§ 1.10.123 - L.R. 1 aprile 2015, n. 6.
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:01/04/2015
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Politiche integrate di sicurezza urbana)
Art. 4.  (Enti locali)
Art. 5.  (Regione)
Art. 6.  (Principi organizzativi generali)
Art. 7.  (Dotazione organica)
Art. 8.  (Gestione associata della funzione di polizia locale)
Art. 9.  (Accordi tra enti locali per servizi esterni di supporto e di soccorso)
Art. 10.  (Prestazioni degli operatori)
Art. 11.  (Requisiti e funzioni dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale)
Art. 12.  (Elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale)
Art. 13.  (Funzione di polizia locale)
Art. 14.  (Organizzazione e competenze di polizia amministrativa)
Art. 15.  (Struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale)
Art. 16.  (Interventi operativi di nuclei di polizia locale)
Art. 17.  (Tavolo di consultazione regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale)
Art. 18.  (Giornata della polizia locale regionale)
Art. 19.  (Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale)
Art. 20.  (Monitoraggio della salute)
Art. 20 bis.  (Fondo in favore degli operatori di polizia locale)
Art. 21.  (Veicoli, mezzi e strumenti info telematici)
Art. 22.  (Uniforme, distintivi di grado e identificativi
Art. 23.  (Strumenti di autotutela)
Art. 24.  (Rinvio a regolamenti regionali)
Art. 25.  (Progetti per la sicurezza urbana)
Art. 26.  (Finanziamenti regionali)
Art. 27.  (Patti locali di sicurezza urbana)
Art. 27 bis.  (Progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici)
Art. 28.  (Volontariato e associazionismo)
Art. 29.  (Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata)
Art. 30.  (Requisiti per la collaborazione)
Art. 31.  (Dipendenza funzionale)
Art. 32.  (Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo)
Art. 33.  (Condizioni per l'esercizio delle funzioni di polizia locale)
Art. 34.  (Sistema formativo per la polizia locale)
Art. 35.  (Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale)
Art. 36.  (Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali)
Art. 37.  (Norme transitorie e finali)
Art. 38.  (Abrogazione di leggi)
Art. 39.  (Norma finanziaria)
Art. 40.  (Clausola valutativa)


§ 1.10.123 - L.R. 1 aprile 2015, n. 6.

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(B.U. 2 aprile 2015, n. 14, suppl.)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

2. La presente legge definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale, l'esercizio associato della funzione di polizia locale, gli interventi integrati per la sicurezza urbana promossi dalla Regione, il sostegno alle collaborazioni tra polizia locale e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.

3. La Regione promuove il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) 'funzione di polizia locale': l'insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, quale elemento fondamentale della società civile e condizione essenziale per il suo sviluppo;

b) 'servizio di polizia locale': il servizio pubblico non economico organizzato e gestito dall'ente locale per erogare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;

c) 'personale appartenente al servizio di polizia locale': il personale assegnato a tale servizio in via continuativa, che assicura l'erogazione della funzione di polizia locale nell'ambito delle attribuzioni date dall'ordinamento legislativo e nei limiti territoriali di competenza dell'ente;

d) 'soggetto erogatore della funzione di polizia locale': il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di servizio appositamente organizzato;

e) 'sicurezza urbana': il bene pubblico da tutelare, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), che ha definito il concetto di sicurezza urbana ai sensi del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

 

     Art. 3. (Politiche integrate di sicurezza urbana)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, promuove:

a) la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio regionale;

b) sentiti ANCI Lombardia e le altre associazioni degli enti locali della Lombardia, l'integrazione e la condivisione delle banche dati regionali e degli enti locali per l'interoperabilità e la cooperazione sulla polizia amministrativa;

c) lo scambio di informazioni e dati con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali per la conoscenza dei fenomeni criminali e delle situazioni di degrado presenti sul territorio regionale;

d) l'istituzione di corpi di polizia locale anche a carattere sovra comunale o metropolitano in grado di erogare con continuità ed efficacia la funzione;

e) l'integrazione delle politiche di sicurezza con le altre politiche di competenza regionale tra cui le politiche sociali, della salute, del territorio, dell'ambiente, al fine di migliorarne l'efficacia;

f) [protocolli di intesa con le Prefetture che prevedono per il personale di polizia locale l'attribuzione di benefici analoghi a quelli previsti per le polizie a ordinamento statale] [1].

2. Gli accordi di collaborazione istituzionale contengono, in particolare:

   a) l'analisi delle specifiche problematiche del territorio interessato e l'individuazione degli ambiti d'intervento;

   b) gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi e gli indicatori per il monitoraggio degli stessi;

   c) la pianificazione degli interventi e i relativi tempi di attuazione.

 

TITOLO II

COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI

 

     Art. 4. (Enti locali)

1. Gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:

a) la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza urbana promossi ai sensi dell'articolo 27, comma 2;

b) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;

c) l'istituzione di efficienti servizi di polizia locale e, nell'ambito delle proprie competenze, l'espletamento delle attività per un efficace controllo del territorio a garanzia della sicurezza urbana;

d) la promozione di attività di formazione professionale rivolta a operatori pubblici, del privato sociale e del volontariato in tema di sicurezza urbana, avuto particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori della pubblica amministrazione e del volontariato e operatori delle forze dell'ordine;

e) la promozione di percorsi formativi presso le scuole, in collaborazione con la polizia locale, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità;

f) lo sviluppo di collaborazioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività di educazione alla convivenza, rispetto della legalità, mediazione dei conflitti e aiuto alle vittime di reato;

g) lo svolgimento di azioni positive, quali campagne informative, interventi di riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, promozione della vigilanza di quartiere, promozione di attività di animazione sociale in zone a rischio e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, la criminalità e gli atti incivili.

