§ 4.5.115 - L.R. 2 maggio 2003, n. 5.
Modifiche e integrazioni a leggi regionali sui trasporti.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:02/05/2003
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di strade e autostrade regionali).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di demanio della navigazione e di servizi lacuali).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 4.5.115 - L.R. 2 maggio 2003, n. 5. [1]

Modifiche e integrazioni a leggi regionali sui trasporti.

(B.U. 6 maggio 2003, n. 19 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di strade e autostrade regionali).

     1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     “Art. 4. (Manutenzione della rete viaria).

     1. La Regione promuove il conseguimento di condizioni di efficienza e sicurezza della rete viaria di interesse regionale attraverso la definizione di standard prestazionali e criteri di manutenzione delle strade, delle loro pertinenze ed opere d’arte, da adottarsi sia in sede di progettazione che di gestione delle opere.

     2. La Regione definisce appositi accordi con le province ed i comuni per la manutenzione ordinaria della rete viaria al fine di conseguire un più elevato livello di prestazioni della rete, anche in termini di riduzione delle condizioni di rischio di incidenti stradali.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentite le province e la competente commissione consiliare, stabilisce standard minimi di manutenzione della rete viaria, cui gli enti competenti sono tenuti ad uniformarsi.

     4. Gli standard minimi di cui al comma 3 definiscono i livelli di qualità minimi da assicurarsi, nonché le tipologie ed i cicli di manutenzione programmata, specifici per ogni classe stradale, così come definita sulla base della classificazione di cui all’articolo 3.

     5. Le province e i comuni, anche su proposta della Giunta regionale, possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate a conseguire livelli omogenei di gestione, manutenzione e vigilanza di specifiche tratte stradali e delle relative pertinenze ed opere d’arte.”;

     b) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:

     “Art. 5 bis. (Norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade e autostrade).

     1. Con regolamento della Giunta regionale sono indicate le norme che definiscono le caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione di nuovi tronchi viari e per l’adeguamento di tronchi viari esistenti, ricadenti nel territorio lombardo, nonché le modalità per la concessione di deroghe alle suddette norme in caso di sussistenza di vincoli fisici, geomorfologici, paesistici,archeologici o insediativi che ne limitino il rispetto. In tali casi, contestualmente al rilascio della deroga, devono essere definiti gli interventi e le soluzioni atti a garantire la sicurezza della circolazione.

     2. La competenza al rilascio delle deroghe di cui al comma 1 è della Regione relativamente alle autostrade regionali, alle tratte stradali che interessino più province ed ai raccordi alla rete autostradale, degli enti proprietari delle strade nei restanti casi.

     3. Fino all’entrata in vigore delle norme di cui al comma 1 si applicano, anche al fine del rilascio delle deroghe di cui ai commi 1 e 2, le norme funzionali e geometriche approvate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).”;

     c) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     “Art. 6. (Definizione di autostrade regionali).

     1. Si definiscono autostrade regionali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del d.lgs. 112/1998, nonché in attuazione della potestà legislativa riconosciuta alla Regione in materia di lavori pubblici dal titolo V della parte II della Costituzione, le arterie stradali aventi le seguenti caratteristiche:

     a) sviluppo del tracciato interamente compreso nel territorio della Lombardia, ivi compreso il raccordo ai confini regionali qualora concorrente alla funzionalità del tracciato;

     b) assolvimento di richieste di mobilità prevalentemente originate o destinate nel territorio della Lombardia;

     c) due o più corsie per senso di marcia e corsie di emergenza.

     2. Hanno altresì carattere regionale, ai sensi e per gli effetti della presente legge, le tratte autostradali che raccordano autostrade regionali alla rete nazionale ed alla rete di altre regioni.”;

     d) dopo il comma 1 dell’articolo 17 (Pubblicità stradale) è aggiunto il seguente comma 1 bis:

     “1 bis. I criteri di cui al comma 1 hanno carattere vincolante nei confronti degli enti proprietari di strade e si applicano all’intera rete stradale extraurbana della Lombardia, ivi comprese le tratte stradali a carattere statale o provinciale in attraversamento di centri abitati, ancorché declassificate.”.

