§ 1.10.61 – L.R. 14 aprile 2003, n. 4.
Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:14/04/2003
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto).
Art. 2.  (Politiche regionali).
Art. 3.  (La Regione).
Art. 4.  (La Provincia).
Art. 5.  (Il Comune).
Art. 6.  (Principi organizzativi del servizio).
Art. 7.  (Decentramento e modelli applicativi).
Art. 8.  (Prestazioni degli operatori).
Art. 9.  (Autorità di polizia locale).
Art. 10.  (Configurazione del corpo di polizia locale).
Art. 11.  (Funzioni di polizia amministrativa).
Art. 12.  (Funzioni di polizia giudiziaria).
Art. 13.  (Funzioni di polizia stradale).
Art. 14.  (Funzioni di pubblica sicurezza).
Art. 15.  (Servizi esterni di supporto, soccorso e formazione).
Art. 16.  (Mezzi di servizio).
Art. 17.  (Divisa e distintivi di grado).
Art. 18.  (Strumenti di autotutela).
Art. 19.  (Rinvio a regolamenti regionali)
Art. 20.  (Convenzioni).
Art. 21.  (Coordinamento).
Art. 22.  (Comitato regionale per la sicurezza urbana).
Art. 23.  (Gestione associata del servizio di polizia locale).
Art. 24.  (Competenza territoriale e dipendenza gerarchica).
Art. 25.  (Progetti per la sicurezza urbana).
Art. 26.  (Contenuto dei progetti).
Art. 27.  (Presentazione dei progetti).
Art. 28.  (Finanziamento dei progetti).
Art. 29.  (Verifica dell’attuazione dei progetti).
Art. 30.  (Comitato scientifico).
Art. 30 bis.  (Interventi mirati sul territorio)
Art. 31.  (Attività di prevenzione sociale).
Art. 32.  (Patti locali di sicurezza urbana).
Art. 33.  (Volontariato e associazionismo).
Art. 34.  (Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata).
Art. 35.  (Requisiti e formazione).
Art. 36.  (Dipendenza funzionale).
Art. 37.  (Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo).
Art. 38.  (Concorsi per posti di ufficiale e sottufficiale).
Art. 39.  (Nomina in ruolo).
Art. 40.  (Corsi di preparazione ed aggiornamento professionale).
Art. 41.  (Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale).
Art. 42.  (Condizione di accesso ai finanziamenti regionali).
Art. 43.  (Norme transitorie).
Art. 44.  (Abrogazione di leggi).
Art. 45.  (Norma finanziaria).
Art. 46.  (Entrata in vigore).


§ 1.10.61 – L.R. 14 aprile 2003, n. 4. [1]

Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana.

(B.U. 18 aprile 2003, n. 16 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Finalità e oggetto).

     1. La Regione pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile.

     2. La presente legge, al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nel territorio regionale e nel pieno rispetto dell’esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, definisce gli indirizzi generali dell’organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle province e delle loro forme associative, il coordinamento delle attività e l’esercizio associato delle funzioni, gli interventi regionali per la sicurezza urbana, la collaborazione tra polizia locale e soggetti privati operanti nel settore della vigilanza, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.

     3. Gli interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell’educazione alla legalità e della riqualificazione urbana costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo di un’ordinata e civile convivenza, alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause.

     4. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, concorre con gli enti locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana, a promuovere e realizzare, mediante accordi di collaborazione istituzionale, politiche integrate per la sicurezza urbana e il sostegno alle vittime della criminalità.

 

     Art. 2. (Politiche regionali).

     1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dall’articolo 1, promuove:

     a) la collaborazione istituzionale con i vari enti territoriali e statali, mediante la stipulazione di intese od accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, degli interventi che hanno la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di migliorare e coordinare gli interventi nell’ambito della tutela ambientale e della protezione civile;

     b) le intese e gli accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali, al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli accordi di collaborazione istituzionale a livello locale e di promuovere la conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all’influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e la repressione dei reati contro la natura, l’ambiente e il territorio.

     2. La Regione può partecipare alla formazione e alla stipulazione di accordi di collaborazione istituzionale tra gli enti locali, finalizzati ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo con le attività degli altri soggetti interessati.

     3. Gli accordi di collaborazione istituzionale per la sicurezza urbana contengono, in particolare:

     a) l’analisi delle problematiche concernenti la sicurezza urbana della comunità interessata;

     b) gli obiettivi specifici da perseguire con il coordinamento dell’azione dei soggetti aderenti all’atto e l’indicazione dei risultati attesi;

     c) le azioni concertate ed i relativi tempi di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza sociale, di tutela ambientale e di protezione civile.

 

          Art. 3. (La Regione).

