§ 5.2.171 - L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:24/12/2013
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione. Modifica alla l.r. 12/2005)
Art. 2.  (Modifica alla l.r. 22/2011)
Art. 3.  (Misure di razionalizzazione della spesa per le comunità montane)
Art. 4.  (Modifiche alla l.r. 3/2008)
Art. 5.  (Modifiche alla l.r. 34/2004)
Art. 6.  (Modifica alla l.r. 6/2009)
Art. 7.  (Modifiche alla l.r. 20/2008)
Art. 8.  (Abrogazione del r.r. 8/2006 e modifica alla l.r. 7/2010)
Art. 9.  (Modifiche alla l.r. 31/2008)
Art. 10.  (Modifiche alla l.r. 3/2013)
Art. 11.  (Attuazione dell’articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. [...]
Art. 12.  (Modifica alla l.r. 16/1999)
Art. 13.  (Modifica alla l.r. 18/2010)
Art. 14.  (Modifica alla l.r. 34/1978)
Art. 15.  (Disposizioni transitorie e finali)


§ 5.2.171 - L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2014

(B.U. 27 dicembre 2013, n. 52, suppl.)

 

Art. 1. (Disposizioni per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione. Modifica alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 25 ter è inserito il seguente:

'Art. 25 quater

(Disposizioni per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, dall'articolo 9, comma 14, dall'articolo 10, comma 6, dall'articolo 10 bis, comma 2 e dall'articolo 25, comma 1, i PGT e i PRG vigenti nei comuni venuti a fusione o comunque interessati dall'istituzione di nuovi comuni, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), conservano efficacia fino all'approvazione del PGT relativo all'intero territorio del comune di nuova istituzione e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 e fino all'approvazione del PGT, sul territorio del comune di nuova istituzione che non abbia ancora provveduto all'approvazione stessa sono ammessi unicamente gli interventi sugli edifici esistenti, nelle sole tipologie di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c), nonché gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati e convenzionati entro il medesimo termine, con convenzione non scaduta.

3. In caso di istituzione di nuovi comuni, la previsione di cui all'articolo 25 bis, comma 3, trova applicazione alla decorrenza del termine biennale di cui al comma 1.'.

 

     Art. 2. (Modifica alla l.r. 22/2011)

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

'1 bis. Sono esentati dall'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata i nuovi comuni nati da fusioni che abbiano una dimensione demografica pari o superiore al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli che hanno aderito al processo di fusione.'.

 

     Art. 3. (Misure di razionalizzazione della spesa per le comunità montane)

1. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 7 bis dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

'7 bis. La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, destina le risorse di cui al comma 2 nell'anno successivo a quello in cui risultano liquidati al 30 aprile contributi per un importo pari ad almeno il 50 per cento della spesa complessivamente destinata al finanziamento dei PISL per il triennio di riferimento oppure risulta concluso e liquidato al 30 aprile almeno il 25 per cento, con eventuale arrotondamento per eccesso, dei PISL per il triennio di riferimento.'.

2. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 1 sono soppresse le parole: 'e delle comunità montane che gestiscono in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni, ai sensi dell'articolo 9' ;

b) il comma 5 dell'articolo 9 è abrogato;

c) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 è abrogata;

d) la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:

'c bis) il contributo di funzionamento da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio.';

e) dopo il comma 2 ter dell'articolo 13 è inserito il seguente:

'2 quater. Per il triennio 2014/2016 i costi standard, di cui al comma 2 bis, sono applicati dalla Giunta regionale secondo criteri di progressività connessi all'efficienza nello svolgimento di funzioni e servizi conferiti dalla Regione alle comunità montane. Per il medesimo triennio la Giunta regionale stabilisce una riduzione del contributo al funzionamento delle comunità montane determinato ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 4, lettera a), della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2014), in ragione del mancato o ridotto svolgimento della gestione in forma associata di funzioni e servizi delegati dai comuni, ai sensi dell'articolo 9.';

f) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 è abrogata;

g) al comma 1 dell'articolo 20 le parole: 'alle forme associative' sono sostituite dalle seguenti: 'alla forma associativa';

h) al comma 2 dell'articolo 20 sono soppresse le parole: 'o la comunità montana';

i) al comma 3 bis dell'articolo 20 sono soppresse le parole: 'e alle comunità montane' e 'o convenzionati con la comunità montana'.

