§ 3.8.41 – L.R. 15 gennaio 1999, n. 1.
Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:15/01/1999
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 3.  (Indirizzi programmatici).
Art. 4.  (Attuazione degli indirizzi programmatici)
Art. 5.  (Politiche attive del lavoro)
Art. 6.  (Funzioni e compiti attribuiti alle province).
Art. 7.  (Commissione regionale per le politiche del lavoro).
Art. 8.  (Comitato istituzionale di coordinamento).
Art. 9.  (Agenzia regionale per il lavoro e centri per l'impiego).
Art. 10.  (Misure di politiche attive del lavoro).
Art. 11.  (Personale, norma finanziaria e transitoria).
Art. 12.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.8.41 – L.R. 15 gennaio 1999, n. 1. [1]

Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego.

(B.U. 18 gennaio 1999, n. 3 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Finalità). [2]

     [1. La presente legge disciplina le funzioni ed i compiti conferiti alla Regione ed agli enti locali ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro.

     2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti ad integrare i servizi per l'impiego resi sul territorio, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, al fine di sviluppare un mercato del lavoro aperto e trasparente che incentivi l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

     3. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 2 attraverso:

     a) la programmazione delle politiche attive del lavoro;

     b) l'indirizzo e la valutazione della rete del servizio pubblico affidata alle province;

     c) un'adeguata ripartizione delle risorse finanziarie disponibili onde garantire idonei standard di servizio su tutto il territorio regionale;

     d) l'individuazione delle sedi e delle modalità attraverso cui si realizza il coinvolgimento delle parti sociali e delle istituzioni nella definizione dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.]

 

     Art. 2. (Funzioni e compiti della Regione). [3]

     [1. La Regione esercita funzioni e compiti di indirizzo e coordinamento, programmazione e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro, nel quadro delle politiche attive del lavoro deliberate dalla Regione stessa.

     2. La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione di appropriati interventi diretti ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro con particolare riferimento:

     a) all'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro;

     b) alla valorizzazione di nuove occasioni di lavoro d'impresa, autonomo ed indipendente;

     c) all'inserimento al lavoro dei soggetti disabili e svantaggiati;

     d) alle pari opportunità tra uomini e donne.

     3. La Regione inoltre, anche al fine di prevenire situazioni di esubero occupazionale e di recuperare l'occupazione nelle situazioni di crisi, promuove:

     a) accordi di programma, contratti di solidarietà, patti territoriali e qualunque altro tipo di misura necessaria per operare direttamente sul territorio;

     b) interventi che favoriscono la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori che necessitano di nuove opportunità di lavoro.

     4. La Regione garantisce il mantenimento dei necessari raccordi con lo Stato e l'Unione europea per l'attuazione dei compiti definiti dalla presente legge.]

 

     Art. 3. (Indirizzi programmatici). [4]

     [1. Il Consiglio regionale approva ogni triennio, su proposta della Giunta regionale, gli indirizzi programmatici per la definizione degli interventi regionali in materia di politiche attive del lavoro, dei servizi per l'impiego e delle politiche formative.

     2. La delibera di cui al comma 1 tiene conto delle indicazioni della commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 7 e del comitato istituzionale di coordinamento di cui all'articolo 8 e definisce gli obiettivi e le priorità delle politiche, delle azioni e delle iniziative da realizzare, le risorse finanziarie, il loro riparto tra le azioni proposte e la loro destinazione su base provinciale; definisce altresì i tempi di realizzazione, le modalità di verifica e monitoraggio, i criteri di integrazione tra politiche attive del lavoro, servizi all'impiego e politiche formative.

     3. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono aggiornati sulla base delle nuove situazioni e previsioni occupazionali secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Documento di programmazione economico- finanziario regionale.]

 

     Art. 4. (Attuazione degli indirizzi programmatici) [5].