     1. Con la presente legge la Regione:

     a) assume il compito di sviluppare politiche proprie per le finalità di cui all’articolo 1 e di promuoverne la realizzazione a livello locale;

     b) promuove il coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra queste e le attività proprie degli organi decentrati dello Stato;

     c) promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, di tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, province, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell’ordine e della sicurezza pubblica.

     2. La Regione assume altresì il compito di:

     a) fornire supporto, anche di carattere finanziario, ed assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza di cui all’articolo 32;

     b) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione sul tema della sicurezza dei cittadini e sulle tematiche attinenti la prevenzione e la repressione dei reati contro la natura, l’ambiente e il territorio;

     c) sostenere con appositi finanziamenti la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana di cui all’articolo 25 ed incentivare la realizzazione a livello locale dei patti locali di sicurezza;

     d) promuovere l’aiuto e l’assistenza alle vittime di reato;

     e) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e tutela dell’ambiente e del territorio;

     f) fornire sostegno all’attività operativa, di formazione e di aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale;

     g) sviluppare azioni di prevenzione sociale in favore dei soggetti a rischio;

     h) favorire l’esercizio dell’attività sportiva all’interno dei corpi e servizi di polizia locale, invitando gli enti locali a promuovere e sostenere l’attività agonistica di dipendenti impegnati in discipline sportive olimpiche qualora l’atleta sia convocato dalla federazione nazionale di riferimento.

 

     Art. 4. (La Provincia).

     1. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, con riferimento in particolare all’attività venatoria e di tutela dell’ambiente e del territorio, concorre anche alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana con:

     a) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana di cui all’articolo 25, la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui all’articolo 32;

     b) la realizzazione di attività di formazione professionale rivolta ad operatori pubblici, del privato sociale e del volontariato in tema di sicurezza urbana, avuto particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori della pubblica amministrazione e del volontariato e operatori delle forze dell’ordine presenti nel territorio provinciale;

     c) la collaborazione del corpo di polizia locale della provincia, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, alle attività previste nel patto locale di sicurezza urbana e, più in generale, all’espletamento delle attività di controllo del territorio, privilegiando le aree ove è assente la polizia locale del comune;

     d) la promozione e, d’intesa con la Giunta regionale, la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di criminalità diffusa o organizzata.

 

     Art. 5. (Il Comune).

     1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:

     a) la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana di cui all’articolo 25 e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui all’articolo 32;

     b) l’orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all’interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;

     c) l’assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell’ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell’ambito delle competenze relative all’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

     d) lo svolgimento di azioni positive quali campagne informative, interventi di arredo e riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, l’istituzione della vigilanza di quartiere o di altri strumenti e figure professionali con compiti esclusivamente preventivi, la collaborazione con gli istituti di vigilanza privata, la promozione di attività di animazione culturale in zone a rischio, lo sviluppo di attività volte all’integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati e ogni altra azione finalizzata a ridurre l’allarme sociale, il numero delle vittime di reato, la criminalità e gli atti incivili.

 

     Art. 6. (Principi organizzativi del servizio).

     1. Ogni ente locale in cui è istituito il servizio di polizia locale deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l’efficienza, l’efficacia e la continuità operativa.

     2. La Giunta regionale, in situazioni particolari rappresentate nel Comitato regionale per la sicurezza urbana di cui all’articolo 22, definisce i criteri organizzativi di carattere generale cui gli enti locali possono attenersi nella organizzazione del servizio di polizia locale.

     3. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l’ordinamento, le modalità di impiego del personale e l’organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla presente legge.

 

     Art. 7. (Decentramento e modelli applicativi).

     1. Gli enti locali possono istituire presidi decentrati di polizia locale.

     2. I modelli applicativi del controllo di zona devono essere impostati sul presidio fisico e conoscitivo del territorio.

 

     Art. 8. (Prestazioni degli operatori).

     1. Gli operatori di polizia locale si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali.

     2. Le prestazioni degli operatori di polizia locale, con riferimento ai profili professionali, sono individuate dall’ente di appartenenza nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.

     3. Nell’espletamento del servizio d’istituto gli appartenenti alla polizia locale, subordinati funzionalmente all’autorità giudiziaria come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili, in via amministrativa e penale, per gli atti compiuti in difformità.

     4. Gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

     5. L’esclusività dei compiti di cui al comma 4 è garantita anche negli enti ove presti servizio un solo operatore di polizia locale.

 

     Art. 9. (Autorità di polizia locale).

     1. Al Sindaco e al Presidente della provincia competono la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al comandante o al responsabile del servizio di polizia locale per l’efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

     2. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del comandante e del responsabile del servizio, gli stessi sono responsabili verso il Sindaco o il Presidente della provincia dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.

 

     Art. 10. (Configurazione del corpo di polizia locale).

