§ 1.1.7 - L.R. 26 maggio 2016, n. 14.
Legge di semplificazione 2016


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.1 norme statutarie e gonfalone
Data:26/05/2016
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 29/2006)
Art. 2.  (Modifiche alla l.r. 10/2003)
Art. 3.  (Misure di razionalizzazione degli enti del sistema regionale)
Art. 4.  (Modifiche alla l.r. 19/2007)
Art. 5.  (Modifica alla l.r. 1/2012)
Art. 6.  (Modifiche alla l.r. 3/2012)
Art. 7.  (Modifica alla l.r. 19/2015)
Art. 8.  (Modifica alla l.r. 26/2014)
Art. 9.  (Modifica alla l.r. 31/2008)
Art. 10.  (Modifiche alla l.r. 86/1983)
Art. 11.  (Modifica alla l.r. 14/1998)
Art. 12.  (Modifica all’art. 6 della l.r. 2/2003)
Art. 13.  (Modifiche alla l.r. 12/2005)
Art. 14.  (Modifiche all’art. 58 bis della l.r. 12/2005 e all’art. 11 della l.r. 4/2016)
Art. 15.  (Modifiche all’art. 8 della l.r. 12/2011)
Art. 16.  (Modifiche all’art. 5 della l.r. 31/2014 e all’art. 15 della l.r. 19/2013)
Art. 17.  (Modifiche all’art. 31 della l.r. 27/2009)
Art. 18.  (Abrogazioni)
Art. 19.  (Entrata in vigore)


§ 1.1.7 - L.R. 26 maggio 2016, n. 14.

Legge di semplificazione 2016

(B.U. 30 maggio 2016, n. 22, suppl.)

 

Titolo I

Ambito istituzionale

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 29/2006)

1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 bis dell'articolo 7 la parola 'marzo' è sostituita dalla seguente: 'gennaio';

b) al comma 4 dell'articolo 7 la parola 'giugno' è sostituita dalla seguente: 'aprile';

c) al comma 2 dell'articolo 9 la parola 'luglio' è sostituita dalla seguente: 'maggio';

d) al primo periodo del comma 7 dell'articolo 9 la parola 'settembre' è sostituita dalla seguente: 'luglio';

e) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: 'I referendum si svolgono nella stessa data (Referendum Day) di norma in una domenica di ottobre, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8.';

f) dopo il comma 4 dell'articolo 9 bis sono aggiunti i seguenti:

'4 bis. In caso di referendum per la contestuale incorporazione di due o più comuni in un comune ad essi contermine, le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 1 dell'allegato B bis.

4 ter. In caso di indizione di referendum consultivo comunale per l'incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, il cui esito favorevole possa rendere altri comuni contermini al comune incorporante, in quest'ultimo e nei comuni ad esso potenzialmente contermini può essere indetto, nella stessa data, ulteriore referendum consultivo comunale ai fini dell'incorporazione degli stessi comuni nel comune incorporante. Le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 2 dell'allegato B bis.

4 quater. Le disposizioni legislative per l'incorporazione di comuni non contermini che hanno effettuato il referendum consultivo comunale ai sensi del comma 4 ter acquistano efficacia a seguito dell'entrata in vigore delle norme che, prevedendo l'incorporazione di uno o più comuni in comune contiguo, rendono contermini a quest'ultimo i comuni inizialmente non contigui di cui al comma 4 ter.';

g) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

'2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all'articolo 8 e i risultati del referendum di cui all'articolo 9 alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo; il Consiglio regionale delibera, di norma, entro quarantacinque giorni dal ricevimento del verbale dell'ufficio centrale per il referendum, e comunque in modo da consentire, in caso di approvazione, l'entrata in vigore della legge di fusione il 1° gennaio dell'anno successivo.';

h) dopo l'allegato B è aggiunto il seguente:

'Allegato B bis - Modelli per quesiti referendari

Paragrafo 1 (Contestuale incorporazione di due o più comuni in comune ad essi contermine. Articolo 9 bis)

A (comune contermine al comune incorporante)

B (comune incorporante)

C (comune contermine al comune incorporante)

Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune B?

Volete che il comune A sia incorporato nel comune B?

Volete che il comune C sia fuso per incorporazione nel comune B?

Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune B, sapendo che anche C, che oggi vota per l'incorporazione in B, potrebbe essere incorporato?

Volete che il comune C sia incorporato nel comune B?

Volete che il comune C sia fuso per incorporazione nel comune B, sapendo che anche A, che oggi vota per l'incorporazione in B, potrebbe essere incorporato?

 

 

Paragrafo 2 (Incorporazione di uno/più comuni in comune ad esso/i non contermine)

A (comune non direttamente contermine al comune incorporante)

B (comune contermine al comune incorporante)

C (comune incorporante)

Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune C, a seguito di eventuale incorporazione anche del comune B, che vota oggi per l’incorporazione in C?

Volete che il comune B sia fuso per incorporazione nel comune C?

Volete che il comune B sia incorporato nel comune C?

 

Volete che il comune B sia fuso per incorporazione nel comune C, sapendo che, in caso di esito favorevole del procedimento, anche A, che vota oggi, potrebbe essere incorporato in C?

Volete che il comune A, a seguito dell’eventuale incorporazione del comune B nel comune C, sia a sua volta incorporato al comune C?”.

 

2. Le modifiche alla l.r. 29/2006 di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2017.

3. Le modifiche alla l.r. 29/2006 di cui alle lettere f) ed h) del comma 1 si applicano anche ai procedimenti legislativi di fusione eventualmente avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere apportati aggiornamenti o modifiche ai modelli per i quesiti referendari di cui all'allegato B bis della l.r. 29/2006.

 

     Art. 2. (Modifiche alla l.r. 10/2003)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 ter dell'articolo 48 è inserito il seguente:

'5 ter 1. A decorrere dal 1 gennaio 2017 l'agevolazione di cui al comma 5 bis è estesa in via sperimentale ai pagamenti effettuati dai contribuenti mediante domiciliazione bancaria. In fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore al triennio, il servizio a supporto della domiciliazione bancaria è svolto dal Tesoriere regionale. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità applicative.';

b) al comma 2 quater dell'articolo 49 le parole 'e il 31 dicembre 2014' sono sostituite dalle seguenti: 'e il 31 dicembre 2015', e le parole 'entro il 31 marzo 2016' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 31 ottobre 2016';

c) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 è abrogata;

d) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 50 le parole 'Fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico' sono sostituite dalle seguenti: 'Fondo per investimenti di tipo ambientale';

e) al comma 2 dell'articolo 50 le parole 'di cui alle lettere c) e d) del comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui alla lettera d) del comma 1';

f) al comma 1 dell'articolo 51 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione D10.';

g) il comma 7 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:

'7. Si applica il 20 per cento dell'importo di cui al comma 4, lettera a), per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione 'D10 incenerimento a terra', ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006.';

h) al comma 5 dell'articolo 56 le parole ', accertata la violazione,' sono sostituite dalle seguenti: ', ricevuto il processo verbale di constatazione,';

i) al comma 6 dell'articolo 56 le parole 'deve recare la motivazione dello stesso,' sono sostituite dalle seguenti: 'deve recare la motivazione, anche per rinvio al processo verbale di constatazione,' e le parole 'l'accertamento della base imponibile' sono sostituite dalle seguenti: 'la quantificazione della base imponibile';

j) il comma 8 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

'8. Qualora il trasgressore non adempia nei termini a quanto intimato con l'avviso di accertamento, il dirigente della competente struttura tributaria emette ordinanza di ingiunzione.';

k) all'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 56 dopo la parola 'mediante' sono inserite le seguenti: 'posta elettronica certificata o';

l) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 91 le parole da 'In casi eccezionali' a 'in rate mensili fino ad un massimo di trenta,' sono sostituite dalle seguenti: 'Su richiesta dell'interessato che si trovi in una situazione di dimostrata difficoltà economica, anche in ragione dell'entità del debito, può essere disposto il pagamento del tributo in rate mensili fino ad un massimo di trenta, se l'ammontare complessivo del debito è inferiore a euro cinquantamila, e fino a un massimo di settantadue, se l'ammontare complessivo del debito sia uguale o superiore a euro cinquantamila, anche in assenza di atti di contestazione,';

m) il comma 6 dell'articolo 91 è sostituito dal seguente:

'6. La richiesta di cui al comma 5 deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento di cui si chiede la rateizzazione. Qualora la richiesta sia presentata dopo il termine di scadenza del pagamento, nel piano di rateizzazione sono computate anche le sanzioni amministrative tributarie e gli eventuali oneri accessori. Il mancato pagamento di due rate consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.'.