     [1. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3:

     a) definisce le modalità e gli standard di efficienza, di efficacia e di qualità delle attività e dei servizi offerti dai centri per l'impiego di cui all'articolo 9, anche in relazione all'individuazione di appropriati parametri di riferimento per i relativi finanziamenti pubblici;

     b) promuove ed assicura il monitoraggio delle attività e la valutazione dei risultati conseguiti dal sistema regionale dei servizi per il lavoro, sia complessivamente che nelle singole articolazioni funzionali e territoriali;

     c) promuove la qualificazione degli operatori dei centri per l'impiego progettando e coordinando con le province le relative attività formative;

     d) promuove e coordina le attività di monitoraggio e di ricerca sul mercato del lavoro, con particolare riferimento alle analisi dirette a prevedere le tendenze della domanda di lavoro e di formazione a livello settoriale e locale. A tal fine la Regione si avvale anche dei risultati delle indagini su tali temi svolte dagli organismi costituiti pariteticamente dalle parti sociali nonché di quelle delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);

     e) definisce le modalità di sviluppo del sistema informativo regionale al fine di garantire l'omogeneità e l'interconnessione, con il sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del d.lgs. 469/1997. In tale ambito sono definite altresì le interconnessioni con il registro delle imprese delle CCIAA e con le ulteriori realtà operanti nella Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 5, d.lgs. 469/1997;

     f) promuove, in collaborazione con gli enti locali interessati e su proposta congiunta delle parti sociali, iniziative rivolte alla soluzione di problemi occupazionali di rilevanza regionale.

     2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro ed il Comitato istituzionale di coordinamento, indica i criteri per la costituzione della rete territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a centomila abitanti, salvo motivate deroghe in ragione delle caratteristiche del territorio, delle sue realtà socioeconomiche ed in particolare delle aree montane e di quelle a forte insediamento urbano.

     3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede altresì alla nomina, su indicazione delle parti interessate, previa istruttoria della maggiore rappresentatività se necessario, dei componenti degli organismi di cui agli articoli 7 e 8.]

 

     Art. 5. (Politiche attive del lavoro) [6].

     [1. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3, tenuto conto delle deliberazioni della Commissione regionale di cui all'articolo 7, approva le modalità per l'attuazione ed il finanziamento degli interventi di politica attiva del lavoro previsti dall'articolo 10 della presente legge e dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs 469/1997.

     2. In particolare la Giunta regionale stabilisce:

     a) le scadenze per la presentazione dei progetti di intervento e le relative domande di finanziamento;

     b) la documentazione necessaria per l'esame, la valutazione delle proposte di intervento e le richieste di finanziamento;

     c) le spese ammissibili al finanziamento e gli eventuali oneri posti a carico del richiedente;

     d) le scadenze per la realizzazione degli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione degli interventi;

     e) le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei finanziamenti e dei contributi;

     f) le attività di formazione e aggiornamento professionale, connesse alle proposte di intervento;

     g) le attività e le procedure per le verifiche e i controlli sugli interventi finanziati;

     h) le modalità per la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti con le diverse tipologie di intervento;

     i) le tipologie dei servizi che i centri per l'impiego gestiscono ed erogano in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e), sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro ed il Comitato istituzionale di coordinamento.]

 

     Art. 6. (Funzioni e compiti attribuiti alle province). [7]

     [1. Sono attribuiti alle province le seguenti funzioni e compiti:

     a) programmazione su scala provinciale dei servizi e degli interventi connessi alle funzioni e compiti ad esse attribuiti;

     b) costituzione della rete provinciale dei centri per l'impiego;

     c) attività del collocamento ordinario, agricolo, dello spettacolo, obbligatorio, dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori domestici, dei lavoratori frontalieri, stagionali, avviamento a selezione negli enti pubblici, come indicato dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) del d.lgs. 469/1997;

     d) gestione ed erogazione dei servizi individuali e. collettivi connessi alle attività del collocamento, quali l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche ai sensi di quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettere l) e m) del d.lgs. 469/1997;

     e) gestione, erogazione ed attuazione dei servizi connessi alle funzioni e compiti di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 469/1997, tramite piani provinciali approvati dalla Giunta regionale per la verifica del rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 4.