3. Al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali') sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo sono soppresse le parole: 'e alle comunità montane,';

b) al comma 1 dell'articolo 1 sono soppresse le parole: 'e alle comunità montane,' ;

c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è abrogata;

d) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato;

e) i commi 2 e 2 bis dell'articolo 3 sono abrogati;

f) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 3 è soppresso;

g) la lettera d) del comma 6 dell'articolo 5 è abrogata;

h) al comma 7 dell'articolo 5 le parole: 'di cui alle lettere c) e d)' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui alla lettera c)';

i) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 sono soppresse le parole: 'per le comunità montane, il solo statuto;';

j) il comma 2 dell'articolo 12 è abrogato;

k) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 12 sono soppresse le parole: 'per le comunità montane, il solo statuto, in caso di modifica;';

l) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 12 è abrogata;

m) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 18 è abrogata;

n) ai requisiti stabiliti nella scheda riepilogativa dell'Allegato B, in tabella, sono soppresse le parole: 'Articolo 3, commi 1, 2 e 2 bis del regolamento per le Comunità montane';

o) alla composizione dell'unione stabilita nella scheda riepilogativa dell'Allegato B sono soppresse le parole: 'Elencare le deleghe dei singoli comuni, eventualmente suddivise per servizio, alla Comunità montana.';

p) al primo periodo della relazione annuale sull'andamento della gestione associata, di cui all'Allegato C sono soppresse le parole: 'o la comunità montana' e '/comunità montana';

q) al punto 2 della prima parte dell'Allegato C, in tabella sono soppresse, le lettere: 'CM';

r) ai punti 1, 3, 4, 5, 6 e 8 della prima parte e al primo periodo, nonché ai punti 1, 2 e 3 della seconda parte dell'Allegato C sono soppresse le parole: 'Comunità Montana'.

4. In applicazione del comma 2, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 è apportata la seguente variazione:

a) il programma 01 'Sviluppo sostenibile territorio montano e piccoli comuni' della missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' è incrementato di 3.000.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2014/2016;

b) il programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' della missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali' è ridotto di 3.000.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2014/2016.

 

     Art. 4. (Modifiche alla l.r. 3/2008)

1. Alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente: 'Agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie - Criteri per l'imputazione degli oneri';

b) il comma 7 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'7. Gli oneri relativi alle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale per le prestazioni sociosanitarie sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica.';

c) dopo il comma 7 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

'7 bis. Per i minori la residenza o la dimora di riferimento ai fini dell'imputazione degli oneri di cui al comma 7 è quella del genitore o dei genitori titolari della relativa potestà. Nel caso in cui la potestà sia esercitata da un tutore, gli oneri sono a carico del comune in cui il genitore o i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedono. Nel caso in cui i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedano in comuni diversi, gli oneri sono a carico di entrambi i comuni in parti uguali.';

d) al comma 9 dell'articolo 8 sono soppresse le parole: 'o il tutore';

e) il comma 8 dell'articolo 8 e il comma 9 dello stesso articolo, così come modificato dalla lettera d), sono rispettivamente rinumerati come commi 9 e 8;

f) il comma 10 dell'articolo 8 è abrogato.