     1. Il corpo o il servizio di polizia locale, ove istituiti, non possono costituire strutture intermedie di settori amministrativi più ampi, né essere posti alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.

     2. Il comando del corpo o del servizio è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla polizia locale.

 

     Art. 11. (Funzioni di polizia amministrativa).

     1. La polizia locale, nell’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

 

     Art. 12. (Funzioni di polizia giudiziaria).

     1. Nello svolgimento dell’attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei corpi e i responsabili dei servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri comandi di polizia locale che con le forze di polizia dello Stato.

 

     Art. 13. (Funzioni di polizia stradale).

     1. Gli operatori di polizia locale espletano i servizi di polizia stradale negli ambiti territoriali secondo le modalità fissate dalla legge.

 

     Art. 14. (Funzioni di pubblica sicurezza).

     1. Nell’esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, la polizia locale pone il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.

     2. L’attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la particolare conformazione e le specifiche esigenze dei contesti urbani e rurali, deve essere sorretta da adeguati strumenti di analisi volti ad individuare le priorità da affrontare, il loro livello di criticità e le azioni da porre in essere, con particolare riguardo alla prevenzione.

 

     Art. 15. (Servizi esterni di supporto, soccorso e formazione).

     1. La polizia locale, nell’ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell’ambiente e del territorio e l’ordinato vivere civile.

     2. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell’autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall’ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

     3. Laddove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

 

     Art. 16. (Mezzi di servizio).

     1 . Le attività di polizia locale sono svolte anche con l’utilizzo di veicoli.

     2. I corpi e i servizi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi lacuali o comunque per le acque interne; per particolari servizi relativi ad eventi che presentano specifiche criticità o che interessano il territorio di più comuni, possono essere dotati di mezzi operativi adatti alla natura del servizio o del territorio, ivi compresi i mezzi aerei.

 

     Art. 17. (Divisa e distintivi di grado).

     1. La divisa degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori.

     2. Le divise sono:

     a) ordinarie;

     b) di servizio;

     c) per i servizi di onore e di rappresentanza.

     3. Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell’operatore e dell’ente di appartenenza, nonché lo stemma della Regione Lombardia.

     4. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto alla polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.

 

          Art. 18. (Strumenti di autotutela).

     1. Gli operatori di polizia locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell’incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.

     2. Nei servizi in borghese i dispositivi devono essere occultati.

     3. I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto; l’addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego, sono demandati al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale.

     4. L’assegnazione dei dispositivi di coazione fisica deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale.

 

     Art. 19. (Rinvio a regolamenti regionali) [2].

     1. Con uno o più regolamenti regionali, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinati [3]:

     a) i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla polizia locale;

     b) gli strumenti che devono essere tenuti a bordo dei mezzi di trasporto;

     c) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le loro modalità d’uso e gli elementi identificativi di cui all’articolo 17, comma 3;

     d) i modelli cui si conformano i distintivi da porre sulle uniformi degli operatori di polizia locale;

     e) i simboli distintivi di grado per la polizia locale;

     f) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori.

     2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, o nel diverso termine stabilito dai regolamenti medesimi, i comuni e le province provvedono all’adeguamento dei regolamenti vigenti.

 

     Art. 20. (Convenzioni).

     1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare convenzioni con imprese produttrici al fine di agevolare gli enti locali nella dotazione del vestiario e degli strumenti operativi previsti dagli articoli 16,17 e 18, nonché di strumentazione informatica.

     2. Gli enti locali hanno facoltà di aderire alle predette convenzioni, ovvero di provvedere direttamente all’acquisto del vestiario e degli strumenti operativi, fermo restando che gli stessi devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dai regolamenti di cui all’articolo 19.

 

     Art. 21. (Coordinamento).

     1. Al fine di assicurare la collaborazione e l’integrazione delle attività dei corpi e dei ser-vizi di polizia locale, la Giunta regionale, nell’ambito della propria organizzazione, costituisce apposita struttura di coordinamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale. Della struttura organizzativa possono far parte anche appartenenti a corpi e servizi di polizia locale operanti in Lombardia. Ove si renda necessario, la Regione attiva l'intervento della struttura di coordinamento.

     2. La struttura di coordinamento, in particolare, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Comitato di cui all’articolo 22:

     a) promuove il coordinamento tra i comandi di polizia locale nei casi in cui fenomeni o avvenimenti, rilevanti per i compiti di polizia locale, interessino il territorio di più comuni o di più province, ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell’allarme sociale, l’azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima;

     b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;

     c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale in merito ai criteri e modalità per la gestione associata del servizio, alla realizzazione e gestione del sistema informativo unificato, alle procedure operative per l’espletamento del servizio, agli strumenti e mezzi di supporto per l’incremento dell’efficacia dei servizi ed il loro coordinamento, all’adozione della modulistica unica.