     2. La Regione anticipa con risorse proprie la realizzazione degli interventi relativi all’accessibilità viaria al nuovo polo esterno della Fiera di Milano, a valere sui fondi allo scopo destinati dallo Stato. L’erogazione a favore dei soggetti attuatori degli interventi è regolata da appositi atti convenzionali.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di demanio della navigazione e di servizi lacuali).

     1. [Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 2 dell’articolo 6 (Funzioni dei comuni) è aggiunto il seguente comma 2bis:

     “2 bis. Spettano altresì ai comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione e l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 151 e 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della l. 8 ottobre 1997, n. 353), nonché agli articoli 33 e 37 del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), salva l’applicazione degli articoli 9, comma 3, e 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) fino all’entrata in vigore del d.lgs 380/2001, per gli interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale.”;

     b) il comma 3 bis dell’articolo 11 (Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne) è sostituito dal seguente:

     "3 bis. Dal 1° gennaio 2002 l’ammontare del canone di concessione dei beni del demanio lacuale è determinato in base alle tabelle A,B e C allegate alla presente legge. Il canone di concessione è calcolato distintamente per il valore dell’area concessa (tab. B) e per il valore  dell’opera o struttura, eventualmente già realizzata (tab. C). Per le sole concessioni di ormeggio il canone dovuto è unico e corrisponde al valore del solo spazio occupato dall’unità di navigazione (tab. A). In caso di occupazione senza titolo è dovuto un indennizzo il cui ammontare è pari al canone maggiorato del trenta per cento. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire particolari condizioni di concessione ad enti pubblici territoriali interessati alla valorizzazione del demanio per uso pubblico. La Giunta regionale stabilisce periodicamente l'aggiornamento del coefficiente comunale di cui alle tabelle sopraddette facendo riferimento ai valori medi immobiliari. Con apposito provvedimento della Direzione generale competente, il valore base del canone indicato in tabella è aggiornato nella misura dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il canone della singola concessione, comprese quelle in essere, è aggiornato al nuovo valore con effetto dall’anno solare successivo. Nei casi non definiti nelle tabelle allegate alla presente legge, il canone annuo è determinato facendo riferimento alla tipologia più simile. Il canone risultante dall’applicazione delle tabelle suddette è sempre arrotondato all’euro intero inferiore. Per i laghi Ceresio, Garda, Iseo, Lario e Maggiore il canone minimo annuo, per ogni tipologia di concessione (ormeggio, area, struttura), è stabilito in cento euro. Per gli altri laghi e per il Comune di Monte Isola e la frazione di S. Margherita del Comune di Valsolda il canone minimo annuo è determinato, per ogni tipologia di concessione, in sessanta euro. Nei porti regionali i comuni o le gestioni associate con apposito regolamento possono prevedere concessioni di ormeggio a settimane, a giorni o ad ore, nonché l’utilizzazione dell’ormeggio, a seguito di dichiarazione di non uso dello stesso da parte del concessionario. Il medesimo regolamento, sulla base delle direttive della Giunta regionale, disciplina i canoni e le modalità di assegnazione nonché tariffe particolari per eventuali servizi accessori. Per l’ormeggio temporaneo gli enti delegati possono approntare campi boa in cui applicare tariffe definite sulla base dei servizi effettivamente resi.”;

     c) dopo l’articolo 11 quinquies sono aggiunti i seguenti articoli 11 sexies e 11 septies:

     “Art. 11 sexies. (Regolamento del demanio della navigazione interna).

