§ 67.3.9 – D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631.
Approvazione del regolamento per la navigazione interna.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.3 navigazione sulle acque interne
Data:28/06/1949
Numero:631


Sommario
Articolo unico.      E' approvato il regolamento per la navigazione interna, nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per i [...]
Art. 1.  Circoscrizioni.
Art. 2.  Delegazioni di approdo.
Art. 3.  Attribuzioni dell'autorità comunale.
Art. 4.  Zone di navigazione promiscua.
Art. 5.  Effetti della delimitazione delle zone.
Art. 6.  Concessioni per licenze.
Art. 7.  Concessioni di durata superiore al biennio.
Art. 8.  Spese di istruttoria.
Art. 9.  Cauzione.
Art. 10.  Variazioni al contenuto della concessione.
Art. 11.  Revoca e decadenza della concessione.
Art. 12.  Demolizione delle opere.
Art. 13.  Consegna e riconsegna dei beni concessi.
Art. 14.  Stabilimenti e depositi di sostanze infiammabili o esplosive.
Art. 15.  Ordinanza di polizia delle zone portuali.
Art. 16.  Servizi portuali.
Art. 17.  Esercizio di attività nei porti.
Art. 18.  Rimozione di materiali sommersi.
Art. 19.  Rimozione di navi e di aeromobili sommersi.
Art. 20.  Autorità preposta al lavoro portuale.
Art. 21.  Istituzione degli Uffici del lavoro nei porti e loro direzione.
Art. 22.  Uffici preposti alla disciplina del lavoro di due o più porti o approdi.
Art. 23.  Consiglio del lavoro portuale.
Art. 24.  Disciplina del lavoro nei porti di minor traffico.
Art. 25.  Registri dei lavoratori portuali.
Art. 26.  Requisiti per l'iscrizione nei registri.
Art. 27.  Libretto di ricognizione.
Art. 28.  Cancellazione dai registri.
Art. 29.  Costituzione, fusione e soppressione delle compagnie.
Art. 30.  Fusione di compagnie.
Art. 31.  Soppressione di compagnie.
Art. 32.  Funzionamento delle compagnie.
Art. 33.  Gruppi portuali.
Art. 34.  Lavoratori occasionali.
Art. 35.  Fondo di assistenza.
Art. 36.  Imprese per operazioni portuali.
Art. 37.  Esecuzione di operazioni portuali per conto proprio.
Art. 38.  Tariffe e norme di lavoro.
Art. 39.  Barcaioli portuali.
Art. 40.  Iscrizione dei barcaioli portuali.
Art. 41.  Matricole.
Art. 42.  Libretto di navigazione.
Art. 43.  Requisiti per l'iscrizione.
Art. 44.  Qualifiche per l'immatricolazione del personale di prima e di seconda categoria.
Art. 45.  Qualifiche per l'immatricolazione del personale di terza categoria.
Art. 46.  Cancellazione dalle matricole.
Art. 47.  Reiscrizione nelle matricole.
Art. 48.  Visita medica di controllo.
Art. 49.  Capitano.
Art. 50.  Capo timoniere.
Art. 51.  Capo barca.
Art. 52.  Conduttore di motoscafi.
Art. 53.  Barcaiolo abilitato.
Art. 54.  Macchinista.
Art. 55.  Motorista di motonavi.
Art. 56.  Motorista di motoscafo.
Art. 57.  Fuochista abilitato.
Art. 58.  Qualifica di "autorizzato".
Art. 59.  Requisiti per conseguire la qualifica di autorizzato.
Art. 60.  Autorità competente.
Art. 61.  Esami per il conseguimento dei titoli.
Art. 62.  Distinzioni di navi e galleggianti.
Art. 63.  Imposizione e cambiamento del nome.
Art. 64.  Segni d'individuazione sullo scafo.
Art. 65.  Società autorizzate a possedere navi italiane.
Art. 66.  Elenco delle società autorizzate.
Art. 67.  Registri delle navi e dei galleggianti.
Art. 68.  Licenza delle navi e dei galleggianti.
Art. 69.  Visto annuale sulla licenza.
Art. 70.  Contenuto della licenza provvisoria.
Art. 71.  Commissione per le riparazioni e per le demolizioni.
Art. 72.  Obbligo del certificato di classe, di navigabilità o d'idoneità.
Art. 73.  Norme per i motoscafi e per le imbarcazioni a motore amovibile.
Art. 74.  Navigazione di prova.
Art. 75.  Norme per i galleggianti.
Art. 76.  Perdita di validità dei certificati.
Art. 77.  Convalida dei certificati.
Art. 78.  Norme per l'esecuzione delle visite e delle ispezioni.
Art. 79.  Forma e vidimazione.
Art. 80.  Tenuta.
Art. 81.  Giornale di bordo.
Art. 82.  Registro di carico.
Art. 83.  Inventario di bordo.
Art. 84.  Partenza e arrivo delle navi.
Art. 85.  Navi adibite al trasporto di merci.
Art. 86.  Obblighi del comandante della nave.
Art. 87.  Rifiuto d'imbarco di passeggeri.
Art. 88.  Carico della nave.
Art. 89.  Divieto di ostacolare la navigazione.
Art. 90.  Zattere di fluitazione.
Art. 91.  Gare ed altre manifestazioni nautiche.
Art. 92.  Norme speciali per singoli fiumi e canali.
Art. 93.  Prescrizioni del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 94.  Direzione della navigazione in convoglio.
Art. 95.  Facoltà del capo convoglio.
Art. 96.  Abilitazioni al comando di navi a vela.
Art. 97.  Comando di navi marittime in acque interne e viceversa.
Art. 98.  Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni.
Art. 99.  Concessioni di servizi pubblici.
Art. 100.  Domande di concessione.
Art. 101.  Approvazione delle concessioni.
Art. 102.  Dichiarazione di pubblico interesse.
Art. 103.  Diritto di esclusività.
Art. 104.  Clausole dell'atto di concessione.
Art. 105.  Cauzione.
Art. 106.  Contributo per la vigilanza.
Art. 107.  Revoca delle concessioni.
Art. 108.  Subingresso nella concessione; variazioni nella società concessionaria.
Art. 109.  Decadenza dalla concessione.
Art. 110.  Devoluzione di opere e di altri impianti alla scadenza.
Art. 111.  Acquisto di materiali, opere ed impianti da parte dello Stato in caso di decadenza o alla scadenza della concessione.
Art. 112.  Navi, galleggianti e trattori.
Art. 113.  Proprietà delle navi, dei galleggianti e dei trattori.
Art. 114.  Tariffe.
Art. 115.  Pubblicità delle tariffe.
Art. 116.  Ribassi di tariffa e altre facilitazioni.
Art. 117.  Orari.
Art. 118.  Indicazioni da affiggere sulle navi.
Art. 119.  Registro dei reclami.
Art. 120.  Servizi su vie navigabili internazionali.
Art. 121.  Incidenti nell'esercizio di servizi per trasporto di persone.
Art. 122.  Incidenti nell'esercizio di altri servizi.
Art. 123.  Manovre periodiche di sicurezza.
Art. 124.  Controllo del Ministero.
Art. 125.  Norme per i pontili.
Art. 126.  Progetti e collaudi dei pontili.
Art. 127.  Indicazioni obbligatorie e mezzi di salvataggio sui pontili.
Art. 128.  Imbarcazioni e pontili provvisori.
Art. 129.  Modalità del trasporto, del rimorchio e del traino.
Art. 130.  Massimi e minimi delle tariffe.
Art. 131.  Domanda di autorizzazione del servizio di trasporto o di rimorchio per conto di terzi.
Art. 132.  Autorizzazione del Ministro per i trasporti.
Art. 133.  Autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale.
Art. 134.  Durata dell'autorizzazione.
Art. 135.  Clausole dell'atto di autorizzazione.
Art. 136.  Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto, del rimorchio o del traino.
Art. 137.  Trasporto con navi non superiori a tre tonnellate.
Art. 138.  Indicazioni da affiggere sulle navi.
Art. 139.  Domanda di autorizzazione di servizio pubblico di traino con mezzi non meccanici.
Art. 140.  Autorizzazione del servizio di traino.
Art. 141.  Revoca dell'autorizzazione.
Art. 142.  Trasporto e rimorchio per conto proprio.
Art. 143.  Elenco delle imprese costruttrici.
Art. 144.  Iscrizioni nell'elenco.
Art. 145.  Cancellazione dall'elenco.
Art. 146.  Registro delle navi in costruzione.
Art. 147.  Vigilanza sulla costruzione delle navi.
Art. 148.  Accertamenti del comandante del porto.
Art. 149.  Consegna e custodia dei libretti di navigazione.
Art. 150.  Funzioni di polizia giudiziaria.
Art. 151.  Sbarco d'autorità.
Art. 152.  Oblazione per le contravvenzioni.
Art. 153.  Pagamento della somma per l'oblazione.
Art. 154.  Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari.
Art. 155.  Registro e comunicazioni delle pene disciplinari.
Art. 156.  Contestazione degli addebiti.
Art. 157.  Personale dell'amministrazione della navigazione interna.
Art. 158.  Zone portuali.
Art. 159.  Beni compresi nelle zone portuali.
Art. 160.  Occupazioni di beni e attività soggette a concessione o autorizzazione.
Art. 161.  Ufficio del lavoro portuale di Ferrara.
Art. 162.  Personale che già esercita la professione della navigazione interna.
Art. 163.  Personale navigante in possesso di patenti.
Art. 164.  Personale navigante sprovvisto di patenti.
Art. 165.  Qualifica di autorizzato.
Art. 166.  Assegnazione del nome.
Art. 167.  Sigla dell'ufficio d'iscrizione.
Art. 168.  Iscrizione delle navi e dei galleggianti.
Art. 169.  Imprese costruttrici.
Art. 170.  Presentazione di domande.
Art. 171.      Il presente Regolamento cesserà di avere effetto con l'entrata in vigore del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione


§ 67.3.9 – D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631.

Approvazione del regolamento per la navigazione interna.

(G.U. 17 settembre 1949, n. 214, S.O.).

 

     Articolo unico.

     E' approvato il regolamento per la navigazione interna, nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per i trasporti.

 

 

REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA

 

Parte prima

DELL'ORDINAMENTO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

 

Titolo I

DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

 

Capo I

DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

 

          Art. 1. Circoscrizioni.

     La determinazione delle zone nelle quali è diviso il territorio della Repubblica agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti.

     Sono altresì stabilite con decreto del Presidente della Repubblica le circoscrizioni degli Ispettorati di porto e delle Delegazioni di approdo.

 

          Art. 2. Delegazioni di approdo.

     Le funzioni di delegato di approdo possono, con decreto del Ministro per i trasporti, essere affidate temporaneamente a persone non appartenenti all'amministrazione della navigazione interna.

     Le Delegazioni di approdo, dipendenti direttamente dall'Ispettorato compartimentale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 del Codice, sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, in approdi non collegati o che presentino particolari difficoltà di collegamento per vie navigabili con località sedi di Ispettorato di porto.

 

          Art. 3. Attribuzioni dell'autorità comunale.

     L'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna in località ove non hanno sede uffici di porto, a norma dell'art. 25 del Codice, è conferito alle autorità comunali dal Ministro per i trasporti con proprio decreto, sentito il prefetto della provincia.

 

Capo II

DELLA NAVIGAZIONE PROMISCUA

 

          Art. 4. Zone di navigazione promiscua.

     La navigazione di navi marittime in acque interne o di navi della navigazione interna in acque marittime, a norma dell'art. 24 del Codice, può svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze del traffico cui sono adibite.

     Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d'accordo fra il capo del Compartimento marittimo e il direttore dell'Ispettorato compartimentale e, in caso di disaccordo, dai Ministri per i trasporti, per la marina mercantile, e per la difesa (Marina).

     Fuori delle zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che non siano effettuate per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dai Ministri per i trasporti e per la marina mercantile, a tutte le disposizioni del Codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima.

 

Titolo Il

DELLE ZONE PORTUALI

 

          Art. 5. Effetti della delimitazione delle zone.

     La delimitazione delle zone portuali ai termini dell'art. 56, secondo comma, del Codice non importa, sui beni appartenenti a privati che vengano a trovarsi nell'interno di dette zone o contigui ad esse, la costituzione di servitù e di limitazioni che non siano previste da disposizioni di legge, né l'aggravamento delle servitù e delle limitazioni esistenti.

 

          Art. 6. Concessioni per licenze.

     Le concessioni di durata non superiore al biennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo dell'Ispettorato di porto con licenza e possono essere rinnovate alla scadenza senza alcuna formalità di istruttoria.

     Sono anche fatte con licenza le concessioni per l'uso delle costruzioni e delle altre opere appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti delle zone portuali, quando il richiedente non si proponga di apportarvi sostanziali modifiche o quando lo scopo non renda opportuna una concessione di maggiore durata.

 

          Art. 7. Concessioni di durata superiore al biennio.

     Le concessioni di durata superiore al biennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte, sentito preventivamente l'Ufficio del genio civile competente per territorio, per atto pubblico ricevuto da un funzionario a ciò delegato con decreto del Ministro per i trasporti. In qualità di rappresentante dell'amministrazione interviene il capo dell'Ispettorato di porto.

     Le concessioni di durata sino a nove anni sono accordate con provvedimento del direttore dell'Ispettorato compartimentale; quelle di durata superiore, con decreto del Ministro per i trasporti.

 

          Art. 8. Spese di istruttoria.

     Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente.

 

          Art. 9. Cauzione.

     Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto e all'entità della concessione.

     Per le concessioni con licenza il capo dell'Ispettorato di porto può richiedere il versamento, presso la cassa dell'Ispettorato di porto, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza.

 

          Art. 10. Variazioni al contenuto della concessione.

     Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria.

 

          Art. 11. Revoca e decadenza della concessione.

     La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'art. 48 del Codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa.

 

          Art. 12. Demolizione delle opere.

     Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario, se l'amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli, nei termini che gli saranno notificati.

     Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si fa luogo all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 49 del codice.

 

          Art. 13. Consegna e riconsegna dei beni concessi.

     Dopo l'approvazione dell'atto di concessione, il capo dell'Ispettorato di porto immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale.

     Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione.

     Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali è descritto lo stato di consistenza.

     Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni demaniali.

 

          Art. 14. Stabilimenti e depositi di sostanze infiammabili o esplosive.

     Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o esplosive di cui al terzo comma dell'art. 59 del Codice sono costieri quando sono impiantati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali della navigazione interna.

     Sono considerati costieri quelli impiantati fuori dei limiti suddetti, che siano comunque collegati a vie navigabili interne, e quelli sistemati anche in zone non portuali nell'interno dei depositi e degli stabilimenti indicati nel primo comma dell'art. 59 del Codice.

 

Titolo III

DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DELLA POLIZIA NEI PORTI INTERNI

 

Capo I

DELLA POLIZIA NEI PORTI INTERNI

 

          Art. 15. Ordinanza di polizia delle zone portuali.

     Il capo dell'Ispettorato di porto, per i porti, gli approdi e le zone portuali in genere della sua circoscrizione, in cui l'Ispettorato compartimentale lo ritenga necessario, regola con propria ordinanza:

     1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;

     2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;

     3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;

     4) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;

     5) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;

     6) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;

     7) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;

     8) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;

     9) in generale tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza delle zone portuali nonché le varie attività che vi si esercitano.

     Il capo dell'Ispettorato di porto determina altresì le tariffe dei servizi per i porti ed approdi compresi nella propria circoscrizione.

 

          Art. 16. Servizi portuali.

     L'esercizio dei servizi portuali che richiedono l'impiego di navi o di galleggianti, indicati negli articoli 66 e 85 del Codice, è soggetto a concessione dell'Ispettorato di porto.

 

          Art. 17. Esercizio di attività nei porti.

     Le persone che esercitano un'attività nell'interno dei porti e in genere nell'àmbito delle zone portuali, se sottoposte all'iscrizione in registri a norma del secondo comma dell'art. 85 del Codice, sono munite di un certificato di iscrizione conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti.

 

          Art. 18. Rimozione di materiali sommersi.

     La rimozione dei materiali sommersi nei porti e approdi, di cui all'art. 72 del Codice, deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione.

     Nel caso di sommersione di materiali in altre località dei laghi, dei fiumi e di altre acque interne, quando, a giudizio dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna, possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo dell'Ispettorato di porto ordina la rimozione dei materiali stessi, fissando un termine, sentito, ove occorra, l'Ufficio del genio civile; e, in caso di inadempienza, provvede a norma degli articoli 72 e 85 del Codice.

     I termini e l'ordine predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall'articolo seguente.

 

          Art. 19. Rimozione di navi e di aeromobili sommersi.

     L'ordine di rimozione di una nave o di un aeromobile sommersi è dato al proprietario, per iscritto, dal capo dell'Ispettorato di porto il quale ne fissa il termine di esecuzione, sentito, ove occorra, l'Ufficio del genio civile.

     Se non è noto il proprietario della nave, l'ordine è comunicato mediante avviso affisso nell'Ufficio dell'Ispettorato di porto fino al termine per l'esecuzione previsto dall'ordine stesso. Se non è noto il proprietario dell'aeromobile, analogo avviso è comunicato alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione trovasi l'aeromobile da rimuovere.

     Nel caso di rimozione, da parte dei proprietari, di navi o di materiali sommersi, gli oggetti rimossi rimangono, a garanzia dell'adempimento dell'obbligo della totale rimozione, in custodia dell'autorità portuale. Tale custodia può essere affidata ai proprietari stessi.

     I proprietari non possono ritirare le cose se non al termine delle operazioni e corrispondendo le eventuali spese di custodia. Prima del termine predetto, il ritiro può aver luogo mediante deposito di idonea cauzione.

     L'autorità che procede alla consegna ne redige processo verbale, facendo constare in maniera specifica l'avvenuta totale rimozione e il pagamento delle spese di custodia.

     Il processo verbale è rilasciato in copia ai proprietari, su loro richiesta.

 

Capo II

DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO NEI PORTI INTERNI

 

          Art. 20. Autorità preposta al lavoro portuale.

     L'autorità preposta alla disciplina del lavoro nei porti della navigazione interna agli effetti degli articoli 110 e 1249 del Codice è, per i porti e approdi nei quali è istituito un Ufficio del lavoro portuale, il direttore di tale Ufficio e per gli altri porti e approdi il comandante del porto o un funzionario designato dal capo dell'Ispettorato di porto.

 

          Art. 21. Istituzione degli Uffici del lavoro nei porti e loro direzione.

     Gli Uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono istituiti presso gli Ispettorati di porto e le Delegazioni di approdo designati dal Ministro per i trasporti.

     Gli Uffici del lavoro sono sottoposti alla vigilanza del capo dell'Ispettorato di porto.

     Il funzionario preposto all'Ufficio del lavoro assume la denominazione di direttore dell'Ufficio del lavoro portuale.

 

          Art. 22. Uffici preposti alla disciplina del lavoro di due o più porti o approdi.

     All'Ufficio del lavoro può essere affidata la disciplina del lavoro in due o più porti o approdi compresi nella circoscrizione di uno stesso Ispettorato di porto.

     In tal caso in ognuno dei porti o approdi anzidetti sono costituiti almeno una compagnia o un gruppo di lavoratori portuali.

 

          Art. 23. Consiglio del lavoro portuale.

     Il Consiglio del lavoro portuale è presieduto dal direttore dell'Ufficio e la composizione di esso è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale.

     Nel caso di assenza o di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro, la direzione dell'ufficio stesso e la presidenza del Consiglio del lavoro sono assunte da altro funzionario, designato dal capo dell'Ispettorato di porto.

 

          Art. 24. Disciplina del lavoro nei porti di minor traffico.

     Su proposta dell'Ispettorato compartimentale, il Ministro per i trasporti determina, con decreto, i porti e gli approdi di minor traffico nei quali deve essere provveduto alla disciplina e alla vigilanza delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, e stabilisce le funzioni che all'uopo devono essere esercitate dal comandante del porto o dell'approdo sotto la vigilanza del capo dell'Ispettorato del porto.

     Nelle località che sono sedi di Ispettorato di porto, ma non di ufficio del lavoro portuale, le suddette funzioni sono esercitate da un funzionario designato dal comandante del porto.

     Nei porti e negli approdi suddetti le funzioni del Consiglio del lavoro portuale sono esercitate da una Commissione la cui composizione è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 25. Registri dei lavoratori portuali.

     I lavoratori portuali sono iscritti in registri conformi al modello approvato dal Ministro per i trasporti.

     Tali registri, distinti a seconda delle categorie, sono tenuti dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.

 

          Art. 26. Requisiti per l'iscrizione nei registri.

     Per ottenere l'iscrizione nei registri di cui all'art. 25 occorrono i seguenti requisiti:

     1) età non inferiore a diciotto anni;

     2) cittadinanza italiana;

     3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico provinciale o, in difetto, dall'ufficiale sanitario del Comune;

     4) buona condotta morale e civile;

     5) residenza nel Comune nel cui territorio è il porto nel quale l'interessato intende svolgere la sua attività o in un Comune vicino.

     L'aspirante alla iscrizione nei registri deve farne domanda, entro il termine stabilito, all'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, allegandovi i documenti atti a provare i requisiti di cui al comma precedente e lo stato di famiglia.

 

          Art. 27. Libretto di ricognizione.

     Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti, è rilasciato al lavoratore dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale all'atto dell'iscrizione nei registri previsti dall'art. 25.

     Il libretto deve contenere la fotografia e indicare il numero e la data di iscrizione nel registro, le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile, la categoria e la compagnia o il gruppo di appartenenza.

 

          Art. 28. Cancellazione dai registri.

     Oltre che nei casi previsti dal Codice o da leggi speciali, il lavoratore è cancellato dai registri:

     1) per morte;

     2) per permanente inabilità al lavoro portuale;

     3) per avere raggiunta l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;

     4) a domanda;

     5) per essere stato durante l'anno assente dal lavoro, senza giustificato motivo, più di quindici giorni consecutivi o di trenta giorni non consecutivi;

     6) per avere perduto uno dei requisiti, di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'art. 26.

     I riabilitati sono reiscritti nei registri, a condizione che nei ruoli esistano posti disponibili.

 

          Art. 29. Costituzione, fusione e soppressione delle compagnie.

     La costituzione, la fusione e la soppressione delle compagnie sono fatte, su proposta del capo dell'Ispettorato di porto, sentito il consiglio o la commissione portuale, dal direttore dell'Ispettorato compartimentale con ordinanza di cui è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Il direttore dell'Ispettorato compartimentale, nell'ordinanza di costituzione, determina la quota che ciascun lavoratore deve conferire alla compagnia portuale. Tale conferimento può avvenire anche mediante trattenute rateali sui salari, da effettuarsi nei termini e con le modalità stabilite dall'ordinanza stessa.