     3. Nel perseguimento dei fini indicati al comma 1, la Giunta regionale può individuare strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l’attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione istituzionale a mezzo internet e a mezzo stampa . La Giunta regionale può altresì costituire o promuovere la costituzione di servizi specialistici, anche distaccati sul territorio, che svolgono, su richiesta degli enti locali, attività di monitoraggio del territorio, di controllo ambientale e quant’altro attenga alle specifiche funzioni di polizia locale.

     4. Nell’ottica di agevolare lo svolgimento dei compiti della polizia locale, la Giunta regionale definisce linee guida per le procedure operative da seguire nell’espletamento del servizio e promuove l’adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.

     5. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi dei servizi di polizia locale e degli stessi con la struttura di coordinamento regionale. La Regione individua le caratteristiche tecniche delle centrali operative e della strumentazione accessoria.

     6. Allo scopo di potenziare l’operatività della polizia locale e di consentirne il pronto coinvolgimento in caso di necessità, la Regione promuove l’istituzione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il comando più vicino al luogo dell’evento per il quale si richiede l’intervento.

 

          Art. 22. (Comitato regionale per la sicurezza urbana).

     1. E’ istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la sicurezza urbana.

     2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composto da:

     a) i presidenti delle province lombarde o assessori loro delegati;

     b) i sindaci dei capoluoghi di provincia o assessori loro delegati;

     c) sette sindaci, o assessori loro delegati, designati dalla Conferenza regionale delle autonomie, in rappresentanza dei sindaci di comuni non capoluogo di provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

     3. Il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di polizia locale partecipa al Comitato regionale per la sicurezza urbana.

     4. Il Comitato costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza urbana. Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno, mediante convocazione del Presidente. Il Comitato adotta un proprio regolamento interno che faciliti l’iniziativa dei suoi componenti.

     5. Il Comitato individua le linee programmatiche degli interventi regionali in materia di sicurezza urbana di cui all’articolo 25 e definisce gli indirizzi per il coordinamento regionale delle polizie locali.

     6. Il Presidente della Giunta regionale, in relazione a specifiche e contingenti esigenze, può invitare alle sedute del Comitato anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2. Per assicurare un opportuno raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per la sicurezza urbana assumono le intese del caso con il Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di Presidente della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza.

 

     Art. 23. (Gestione associata del servizio di polizia locale).

     1. La Regione promuove ed incentiva la gestione associata del servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio lombardo.

     2. Tra le forme di gestione associata si intendono compresi anche i consorzi istituiti con legge regionale per la gestione delle aree protette regionali ed il cui personale svolge funzioni di polizia locale.

 

     Art. 24. (Competenza territoriale e dipendenza gerarchica).

     1. Gli operatori di polizia locale dei singoli enti che aderiscono al servizio associato, svolgono il servizio nell’intero ambito territoriale derivante dall’associazione, con le modalità previste dall’accordo intercorso tra gli enti.

     2. Gli operatori di polizia locale, nell’esercizio delle loro funzioni in ambito associativo, dipendono funzionalmente dal Sindaco o dal Presidente della provincia e, operativamente, dal comandante della polizia locale del comune o della provincia del luogo ove si svolge il servizio.

 

     Art. 25. (Progetti per la sicurezza urbana).

     1. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, anche in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana.

     2. In particolare la Regione promuove:

     a) la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana, con particolare riferimento alle aree ad alto tasso di criminalità;

     b) la costituzione di un fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità;

     b bis) la stipulazione di intese con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l’acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza [4].

 

     Art. 26. (Contenuto dei progetti).

     1. I progetti sono finalizzati all'ottenimento di più alti livelli di sicurezza urbana, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale.

     2. I progetti presentati dagli enti locali competenti, in forma singola o associata, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 27, comma 4, possono riguardare in particolare [5]:

     a) apertura di presidi territoriali decentrati di polizia locale;

     a bis) costruzione, ristrutturazione, modifica o acquisto di immobili da adibire a comandi di polizia locale [6];

     b) potenziamenti degli apparati radio;

     c) rinnovo e incremento delle dotazioni tecnico/strumentali e del parco autoveicoli;

     d) collegamenti telefonici, telematici, servizi informatici, installazione di colonnine di soccorso e sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali e più a rischio;

     e) modernizzazione delle sale operative e di rilevamento satellitare per l’individuazione delle pattuglie sul territorio;

     f) acquisizione di strumenti operativi di tutela per il personale della polizia locale;

     g) incremento del nastro orario oltre le dodici ore giornaliere, con estensione del servizio nella fascia serale e notturna;

     h) realizzazione di servizi per l’istituzione del “vigile di quartiere”, con particolare riferimento alle zone abitative e commerciali;

     i) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;

     j) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza nei confronti di donne, bambini ed anziani;

     k) potenziamento dell’attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo dei parchi, giardini e scuole nonché dell’agglomerato urbano e delle abitazioni isolate, anche nella forma di sistemi di allarmi collocati sulla persona con segnale trasmesso verso le centrali operative delle forze dell’ordine [7];

     k bis) incremento delle attività dirette alla tutela dell’ambiente ed in particolare alla salvaguardia della fauna e del territorio [8];

     l) iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, edifici abbandonati, aree dismesse;

     m) incremento dei servizi festivi;

     n) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza;

