§ 4.5.109 - L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:12/01/2002
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Integrazione modale e qualità dei servizi).
Art. 3.  (Sviluppo della mobilità nelle aree urbane).
Art. 4.  (Interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico locale).
Art. 4 bis.  (Interventi di prevenzione dell’inquinamento atmosferico).
Art. 4 ter.  (Interventi per la riqualificazione delle infrastrutture di trasporto pubblico locale).
Art. 5.  (Incentivi per servizi innovativi).
Art. 5 bis.  (Accordi per lo sviluppo della mobilità sostenibile).
Art. 6.  (Principi generali).
Art. 7.  (Sistemi tariffari).
Art. 7 bis.  (Coordinamento dell’integrazione tariffaria).
Art. 7 ter.  (Disposizioni per i servizi ferroviari).
Art. 8.  (Circolazione gratuita e agevolazioni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico).
Art. 9.  (Modifiche alle leggi regionali 25 marzo 1995, n. 13 e 15 aprile 1995, n. 20).
Art. 10.  (Modifiche alla L.R. 29 ottobre 1998, n. 22).
Art. 11.  (Risorse finanziarie per i servizi di trasporto pubblico locale).
Art. 12.  (Norma finanziaria).
Art. 13.  (Disposizioni finali).
Art. 14.  (Abrogazioni).
Art. 15.  (Entrata in vigore).


§ 4.5.109 - L.R. 12 gennaio 2002, n. 1. [1]

Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale.

(B.U. 15 gennaio 2002, n. 3 - S.O. 1).

 

Titolo I

FINALITÀ

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Lombardia incentiva la riorganizzazione e lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale promuovendo:

     a) l'integrazione ed il coordinamento tra i diversi modi di trasporto e tra sistemi tariffari anche con l'adozione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, con l'obiettivo di:

     1) ottimizzare i tempi complessivi di viaggio e recuperare competitività rispetto al mezzo privato;

     2) introdurre documenti unici di viaggio utilizzabili sui diversi vettori di trasporto pubblico regionale e locale;

     3) rilevare i dati di origine e destinazione nonché di frequenza dell'utenza per la programmazione dei servizi e per il riparto degli introiti tariffari tra i diversi vettori;

     4) individuare tariffe omogenee nelle aree urbane rispetto alla quantità di servizio erogata;

     b) l’utilizzo di tecnologie innovative, in particolare per lo sviluppo della mobilità negli ambiti a domanda diffusa o debole;

     c) il miglioramento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle aree urbane, caratterizzate da elevati livelli di congestione e di inquinamento;

     d) lo sviluppo delle aree di interscambio tra i diversi modi di trasporto mediante interventi di riqualificazione e di nuova infrastrutturazione delle stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane urbane ed extraurbane;

     e) l’individuazione di criteri di politica tariffaria in funzione del miglioramento del servizio erogato;

     f) l’incremento quantitativo e qualitativo dei servizi ferroviari, anche attraverso l’ammodernamento e l’acquisto di nuovo materiale rotabile;

     g) l’adeguamento e lo sviluppo dell’informazione rivolta agli utenti e della comunicazione di carattere istituzionale relativa ai servizi di trasporto pubblico locale;

     h) la tutela dell'utenza del trasporto pubblico locale;

     i) l'utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni in atmosfera, alimentati a gasolio ecologico, nonché con carburanti alternativi al gasolio, ovvero di autobus elettrici a nulle emissioni in atmosfera.

     2. Nell’ambito della programmazione del trasporto pubblico regionale, la Giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare, le Ferrovie Nord Milano e le Ferrovie dello Stato, approva il “Piano di sviluppo del servizio ferroviario regionale”, che definisce le strategie di intervento della Regione, indicando le azioni prioritarie per il conseguimento di specifici obiettivi di miglioramento e di sviluppo.

 

Titolo II

INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

 

     Art. 2. (Integrazione modale e qualità dei servizi).

     1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e d), la Giunta regionale, tenuto conto della programmazione degli enti locali e sentita la commissione consiliare competente, individua, nell’ambito della programmazione del trasporto pubblico regionale, le stazioni e le principali aree di interscambio, sulla base di criteri di tipo trasportistico e territoriale.

     2. La Giunta regionale, con riferimento alle stazioni ed alle aree individuate al comma 1, definisce le priorità di intervento, nonché i criteri, l’ammontare e le procedure di assegnazione del sostegno finanziario e della quota di cofinanziamento a carico della Regione, entro il limite del cinquanta per cento della spesa prevista.

     3. Per la riqualificazione delle stazioni e la realizzazione delle aree di interscambio, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la stipulazione di appositi accordi con gli enti pubblici, i gestori delle aree interessate, le aziende di trasporto pubblico e i soggetti proprietari. Qualora gli interventi comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, la Giunta regionale promuove accordi di programma disciplinati dalla legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 (Disciplina delle procedure per gli accordi di programma) e dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) [2].

