§ 5.2.219 - L.R. 6 agosto 2021, n. 15.
Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:06/08/2021
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi)
Art. 2.  (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021)
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2020)
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie)
Art. 5.  (Misure per la sanità lombarda)
Art. 6.  (Vendita delle partecipazioni azionarie della Regione nella società Tangenziali Esterne Milano S.p.A. a favore di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.)
Art. 7.  (Prestito in conto soci a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.)
Art. 8.  (Riconoscimento di debiti fuori bilancio)
Art. 9.  (Modifiche agli articoli 42, 44 e 48 della l.r. 10/2003)
Art. 10.  (Modifiche alla l.r. 28/1999)
Art. 11.  (Ulteriori misure straordinarie a favore delle imprese in materia di recupero di entrate extratributarie)
Art. 12.  (Modifica all’articolo 10 della l.r. 19/2015)
Art. 13.  (Disposizioni per l'acquisizione del progetto preliminare e di quello definitivo dell'autostrada Cremona-Mantova)
Art. 14.  (Modifica all’articolo 30 della l.r. 26/1993)
Art. 15.  (Controllo, monitoraggio e tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi utilizzati in agricoltura)
Art. 16.  (Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 25/2011)
Art. 17.  (Riconoscimento alle ASP degli importi di cui ai budget contrattualizzati con ATS per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie)
Art. 18.  (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 18/2020. Estensione all’anno 2021 della riduzione dei canoni di concessione demaniale a sostegno delle attività economiche e turistico-ricettive)
Art. 19.  (Introduzione dell’articolo 27 bis alla l.r. 6/2015 in tema di sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici)
Art. 20.  (Abrogazione dell’articolo 77.1 della l.r. 34/1978 in attuazione di un impegno assunto con il Governo)
Art. 21.  (Modifica all’articolo 2 della l.r. 18/2012 e norma di prima applicazione)
Art. 22.  (Proroga dei contratti di servizio ferroviario)
Art. 23.  (Ratifica dell'Intesa fra Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Regione Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AIPo in materia di infrastrutture per la mobilità [...]
Art. 24.  (Modifiche all’articolo 53 della l.r. 10/2003 in materia di ecotassa)
Art. 25.  (Modifica all’articolo 3 della l.r. 4/2020 e norma di prima applicazione)
Art. 26.  (Variazioni di entrate e di spese)
Art. 27.  (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2021-2023 e approvazione di ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2021 - 2023)
Art. 28.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.219 - L.R. 6 agosto 2021, n. 15.

Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali.

(B.U. 10 agosto 2021, n. 32, suppl.)

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2020 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 sono indicate, a livello di missioni e programmi, nella Tabella A (Allegato 1).

 

     Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021)

1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 10.445.647.771,16 di cui euro 7.724.339.796,36 relativo al conto della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed euro 2.721.307.974,80 riferiti al conto ordinario.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2020)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge di approvazione del rendiconto generale della gestione 2020, è quantificato in euro 1.351.847.166,07. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 460.814.626,06 mentre la quota vincolata a euro 553.098.245,15. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 è quantificato in euro 337.934.294,86.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie)

1. L'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 3, risultante al 31 dicembre 2020 pari con arrotondamento a euro 337.934.294,00, è destinato nell'esercizio finanziario 2021 rispettivamente:

a) per euro 90.600.000,00 alle misure per la sanità lombarda previste dall'articolo 5 della presente legge alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023;

b) per euro 25.000.000,00 alla spesa di cui alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 prevista per il progetto definitivo dell'Autostrada Cremona-Mantova dall'articolo 13;

c) per euro 5.000.000,00 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 05 'Interventi per le famiglie' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 per lo sviluppo di interventi per la conciliazione famiglia-lavoro;

d) per euro 3.500.000,00 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 08 'Cooperazione e associazionismo' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 a sostegno delle organizzazioni di volontariato;

e) per euro 157.539.535,49 al 'Fondo per gli equilibri di bilancio e copertura degli investimenti' istituito alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 per fronteggiare le eventuali esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio [1];

f) per euro 56.294.758,51 alla copertura finanziaria di investimenti consentendo la riduzione dell'indebitamento.

2. La dotazione del 'Fondo FRIM FESR 2020', istituito e conferito a Finlombarda S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 29, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), già rideterminata per l'anno 2020 in euro 9.000.000,00 ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali), è ulteriormente rideterminata in euro 6.200.000,00 e alimentata con le risorse già trasferite al soggetto gestore Finlombarda S.p.A.

3. Per garantire gli interventi di gestione e manutenzione ordinaria di opere idrauliche e di corsi d'acqua di competenza regionale è autorizzata alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 01 'Difesa del suolo' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 rispettivamente la spesa di euro 825.500,00 nel 2021, euro 1.113.000,00 nel 2022 ed euro 1.368.000,00 nel 2023.

4. Al comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) dopo le parole 'Per le spese a carattere pluriennale' sono aggiunte le seguenti: 'sia di natura corrente che in conto capitale'.