2. La Città metropolitana di Milano promuove, d'intesa con i comuni interessati, un sistema coordinato di gestione del servizio di polizia locale per un più efficace controllo del territorio metropolitano mediante lo scambio informativo, l'interconnessione delle sale operative e la reciproca collaborazione ai fini dell'ottimale esercizio delle funzioni in materia di mobilità sostenibile, di viabilità e di regolazione della circolazione stradale di competenza.

3. Gli enti locali, anche in forma associata, comunicano alla struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale, di cui all'articolo 15, gli accordi stipulati con l'autorità di pubblica sicurezza e finalizzati alla collaborazione della polizia locale, con particolare riguardo allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati, all'interconnessione delle sale operative e alla collaborazione per il controllo del territorio, per permettere un adeguato monitoraggio degli accordi a livello regionale.

 

     Art. 5. (Regione)

1. La Regione:

a) promuove e sostiene, anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana e incentiva la realizzazione dei patti locali di sicurezza;

b) fornisce sostegno all'attività operativa, di formazione e di aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza;

c) sviluppa l'integrazione della polizia locale nel sistema di protezione civile;

d) promuove lo svolgimento in forma associata della funzione di polizia locale e il coordinamento tra i servizi;

e) fornisce supporto giuridico amministrativo agli enti locali nelle materie afferenti le funzioni di polizia locale;

f) realizza attività di ricerca e documentazione sul tema della sicurezza urbana e sulle tematiche attinenti la prevenzione e la repressione dei reati;

g) promuove l'attività di formazione in particolare presso le scuole, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità, in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento;

h) promuove la sicurezza stradale attraverso interventi integrati sulle persone e sulle infrastrutture e per fornire aiuto e assistenza alle vittime della strada;

i) istituisce un fondo per gli oneri di difesa in procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale;

j) favorisce la cooperazione con le forze di polizia dello Stato anche a livello decentrato, per promuovere politiche integrate e partecipate di sicurezza;

k) realizza campagne di informazione e di sensibilizzazione all'educazione civica al fine di contrastare lo sviluppo di fenomeni di devianza e di contenere la diffusione di comportamenti antisociali;

l) promuove intese tra regioni, per lo scambio di esperienze e informazioni per migliorare il contributo delle polizie locali nell'affiancare le forze dell'ordine per il contrasto alla criminalità organizzata.

 

TITOLO III

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

 

     Art. 6. (Principi organizzativi generali)

1. Ogni ente locale in cui è istituito un servizio di polizia locale deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza e l'efficacia.

2. La Giunta regionale, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e delle disposizioni della presente legge, definisce i criteri organizzativi generali cui gli enti locali possono attenersi per lo svolgimento del servizio di polizia locale ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 24.

3. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla presente legge.

4. Il servizio di polizia locale, ove sia istituito in corpo di polizia locale, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.

5. Gli operatori di polizia locale si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali. Gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

 

     Art. 7. (Dotazione organica)

1. Per la gestione efficace ed efficiente del servizio di polizia locale, l'ente locale determina la dotazione organica tenendo conto delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del proprio territorio.

2. Gli enti locali, singoli o associati, nei quali il servizio di polizia locale sia espletato da almeno sette operatori, possono istituire un corpo di polizia locale la cui figura apicale è un comandante; diversamente, ove il numero degli operatori sia inferiore a sette, può essere istituito il servizio di polizia locale ove la figura apicale è un responsabile di servizio.

3. La Regione promuove, attraverso i finanziamenti di cui all'articolo 26, la costituzione di corpi di polizia locale con una dotazione organica non inferiore a diciotto operatori, che assicurino la continuità del servizio con almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore, secondo il sistema organizzativo individuato autonomamente da ogni ente interessato.

 

     Art. 8. (Gestione associata della funzione di polizia locale)

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle prescrizioni normative sullo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, individua, sentito il Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale adeguata per l'esercizio della funzione di polizia locale, secondo i seguenti criteri generali:

a) ponderazione delle specificità territoriali;

b) rispetto della contiguità territoriale, salvo deroghe;

c) conseguimento dell'efficacia, continuità e adeguatezza del servizio.

2. Fermi restando gli obblighi per i comuni, discendenti dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la Regione incentiva la gestione associata della funzione di polizia locale principalmente attraverso le unioni di comuni.

3. Nella gestione associata della funzione di polizia locale deve essere conferito l'insieme delle funzioni, così come individuate all'articolo 13.

4. Negli atti costitutivi delle forme associative deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio, le modalità di svolgimento sul territorio di competenza e individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza. Gli enti locali, che esercitano in forma associata la funzione di polizia locale, definiscono in particolare:

a) la durata, non inferiore a cinque anni, della forma associativa prescelta;

b) l'ente cui è delegata la gestione in forma associata della funzione di polizia locale, nell'ipotesi di gestione associata mediante convenzione;

c) le modalità di consultazione di ciascun ente;

d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio della funzione associata;

e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;

f) le modalità di recesso degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.

5. Nel caso di scioglimento o di recesso dalla forma associativa prima del termine di cinque anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali ricevuti.