     2. Le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 sono esercitati nel rispetto degli indirizzi e criteri definiti nella deliberazione regionale di cui all'articolo 3.

     3. Le province svolgono le attività di cui al comma 1 garantendo la concertazione con le parti sociali all'interno delle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 469/1997.

     4. All'individuazione degli obiettivi ed all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti attribuiti alle province possono partecipare gli enti locali e le CCIAA secondo le modalità stabilite dalle province medesime.]

 

     Art. 7. (Commissione regionale per le politiche del lavoro). [8]

     [1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro regionali.

     2. La Commissione esercita le funzioni e le competenze già svolte dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della legge 28 febbraio 1987 n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e delle altre norme statali in materia.

     3. La Commissione è composta:

     a) dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato in materia di lavoro, che svolge funzioni di presidente;

     b) da sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di datori di lavoro più rappresentative su base regionale;

     c) da sette rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative su base regionale;

     d) dal Consigliere regionale di parità nominato al sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione delle parità tra uomini e donne in materie di lavoro);

     e) da due rappresentanti designati dalle associazioni delle categorie protette più rappresentative su base regionale [9].

     4. Ai lavori della Commissione partecipano il direttore generale della struttura regionale competente in materia di lavoro ed il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 9, al fine di garantire il necessario supporto tecnico alle decisioni della medesima. Le funzioni di segreteria sono garantite dalla struttura regionale competente in materia di lavoro.

     5. Ciascuna delle parti sociali di cui al comma 3 provvede a designare un numero di, componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.

     6. La Commissione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento della medesima e si istituiscono apposite sottocommissioni.

     7. La Commissione approva altresì le modalità di collaborazione con le Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 469/1997.

     8. Al fine di realizzare l'integrazione delle politiche di cui all'articolo 1 comma 2, può essere istituito un comitato consultivo, la cui composizione verrà stabilita dalla Commissione regionale perle politiche del lavoro.

     8 bis. La commissione è costituita all’inizio di ogni legislatura e resta in carica per tutta la durata della stessa. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni vengono prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti [10].]

 

     Art. 8. (Comitato istituzionale di coordinamento). [11]

     [1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il Comitato istituzionale di coordinamento con il compito di rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.

     2. Il Comitato è composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato in materia di lavoro che lo presiede;

     b) dai presidenti delle province o dagli assessori con delega al lavoro;

     c) da sei rappresentanti dei comuni designati dalle associazioni dei comuni presenti sul territorio regionale [12];

     d) da due rappresentanti delle comunità montane designati dall'Unione nazionale comuni enti montani, sezione della Lombardia o dalle altre associazioni comparativamente più rappresentative sul territorio;

     e) da due rappresentanti designati dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     3. Ai lavori del Comitato partecipano il direttore generale della struttura regionale competente in materia di lavoro ed il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro al fine di garantire il necessario supporto tecnico alle decisioni del medesimo. Le funzioni di segreteria sono garantite dalla struttura regionale competente in materia di lavoro.

     4. Il Comitato approva, su proposta del presidente, il regolamento interno con il quale, si stabiliscono le modalità di funzionamento dello stesso.

     4 bis. Il Comitato è costituito all’inizio di ogni legislatura e resta in carica per tutta la durata della stessa. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni vengono prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti [13].]

 

     Art. 9. (Agenzia regionale per il lavoro e centri per l'impiego).