2. A partire dagli esercizi successivi al 2016 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 5 ter 1 dell'articolo 48 della l.r. 10/2003 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.

3. L'importo delle sanzioni e degli interessi accessori alla tassa automobilistica eventualmente versato nel periodo compreso tra il 1 aprile 2016 e la data di entrata in vigore della presente legge è rimborsato dalla Regione su istanza dell'interessato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 96, comma 2, della l.r. 10/2003.

4. Le maggiori entrate derivanti dalla previsione di cui al comma 2 quater dell'articolo 49 della l.r. 10/2003, come modificato dal presente articolo, stimate in euro 15 milioni per l'anno 2016, sono introitate al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2016-2018 e destinate al finanziamento della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01 'Fondi di riserva' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018.

5. Le entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 50, 51 e 53 della l.r. 10/2003, come modificati dal presente articolo, stimate in € 9.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018 sono introitate al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2016-2018.

6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate in spesa agli interventi in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 34 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) e allocate rispettivamente alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 01 'Difesa del suolo' per € 460.000,00 nel 2016, € 325.000,00 nel 2017 ed € 300.000,00 nel 2018 - titolo I 'Spese correnti' e per € 5.373.000,00 nel 2016, per € 6.358.000,00 nel 2017 ed € 7.533.000,00 nel 2018 - titolo II 'Spese in conto capitale'; programma 03 'Rifiuti' per € 327.600,00 per ciascun anno del triennio al titolo I 'Spese correnti' e per € 2.245.100,00 nel 2016, € 1.395.100,00 nel 2017 ed € 245.100,00 nel 2018 - titolo II 'Spese in conto capitale'; programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' per € 212.800,00 per ciascun anno del triennio - titolo I 'Spese correnti' e per € 881.500,00 per ciascun anno del triennio - titolo II 'Spese in conto capitale'.

7. La missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 01 'Difesa del suolo' - titolo II 'Spese in conto capitale' è aumentata di € 2.533.000,00 per l'anno 2018 tramite corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01 'Fondi di riserva' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018.

 

     Art. 3. (Misure di razionalizzazione degli enti del sistema regionale) [1]

1. Al fine di una più efficace valorizzazione del territorio lombardo, la Regione avvia un percorso di razionalizzazione degli enti di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007). La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative di integrazione tra gli enti partecipati dalla Regione, tenuto conto delle specifiche finalità istituzionali. La Giunta regionale informa preventivamente delle iniziative di integrazione promosse ai sensi del precedente periodo, con cadenza annuale, la commissione competente in materia di programmazione e bilancio. La commissione esprime parere sull'informativa della Giunta.

 

     Art. 4. (Modifiche alla l.r. 19/2007)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 8 dopo le parole 'buoni e contributi' sono inserite le seguenti: ', anche attraverso supporti gestionali informatici e sistemi di identificazione mediante dispositivi elettronici,';

b) dopo l'articolo 8 bis è inserito il seguente:

'Art. 8 ter. (Dotazioni librarie)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.'.

 

     Art. 5. (Modifica alla l.r. 1/2012)

1. Alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera e) del comma 2 bis dell'articolo 32 è sostituita dalla seguente:

'e) prevede, nei casi in cui non risulti necessaria un'attività istruttoria di carattere tecnico discrezionale, una fase di pre-qualifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, qualora l'ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità del bando, una fase successiva di sorteggio, definendone modalità e criteri per l'effettuazione.'.

 

     Art. 6. (Modifiche alla l.r. 3/2012)

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 'Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda' e 2 febbraio 2010, n. 6 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere'), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del TITOLO III è sostituita dalla seguente:

'TITOLO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA, DI ACCONCIATORE E DEI CENTRI MASSAGGI DI ESCLUSIVO BENESSERE';

b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

'Art. 4 bis. (Disciplina dei centri massaggi di esclusivo benessere)

1. Il centro massaggi di esclusivo benessere è un centro massaggi aperto al pubblico, dotato di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica.