 

          Art. 30. Fusione di compagnie.

     Nel caso di fusione di due o più compagnie il patrimonio di queste è devoluto alla nuova compagnia. A tale effetto viene compilato, in base ai valori attuali, il bilancio di chiusura delle attività e delle passività di ciascuna delle compagnie preesistenti, da rendersi pubblico mediante affissione, per quindici giorni, nelle sedi delle compagnie stesse.

     Qualora il valore delle quote individuali degli appartenenti alle singole compagnie, calcolato in rapporto al bilancio, sia differente, le quote di minor valore devono essere integrate, mediante trattenute rateali sui salari, fino a raggiungere il valore della quota maggiore.

     Il lavoratore che per qualsiasi motivo non entra a far parte della nuova compagnia, ha diritto alla liquidazione della propria quota.

     L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale provvede alla immissione della nuova compagnia nel possesso del patrimonio delle compagnie preesistenti, redigendone processo verbale.

     La nuova compagnia succede nei diritti e negli obblighi delle compagnie preesistenti.

 

          Art. 31. Soppressione di compagnie.

     Nel caso di soppressione di una compagnia si procede alla liquidazione delle attività e delle passività, e il patrimonio netto è devoluto in parti uguali ai singoli lavoratori in base al bilancio da compilarsi e pubblicarsi con le modalità di cui al primo comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 32. Funzionamento delle compagnie.

     A ogni compagnia è preposto un console che può essere coadiuvato da uno o più vice consoli.

     Il console ha la rappresentanza anche giudiziale della compagnia ed è assistito da un collegio di fiduciari, in numero non inferiore a due e non superiore a otto, in ragione di uno ogni cinquanta membri della compagnia.

     Il console, i vice consoli e i fiduciari sono nominati dalla autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, che li sceglie fra un numero doppio di candidati appartenenti alla compagnia e proposti dal Sindacato dei lavoratori portuali.

     Per l'esame della regolarità del bilancio della compagnia il Sindacato dei lavoratori portuali nomina tre revisori.

     Il console, i vice consoli e i fiduciari durano in carica due anni e possono essere confermati.

     I revisori durano in carica tre anni e possono essere parimenti confermati.

     Il direttore dell'Ispettorato compartimentale, con ordinanza di costituzione o di fusione della compagnia, stabilisce le attribuzioni del console e dei vice consoli, i casi di revoca dei medesimi, le attribuzioni dei fiduciari e dei revisori, le modalità di redazione e di approvazione del bilancio e le altre norme per il funzionamento della compagnia.

 

          Art. 33. Gruppi portuali.

     Nei porti o approdi di scarso traffico, le maestranze portuali, ove ne sia riconosciuta la necessità, sono costituite in gruppi.

     Il direttore dell'Ispettorato compartimentale, su proposta del capo dell'Ispettorato di porto, sentito il competente sindacato, provvede alla costituzione ed alla soppressione dei gruppi.

     Il capo del gruppo è nominato dal comandante del porto dove ha sede il gruppo stesso, su proposta del Sindacato.

 

          Art. 34. Lavoratori occasionali.

     Quando i lavoratori iscritti nei registri non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale può autorizzare l'impiego temporaneo di lavoratori occasionali.

     Gli occasionali sono iscritti in elenchi tenuti dal competente Sindacato, qualora diano sicura garanzia per la disciplina e per il buon andamento del lavoro.

 

          Art. 35. Fondo di assistenza.

     Il fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali di cui all'art. 1086 del Codice è destinato all'assistenza dei lavoratori stessi nei casi di urgente necessità ed è amministrato dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, la quale ne rende conto trimestralmente al Consiglio o alla Commissione portuale.

 

          Art. 36. Imprese per operazioni portuali.

     La concessione per l'esercizio di operazioni portuali per conto di terzi è fatta con licenza del capo dell'Ispettorato di porto, sentiti, ove siano costituiti, il Consiglio o la Commissione portuale. Essa ha la durata di un anno e può essere rinnovata.

     Nella licenza sono stabiliti:

     1) l'ammontare del canone annuo e della cauzione che il concessionario deve prestare;

     2) i casi di sospensione o di revoca della concessione;

     3) la facoltà di requisire e di affidare in uso ad altri, in caso di sospensione o di revoca della concessione, i mezzi necessari per l'esercizio dell'attività di impresa portuale;

     4) le modalità per la determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario per la requisizione di cui al n. 3.

 

          Art. 37. Esecuzione di operazioni portuali per conto proprio.

     Coloro che impiegano direttamente maestranze e mezzi d'opera per provvedere alle operazioni portuali per conto proprio devono ottenerne l'autorizzazione dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.

     Lo svolgimento abituale di tale attività è sottoposto al rilascio da parte dell'autorità predetta di apposita licenza, nella quale sono stabilite le condizioni di esercizio.

 

          Art. 38. Tariffe e norme di lavoro.

     Le tariffe, di cui all'art. 112 del Codice e le norme per la loro applicazione, sono formate dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentiti, ove siano costituiti, il Consiglio o la Commissione portuale, e sono approvate con decreto del direttore dell'Ispettorato compartimentale, previa autorizzazione del Ministero per i trasporti.

     L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentiti, ove siano costituiti, il Consiglio o la Commissione portuale, stabilisce gli orari di lavoro e le norme relative alla esecuzione delle operazioni portuali.

 

          Art. 39. Barcaioli portuali.

     I barcaioli portuali sono addetti alla condotta dei mezzi nautici a vela o a remi di stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate, adibiti a servizi attinenti al traffico delle merci nell'interno del porto o a servizio di posteggio di banchina.

 

          Art. 40. Iscrizione dei barcaioli portuali.

     Il registro dei barcaioli portuali è tenuto dal comandante del porto nel quale essi esercitano la loro attività.

     Per l'iscrizione nel registro occorre avere effettuato tre mesi di navigazione e non aver superato l'età di cinquanta anni.

     Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti, è rilasciato al barcaiolo all'atto della iscrizione nel registro.

     Alla cancellazione dal registro si procede per morte o per dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare la professione.

 

Titolo IV

DEL PERSONALE NAVIGANTE

 

Capo I

DELL'IMMATRICOLAZIONE DEL PERSONALE NAVIGANTE

 

          Art. 41. Matricole.

     Le matricole nelle quali a termini dell'art. 132 del Codice è iscritto il personale navigante della navigazione interna, sono conformi al modello approvato dal Ministro per i trasporti.

     Per le tre categorie del personale navigante di cui all'art. 130 del Codice le matricole sono tenute separatamente.

     Le matricole del personale navigante sono tenute dagli Ispettorati di porto; le matricole della terza categoria sono tenute anche dalle Delegazioni di approdo, dagli Uffici comunali e da quelli consolari, autorizzati dal Ministro per i trasporti.

 

          Art. 42. Libretto di navigazione.

     Il libretto di navigazione è conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti.

     Il libretto di navigazione è l'unico documento che abilita alla professione della navigazione interna.

     Il libretto di navigazione, rilasciato nelle forme prescritte dal presente regolamento, è documento d'identità personale e vale come passaporto nei casi stabiliti dalla legge o da convenzioni internazionali.

     Le norme per il coordinamento del libretto di navigazione con quello di lavoro a terra sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 43. Requisiti per l'iscrizione.

     Per essere iscritti nelle matricole, oltre i requisiti stabiliti dall'art. 133 del Codice, sono necessari la riconosciuta idoneità fisica alla navigazione e il domicilio in un Comune della Repubblica per il personale navigante di prima e di seconda categoria; e, per il personale di terza categoria, la riconosciuta idoneità fisica alla navigazione e il domicilio in uno dei Comuni delle Provincie comprese in tutto o in parte nella circoscrizione dell'Ispettorato di porto.

     Il Ministro per i trasporti può richiedere all'interessato la dimostrazione di essere pratico del nuoto e del remo.

     Il Ministro per i trasporti determina con proprio decreto i documenti che il richiedente l'iscrizione deve presentare per provare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

 

          Art. 44. Qualifiche per l'immatricolazione del personale di prima e di seconda categoria.

     L'immatricolazione fra il personale navigante di prima e di seconda categoria si effettua, per coloro che siano in possesso di titoli o di specializzazioni professionali, con la qualifica rispondente a tali titoli o specializzazioni.

     Per coloro che non sono in possesso di titoli o di specializzazioni, l'immatricolazione si effettua con la qualifica di "allievo marinaio" o di "allievo barcaiolo" per i servizi di coperta, con quella di "apprendista di macchina " per i servizi di macchina.

     L'allievo marinaio o l'allievo barcaiolo che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e dimostri di aver effettuato sei mesi di navigazione, ove non sia in possesso di titolo professionale o di specializzazione, assume la qualifica di "marinaio" o di "barcaiolo".

 

          Art. 45. Qualifiche per l'immatricolazione del personale di terza categoria.

     L'immatricolazione fra il personale navigante di terza categoria si effettua con la qualifica di "allievo barcaiolo per la piccola navigazione".

     L'allievo barcaiolo che abbia compiuto il diciottesimo anno di età ed effettuato due mesi di navigazione, ove non sia in possesso di titolo professionale, assume la qualifica di "barcaiolo per la piccola navigazione".

 

          Art. 46. Cancellazione dalle matricole.

     Alla cancellazione degli iscritti dalle matricole del personale navigante, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1252 e 1254 del Codice, si procede per i seguenti motivi:

     a) morte dell'iscritto;

     b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attività della navigazione interna;

     c) perdita della cittadinanza italiana;

     d) perdita permanente, per gli iscritti di prima e di seconda categoria, della idoneità al servizio della navigazione, accertata ai termini dell'art. 48;

     e) interdizione perpetua dalla professione della navigazione interna, conseguente a condanna;

     f) cessazione dall'esercizio della navigazione durante dieci anni consecutivi per gli iscritti che siano in possesso di titoli professionali, e durante cinque anni per gli altri iscritti.

 

          Art. 47. Reiscrizione nelle matricole.

     Gli iscritti nelle matricole del personale navigante, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c) ed e) dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b) ed f) possono chiedere la reiscrizione.

 

          Art. 48. Visita medica di controllo.

     E' in facoltà dell'Ispettorato di porto di sottoporre in qualsiasi tempo a visita medica l'iscritto nelle matricole per accertare se sussista la idoneità al servizio della navigazione.

 

Capo II

DEI TITOLI PROFESSIONALI PER I SERVIZI DI COPERTA

 

          Art. 49. Capitano.

     Per conseguire il titolo di capitano occorrono i seguenti requisiti:

     1) essere iscritto nella prima categoria del personale navigante;

     2) avere compiuto i ventuno anni di età;

     3) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni alle quali abilita il titolo;

     4) non aver riportato condanna due volte per ubriachezza o una volta per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

     5) aver compiuto gli studi dell'ordine medio;

     6) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta;

     7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

     I sottufficiali di carriera della Marina militare in congedo, che hanno tenuto il comando di nave militare per almeno un anno, e che siano in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, possono compensare un anno e dieci mesi del periodo di navigazione previsto dal numero 6) con un corrispondente periodo di navigazione marittima.

     Analogamente possono conseguire il titolo di capitano gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, abbiano almeno la patente di padrone marittimo e un anno di comando di una nave mercantile.

     Il capitano può assumere il comando di navi addette al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

 

          Art. 50. Capo timoniere.

     Per conseguire il titolo di capo timoniere, oltre quelli di cui ai numeri 1) a 4) dell'articolo precedente, occorrono i seguenti requisiti:

     1) aver compiuto gli studi del corso superiore elementare;

     2) aver effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta, di cui uno in qualità di timoniere;

     3) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

     Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto il grado di secondo capo nocchiere in carriera, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può compensare un anno e dieci mesi del periodo di navigazione previsto al numero 2) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.