     1. La Giunta regionale disciplina con regolamento la gestione del demanio della navigazione interna, costituito dal demanio lacuale e dal demanio idroviario. Il regolamento del demanio della navigazione interna, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dal codice della navigazione e dalla presente legge, definisce le procedure per la delimitazione del demanio della navigazione interna e per l’uso di detto demanio, le tipologie di concessioni e i procedimenti per l’affidamento delle stesse, i rapporti tra la Regione e gli enti delegati e le modalità per l’effettuazione della vigilanza sul demanio. Fino all’entrata in vigore del regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla presente legge e le direttive regionali emanate in materia.

     2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui al comma 1 può stabilire particolari modalità di determinazione dei canoni demaniali relative alle concessioni da rilasciarsi agli enti che presentino progetti di valorizzazione del demanio volti a migliorarne l’uso pubblico o di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica.

     3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui al comma 1, determina le modalità per il rilascio di concessioni a privati per progetti tesi al recupero e alla manutenzione dei beni vincolati e per interventi finalizzati alla valorizzazione anche economica del demanio purché ne sia garantito l’uso pubblico. I canoni in questi casi devono essere commisurati all’investimento realizzato, all’uso pubblico garantito e al ritorno economico dell’investimento.

     4. Le modalità relative al rilascio delle concessioni e alla determinazione dei canoni di cui ai commi 2 e 3 sono individuate tenendo conto della necessità di garantire la conservazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale, la valorizzazione dei beni e il miglioramento dell’uso pubblico degli stessi.

Art. 11 septies. (Disciplina della circolazione nautica).

     1. La Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 120 della Costituzione, del codice della navigazione e della presente legge, disciplina, con appositi regolamenti, la circolazione sulle vie navigabili attraverso:

     a) la definizione di regole di circolazione sia generali che specifiche per ogni via navigabile;

     b) la delimitazione delle zone per le quali sono previsti limiti alla circolazione nautica e limiti di velocità per l’unità di navigazione nella fascia costiera e al di fuori di essa;

     c) la definizione di standard ottimali per la circolazione delle unità di navigazione pubblica;

     d) la classificazione delle vie navigabili con l’indicazione delle limitazioni da rispettare per gli attraversamenti stradali, ferroviari o di altro tipo;

     e) la disciplina delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di nuove infrastrutture o per la modifica di opere esistenti, qualora le stesse possano comportare limitazioni alla navigazione;

     f) la predisposizione e la conservazione del registro delle vie navigabili e delle zone portuali.

     2. La Giunta regionale promuove e sottoscrive convenzioni con lo Stato, le regioni e altri organismi pubblici e privati al fine di garantire un adeguato servizio di vigilanza, intervento e soccorso sulle vie navigabili lombarde.”;

     d) la “sottotabella concessionario — C” della Tabella A è sostituita dalla seguente:

 

concessionario — C

coeff.

Fruitore ordinario

1

Operatore nautico professionale per le finalità della sua attività

0,7

Azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali

0,7

Ente o associazione senza fini di lucro per finalità sociali

0,5

Ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali

0,5

Abitanti, proprietari, usufruttuari o locatari nel comune di Monte Isola e nella frazione S. Margherita del comune di Valsolda per imbarcazioni inferiori a mt.7,5

0,2] [2]

 

     2. Alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 114 dell’articolo 3 (Territorio, ambiente ed infrastrutture) è sostituito dal seguente:

     "114. La Regione è l’autorità amministrativa competente al rilascio della dichiarazione atta a determinare il passaggio dei beni dal demanio della navigazione al patrimonio. La Regione è competente alla determinazione delle delimitazioni fra i beni demaniali e quelli privati. Ai comuni sono delegate:

     a) le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale;

     b) le funzioni relative al rilascio del parere idraulico per le concessioni relative al demanio della navigazione dei laghi maggiori e minori.”.