5. Al fine di riconoscere agli enti locali il risarcimento dei danni, anche di natura corrente, derivanti da calamità naturali è autorizzata nel 2021 alla missione 11 'Soccorso civile', programma 02 'Interventi a seguito di calamità naturali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 la spesa di euro 1.500.000,00.

6. Il comma 12 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021-2023) è sostituito dal seguente:

'12. Nell'ambito dei fondi liberi dell'avanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto del Consiglio regionale per l'anno 2019 e incassato da Regione, la somma di euro 186.000,00 è finalizzata in spesa a contributo della Protezione civile della Regione da assegnare ai comitati provinciali, mediante un capofila, attraverso una quota fissa costante e una quota proporzionata al numero delle organizzazioni di volontariato riferite a ciascuno dei dodici comitati provinciali. La proposta di ripartizione dell'assegnazione è formulata in condivisione con la Consulta regionale del volontariato. A tal fine la somma è allocata in spesa nell'esercizio finanziario 2021 alla missione 11 'Soccorso civile', programma 01 'Sistema di Protezione civile' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.'.

7. All'articolo 13 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 7 (Legge di semplificazione 2021) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo la parola 'Garanzia' sono inserite le seguenti: 'e contributi';

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

'1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare le risorse destinate alla garanzia per la concessione di contributi a fondo perduto sul capitale sottoscritto e versato dalle PMI.';

c) al comma 2 dopo le parole 'garanzia di cui al comma 1' sono inserite le seguenti: 'e dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 bis';

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

'3 bis. In attuazione del comma 1 bis, nell'esercizio finanziario 2021 la dotazione finanziaria della missione 01 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023 a copertura della garanzia regionale di cui al comma 1 è ridotta di euro 15.000.000,00 ed è incrementata per pari importo la missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.'.

8. E' autorizzata, a valere sulle risorse del 'Fondo per la ripresa economica' di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023, la spesa complessiva di euro 5.000.000,00 di cui rispettivamente euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 ed euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2023, da destinarsi alla Provincia di Sondrio come contributo per la costruzione del nuovo ponte sul fiume Adda in Comune di Traona.

9. Alla legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 6 dell'articolo 1 le parole '20 novembre 2021' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2022'.

10. La Regione promuove e sostiene l'attuazione di strategie di sviluppo territoriale integrate e multisettoriali finalizzate a garantire il raggiungimento di livelli adeguati di erogazione dei servizi essenziali di cittadinanza e l'attivazione di processi di crescita sociale ed economica, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di co-progettazione con i territori e nell'ottica dello sviluppo sostenibile, per le aree interne regionali caratterizzate da condizioni di fragilità, anche in sinergia con la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). A tal fine è autorizzata alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' la spesa di euro 5.000.000,00 annui dal 2023 al 2026.

11. La Regione promuove e sostiene l'attuazione di strategie di sviluppo urbano, integrate e multisettoriali, finalizzate a favorire azioni di rigenerazione urbana e territoriale e di sviluppo sostenibile, mirate a rafforzare l'economia locale, la coesione sociale e la resilienza dei sistemi urbani, privilegiando, anche in complementarietà alle politiche di sviluppo urbano europee, comuni e ambiti urbani di questi, che presentano maggiori livelli di disuguaglianze e di fragilità socio-economiche. A tal fine è autorizzata alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 1 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' rispettivamente la spesa di euro 2.685.000,00 per il 2022, euro 5.370.000,00 per il 2023, euro 8.055.000,00 per il 2024, euro 8.055.000,00 per il 2025 ed euro 2.685.000,00 per il 2026.

12. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) è inserito il seguente:

'4 bis. Alle province lombarde e alla Città metropolitana di Milano sono altresì assegnate risorse per l'esercizio finanziario 2021 pari a euro 5.000.000,00 dal fondo 'Interventi per la ripresa economica' di cui al comma 10, per l'acquisto delle dotazioni informatiche e per la realizzazione di opere e infrastrutture in grado di interconnettere gli istituti scolastici di competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzate dalle province e dalla Città metropolitana direttamente o attraverso il trasferimento agli istituti scolastici del proprio territorio. Con proprio provvedimento la Giunta provvede alla definizione di criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse alle province e alla Città metropolitana.'.

13. È autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 la spesa di euro 1.400.000,00 per la realizzazione nel 2021 del 'Salone Internazionale del Mobile,' quale evento di rilevanza internazionale nell'ambito delle misure di sostegno da parte di Regione nel settore del design e dell'arredo.

14. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 bis della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) è inserito il seguente:

'5 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva gli aggiornamenti e le integrazioni ai criteri e alla disciplina generale di cui al comma 5.'.

15. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 5 bis della l.r. 25/2007, allocato alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 07 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021- 2023, è incrementata di euro 5.000.000,00 annui per gli anni dal 2023 al 2026.

16. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 02 'Interventi per la disabilità' - Titolo 1 'Spese in conto corrente' per un contributo straordinario annuo finalizzato al funzionamento del 'Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti di Brescia'. Il contributo è erogato a titolo di cofinanziamento a integrazione delle quote contributive corrisposte dagli enti partecipanti come da statuto.

17. ARIA S.p.A. è autorizzata a costituire una società per la cessione, con procedura ad evidenza pubblica, del ramo d'azienda 'Struttura di Back Office del call center regionale'. A tal fine è autorizzata alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2021-2023 rispettivamente la spesa di euro 287.106,00 per il 2021 ed euro 85.400,00 per il 2022.

18. Per effetto delle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2021-2023 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate tabella 1 'Variazione di entrate' e tabella 2 'Variazione di spese' (Allegati 2 e 3).

19. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dalle disposizioni del presente articolo si fa fronte, nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

 

     Art. 5. (Misure per la sanità lombarda)

1. Per l'esercizio finanziario 2021 è prevista la restituzione al Servizio Sanitario Regionale delle risorse del Fondo Sanitario Regionale, anticipate e utilizzate nell'anno 2020 per la copertura di LEA aggiuntivi regionali relativi ai farmaci di fascia C per pazienti con malattie rare e alcune attività ambulatoriali extra LEA; a tal fine è autorizzata alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 la spesa di euro 3.500.000,00.

2. Per l'esercizio finanziario 2021 è autorizzata a valere sulle proprie risorse stanziate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 la spesa di euro 3.500.000,00 per garantire nel 2021 la copertura finanziaria di LEA aggiuntivi regionali relativi ai farmaci di fascia C per pazienti con malattie rare e alcune attività ambulatoriali extra LEA.

3. La spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021-2023) e incrementata nel corso del 2021 di euro 998.276,00 è utilizzata per l'esenzione regionale temporanea per prestazioni effettuate anche nell'esercizio 2020 sul territorio regionale.

4. Per l'esercizio finanziario 2021 è prevista la restituzione al Servizio Sanitario Regionale delle risorse del Fondo Sanitario Regionale pari ad euro 82.000.000,00 destinate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) a misure per incentivi in favore del personale del Servizio Sanitario Regionale; a tal fine è autorizzata alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 la spesa di euro 82.000.000,00.

5. Per la copertura di LEA aggiuntivi regionali destinati all'esonero dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per minori inviati con ordinanza dai tribunali per minori e accolti nelle comunità o in affido, a integrazione delle esenzioni per prestazioni di neuropsichiatria ai minori di 14 anni, già attivate per dar seguito alla deliberazione del Consiglio regionale 24 novembre 2020, n. XI/1443 (Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020), è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 100.000,00 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.

6. Per garantire l'erogazione di prestazioni extra LEA ambulatoriali e l'esonero dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per l'integrazione dei percorsi dei test somatici/germinali per analisi geni BRCA1/BRCA2, al fine di anticipare i tempi di introduzione di tali prestazioni previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di euro 400.000,00 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.

7. Per garantire l'erogazione di prestazioni extra LEA per il controllo in remoto di pazienti con pacemaker, defibrillatori e loop recorder in Regione e l'esonero dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di euro 500.000,00 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.

8. A copertura dell'erogazione di risorse extra LEA destinati alla terapia costituita dalla combinazione molecole 'nivolumab' più 'ipilimumab' ai pazienti con melanoma e metastasi cerebrali da erogarsi presso strutture pubbliche lombarde è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di euro 600.000,00 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.

9. La spesa autorizzata ai commi 2, 5, 6, 7 e 8 rientra nella sperimentazione prevista per l'esercizio finanziario 2021 di fornitura di prestazioni extra LEA a carico del bilancio autonomo regionale.

10. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si fa fronte con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

 

     Art. 6. (Vendita delle partecipazioni azionarie della Regione nella società Tangenziali Esterne Milano S.p.A. a favore di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.)

1. In continuità con l'operazione di aggregazione societaria di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali), finalizzata a costituire un sistema integrato delle infrastrutture autostradali e dei servizi di trasporto pubblico su ferro e su gomma, è autorizzata la cessione a titolo oneroso della partecipazione azionaria della Regione nella società Tangenziali Esterne Milano S.p.A. a favore di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. per un numero di azioni pari a 11.015.964 per un valore complessivo di euro 8.261.973,00.

2. L'importo di euro 8.261.973,00 corrisposto in relazione all'operazione di cui al comma 1 alla Regione da Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. è iscritto al Titolo 5 'Entrate da riduzione di attività finanziarie' - Tipologia 100 'Alienazioni di attività finanziarie' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2021- 2023, rispettivamente nell'esercizio finanziario 2021 per euro 261.973,00 e nell'esercizio finanzio 2022 per euro 8.000.000,00.

3. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati criteri, modalità e termini per l'attuazione dell'operazione autorizzata al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

 

     Art. 7. (Prestito in conto soci a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.)