2. L'apertura di un centro massaggi di esclusivo benessere è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente. Nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, la segnalazione è presentata, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP. La segnalazione contiene la dichiarazione relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro.
3. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione europea, nella SCIA deve essere altresì attestato il possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l'attività, di uno dei seguenti documenti:

a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI); a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework;

b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta.

4. In caso di mancata attestazione del possesso di uno dei documenti di cui al comma 3, il soggetto che esercita effettivamente l'attività è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta regionale disciplina, con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante: 'Legge di semplificazione 2016', specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'attività. Nel regolamento è definito il termine entro cui le attività esistenti devono porsi in regola, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 6.

6. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in caso di accertata carenza dei requisiti di cui ai commi 2, terzo periodo, 3, 4 e 5, l'amministrazione comunale applica la sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00, raddoppiata in caso di recidiva.

7. La mancata presentazione della SCIA comporta l'applicazione di una sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00 e il divieto di prosecuzione dell'attività.

8. I comuni definiscono gli orari di apertura e di esercizio dell'attività.

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, coloro che alla data di entrata in vigore della legge regionale recante: 'Legge di semplificazione 2016' esercitano l'attività hanno l'obbligo, entro sei mesi da tale data, di porsi in regola con i requisiti di cui ai commi 3 e 4.'.

 

     Art. 7. (Modifica alla l.r. 19/2015)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni'), è apportata la seguente modifica:

a) al comma 10 dell'articolo 10 le parole 'con provvedimento legislativo' sono sostituite dalle seguenti: 'con provvedimento della Giunta regionale' e dopo le parole 'finanziamento delle funzioni' sono aggiunte le seguenti: ', confermate e conferite ai sensi della presente legge,'.

 

Titolo II

Ambito economico

 

     Art. 8. (Modifica alla l.r. 26/2014)

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

'Art. 13. (Aree sciabili ed aree sciabili attrezzate)

1. La Giunta regionale, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, delimita, su proposta delle comunità montane, previo parere di un comitato tecnico composto da esperti in materia, le aree sciabili quali aree geografiche finalizzate all'esercizio degli sport sulla neve.

2. La Giunta regionale individua, nell'ambito delle aree di cui al comma 1, su proposta delle comunità montane, le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

3. L'individuazione delle aree di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell'area, previo pagamento della relativa indennità quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 1032 del codice civile.

4. Nell'ambito delle aree sciabili attrezzate le comunità montane possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, della normativa vigente in materia ambientale, idrogeologica, delle caratteristiche tecniche delle piste definite dal regolamento di cui al comma 13 e in modo da garantire condizioni di sicurezza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe. Copia dell'autorizzazione all'apprestamento è trasmessa alla competente struttura regionale ai fini della costituzione e dell'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve.

5. Le piste, a seconda della destinazione attribuita in sede di autorizzazione all'apprestamento, si distinguono in:

a) piste da discesa, destinate alla pratica dello sci alpino e dello snowboard, alla pratica esclusiva dello sci alpino o alla pratica esclusiva dello snowboard;

b) piste destinate alla pratica dello sci di fondo;

c) piste destinate agli sport che si praticano con la slitta o lo slittino e alla pratica di altri sport sulla neve, incluse le evoluzioni acrobatiche con gli sci o snowboard.

6. Le piste possono essere in tutto o in parte utilizzate come campi-scuola per la pratica degli sport cui sono destinate, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 363/2003.

7. La comunità montana autorizza l'apertura al pubblico di una pista dopo aver accertato:

a) la conformità all'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 4;

b) la sottoscrizione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi derivanti da fatti imputabili al gestore in relazione all'uso della pista;

c) l'istituzione di un adeguato servizio piste, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 9, fatta salva la possibilità di avvalersi di terzi per operazioni particolarmente complesse;

d) l'istituzione di un servizio di primo soccorso per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 10, salvo deroga concessa dalla stessa comunità montana in considerazione del fatto che l'estensione della pista o altre circostanze locali consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso;

e) l'avvenuta nomina di un direttore della pista per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione del servizio pista e del servizio di soccorso;

f) la predisposizione di spazi per l'esposizione, in modo ben visibile e chiaro, delle informazioni, delle regole di comportamento e della segnaletica delle piste.