     Analogamente possono conseguire il titolo di capo timoniere gli iscritti fra la gente di mare di 1 categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di " marinaio autorizzato".

     Il capo timoniere può:

     a) imbarcare in tale qualità su navi addette al trasporto o a l rimorchio salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi;

     b) assumere il comando di navi addette al trasporto o al rimorchio, del tipo e della stazza stabiliti dal Ministro per i trasporti, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

 

          Art. 51. Capo barca.

     Per conseguire il titolo di capo barca, oltre quelli di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:

     1) aver compiuto gli studi del corso superiore elementare;

     2) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta;

     3) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

     Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sergente nocchiere volontario e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo può compensare dieci mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 2) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.

     Analogamente possono conseguire il titolo di capo barca gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di " capo barca per il traffico dello Stato".

     Il capo barca per l'ordinaria navigazione può comandare navi a vela o senza mezzi di propulsione propria, o navi con propulsione meccanica aventi una stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate.

 

          Art. 52. Conduttore di motoscafi.

     Per conseguire il titolo di conduttore di motoscafi, oltre quelli di cui ai numeri 1), 3) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:

     1) avere compiuto i diciotto anni di età;

     2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;

     3) avere effettuato sei mesi di navigazione, ovvero tre mesi di navigazione e avere seguito un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti;

     4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

     Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sotto capo nocchiere volontario, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può compensare cinque mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 3) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.

     Analogamente possono conseguire il titolo di conduttore di motoscafi gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "capo barca per il traffico locale" o di "capo barca per la pesca limitata", con almeno sei mesi di effettiva navigazione su navi armate con ruolo di equipaggio.

     Il conduttore di motoscafi può condurre motoscafi e imbarcazioni con motore amovibile addetti al trasporto, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda i motoscafi adibiti a servizi di pubblica linea o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

 

          Art. 53. Barcaiolo abilitato.

     Per conseguire il titolo di barcaiolo abilitato occorrono i seguenti requisiti:

     1) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante;

     2) avere compiuto i diciotto anni di età;

     3) saper leggere e scrivere;

     4) avere effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta.

     Il personale volontario della Marina militare in congedo, appartenente alla categoria dei nocchieri, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può conseguire il titolo di barcaiolo abilitato senza alcun periodo di tirocinio su navi per navigazione interna.

     Analogamente possono conseguire il titolo di barcaiolo senza alcun tirocinio gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano la qualifica di "marinaio".

     Il barcaiolo abilitato può condurre navi a vela o a remi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se addette al trasporto di cose e non superiore alle dieci tonnellate se addette al trasporto di persone, nella circoscrizione dell'Ispettorato di porto d'iscrizione e in quelle contigue quando sia a ciò autorizzato dall'Ispettorato.

 

Capo III

DEI TITOLI PROFESSIONALI PER I SERVIZI DI MACCHINA

 

          Art. 54. Macchinista.

     Per conseguire il titolo di macchinista, oltre quelli di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:

     1) aver compiuto gli studi dell'ordine elementare superiore;

     2) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di macchina. Tale periodo viene ridotto a sei mesi per coloro che abbiano seguito un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti;

     3) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

     Il titolo di macchinista può essere conseguito dal personale di carriera della Marina militare in congedo, categoria meccanici, di grado non inferiore a capo di 3ª classe che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49 e n. 1) del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina.

     Analogamente il titolo predetto può essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che sia già in possesso della patente di macchinista navale di 1ª o di 2ª classe.

     Il macchinista può condurre macchine a vapore di piroscafi addetti al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

 

          Art. 55. Motorista di motonavi.

     Per conseguire il titolo di motorista di motonavi, oltre quelli di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:

     1) avere compiuti gli studi dell'ordine elementare superiore;

     2) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di macchina su motonavi. Tale periodo viene ridotto a sei mesi per coloro che abbiano seguito un corso speciale riconosciuto dal Ministro per i trasporti;

     3) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

     Il titolo di motorista di motonavi può essere conseguito dal personale di carriera della Marina militare in congedo, categoria motoristi navali, di grado non inferiore a capo di 3ª classe che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49 e numero 1) del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina.

     Analogamente il titolo predetto può essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che siano già in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di motorista navale di 1ª classe.

     Il motorista di motonavi può condurre apparati motori a combustione interna di motonavi addette al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio, o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

 

          Art. 56. Motorista di motoscafo.

     Per conseguire il titolo di motorista di motoscafi, oltre quelli di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:

     1) avere compiuto i diciotto anni di età;

     2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;

     3) avere effettuato sei mesi di navigazione ovvero avere effettuato tre mesi di navigazione e avere seguito un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti;

     4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

     Il titolo di motorista di motoscafi può essere conseguito dal personal e della Marina militare in congedo, di grado non inferiore a sottocapo motorista navale volontario, munito di abilitazione a condurre motori di potenza non superiore a 400 cavalli che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) a 4) dell'articolo 49 e n. 1) del presente articolo, abbia almeno sei mesi di navigazione in servizio di macchina.

     Analogamente il titolo predetto può essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che siano in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di motorista abilitato.

     II motorista di motoscafi può condurre apparati motori a combustione interna di motoscafi e di imbarcazioni con motore amovibile addetti a servizi di trasporto, salvo il disposto dell'art. 58 per i motoscafi adibiti a servizi pubblici di linea o di rimorchio, o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

 

          Art. 57. Fuochista abilitato.

     Per conseguire il titolo di fuochista abilitato, oltre quelli di cui ai numeri 1), 3) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti:

     1) avere compiuto i diciotto anni di età;

     2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;

     3) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di macchina;

     4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

     Il titolo di fuochista abilitato può essere conseguito dal personale della Marina militare in congedo, di grado non inferiore a sottocapo meccanico volontario, munito di abilitazione a condurre apparati motori a vapore di potenza inferiore a 150 cavalli che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49 e n. 1) del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina.

     Analogamente il titolo predetto può essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che siano già in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di fuochista autorizzato.

     Il fuochista abilitato può condurre macchine, della potenza non superiore a cento cavalli vapore, di piroscafi addetti al trasporto di merci o al rimorchio e di piroscafi addetti al trasporto di viaggiatori, salvo il disposto dell'art. 58 per le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio, o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI PER I TITOLI PROFESSIONALI

 

          Art. 58. Qualifica di "autorizzato".

     Coloro che sono in possesso del titolo di capitano, di capo timoniere, di conduttore di motoscafi, di macchinista, di motorista, di motorista di motoscafi o di fuochista abilitato, a seguito dell'autorizzazione conferita a sensi del terzo comma dell'art. 134 del Codice, assumono la qualifica di "autorizzato".

     La qualifica di autorizzato conferisce la facoltà di esplicare le mansioni del grado anche su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio, o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

 

          Art. 59. Requisiti per conseguire la qualifica di autorizzato.

     Per conseguire la qualifica di autorizzato occorrono i seguenti requisiti:

     1) avere compiuto i ventiquattro anni di età se capitano, capo timoniere, macchinista, o motorista di motonavi; i ventuno anni se conduttore di motoscafi o motorista di motoscafi o fuochista abilitato;

     2) risultare di buona condotta morale e civile;

     3) avere sostenuto un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.

 

          Art. 60. Autorità competente.

     I titoli professionali sono conferiti dal capo dell'Ispettorato di porto.

     La qualifica di autorizzato è conferita dal direttore dell'Ispettorato compartimentale.

 

          Art. 61. Esami per il conseguimento dei titoli.

     Gli esami per il conseguimento dei titoli di capitano, capo timoniere, capo barca, macchinista, motorista di motonavi e della qualifica di autorizzato per i titoli di capitano, capo timoniere, macchinista e motorista di motonavi sono sostenuti davanti ad apposite commissioni.

     Gli esami per il conseguimento dei titoli di conduttore o di motorista di motoscafi e di fuochista abilitato, e delle corrispondenti qualifiche di autorizzato, sono sostenuti davanti a un ingegnere dell'Ispettorato compartimentale designato dal direttore dell'Ispettorato medesimo.

     La composizione delle commissioni di cui al primo comma, le sedi di esame, i documenti per l'ammissione e le norme in genere relative all'inizio e allo svolgimento degli esami sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti.

     Agli esami previsti dal numero 3) dell'art. 59 possono essere ammessi anche coloro che non siano in possesso del titolo professionale, quando abbiano gli altri requisiti richiesti per il conseguimento del titolo medesimo. In tal caso al conferimento del titolo e della qualifica di autorizzato si provvede a norma dell'articolo precedente.

 

Titolo V

DEL REGIME AMMINISTRATIVO DELLE NAVI

 

Capo I

DELL'AMMISSIONE DELLA NAVE ALLA NAVIGAZIONE

 

          Art. 62. Distinzioni di navi e galleggianti.

     Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 136 del Codice, in mancanza di elementi dai quali risulti la destinazione prevalente a servizi attinenti alla navigazione e al traffico in acque interne, si considerano galleggianti le costruzioni che non siano dotate di mezzi di propulsione propria.

     Il proprietario, nel richiedere l'iscrizione della nave o del galleggiante nei registri, è tenuto a presentare, insieme agli altri documenti prescritti, una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante.

     L'ufficio d'iscrizione, valutati gli elementi presentati dal proprietario, stabilisce se l'iscrizione debba aver luogo come nave o come galleggiante.

     Contro il provvedimento il richiedente può proporre ricorso al direttore dell'Ispettorato compartimentale, il quale decide in via definitiva.

 

          Art. 63. Imposizione e cambiamento del nome.

     La domanda per l'imposizione o per il cambiamento del nome delle navi in servizio pubblico di linea deve essere presentata all'ufficio di iscrizione.

     Il nome deve essere approvato dall'ufficio predetto.

 

          Art. 64. Segni d'individuazione sullo scafo.

     Il numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa, e deve essere preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione.

     Le caratteristiche del numero e della sigla sono stabilite dal Ministro per i trasporti.

     Il nome di cui all'articolo precedente deve essere segnato sulla superficie esterna della poppa; le navi da diporto possono inoltre segnare sotto il nome l'indicazione dell'associazione nautica alla quale appartengono.

 

          Art. 65. Società autorizzate a possedere navi italiane.

     Agli effetti dell'art. 143, secondo comma, del Codice, la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale sociale si considera sussistente nelle società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata le cui quote di partecipazione sono per tre quarti in proprietà di cittadini italiani, e nelle società per azioni le cui azioni sono intestate per tre quarti a cittadini italiani.

     La prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione si considera sussistente, agli stessi effetti, nelle società in nome collettivo e a responsabilità limitata quando la maggioranza dei soci sono cittadini italiani, nelle società in accomandita semplice quando cittadini italiani sono la maggioranza degli accomandatari, e nelle società per azioni quando sono cittadini italiani la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, la maggioranza dei sindaci e i direttori generali.

 

          Art. 66. Elenco delle società autorizzate.

     La società che richiede l'autorizzazione prevista dall'art. 143 del Codice deve inoltrare al Ministro per i trasporti domanda corredata dai documenti, rilasciati dall'autorità competente, dai quali risulti la sussistenza dei requisiti indicati dall'articolo precedente.

     La società che richiede l'equiparazione prevista dall'art. 144 del Codice deve inoltrare al Ministro per i trasporti domanda corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale, nonché da documenti, rilasciati dall'autorità competente, dai quali risulti che la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa è nel territorio della Repubblica.