 

     Art. 27. (Presentazione dei progetti). [9]

     1. I progetti sono presentati:

     a) dalle province che abbiano adottato il regolamento del corpo di polizia locale;

     b) dalle comunità montane o da singoli comuni, con una popolazione di almeno diecimila abitanti o almeno sette addetti al servizio di polizia locale, che abbiano adottato il regolamento del corpo o del servizio di polizia locale;

     c) dai comuni nei quali si siano verificate, nell’ultimo anno, emergenze di criminalità ;

     d) dai comuni che, privi dei requisiti di cui alla lettera b), non possono associarsi con altri comuni per particolari condizioni geografiche ovvero sono interessati da fenomeni di rilevante incremento stagionale della popolazione o da consistenti flussi turistici;

     e) da più comuni in accordo tra loro che complessivamente abbiano una popolazione di almeno diecimila abitanti o un minimo di sette addetti di polizia locale coinvolti nel progetto, ovvero, in mancanza dei predetti requisiti numerici, da almeno cinque comuni in accordo tra loro;

     f) dai consorzi istituiti con legge regionale per la gestione delle aree protette regionali.

     2. Ai vari progetti di cui al comma 1 possono partecipare anche le province e le comunità montane.

     3. Per esigenze di omogeneità e di continuità territoriale, gli enti che si associano devono essere territorialmente confinanti, salvo deroghe motivate, sentito il parere del Comitato scientifico di cui all’articolo 30.

     4. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, determina ogni due anni, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica, i criteri, le priorità per l’assegnazione dei finanziamenti ai progetti, i termini e le modalità per la presentazione degli stessi, gli interventi ammissibili nonché gli importi massimi e minimi finanziabili, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 26.

 

     Art. 28. (Finanziamento dei progetti).

     1. Il piano di assegnazione dei finanziamenti ai progetti ammessi è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande.

     2. Entro i successivi trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 1, la struttura provvede all'erogazione del finanziamento assegnato.

     3. Ogni progetto è finanziato fino ad un massimo del settanta per cento delle spese previste per la sua realizzazione.

 

     Art. 29. (Verifica dell’attuazione dei progetti).

     1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, la Regione, almeno una volta all’anno, riunisce tutti gli enti locali lombardi, invitando il Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di Presidente della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, al fine di svolgere una ricognizione sullo stato di attuazione dei progetti di cui alla presente legge e per formulare indirizzi generali sugli interventi regionali di cui all’articolo 25.

 

     Art. 30. (Comitato scientifico).

     1. E’ istituito presso la Giunta regionale il Comitato scientifico; il Comitato dura in carica per l’intera legislatura e fino al suo rinnovo.

     2. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri, scelti tra personalità con specifiche competenze professionali e scientifiche nel campo della sicurezza urbana e della prevenzione del crimine, eletti dal Consiglio regionale, garantendo comunque la presenza di almeno due rappresentanti della minoranza.

     3. Per i componenti del Comitato scientifico che comunque hanno diretta relazione con i progetti presentati, vige l’obbligo generale di astensione.

     4. Il Comitato scientifico esprime parere alla competente struttura della Giunta in merito alla valutazione dei progetti di cui all’articolo 25.

 

     Art. 30 bis. (Interventi mirati sul territorio) [10]

     1. In attuazione del principio di sussidarietà e in deroga a quanto previsto dagli articoli da 25 a 30, la Giunta regionale può avvalersi altresì degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale).

 

     Art. 31. (Attività di prevenzione sociale).

     1. La Regione promuove l’attività di prevenzione sociale in base alle proprie competenze e sostenendo l’attività degli enti locali, potenziando in particolare:

     a) le politiche di prevenzione del disagio sociale, di accoglienza, di solidarietà, di inclusione sociale, attraverso la promozione dei diritti di cittadinanza e di pari opportunità;

     b) gli interventi finalizzati alla soluzione dei problemi del disagio abitativo, dell’igiene e della sicurezza sanitaria, con riferimento anche a temporanei insediamenti previsti per i nomadi;

     c) lo sviluppo di azioni nel settore educativo e dell’informazione, a favore delle scuole, delle università e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa;

     d) l’attuazione dei programmi previsti dalla normativa regionale vigente in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi;

     e) il coinvolgimento delle categorie economiche ed imprenditoriali, dei sindacati, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell’Ispettorato del lavoro, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, per affermare la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro e contrastare il lavoro irregolare e minorile.