     [1. Con l'obiettivo di collaborare al raggiungimento dell'integrazione tra servizi per l'impiego, politiche attive del lavoro e politiche formative è istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, dotata di personalità giuridica, avente autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile.] [14]

     [2. L'Agenzia regionale per il lavoro esercita funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio in materia di politica attiva del lavoro e garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro. In particolare l'Agenzia esercita compiti di supporto tecnico alla:

     a) attività di programmazione e valutazione delle politiche del lavoro, tra le quali quelle previste dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

     b) individuazione e verifica degli standard di gestione dei servizi all'impiego;

     c) attività della Commissione regionale per le politiche del lavoro e del Comitato istituzionale di coordinamento;

     d) gestione del sistema informativo in materia di lavoro;

     e) formazione degli operatori dei centri per l'impiego;

     f) individuazione e definizione di azioni innovative per la qualificazione dei servizi all'impiego.] [15]

     [3. L'Agenzia regionale per il lavoro può inoltre esercitare funzioni di assistenza tecnica a favore delle province attraverso modalità definite dalla Giunta regionale.] [16]

     [4. L'Agenzia regionale per il lavoro può, altresì, esercitare a titolo oneroso attività di consulenza a favore di enti pubblici e soggetti privati in materie attinenti al mercato del lavoro secondo le direttive stabilite dalla Giunta regionale.] [17]

     [4 bis. L’Agenzia gestisce le attività di formazione professionale di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale, individuata ai sensi dell’articolo 4, comma 115, della l.r 1/2000, nonché quelle di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 1 (Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzato allo sviluppo del processo di delega alle province) dei centri alberghieri a carattere residenziale. A tal fine la Giunta regionale stabilisce, anche in riferimento al piano di cui all’articolo 4, comma 127 della l.r. 1/2000, le modalità del trasferimento del personale e di assegnazione delle risorse all’Agenzia per il lavoro.] [18]

     5. [19].

     [6. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro ed il Comitato istituzionale di coordinamento, determina le direttive per la definizione del piano annuale delle attività dell'Agenzia regionale per il lavoro.] [20]

     [7. Sono organi dell'Agenzia il direttore e il collegio dei revisori dei conti.] [21]

     [8. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, su conforme deliberazione della Giunta, tra persone in possesso di comprovata esperienza e professionalità nella direzione di organizzazioni complesse. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile ed é a tempo pieno. I contenuti di tale contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il trattamento economico complessivo non può superare quello stabilito dalla legge regionale 23 luglio 1996 n. 16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale" per i direttori generali della Regione. L'incarico di direttore è incompatibile con altre cariche elettive pubbliche. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.] [22]

     [9. Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti ed è nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 "Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione". Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni.] [23]

     [10. L'organico, la struttura organizzativa e le funzioni dell'Agenzia regionale per il lavoro sono definite dalla Giunta regionale.] [24]

     [11. L'Agenzia regionale per il lavoro può avvalersi della collaborazione di esperti esterni per la trattazione di problematiche di particolare complessità che richiedono conoscenze specialistiche. A tale scopo l'Agenzia può assumere dipendenti con contratti di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a tre anni e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.] [25]

     [12. Per la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti attribuitigli ai sensi dell'articolo 6, comma 1 le province si avvalgono di proprie strutture denominate centri per l'impiego che costituiscono le unità operative dei servizi all'impiego.] [26]

     [13. A partire dall'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali di cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 469/97 e fino all'effettiva attivazione, i centri per l'impiego sono costituiti dalle strutture delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dalle relative risorse trasferite.] [27]

     [14. Sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e nell'ambito delle risorse stanziate, le province adottano il piano dei servizi per l'impiego nel quale sono specificati gli obiettivi, le tipologie d'intervento, i risultati attesi, la localizzazione dei servizi, gli aspetti organizzativi e gestionali, nonché, il relativo fabbisogno finanziario.] [28]

     [15. La costituzione dei centri per l'impiego è effettuata dalle province e l'attività degli stessi è avviata sulla base del piano di cui al comma 14 entro novanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2.] [29]

     [16. Avverso i provvedimenti assunti dai centri per l'impiego può essere proposto ricorso in opposizione presso la direzione del centro medesimo.] [30]