1. Per favorire la bancabilità del progetto del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, di cui alle delibere CIPE n. 97/2009, n. 24/2014 e n. 42/2019, è autorizzato a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., al fine di assicurare il regolare servizio del debito relativo al finanziamento per la realizzazione delle tratte autostradali B2 e C, il prestito in conto soci di complessivi euro 900.000.000,00, di cui euro 800.000.000,00 erogati dal 2025 al 2044 in quote annuali di euro 40.000.000,00, ed euro 100.000.000,00 accantonati dal 2025 al 2044 nel bilancio regionale in quote annuali di euro 5.000.000,00 e che potranno essere erogati nel medesimo periodo in misura degli importi di tempo in tempo accantonati.

2. Alla spesa complessiva di euro 900.000.000,00 di cui al comma 1, prevista alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' del bilancio regionale per il periodo 2025-2044, è garantita copertura finanziaria con le entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.

3. Le somme relative alla restituzione del prestito di cui al comma 1 sono iscritte al Titolo 5 'Entrate da riduzioni di attività finanziarie' - Tipologia 300 'Riscossione crediti di medio-lungo termine' del bilancio regionale 2045 e successivi.

4. Il finanziamento soci subordinato è remunerato al tasso medio ponderato dei finanziamenti accesi dalla Società con procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione delle tratte autostradali B2 e C.

5. Con proprio successivo atto la Giunta regionale provvede, fermo restando l'impegno di Regione a mantenere il controllo diretto e/o indiretto della Società, a determinare ulteriori modalità e condizioni per la concessione del prestito, nel rispetto delle norme applicabili in materia di contratti e dell'articolo 2467 del codice civile, e ad assicurare, in relazione al prestito autorizzato al comma 4, il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato, di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea) e che l'operazione di prestito in conto soci autorizzata al comma 1 non rileva ai fini del calcolo della soglia del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, di cui all'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.

6. Sono abrogati il comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021-2023) e i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 22 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali).

 

     Art. 8. (Riconoscimento di debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio:

a) il debito fuori bilancio per il valore complessivo di euro 422.800,00 riferito all'acquisizione, senza preventivo impegno di spesa, di servizi forniti dai Centri di assistenza agricola nell'esercizio finanziario 2020;

b) il debito fuori bilancio per il valore complessivo di euro 127.310,40 riferito all'acquisizione, senza preventivo impegno di spesa, del servizio di stampa, imbustamento e recapito della corrispondenza in favore di Regione Lombardia fornito da Poste Italiane S.p.A. nell'esercizio finanziario 2019.

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a), quantificati in euro 422.800,00 si fa fronte nell'esercizio finanziario 2021 con le risorse già allocate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.

3. Per gli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera b), quantificati in euro 127.310,40 è autorizzata la corrispondente spesa nell'esercizio finanziario 2021 alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 cui si fa fronte nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

 

     Art. 9. (Modifiche agli articoli 42, 44 e 48 della l.r. 10/2003)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 5 e 6 dell'articolo 42 sono abrogati;

b) dopo il comma 12 dell'articolo 44 è inserito il seguente:

'12 bis. Per effetto dell'avvenuta trascrizione della cessione di cui al comma 12 entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo articolo 5. A far data dal 1° gennaio 2022 non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell'articolo 5 del d.l. 953/1982.';

c) il comma 4 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

'4. Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i motoveicoli e gli autoveicoli per i quali si sia provveduto all'annotazione sulla carta di circolazione degli estremi relativi al certificato di rilevanza storica secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).'.

2. Ai minori introiti di cui al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2021-2023, derivanti dalla lettera b) del comma 1, stimati in euro 200.000,00 annui, si fa fronte per il triennio 2021 - 2023 con le regolazioni contabili, a valere sul gettito della tassa automobilistica, nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio regionale recate dalla manovra di assestamento 2021-2023.

 

     Art. 10. (Modifiche alla l.r. 28/1999)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

'4 bis. A decorrere dall'anno 2022 il comune invia alla Regione, tramite posta elettronica certificata, di norma entro il mese di gennaio, su apposito modello approvato con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, una relazione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente con specifico riferimento alle verifiche in loco effettuate dagli organi di polizia locale.