 

     Art. 32. (Patti locali di sicurezza urbana).

     1. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l’integrazione tra le politiche e le azioni che, a livello locale, hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.

     2. Il patto locale di sicurezza è promosso da uno o più sindaci dei comuni interessati ed è teso a favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché delle province e degli altri enti e associazioni presenti sul territorio.

     3. Il patto locale di sicurezza urbana può interessare:

     a) un comune singolo od un insieme di comuni, anche di diversi ambiti provinciali;

     b) un quartiere singolo od un insieme di quartieri di un comune.

     4. Il patto locale di sicurezza urbana prevede:

     a) l’analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;

     b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.

     5. Con specifica deliberazione la Giunta regionale definisce altresì le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti, per il programma di azioni previsto e per i soggetti da coinvolgere, nonché le procedure e le modalità di raccordo di tali patti con il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 25.

 

          Art. 33. (Volontariato e associazionismo).

     1. La Regione promuove l’attività del volontariato e dell’associazionismo rivolta all’animazione sociale, culturale e di aiuto alle vittime di reato e per perseguire attività di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità.

     2. La Regione, a tale fine, concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato senza alcuna finalità di carattere politico, iscritte ai registri di cui alla legislazione regionale sull’associazionismo ed il volontariato, che operano esclusivamente nel campo dell’animazione sociale e culturale e di aiuto alle vittime di reato, per la realizzazione di specifiche iniziative. La commissione consiliare competente esprime parere vincolante alla Giunta regionale sugli statuti tipo delle associazioni di cui al presente comma. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di investimento.

 

     Art. 34. (Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata).

     1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi della collaborazione di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un’efficace forma di sostegno nell’attività di presidio del territorio.

     2. Al fine di attuare la collaborazione di cui al comma 1, gli enti locali, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipulano apposite convenzioni con gli istituti di vigilanza anche per avvalersi della professionalità, dell’organizzazione e del supporto tecnologico degli stessi.

     3. In tale veste, le guardie particolari giurate svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le forze di polizia dello Stato od enti a vario titolo competenti per esigenze riguardanti esclusivamente:

     a) eventi che possano arrecare danno o disagio;

     b) interventi di tutela del patrimonio pubblico;

     c) sorveglianza di luoghi pubblici e segnalazione di comportamenti di disturbo alla quiete pubblica;

     d) situazioni di pericolo che richiedano interventi urgenti e tempestiva segnalazione agli enti competenti, anche per eventi che richiedano l’intervento della protezione civile.

     4. Il Sindaco o il Presidente della provincia, qualora intendono avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, inoltrano apposita comunicazione al Questore della provincia al fine di consentire alla medesima autorità di pubblica sicurezza di impartire le opportune direttive e di esercitare la prevista vigilanza.

     5. La Giunta regionale disciplina le caratteristiche di elementi identificativi di abbigliamento che le guardie particolari giurate sono tenute ad indossare nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 35. (Requisiti e formazione).

     1. La collaborazione di cui all’articolo 34 è subordinata al possesso del certificato di idoneità rilasciato dalla Regione, previa frequenza di corsi di formazione i cui oneri sono a carico dei privati richiedenti. Al termine dei predetti corsi i partecipanti sostengono un esame per il rilascio del certificato di idoneità. La Commissione esaminatrice è composta da tre appartenenti all’amministrazione regionale nominati con provvedimento del dirigente della competente struttura della Giunta.

     2. Le guardie giurate in possesso di tale certificato partecipano periodicamente a corsi di aggiornamento professionale i cui oneri sono a carico dei privati richiedenti.

     3. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, con apposita deliberazione, definisce le modalità organizzative, i contenuti, la durata, nonché le prove finali dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 2.

     4. L’Istituto Regionale Lombardo di Formazione del Personale della pubblica amministrazione (IReF) è organo certificatore della qualità dei suddetti corsi nonché della loro conformità ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.

     5. La competente struttura regionale forma appositi elenchi degli idonei, articolati su base provinciale, e li inoltra ai Sindaci e ai Presidenti delle province.

     6. Gli enti locali si avvalgono della collaborazione delle guardie particolari giurate attraverso gli elenchi di cui al comma 5.

 

     Art. 36. (Dipendenza funzionale).

     1. Il Sindaco e il Presidente della provincia, nei casi di necessità, previo raccordo con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, richiedono agli istituti di vigilanza la disponibilità del personale iscritto negli elenchi di cui all’articolo 35, comma 5, per la predisposizione dei servizi.

