§ 5.2.143 - L.R. 6 novembre 2009, n. 23.
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - II provvedimento di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:06/11/2009
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 2.  (Spese di funzionamento, obbligatorie e determinate ex articolo 22 della l.r. 34/1978)
Art. 3.  (Rifinanziamento di leggi regionali)
Art. 4.  (Patto di stabilità territoriale)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.143 - L.R. 6 novembre 2009, n. 23.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - II provvedimento di variazione

(B.U. 9 novembre 2009, n. 45 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Disposizioni finanziarie)

1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, a seguito della nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2008 che ha disposto l'incremento dell'importo delle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale IRPEF per l'anno 2006 di € 80.580.000,00 rispetto a quanto già stanziato ed accertato, la maggiore entrata di € 80.580.000,00.

2. E' autorizzata la variazione di competenza e di cassa nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2009 di € 80.580.000,00 di cui:

a) € 33.262.000,00 in aumento al titolo 1, categoria 1, UPB 136 'Imposta regionale sulle attività produttive';

b) € 47.318.000,00 in aumento al titolo 1, categoria 1, UPB 137 'Addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche'.3. In ragione della previsione della maggiore entrata di cui al comma 1, sono rese disponibili, per l'anno 2009, maggiori risorse di parte corrente per € 80.580.00,00.

 

     Art. 2. (Spese di funzionamento, obbligatorie e determinate ex articolo 22 della l.r. 34/1978)

1. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), sono autorizzate le seguenti variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009:

a) alla funzione obiettivo 7.1 'Organi istituzionali' la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 7.1.0.1.172 'Consultazioni popolari' è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 28.000.000,00;

b) alla funzione obiettivo 7.1 'Organi istituzionali' la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 7.1.0.1.169 'Funzionamento del Consiglio Regionale' è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 7.000.000,00;

c) alla funzione obiettivo 6.2 'Trasporto pubblico locale' la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 6.2.1.2.120 'Servizio ferroviario regionale' è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 3.000.000,00;

d) alla funzione obiettivo 6.2 'Trasporto pubblico locale' la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 6.2.2.2.123 'Integrazione e potenziamento del Trasporto pubblico locale' è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 14.080.000,00.

2. All'onere complessivo di parte corrente di € 52.080.000,00 per l'anno 2009, di cui al comma 1, si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 3.

 

     Art. 3. (Rifinanziamento di leggi regionali)

1. E' autorizzato per l'esercizio finanziario 2009 il rifinanziamento delle seguenti leggi di spesa per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

 

Norma di legge

2009 competenza e cassa

2010 competenza

2011 competenza

L.R. 13/08/2001 n. 14, Art. 6, comma 35

27.000.000,00

 

 

L.R. 05/12/2008 n. 31

1.500.000,00

 

 

TOTALE

28.500.000,00

 

 

 

 

2. In relazione al rifinanziamento delle leggi di spesa di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2009, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi contemplati da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 34/1978.

3. All'onere di parte corrente di competenza e di cassa di € 28.500.000,00 di cui al comma 1, per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla funzione obiettivo 6.2 'Trasporto pubblico locale' la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 6.2.2.2.123 'Integrazione e potenziamento del Trasporto pubblico locale' è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 27.000.000,00;

b) alla funzione obiettivo 3.7 'Sistema agroalimentare e sistema forestale' la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 3.7.1.2.34 'Governance, sistemi agricoli e rurali' è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 1.500.000,00.

 

     Art. 4. (Patto di stabilità territoriale) [1]

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 77 ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, e all'articolo 7 quater, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, provvede ad adattare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

2. In applicazione del comma 1, la Regione provvede a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità applicative in attuazione dei commi 1 e 2, nel rispetto dei seguenti principi:

 

a) flessibilizzazione delle spese per investimento;

b) introduzione di meccanismi orientati a premiare gli enti virtuosi e gli interventi coerenti con la programmazione regionale.

4. La Giunta Regionale nel determinare le modalità applicative di cui al comma 3 coinvolge il Consiglio delle autonomie locali e, nelle more della sua costituzione, ANCI Lombardia e UPL.

5. In applicazione dell'articolo 7 quater, comma 8, del d.l. 5/2009 come inserito dalla l. 33/09 è istituito nel bilancio regionale un fondo la cui dotazione finanziaria è quantificata entro i limiti previsti dal medesimo articolo.

6. Il fondo di cui al comma 5 è finalizzato al finanziamento delle spese di investimento, escluse le spese di natura obbligatoria, le spese in annualità e a pagamento differito, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11, fatti salvi i commi 5 e 6.