     4. Nell’ambito degli accordi promossi ai sensi del comma 3, la Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere l’acquisto ovvero il riutilizzo da parte degli enti locali interessati di aree del territorio regionale già sedi di linee ferroviarie oggi dismesse, ovvero di immobili di pertinenza ferroviaria non più utilizzati.

     5. Negli accordi di cui ai commi 3 e 4 sono definiti i tempi e le modalità di intervento, nonché le competenze e gli oneri a carico di ciascun soggetto sottoscrittore.

     6. Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), la Giunta regionale, nell’ambito del Piano di sviluppo del servizio ferroviario regionale, elabora un programma per il rinnovo e l’ammodernamento del materiale rotabile utilizzato dalle aziende ferroviarie operanti sul territorio regionale e destinato alla produzione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale.

     7. La Giunta regionale, in relazione al programma di cui al comma 6, definisce i criteri, l’ammontare e le procedure di assegnazione del sostegno finanziario.

 

     Art. 3. (Sviluppo della mobilità nelle aree urbane).

     1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), la Regione sostiene finanziariamente i seguenti interventi:

     a) la redazione dei Piani urbani della mobilità (PUM), nonché la redazione o l’aggiornamento dei Piani urbani del traffico (PUT) e di piani del traffico di scala intercomunale da parte dei comuni individuati dalla Giunta regionale e l’esecuzione dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti, in particolare, la realizzazione di percorsi preferenziali e di corsie protette;

     b) la realizzazione di progetti concernenti la costituzione di strutture di supporto ai responsabili della mobilità individuati da parte delle imprese e degli enti, che non siano già obbligatorie in base alla vigente normativa;

     c) l’organizzazione di iniziative e gli studi di fattibilità concernenti progetti finalizzati alla riorganizzazione degli orari dei pubblici servizi, per concorrere alla riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane nelle ore di punta, con particolare riferimento ai plessi scolastici, ospedalieri ed agli uffici pubblici;

     d) gli studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di infrastrutture per il trasporto a guida vincolata alternative alle reti convenzionali su gomma, che garantiscano migliore funzionalità del servizio e sostenibilità ambientale.

     2. I comuni e le province verificano la coerenza degli interventi previsti nei PUM, nei PUT e nei piani provinciali di bacino della mobilità e dei trasporti con i contenuti dei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

     3. La Giunta regionale definisce i criteri, l’ammontare e le procedure di assegnazione del sostegno finanziario e della quota di cofinanziamento relativo agli interventi di cui al comma 1.

 

     Art. 4. (Interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico locale).

     1. La Regione assegna alle province ed ai comuni capoluogo di provincia le risorse finanziarie volte a sostenere gli investimenti di rinnovo del materiale rotabile e di miglioramento delle strutture funzionali al servizio per la riqualificazione del trasporto pubblico locale, con particolare riguardo a quelle previste dalla legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti) ed alle relative leggi di finanziamento.

     2. Con apposito accordo da stipularsi tra la Regione, le province ed i comuni capoluogo di provincia, sono definiti, in particolare, i vincoli di destinazione e di inalienabilità, i criteri, i tempi e le modalità di assegnazione e di liquidazione dei contributi, anche sulla base degli interventi individuati nell’ambito dei programmi triennali dei servizi di rispettiva competenza, nonché con riferimento allo stato di attuazione da parte dei medesimi enti della riforma del trasporto pubblico locale.

     2 bis. Le quote di finanziamento della l. 194/98, relative alle annualità 2001 e 2002, sono assegnate direttamente dalla Regione alle province e ai comuni capoluogo di provincia, in deroga alle procedure di cui al comma 2, in forma di contributi in conto capitale a fondo perduto, ai sensi dell’articolo 28-sexies della l.r 31 marzo 1978 n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni. La Giunta regionale nell’ambito delle disponibilità finanziarie determina:

     a) i criteri per la ripartizione alle province e ai comuni capoluogo di provincia delle risorse disponibili;

     b) le categorie di intervento dei finanziamenti;

     c) i criteri per l’individuazione da parte delle province e dei comuni capoluogo di provincia dei soggetti beneficiari e le modalità per la concessione e la liquidazione dei finanziamenti;

     d) i vincoli di destinazione d’uso e di inalienabilità dei beni oggetto dei contributi;

     e) le prescrizioni tecnico-economiche di fornitura di opere e mezzi [3].

     2 ter. Le risorse di cui ai commi 1 e 2bis sono assegnate alle province ed ai comuni capoluogo di provincia tenendo conto delle esigenze di miglioramento della qualità ambientale, in attuazione dell’Accordo quadro in materia di ambiente ed energia sottoscritto con i Ministeri dell’Ambiente e del Tesoro in data 2 febbraio 2001 e successive integrazioni [4].