 

     Art. 5. (Modifiche alla l.r. 34/2004)

1. Alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

'3. Gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta la durata della prestazione, dal comune in cui i genitori titolari della relativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento, ovvero dal comune di dimora, alla medesima data, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia. Qualora alla data di adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria un genitore risulti cancellato per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e successivamente non iscritto all'anagrafe della popolazione residente di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica. Nel caso in cui alla data di adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria risulti nominato un tutore, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza del genitore o dei genitori, titolari della relativa potestà alla data della nomina del tutore, o, nel caso di genitori, titolari della relativa potestà alla medesima data, residenti in comuni diversi, a carico di entrambi i comuni in parti uguali. Nel caso di genitori residenti in comuni diversi, qualora uno di essi muoia o decada dalla potestà dopo l'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'inserimento in struttura residenziale o l'affidamento familiare del minore, gli oneri sono interamente a carico del comune nel quale il genitore che mantiene la titolarità della potestà risiedeva alla data di adozione del provvedimento.';

b) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

'3 bis. Per oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali s'intendono quelli relativi a tutte le prestazioni sociali che si rendano necessarie nel corso dell'affidamento familiare o della permanenza nella struttura.'.

 

     Art. 6. (Modifica alla l.r. 6/2009)

1. Alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) è apportata la seguente modifica:

 

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'Art. 8

(Indennità di funzione)

1. Al Garante è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari al 20 per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 3, comma 1, lett. a), della legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). Sono escluse dall'indennità le spese di missione fuori dal territorio regionale, purché previamente autorizzate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Tali spese dovranno altresì essere documentate e nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.'.

 

     Art. 7. (Modifiche alla l.r. 20/2008)

1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 25 è inserita la seguente:

'c bis) funzioni di progetto o di ricerca.';

b) dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 25 è inserita la seguente:

'e bis) dirigente di progetto o di ricerca.';

c) il comma 5 dell'articolo 25 è abrogato;

d) il comma 6 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

'6. L'organico complessivo della dirigenza della Giunta regionale è ridotto nel limite massimo di duecento unità a partire dal 1° gennaio 2015, procedendo, prioritariamente, alla revoca dei comandi in essere. In caso di mancato raggiungimento del limite fissato, non sono rinnovati i contratti di lavoro individuali a tempo determinato stipulati con dirigenti esterni ai ruoli di Regione Lombardia.';

e) dopo il comma 6 dell'articolo 25, sono inseriti i seguenti:

'6 bis. Entro il 31 dicembre 2014 gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, in linea con quanto previsto per la Giunta regionale, riducono l'organico complessivo della dirigenza in misura non inferiore al 10 per cento della dotazione dirigenziale prevista alla data del 31 dicembre 2013, procedendo, in via prioritaria, con la revoca dei comandi in essere. In caso di mancato raggiungimento del limite fissato, non sono rinnovati i contratti di lavoro individuali a tempo determinato stipulati con i dirigenti esterni ai propri ruoli. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti dipendenti con una dotazione organica del personale dirigenziale inferiore alle dieci unità.

6 ter. Entro il 31 dicembre 2014 le società partecipate in modo totalitario di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, in linea con quanto previsto per la Giunta regionale, riducono del 5 per cento, rispetto alla spesa sostenuta nel 2013, i costi relativi al personale dirigenziale.

6 quater. Le risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguiti con le riduzioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 ter, confluiscono in un fondo costituito presso Finlombarda s.p.a., dedicato al sostegno delle micro, piccole e medie imprese che operano in regione Lombardia, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

6 quinquies. Con riferimento alla necessità di contribuire al risanamento della finanza pubblica e al fine di collaborare alla formazione di benchmark funzionali all'attività di revisione della spesa pubblica svolta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 49 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la spesa annua per il personale della Giunta regionale non può essere superiore al valore di 25 euro per abitante.';

f) il comma 4 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

'4. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabile una sola volta per la medesima direzione; può essere attribuito anche a persone esterne all'amministrazione regionale nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001. Il contratto stabilisce il trattamento economico con riferimento all'entità prevista dal comma 5 dell'articolo 29, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Sino ad un massimo di cinque direttori, il conferimento dell'incarico può avvenire su base fiduciaria in relazione alle aree di intervento individuate come strategiche dal Presidente della Regione e declinate nel programma di governo di cui all'articolo 25, comma 8, dello Statuto d'autonomia della Lombardia; l'incarico è affidato con le modalità definite dalla Giunta, fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 ed è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.';

g) il comma 10 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

'10. Fermo restando il vincolo numerico di cui al comma 6 dell'articolo 25, gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere conferiti anche ad esterni all'amministrazione regionale, nel rispetto dei requisiti soggettivi e della percentuale inferiore di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, con contratti a termine di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabili. Non possono essere assunti con contratti a termine, per gli incarichi di cui al presente comma, impiegati regionali cessati per dimissioni, licenziamento, decadenza o collocamento in quiescenza.';

h) dopo il comma 2 dell'articolo 28 è inserito il seguente:

'2 bis. La Giunta regionale per l'affidamento di incarichi di particolare contenuto tecnico-specialistico che necessitino di profili professionali appartenenti ai ruoli sanitari e socio-sanitari, può utilizzare personale specializzato e con qualifica dirigenziale, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, anche tramite l'istituto del distacco, nel limite massimo del 20 per cento della dotazione organica dirigenziale.';

i) al comma 6 dell'articolo 29 l'ultimo periodo è soppresso;

j) al comma 5 bis dell'articolo 67 è inserito in fine, il seguente periodo:

'In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, lo stanziamento originariamente spettante a norma del presente comma al gruppo che ha ceduto consiglieri e non ancora utilizzato alla data di protocollazione della comunicazione della variazione, viene rideterminato proporzionalmente, con invarianza di spesa, dall'Ufficio di presidenza sulla base del criterio della consistenza numerica.';

k) dopo il comma 4 dell'articolo 73 è aggiunto il seguente:

'4 bis. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso la Regione e gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione.';

l) al comma 1 dell'articolo 90 le parole: 'nel triennio 2011/2013' sono sostituite dalle seguenti: 'nel triennio 2014/2016'.

 

     Art. 8. (Abrogazione del r.r. 8/2006 e modifica alla l.r. 7/2010)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato dal Consiglio regionale in base all'articolo 22 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, riguardante il trattamento dei dati sensibili e giudiziari per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), sono abrogati:

a) il regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 8 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Lombardia);

b) il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 7/2010.

2. Il regolamento del Consiglio regionale di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ed è reso disponibile nel sito internet del Consiglio regionale.

 

     Art. 9. (Modifiche alla l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:

'6 bis. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con la Regione per la gestione del reticolo idrico principale.

6 ter. Alle spese derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al comma 6 bis la Regione fa fronte con le disponibilità presenti sul bilancio regionale alla Missione 16 - Programma 01 fino ad un importo massimo di euro 250.000,00 per le opere di manutenzione ordinaria. Qualora il reticolo idrico principale di cui alla convenzione del comma 6 bis sia strettamente connesso con la rete di bonifica, trova applicazione il regime delle opere pubbliche di bonifica, fermi rimanendo a carico della Regione anche gli oneri per la somma urgenza e quelli per la manutenzione straordinaria.

6 quater. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2014), la Giunta regionale definisce i criteri e gli indirizzi per la determinazione dei contributi di cui al comma 6 ter, tenuto conto anche dei limiti delle disponibilità presenti sul bilancio regionale per le medesime finalità.';

b) il comma 1 dell'articolo 90 è sostituito dal seguente:

'1. Il consorzio di bonifica elabora, sulla base di criteri, indirizzi e modalità procedimentali deliberati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2014) un piano di classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Il piano definisce, altresì, mediante cartografia allegata, il perimetro di contribuenza. Il piano è adottato dal consorzio di bonifica, sentito il parere dei comuni interessati, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei criteri, indirizzi e modalità procedimentali e approvato dalla Giunta regionale.';

c) dopo il comma 1 dell'articolo 90 sono inseriti i seguenti:

'1 bis. La pubblicazione nel BURL della deliberazione di approvazione del piano di cui al comma 1 è contestuale alla pubblicazione del piano con il relativo perimetro di contribuenza nei siti internet istituzionali della Regione, dei consorzi di bonifica e dei comuni ricadenti nei comprensori di bonifica. La pubblicazione della deliberazione produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.