8. Il direttore della pista e i servizi pista e soccorso possono essere comuni a più piste.

9. Gli addetti al servizio pista svolgono compiti relativi alla delimitazione, segnatura, preparazione, protezione, controllo e messa in sicurezza della pista, alla collocazione della segnaletica, all'esposizione e alla diffusione di informazioni relative alle regole di comportamento degli utenti, nonché alla regolazione dell'accesso, come specificato nel regolamento. In particolare precludono l'accesso alla pista in caso di pericolo.

10. Gli addetti al servizio di soccorso prestano i primi soccorsi e trasportano gli infortunati fino ad affidarli agli ordinari servizi di soccorso.

11. L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato all'omologazione rilasciata dalla FISI, nel rispetto del regolamento della Federazione internazionale sci (FIS).

12. La Giunta regionale costituisce, con propria deliberazione, il comitato tecnico di cui al comma 1, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri a carico del bilancio regionale.

13. La Giunta regionale definisce con regolamento:

a) la documentazione da allegare alla proposta di delimitazione dell'area sciabile e alla proposta di individuazione dell'area sciabile attrezzata;

b) le caratteristiche tecniche delle piste;

c) la documentazione da allegare ai progetti di apprestamento delle piste ai fini del rilascio dell'autorizzazione, incluse le relazioni redatte da tecnici abilitati nelle rispettive materie di competenza;

d) i requisiti dei direttori delle piste;

e) i compiti degli addetti al servizio piste;

f) i requisiti degli addetti al servizio soccorso;

g) le modalità di utilizzo delle piste da sci in periodo di non innevamento, in particolare per la pratica delle discipline del mountain biking.'.

 

Titolo III

Ambito territoriale

 

     Art. 9. (Modifica alla l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3 dell'articolo 31 quinquies la parola 'centottanta' è sostituita dalla seguente: 'trecentosessanta'.

 

     Art. 10. (Modifiche alla l.r. 86/1983)

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 5 la parola 'prevedono' è sostituita dalle seguenti: 'possono prevedere';

b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 le parole 'e dai programmi' sono soppresse;

c) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 le parole 'ed approva i programmi di cui al successivo articolo 14' sono soppresse;

d) al comma 3 dell'articolo 13 le parole ', la deliberazione istitutiva della riserva può prevedere l'affidamento a tali soggetti di altre funzioni concernenti esclusivamente la gestione della riserva naturale' sono sostituite dalle seguenti: '. La deliberazione istitutiva della riserva può prevedere l'affidamento a tali soggetti delle funzioni, di cui alla lettera g) del comma 2, concernenti esclusivamente la gestione della riserva naturale.';

e) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

'1. Per ciascuna riserva naturale è formato un piano la cui approvazione spetta alla Giunta regionale, che:

a) determina le opere necessarie a migliorare la qualità dell'ambiente e a tutelare la biodiversità, evidenziando le aree particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico da sottoporre a maggior tutela e le azioni necessarie alla conservazione e al ripristino ambientale;

b) regolamenta le attività antropiche consentite;

c) individua eventuali attività antropiche non coerenti con gli obiettivi di conservazione, prescrivendone la cessazione o prevedendo, ove possibile, misure di compatibilizzazione;

d) individua eventuali aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità per il conseguimento delle finalità della riserva.';

f) i commi 2 e 3 dell'articolo 14 sono abrogati;

g) al comma 4 dell'articolo 14 le parole 'e della formazione ed attuazione dei programmi di gestione' sono soppresse;

h) dopo il comma 4 bis dell'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

'4 ter. L'ente gestore della riserva effettua una verifica triennale sull'attuazione del piano, all'esito della quale invia una relazione alla Giunta regionale, che, tenuto conto degli indirizzi, degli atti di programmazione e pianificazione regionali e delle disposizioni di legge in materia, provvede a dare riscontro all'ente gestore sulle scelte operate in attuazione del piano. La verifica è effettuata dall'ente gestore, anche riguardo ai contenuti del piano di cui al comma 1, entro sei mesi dalla scadenza del termine triennale di cui al primo periodo. In prima applicazione la verifica di cui al presente comma è effettuata rispetto ai piani di gestione approvati da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2016'; per i piani di gestione approvati, alla stessa data, da un numero di anni inferiore a due, la verifica è effettuata tre anni dopo la relativa approvazione.