 

          Art. 67. Registri delle navi e dei galleggianti.

     I registri d'iscrizione delle navi e dei galleggianti sono tenuti dagli Ispettorati di porto, salvo quelli dei motoscafi e delle imbarcazioni con motore amovibile che sono tenuti dagli Ispettorati compartimentali.

     Gli Ispettorati di porto tengono inoltre copia dei registri di iscrizione dei motoscafi e delle imbarcazioni con motore amovibile esistenti presso gli Ispettorati compartimentali da cui dipendono.

     Le Delegazioni di approdo possono essere autorizzate dall'Ispettorato compartimentale a tenere i registri d'iscrizione delle navi a vela o a remi e dei galleggianti, non muniti di mezzi meccanici, di stazza non superiore a tre tonnellate.

     I registri sono conformi ai modelli approvati dal Ministro per i trasporti e sono corredati da rubriche.

 

          Art. 68. Licenza delle navi e dei galleggianti.

     La licenza delle navi e dei galleggianti è conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti.

     Sulla licenza, oltre alle indicazioni stabilite dall'art. 153 del Codice, sono riportate le seguenti annotazioni:

     1) la data di armamento e quella del disarmo;

     2) il nome dell'armatore, ove questi sia diverso dal proprietario;

     3) il porto di attracco normale;

     4) gli estremi della concessione o dell'autorizzazione al trasporto o al rimorchio;

     5) il nome del rappresentante dell'armatore designato ai sensi dell'art. 267 del Codice;

     6) la prescritta consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione del titolo professionale e della qualifica.

     Nella licenza delle navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate si annotano inoltre:

     7) i contratti di assicurazione della nave;

     8) le visite dell'Ispettorato compartimentale o del Registro italiano navale per l'accertamento della navigabilità;

     9) il pagamento delle tasse e degli altri diritti;

     10) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.

 

          Art. 69. Visto annuale sulla licenza.

     La licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto di convalida da parte dell'autorità di navigazione interna che l'ha rilasciata. Tale visto non può essere apposto se non previo pagamento delle relative tasse.

 

          Art. 70. Contenuto della licenza provvisoria.

     La licenza provvisoria è conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti e deve contenere le seguenti indicazioni:

     1) nome, tipo e stazza, ufficio d'iscrizione;

     2) nome del proprietario e dell'armatore;

     3) durata della sua validità;

     4) motivo del rilascio;

     5) la prescritta consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione delle qualifiche.

 

          Art. 71. Commissione per le riparazioni e per le demolizioni.

     La Commissione prevista dall'art. 161 del Codice è composta da due funzionari tecnici dell'Ispettorato compartimentale, designati dal direttore dell'Ispettorato medesimo, e da un funzionario dell'Ispettorato di porto.

     Il giudizio della Commissione deve constare da processo verbale.

     Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei proprietari delle navi e dei galleggianti visitati.

 

Capo II

DELLA NAVIGABILITA' DELLA NAVE

 

          Art. 72. Obbligo del certificato di classe, di navigabilità o d'idoneità.

     Salvo il disposto dell'articolo seguente, le navi che imprendono la navigazione, oltre che della licenza, devono essere provviste dei seguenti documenti, in corso di validità:

     a) certificato di classe, rilasciato dal Registro italiano navale, se sono navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate addette a servizi pubblici di linea per trasporto di persone;

     b) certificato di navigabilità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale, se sono navi a propulsione meccanica non comprese tra quelle di cui alla lettera a). Quando la propulsione è a vapore la nave deve essere provvista anche del certificato d'idoneità della caldaia, rilasciato dall'Ispettorato compartimentale;

     c) certificato d'idoneità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale, se sono navi a vela, a remi o senza mezzi di propulsione propria, di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate non comprese fra quelle di cui alla lettera a), ovvero di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate adibite a servizio pubblico di posteggio da banchina o di noleggio.

 

          Art. 73. Norme per i motoscafi e per le imbarcazioni a motore amovibile.

     Ai motoscafi e alle imbarcazioni con motore amovibile si applicano le disposizioni di leggi e di regolamenti speciali.

 

          Art. 74. Navigazione di prova.

     Le imprese costruttrici, i loro rappresentanti e i cantieri di riparazione possono far compiere corse di prova alle navi non provviste della licenza quando sono a ciò autorizzati dall'Ispettorato compartimentale.

     L'Ispettorato che dà l'autorizzazione rilascia un certificato, da tenersi a bordo, nonché due targhe da portarsi in modo visibile su ciascun fianco della nave durante la prova.

     L'autorizzazione non può avere durata superiore ad un anno ed è revocabile a giudizio dell'Ispettorato compartimentale.

     Sulle navi in prova non devono essere imbarcate persone non interessate alla prova stessa.

 

          Art. 75. Norme per i galleggianti.

     I galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate o che siano muniti di mezzi meccanici devono essere provvisti del certificato di idoneità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale.

 

          Art. 76. Perdita di validità dei certificati.

     I certificati di classe, di navigabilità e di idoneità perdono la validità quando la nave, a giudizio dell'autorità che ha rilasciato i detti certificati, sia stata adibita a uso diverso da quello indicato nella licenza o quando subisca modificazioni che ne alterino le caratteristiche.

 

          Art. 77. Convalida dei certificati.

     I certificati di classe, di navigabilità e di idoneità sono soggetti a convalide periodiche a seguito di visite eseguite dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale.

     I certificati suddetti sono altresì sottoposti a convalida occasionale alla quale il Registro o l'Ispettorato compartimentale provvedono quando la nave o il galleggiante abbia riportato avarie che ne compromettano l'idoneità alla navigazione o la galleggiabilità.

     Il comandante della nave o del galleggiante deve informare l'Ispettorato di porto delle avarie di cui al comma precedente.

     L'Ispettorato compartimentale può ordinare in qualunque momento l'ispezione di una nave o di un galleggiante allo scopo di accertare il permanere delle condizioni di navigabilità.

     Il Ministro per i trasporti ha la facoltà di ordinare che a mezzo degli Ispettorati compartimentali siano eseguite visite periodiche ed ispezioni ai motoscafi e alle imbarcazioni con motore amovibile.

 

          Art. 78. Norme per l'esecuzione delle visite e delle ispezioni.

     Fermo il disposto del primo comma dell'art. 166 del Codice relativo alle visite e ispezioni alle navi per le quali sia obbligatoria la classificazione, all'accertamento e al controllo delle altre condizioni previste dall'art. 164 del Codice medesimo si provvede a norma di leggi e di regolamenti speciali.

 

Capo III

DEI DOCUMENTI DI BORDO

 

          Art. 79. Forma e vidimazione.

     I libri di bordo sono conformi ai modelli approvati dal Ministro per i trasporti e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati, firmati e bollati col timbro d'ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorità consolare.

     Nella prima pagina di ciascun libro deve essere inserita dichiarazione firmata dal comandante del porto attestante il numero delle pagine di cui il libro si compone, il nome, il tipo, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante al quale è fatta la consegna del libro e la data di rilascio di esso.

 

          Art. 80. Tenuta.

     I libri di bordo devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Gli spazi vuoti devono essere riempiti con linee a penna.

 

          Art. 81. Giornale di bordo.

     Sul giornale di bordo di cui al secondo comma dell'art. 176 del Codice, oltre l'indicazione della data dell'entrata in servizio della nave, sono annotati la composizione dell'equipaggio con le relative qualifiche, le osservazioni meteorologiche, la rotta seguita, gli orari osservati, gli incidenti verificatisi durante il viaggio, e ogni altra eventuale indicazione relativa al viaggio.

 

          Art. 82. Registro di carico.

     Le navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate addette al trasporto di merci devono essere provviste di un registro di carico, sul quale sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con l'indicazione del numero dei colli, della data e del luogo di caricazione e del luogo di destinazione, nonché gli altri dati eventualmente prescritti.

 

          Art. 83. Inventario di bordo.

     Le navi di stazza lorda superiore alle cento tonnellate se adibite al trasporto di merci e alle venticinque tonnellate se adibite al trasporto di persone devono essere provviste dell'inventario di bordo.

     Degli oggetti di corredo e degli attrezzi di rispetto presenti a bordo, devono essere indicati nell'inventario, in ogni caso, quelli prescritti da disposizioni regolamentari o dall'Ispettorato compartimentale.

     L'inventario deve essere sottoscritto dal comandante della nave, controfirmato dai tecnici incaricati della visita della nave e vistato dal comandante del porto o dall'autorità consolare.

 

Titolo VI

DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE

 

Capo I

DELLA PARTENZA E DELL'ARRIVO DELLE NAVI

 

          Art. 84. Partenza e arrivo delle navi.

     Presso ogni Ufficio di porto della navigazione interna è tenuto un registro, conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti, sul quale sono annotati i dati relativi alla partenza e all'arrivo di ciascuna nave.

 

          Art. 85. Navi adibite al trasporto di merci.

     Il comandante della nave adibita al trasporto di merci deve presentare all'arrivo il registro di carico al comandante del porto per il visto anche all'effetto del rilievo dei dati statistici relativi alle merci trasportate.

     Il visto apposto sul registro di carico tiene luogo del visto sulla licenza, di cui all'art. 184, primo comma, del Codice.

 

Capo II

DELLA POLIZIA DI BORDO E DELLA NAVIGAZIONE

 

          Art. 86. Obblighi del comandante della nave.

     Il comandante della nave ha l'obbligo di esibire ad ogni richiesta dei funzionari o agenti, preposti alla vigilanza della navigazione interna: la licenza, i libretti di navigazione e qualsiasi altro documento di cui sia richiesto il possesso, e di dare informazioni sulle merci trasportate.

     In caso di perdita o di distruzione delle carte di bordo, il comandante della nave deve farne immediata denuncia al comandante del primo porto che s'incontra per farsi rilasciare una dichiarazione di eseguita denuncia, valevole anche come documento provvisorio di carta di bordo.

     Il comandante della nave deve poi fare ulteriore denuncia al comandante del porto dove è iscritta la nave, il quale ne prende nota e provvede alla sostituzione.

 

          Art. 87. Rifiuto d'imbarco di passeggeri.

     Il comandante della nave deve rifiutarsi di ricevere a bordo persone affette o sospette delle malattie indicate dall'art. 192 del Codice quando non sono munite dell'autorizzazione di cui all'articolo stesso. Se egli è informato soltanto dopo la partenza della presenza a bordo di tali infermi, deve isolarli e sbarcarli al più vicino scalo, avvertendone il medico provinciale. In questo caso devono essere prese sulla nave le misure sanitarie opportune.

     Il comandante della nave adibita a servizio pubblico di linea può rifiutarsi di ricevere a bordo o può sbarcare i passeggeri che si comportino in modo sconveniente.

 

          Art. 88. Carico della nave.

     E' vietato di caricare merci e di imbarcare passeggeri in quantità ed in numero superiore a quello autorizzato.

     Sulle navi che trasportano persone non possono essere caricate merci vietate o pericolose, salvo le eccezioni previste da leggi e da regolamenti.

     Le navi devono portare, esternamente allo scafo, sulle estremità di prua e di poppa da ambo i lati, le scale di immersione incise in decimetri a partire dalla sottochiglia o dal sottofondo.

     Per quelle di costruzione tipo burchio o consimile, le scale anzidette vanno segnate esternamente allo scafo in corrispondenza delle paratie estreme di prua e di poppa, che imitano la stiva e le stive da carico.