 

     Art. 9. (Accordi tra enti locali per servizi esterni di supporto e di soccorso)

1. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

2. Laddove le esigenze operative lo consentano, le polizie locali svolgono su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione aventi ad oggetto la sicurezza urbana, stradale e ambientale.

 

     Art. 10. (Prestazioni degli operatori)

1. Gli operatori di polizia locale svolgono le funzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dalle ordinanze e dagli altri provvedimenti amministrativi e sono tenuti a eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

2. Gli operatori di polizia locale svolgono i servizi esterni di pattugliamento non ordinari, così come definiti da apposito regolamento dell'ente, in numero di almeno due, collegati permanentemente alla centrale radio per eventuale supporto.

3. Nell'espletamento dei servizi d'istituto, gli operatori di polizia locale, subordinati funzionalmente all'autorità giudiziaria come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano autonomia operativa.

 

     Art. 11. (Requisiti e funzioni dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale)

1. Gli incarichi di comandante del corpo e di responsabile di servizio sono affidati, anche in via temporanea, a soggetti di comprovata professionalità ed esperienza, preferibilmente maturata all'interno dei servizi di polizia locale.

2. Il comandante e il responsabile di servizio assumono lo status di appartenente alla polizia locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'ente locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di polizia locale.

3. Il comandante e il responsabile di servizio sono figure apicali del servizio di polizia locale e dipendono funzionalmente dall'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).

4. Il comandante e il responsabile di servizio sono responsabili per l'impiego operativo e tecnico degli operatori direttamente ed esclusivamente verso l'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della l. 65/1986.

5. Il comandante e il responsabile di servizio, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa propria dell'ente locale, curano la disciplina e l'addestramento del personale appartenente alla polizia locale, nonché la corretta applicazione delle direttive ricevute dal sindaco o dagli organi corrispondenti degli enti locali, diversi dal comune.

 

     Art. 12. (Elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale)

1. E' istituito presso la competente direzione della Giunta regionale l'elenco dei comandanti e responsabili di servizio di polizia locale, con evidenziato il percorso formativo e professionale individuale. L'elenco è composto da tre sezioni:

a) una sezione per comandanti ufficiali direttivi;

b) una sezione per comandanti ufficiali dirigenti;

c) una sezione per responsabili di servizio.

2. E' facoltà degli enti locali servirsi dell'elenco di cui al comma 1 per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso i servizi di polizia locale della Lombardia. La gestione dell'elenco, la raccolta e la conservazione dei dati personali avviene nel rispetto della sicurezza e privacy connessi alla normativa in materia di gestione dei dati personali.

3. Requisito per l'iscrizione all'elenco è aver concluso con esito positivo l'apposito corso di qualificazione per comandante o responsabile di servizio presso l'Accademia per gli ufficiali e i sottoufficiali di polizia locale di cui all'articolo 35.

4. In fase di prima applicazione, l'iscrizione alle sezioni a), b) e c) dell'elenco di cui al comma 1è subordinata al possesso di esperienza nei comandi o servizi di polizia locale di almeno due anni negli ultimi cinque, con il ruolo professionale di cui alla sezione nella quale viene richiesta l'iscrizione.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

     Art. 13. (Funzione di polizia locale)

1. La funzione di polizia locale, quale insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, comprende le funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria in ambito locale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi.

2. La polizia locale è parte del sistema di protezione civile e presta ausilio e soccorso in ordine a ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale, di cui all'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dalle polizie locali e dai soggetti pubblici operanti nel territorio della Regione, che svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell'ente di appartenenza dell'operatore. I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

4. Le funzioni di polizia giudiziaria, previste dalla legge, sono svolte dai corpi e servizi di polizia locale assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri comandi di polizia locale e con le forze di polizia dello Stato.

5. Le funzioni di polizia stradale sono espletate dai corpi e servizi di polizia locale secondo le modalità fissate dall'ordinamento giuridico.

6. Le funzioni di polizia tributaria sono espletate dai corpi e servizi di polizia locale secondo le indicazioni dell'ente di appartenenza, in ordine ai tributi locali e con le modalità fissate dalla legge.

7. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, i corpi e servizi di polizia locale pongono il presidio del territorio tra i loro compiti primari, al fine di concorrere a garantire, con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento. [Le polizie locali ausiliano le forze dell'ordine e gli uffici giudiziari anche per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso [2]].

 

     Art. 14. (Organizzazione e competenze di polizia amministrativa)

1. La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative organizzano le loro strutture uniformandosi ai criteri di efficienza, efficacia e continuità operativa per potenziare le capacità di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi.

2. La competenza per la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni che prevedono, in caso di infrazione, l'applicazione di una sanzione amministrativa è degli organi espressamente abilitati dalla normativa vigente all'accertamento di violazioni amministrative. Gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali possono avvalersi di proprio personale con funzioni di polizia amministrativa locale nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento.

3. Gli enti cui competono la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 possono abilitare con atto regolamentare i propri dipendenti all'esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni di natura amministrativa.

4. Gli agenti accertatori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che attesti l'abilitazione alle funzioni di accertamento, da esibirsi in occasione dello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa. La Giunta Regionale disciplina il documento tipo.

5. La struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale di cui all'articolo 15 rileva periodicamente le attività di polizia amministrativa svolte a livello regionale e gestisce la banca dati relativa.