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale). [3]

     [1. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 3.3 dell’articolo 20 (Procedure per l’affidamento dei servizi) è sostituito dal seguente:

     “3.3 Per i beni non essenziali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5. In sede di prima applicazione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi, al fine di garantire equità ed un trattamento non discriminatorio tra gli operatori per l’accesso al mercato, il gestore uscente è tenuto a mettere a disposizione delle imprese aggiudicatarie delle gare il materiale rotabile metrotramviario adeguato al servizio, qualora sia stato finanziato con risorse pubbliche, nonché a rendere accessibili alle stesse imprese i sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, con particolare riferimento al centro di emissione dei titoli di viaggio, al sistema dei dati e di gestione degli stessi per il riparto degli introiti nei casi di integrazione tariffaria. A seguito dell’aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico a conclusione della prima  tornata delle procedure di gara, la proprietà dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, in considerazione della valenza strategica degli stessi, spetta agli enti locali che possono conferirne la proprietà ai sensi del comma 3.1. Tale conferimento deve garantire la gestione dei sistemi di bigliettazione in osservanza degli standard tecnici e di funzionamento determinati dalla Giunta regionale.”;

     b) l'ultimo periodo del comma 2 bis dell’articolo 22 (Servizi ferroviari) è sostituito dal seguente periodo:

     "Sulla base del programma triennale regionale dei servizi ferroviari e dei programmi triennali degli enti locali possono essere esperite procedure concorsuali per l'affidamento congiunto di quote di servizi ferroviari di interesse regionale e locale integrati con servizi di trasporto pubblico locale su gomma, su acqua o su fune. La Regione sottoscrive con gli enti locali competenti accordi con i quali sono definiti i reciproci rapporti per l'espletamento di tali procedure e con i quali possono essere delegate le specifiche funzioni amministrative inerenti alla successiva gestione dei contratti per la parte dei servizi ferroviari.”;

     c) dopo il comma 4 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente comma 4bis:

     "4 bis. L’impresa ferroviaria che ha assunto obblighi di servizio, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, con la sottoscrizione dei contratti di cui al presente articolo è tenuta a proseguire il servizio fino all’effettivo subentro del nuovo affidatario. Per i primi dodici mesi di proroga le condizioni contrattuali del servizio restano immutate. Oltre il dodicesimo mese eventuali modifiche delle condizioni contrattuali sono negoziate tra le parti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.";

     d) dopo l’articolo 22 sono inseriti i seguenti articoli 22 bis e 22 ter:

     “Art. 22 bis. (Dotazioni patrimoniali essenziali all’esercizio).

     1. In attuazione del principio della concorrenza tra gestori del servizio ferroviario, così come previsto nell’articolo 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 422/1997, la Regione individua le dotazioni patrimoniali essenziali allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento che devono essere messe a disposizione dell’impresa ferroviaria aggiudicataria del servizio da parte dell’impresa ferroviaria uscente, del gestore dell’infrastruttura, o di altro soggetto che ne abbia la disponibilità o la detenzione a qualunque titolo. Sono dotazioni patrimoniali essenziali, in particolare: le reti, gli impianti e, con riferimento alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, i depositi ed il materiale rotabile in esercizio sulle linee per la gestione dei servizi di competenza della Regione.

     2. L’impresa ferroviaria uscente, o altro soggetto che detiene a qualunque titolo i beni individuati come essenziali ai sensi del comma 1, si impegna a mettere a disposizione i beni stessi, o comunque a cederli, all’impresa aggiudicataria del servizio. La messa a disposizione, o comunque la cessione, di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di gara. Le modalità e le condizioni di trasferimento di tali beni, ivi compreso il prezzo di cessione se dovuto ed i termini per il suo pagamento, sono regolate attraverso atti negoziali, sottoscritti preventivamente alla pubblicazione del bando di gara, con la Regione che ne garantisce il trasferimento all’impresa aggiudicataria.

     3. Nel caso non si raggiunga un accordo ai sensi del comma 2, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, che costituisce formale diffida ai soggetti in questione, individua nel dettaglio i beni che costituiscono le dotazioni patrimoniali essenziali all’esercizio del servizio ferroviario oggetto d’affidamento e determina in via unilaterale l’indennità da offrire all’impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione di tali beni a qualunque titolo. Con tale provvedimento determina altresì i termini e le condizioni per il trasferimento dei beni in questione.