 

          Art. 89. Divieto di ostacolare la navigazione.

     E' fatto divieto di arrecare comunque impedimento alla navigazione.

     E' vietato lo stendimento di reti da pesca sulla rotta abituale delle navi in servizio pubblico di linea o in prossimità dei pontili, salvo che si tratti di piccole reti rapidamente rimovibili.

     E' vietato gettare dalle navi materiali in prossimità delle rive e negli altri luoghi indicati dall'autorità della navigazione interna nei limiti delle zone portuali.

     Lo stesso divieto deve essere osservato, oltre i detti limiti, lungo i canali ed i fiumi, all'infuori delle località consentite dal competente Ufficio del genio civile.

 

          Art. 90. Zattere di fluitazione.

     Le zattere costituite con legnami di fluitazione devono essere legate o serrate alle estremità in modo da non arrecare danno alle navi e alle opere delle vie navigabili e non recare intralcio alla navigazione.

     I legami colleganti i legnami non devono oltrepassare la larghezza delle zattere.

     Ferme le disposizioni deltesto unico 11 luglio 1913, n. 959, lungo le vie navigabili ogni zattera deve avere a bordo una persona che dirige la navigazione, salve le deroghe che possono essere consentite dal capo dell'Ispettorato di porto.

 

          Art. 91. Gare ed altre manifestazioni nautiche.

     Le gare e le manifestazioni nautiche devono essere autorizzate dall'autorità competente.

     Tali manifestazioni devono svolgersi in modo da non costituire intralcio alla navigazione.

 

          Art. 92. Norme speciali per singoli fiumi e canali.

     Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per i lavori pubblici, può regolare, relativamente a singoli fiumi e canali, l'incrocio delle navi, le manovre da attuarsi per le rotte convergenti, il passaggio attraverso le conche e sotto i ponti apribili e le precedenze per il passaggio stesso.

     Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per i lavori pubblici, può stabilire inoltre, per i singoli fiumi e canali, la velocità massima di marcia, la sagoma delle navi e del carico, il numero massimo degli elementi rimorchiati, la lunghezza massima del convoglio rimorchiato, la distanza fra il rimorchiatore e il primo degli elementi rimorchiati e fra l'uno e l'altro di questi, e le altre prescrizioni dirette a garantire la sicurezza e la buona conservazione di dette vie navigabili, delle sponde e delle opere speciali esistenti.

 

          Art. 93. Prescrizioni del Ministero dei lavori pubblici.

     Nella navigazione lungo i fiumi e i canali devono essere osservate le prescrizioni stabilite dagli uffici del Ministero dei lavori pubblici per la conservazione e l'uso delle vie navigabili e delle opere accessorie. Devono essere altresì osservate le prescrizioni di carattere contingente stabilito dagli uffici predetti in dipendenza di situazioni anormali delle acque o di lavori in corso di esecuzione.

 

Capo III

DELLA NAVIGAZIONE IN CONVOGLIO

 

          Art. 94. Direzione della navigazione in convoglio.

     Nella navigazione in convoglio, quando i rimorchiatori sono due o più, la direzione della rotta e della navigazione, se gli interessati non dispongono diversamente, è affidata al comandante del rimorchiatore di testa. In tal caso l'altro rimorchiatore o gli altri rimorchiatori del convoglio sono considerati, agli effetti degli articoli 103 e seguenti del Codice, come elementi rimorchiati.

 

          Art. 95. Facoltà del capo convoglio.

     Il comandante della nave, al quale è affidata la direzione della rotta e della navigazione, è considerato capo convoglio.

     Il capo convoglio può escludere dal convoglio le navi i cui comandanti rifiutino di eseguire gli ordini da lui dati.

     I comandanti delle navi che fanno parte del convoglio, anche in mancanza di particolari ordini del capo convoglio, devono prendere tutte le precauzioni necessarie per la regolarità della navigazione.

 

Titolo VII

DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

 

          Art. 96. Abilitazioni al comando di navi a vela. [1]

     [Per ottenere l'abilitazione di cui al primo comma dell'art. 213 del Codice, i proprietari di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate devono sostenere con esito favorevole un esame pratico.

     L'esame è sostenuto presso l'Ispettorato di porto, nel quale la nave è iscritta, avanti a una commissione.

     La composizione della commissione e i programmi degli esami sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.]

 

          Art. 97. Comando di navi marittime in acque interne e viceversa. [2]

     [Le persone abilitate al comando e alla condotta di navi da diporto della navigazione marittima o della navigazione interna, a norma degli articoli 213 e 214 del Codice, possono comandare e condurre tali navi, anche in zone delle acque interne e di acque marittime, rispettivamente, diverse dalle zone di navigazione promiscua di cui all'art. 4.]

 

          Art. 98. Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni. [3]

     [Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate possono essere comandate senza alcuna abilitazione, a norma del quarto comma dell'art. 213 del Codice, anche da coloro che non sono proprietari delle navi stesse e anche quando le navi non sono di proprietà di associazioni nautiche.

     Per navi da diporto, agli effetti del precedente comma e dell'art. 215 del Codice, s'intendono anche le navi destinate al noleggio per diporto.

     Le piccole imbarcazioni a remi destinate a manifestazioni sportive o a diporto dei bagnanti, comunemente denominate iole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, sono esenti dall'obbligo della licenza.]

 

Titolo VIII

DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE

 

Capo I

DEI SERVIZI PUBBLICI SOGGETTI A CONCESSIONE

 

          Art. 99. Concessioni di servizi pubblici.

     Le concessioni di servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose, di servizi pubblici di rimorchio e di servizi pubblici di traino con mezzi meccanici in navigazione interna sono fatte a titolo provvisorio per un periodo non superiore a due anni e a titolo definitivo per un periodo non superiore a trenta anni.

     Dette concessioni possono essere rinnovate.

 

          Art. 100. Domande di concessione.

     Le domande di concessione dei servizi pubblici di cui all'articolo precedente sono presentate al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, corredate dai seguenti documenti:

     1) relazione illustrativa sul pubblico interesse del servizio che si chiede di istituire, dati tecnici e programma di esercizio;

     2) progetti relativi agli impianti a terra;

     3) piani e disegni delle navi, dei galleggianti, dei trattori;

     4) preventivo di spesa e piano finanziario.

 

          Art. 101. Approvazione delle concessioni.

     Le concessioni provvisorie sono fatte con decreto del Ministro per i trasporti; quelle definitive con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Se trattasi di servizi su fiumi o canali le concessioni sono fatte previo accordo col Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 102. Dichiarazione di pubblico interesse.

     Il decreto costituisce anche dichiarazione di pubblico interesse per l'esecuzione delle opere e degli altri impianti a terra.

 

          Art. 103. Diritto di esclusività.

     Ai servizi pubblici di linea per trasporto di persone, a quelli di rimorchio e a quelli di traino con mezzi meccanici può essere accordata l'esclusività per la durata stabilita nell'atto di concessione.

     L'esclusività ha riguardo alle finalità del servizio e non al percorso.

 

          Art. 104. Clausole dell'atto di concessione.

     Nell'atto di concessione devono essere determinati la natura, l'entità e l'ubicazione degli impianti a terra, la quantità e i tipi delle navi, dei galleggianti e dei trattori di cui il concessionario deve essere provveduto in relazione al servizio da disimpegnare, nonché i casi di decadenza dalla concessione.

     Nel capitolato annesso all'atto di concessione sono in ogni caso stabilite la velocità massima e la composizione dei convogli per il trasporto di merci in rapporto alle condizioni della via navigabile e le altre condizioni e modalità del servizio.

 

          Art. 105. Cauzione.

     La cauzione prevista dall'art. 225 del Codice rimane vincolata per l'intera durata della concessione.

     Nelle concessioni di servizi pubblici di linea o di rimorchio la cauzione può essere sostituita da ipoteca di primo grado su navi o su galleggianti di proprietà del concessionario, di valore almeno doppio dell'importo della cauzione medesima e a condizione che le navi e i galleggianti siano assicurati contro i rischi della navigazione di cui all'art. 521 del Codice.

     L'ipoteca, da annotarsi sulla polizza di assicurazione agli effetti dell'art. 572 del Codice, deve essere trascritta a cura e spese del concessionario.

 

          Art. 106. Contributo per la vigilanza.

     I concessionari sono tenuti a versare allo Stato, quale corrispettivo delle spese di vigilanza, un contributo annuo che viene stabilito con l'atto di concessione.

 

          Art. 107. Revoca delle concessioni.

     Le concessioni provvisorie che non importano impianti a terra di difficile sgombero sono revocabili a giudizio discrezionale dell'autorità concedente.

     Le concessioni definitive e le provvisorie che importano impianti a terra di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'autorità concedente.

     La revoca non dà diritto a indennizzo.

     Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili lo Stato, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di concessione , è tenuto ad acquistare le opere anzidette corrispondendo un compenso pari al valore di esse al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti effettuati.

 

          Art. 108. Subingresso nella concessione; variazioni nella società concessionaria.

     Il concessionario deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente quando intende costituire una società per l'assunzione della concessione o comunque sostituire altri nella concessione stessa.

     Se concessionaria è una società deve essere richiesta l'autorizzazione per la trasformazione in società di altro tipo.

     Se concessionaria è una società in nome collettivo, in accomandita semplice o a responsabilità limitata, deve essere parimenti richiesta l'autorizzazione predetta per qualsiasi variazione nel numero o nella persona dei soci.

     In caso di morte del concessionario o di un socio, quando concessionaria sia una società in nome collettivo, in accomandita semplice o a responsabilità limitata, gli interessati devono chiedere entro sei mesi, sotto pena di decadenza, la conferma della concessione. Se per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'autorità concedente non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

     Le disposizioni dei commi terzo e quarto si applicano anche ai soci accomandatari delle società in accomandita per azioni.

 

          Art. 109. Decadenza dalla concessione.

     L'autorità concedente può dichiarare la decadenza dalla concessione e incamerare la cauzione quando il concessionario:

     a) non inizia il servizio nel termine stabilito, o lo abbandona, ovvero lo interrompe, o comunque lo effettua con gravi irregolarità per fatto a lui imputabile;

     b) commette gravi irregolarità di ordine amministrativo;

     c) attua abusivamente una delle sostituzioni o modificazioni previste dall'articolo precedente;

     d) si rende ripetutamente inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

     Quando si verifica uno dei casi indicati nel precedente comma l'autorità concedente fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da diffida intimata al concessionario, ed è operativa dalla scadenza del termine in essa stabilito.

     Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, in caso di decadenza le opere e gli impianti eseguiti nelle zone portuali restano acquisiti allo Stato, e ripresi in consegna dalla autorità concedente senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità anzidetta di ordinarne la demolizione, con la restituzione delle aree occupate nel pristino stato.

     In quest'ultimo caso l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può procedervi d'ufficio a spese dell'interessato.

 

          Art. 110. Devoluzione di opere e di altri impianti alla scadenza.

     Quando nell'atto di concessione è stabilito che alla scadenza della concessione sono acquisiti allo Stato senza compenso le opere e gli altri impianti di proprietà del concessionario, quest'ultimo deve consegnare le opere e gli impianti predetti in perfetto stato di manutenzione.

 

          Art. 111. Acquisto di materiali, opere ed impianti da parte dello Stato in caso di decadenza o alla scadenza della concessione.

     Quando l'amministrazione concedente si riserva il diritto, in caso di decadenza o alla scadenza della concessione, di acquistare in tutto o in parte, a prezzo di stima, le opere e gli impianti di proprietà del concessionario non compresi nei due articoli precedenti, ovvero le navi, i galleggianti, i trattori ed altri materiali mobili di proprietà del concessionario destinati all'esercizio, nell'atto di concessione devono essere stabiliti i criteri e le modalità per la stima relativa.