     [17. Le province, assunto il parere della Commissione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 469/97, costituiscono sede di riesame in seconda istanza dei ricorsi presentati nelle materie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), relative ai provvedimenti assunti dai centri per l'impiego.] [31]

     [18. A decorrere dall'1 gennaio 1999, compatibilmente con gli effetti derivanti dall'organica revisione degli ammortizzatori sociali, presso la struttura regionale competente in materia di lavoro si svolge, a seguito di convocazione del competente ufficio del Ministero del lavoro, l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale.] [32]

     [19. Per le procedure che richiedono un successivo atto del Ministero del lavoro, ossia le istanze di riconoscimento dell'integrazione salariale straordinaria e per le istanze di riconoscimento del contratto di solidarietà, il presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato esprime il parere di cui all'articolo 3, comma 3 del d.lgs. 469/97 nei termini richiesti dalle norme vigenti. Decorsi i termini stabiliti dalle norme per effettuare l'esame congiunto di cui al comma 18 o per formulare il parere di cui al presente comma, le procedure s'intendono validamente esperite.] [33]

     [20. Al fine dell'espressione di pareri, valutazioni e proposte in materia di collocamento obbligatorio, la Commissione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 469/97 è integrata come previsto dal medesimo articolo 6, comma 3, garantendo la pariteticità di posizioni tra le parti sociali.] [34]

 

     Art. 10. (Misure di politiche attive del lavoro). [35]

     [1. La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro che, in relazione alle politiche formative ed ai servizi per l'impiego ed attraverso l'uso integrato di risorse comunitarie, nazionali e regionali, sono finalizzate all'allargamento ed alla qualificazione della base occupazionale.]

     2. L'azione regionale è finalizzata a:

     [a) sostegno all'occupazione giovanile;

     b) sostegno ai lavoratori in difficoltà occupazionale;]

     c) promozione di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente;

     [d) sostegno a soggetti appartenenti a categorie deboli;

     e) formazione continua e di riqualificazione;

     f) sostegno alle politiche per le pari opportunità;

     f bis) sostegno per l’avvio di nuove attività professionali femminili [36].]

     [3. Gli interventi di cui al presente articolo, al fine di rendere adeguata l'azione regionale alla situazione economica e produttiva presente nel territorio, sono definiti e possono essere modificati ovvero integrati con nuovi interventi attraverso le modalità di cui all'articolo 9 ter, legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, del bilancio e sulla contabilità della Regione", introdotto dall'articolo 6 della l.r. 9 giugno 1997 n. 19, nel quadro delle risorse assegnate dallo Stato per l'attuazione delle funzioni e compiti di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 469/97, nonché delle risorse provenienti, dall'Unione europea orientate al conseguimento delle medesime finalità.

     4. Il Consiglio regionale definisce annualmente con propria deliberazione i criteri di attuazione degli interventi di cui al presente articolo individuando i soggetti beneficiari, le tipologie e l'entità dei finanziamenti concedibili ed il riparto su base provinciale delle risorse nonché gli indirizzi per la redazione dei piani provinciali di cui all'articolo 6, comma 1 lettera e). La Giunta regionale, avvalendosi dell'apporto dell'Agenzia per il lavoro, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro ed il Comitato istituzionale di coordinamento, presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio regionale la proposta di deliberazione tenuto conto dei fabbisogni formulati dalle province negli atti di cui all'articolo 6 comma 1, lettera a).

     5. Per sostenere l'occupazione giovanile di cui al comma 2, lettera a), sono definiti i seguenti interventi:

     a) promozione di tirocini formativi e di inserimento lavorativo, di orientamento professionale e per l'assegnazione di borse lavoro, nonché la concessione alle imprese di agevolazioni, finalizzate all'assunzione di giovani; per l'attuazione di tali interventi, sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 4, possono essere concessi contributi:

     1) ad imprese che realizzano tirocini formativi e di inserimento al lavoro;

     2) alle piccole - medie imprese e agli studi professionali per l'attivazione di borse lavoro finalizzate all'inserimento professionale di giovani e per l'assunzione a tempo indeterminato dei giovani che hanno usufruito della borsa lavoro;

     b) nell'ambito delle attività di formazione professionale la Regione individua iniziative formative comprendenti attività a carattere teorico, aziendale ed extra-aziendale rivolte ai giovani assunti con contratto di formazione lavoro e con contratto di apprendistato.