6. La Giunta Regionale promuove corsi base per formare i pubblici dipendenti addetti al servizio di agente accertatore.

 

TITOLO IV

PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO TRA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

 

     Art. 15. (Struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale)

1. La Giunta regionale, nell'ambito della propria organizzazione, costituisce apposita struttura per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale.

2. La struttura regionale di cui al comma 1, in particolare:

a) promuove l'attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale di cui all'articolo 16, che svolgono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, le attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre specifiche funzioni di polizia locale [3];

b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;

c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale, in particolare, sulle modalità per la gestione associata del servizio, sulla realizzazione e gestione di sistemi informativi uniformi, sulle procedure operative per l'espletamento del servizio, sugli strumenti e mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi e il loro coordinamento, nonché sull'adozione di una modulistica unica.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, la struttura regionale si avvale di un Comitato tecnico composto dai comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo e da quattro ufficiali di polizia locale, con almeno otto anni di anzianità di servizio in corpi di polizia locale, designati dal Consiglio delle autonomie locali. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, ai lavori del Comitato vengono invitati anche altri appartenenti alle polizie locali, diversi da quelli indicati al primo periodo e rappresentanti del Ministero dell'interno, per consentire al Comitato di raccogliere ulteriori dati ed elaborare proposte.

4. La Giunta regionale definisce costituzione, durata e modalità di funzionamento del Comitato tecnico, che si riunisce almeno una volta all'anno. Per la partecipazione al Comitato tecnico non è previsto alcun compenso né rimborso spese.

5. La struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale comunica alle forze dell'ordine competenti per territorio l'attivazione e gli esiti degli interventi operativi dei nuclei di polizia locale di cui all'articolo 16.

6. La medesima struttura regionale individua strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e servizi di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione istituzionale a mezzo internet e a mezzo stampa.

 

     Art. 16. (Interventi operativi di nuclei di polizia locale)

1. La struttura regionale di cui all'articolo 15, attraverso specifici strumenti finanziari, promuove l'attivazione di nuclei che sono l'insieme di risorse umane e strumentali utilizzate per interventi operativi a seguito di esigenze, anche emergenziali, di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale e sicurezza stradale che emergono sul territorio regionale.

2. In riferimento alle esigenze di cui al comma 1, i nuclei si compongono di operatori qualificati di polizia locale individuati tramite gli appositi elenchi di cui all'articolo 33, comma 4, suddivisi per specialità di impiego. Il personale di polizia locale mantiene la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

3. L'accordo di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 15, specifica, tra l'altro, l'autorità locale che impartisce le indicazioni operative al nucleo, il trattamento economico degli operatori e la modulistica da adottare.

4. Per promuovere l'attivazione dei nuclei presso la struttura regionale di cui all'articolo 15, la Regione si avvale di qualificate risorse professionali appartenenti alla struttura stessa o, attraverso l'istituto del distacco, di personale con un profilo tecnico specialistico altamente qualificato, appartenente ai ruoli della polizia locale. Il distacco viene regolato previo accordo con l'ente di appartenenza al fine di definire i tempi, i rapporti e la ripartizione degli oneri economici, previdenziali e assistenziali.

5. Sulla base di diversi ambiti tematici, si distinguono i seguenti nuclei:

a) nucleo di sicurezza urbana: in collaborazione con gli enti locali e le forze di polizia dello Stato, monitora, anche attraverso un sistema georeferenziato, le situazioni di criticità territoriale sovra comunali o metropolitane e sviluppa l'attuazione delle politiche in materia di sicurezza per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la coesione sociale;

b) nucleo di polizia amministrativa: monitora la violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali; in particolare, rileva periodicamente le attività e il livello della qualità dei servizi di polizia locale erogati, ne valuta l'efficacia e individua strumenti per la loro incentivazione e per gli interventi operativi sul territorio;

c) nucleo di tutela ambientale-ecologica: sviluppa operazioni afferenti al rispetto della normativa ambientale coordinandosi con i soggetti deputati alla prevenzione e al controllo in tale specifico ambito;

d) nucleo di sicurezza stradale: opera per la prevenzione e la corretta applicazione delle norme afferenti al codice della strada e alle problematiche legate all'incidentalità stradale.

 

     Art. 17. (Tavolo di consultazione regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale)

1. È istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il tavolo di consultazione per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale.

2. Il tavolo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composto da:

a) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana o loro delegati;

b) sei sindaci designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei sindaci di comuni non capoluogo di provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti e due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

3. Il dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 15 partecipa al tavolo di consultazione regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale.

4. Il tavolo di consultazione costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale e in particolare per le modalità di gestione associata dei servizi ai fini della formulazione di proposte e pareri di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c). Il tavolo di consultazione si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente. Il tavolo di consultazione adotta un proprio regolamento interno che faciliti l'iniziativa dei suoi componenti.

5. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, alle sedute del tavolo vengono invitati anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2.

6. La partecipazione al tavolo di consultazione non prevede l'erogazione di alcun compenso né rimborso spese.

 

     Art. 18. (Giornata della polizia locale regionale)

1. E' istituita la giornata della polizia locale regionale nella ricorrenza del santo patrono della polizia locale, San Sebastiano.

2. Nella giornata della polizia locale regionale, la Regione promuove l'organizzazione di una manifestazione da tenersi presso un ente locale per celebrare l'impegno delle polizie locali lombarde e per premiare gli operatori che si siano distinti per particolari meriti, tenuto conto delle candidature proposte dai comandi di polizia locale della Lombardia.