4 quater. L'ente gestore elabora un nuovo piano, da approvare ai sensi dell'articolo 14 bis, in caso di mutate condizioni ambientali che determinano cambiamenti significativi nel territorio della riserva. Negli altri casi in cui si rende necessario procedere ad un aggiornamento, l'ente gestore provvede alla predisposizione di una variante di piano, da approvare ai sensi dell'articolo 14 bis.

4 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 4 ter e 4 quater si applicano anche alle riserve naturali già istituite alla data di entrata in vigore del presente comma; non si applicano laddove il piano sia ricompreso nel piano territoriale di coordinamento del parco ai sensi del comma 4 bis.';

i) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 17 le parole 'e monumenti naturali' sono sostituite dalle seguenti: 'e beni di rilevanza naturalistica o anche geologica';

j) alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 17 le parole 'l'individuazione delle aree e dei beni' sono sostituite dalle seguenti: 'eventuali aree e beni' e le parole 'nonché degli interventi' sono sostituite dalle seguenti: 'nonché l'individuazione degli interventi';

k) al terzo periodo del comma 5 bis dell'articolo 18 dopo le parole 'Con deliberazione della Giunta regionale' sono aggiunte le seguenti: ', pubblicata sul BURL';

l) al primo periodo del comma 5 ter dell'articolo 18 le parole 'Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di Semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale),' sono soppresse;

m) il comma 4 dell'articolo 24 è abrogato;

n) al comma 5 dell'articolo 24 le parole 'l'organismo gestore del parco o della riserva per quelli localizzati nell'ambito di un parco o di una riserva naturale' sono soppresse;

o) il comma 8 dell'articolo 24 è abrogato;

p) i commi 1 e 2 dell'articolo 40 sono abrogati;

q) il comma 3 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

'3. Le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi per attività e interventi di gestione e valorizzazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale di cui alla presente legge, sono stabiliti dalla Giunta regionale nei limiti della disponibilità di bilancio.';

r) il comma 2 dell'articolo 41 bis è abrogato;

s) il comma 3 dell'articolo 41 bis è sostituito dal seguente:

'3. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato agli enti sulla base dei criteri di ripartizione approvati con deliberazione della Giunta regionale e tenendo conto delle rendicontazioni annuali di cui al comma 2 bis dell'articolo 3.'.

 

     Art. 11. (Modifica alla l.r. 14/1998)

1. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina delle sostanze minerali di cava) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 37 è aggiunto il seguente:

'3 bis. Le attività estrattive di cui al comma 2, previste da progetti approvati dalla data di entrata in vigore del presente comma, non sono soggette alle tariffe dei diritti di escavazione di cui all'articolo 25.'.

 

     Art. 12. (Modifica all’art. 6 della l.r. 2/2003)

1. Alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale)è apportata la seguente modifica:

a) il quarto periodo del comma 11 dell'articolo 6 è sostituito dai seguenti: 'La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale è resa al comitato per l'accordo di programma, di cui al comma 5, dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano. La verifica è resa dalla Città metropolitana di Milano in relazione al piano territoriale metropolitano (PTM) di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)'); nelle more dell'entrata in vigore del PTM, la Città metropolitana di Milano rende la verifica in relazione al vigente PTCP della provincia di Milano. In caso di partecipazione della provincia o della Città metropolitana di Milano ai fini della sottoscrizione dell'accordo, la verifica di compatibilità di cui al quarto periodo è resa dai rappresentanti della provincia o della Città metropolitana di Milano in sede di segreteria tecnica dell'accordo.'.

 

     Art. 13. (Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 'La base geografica e topografica di riferimento del SIT è il database topografico (DBT), rappresentazione digitale in formato vettoriale georiferita del territorio. Dal DBT derivano le altre basi geografiche a scala minore, ivi compresi gli aggiornamenti della carta tecnica regionale scala 1:10.000.';

b) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

'2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali utilizzano, come informazione topografica di riferimento, il DBT. Fatte salve esigenze di maggior dettaglio, quali rilievi topografici a scale maggiori, non è consentito utilizzare altre basi dati topografiche di riferimento.';

c) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: 'I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla giunta comunale.';

d) al comma 4 dell'articolo 14 le parole 'il consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ovvero la giunta comunale nei restanti comuni' sono sostituite dalle seguenti: 'la giunta comunale';

e) dopo il comma 1 dell'articolo 14 è inserito il seguente:

'1 bis. All'interno del tessuto urbano consolidato, la modalità di attuazione delle previsioni stabilite a mezzo di piano attuativo conforme al PGT è il permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, non applicabile nel caso di interventi di nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso d.p.r. e fatta salva la facoltà del proponente di procedere con piano attuativo in luogo del permesso di costruire convenzionato. La convenzione relativa al permesso di costruire di cui al presente comma ha i medesimi contenuti della convenzione di cui all'articolo 46 ed è approvata dalla giunta comunale.';

f) la rubrica dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente: '(Aggiornamento e adeguamento del piano territoriale regionale e aggiornamento dei piani territoriali regionali d'area)';

g) dopo il comma 1 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

'1 bis. Nel caso di modifiche a previsioni, già costituenti obiettivo prioritario ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), punto 4), concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché di infrastrutture per la difesa del suolo, derivanti dall'avanzamento progettuale, la Giunta regionale, con proprio atto, provvede all'adeguamento degli elaborati del PTR. Dell'avvenuto adeguamento è data immediata comunicazione alla provincia, alla Città metropolitana di Milano e ai comuni interessati, ai fini del recepimento nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale. La procedura di adeguamento di cui al presente comma non è utilizzabile qualora risultino interessati enti territoriali diversi da quelli già individuati negli strumenti operativi del PTR.

1 ter. Il PTRA è aggiornato con modalità semplificate, ferma restando la pubblicazione dell'aggiornamento ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera d), nei casi di modifiche concernenti:

a) la correzione di errori materiali, anche con aggiornamento cartografico, che non comportino alterazione degli obiettivi e delle azioni del piano; per tali modifiche l'aggiornamento del PTRA è approvato con deliberazione della Giunta regionale;

b) l'aggiornamento cartografico derivante da avanzamenti o varianti progettuali di infrastrutture recepite dal PTRA che hanno influenza sulla pianificazione; la richiesta motivata di attivazione della procedura di aggiornamento del PTRA è presentata dall'ente competente alla realizzazione dell'infrastruttura; la Giunta regionale approva con deliberazione l'aggiornamento del PTRA, previa verifica di compatibilità rispetto agli obiettivi del piano.';

h) al comma 3 dell'articolo 25 bis è aggiunto il seguente periodo: 'A seguito dell'approvazione definitiva del PGT, la pubblicazione ai sensi dell'articolo 13, comma 11, se non già intervenuta, è disposta d'ufficio dalla competente struttura della Giunta regionale.';

i) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

'Art. 32. (Sportello unico telematico per l'edilizia)

1. Lo sportello unico per l'edilizia è disciplinato dall'articolo 5 del d.p.r. 380/2001, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), i comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per le attività produttive, sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per l'edilizia.

3. Nell'ambito delle procedure di cui ai capi II e III, lo sportello unico per l'edilizia, dietro corresponsione delle spese dovute, è tenuto a corredare d'ufficio le domande di permesso di costruire, le denunce di inizio attività e le segnalazioni certificate di inizio attività di tutti i certificati il cui rilascio è di competenza del comune.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 24, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è approvato l'adeguamento alla normativa specifica e di settore regionale della modulistica edilizia unificata e standardizzata statale riguardante le procedure edilizie, alla quale si adeguano i comuni. Agli aggiornamenti della modulistica consistenti nel mero recepimento di sopravvenute disposizioni normative di settore, nonché nella rettifica di errori materiali si provvede con decreto del dirigente della direzione regionale competente per materia.

5. Al fine di consentire il monitoraggio delle trasformazioni territoriali, la Regione promuove lo sviluppo di sistemi integrati per la gestione telematica dei procedimenti edilizi e dei relativi dati e per l'interoperabilità tra i sistemi informativi. I comuni inviano alla Regione i dati di cui al primo periodo in relazione agli interventi edilizi del proprio territorio, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

6. Alle spese derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 5, quantificate in € 400.000,00 per il 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 08 "Statistica e sistemi informativi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018.';

j) all'articolo 80 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole 'e 6' sono sostituite dalle seguenti: ', 6 e 7';