     6. Per sostenere i lavoratori in difficoltà occupazionale di cui al comma 2, lettera b) sono definiti i seguenti interventi:

     a) sostegno all'occupazione dei soggetti che presentano maggiori difficoltà nell'accesso al lavoro attraverso incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati di lunga durata, di lavoratori in cassa integrazione guadagni o non più beneficiari dell'indennità di mobilità e di disoccupati già lavoratori frontalieri; per l'attuazione degli interventi di cui alla presente lettera e sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione consiliare di cui al comma 4, possono essere concessi contributi alle imprese anche per l'assunzione a tempo parziale, con orario non inferiore alla metà dell'orario definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

     b) negli ambiti territoriali e settoriali in cui si registrano particolari situazioni di crisi occupazionale nonché a fronte di ristrutturazioni o chiusure aziendali che comportano particolari fenomeni di deindustrializzazione e di disoccupazione la Regione sostiene:

     1 - lo sviluppo della professionalità dei lavoratori in particolare difficoltà occupazionale, mediante attività rivolte all'orientamento, alla riqualificazione, al reinserimento, nonché alla ricerca del posto di lavoro;

     2 - la promozione di progetti territoriali di inserimento al lavoro e di interventi per le pari opportunità finalizzati allo sviluppo dell'occupazione e della professionalità femminile;

     3 - la riqualificazione economica e lo sviluppo dei servizi per le imprese e per i lavoratori nelle aree deboli o svantaggiate e nelle aree transfrontaliere;

     4 - accordi di programma, contratti di solidarietà e accordi fra le parti sociali tesi a incrementare livelli di occupazione;

     c) per sviluppare e qualificare gli interventi di cui al presente comma sono finanziate ricerche, indagini ed attività di monitoraggio sul fenomeno della disoccupazione nonché studi miranti alla prevenzione della stessa; le strutture di formazione professionale, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, gli organismi costituiti pariteticamente dalle parti sociali, gli enti locali, presentano, nei termini e con le modalità stabilite dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 4 le proposte di intervento relative alle esigenze occupazionali rilevate sul territorio.]

     7. Al fine di promuovere nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente di cui al comma 2 lettera c), sono definiti i seguenti interventi:

     [a) promozione ed incentivazione dell'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, con particolare riferimento alle iniziative proposte nei settori emergenti, alle iniziative in cui si prevedono potenzialità di sviluppo occupazionale nel medio periodo e alle iniziative proposte giovani, da donne e da lavoratori in difficoltà occupazionale;

     b) concessioni di finanziamenti a tasso agevolato mediante l'utilizzo del fondo di rotazione di cui alla lettera d) e altre forme di supporto finanziario e di sostegno delle garanzie reali a fronte degli investimenti sostenuti nel primo biennio di attività per sostenere la nascita e lo sviluppo delle iniziative di cui al presente comma;

     c) concessione di servizi di assistenza e consulenza diretti ai destinatari degli interventi, ad integrazione dei supporti finanziari di cui alla lettera b) con particolare riferimento:

     1 - all'attività informativa sulle prospettive di sviluppo del mercato;

     2 - all'assistenza in materia amministrativa, tecnologica, organizzativa e finanziaria, nella fase precedente l'avvio dell'attività;

     3 - alle attività di formazione imprenditoriale;

     4 - alla consulenza gestionale nella fase di avvio dell'impresa.