3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche delle onorificenze e i criteri e le modalità per l'attribuzione delle onorificenze stesse.

 

     Art. 19. (Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale)

1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.

2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.

 

     Art. 20. (Monitoraggio della salute)

1. Gli enti locali, ai fini della tutela della salute e della sicurezza degli operatori di polizia locale, applicano quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nell'ambito delle rispettive strutture di polizia locale, attivano il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle eventuali patologie connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti della polizia locale.

2. Gli enti locali comunicano alla Regione gli esiti dei monitoraggi.

3. La Regione, in seno al Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008, promuove confronti con ANCI sullo stato di salute e sicurezza degli operatori di polizia locale, anche al fine di individuare linee di indirizzo utili alla definizione di buone prassi sulle quali realizzare eventi formativi. In particolare, attraverso le sue articolazioni provinciali, cura i bisogni in materia di sicurezza e salute degli operatori di polizia locale, affinché siano rilevati ed espressi a livello territoriale dall'istituzione competente, mediante analisi che tengano conto, anche, dell'invecchiamento della popolazione lavorativa, delle problematiche stress lavoro-correlato e dell'introduzione di nuove tecnologie nell'organizzazione del lavoro.

 

     Art. 20 bis. (Fondo in favore degli operatori di polizia locale) [4]

1. È istituito un fondo in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio.

1 bis. È, altresì, riconosciuto un contributo, a titolo di indennizzo, mediante l'accesso al fondo di cui al comma 1, nei casi di inabilità temporanea assoluta derivanti da danni fisici o lesioni subiti dall'operatore, vittima di un reato, nello svolgimento del servizio.

2. Gli importi erogati mediante l'accesso al fondo di cui al comma 1 sono cumulabili con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.

3. La domanda di accesso al fondo è presentata dal soggetto interessato entro un anno dal decesso o dal riconoscimento dell'invalidità permanente dell'operatore di polizia locale o dal riconoscimento dell'inabilità temporanea assoluta dell'operatore allo svolgimento del servizio.

4. La Giunta regionale determina gli importi del beneficio economico da erogare mediante il fondo di cui al comma 1, tenuto conto, nei casi di invalidità permanente, della percentuale di invalidità riconosciuta a seguito di infortunio occorso nello svolgimento del servizio e, nei casi di inabilità temporanea assoluta, del periodo di inabilità allo svolgimento dell'attività lavorativa. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione del suddetto beneficio economico, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui al presente articolo.

4 bis. La disposizione di cui al comma 1 bis si applica agli eventi verificatisi a decorrere dall'anno 2020.

 

TITOLO V

DOTAZIONI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

 

     Art. 21. (Veicoli, mezzi e strumenti info telematici)

1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli, i cui colori, contrassegni e dotazioni sono disciplinati con regolamenti regionali.

2. I corpi e servizi di polizia locale, ove si dotino permanentemente di natanti o mezzi aerei, devono uniformarsi alle disposizioni regolamentari, di cui al comma 1, che disciplinano colori e contrassegni dei veicoli.

3. Per particolari attività che richiedono specifiche tecniche o presentano criticità o interessano il territorio di più comuni, i corpi e servizi di polizia locale possono dotarsi di mezzi operativi o strumenti adatti ad espletare efficacemente il servizio.

4. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo radio telematico tra i comandi di polizia locale. La Regione individua le caratteristiche tecniche per l'operatività tra le centrali operative e per la realizzazione e gestione di un sistema informativo uniforme.

5. Gli enti locali provvedono all'acquisto del vestiario e dei veicoli secondo le caratteristiche stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 24 e nel rispetto delle vigenti procedure di evidenza pubblica.

 

     Art. 22. (Uniforme, distintivi di grado e identificativi [5])

1. L'uniforme degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori ed è composta dalle seguenti divise:

a) divisa ordinaria;

b) divisa di servizio (completo operativo);

c) divisa per servizi di onore e di rappresentanza.

2. Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza, nonché lo stemma della Regione Lombardia.

3. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto alla polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.

3 bis. Al fine di assicurare l'uniformità degli elementi identificativi di cui al comma 2, Regione Lombardia, attraverso specifici strumenti finanziari, promuove la dotazione, per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, di distintivi identificativi e di tessera di riconoscimento personale [6].

 

     Art. 23. (Strumenti di autotutela)

1. Gli operatori possono essere dotati di strumenti di autotutela, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.

2. Gli strumenti di tutela dell'incolumità personale possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto. L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego sono demandati al comandante del corpo o al responsabile di servizio di polizia locale.

3. L'assegnazione degli strumenti di autotutela deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.

4. I corpi e i servizi di polizia locale possono altresì dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), caschi di protezione, guanti tattici imbottiti antitaglio, dissuasori di stordimento a contatto, pistole al peperoncino non qualificabili come armi ai sensi della normativa statale, termoscanner portatili, mefisti, mascherine, previa adeguata formazione, e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori [7].

 

     Art. 24. (Rinvio a regolamenti regionali)

1. Con uno o più regolamenti la Giunta regionale stabilisce:

a) i criteri organizzativi generali per lo svolgimento del servizio di polizia locale cui gli enti locali hanno facoltà di attenersi;

b) i colori, i contrassegni dei veicoli e mezzi di trasporto della polizia locale;

c) le dotazioni tecniche e strumentali dei veicoli della polizia locale;

d) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le loro modalità d'uso e gli elementi identificativi;

e) i modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori di polizia locale;

f) i simboli distintivi di grado e identificativi per la polizia locale [8];

g) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela in dotazione della polizia locale.