4 ter. La quota annuale spettante a ciascun comune, sulla base del riparto delle risorse finanziarie stabilito con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, è liquidata entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 4 bis.';

b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

'Art. 8 bis. (Trattamento dei dati personali tramite il sistema per la registrazione delle operazioni di rifornimento a prezzo scontato)

1. Al fine di semplificare le modalità di fruizione del beneficio di cui alla presente legge, nonché per rendere più efficiente l'azione di prevenzione delle infrazioni al diritto europeo in materia fiscale, le registrazioni delle operazioni di rifornimento a prezzo scontato vengono acquisite al sistema informatizzato di cui all'articolo 3, comma 7, tramite l'utilizzo di un nuovo applicativo denominato 'Mobile APP sconto carburante' e degli altri strumenti telematici connessi, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 7, comma 3, e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte la Regione tratta esclusivamente i dati personali indispensabili alla fruizione del beneficio, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, che specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione e le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivanti anche dall'utilizzo di nuove tecnologie.';

c) dopo il comma 4 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

'4 bis. Ai gestori, già attivi alla data del 28 febbraio 2021, di sospensione del beneficio di cui alla presente legge, che aderiscono alla misura dello sconto carburante mediante l'utilizzo del nuovo applicativo denominato 'Mobile APP sconto carburante' e degli altri strumenti telematici connessi di cui all'articolo 8 bis è riconosciuto, una tantum, un rimborso forfettario di euro 100,00 per agevolare la nuova organizzazione, anche in termini di sicurezza, correlata all'utilizzo del nuovo applicativo e degli strumenti telematici connessi. Il rimborso è riconosciuto a seguito della riattivazione della misura di riduzione del prezzo del carburante, secondo modalità stabilite con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale. L'adesione successiva al novantesimo giorno dalla riattivazione dello sconto non dà diritto al rimborso.'.

2. Per il rimborso una tantum di cui al comma 4 bis dell'articolo 9 della l.r. 28/1999, come introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, per l'esercizio finanziario 2021 è autorizzata alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 la spesa di euro 25.000,00 cui si fa fronte nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

 

     Art. 11. (Ulteriori misure straordinarie a favore delle imprese in materia di recupero di entrate extratributarie)

1. Al fine di razionalizzare le azioni di recupero dei crediti e nel perdurare degli effetti della crisi economica causata dall'emergenza pandemica da COVID-19, Finlombarda S.p.A. è autorizzata a rinunciare al recupero del credito regionale in gestione a fronte di agevolazioni finanziarie concesse prima del 31 dicembre 2011 in relazione a posizioni per le quali risultano abbandonate le azioni di recupero dello stesso credito da parte degli istituti di credito convenzionati con la stessa società o comunque relative a imprese inattive, cessate, in procedura concorsuale o di liquidazione.

2. Alla misura straordinaria disposta con il comma 1 si applica quanto previsto in materia di aiuti di Stato dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica automaticamente, senza presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati; la predetta disposizione non si applica alle procedure per le quali risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, già formalizzate dalla Regione ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e alle richieste di rateizzazione dei crediti in corso di pagamento.

 

     Art. 12. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 19/2015)

1. All'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 6 le parole '; la provincia ne definisce la destinazione nell'Intesa di cui all'articolo 5, comma 6.' sono sostituite dalle seguenti: '. I proventi di cui al primo periodo, riscossi nella provincia di Sondrio a decorrere dall'annualità 2020, sono trasferiti alla stessa Provincia, unitamente a quelli del demanio idrico, sulla base dell'accordo tra la Regione e la Provincia medesima ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2008). In prima applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, la Regione adegua, entro il 31 dicembre 2021, la programmazione dell'AQST con la Provincia di Sondrio, al fine di attribuire alla Provincia medesima i proventi previsti per la prosecuzione temporanea delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di cui all'articolo 53 bis della l.r. 26/2003, riscossi nell'anno 2020 e riferiti al territorio provinciale.'.

 

     Art. 13. (Disposizioni per l'acquisizione del progetto preliminare e di quello definitivo dell'autostrada Cremona-Mantova)

1. È autorizzata la spesa per un importo massimo di euro 25.000.000,00 nel 2021 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 1 'Spese correnti' per l'acquisizione da parte della Regione del progetto preliminare e di quello definitivo dell'autostrada regionale Cremona-Mantova, nonché per il riconoscimento dei costi correlati, previa acquisizione di una valutazione relativa all'impatto socio-economico che la realizzazione dell'opera avrà sul territorio anche ai fini della risoluzione consensuale della concessione in essere tra ARIA S.p.A. e Stradivaria S.p.A., nonché ai fini della successiva realizzazione dell'opera prevista dagli strumenti di programmazione regionale conformemente alle esigenze espresse dalle realtà istituzionali, sociali ed economiche del relativo territorio.

2. La Giunta regionale, previa acquisizione da ARIA S.p.A. delle attestazioni di verifica, validazione e congruità della valorizzazione del progetto definitivo nonché dei costi correlati, definisce tempi e modalità per l'erogazione al concedente della somma di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento disponibile, nonché per la cessione a Regione del progetto preliminare e di quello definitivo quale condizione necessaria per la realizzazione dell'opera.

3. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio a seguito delle maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

 

     Art. 14. (Modifica all’articolo 30 della l.r. 26/1993)

1. All'articolo 30 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

'14 bis. I componenti dei comitati di gestione in carica al momento di un commissariamento disposto ai sensi del comma 13 non possono far parte di alcun comitato di gestione per il mandato immediatamente successivo al commissariamento stesso e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai commissariamenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali'.'.