     2 quater. L’inosservanza dei vincoli di destinazione e di inalienabilità di cui al comma 2bis comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 a € 4.000,00 [5].

     3. Il comma 6 dell’articolo 31 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato. Rimangono salvi i procedimenti avviati in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. VI/1347 del 12 ottobre 1999, concernente la determinazione delle categorie degli interventi da finanziare a sostegno degli investimenti nel trasporto pubblico locale, pendenti all’entrata in vigore della presente legge. Gli atti amministrativi finanziari già assunti a norma dell’articolo 31, comma 6, della l.r. 22/1998 continuano a produrre effetti con particolare riferimento agli obblighi ed alle sanzioni per le inosservanze, da parte dei beneficiari, dei vincoli di destinazione e di inalienabilità.

     4. La Regione promuove, mediante la stipulazione di apposito accordo con gli enti locali, il rinnovo ed il potenziamento del materiale metrotranviario e degli impianti tecnologici delle linee metropolitane e tramviarie, nonché lo sviluppo e l'introduzione di tecnologie innovative di rilevazione e bigliettazione.

 

     Art. 4 bis. (Interventi di prevenzione dell’inquinamento atmosferico). [6]

     1. La Regione Lombardia, per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità ambientale, con particolare riguardo alle aree urbane caratterizzate da elevati livelli di traffico veicolare ed inquinamento atmosferico, in attuazione dell’Accordo quadro in materia di ambiente ed energia sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio in data 2 febbraio 2001 e successive integrazioni, concede contributi in conto capitale alle province ed ai comuni capoluogo di provincia, volti all’acquisto da parte dei gestori dei servizi di trasporto pubblico di sistemi tecnologici per il contenimento, il trattamento o il filtraggio dei gas di scarico degli autobus alimentati a gasolio.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile, sulla base dei seguenti criteri:

     a) espletamento dei servizi di trasporto pubblico urbani o di area urbana, nonché di servizi interurbani in misura non inferiore a 500 mila bus/km annui ammessi al contributo di esercizio;

     b) realizzazione degli interventi su autobus con anzianità massima di dieci anni dalla data di prima immatricolazione [7].

     3. La Giunta Regionale definisce i tempi e le modalità di assegnazione e di liquidazione dei contributi di cui al comma 1 nonché le prescrizioni tecniche relative ai sistemi tecnologici finanziati.

 

     Art. 4 ter. (Interventi per la riqualificazione delle infrastrutture di trasporto pubblico locale). [8]

     1. La Regione assegna alle province e ai comuni capoluogo di provincia le risorse finanziarie volte a sostenere gli investimenti per la realizzazione di opere ed interventi relativi all'ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento delle infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle infrastrutture di deposito per il ricovero dei mezzi alimentati a metano nelle aree ambientalmente critiche per la qualità dell'aria.

     2. Per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi si applica l'articolo 4, comma 2.

 

     Art. 5. (Incentivi per servizi innovativi).

     1. Per il soddisfacimento delle esigenze di mobilità, in particolare negli ambiti a domanda diffusa e nelle aree o relazioni a domanda debole, la Regione promuove forme di sperimentazione di servizi non convenzionali, anche mediante l’introduzione di tecnologie innovative, compreso l’utilizzo dei veicoli a basso impatto ambientale [9].

     2. Per il miglioramento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle aree caratterizzate da elevati livelli di congestione e di inquinamento, la Regione promuove, altresì, l'uso collettivo delle autovetture e favorisce forme di multiproprietà e di noleggio delle autovetture destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti.

     3. [La Giunta regionale definisce i criteri, l’ammontare e le procedure di assegnazione del sostegno finanziario e della quota di cofinanziamento relativo agli interventi di cui ai commi 1 e 2. Nella assegnazione del sostegno finanziario relativo agli interventi di cui al comma 2 sono favorite le iniziative promosse da associazioni ONLUS] [10].

 

     Art. 5 bis. (Accordi per lo sviluppo della mobilità sostenibile). [11]

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 5, la Regione, mediante la stipulazione di appositi accordi con gli enti locali, sostiene finanziariamente specifici progetti volti al miglioramento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico da traffico veicolare ed al soddisfacimento di particolari esigenze di mobilità negli ambiti a domanda diffusa e nelle aree o relazioni a domanda debole.

 

Titolo III

SISTEMA TARIFFARIO REGIONALE

 

     Art. 6. (Principi generali).

     1. Le norme del presente titolo si applicano ai servizi di trasporto pubblico classificati all’articolo 2 della l.r. 22/1998.