2. Gli enti locali si adeguano ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 entro sei mesi dalla loro entrata in vigore o nel diverso termine dagli stessi eventualmente stabilito.

 

TITOLO VI

STRUMENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA URBANA

 

     Art. 25. (Progetti per la sicurezza urbana)

1. La Regione, in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. In particolare la Regione promuove:

a) la realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;

b) forme stabili di gestione associata del servizio di polizia locale, al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia e continuità operativa.

3. La Regione promuove la stipulazione di intese con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza.

4. La Regione attiva strumenti idonei alla collaborazione nell'ambito di programmi e politiche attive a livello sovra regionale, nazionale ed europeo.

 

     Art. 26. (Finanziamenti regionali)

1. L'accesso, da parte degli enti locali, ai finanziamenti regionali per i progetti di sicurezza urbana di cui all'articolo 25, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 36. La Regione prevede misure premiali per i corpi di polizia locale, anche sovra comunali o metropolitano, che abbiano una dotazione organica minima di diciotto operatori e che assicurino la continuità del servizio per almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore, secondo il sistema organizzativo di ogni singolo ente.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forme di gestione associata del servizio di polizia locale previste all'articolo 8.

 

     Art. 27. (Patti locali di sicurezza urbana)

1. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento, ivi compresi il contrasto al disagio sociale, la promozione dell'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. Il patto locale di sicurezza urbana può essere promosso dalla Regione o da una o più amministrazioni locali interessate territorialmente per favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono a garantire la sicurezza urbana.

3. Il patto locale di sicurezza urbana può interessare il territorio di un singolo comune o di un insieme di comuni, di un quartiere singolo o di un insieme di quartieri di un singolo comune.

4. Il patto locale di sicurezza urbana contiene:

a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;

b) gli obiettivi da perseguire e il programma degli interventi da realizzare;

c) le modalità di valutazione delle azioni previste.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti locali di sicurezza urbana.

 

     Art. 27 bis. (Progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici) [9]

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 26, commi 1, lettera a), e 3, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), sostiene, mediante appositi contributi, specifici progetti per la sicurezza dei quartieri di servizi abitativi pubblici predisposti e attuati dalle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER). Tali progetti prevedono l'installazione di impianti di videosorveglianza, nel rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali, nonché lo svolgimento di attività di vigilanza e custodia relative a beni mobili o immobili da parte di soggetti di vigilanza privata, nei limiti consentiti dalla normativa statale. Se i suddetti progetti sono attuati in collaborazione con il comune, anche attraverso lo strumento del patto locale di sicurezza urbana di cui all'articolo 27, la Regione può sostenere i costi per il personale di polizia locale impiegato nelle attività di servizio svolte negli spazi messi a disposizione dalle ALER. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi di cui al presente comma.

 

     Art. 28. (Volontariato e associazionismo)

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale sia individuale sia associativa e ne promuove le attività al fine di sviluppare collaborazioni con l'ente locale e in particolare con i servizi di polizia locale, in modo da contribuire al miglioramento della qualità della vita.

2. Per le collaborazioni di cui al comma 1, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato a condizione che queste associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali, nel rispetto della normativa vigente. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali attraverso le associazioni di volontariato, possono essere impiegati nel supporto al presidio del territorio a condizione che:

a) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di b) polizia nazionali, ovvero non siano stati destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

b ) siano adeguatamente assicurati.

3. I volontari devono operare sulla base delle indicazioni loro impartite dal comandante o dal responsabile della polizia locale o da altro addetto alla polizia locale specificatamente individuato cui sono subordinati nelle operazioni in cui vengono impiegati.

4. Per le eventuali divise e distintivi, colori e caratteristiche dei mezzi impiegati dalle associazioni di volontariato deve essere esclusa la somiglianza con le divise, con i distintivi e con i colori dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione.

 

TITOLO VII

COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE E SOGGETTI DI VIGILANZA PRIVATA

 

     Art. 29. (Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata)

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, promuove la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la polizia locale in modo da assicurare un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le guardie particolari giurate svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le forze di polizia dello Stato o enti a vario titolo competenti.

3. Il sindaco o gli organi corrispondenti degli enti locali, qualora intendano avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, inoltrano apposita comunicazione al prefetto territorialmente competente al fine di consentire allo stesso di impartire le opportune direttive e di esercitare la prevista vigilanza.

 

     Art. 30. (Requisiti per la collaborazione)

1. L'attività di collaborazione di cui all'articolo 29è subordinata all'individuazione, da parte degli istituti di vigilanza, di guardie particolari giurate in possesso di una specifica professionalità, identificabile con la conoscenza di elementi utili alla tutela del patrimonio.

2. La struttura regionale di cui all'articolo 15 raccoglie, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i nominativi delle guardie giurate in appositi elenchi conoscitivi, organizzati su base provinciale, per una migliore fruizione da parte degli enti locali.

 

     Art. 31. (Dipendenza funzionale)

1. Il sindaco o gli organi corrispondenti degli altri enti locali, nei casi di necessità, previo raccordo con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono avvalersi delle guardie particolari giurate, i cui nominativi risultano negli elenchi di cui all'articolo 30, comma 2, per la predisposizione dei servizi.