     Per la realizzazione di tali servizi, la Regione si può avvalere anche della collaborazione di enti e associazioni rappresentative dei settori produttivi aventi comprovata competenza in materia, delle CCIAA e loro aziende speciali con cui stipula, previa approvazione della Giunta regionale, apposita convenzione;]

     d) costituzione presso Finlombarda S.p.A. di un fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di lire 300.000.000 (trecentomilioni) all'anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui alla presente norma [37];

     [e) sostegno alle scelte di lavoro indipendente, caratterizzato dall'affermazione dell'autonomia professionale ed organizzativa del prestatore d'opera, mediante la promozione di azioni di:

     1 - monitoraggio periodico quantitativo e qualitativo delle forme di lavoro indipendente presenti nel mercato del lavoro;

     2 - incentivazione allo sviluppo di servizi all'impiego finalizzati al rilievo delle occasioni di lavoro indipendente presenti sul mercato;

     3 - integrazione e sviluppo di iniziative di formazione professionale continua e di riqualificazione specificatamente orientata a favore dei lavoratori indipendenti.

     8. Per sostenere i soggetti appartenenti a categorie deboli di cui al comma 2 lettera d), sono definiti i seguenti interventi:

     a) erogazione di incentivi alle imprese per l'assunzione a tempo indeterminato di:

     1 - portatori di handicap psichico o fisico o sensoriale assunti su richiesta del datore di lavoro, anche sulla base di convenzioni stipulate con la Commissione regionale per le politiche del lavoro;

     2 - tossicodipendenti ed alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi delle aziende sanitarie locali;

     3 - ex detenuti, detenuti ammessi al lavoro esterno e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

     b) ad integrazione degli interventi di cui alla lettera a) la Regione, sulla base di quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 4, promuove misure di orientamento, accompagnamento e formazione volte a favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro a favore dei soggetti di cui al presente comma.

     9. Al fine di realizzare azioni di formazione continua e di riqualificazione di cui al comma 2 lettera e) sono definiti i seguenti interventi:

     a) promozione ed attivazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione aziendale con l'obiettivo di migliorare le prospettive di occupazione dei lavoratori, anche avvalendosi degli strumenti comunitari e degli interventi previsti dall'articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236;

     b) promozione e realizzazione di corsi di riqualificazione di rapida e mirata attivazione a favore di lavoratori a rischio occupazionale attraverso il finanziamento di progetti di assistenza tecnica e di formazione con lo scopo di facilitare la mobilità aziendale e interaziendale e per sostenere l'occupazione nel corso dei processi di ristrutturazione; per la realizzazione di tali interventi, la Regione sostiene, altresì, l'attuazione di progetti elaborati da imprese o consorzi di imprese, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali.

     9 bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f bis), la Regione definisce interventi volti a promuovere ed incentivare l’avvio di nuove attività, attraverso la concessione di contributi per il sostegno alle spese relative allo start up, alla formazione e all’innovazione tecnologica [38].]

 

     Art. 11. (Personale, norma finanziaria e transitoria). [39]

     [1. Il personale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 469/97, è ripartito secondo i seguenti criteri:

     a) il personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in servizio presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego (SCICA) è trasferito alle province d'appartenenza territoriale per garantire in particolare l'esercizio delle attività di collocamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c);

     b) il personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in servizio presso la direzione regionale e le direzioni provinciali del lavoro è trasferito alle province nelle quali sono ubicate le medesime direzioni per l'esercizio delle funzioni e di compiti di cui all'art. 6, comma 1.

     2. Una quota del personale trasferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7, comma 1 del d.lgs. 469/97, in misura da stabilirsi dalla Giunta regionale previo confronto con le organizzazioni sindacali e le, province, è trattenuto dalla regione per la gestione dei compiti previsti dalla presente legge. La definizione dei criteri, tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi e delle volontarietà dei soggetti interessati avverrà previo confronto con le organizzazioni sindacali. Il monitoraggio delle diverse fasi attuative del processo di delega riguardante il personale trasferito verrà effettuato secondo i criteri, e sulla base delle competenze attribuite all'osservatorio della riforma della pubblica amministrazione, previsto dall'accordo tra Regione Lombardia e le organizzazioni sindacali.