     2. Nell’ambito della riforma del trasporto pubblico regionale e della riorganizzazione del sistema tariffario vigente, la Regione garantisce l’osservanza dei seguenti principi generali:

     a) l’adeguamento delle tariffe al livello ed alla qualità del servizio di trasporto pubblico erogato, anche con riferimento all’estensione della rete, mediante l’elaborazione di modelli tariffari volti a riequilibrare il prelievo tariffario, nonché l’attuale rapporto tra ricavi e costi, tenendo altresì conto delle variazioni del costo della vita e del livello di efficienza e di efficacia dei servizi e dell'obiettivo dell'aumento dell'utenza;

     b) l’integrazione dei sistemi tariffari, con l’obiettivo di incentivare il coordinamento tra i diversi modi e gestori di trasporto pubblico;

     c) la semplificazione dei sistemi tariffari nei confronti degli utenti, anche attraverso la promozione di specifici modelli tariffari e di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi per favorire il processo di utilizzo integrato dei servizi;

     d) la promozione di livelli tariffari variabili in relazione al tipo di fascia oraria, alla frequenza ed alla continuità d’uso del servizio di trasporto pubblico locale, anche mediante l’utilizzo di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi.

     3. La Giunta regionale, in considerazione della valenza strategica di servizio pubblico dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi nei processi d'integrazione tariffaria e nell'ambito delle attività di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, coordina la realizzazione dei medesimi sistemi. La Giunta regionale, a tutela dell'utenza, dell'equità e della trasparenza delle regole che governano il mercato e tenuto conto dei progetti dei sistemi di bigliettazione già avviati, individua in particolare:

     a) i criteri per la gestione dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi all'interno dei sistemi tariffari locali e delle relative integrazioni, anche mediante la costituzione di un organismo di regolazione e di governo delle politiche tariffarie cui partecipano i rappresentanti dei soggetti gestori di trasporto pubblico locale;

     b) le modalità d'accesso dei vettori operanti nel servizio ai rispettivi sistemi;

     c) i criteri incentivanti per le aree e i soggetti che li sperimentano e li adottano;

     d) i vincoli e le prescrizioni cui ottemperare per garantire la compatibilità degli stessi sistemi su scala regionale;

     e) la quota di finanziamento regionale a sostegno della loro implementazione.

 

     Art. 7. (Sistemi tariffari).

     1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la consulta della mobilità e dei trasporti di cui all’articolo 8, comma 2, della l.r. 22/1998, sono disciplinati con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, i criteri e le modalità di applicazione dei seguenti modelli tariffari [12]:

     a) modello lineare applicabile a livello locale e regionale, elaborato sulla base di una tariffa calcolata sull’intero percorso, suddiviso in classi di distanza. A tale modello si applica la tariffa unica di riferimento determinata dalla Regione;

     b) modello a zone, applicabile a livello locale, che prevede forme di integrazione tra servizi di trasporto pubblico interurbani, di area urbana e comunali. Gli enti locali individuano in modo autonomo le zone e definiscono le proprie tariffe in base ai valori di riferimento individuati dalla Regione nel regolamento e tenendo conto dei valori storici delle tariffe e dei ricavi tariffari.

     2. L’ente locale risponde della copertura degli eventuali minori introiti conseguenti alla mancata ottemperanza a quanto prescritto al comma 1, lettera b). Le province e i comuni, in particolare quelli situati in area a domanda debole, per fini sociali e per incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico di trasporto, possono stabilire riduzioni tariffarie di concerto con la Regione e, con quest'ultima, concorrono alla copertura dei mancati introiti tariffari.

     3. Nel regolamento di cui al comma 1 sono altresì disciplinati:

     a) in relazione al modello lineare interprovinciale, la definizione delle classi chilometriche uniche, valide sia per i servizi ferroviari che per i servizi automobilistici ed i relativi livelli tariffari, nonché i criteri per l’adozione del modello nelle realtà locali;

     b) in relazione al modello a zone, i criteri per la definizione delle stesse e gli intervalli tariffari di riferimento;

     c) i criteri per la gestione dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi e per l'integrazione tariffaria, con particolare riferimento al riparto dei ricavi da traffico tra i diversi gestori, nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità;

     d) [i livelli tariffari relativi ai servizi su impianti a fune ammessi a sovvenzione di esercizio e ai servizi non convenzionali. Con le medesime modalità sono regolati i livelli tariffari per i servizi di navigazione di linea, nonché le agevolazioni tariffarie per i cittadini residenti nei comuni prospicienti i bacini idrografici interessati, tenendo conto delle specificità delle singole realtà locali] [13];

     e) [i documenti di viaggio e la loro tipologia] [14];

     f) [i titoli di gratuità e le agevolazioni tariffarie di cui all’articolo 8, nonché gli ambiti territoriali di validità] [15];

     g) le modalità, i criteri per l'adeguamento dei livelli tariffari e la relativa decorrenza. L'adeguamento è definito sulla base di un modello le cui variabili di riferimento sono l'indice del costo della vita e gli indicatori di efficienza e di efficacia dei servizi.