 

          Art. 112. Navi, galleggianti e trattori.

     I piani delle navi e dei galleggianti e i disegni dei trattori da adibire a servizio pubblico di linea, di rimorchio o di traino devono essere approvati dal Ministro per i trasporti.

 

          Art. 113. Proprietà delle navi, dei galleggianti e dei trattori.

     Nelle concessioni definitive le navi, i galleggianti e i trattori necessari per il regolare esercizio devono essere di proprietà del concessionario e non gravati da ipoteca, salvi i casi stabiliti dall'articolo 105.

     Tuttavia il Ministro per i trasporti può consentire per particolari esigenze, anche all'infuori dei casi di cui all'art. 105, che sia costituita ipoteca su navi e su galleggianti destinati a un servizio pubblico.

     Per le concessioni provvisorie l'esercizio può essere eseguito con materiale preso in locazione.

 

          Art. 114. Tariffe.

     Le tariffe, i diritti accessori e le altre condizioni del trasporto, del rimorchio e del traino, stabilite nell'atto di concessione, non possono essere modificate senza l'approvazione del Ministero dei trasporti.

 

          Art. 115. Pubblicità delle tariffe.

     Le tariffe, i diritti accessori e le altre condizioni del trasporto, del rimorchio o del traino e le successive variazioni devono essere rese note al pubblico nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti.

 

          Art. 116. Ribassi di tariffa e altre facilitazioni.

     Il concessionario non può accordare ad alcuno ribassi di tariffa e altre facilitazioni, se non previa autorizzazione del Ministero dei trasporti, e a condizione di accordarli in uguale misura a tutti coloro che ne facciano richiesta e che gli offrano uguali vantaggi e si trovino in analoghe condizioni.

 

          Art. 117. Orari.

     Gli orari dei servizi pubblici di linea devono essere approvati dall'Ispettorato compartimentale e portati a conoscenza del pubblico almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.

     Le navi non devono, salvo casi di necessità, discostarsi dalle rotte e dagli itinerari prestabiliti.

 

          Art. 118. Indicazioni da affiggere sulle navi.

     Sulle navi addette a servizio pubblico di linea per trasporto di persone devono essere tenuti affissi, in luogo accessibile a tutti i passeggeri:

     a) l'orario, le tariffe e le altre condizioni dei trasporti;

     b) l'indicazione del numero dei passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare;

     c) un avviso indicante la esistenza a bordo del registro dei reclami;

     d) le istruzioni da seguire nei casi di allarme o di sinistro.

     Inoltre deve trovarsi sempre a bordo un esemplare del Codice della navigazione e del presente regolamento e, per i laghi internazionali, anche quello dei regolamenti internazionali.

 

          Art. 119. Registro dei reclami.

     A bordo di ogni nave, adibita a servizio pubblico di linea per trasporto di persone, deve essere tenuto un registro con i fogli numerati e vidimati dal comandante del porto, destinato ai reclami dei passeggeri, i quali hanno il diritto di chiederne la presentazione. Il comandante della nave può inserirvi le proprie osservazioni e quelle di altri passeggeri in merito ai reclami.

     Il concessionario del servizio deve rispondere al più presto per iscritto ai reclami, quando sono firmati e contengono l'indirizzo del reclamante, e deve dare sollecita comunicazione dei reclami stessi e dei provvedimenti presi all'Ispettorato compartimentale.

 

          Art. 120. Servizi su vie navigabili internazionali.

     L'esercizio della navigazione sulle vie navigabili internazionali è regolato dalle particolari norme delle convenzioni internazionali.

 

          Art. 121. Incidenti nell'esercizio di servizi per trasporto di persone.

     I concessionari di servizi pubblici di linea per trasporto di persone e in loro vece i rispettivi direttori di esercizio hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione telegrafica al competente Ispettorato compartimentale di qualunque incidente si verifichi che comprometta la sicurezza o la regolarità dell'esercizio, anche se non abbia prodotto danno alle persone o alle cose, e d'inviare allo stesso ufficio, non più tardi di tre giorni dal fatto, un rapporto con la descrizione dell'incidente e delle cause accertate o presunte e l'indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati.

     Uguale comunicazione i concessionari e in loro vece i direttori di esercizio devono fare a titolo informativo al comandante del porto di primo approdo, il quale, ove gli risultino elementi utili per l'inchiesta di cui al comma seguente, comunica gli elementi stessi all'Ispettorato compartimentale.

     Ricevuto il rapporto del concessionario e le eventuali informazioni del comandante del porto, l'Ispettorato compartimentale dispone, ove lo ritenga opportuno, una inchiesta, informandone il Ministero dei trasporti; nei casi di maggiore gravità l'inchiesta può essere disposta appena avuta notizia dell'incidente.

     Il Ministro per i trasporti può disporre che l'inchiesta venga eseguita da un funzionario da lui designato.

 

          Art. 122. Incidenti nell'esercizio di altri servizi.

     Per i servizi pubblici per trasporto di cose, per i servizi pubblici di rimorchio e per quelli di traino con mezzi meccanici vengono stabilite nei relativi atti di concessione le modalità che i concessionari devono seguire per la comunicazione degli incidenti all'autorità preposta alla vigilanza.

     Pervenuta notizia dell'incidente si provvede a sensi del terzo comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 123. Manovre periodiche di sicurezza.

     Sulle navi adibite a servizi pubblici di linea devono eseguirsi, al momento dell'entrata in servizio, o della ripresa di esso dopo un periodo di inattività superiore a due mesi, e in ogni caso almeno una volta all'anno, le seguenti manovre di sicurezza:

     a) salvataggio di uomo in acqua, da effettuarsi a mezzo di imbarcazione nei casi in cui la dotazione di questa sia obbligatoria;

     b) governo della nave con la barra di fortuna del timone;

     c) segnale d'incendio e manovra degli apparecchi relativi;

     d) manovra dei vari mezzi di esaurimento.

     Per le navi destinate a trasporto di persone le suddette manovre devono essere eseguite almeno ogni sei mesi.

     Delle manovre di sicurezza e dei risultati di esse deve essere presa nota nel giornale di bordo.

 

          Art. 124. Controllo del Ministero.

     Nell'atto di concessione sono stabilite le norme per il controllo amministrativo e contabile del Ministero dei trasporti e degli organi da esso dipendenti sulla impresa concessionaria.

     Per la vigilanza sul servizio i funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione hanno libero percorso sulle navi in servizio pubblico di linea o di rimorchio e possono accedere agli uffici, ai cantieri, alle officine, agli impianti portuali e sulle navi e sui galleggianti.

 

          Art. 125. Norme per i pontili.

     Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, il concessionario di un servizio pubblico di linea per trasporto di persone deve provvedere alla manutenzione dei pontili di approdo ed eseguire tutti i lavori necessari perché i pontili stessi presentino garanzie di sicurezza per i passeggeri.

     Il Ministero dei trasporti può sospendere l'uso dei pontili ove tali garanzie vengano a mancare e ordinare l'esecuzione dei lavori necessari, provvedendo, se occorre, anche d'ufficio a spese del concessionario.

 

          Art. 126. Progetti e collaudi dei pontili.

     I progetti per la costruzione, la ricostruzione e la trasformazione dei pontili di approdo di cui all'articolo precedente devono essere approvati dall'Ufficio del Genio civile.

     Al collaudo provvede l'Ufficio del Genio civile, in concorso con l'Ispettorato compartimentale.

     I pontili di approdo sono soggetti a visite periodiche e occasionali da parte del predetto Ufficio del Genio civile, anche su richiesta dell'Ispettorato compartimentale.

 

          Art. 127. Indicazioni obbligatorie e mezzi di salvataggio sui pontili.

     Su ciascun pontile devono essere disposti dei cartelli visibili da terra e dalla via navigabile indicanti il nome dello scalo scritto su fondo bianco a lettere nere di altezza non inferiore a dieci centimetri.

     Inoltre su ciascun pontile o nelle sale di attesa devono essere affissi gli orari e le tariffe dei servizi di navigazione che vi fanno scalo.

     L'Ispettorato compartimentale può prescrivere che i pontili siano forniti di adeguati mezzi di salvataggio.

     Gli accessi ai pontili devono essere mantenuti liberi per il passaggio.

 

          Art. 128. Imbarcazioni e pontili provvisori.

     In casi eccezionali possono essere usati, con l'autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale, imbarcazioni o pontili provvisori, per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

     In tal caso il concessionario del servizio pubblico ha la responsabilità del servizio di trasbordo.

     Il concessionario, d'accordo con l'autorità della navigazione interna, deve preventivamente stabilire i servizi di trasbordo, per i casi di piena, dandone notizia all'Ispettorato compartimentale.

 

Capo II

DEI TRASPORTI, DEI RIMORCHI E DEI TRAINI

SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

 

          Art. 129. Modalità del trasporto, del rimorchio e del traino.

     Per i servizi di trasporto e di rimorchio per conto di terzi e per quelli di traino con mezzi non meccanici il Ministro per i trasporti ne stabilisce, mediante decreto, le modalità, salva l'osservanza delle disposizioni emanate dagli organi del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 93.

 

          Art. 130. Massimi e minimi delle tariffe.

     Con decreto del Ministro per i trasporti sono determinate, secondo le categorie e i percorsi, le basi massime e minime delle tariffe per i servizi di trasporto o di rimorchio per conto di terzi e per quelli di traino con mezzi non meccanici.

     Con detti decreti sono altresì determinati i diritti accessori non compresi nelle tariffe di cui al comma precedente.

 

          Art. 131. Domanda di autorizzazione del servizio di trasporto o di rimorchio per conto di terzi.

     La domanda di autorizzazione del servizio di trasporto o di rimorchio per conto di terzi è diretta all'Ispettorato compartimentale nella cui circoscrizione è iscritta la nave, e deve indicare gli estremi d'individuazione della nave, il nome del proprietario, il domicilio del richiedente, la natura del servizio che egli intende eseguire, le località tra le quali il servizio medesimo deve svolgersi.

     La domanda può essere fatta cumulativamente per più navi.

     In ogni caso il richiedente deve dichiarare se sia già titolare di altre autorizzazioni, rilasciate dallo stesso o da altri Ispettorati compartimentali, e indicarne gli estremi. Deve altresì dichiarare se abbia presentato allo stesso o ad altri Ispettorati compartimentali altre analoghe domande, sulle quali non sia ancora intervenuta decisione, indicandone gli estremi.

 

          Art. 132. Autorizzazione del Ministro per i trasporti.

     L'Ispettorato compartimentale inoltra la domanda al Ministero dei trasporti col proprio parere:

     a) quando il servizio di trasporto sia richiesto per più navi di stazza lorda complessiva superiore alle tremila tonnellate, o tale stazza lorda complessiva sia superata con le autorizzazioni di cui il richiedente è già titolare o con quelle richieste allo stesso o ad altri Ispettorati compartimentali;

     b) quando l'autorizzazione al servizio di rimorchio sia richiesta per più di cinque rimorchiatori, o tale numero sia superato con le autorizzazioni di cui il richiedente è già titolare o con quelle richieste allo stesso o ad altri Ispettorati compartimentali.

     L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro per i trasporti udito il Comitato superiore della navigazione interna.

 

          Art. 133. Autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale.

     Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente l'autorizzazione al servizio di trasporto o di rimorchio per conto di terzi è rilasciata dall'Ispettorato compartimentale.