     4. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui sopra, i soggetti citati possono presentare alla Regione motivate controdeduzioni in merito alla determinazione dell’indennità offerta, ai termini e alle condizioni di trasferimento dei beni. Decorso il termine di cui sopra senza che vi sia stata accettazione scritta dell’offerta, ovvero accordo sulle nuove proposte presentate, la Giunta regionale procede con atto motivato a trasferire alla disponibilità del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio le dotazioni patrimoniali individuate ai sensi del presente comma, indicando in via definitiva termini e condizioni per il loro trasferimento. Tale provvedimento è oggetto d’immediata esecuzione nei confronti dei soggetti detentori di tali dotazioni patrimoniali.

     5. L’indennità di cui al comma 3, che l’impresa aggiudicataria del servizio deve versare all’impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione delle dotazioni patrimoniali essenziali a qualunque titolo, è determinata con riferimento ai costi d’ammortamento e/o di manutenzione ciclica ancora da assumere a carico del bilancio dei soggetti destinatari del provvedimento, nonché al loro valore commerciale residuo al netto dei finanziamenti pubblici in qualsiasi forma erogati.

Art. 22 ter. (Modalità di determinazione e garanzie per il trasferimento del personale a seguito di aggiudicazione delle gare per i servizi ferroviari).

     1. La Giunta regionale determina la consistenza del personale dipendente dell’attuale gestore dei servizi addetto alle linee oggetto di aggiudicazione precedentemente alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi ferroviari sulla base di quanto previsto al comma 2.

     2. I dati riguardanti l’attuale assegnazione del personale alle linee oggetto di aggiudicazione sono comunicati dal gestore dei servizi alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta e devono individuare le unità di personale suddiviso per qualifica, l’anzianità media per qualifica e il costo medio unitario per qualifica, indicando la percentuale di utilizzo di tale personale sulle linee in questione nel caso di impiego promiscuo dello stesso su altre linee. La Giunta regionale può sottoscrivere accordi con l’attuale gestore del servizio per facilitare il trasferimento del personale di cui al comma 4, lettera a). In tali accordi può essere previsto il temporaneo utilizzo, in attesa della definizione delle procedure di cui al comma 4, di personale dell’impresa uscente per l’effettuazione del servizio aggiudicato al nuovo gestore.

     3. Ai sensi dell’articolo 26 del r.d. 148/1931, così come richiamato dall’articolo 18, comma 2, lettera e), del d.lgs. 422/1997, i bandi di gara per l’affidamento dei servizi ferroviari determinano le modalità di trasferimento del personale dipendente garantendo, anche a fronte dell’introduzione di nuove modalità organizzative di lavoro da adottarsi previo confronto con le organizzazioni sindacali, la continuità del rapporto di lavoro con l’impresa subentrante nel servizio, il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori, nonché livelli di sicurezza adeguati al servizio esercitato.

     4. I bandi di gara garantiscono in particolare:

     a) che il personale non dirigenziale addetto alle linee oggetto di aggiudicazione, così come determinato ai sensi del comma 1, sia trasferito alle dipendenze dell’impresa subentrante e prenda servizio presso la medesima secondo tempi e modalità idonei a garantire la continuità del servizio;

     b) che siano rispettate le disposizioni legislative e del contratto collettivo nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, lettera l), del d.lgs. 422/1997, che disciplina lo stato giuridico, il trattamento economico, il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio oggetto di aggiudicazione;

     c) che l’impresa uscente rimanga obbligata per tutti i crediti che i lavoratori trasferiti avevano al tempo del trasferimento;

     d) che l’impresa uscente e l’impresa subentrante diano comunicazione scritta del trasferimento alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’articolo 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale applicato nelle imprese interessate dal trasferimento;

     e) che l’impresa uscente e l’impresa subentrante effettuino, su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera d), un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti;

     f) che l’impresa subentrante assuma l’impegno di mantenere i contenuti economici dei contratti collettivi già in essere con il gestore uscente.”;

     e) dopo il comma 1 dell’articolo 23 (Gestione infrastrutture ferroviarie ) sono inseriti i seguenti commi 1bis e 1ter:

     “1 bis. La disponibilità dei beni assegnati al gestore dell'infrastruttura è regolata attraverso accordi con la Regione che hanno la durata dell'affidamento del servizio. Tali accordi garantiscono la capacità della rete ed i relativi accessori e costituiscono l'ambito all'interno del quale l'impresa affidataria del servizio richiede l'assegnazione delle tracce orarie necessarie allo svolgimento del servizio.

     1 ter. Per i servizi ferroviari oggetto di contratto di servizio, il gestore della rete ferroviaria di livello regionale rilascia, sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta regionale, la disponibilità delle tracce orarie da assegnare alle imprese aggiudicatarie del servizio. Garantisce inoltre l'assistenza alle medesime imprese nello svolgimento delle procedure per il rilascio dei certificati di sicurezza, dell'abilitazione del personale e dell'omologazione del materiale rotabile.”;

     f) al comma 3 dell'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "I corrispettivi versati dalla Regione per i contratti di programma sono considerati corrispettivi per i servizi di trasporto ferroviario di competenza della Regione e contribuiscono, unitamente a quelli versati per i contratti di servizio, a ridurre i costi sostenuti dalla collettività per l'utilizzo del mezzo di trasporto ferroviario.”.

     2. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 dell’articolo 2 (Integrazione modale e qualità dei servizi) dopo la parola “interscambio” è soppressa la parola “individuate”;

     b) dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente articolo 7 bis:

     “Art. 7 bis. (Coordinamento dell’integrazione tariffaria).

     1. Per coordinare l’integrazione tariffaria delle reti di trasporto pubblico regionale e locale che interessano il territorio della provincia di Milano, la Regione promuove la costituzione di un consorzio a norma dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000, dotato di propria personalità giuridica e autonomia amministrativa, contabile e tecnica, al quale partecipano la Regione, la Provincia di Milano ed il Comune di Milano.

     2. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6 e in osservanza della disciplina contenuta nel regolamento previsto dall’articolo 7, il consorzio di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

     a) definizione del sistema tariffario integrato nelle seguenti componenti:

     1. delimitazione dell’area territoriale d’integrazione e individuazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale da integrare, disciplinando in forma opportuna le cause di esclusione;

     2. dimensionamento delle singole zone e disegno dei confini delle stesse;

     3. determinazione del livello della tariffa per singola zona e per titolo di viaggio;

     4. definizione delle politiche tariffarie anche mediante la valutazione delle offerte commerciali dei vettori;

     5. introduzione di titoli di viaggio aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori di cui al regolamento tariffario;

     6. modalità di emissione dei titoli di viaggio;

     b) definizione delle modalità tecnico-operative per l’introduzione dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi;

     c) definizione delle condizioni per garantire l’accessibilità ai sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi da parte di nuovi potenziali gestori e verifica della loro applicazione;

     d) definizione e verifica delle modalità operative per il riparto dei proventi tariffari tra i vettori, sulla base delle disposizioni contenute nel  regolamento di cui all’articolo 7;

     e) coordinamento e monitoraggio delle fasi di attuazione dell’integrazione tariffaria, sulla base dei dati rilevati dagli enti locali affidanti e dai gestori dei servizi di trasporto pubblico.

     3. La nomina degli organi del consorzio, la determinazione della dotazione patrimoniale e la definizione della struttura organizzativa sono disciplinati dallo statuto, approvato dagli enti aderenti con le modalità previste dall’articolo 31 del d.lgs. 267/2000. Lo statuto prevede, in particolare, la partecipazione nel consorzio di un rappresentante dei comuni della Provincia di Milano designato dall’ANCI regionale, sentiti i comuni medesimi.