     3 bis. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina:

     a) i documenti di viaggio, la loro tipologia e validità, i livelli tariffari e i relativi adeguamenti, con particolare riferimento all’emissione di un abbonamento regionale trimestrale e annuale valido su tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all’articolo 6, comma 1; tale abbonamento potrà essere utilizzato anche per beneficiare di agevolazioni relative ai servizi culturali, commerciali e turistici;

     b) i livelli tariffari relativi ai servizi su impianti a fune ammessi a contributo di esercizio e ai servizi non convenzionali;

     c) i livelli tariffari dei servizi di navigazione di linea, nonché le agevolazioni tariffarie per i cittadini residenti nei comuni prospicienti i bacini idrografici interessati, tenendo conto della specificità delle singole realtà locali [16].

     4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, per favorire l’equilibrio economico-finanziario del trasporto pubblico e realizzare il processo di liberalizzazione e di integrazione tariffaria, tenuto conto altresì della dinamica inflattiva dall’ultimo adeguamento del 1998, dispone l’adeguamento dei livelli tariffari degli autoservizi pubblici di linea di cui alla legge regionale 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto) e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi provvedimenti attuativi, nella misura media del 6,7%, nonché l’adeguamento dei livelli tariffari dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. La quota di adeguamento tariffario applicato ai servizi ferroviari, di cui al comma 4, deve garantire la riduzione di almeno un quarto delle differenze esistenti tra i livelli tariffari dei servizi ferroviari e di quelli degli autoservizi pubblici di linea in modo da consentire il graduale allineamento delle tariffe. In sede di revisione dei contratti di servizio per gli anni 2002 e 2003 tra la Regione e le aziende esercenti i servizi ferroviari regionali, sono definite apposite disposizioni per l'impiego da parte delle aziende ferroviarie dei maggiori introiti derivanti dall'adeguamento tariffario di cui al presente comma, da destinare al miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi offerti all'utenza.

     5-bis. A decorrere dall'anno 2004, per ogni adeguamento tariffario finalizzato a ridurre le differenze tra i livelli tariffari dei servizi ferroviari e quelli degli autoservizi pubblici, sono introdotte nei contratti di servizio ferroviario apposite disposizioni per l'incremento quantitativo e qualitativo dei servizi previsti ovvero per una proporzionale riduzione del corrispettivo [17].

     6. Con il provvedimento di cui al comma 4, la Giunta regionale modifica le classi chilometriche tariffarie relative agli autoservizi pubblici di linea, definite nelle tabelle “A” e “A1” allegate alla deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 1998, n. 37118 (Adeguamento tariffario dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 44), determinandone l’ampiezza come di seguito riportato:

     a) fasce di cinque chilometri sino al quarantesimo chilometro;

     b) fasce di dieci chilometri sino al centesimo chilometro;

     c) fasce di venti chilometri per distanze superiori.

     7. La Giunta regionale adotta le classi chilometriche dei servizi automobilistici di cui al comma 6 anche per i servizi ferroviari regionali.

 

     Art. 7 bis. (Coordinamento dell’integrazione tariffaria). [18]

     1. Per coordinare l’integrazione tariffaria delle reti di trasporto pubblico regionale e locale che interessano il territorio della provincia di Milano, la Regione promuove la costituzione di un consorzio a norma dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000, dotato di propria personalità giuridica e autonomia amministrativa, contabile e tecnica, al quale partecipano la Regione, la Provincia di Milano ed il Comune di Milano.

     2. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6 e in osservanza della disciplina contenuta nel regolamento previsto dall’articolo 7, il consorzio di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

     a) definizione del sistema tariffario integrato nelle seguenti componenti:

     1. delimitazione dell’area territoriale d’integrazione e individuazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale da integrare, disciplinando in forma opportuna le cause di esclusione;

     2. dimensionamento delle singole zone e disegno dei confini delle stesse;

     3. determinazione del livello della tariffa per singola zona e per titolo di viaggio;

     4. definizione delle politiche tariffarie anche mediante la valutazione delle offerte commerciali dei vettori;

     5. introduzione di titoli di viaggio aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori di cui al regolamento tariffario;

     6. modalità di emissione dei titoli di viaggio;

     b) definizione delle modalità tecnico-operative per l’introduzione dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi;

     c) definizione delle condizioni per garantire l’accessibilità ai sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi da parte di nuovi potenziali gestori e verifica della loro applicazione;

     d) definizione e verifica delle modalità operative per il riparto dei proventi tariffari tra i vettori, sulla base delle disposizioni contenute nel  regolamento di cui all’articolo 7;

     e) coordinamento e monitoraggio delle fasi di attuazione dell’integrazione tariffaria, sulla base dei dati rilevati dagli enti locali affidanti e dai gestori dei servizi di trasporto pubblico.