1 ter. I benefici derivanti dall'attività di bonifica e di irrigazione consentono di conservare o di incrementare il valore degli immobili. I benefici possono riguardare un solo immobile oppure una pluralità di immobili presenti nel comprensorio di bonifica e irrigazione. I benefici, in relazione alla diversa natura dei suoli e alle dinamiche idrauliche che vengono governate sul territorio a beneficio diretto dello stesso, possono essere:

a) di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere e dagli interventi di bonifica nonché dalle opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate a difendere il territorio dal dissesto idrogeologico;

b) di difesa idraulica e di bonifica, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere di bonifica che preservano il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati;

c) di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere di bonifica, di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;

d) di tutela ambientale e di valorizzazione a fini fruitivi dei territori, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dall'irrigazione, dalla bonifica e dall'azione di manutenzione e presidio dei corsi d'acqua e dei canali gestiti dal consorzio che costituiscono componenti paesaggistiche.

1 quater. I benefici derivanti dalla attività di bonifica di cui al comma 1 ter, lettera d), possono essere a favore di privati beneficiari o di enti locali rappresentanti il beneficio diffuso cui lo stesso si riferisce.';

d) il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 90 è sostituito dai seguenti:

'Per gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, le cui acque di origine meteorica trovano recapito nel sistema scolante del relativo consorzio di bonifica tramite la fognatura bianca o mista, il contributo di bonifica è assolto dal proprietario dell'immobile e può essere riscosso anche a mezzo del gestore d'ambito del servizio idrico integrato, previa stipula della convenzione di cui al comma 3; i proprietari degli immobili mantengono, in ogni caso, il diritto di elettorato attivo e passivo. Il contributo relativo alla frazione di acque reflue domestiche e acque reflue industriali, di cui all'articolo 74 del d.lgs. 152/2006, è assolto dal titolare dello scarico ai sensi dei commi 7 e 8.';

e) la rubrica dell'articolo 134 è sostituita dalla seguente: 'Concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittiogeniche e gestioni particolari della pesca';

f) al comma 1 dell'articolo 134 le parole: 'o acquacoltura' sono sostituite dalle seguenti: ', acquacoltura e altre attività ittiogeniche';

g) al comma 2 dell'articolo 134 la parola: 'tratti' è sostituita dalle seguenti: 'tutto o parte'.

 

     Art. 10. (Modifiche alla l.r. 3/2013)

1. Alla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Il rimborso spese forfettario per l'esercizio del mandato non è corrisposto ai consiglieri regionali sottoposti a misure cautelari dalla magistratura, restrittive della libertà personale, tali da impedire l'effettivo esercizio della carica, per tutto il periodo di impedimento.";

b) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'3. L'Ufficio di presidenza disciplina i casi nei quali non si fa luogo a trattenuta per assenza documentata motivata da missioni o incarichi autorizzati, motivi di salute, particolari gravi motivi personali o familiari; per i consiglieri componenti di più organi o organismi di cui all'articolo 2, comma 2, l'Ufficio di presidenza disciplina inoltre i casi nei quali la trattenuta non opera quando il consigliere abbia partecipato nella stessa giornata ad almeno una riunione dei medesimi organi o organismi.';
c) il comma 4 dell'articolo 12 è abrogato;

d) al comma 5 dell'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

'In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, i contributi già erogati a norma del presente comma e non ancora utilizzati o impegnati, nonché gli eventuali avanzi di gestione o risparmi di esercizio, ancora a disposizione alla data di protocollazione della comunicazione della variazione, previa comunicazione da parte del presidente del gruppo preesistente, sono ricalcolati proporzionalmente, con invarianza di spesa, dall'Ufficio di presidenza, sulla base del criterio della consistenza numerica. Il presidente del gruppo preesistente trasferisce le somme stabilite dall'Ufficio di presidenza al gruppo avente diritto e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza. Qualora non provveda al trasferimento, l'Ufficio di presidenza procede a effettuare i necessari conguagli a valere sulle successive liquidazioni.';

e) dopo il comma 5 dell'articolo 15 è inserito il seguente:

'5 bis. Il collegio dei revisori dei conti di cui alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) esprime parere, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari, circa la rispondenza delle spese effettuate da ciascun gruppo consiliare alle finalità previste dalla presente legge e rilascia, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari, una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate nei rendiconti dei gruppi consiliari che, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, accompagna i rendiconti trasmessi al Presidente del Consiglio.';

f) al comma 1 dell'articolo 21 le parole: 'il complesso dei trasferimenti regionali annuali a favore dei predetti enti è determinato' sono sostituite dalle seguenti 'i trasferimenti regionali annuali a favore dei predetti enti sono determinati';

g) dopo il comma 1 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:

'1 bis. Fermo restando il contributo della Regione ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica nel rispetto dell'obiettivo di competenza eurocompatibile, la riduzione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti per:

a) opere, attività e interventi strettamente inerenti, funzionali o comunque connessi alla realizzazione, all'organizzazione e allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015;

b) interventi finalizzati a fronteggiare straordinarie esigenze di salvaguardia ambientale, quali quelle derivanti da calamità naturali e da contaminazioni di suolo o acque, nonché di compensazione ambientale, difesa del suolo e per le emergenze fitosanitarie;

c) attività, anche in cofinanziamento, connesse alla programmazione comunitaria 2014-2020;

d) realizzazione di interventi in cofinanziamento, ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera c).';

h) al comma 4 dell'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la parola: 'legge' sono aggiunte le seguenti: 'che risultava alle dipendenze dei gruppi allo scadere della IX legislatura';

2) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: 'A tal fine i gruppi consiliari interessati individuano il personale che si intende tutelare e trasmettono l'elenco all'Ufficio di presidenza per i relativi adempimenti.';

i) al comma 5 dell'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

'In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, i fondi reiscritti a norma del presente comma e non ancora utilizzati o impegnati, previa comunicazione da parte del presidente del gruppo preesistente, sono ricalcolati proporzionalmente, con invarianza di spesa, dall'Ufficio di presidenza, sulla base della consistenza numerica. Il presidente del gruppo preesistente trasferisce ai gruppi aventi diritto le somme stabilite dall'Ufficio di presidenza cui è data comunicazione. Qualora non provveda al trasferimento, l'Ufficio di presidenza procede ad effettuare i necessari conguagli a valere sulle successive liquidazioni.';

j) dopo il comma 7 dell'articolo 24 è inserito il seguente comma:

'7 bis. A seguito della pronuncia della sezione delle autonomie della Corte dei Conti del 5 luglio 2013 sulla questione di massima concernente le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle sezioni regionali, relativi all'esercizio 2012, pubblicata dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai soli fini di concludere il procedimento relativo ai suddetti rendiconti, si applica la disciplina transitoria prevista dal presente comma. L'Ufficio di presidenza assegna un termine di sessanta giorni ai presidenti dei gruppi della IX legislatura per presentare al Collegio dei revisori dei conti una relazione contenente le proprie valutazioni in relazione al rendiconto 2012 relativo alle risorse assegnate ai gruppi stessi, tenendo conto del lavoro ricognitivo compiuto dalla sezione regionale della Corte dei Conti. Il Collegio dei revisori rassegna l'esito delle proprie valutazioni all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. I contributi che, a seguito della valutazione delle osservazioni da parte del Collegio dei revisori dei conti di cui alla l.r. 18/2012, risulteranno non regolarmente rendicontati dovranno essere restituiti al Consiglio regionale entro un termine non superiore a sessanta giorni, con possibilità di rateizzazione secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 17. In caso di mancata restituzione nei termini sopra indicati, sono attivate le conseguenti azioni giudiziarie in sede civile.'.

 

     Art. 11. (Attuazione dell’articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Disposizioni in favore dell’Esposizione universale di Milano del 2015)

1. In attuazione dell'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), possono procedere, tramite procedure selettive,ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie alla realizzazione di opere, nonché alla prestazione di servizi e altre attività strettamente connesse all'evento EXPO Milano 2015 fino alla conclusione delle medesime e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, nei limiti delle risorse finalizzate. Nei medesimi limiti finanziari e temporali di cui al primo periodo, le aziende sanitarie locali, di cui all'allegato A1, sezione II, della l.r. 30/2006, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato da utilizzare per le attività straordinarie di controllo, strettamente connesse all'evento EXPO Milano 2015, in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, da programmare in accordo con la Regione.