     2. Le guardie particolari giurate, sulla base delle problematiche emerse in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, possono essere attivate dal Sindaco del comune o dal Presidente della provincia competenti per territorio, ferma restando la dipendenza funzionale dal comandante della polizia locale del comune o della provincia o dal responsabile del servizio di polizia locale dell’ente che ne ha richiesto l’ausilio.

     3. Le guardie particolari giurate possono assicurare la propria attività nell’arco delle ventiquattro ore, anche nei giorni festivi; a tal fine sono in diretto contatto con le centrali operative della polizia locale per le eventuali emergenze.

 

     Art. 37. (Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo).

     1. Ai fini della copertura di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente di polizia locale i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione agli stessi sono disciplinati, nel rispetto della contrattazione collettiva, dai regolamenti degli enti locali, dalle norme della presente legge e dalle disposizioni attuative emanate dal Consiglio regionale.

     2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità psicofisica, da accertarsi preventivamente da parte della azienda sanitaria locale competente per territorio, secondo modalità stabilite dal Consiglio regionale.

     3. Nell’organizzazione dei corpi e dei servizi, ivi compresa la partecipazione ai corsi di formazione professionale, si applicano i principi contenuti nella legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e nella legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).

 

     Art. 38. (Concorsi per posti di ufficiale e sottufficiale).

     1. Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della polizia locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione sulle diverse categorie professionali.

 

     Art. 39. (Nomina in ruolo).

     1. I vincitori dei concorsi per posti di ufficiale, sottufficiale e agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base per gli agenti e di qualificazione professionale per sottufficiali e ufficiali, da svol-gersi a norma dell’articolo 40.

     2. Ai fini della nomina in ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova è espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui al comma 1.

     3. Durante il periodo di prova, e comunque sino all’espletamento del corso di formazione di base per agenti e di qualificazione per sottufficiali e ufficiali, il personale vincitore del concorso per posti di agente, sottufficiale e ufficiale non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o ufficiale di polizia giudiziaria, fatta salva l'attività pratica inerente all'effettuazione dei corsi di cui al comma 1.

     4. All’atto della nomina in ruolo, gli enti locali che hanno proceduto all’assunzione comunicano alla competente struttura della Regione i nominativi dei dipendenti assunti affinché gli stessi siano inseriti nell’ apposito albo tenuto dalla struttura medesima. Gli enti locali comunicano altresì alla struttura regionale le cessazioni dal servizio degli operatori di polizia locale.

 

          Art. 40. (Corsi di preparazione ed aggiornamento professionale).

     1. La Regione promuove ed organizza i corsi di qualificazione e formazione di base per i vincitori dei concorsi di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente, di cui all’articolo 39, comma 1, tenuto conto dei vigenti accordi di livello regionale inerenti alla formazione dei dipendenti pubblici, stipulati tra le organizzazioni sindacali, la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali, nonché delle precedenti esperienze formative realizzate dagli enti locali per il personale addetto alla polizia locale.

     2. La Regione promuove la formazione per la preparazione alle funzioni di polizia locale ed organizza corsi formativi di preparazione ai concorsi banditi dagli enti competenti per il reclutamento del personale di polizia locale. La selezione per la partecipazione a detti corsi è effettuata dagli enti locali sulla base del numero dei posti che intendono coprire [11].

     3. I corsi di cui al comma 2 possono essere promossi ed organizzati anche dagli enti locali, con l'osservanza delle modalità e dei criteri di cui al comma 5, verificata dalla Giunta regionale.

     4. Coloro che hanno frequentato i corsi formativi di preparazione e superato gli esami finali sono iscritti in apposito elenco conservato ed aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale. L'iscrizione all'elenco costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l'assunzione di personale di polizia locale a tempo determinato. I corsi di cui al presente comma devono essere stati frequentati con esito positivo anche dagli ufficiali e sottufficiali assunti a tempo determinato.

     5. Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi di cui all'articolo 39 ed al presente articolo, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi formativi, sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

     6. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli enti locali per la formazione del personale addetto alle funzioni di polizia locale, la Regione stipula con l'Istituto Regionale Lombardo di Formazione del Personale della pubblica amministrazione (IReF) una convenzione annuale o pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, dei corsi di preparazione ai concorsi, dei corsi di formazione di base, di qualificazione e di aggiornamento professionale, che l’IReF gestisce direttamente o stipulando convenzioni per lo svolgimento in forma indiretta.

     7. Il volume delle iniziative formative previste dalla convenzione è contenuto nei limiti dei finanziamenti annuali ed è approvato con provvedimento della Giunta regionale, sulla base delle previsioni del bilancio della Regione.

     8. Nel determinare il finanziamento delle iniziative, la Giunta regionale tiene conto del reale fabbisogno formativo accertato sulla scorta della domanda proveniente dagli enti locali e dalle ricerche dell’IReF.