     3. La nomina degli organi del consorzio, la determinazione della dotazione patrimoniale e la definizione della struttura organizzativa sono disciplinati dallo statuto, approvato dagli enti aderenti con le modalità previste dall’articolo 31 del d.lgs. 267/2000. Lo statuto prevede, in particolare, la partecipazione nel consorzio di un rappresentante dei comuni della Provincia di Milano designato dall’ANCI regionale, sentiti i comuni medesimi.

     4. Fuori dell’ipotesi di cui al comma 1, le province e i comuni capoluogo possono istituire appositi organismi per la definizione e la gestione dell’integrazione tariffaria dei servizi di rispettiva competenza, con la partecipazione della Regione per quanto riguarda il servizio ferroviario regionale.

     5. Il consorzio e gli organismi locali svolgono le funzioni di rispettiva competenza nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6 e della disciplina contenuta nel regolamento di cui all’articolo 7, nonché in osservanza degli indirizzi, dei criteri e degli standard tecnici per la gestione dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi approvati dalla Giunta regionale.

     6. Sino alla costituzione del consorzio e degli organismi locali, il coordinamento dell’integrazione tariffaria è disciplinato dal regolamento tariffario di cui all’articolo 7.

 

     Art. 7 ter. (Disposizioni per i servizi ferroviari). [19]

     1. Il servizio ferroviario regionale della Lombardia è un sistema di trasporto unitario e garantisce la possibilità di utilizzare titoli di viaggio indipendentemente dal gestore del servizio ferroviario prescelto.

     2. Tutti i gestori dei servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia adottano condizioni di trasporto definite secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

     3. Per il computo delle tariffe, i gestori utilizzano la tavola unificata delle polimetriche delle distanze tra stazioni, approvata dalla Regione con provvedimento del dirigente competente, indipendentemente dal fatto che le stazioni siano situate su singole linee o su linee diverse, ovvero collegate da itinerari diversamente gestiti.

     4. La tavola unificata delle polimetriche delle distanze individua tutte le relazioni a cui è applicata la tariffa ferroviaria regionale e ne determina le percorrenze alle quali applicare i livelli tariffari previsti.

     5. I gestori vendono titoli di viaggio per tutte le origini e destinazioni comprese tra le stazioni delle relazioni individuate ai sensi del comma 4 e consentono l'uso dei propri treni da parte di viaggiatori in possesso di titoli di viaggio emessi da altri gestori di servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia.

     6. Gli introiti sono ripartiti in proporzione ai chilometri percorsi con ogni gestore sulla base delle polimetriche di cui al comma 3. È fatta salva la facoltà per i gestori di stabilire, mediante appositi accordi, una diversa ripartizione degli introiti di propria spettanza.

     7. Le norme del presente articolo si applicano a tutti i titoli di viaggio obbligatori, così come definiti dal regolamento regionale di attuazione della presente legge.

     8. Il sistema tariffario unico regionale è altresì integrato con i sistemi tariffari applicati ai servizi ferroviari interregionali, nazionali e internazionali. La Giunta regionale intraprende le azioni necessarie per il mantenimento e sviluppo dell'unitarietà del sistema ferroviario nazionale all'interno del territorio lombardo e dell'integrazione tra i servizi dei diversi gestori, anche ponendo obblighi di integrazione a carico delle imprese ferroviarie che espletano servizi nazionali ed internazionali sul territorio lombardo.

 

     Art. 8. (Circolazione gratuita e agevolazioni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico). [20]

     1. Le tessere di libera circolazione che cessano di validità al 31 dicembre 2003 sono prorogate sino al 31 luglio 2004. A decorrere dal 1° agosto 2004 è riconosciuto il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale alle seguenti categorie di residenti in Lombardia:

     a) i cavalieri di Vittorio Veneto;

     b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale;

     c) i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., con invalidità dalla prima alla quinta categoria, ovvero con invalidità civile non inferiore al sessantasette per cento;

     d) gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla prima alla quinta categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa;

     e) i privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale;

     f) i sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e della misura di assegno di assistenza ai sordomuti);

     g) gli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria di cui all’articolo 57 del codice di procedura penale in servizi di pubblica sicurezza, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale. [21]

     2. A decorrere dal 1° agosto 2004, è riconosciuto altresì il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale ai cittadini italiani invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro residenti in Lombardia con grado di invalidità pari al 100%, formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giudicato, e loro eventuali accompagnatori, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale [22].