 

     Art. 15. (Controllo, monitoraggio e tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi utilizzati in agricoltura)

1. Al fine di salvaguardare la qualità delle produzioni agricole o anche dei suoli e prevenire l'insorgere di fenomeni o processi di degrado e di inquinamento ambientale, nonché a tutela della salute, i fanghi impiegabili per la produzione dei gessi di defecazione da fanghi per il relativo utilizzo sui suoli della regione sono quelli idonei all'utilizzo agronomico e conformi agli standard ai sensi della normativa statale e della specifica disciplina regionale attuativa di riferimento [2].

2. In applicazione del principio di precauzione nell'azione in materia ambientale e nelle more della revisione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), all'utilizzo del 'gesso di defecazione da fanghi', secondo quanto previsto dalla scheda prodotto n. 23 dell'Allegato 3, punto 2.1, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), si applicano le regole di tracciabilità, di cui agli articoli 9, comma 3, 13 e 15 del d.lgs. 99/1992, previste per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

3. [Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al 'carbonato di calcio da defecazione' e al 'gesso di defecazione', ottenuti da fanghi di depurazione] [3].

4. Con una o più deliberazioni, la Giunta regionale può stabilire, per le finalità di cui al comma 1, eventuali ulteriori aspetti della disciplina sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura da applicare ai gessi di defecazione da fanghi [4].

5. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano agli utilizzi in agricoltura effettuati a partire dal 1° febbraio 2022 [5].

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le autorità competenti riesaminano le autorizzazioni già rilasciate per la produzione dei fertilizzanti di cui al comma 1, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 16. (Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 25/2011)

1. Al fine di consentire il completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, all'articolo 2 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 bis è sostituito dal seguente:

'9 bis. La Regione conclude le procedure di completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali'. I procedimenti di riordino avviati ai sensi del comma 3 per i quali, alla scadenza del termine di cui al precedente periodo, non risultino ancora approvate le correlate deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 5, sono conclusi entro e non oltre due anni da tale scadenza.';

b) dopo il comma 9 bis è aggiunto il seguente:

'9 ter. Al fine di razionalizzare il processo di riordino dei consorzi di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale può nominare quale commissario regionale di cui al comma 3, il commissario del consorzio di bonifica incorporante, già incaricato ai sensi dei commi da 5 a 7 dell'articolo 92 della l.r. 31/2008, prorogando, se necessario, il termine dell'incarico, fino ad un massimo di quindici mesi rispetto al termine previsto dall'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 92 della l.r. 31/2008. Fermo restando il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 92, comma 7, della l.r. 31/2008, il commissario, nominato secondo quanto previsto dall'articolo 92, comma 5, della stessa l.r. 31/2008, svolge a titolo gratuito le ulteriori attività di competenza del commissario di cui al comma 3 del presente articolo, conferite dalla Giunta regionale. Gli organi ordinari di amministrazione del consorzio incorporante commissariato devono essere ricostituiti entro il termine della proroga stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del presente comma.'.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche ai procedimenti di riordino dei consorzi di bonifica di primo grado avviati e non conclusi dalla Regione entro il 31 dicembre 2020.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), è applicabile anche ai consorzi di bonifica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino commissariati ai sensi dell'articolo 92, commi da 5 a 7, della l.r. 31/2008.

 

     Art. 17. (Riconoscimento alle ASP degli importi di cui ai budget contrattualizzati con ATS per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie)

1. Alle Aziende di Servizi alla Persona (ASP) derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia), che rientrano nella rete territoriale regionale quali enti gestori di unità di offerta preposte all'erogazione dei livelli di assistenza di cui al capo IV 'Assistenza sociosanitaria' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502), che hanno dovuto affrontare i maggiori costi legati alla gestione dell'emergenza sanitaria entro un quadro normativo che le esclude dal campo di applicazione dei soggetti che possono beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni - D.lgs.150/2015 e successivi, L. 178/2020, D.L. 41/2021, D.L. 73/2021 - è possibile riconoscere fino al 100 per cento del budget assegnato nell'ambito dei contratti sottoscritti per l'esercizio 2020. Il predetto riconoscimento tiene conto sia dell'attività ordinariamente erogata nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 100 per cento del budget sottoscritto, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato a ristoro dei soli costi fissi a rilevanza sanitaria sostenuti dalle ASP. A tal fine si applicano le modalità previste per l'attuazione delle norme di cui agli articoli 4, commi 5 bis e 5 ter, e 109 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nel quadro delle risorse previste a legislazione vigente sull'esercizio 2020.

 

     Art. 18. (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 18/2020. Estensione all’anno 2021 della riduzione dei canoni di concessione demaniale a sostegno delle attività economiche e turistico-ricettive)

1. All'articolo 13 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Riduzione per gli anni 2020 e 2021 dei canoni di concessione demaniale a sostegno delle attività economiche e turistico-ricettive';

b) al comma 1 le parole 'per l'anno 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'per gli anni 2020 e 2021';

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

'3 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini per la qualificazione e l'inquadramento della misura di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).'.