     9. L’attività didattica disciplinata dalla convenzione è prevista in un programma annuale o pluriennale definito dall’IReF, il cui contenuto è comprensivo:

     a) dell’analisi del fabbisogno;

     b) della progettazione generale degli interventi;

     c) del catalogo degli interventi distribuiti nel corso dell’anno di attività, incluse le attività svolte in forma decentrata e regolate da convenzione.

 

     Art. 41. (Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale).

     1. E’ istituita l’Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia; l’Accademia costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.

     2. Presso l’Accademia si svolgono i corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione ed appositi corsi di aggiornamento per i comandanti dei corpi di polizia locale.

     3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera con proprio atto di indirizzo la costituzione dell’Accademia, la definizione degli organi e le modalità di funzionamento.

 

     Art. 42. (Condizione di accesso ai finanziamenti regionali).

     1. Il rispetto di quanto previsto nella presente legge è condizione essenziale per l’accesso ai finanziamenti regionali.

 

     Art. 43. (Norme transitorie). [12]

     [1. Fino all’approvazione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di cui all’articolo 27, comma 2, si applicano, per l’erogazione dei finanziamenti regionali, i criteri e le modalità previsti nelle deliberazioni del Consiglio regionale adottate in attuazione della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza nei comuni).

     2. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 dell’articolo 19, le caratteristiche delle dotazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dello stesso articolo, sono quelle degli allegati B e D della legge regionale 8 maggio 1990, n. 39 (Mezzi, strumenti, uniformi e distintivi di grado degli addetti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia).]

 

          Art. 44. (Abrogazione di leggi).

     1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie contenute nella presente legge, sono abrogate le seguenti norme regionali:

     a) legge regionale 17 maggio 1985, n. 43 (Norme in materia di polizia locale);

     b) legge regionale 8 maggio 1990, n. 39 (Mezzi, strumenti, uniformi e distintivi di grado degli addetti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia);

     c) legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza nei comuni);

     d) il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

     2. Sono altresì abrogati i commi 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163, dell’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n.1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’).

 

     Art. 45. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato regionale per la sicurezza urbana, di cui all’articolo 22, e del Comitato scientifico, di cui all’articolo 30, si provvede con le risorse stanziate annualmente all’UPB 5.0.2.0.1.184 “Spese postali, telefoniche e altre spese generali“.

     2. Per le spese per la costituzione della struttura di coordinamento di cui all’articolo 21, comma 1 è autorizzata per l’anno 2003 l’ulteriore spesa in capitale di € 1.000.000,00 in incremento rispetto le risorse già stanziate all’UPB 1.2.1.1.3.10 “Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza“ del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.

     3. Per le spese per la costituzione della struttura di coordinamento di cui al comma 2, relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n.34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e successive modificazioni ed integrazioni. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge regionale 34/78.

     4. Agli investimenti per il finanziamento dei progetti per la sicurezza urbana di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a) si provvede con le risorse stanziate all’UPB 1.2.1.1.3.10 “Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell’espletamento dei servizi di sorveglianza”.

     5. Al finanziamento del fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b) e alle spese per i corsi di qualificazione, formazione, preparazione ai concorsi e aggiornamento professionale del personale addetto a funzioni di polizia locale, di cui all’articolo 40, si provvede con le risorse appositamente stanziate all’UPB 1.2.1.1.2.9 “Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza”.

     6. Per le spese di cui al comma 5, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2003, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all’espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi previsti da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 34/78.

     7. All’onere di € 1.000.000,00 di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell’UPB 5.0.4.0.3.211 “Fondo per il finanziamento di spese di investimento” per l’esercizio finanziario 2003.

     8. All’autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.

     9. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni:

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

     - Alla funzione obiettivo 5.0.4 “Fondi”, spese in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 5.0.4.0.3.211 “Fondo per il finanziamento di spese di investimento” è ridotta di € 1.000.000,00;

     - alla funzione obiettivo 1.2.1 “Sicurezza dei cittadini e del territorio” la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 1.2.1.1.3.10 “Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell’espletamento dei servizi di sorveglianza” è incrementata di € 1.000.000,00.

 

     Art. 46. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 38 della L.R. 1 aprile 2015, n. 6.

[2] Rubrica così sostituita dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[3] Alinea così sostituito dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[5] Alinea così sostituito dall’art. 1 della L.R. 14 luglio 2006, n. 13.

[6] Lettera inserita dall’art. 1 della L.R. 14 luglio 2006, n. 13.

[7] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[8] Lettera inserita dall’art. 1 della L.R. 14 luglio 2006, n. 13.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 14 luglio 2006, n. 13.

[10] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[11] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 14 luglio 2006, n. 13.

[12] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 14 luglio 2006, n. 13.