     2 bis. Agli invalidi civili con grado di invalidità pari al 100% sono assimilati i grandi invalidi del lavoro con invalidità a partire dall’80% [23]

     3. A decorrere dal 1° agosto 2004, hanno diritto ad usufruire di una riduzione dell’abbonamento regionale di cui all’articolo 7, comma 3 bis, lettera a), che abilita alla circolazione sui servizi di trasporto pubblico in tutto il territorio regionale, le sottoindicate categorie di residenti in Lombardia:

     a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giudicato con grado di invalidità non inferiore al sessantasette per cento e sino al novantanove per cento o equiparato, con riconoscimento ai loro eventuali accompagnatori del diritto alla circolazione gratuita secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale;

     b) i pensionati di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne.

     c) gli invalidi di guerra e di servizio, gli invalidi a causa di atti di  terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla sesta  all’ottava categoria. [24]

     4. La Giunta regionale definisce con proprio atto la percentuale dell’agevolazione tariffaria di cui al comma 3, anche in forma differenziata in relazione alla tipologia di utenti beneficiari, nonché le modalità operative per il riconoscimento dell’agevolazione; a tal fine l’assessore proponente svolge preventivamente una relazione nella commissione consiliare competente.

     5. Le agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono riconosciuti ai soggetti di cui al comma 3 con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale non superiore al limite definito dalla Giunta regionale. Nelle more dell'approvazione dell'ISEE regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni [25].

     6. A decorrere dal 1° agosto 2004, i pensionati residenti in Lombardia, di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne, con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale superiore al limite definito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5, hanno diritto ad usufruire dell’abbonamento regionale ridotto di cui all’articolo 7, comma 3 bis, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale [26].

     7. I titoli di gratuità e le agevolazioni previste dai commi 1, 2, 3 e 6 sono estese, a decorrere dal 1° agosto 2004, ai servizi ferroviari regionali.

     8. Le tessere che abilitano ai titoli di gratuità ed alle agevolazioni tariffarie di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono rilasciate dalla Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.

 

Titolo IV

NORME FINALI

 

     Art. 9. (Modifiche alle leggi regionali 25 marzo 1995, n. 13 e 15 aprile 1995, n. 20).

     1. L'ultimo capoverso del numero 2.1 della tabella A allegata alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il secondo capoverso del numero 2.2 della tabella A allegata alla l.r. 13/1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. All'articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma 4bis:

     (Omissis).

     4. Il comma 3 dell'articolo 10 della l. r. 20/1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Modifiche alla L.R. 29 ottobre 1998, n. 22).

     1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. La lettera j) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     5. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     6. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 6, della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     7. Dopo l'articolo 6 della l.r. 22/1998 è aggiunto il seguente articolo 6 bis:

     (Omissis).

     8. Il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     9. Il comma 3 bis dell'articolo 11 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     10. Il comma 3 ter dell'articolo 11 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     11. Al comma 3 quinquies dell'articolo 11 della l.r. 22/1998 sono aggiunte, in fine, le parole: (Omissis).

     12. Al comma 3 sexies dell'articolo 11 della l.r. 22/1998 sono aggiunte, in fine, le parole: (Omissis).

     13. Dopo il comma 5 dell’articolo 11quater della l.r. 22/1998 è aggiunto il seguente comma 5 bis:

     (Omissis).

     14. Dopo il comma 8 dell'articolo 11-quinquies della l.r. 22/1998 è inserito il seguente comma 8 bis:

     (Omissis).

     15. Il comma 9 dell'articolo 11quinquies della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     16. Il comma 10 dell'articolo 11quinquies della l.r. 22/1998 è abrogato.

     17. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     18. L'articolo 15 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     19. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     20. All'articolo 17 della l.r. 22/1998, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1 bis:

     (Omissis).

     21. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 22/1998 è aggiunta la seguente lettera b bis):

     (Omissis).

     22. Il primo capoverso del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     23. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     24. Dopo il comma 5 dell’articolo 18della l.r. 22/1998, sono aggiunti i seguenti commi 5 bis e 5 ter:

     (Omissis).

     25. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     26. Il comma 3 bis dell’articolo 19 della l.r. 22/1998 è abrogato.

     27. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     28. All'articolo 20 della l.r. 22/1998, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi 2 bis e 2 ter:

     (Omissis).

     29. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     30. All'articolo 20 della l.r. 22/1998, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7:

     (Omissis).

     31. Il comma 3 bis dell'art. 20 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     32. All'articolo 20 della l.r. 22/1998, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma 5 bis:

     (Omissis).

     33. All'articolo 20 della l.r. 22/1998, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma 6 bis:

     (Omissis).

     34. Il comma 9 dell'articolo 20 della l.r. 22/1998 è abrogato.

     35. All'articolo 20 della l.r. 22/1998, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies:

     (Omissis).

     36. Al comma 2 bis dell'articolo 22 della l.r. 22/1998 sono aggiunte, in fine, le parole: (Omissis).

     37. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 22/1998 è abrogato.