     3. La Regione Lombardia subentra nei contratti di diritto privato intercorrenti tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il personale dell'Agenzia per l'impiego prorogandoli fino alla costituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro.

     4. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione dell'organico dell'Agenzia regionale per il lavoro determina le procedure per l'indizione dei concorsi specifici, correlati alla qualifica funzionale e al titolo di studio posseduto, nonché all'esperienza acquisita presso l'Agenzia per l'impiego, riservati al personale in servizio alla data dell'8 gennaio 1998 presso l'Agenzia per l'impiego. Il personale che a seguito delle procedure concorsuali di cui sopra risulti idoneo, è assegnato all'Agenzia regionale per il lavoro, alle province, previa intesa, e alla stessa amministrazione regionale, che provvederà ad inquadrarlo nei rispettivi ruoli organici sulla base della qualifica e del profilo professionale acquisito con i predetti concorsi.

     5. Alle spese occorrenti per l'attuazione dei servizi per l'impiego previsti dalla presente legge, si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi dell'art. 7, comma 1, e 8 del d.lgs. n. 469/97 e dall'art. 7, comma 1, della legge n. 59/97.

     6. La Regione con le disponibilità determinate ai sensi del presente articolo corrisponde alle province le somme occorrenti per le funzioni attribuite in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse.

     7. Annualmente i fondi da trasferire alle province saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi sulla base degli indirizzi programmatici e dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 e delle priorità individuate con il documento di programmazione economico- finanziaria regionale, distinguendo in appositi capitoli le risorse trasferite dallo Stato per l'esercizio delle funzioni delegate dalle risorse proprie della Regione.

     8. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire. 2.000.000.000 per il funzionamento e le attività istituzionali dell'Agenzia regionale per il lavoro.

     9. Alla determinazione della spesa, di cui al comma 8, per gli anni successivi si provvederà con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34.

     10. All'onere di L. 2.000.000.000 di cui al comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "fondo globale per gli oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, utilizzando all'uopo lo stanziamento previsto alla voce 3.1.2.2.9131 "Progetti territoriali di inserimento nel lavoro".

     11. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 1, obiettivo 1, parte 1a è istituito il capitolo 3.1.1.1.4790 "Spese per il funzionamento di attività dell'Agenzia regionale per il lavoro" con dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000.]

     12. All'autorizzazione delle spese di cui all'articolo 10 si provvederà annualmente, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999, tramite risorse proprie con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 9 ter l.r. n. 34/78.

     [13. Decorsi centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, la legge regionale 10 dicembre, 1986, n. 68 "Interventi a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali giovanili" e la legge regionale 27 aprile 1991, n. 9 "Interventi a sostegno dei lavoratori in difficoltà occupazionale" ferme restando le procedure amministrative già attivate prima dell'approvazione della deliberazione sopra citata. Le richieste di finanziamento a valere sulla legge regionale 68/86, pervenute alla direzione generale formazione lavoro entro, la data di cui al presente comma saranno istruite e finanziate nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio 1998 e 1999 sui capitoli istituiti ai sensi della l.r. 68/86.]

 

     Art. 12. (Dichiarazione d'urgenza). [40]

     [1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[3] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[4] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[5] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[6] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[7] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[8] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[9] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 febbraio 2000, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall’art. 2 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[10] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[11] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[12] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[13] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[14] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[15] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[16] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[17] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[18] Comma inserito dall’art. 4 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4 ed abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2006, n. 17.

[19] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[20] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[21] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[22] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[23] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[24] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[25] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[26] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[27] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[28] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[29] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[30] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[31] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[32] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[33] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[34] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[35] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22, a eccezione del comma 2, lettera c) e del comma 7, lettera d).

[36] Lettera aggiunta dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[37] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[38] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[39] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22, a eccezione del comma 12.

[40] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.