 

     Art. 12. (Modifica alla l.r. 16/1999)

1. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

'Art. 24 bis. (Misure di razionalizzazione della spesa)

1. All'ARPA si applicano, in relazione all'esercizio delle funzioni finanziate con quota parte del fondo sanitario regionale, le misure di contenimento della spesa previste per gli enti del servizio sanitario regionale, secondo modalità attuative stabilite da direttive della Giunta regionale.'.

 

     Art. 13. (Modifica alla l.r. 18/2010)

1. Alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale) è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'Art. 6

(Trattamento economico)

1. Al Difensore spetta il trattamento economico stabilito dalla legislazione regionale vigente per i consiglieri regionali della Lombardia nella seguente misura:

a) il 100 per cento dell'indennità di carica;

b) il 40 per cento di quanto previsto a titolo di rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato.

2. Il rimborso spese di cui al comma 1, lettera b) è omnicomprensivo.

3. Al Difensore che si reca in missione fuori dal territorio regionale, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, spetta altresì il rimborso delle spese di missione sostenute e documentate nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.'.

2. Il trattamento economico previsto dall'articolo 6 della l.r. 18/2010, come modificato dalla presente legge, trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2014.

 

     Art. 14. (Modifica alla l.r. 34/1978)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) è apportata la seguente modifica:

 

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

'Art. 28

(Relazione tecnica)

1. I progetti di legge di iniziativa del Presidente della Regione e gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle direzioni generali competenti della Giunta e verificata dalla direzione competente in materia di bilancio, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e le loro fonti. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione riporta i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza sui saldi della finanza regionale, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse esistenti utilizzabili per le finalità indicate.

2. I progetti di legge di iniziativa consiliare sono corredati da una scheda relativa alla quantificazione delle risorse e degli oneri relativi alle misure previste, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale del Consiglio regionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le commissioni consiliari competenti richiedono alla Giunta la relazione di cui al comma 1 per le proposte di legge che siano inserite nel programma dei lavori previsto dal Regolamento generale del Consiglio ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica, che deve riguardare anche gli eventuali emendamenti presentati nel corso dell'istruttoria segnalati dalla commissione, deve essere trasmessa nel termine indicato dalle commissioni consiliari in relazione alla programmazione dei lavori consiliari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora la Giunta non sia in grado di rispettare i termini indicati, deve evidenziare le ragioni.

3. Al fine di uniformare i contenuti e la procedura per la predisposizione della relazione tecnica, la Giunta regionale, sentita la commissione competente in materia di bilancio, definisce apposite linee guida.'.

 

     Art. 15. (Disposizioni transitorie e finali)

1. La mancata approvazione della legge istitutiva di un nuovo comune, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), comporta l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, di quanto previsto dall'articolo 25 bis della l.r. 12/2005.

2. [Al comune di Gravedona ed Uniti, istituito ai sensi della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione del Comune di Gravedona ed Uniti, mediante fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como), non si applicano gli articoli 25 bis, commi 1 e 2, e 25 quater della l.r. 12/2005. Per il summenzionato comune la previsione di cui all'articolo 25 bis, comma 3, della l.r. 12/2005, trova applicazione decorso il termine del 30 giugno 2016] [1].

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, primo periodo, della l.r. 12/2005, il vigente piano regolatore generale del comune di Sedriano conserva efficacia fino all'approvazione del piano di governo del territorio e comunque non oltre la data del 30 giugno 2015, salvo quanto disposto dall'articolo 26, comma 3 quater, della stessa legge.

4. In caso di infruttuoso decorso del termine di cui al comma 3 , trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 25 bis, commi 3 e 4, della l.r. 12/2005.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 28 della l.r. 34/1978, come sostituito dalla presente legge, si applicano ai procedimenti legislativi che hanno inizio dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14.