2. Le guardie particolari giurate, sulla base delle problematiche emerse in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono essere attivate dal sindaco del comune o dagli organi corrispondenti degli enti locali competenti per territorio, ferma restando la dipendenza funzionale dal comando di polizia locale dell'ente locale che ne ha richiesto l'ausilio.

 

TITOLO VIII

ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

 

     Art. 32. (Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo)

1. Ai fini della copertura di posti di ufficiale e agente di polizia locale, i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione agli stessi sono disciplinati dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto della contrattazione collettiva e della normativa vigente.

2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dell'idoneità alla mansione di cui al d.lgs. 81/ 2008.

 

     Art. 33. (Condizioni per l'esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. Gli enti locali sono tenuti a far frequentare i percorsi di formazione di ingresso al personale di polizia locale assunto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

2. I percorsi di formazione di ingresso sono propedeutici all'impiego del personale di polizia locale in quanto consolidano le conoscenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di polizia locale. Il personale di polizia locale che non abbia frequentato il percorso di formazione di ingresso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o agente e ufficiale di polizia giudiziaria.

3. All'atto dell'assunzione, gli enti locali comunicano alla struttura regionale di cui all'articolo 15 i nominativi degli operatori di polizia locale assunti a tempo indeterminato, affinché gli stessi siano inseriti in appositi elenchi tenuti dalla struttura medesima. Gli enti locali comunicano altresì la cessazione dal servizio degli operatori.

4. Gli enti locali comunicano annualmente alla struttura regionale di cui all'articolo 15 i nominativi degli operatori disponibili per gli interventi operativi dei nuclei di cui all'articolo 16 e le loro specialità di impiego, ai fini della formazione, da parte della stessa struttura, degli elenchi per l'attivazione di tali nuclei.

5. La struttura regionale di cui all'articolo 15 provvede al trattamento dei dati personali contenuti negli elenchi di cui ai commi 3 e 4 nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

     Art. 34. (Sistema formativo per la polizia locale)

1. La Regione promuove la formazione di ingresso e la formazione continua del personale di polizia locale, al fine anche di garantire la maggiore e più aggiornata preparazione nelle attività di sicurezza urbana anche con riferimento, nei propri settori di competenza, alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, nonché alle tecniche salvavita e ai concetti di prevenzione primaria, disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare ed elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.

2. La Giunta regionale stabilisce:

a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi di ingresso, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici;

b) la durata e i contenuti dei corsi formativi di preparazione ai concorsi per agente e ufficiale di polizia locale eventualmente promossi e attivati dagli enti locali.

3. I percorsi di formazione di ingresso si articolano in formazione di base per gli agenti e in formazione di qualificazione per gli ufficiali.

4. La formazione continua è rivolta al personale di polizia locale che abbia già assolto all'obbligo della formazione di ingresso. La formazione continua accompagna lo sviluppo professionale attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.

5. I percorsi di qualificazione, i corsi di aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione e i percorsi di qualificazione per i comandanti e i responsabili di servizio di polizia locale vengono svolti dall'Accademia di cui all'articolo 35.

6. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli enti locali per la formazione degli agenti di polizia locale, la Regione stipula con l'Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione (Éupolis Lombardia) una convenzione annuale o pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di formazione di base oltre che di specifiche iniziative formative di carattere strategico.

7. L'attività didattica di cui al comma 6è prevista in un programma annuale o pluriennale proposto da Éupolis Lombardia alla struttura regionale di cui all'articolo 15, comprensivo:

a) dell'analisi del fabbisogno formativo;

b) della progettazione generale degli interventi e degli indicatori per la loro valutazione;

c) del catalogo degli interventi distribuiti nell'anno di attività, con previsione dettagliata dei costi per singolo intervento.

8. Il finanziamento regionale delle iniziative di cui al comma 6 viene determinato tenuto conto del fabbisogno formativo accertato da Éupolis Lombardia ed è contenuto nei limiti delle previsioni del bilancio regionale. Nei medesimi limiti viene altresì prevista una piattaforma e-learning al fine di incentivare la formazione a distanza per gli operatori che già prestano servizio all'interno della polizia locale.

 

     Art. 35. (Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale)

1. L'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia, già istituita ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana), costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.

2. Presso l'Accademia di cui al comma 1 si svolgono i percorsi di qualificazione e i corsi di aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione e appositi percorsi di qualificazione per i comandanti e i responsabili di servizio di polizia locale.

3. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi e le modalità di funzionamento dell'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia.

4. Il finanziamento regionale delle iniziative di cui al comma 2 viene determinato tenuto conto del fabbisogno formativo accertato dall'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali ed è contenuto nei limiti delle previsioni del bilancio regionale.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 36. (Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali)

1. Per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, gli enti locali osservano le disposizioni di cui ai seguenti articoli:

a) articolo 4, comma 3;

b) articolo 6, commi 4 e 5;

c) articolo 8, commi 3, 4 e 5;

d) articolo 10, comma 2;

e) articolo 21, commi 1 e 2;

f) articolo 22;

g) articolo 23, comma 3;

h) articolo 24, comma 2;

i) articolo 33, commi 1, 2 e 3.

 

     Art. 37. (Norme transitorie e finali)

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 24, comma 1, continuano ad applicarsi i seguenti, in quanto compatibili con la presente legge:

a) il regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 8 (Caratteristiche dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione Lombardia);

b) il regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 2 (Caratteristiche dei distintivi per le uniformi del personale della polizia locale);

c) il regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 3 (Caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale);

d) il regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 4 (Dotazioni dei mezzi di trasporto della polizia locale);

e) il regolamento regionale 4 aprile 2008, n. 1 (Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia), e sue successive modificazioni;

f) il regolamento regionale 29 ottobre 2013, n. 4 (Simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione Lombardia).

