttive';

b) al comma 6 dell'articolo 66 dopo la parola 'assistenziali' sono aggiunte le parole 'e all'imposta regionale sulle attività produttive';

c) al comma 7 dell'articolo 67 dopo la parola 'assistenziali' sono aggiunte le parole 'e all'imposta regionale sulle attività produttive'.

20. Per le spese di cui ai commi 13, 17 e 18 per la parte investimenti della presente legge è autorizzata, relativamente agli anni 2011/2013, l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della medesima legge regionale.

21. I maggiori oneri di parte corrente derivanti dal presente articolo sono rispettivamente per l'anno 2011 di € 1.292.982,56 di competenza e di cassa.

22. I maggiori oneri in conto capitale derivanti dal presente articolo sono rispettivamente: per l'anno 2011 di € 2.757.017,44 di competenza e di € 1.583.754,77 di cassa; per l'anno 2012 di € 2.550.000,00 di sola competenza e per l'anno 2013 di € 43.300.000,00 di sola competenza.

23. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2013 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.

24. Alle UPB di cui alla tabella 5 - parte III sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nell'attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.

25. La legge regionale 8 aprile 1995, n. 16 (Adesione della Regione Lombardia, in qualità di socio fondatore, all'associazione 'Nessuno tocchi Caino' per l'abolizione della pena di morte nel mondo entro il 2000) è abrogata.

 

     Art. 7. (Riduzione di autorizzazioni di spesa, rifinanziamento di leggi regionali, spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, variazioni di entrate, rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003, approvazione prospetti bilanci consolidati)

1. Sono autorizzate per il triennio 2011/2013 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 1.

2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/1978, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2011/2013 come da allegata tabella 2.

3. Dal comma 2 derivano maggiori oneri di parte corrente pari per l'anno 2011 a € 49.436.430,09 di competenza e a € 241.314.184,22 di cassa e maggiori risorse pari ad € 43.663.377,84 per l'anno 2012 e a € 28.228.132,99 per l'anno 2013.

4. Le maggiori spese in conto capitale per il triennio 2011/2013 derivanti dal comma 2 sono rispettivamente pari a € 4.300.000,00 di competenza e a € 2.580.000,00 di cassa per l'anno 2011.

5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2011/2013 come da allegata tabella 3.

6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2011/2013 derivanti dal comma 5 sono per l'anno 2011 di € 80.225.215,58 di competenza e di cassa, di € 24.578.000,00 di competenza per l'anno 2012 e di € 16.014.000,00 per l'anno 2013.

7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2011/2013 derivanti dal comma 5 sono di € 79.592.317,86 di competenza e di € 47.455.764,76 di cassa per l'anno 2011, € 135.165.398,75 di competenza per l'anno 2012 e € 166.807.143,63 di competenza per l'anno 2013.

8. E' autorizzato l'incremento degli stanziamenti dei mutui di competenza e di cassa per € 126.054.342,96 per l'anno 2011 e di € 117.907.143,63 di competenza per l'anno 2013 a seguito degli incrementi di oneri in conto capitale conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.

9. La contrazione dei mutui di cui al comma 8 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della l.r. 34/1978.

10. Sono previste per il triennio 2011/2013 variazioni delle entrate per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 5-Parte I.

11. Dal comma 10 derivano per l'anno 2011 maggiori entrate di parte corrente pari ad € 37.855.939,21 di competenza e di cassa e minori entrate pari a € 2.931.132,99 per il 2012 e per il 2013.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 6 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.

13. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione di cui alla allegata tabella 3.

14. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nell'allegata tabella 3.

15. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 32 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico), la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati sarà limitata per ogni anno di riferimento delle obbligazioni dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle entrate in capitale come previsto nell'allegata tabella B e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.

16. Sono approvati i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale degli enti dipendenti, ai sensi degli articoli 78 e 78-bis della l.r. 34/1978.