     4. Fuori dell’ipotesi di cui al comma 1, le province e i comuni capoluogo possono istituire appositi organismi per la definizione e la gestione dell’integrazione tariffaria dei servizi di rispettiva competenza, con la partecipazione della Regione per quanto riguarda il servizio ferroviario regionale.

     5. Il consorzio e gli organismi locali svolgono le funzioni di rispettiva competenza nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6 e della disciplina contenuta nel regolamento di cui all’articolo 7, nonché in osservanza degli indirizzi, dei criteri e degli standard tecnici per la gestione dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi approvati dalla Giunta regionale.

     6. Sino alla costituzione del consorzio e degli organismi locali, il coordinamento dell’integrazione tariffaria è disciplinato dal regolamento tariffario di cui all’articolo 7.”.]

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. E’ autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di € 200.000,00 per la costituzione del consorzio, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b).

     2. Per le spese per la costituzione del consorzio di cui al comma 1, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Per l’anticipazione dei fondi statali di cui all’articolo 1, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di € 30.000.000,00, di cui € 2.500.000,00 per l’anno 2003, € 12.500.000,00 per l’anno 2004 ed € 15.000.000,00 per l’anno 2005.

     4. Per le spese di cui al comma 3, relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. All’onere di € 200.000,00 di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza, per l’esercizio finanziario 2004, della UPB 5.0.4.0.3.250 “Fondo speciale per spese di investimento” (voce 9624 “Istituzione di un consorzio per l’integrazione tariffaria”).

     6. All’onere complessivo di € 30.000.000,00 di cui al comma 3 si provvede, per € 7.000.000,00 ed € 8.000.000,00, rispettivamente per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, con l’utilizzo delle risorse stanziate all’UPB 4.8.3.2.3.128 “Riqualificazione e potenziamento della rete viaria regionale” e per le restanti risorse mediante riduzione di competenza e di cassa di € 2.500.000,00 dell’UPB 4.8.2.3.3.124 “Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003, di competenza di € 5.500.000,00 e di € 5.000.000,00 rispettivamente dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2004 e 2005 dell’UPB 5.0.4.0.3.266 “Iniziative FRISL”, e di competenza di € 2.000.000,00 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 dell’UPB 4.8.3.1.3.127 “Sviluppo del sistema autostradale e della grande viabilità”.

     7. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni:

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

     - alla funzione obiettivo 4.8.2 “Riforma del Trasporto Pubblico Regionale”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 4.8.2.3.3.124 “Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale” è ridotta per l’esercizio finanziario 2003 di € 2.500.000,00 e la dotazione finanziaria di competenza per l’esercizio finanziario 2004 è incrementata di € 200.000,00;

     - alla funzione obiettivo 5.0.4 “Fondi”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza per gli esercizi finanziari 2004 e 2005 dell’UPB 5.0.4.0.3.266 “Iniziative FRISL” è ridotta rispettivamente di € 5.500.000,00 ed € 5.000.000,00.

    - alla funzione obiettivo 5.0.4 “Fondi”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza per l’esercizio finanziario 2004 dell’UPB 5.0.4.0.3.250 “Fondo speciale per spese di investimento” (voce 9624 “Istituzione di un consorzio per l’integrazione tariffaria”) è ridotta di € 200.000,00.

     - alla funzione obiettivo 4.8.3 “Riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture in Lombardia”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza per l’esercizio finanziario 2005 dell’UPB 4.8.3.1.3.127 “Sviluppo del sistema autostradale e della grande viabilità” è ridotta di € 2.000.000,00;

     - alla funzione obiettivo 4.8.3 “Riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture in Lombardia”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2003 e la dotazione finanziaria di competenza per gli esercizi finanziari 2004 e 2005 dell’UPB 4.8.3.2.3.128 “Riqualificazione e potenziamento della rete viaria regionale” sono incrementate rispettivamente di € 2.500.000,00, € 5.500.000,00 ed € 7.000.000,00.”.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.