2. Ai minori introiti derivanti dall'estensione per l'anno 2021 della misura prevista al comma 1, relativi al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 3.0100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni', stimati per l'anno 2021 in euro 600.000,00 e per l'anno 2022 in euro 900.000,00, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio a seguito delle maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

 

     Art. 19. (Introduzione dell’articolo 27 bis alla l.r. 6/2015 in tema di sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici)

1. Alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

'Art. 27 bis. (Progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 26, commi 1, lettera a), e 3, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), sostiene, mediante appositi contributi, specifici progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici predisposti e attuati dalle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER). Tali progetti prevedono l'installazione di impianti di videosorveglianza, nel rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali, nonché lo svolgimento di attività di presidio e vigilanza da parte di soggetti di vigilanza privata, nei limiti consentiti dalla normativa statale. Se i suddetti progetti sono attuati in collaborazione con il comune, anche attraverso lo strumento del patto locale di sicurezza urbana di cui all'articolo 27, la Regione può sostenere i costi per il personale di polizia locale impiegato nelle attività di servizio svolte negli spazi messi a disposizione dalle ALER. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi di cui al presente comma.'.

2. Alle spese per il sostegno finanziario di cui all'articolo 27 bis della l.r. 6/2015, stimate nel 2021 in euro 100.000,00 di natura corrente e in euro 100.000,00 in conto capitale, si provvede rispettivamente, per 100.000,00 euro con le risorse stanziate alla missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 02 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese in parte corrente' nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio a seguito delle maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' di cui all'Allegato 3 e per euro 100.000,00 con le risorse già stanziate alla missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 02 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.

3. Per gli esercizi finanziari successivi al 2021 alle spese di cui al comma 2 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

     Art. 20. (Abrogazione dell’articolo 77.1 della l.r. 34/1978 in attuazione di un impegno assunto con il Governo)

1. L'articolo 77.1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 2021, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021), è abrogato.

 

     Art. 21. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 18/2012 e norma di prima applicazione)

1. All'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) è apportata la seguente modifica:

a) al quarto periodo del comma 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

'riconosciuto esclusivamente sulla base delle presenze registrate presso la stessa sede regionale per un importo rispettivamente di euro 100,00 ed euro 200,00 a seduta e comunque nei limiti dei predetti importi massimi annui.'.

2. La modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

     Art. 22. (Proroga dei contratti di servizio ferroviario)

1. In ragione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, i contratti di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale stipulati tra Regione Lombardia e Trenord S.r.l. e tra Regione Lombardia e l'associazione temporanea di imprese costituita da Trenord S.r.l. e Azienda trasporti milanese S.p.A. sono prorogati, alle medesime condizioni contrattuali, fino al 31 dicembre 2022.

 

     Art. 23. (Ratifica dell'Intesa fra Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Regione Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AIPo in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica)

1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), è ratificata l'Intesa concernente l'attribuzione di funzioni all'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo) in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica, parte integrante della presente legge, fra Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Regione Piemonte, sottoscritta dall'ultima Regione firmataria in data 12 maggio 2021, di cui all'Allegato 17 della presente legge.

2. L'Intesa di cui al comma 1 acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultimo atto di ratifica della stessa Intesa da parte delle Regioni interessate. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione attivate, in attuazione dell'Intesa di cui al comma 1, tra la data di sottoscrizione della stessa Intesa da parte dell'ultima Regione firmataria e la data di cui al primo periodo del presente comma.

3. Alla spesa per la realizzazione dei lavori del primo lotto funzionale prioritario della Ciclovia VENTO, a seguito dell'Intesa ratificata di cui al presente articolo, concorrono le risorse regionali autorizzate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 per complessivi euro 5.613.416,00, di cui rispettivamente euro 106.164,00 nel 2021, euro 1.030.837,00 nel 2022 ed euro 4.476.415,00 nel 2023, e risorse statali quantificate complessivamente in euro 7.262.999,00, stanziate per euro 3.793.836,00 nel 2021 ed euro 3.469.163,00 nel 2022 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.

 

     Art. 24. (Modifiche all’articolo 53 della l.r. 10/2003 in materia di ecotassa)

1. All'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a) e b) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:

'a) per i rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9: 7,00 euro per tonnellata;

b) per rifiuti inerti diversi da quelli di cui alla lettera a): 5,00 euro per tonnellata.'

b) le lettere da a) a c) del comma 4 sono sostituite dalle seguenti:

'a) per tutti i rifiuti, ad eccezione di quelli riportati alle lettere b) e c): 19,00 euro per tonnellata;

b) per i rifiuti contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o in cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto: 7,00 euro per tonnellata;

c) per i rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti: 15,00 euro per tonnellata.';

c) la lettera d) del comma 4 è soppressa;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