2) all'alinea del comma 4 dopo la parola 'Spetta' sono aggiunte le seguenti: 'alla Città metropolitana di Milano o' e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ', anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco';

3) alla lettera g) del comma 4 le parole 'opere idrauliche realizzate dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'opere idrauliche realizzate dalla Città metropolitana di Milano o dalla provincia';

4) all'alinea dei commi 5 e 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco';

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

'7. Fermo restando quanto previsto ai commi da 3 a 6, le funzioni amministrative comunali di cui al comma 1 relative all'esecuzione degli interventi di trasformazione del bosco nonché relative agli interventi e alle opere che comportino anche la trasformazione del bosco spettano, per i territori di rispettiva competenza, agli enti gestori di parco regionale, alle comunità montane e alle unioni di comuni, ove non presenti comunità montane, nonché alla Città metropolitana di Milano o alle province per i restanti territori. In caso di interventi e opere comportanti anche la trasformazione del bosco, l'ente competente, ai sensi del presente comma o dei commi da 3 a 6, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione di interventi e opere nel bosco.';

6) al primo periodo del comma 9 le parole 'dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Città metropolitana di Milano o dalle province, dagli enti gestori di parco regionale e dalle comunità montane';

7) al secondo periodo del comma 9 le parole 'dagli enti gestori di parco e dalle comunità montane, nonché dalle province per i restanti territori' sono sostituite dalle seguenti: 'dagli enti gestori di parco regionale, dalle comunità montane, nonché dalla Città metropolitana di Milano o dalle province per i restanti territori';

8) al terzo periodo del comma 9 le parole 'Per le province, gli enti gestori dei parchi' sono sostituite dalle seguenti: 'Per la Città metropolitana di Milano, le province, gli enti gestori di parco regionale';

9) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

'9 bis. I procedimenti non conclusi con l'adozione del provvedimento paesaggistico alla data di entrata in vigore del presente comma sono conclusi dall'ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del relativo procedimento, secondo la disciplina vigente alla stessa data.'.

 

     Art. 14. (Modifiche all’art. 58 bis della l.r. 12/2005 e all’art. 11 della l.r. 4/2016)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 dell'articolo 58 bis, come inserito dall'articolo 7, comma 2, lettera g), della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua), le parole 'interventi edilizi definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c)' sono sostituite dalle seguenti: 'interventi edilizi definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.p.r. 380/2001'.

2. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) è apportata la seguente modifica:

a) ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11 le parole 'come definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 12/2005' sono sostituite dalle seguenti: 'come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001'.

 

     Art. 15. (Modifiche all’art. 8 della l.r. 12/2011)

1. Alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 'Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale' e 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi'), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 8 dopo le parole 'all'articolo 17, comma 3' sono aggiunte le seguenti: 'e all'articolo 18, comma 5 bis,';

b) al comma 4 dell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il presente comma si applica anche alle rettifiche del perimetro dei parchi deliberate ai sensi dell'articolo 18, comma 5 bis, della l.r. 86/1983, prima della data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2016'.'.

 

     Art. 16. (Modifiche all’art. 5 della l.r. 31/2014 e all’art. 15 della l.r. 19/2013)

1. Alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)è apportata la seguente modifica:

a) al comma 5 bis dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Analogo differimento è disposto per il comune di Gravedona ed Uniti.'.

2. Alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2014), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'articolo 15 è abrogato.

 

     Art. 17. (Modifiche all’art. 31 della l.r. 27/2009) [2]

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 12 dell'articolo 31 sono inseriti i seguenti:

'12 bis. Ai fini di contribuire al contenimento della morosità, l'ente proprietario può prevedere misure di riduzione dell'ammontare del canone di locazione nella misura massima di una mensilità, a favore degli inquilini che optano per il pagamento del canone di locazione mediante domiciliazione bancaria. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.;

12 ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 bis e dall'articolo 34, commi 5 e 6, l'ente proprietario, per gli inquilini in condizioni di accertata morosità incolpevole, può concordare con l'assegnatario che ne faccia richiesta un piano di rientro modulato per un tempo compatibile con la condizione economica del nucleo familiare e che prevede il pagamento del debito pregresso senza oneri aggiuntivi.'.

 

     Art. 18. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 32 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);

b) l'articolo 62 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo).

 

     Art. 19. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 34.

[2] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 8 luglio 2016, n. 16.