 

     Art. 8. (Fondo Rotativo per gli investimenti sanitari [2])

1. Per garantire il sostegno agli investimenti in campo sanitario è istituito un fondo di rotazione destinato a finanziare gli interventi di ristrutturazione, di manutenzione, di adeguamento tecnologico, le attrezzature, gli adeguamenti alla normativa in materia di sicurezza e nuove costruzioni degli enti sanitari di cui all'allegato A1, Sezione II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) e di Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) [3].

2. I contributi del fondo di rotazione sono da rimborsare per la sola quota capitale secondo un piano di ammortamento a quote annuali costanti fino ad un massimo di anni trentatre. I rimborsi, introitati all'U.P.B. 4.5.205 'Recuperi di contributi per fondi di rotazione', previsti per il 2012 in € 5.000.000,00 e per il 2013 in € 12.000.000,00 sono assicurati a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale [4].

2 bis. Il rimborso dei contributi del fondo di rotazione può essere assicurato con i proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari, qualora gli stessi non siano prioritariamente finalizzati agli investimenti in ambito sanitario [5].

2 ter. Con legge di approvazione del bilancio possono essere stabilite le quote dei rientri che concorrono in via definitiva alla riduzione delle somme da rimborsare [6].

3. Il fondo è istituito all'U.P.B. 2.2.3.261 'Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari del bilancio regionale', la cui dotazione iniziale per l'anno 2011 è di € 348.000.000,00. Lo stanziamento per gli anni successivi sarà determinato con legge di approvazione del bilancio, alimentato anche dai rientri di cui al comma 2, quantificati per il 2012 in € 5.000.000,00 e per il 2013 in € 12.000.000,00. Le risorse stanziate sul fondo, per la parte proveniente dai rientri, sono reiscrivibili ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 34/1978.

 

     Art. 9. (Patto di stabilità territoriale)

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 138 a 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)), provvede per gli enti locali ad integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale riguardo alla disciplina del patto di stabilità interno.

2. In applicazione del comma 1, la Regione provvede a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento, previa intesa con ANCI Lombardia e UPL, sentiti la commissione consiliare competente e il Consiglio delle autonomie locali, le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche tenendo conto degli indicatori di virtuosità individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2011).

3 bis. Qualora entro i termini previsti dalla normativa nazionale non sia adottato, per ciascun anno, il provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale, senza introdurre modifiche alle modalità di assegnazione dell'obiettivo di ciascun ente in termini di patto orizzontale e verticale, può prorogare, con propria deliberazione, le modalità applicative stabilite sulla base dell'intesa dell'anno precedente, apportando eventuali adeguamenti di carattere tecnico riguardanti il monitoraggio e la verifica degli adempimenti, nel rispetto dei contenuti sostanziali dell'intesa medesima [7].

3 ter. Ulteriori spazi finanziari che dovessero essere destinati alla Regione, in aggiunta agli spazi assegnati ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono concorrere all'introduzione di un plafond sperimentale destinato ad interventi di particolare urgenza o rilevanza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato 'Legge di stabilità 2011'), secondo modalità anche diverse dall'intesa di cui al comma 3, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente [8].

4. Le risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della l. 220/2010 confluiscono nel fondo del bilancio regionale istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 6 novembre 2009 n. 23 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - II provvedimento di variazione).

5. E' abrogato l'articolo 4 della l.r. 23/2009, fatti salvi i commi 5 e 6.

 

     Art. 10. (Disposizioni non finanziarie)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 dell'articolo 9-bis le parole ', contestualmente al bilancio annuale e pluriennale della Regione' sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 9-bis le parole 'alla Conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali che esprime il proprio parere entro e non oltre il 15 ottobre' sono sostituite dalle parole 'al Consiglio delle autonomie locali che esprime il proprio parere nel termine di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia) e comunque entro e non oltre il 15 ottobre';

c) al comma 1 dell'articolo 9-ter le parole 'e al documento strategico annuale' sono soppresse.

2. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 5 è soppresso;

b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

'2. La Giunta regionale destina le risorse del fondo regionale per la montagna alle zone omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali). A tal fine, ogni comunità montana presenta per il proprio territorio un programma integrato di sviluppo locale (PISL), ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), di durata triennale, denominato PISL Montagna, ed è soggetto responsabile ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

3. I progetti compresi nella proposta di PISL Montagna sono individuati sulla base di processi di partenariato locale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 (Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 'Programmazione negoziata regionale'). I progetti individuati devono essere coerenti con la programmazione della comunità montana, presentare utilità per lo sviluppo del territorio e favorire le sinergie finanziarie con altri enti pubblici o privati. Ogni processo di partenariato locale prevede la convocazione, a cura del soggetto responsabile, di un tavolo di confronto cui partecipano i soggetti territoriali rappresentativi del sistema istituzionale, economico e sociale.

4. Al fine di assicurare l'armonizzazione e l'efficacia delle politiche della montagna, nonché la ricerca delle opportune sinergie tra i territori a livello provinciale e interprovinciale, la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale recante (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) prevede e disciplina lo svolgimento, presso le sedi territoriali della Regione, di una fase di confronto e coordinamento delle proposte definite dalle comunità montane, prima della loro approvazione e presentazione alla Regione.

5. La proposta di PISL Montagna è approvata dall'assemblea della comunità montana e presentata alla Regione unitamente agli eventuali ulteriori interventi presentati e non inseriti nel PISL Montagna. La proposta deve contenere interventi definiti almeno a livello di studio di fattibilità.

6. La proposta di PISL Montagna è istruita e valutata dalla Direzione regionale competente in materia di programmazione e bilancio, anche avvalendosi di ERSAF (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste).

7. Fermo quanto disposto dall'articolo 22 del r.r. 18/2003, la Giunta regionale, con la deliberazione di approvazione dello schema di PISL Montagna, fissa il termine massimo entro il quale il programma deve essere realizzato e determina le ulteriori conseguenze in caso di inadempimento.';

c) dopo il comma 7 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

'7-bis. A decorrere dal triennio 2014-2016, la Giunta regionale approva ciascun PISL entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio di operatività del programma.';

d) il comma 8 dell'articolo 5 è abrogato;

e) i commi 1 e 2 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

'1. La Regione finanzia, per il triennio 2011-2013, l'importo complessivo di € 76.000.000,00, stanziati all'UPB 3.2.3.114 'Territorio montano e piccoli Comuni' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2011-2013, per la realizzazione dei PISL Montagna di cui all'articolo 5, comma 2. Le disponibilità in bilancio sono € 28.500.000,00 per il 2011, € 28.500.000,00 per 2012 ed € 19.000.000,00 per il 2013.

2. Le comunità montane possono utilizzare, per le spese tecniche connesse alla realizzazione degli investimenti in relazione agli interventi programmati all'interno di ciascun PISL Montagna, fino ad un importo massimo pari al 15 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1, nell'ambito della quota di riparto destinata alla zona omogenea per l'anno di riferimento.'.

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) come modificato dal comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, approva linee guida per l'avvio e l'accompagnamento dei processi di partenariato sul territorio e per garantire il coordinamento delle politiche regionali sulla montagna. In considerazione della natura sperimentale dello strumento del PISL Montagna e della necessità di celere definizione del percorso, la Giunta regionale può inoltre prevedere, per i PISL Montagna relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, semplificazioni e adeguamenti procedurali rispetto a quanto disposto dal r.r. 18/2003; può altresì prevedere che il contributo regionale copra fino al 100 per cento del costo del singolo intervento ammesso e non trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, lettera e), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007). Per l'anno 2011, le comunità montane presentano i PISL Montagna entro il 30 novembre.

4. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2008), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 6 bis dell'articolo 1 dopo le parole 'ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 163/2006', sono aggiunte le parole 'nonché per la gestione dei procedimenti contrattuali di vendita e dismissione di beni immobili e mobili dai quali deriva un'entrata,';

b) dopo il comma 6 bis dell'articolo 1 è inserito il seguente:

'6 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012, per lo svolgimento di procedure di affidamento di servizi e forniture di qualsiasi importo e per le acquisizioni in economia di beni e servizi mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore al limite fissato dall'articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, indette in via autonoma, gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 utilizzano la Piattaforma regionale Sintel, con esclusione dei casi preventivamente comunicati e adeguatamente motivati.'.

5. Per contribuire al contenimento dei tempi per la fornitura delle prestazioni e per favorire l'occupazione giovanile, la Regione garantisce che il servizio prenotazione delle prestazioni sanitarie mediante call center sia effettuato sul territorio regionale, sia pienamente integrato con le attività dei centri unici di prenotazione delle aziende sanitarie e ottimizzi le sinergie con le risorse strutturali disponibili.

6. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per dare attuazione al comma 5.

7. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:

 

a) al comma 1 dell'articolo 8 dopo le parole 'all'emergenza urgenza' è aggiunto il seguente periodo: ', al coordinamento intraregionale delle attività trasfusionali e al coordinamento intraregionale ed interregionale dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati. Per la fase di sperimentazione del servizio e in attesa della definizione da parte dello Stato dell'assetto organizzativo a regime, l'AREU garantisce l'operatività dei call center laici Numero Unico Emergenza (NUE) 112 sul territorio regionale.'.

8. Alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione del Comune di Gravedona ed Uniti, mediante fusione dei comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

'1 bis. Possono essere completati separatamente gli iter di approvazione già avviati al momento della fusione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui al comma 1.'.

 

     Art. 11. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche))

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:

'i bis) adottare, con deliberazione della Giunta regionale, linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e bis), finalizzate ad armonizzare sul territorio regionale e a semplificare le procedure amministrative e di autorizzazione all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, graduando le procedure di cui all'articolo 6, commi 9 e 11, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) ed in conformità con i principi e i contenuti del provvedimento di Giunta che individuerà le aree non idonee di cui al comma 1 bis;';

b) al comma 1 dell'articolo 29 dopo la lettera i bis) è aggiunto il seguente:

'i ter) definire, con deliberazione della Giunta regionale e ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del d.lgs. 152/2006, criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA) che tengano conto dello stato territoriale e ambientale esistente, con particolare riferimento alla tutela della risorsa idrica.';

c) dopo il comma 1 dell'articolo 29 sono aggiunti i seguenti:

'1 bis. Nelle more della definizione della programmazione regionale a seguito della assegnazione alla Regione della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2008'), la Giunta regionale individua le aree non idonee all'istallazione di specifiche tipologie di impianti a fonte di energia rinnovabile, in attuazione delle linee guida approvate con il decreto ministeriale 10 settembre 2010 di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

1 ter. A partire dalla data di efficacia della delibera di cui al comma 1 bis), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, nelle aree individuate come non idonee non possono essere rilasciate le autorizzazioni uniche di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, e non possono essere effettuati gli interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o a comunicazione di cui all'articolo 6 del d.lgs. 28/2011 e al comma 1, lettera i bis), del presente articolo.

1 quater. A seguito dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 167, della l. 244/2007, la Giunta regionale aggiorna il Programma energetico ambientale regionale (PEAR) di cui all'articolo 30, comma 2.'.

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 20.

[2] Rubrica così sostituita dall'art.10 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22.

[3] Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 16 luglio 2012, n. 12 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22.

[4] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22.

[5] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22.

[6] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 35.

[7] Comma inserito dall'art. 62 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 31 luglio 2013, n. 5.

[8] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 16 luglio 2012, n. 12 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 31 luglio 2013, n. 5.