'5. Per tutti i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti pericolosi si applica l'importo di 20,00 euro per tonnellata.';

e) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:

'5 bis. Per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi si applica l'aliquota di cui al comma 5.';

f) al comma 7 le parole 'lettera d)' sono sostituite dalle seguenti: 'lettera a)';

g) al comma 8 le parole 'e 5, lettera a),' sono sostituite dalle seguenti: 'e 5';

h) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', e fornisce specifiche indicazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'ecotassa ai rifiuti utilizzati per la costruzione delle discariche o per gli strati di copertura delle discariche, in base al criterio di favorire le effettive operazioni di recupero e l'utilizzo di rifiuti in sostituzione di materia prima, qualora ne ricorrano i presupposti.' . 2. Le modifiche dell'articolo 53 della l.r. 10/2003, disposte dal comma 1, lettere da a) a g) del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022; fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2021, adotta le indicazioni applicative di cui all'articolo 53, comma 9, della l.r. 10/2003, come modificata dal comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 25. (Modifica all’articolo 3 della l.r. 4/2020 e norma di prima applicazione)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole 'sono destinate ad acquisizioni di beni e servizi necessari alle strutture del servizio sanitario regionale' è aggiunto il seguente periodo: 'e ad altre strutture pubbliche o soggetti che svolgono un pubblico servizio'.

2. In relazione alle strutture pubbliche e ai soggetti oggetto della modifica di cui al comma 1, la modifica stessa si applica anche in relazione alle risorse finanziarie derivanti da donazioni acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 26. (Variazioni di entrate e di spese)

1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2021 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 1 (Allegato 2).

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2021 aumentato quanto alla previsione di competenza di euro 348.111.961,50 e quanto alla previsione di cassa di euro 1.456.230.267,26; per il 2022 e 2023 risulta rispettivamente aumentato di euro 422.723.190,62 e di euro 405.695.786,47 per la sola competenza.

3. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 2 (Allegato 3).

4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2021 aumentato rispettivamente di euro 348.111.961,50 quanto alla previsione di competenza e diminuito di euro 4.429.127.302,79 quanto alla previsione di cassa; per il 2022 e il 2023 risulta rispettivamente aumentato di euro 422.723.190,62 e di euro 405.695.786,47 per la sola competenza.

5. Sono autorizzate per il triennio 2021-2023 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui alla Tabella 2 b).

6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese continuative o ricorrenti determinate annualmente in bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2021-2023 come da allegata Tabella 2 c).

7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2021-2023 di cui alla allegata Tabella 2 d).

8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il riepilogo delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 (Allegato 2) e alla Tabella 2 (Allegato 3):

a) il riepilogo delle variazioni delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);

b) il riepilogo delle variazioni delle spese di bilancio per titoli e missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5).

9. Il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, autorizzato al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione 2021 - 2023), è diminuito di euro 199.824.637,01 nel 2021 e aumentato rispettivamente di euro 236.338.509,73 nel 2022 ed euro 257.808.624,04 nel 2023.

10. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 27/2020, come modificato dal comma 9 del presente articolo, potrà decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di autorizzazione dell'indebitamento; sono di conseguenza aggiornati i relativi oneri annui che trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito pubblico', programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo l 'Spese correnti' per quanto riguarda la quota interessi e al programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo 4 'Rimborso prestiti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 e successivi. A tali oneri è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio della manovra di assestamento al bilancio.

11. È approvato, in riferimento alle variazioni riportate nelle Tabelle 1 e 2, il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6).

 

     Art. 27. (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2021-2023 e approvazione di ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2021 - 2023)

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati alla l.r. 27/2020 di cui all'articolo 1, comma 4, lettere f), g), j), l), m), o) e p).

2. Sono pertanto approvati ai sensi del comma 1 i seguenti allegati alla presente legge:

a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato 7);

b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8);

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 9 a-b-c);

d) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (Allegato 10);

e) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 (Allegato 11);

f) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (Allegato 12);

g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 13).

3. Sono altresì allegati alla presente legge rispettivamente:

a) la nota integrativa prevista dall'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 (Allegato 14);

b) in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del d.lgs. 118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera a), una volta acquisita entro il termine di cui al comma 8bis dell'articolo 2 della l.r. 18/2012 (Allegato 15);

c) il prospetto delle variazioni per il tesoriere come previsto dall'articolo 51, comma 9, del d.lgs. 118/2011 (Allegato 16).

 

     Art. 28. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

ALLEGATI 1 - 16

(Omissis)

 

ALLEGATO 17

INTESA FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, REGIONE LOMBARDIA, REGIONE DEL VENETO E REGIONE PIEMONTE CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AD AIPO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' CICLISTICA


[1] Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 16 dicembre 2021, n. 23.

[2] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 16 dicembre 2021, n. 23.

[3] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 16 dicembre 2021, n. 23.

[4] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 16 dicembre 2021, n. 23.

[5] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 16 dicembre 2021, n. 23.