 

     Art. 38. (Abrogazione di leggi)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana);

b) la lettera a) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2004);

c) il comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);

d) l'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2008);

e) i commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2009, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ed al bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

2. I risultati e gli effetti delle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse restano validi. Tali disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso, fino a loro conclusione.

 

     Art. 39. (Norma finanziaria)

1. Alle spese per gli accordi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), quantificate in 265.000,00 euro nel 2015 e 300.000,00 euro rispettivamente nel 2016 e 2017 si provvede con le risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza Urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.

2. Alla spesa per gli accordi con gli enti locali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) e per l'attivazione dei nuclei di polizia locale di cui all'articolo 16 quantificata per il 2016 e il 2017 rispettivamente in 500.000,00 euro e 700.000,00 euro si fa fronte mediante riduzione di 500.000,00 euro per il 2016 e di 700.000,00 euro per il 2017 della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' e corrispondente aumento della missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.

3. Agli oneri finanziari per la promozione della giornata della polizia locale regionale di cui all'articolo 18, comma 2, stimati in 10.255,00 euro per il 2015, in 12.785,00 euro per il 2016 e in 5.000,00 euro per il 2017, si provvede con le risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 1 'Polizia locale amministrativa' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.

4. Per il fondo per la difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale di cui all'articolo 19, comma 1, è autorizzata per il 2016 e 2017 la spesa di 10.000,00 euro cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' e corrispondente aumento della missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programmi 1 'Polizia locale amministrativa' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.

5. Alle spese necessarie alla promozione del raccordo radio telematico tra i comandi di cui all'articolo 21, comma 4, stimate in 218.859,00 euro per il 2015, 220.898,00 euro per il 2016 e 221.898,00 euro per il 2017, si provvede con le risorse già stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 1 'Polizia locale amministrativa' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi 2015-2017 e tramite prelievo integrativo per 1.000,00 euro nel 2016 della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi'.

6. Alle spese per la promozione dei percorsi di formazione di base e di aggiornamenti per agenti di polizia locale e progettazione e attivazione di percorsi di qualificazione per ufficiali; corsi per comandanti e responsabili di servizi e seminari specialistici di aggiornamento di cui agli articoli 33, 34 e 35, quantificate in 200.000,00 euro per il 2015 ed 250.000,00 euro per il 2016 e 2017 si provvede per 200.000,00 euro con le risorse stanziate rispettivamente alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 1 'Polizia locale amministrativa' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi e tramite prelievo integrativo per 50.000,00 euro rispettivamente nel 2016 e 2017 della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi'.

7. Agli oneri in conto capitale derivanti dalle spese per interventi di miglioramento della sicurezza urbana e progetti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 25, comma 2, quantificati in 2.400.000,00 euro per il 2015 e in 1.000.000,00 euro per il 2016, si provvede nel 2015 con le risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', Programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi e per 1.000.000,00 euro nel 2016 mediante riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' e corrispondente aumento della missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.

7 bis. Per il fondo in favore degli operatori di polizia locale di cui all'art. 20 bis è autorizzata per gli anni 2020 e 2021 la spesa di 400.000,00 euro annui, a cui si fa fronte mediante prelievo dalla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' e corrispondente aumento della missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 02 'Sistema Integrato di Sicurezza Urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' [10].

7 ter. Alle spese per la dotazione di distintivi identificativi per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, di cui all'art. 22, comma 3 bis, quantificate in 207.500,00 euro per il 2020, si provvede mediante prelievo dalla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' e corrispondente aumento della missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 01 'Polizia locale e amministrativa' - Titolo 1 'Spese correnti' [11].

7 quater. Alle spese per la dotazione delle tessere di riconoscimento per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, di cui all'art. 22, comma 3 bis, quantificate in 1.800,00 euro per il 2019 e in 4.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022, si provvede con le risorse già stanziate alla missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 01 'Polizia locale e amministrativa' - Titolo 1 'Spese correnti.' [12].

7 quinquies. Alle spese per i commi 7 bis e 7 ter per gli esercizi finanziari successivi al 2021 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari [13].

 

     Art. 40. (Clausola valutativa) [14]

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere la sicurezza urbana. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:

a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse impiegate, i soggetti coinvolti nell'attuazione e i beneficiari raggiunti;

b) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;

c) i risultati conseguiti secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare all'Assessore regionale competente.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.


[1] Lettera abrogata dall'art. 16 della L.R. 24 giugno 2015, n. 17.

[2] Periodo soppresso dall'art. 16 della L.R. 24 giugno 2015, n. 17.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 24 giugno 2015, n. 17.

[4] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[5] Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[6] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[7] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 25 maggio 2021, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 della L.R. 16 dicembre 2021, n. 23. La Corte costituzionale, con sentenza 24 maggio 2022, n. 126, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, L.R. 8/2021, limitatamente alle parole «dissuasori di stordimento a contatto,».

[8] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[9] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 6 agosto 2021, n. 15 e così modificato dall'art. 21 della L.R. 16 dicembre 2021, n. 23.

[10] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[11] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[12] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[13] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 marzo 2021, n. 3.