     38. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 23 della l.r. 22/1998 sono aggiunti i seguenti commi 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies:

     (Omissis).

     39. Dopo l'articolo 24 della l.r. 22/1998 è inserito il seguente articolo 24 bis:

     (Omissis)

     40. Il comma 5 dell’articolo 25 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     41. Il comma 7 dell’articolo 25 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     42. Il comma 7 bis dell’articolo 25 della l.r. 22/1998 è abrogato.

     43. Dopo l’articolo 25 della l.r. 22/7/1998 sono inseriti i seguenti articoli 25 bis e 25 ter:

     (Omissis).

     44. Al comma 8 bis dell’articolo 30 della l.r. 22/1998 sono aggiunte, in fine, le parole: (Omissis).

     45. Il comma 18 dell’articolo 31 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     46. Il comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 22/1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     47. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 22/1998 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Risorse finanziarie per i servizi di trasporto pubblico locale).

     1. Le risorse finanziarie per l'anno 2002 spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale sono pari a quelle assegnate in competenza per l'anno finanziario 2001.

     2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono assegnate in attuazione della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 2 (Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto di persone. Contributi di esercizio) e della l.r. 13/1995 e loro successive modificazioni e integrazioni.

     3. L'assegnazione delle risorse finanziarie agli enti locali per i servizi di trasporto pubblico comunali, di area urbana e interurbani da affidarsi mediante gara, è disposta dalla Regione a seguito dell'approvazione dei programmi triennali dei servizi delle province e dei comuni capoluogo, tenendo conto di quanto stabilito ai commi 1 e 2 e comunque nei limiti della disponibilità del bilancio regionale. Con tale atto di assegnazione sono modificate le tabelle finanziarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 48888 del 1 marzo 2000, concernente la definizione del livello dei servizi minimi di trasporto pubblico locale.

     3 bis. La Regione partecipa, per le quote di propria competenza, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'IVA ai contratti di servizio per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale e dei servizi di trasporto pubblico locale [27].

     4. La Giunta regionale può attribuire alle province e ai comuni capoluogo un sostegno finanziario a copertura degli oneri derivanti dalle maggiori percorrenze effettuate dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale nel caso di calamità naturali, nonché nel caso di provvedimenti straordinari ed urgenti per la sostenibilità ambientale nelle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico [28].

     5. La Giunta regionale sulla base della normativa vigente definisce, con apposito atto, l’ammontare e le procedure di assegnazione del sostegno finanziario di cui al comma 4 e della relativa quota di finanziamento [29].

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. All'autorizzazione delle spese previste dagli articoli 2; 3; 4, comma 4; 5 e 6, comma 3, si provvederà con successiva legge.

     2. Agli oneri previsti agli articoli 8 e 10, commi 18 e 35, si provvede con le risorse annualmente stanziate all’U.P.B. 4.8.2.3.2.123 e agli oneri previsti all’articolo 10, commi 7 e 39, si provvede con risorse annualmente stanziate all’U.P.B. 4.8.2.5.2.125.

     3. Alle spese previste dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 10, comma 38, si provvede, rispettivamente, con le risorse statali di cui alla legge 194/1998 e di cui all'articolo 41 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti. Modifiche al decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457) e all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000).

 

     Art. 13. (Disposizioni finali).

     1. La tabella allegata alla l.r. 22/1998, introdotta dal comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 2/2000, è sostituita dalle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

     2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al fondo di solidarietà di cui al comma 9quinquies dell’articolo 20 della l.r. 22/1998, introdotto dal comma 35 dell’articolo 10 della presente legge.

 

     Art. 14. (Abrogazioni).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione).

     2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7 della presente legge sono abrogati:

     a) la legge regionale 27 aprile 1977, n. 20 (Tariffe dei servizi pubblici di trasporto);

     b) la legge regionale 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto);

     c) gli articoli 15 e 16 della legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia);

     d) gli articoli 26 e 27 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale).

 

     Art. 15. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

TABELLE

(Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[2] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.

[3] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

[4] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

[5] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

[6] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

[7] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

[8] Articolo inserito dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

[9] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

[10] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

[11] Articolo aggiunto dall’art. 5 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

[12] Alinea così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[13] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

[14] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

[15] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

[16] Comma inserito dall’art. 5 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

[17] Comma inserito dall’art. 7 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19.

[18] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.

[19] Articolo inserito dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

[20] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

[21] Comma così modificato dall'rt. 1 della L.R. 14 dicembre 2006, n. 28.

[22] La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2005, n. 432, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili.

[23] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[24] Comma già modificato dall’art. 17 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2006, n. 28.

[25] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

[26] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2006, n. 28.

[27] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[28] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

[29] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.