 

          Art. 134. Durata dell'autorizzazione.

     L'autorizzazione ha durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile.

 

          Art. 135. Clausole dell'atto di autorizzazione.

     L'atto di autorizzazione può stabilire altre condizioni e modalità da osservare nell'esercizio del trasporto o del rimorchio, in aggiunta a quelle di cui all'art. 129.

 

          Art. 136. Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto, del rimorchio o del traino.

     L'autorizzazione può essere revocata:

     1) se l'esercente non adempie agli obblighi stabiliti nell'atto di autorizzazione;

     2) se l'esercente contravviene alle disposizioni emanate dal Ministro per i trasporti a norma degli articoli 129 e 130 circa le modalità del trasporto, del rimorchio o del traino, e circa i massimi e minimi delle tariffe;

     3) se l'esercente, avendo causato danni alle opere e impianti inerenti all'esercizio della navigazione ovvero intralci o pregiudizi allo svolgimento dei servizi di navigazione, non ottempera, entro il termine assegnatogli, all'ordine di ripristino o di rimozione a sua cura e spese;

     4) se l'esercente sostituisce abusivamente altri nel servizio;

     5) se è pronunciata sentenza di fallimento a carico dell'esercente, e, trattandosi di società, anche se questa è posta in liquidazione;

     6) se è accertata l'inesattezza della dichiarazione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 131.

     Quando si verifica uno dei casi indicati nel precedente comma l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 4) la revoca deve essere preceduta da diffida intimata all'esercente ed è operativa dalla scadenza del termine in essa stabilito.

     L'esercente che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non dopo trascorso il periodo di un anno.

 

          Art. 137. Trasporto con navi non superiori a tre tonnellate.

     La nave di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate può eseguire il trasporto di persone e di cose per conto di terzi nella circoscrizione dell'ufficio presso il quale è iscritta e in quelle limitrofe.

     L'autorizzazione è fatta risultare sulla licenza con annotazione appostavi dall'ufficio di iscrizione della nave.

     E' necessaria l'autorizzazione nei modi prescritti dagli articoli precedenti per eseguire il trasporto fuori dei limiti stabiliti dal primo comma.

 

          Art. 138. Indicazioni da affiggere sulle navi.

     Sulle navi adibite a trasporto di persone deve essere tenuto affisso un prospetto delle tariffe e delle altre condizioni di trasporto e indicato il numero massimo dei passeggeri che possono essere trasportati.

     Sulle navi adibite a trasporto di cose, deve essere indicata la portata massima in tonnellate con incisione sul baglio poppiero della stiva di poppa.

 

          Art. 139. Domanda di autorizzazione di servizio pubblico di traino con mezzi non meccanici.

     La domanda di autorizzazione di un servizio pubblico di traino con mezzi non meccanici è diretta all'Ispettorato compartimentale nella cui circoscrizione deve svolgersi il servizio medesimo o la parte maggiore del percorso.

     Alla domanda devono allegarsi i documenti di cui all'art. 100, numeri 1) e 4).

 

          Art. 140. Autorizzazione del servizio di traino.

     L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è rilasciata dall'Ispettorato compartimentale per una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile.

     L'atto di autorizzazione può stabilire altre condizioni e modalità del servizio di traino, in aggiunta a quelle stabilite dall'art. 129.

 

          Art. 141. Revoca dell'autorizzazione.

     L'autorizzazione può essere revocata in qualunque tempo, nei casi previsti dai numeri 1) a 5) dell'art. 136.

     Alla revoca si applicano le norme di cui al penultimo ed ultimo comma dello stesso art. 136.

 

          Art. 142. Trasporto e rimorchio per conto proprio.

     Chiunque può eseguire il trasporto o il rimorchio per conto proprio con navi di cui sia armatore.

 

Parte seconda

DELLA PROPRIETA' E DELL'ARMAMENTO DELLA NAVE

 

Titolo I

DELLA COSTRUZIONE DELLA NAVE

 

          Art. 143. Elenco delle imprese costruttrici.

     L'elenco delle imprese autorizzate a costruire navi addette alla navigazione interna a norma dell'art. 232 del Codice è tenuto dall'Ispettorato compartimentale.

     Non è richiesta l'iscrizione nell'elenco per le imprese che costruiscano navi di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate.

 

          Art. 144. Iscrizioni nell'elenco.

     L'Ispettorato compartimentale accerta l'idoneità del personale e dei mezzi tecnici di cui dispone l'impresa richiedente l'iscrizione nell'elenco.

     All'impresa iscritta è rilasciato dall'Ispettorato compartimentale un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti.

 

          Art. 145. Cancellazione dall'elenco.

     L'impresa è cancellata dall'elenco:

     1) quando, essendo venuta meno l'idoneità del personale o dei mezzi tecnici di cui all'articolo precedente, non provvede, su richiesta dell'Ispettorato compartimentale, alle necessarie sostituzioni o integrazioni;

     2) quando sospende la propria attività per un periodo superiore a due anni;

     3) quando dichiara di voler cessare l'attività di costruire navi e galleggianti addetti alla navigazione interna.

     In caso di cancellazione dall'elenco l'impresa deve riconsegnare il certificato d'iscrizione.

 

          Art. 146. Registro delle navi in costruzione.

     Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione è conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti ed è tenuto dagli Ispettorati di porto, nonché dalle Delegazioni di approdo designate dal Ministro stesso.

 

          Art. 147. Vigilanza sulla costruzione delle navi.

     La vigilanza sulle navi in costruzione è esercitata dall'Ispettorato compartimentale direttamente o a mezzo degli uffici dipendenti quando a norma delle leggi e dei regolamenti non è di competenza del Registro italiano navale.

     Le norme per l'esecuzione della vigilanza sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.

 

Titolo II

DELL'ARMAMENTO E DEL DISARMO DELLE NAVI

 

          Art. 148. Accertamenti del comandante del porto.

     Il comandante del porto deve accertare che il personale destinato a far parte dell'equipaggio di una nave sia in possesso del libretto di navigazione in corso di validità e dei titoli professionali o delle qualifiche prescritte dal Codice, dal presente regolamento o da altre leggi e regolamenti.

     Il comandante del porto deve inoltre accertare che siano osservate le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi, le leggi generali e speciali sul lavoro applicabili al personale navigante, le prescrizioni riguardanti l'abilità e l'igiene dei locali destinati all'equipaggio e le dotazioni di bordo.

     Quando non risultino osservate le disposizioni richiamate nei precedenti comma il comandante del porto, se trattasi di nave addetta a servizi pubblici di linea o di rimorchio, ne fa contestazione al comandante della nave e ne riferisce all'Ispettorato compartimentale; negli altri casi il comandante del porto ha facoltà di negare l'autorizzazione alla partenza della nave.

 

          Art. 149. Consegna e custodia dei libretti di navigazione.

     I libretti di navigazione del personale navigante assunto sono consegnati dall'autorità portuale al comandante della nave e da questo custoditi; all'atto dello sbarco sono riconsegnati all'autorità portuale, che li restituisce agli interessati dopo avervi effettuato le prescritte annotazioni.

 

Parte terza

DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI

 

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE

 

          Art. 150. Funzioni di polizia giudiziaria.

     Le funzioni di polizia giudiziaria previste negli articoli 1235 e 1236 del Codice sono esercitate dai comandanti e dai funzionari di porto nell'intero àmbito delle zone portuali.

 

          Art. 151. Sbarco d'autorità.

     Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'art. 1235 del Codice devono ordinare lo sbarco delle persone imputate di un delitto che siano imbarcate per l'estero, nei casi in cui non abbiano il dovere o la facoltà di procedere al loro arresto o fermo. Dell'ordine di sbarco devono informare immediatamente il Procuratore della Repubblica.

 

Capo II

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

 

          Art. 152. Oblazione per le contravvenzioni.

     Per le contravvenzioni in materia di navigazione interna, previste dal Codice, la domanda di oblazione è presentata al capo dell'Ispettorato di porto, il quale ne dà subito notizia al pretore quando siano stati già rimessi a quest'ultimo gli atti relativi all'accertamento del reato. Il pretore invia al capo dell'Ispettorato di porto la nota delle spese relative agli atti da lui compiuti e sospende ogni altro atto d'istruttoria.

     Il capo dell'Ispettorato di porto informa inoltre il pretore se il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e per le relative spese è stato eseguito entro il termine fissato.

     Agli effetti del terzo comma dell'art. 1239 del Codice, all'ufficiale di porto s'intende sostituito il funzionario di porto della navigazione interna.

 

          Art. 153. Pagamento della somma per l'oblazione.

     Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e delle spese si esegue in base ad ordine di introito emesso dal comandante del porto.

     Il provvedimento che determina la somma da pagarsi per l'oblazione deve contenere l'invito all'interessato a ritirare l'ordine di introito per eseguire il pagamento.

     Nell'ordine di introito sono liquidate le eventuali spese del provvedimento e quelle della notifica, se la notifica stessa ha avuto luogo.

 

          Art. 154. Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari.

     Agli effetti dell'art. 1086 del Codice, la metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie è devoluta come segue : per i reati concernenti il lavoro portuale al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali; per i reati concernenti la navigazione alla cassa competente di soccorso della navigazione interna.

     La stessa disposizione si applica per le somme ritenute a norma dell'art. 1252 del Codice.

     L'autorità che procede all'esecuzione delle sentenze o dei decreti di condanna, o che riceve le oblazioni, ovvero che applica la pena disciplinare, nell'ordine di introito designa la cassa o il fondo a cui, a norma dei commi precedenti, spetta la metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie.

     Le modalità per l'esazione ed il versamento sono stabilite da leggi e regolamenti speciali.

 

Capo III

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

          Art. 155. Registro e comunicazioni delle pene disciplinari.

     Gli uffici delle autorità di navigazione interna e di quelle consolari devono essere provvisti di un registro in cui sono annotate le pene disciplinari inflitte da essi o dai comandanti delle navi.

     Gli uffici suddetti devono comunicare agli uffici di iscrizione le pene disciplinari inflitte.

 

          Art. 156. Contestazione degli addebiti.

     La contestazione degli addebiti prevista dall'art. 1263 del Codice viene fatta mediante comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale è esposto un cenno sommario del fatto.

     L'invito deve contenere l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni dalla data del ricevimento della raccomandata. In tale termine l'interessato o una persona munita di procura può prendere visione di tutti gli atti del procedimento disciplinare ed inviare le sue discolpe, indicando, se del caso, testimone ed altre prove.

 

Parte quarta

DISPOSIZIONI TRANSITORIE COMPLEMENTARI

 

Capo I

ORGANI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA NAVIGAZIONE

 

          Art. 157. Personale dell'amministrazione della navigazione interna.

     Per il disimpegno delle mansioni inerenti ai servizi della navigazione interna, l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione si avvarrà di personale di ruolo, coadiuvato da personale non di ruolo.

     Il quantitativo numerico del personale avventizio e la ripartizione di esso nelle diverse categorie saranno determinati, per ogni esercizio finanziario, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nellalegge 7 giugno 1937, n. 1108.

 

          Art. 158. Zone portuali.

     Fino a quando non siano stabiliti i limiti delle zone portuali a termini dell'art. 56, secondo comma, del Codice, le attribuzioni dell'amministrazione della navigazione interna si esercitano sulle opere, sulle aree e sulle attrezzature pertinenti a porti e approdi e già stabilmente destinati all'esercizio della navigazione interna.

 

          Art. 159. Beni compresi nelle zone portuali.

     I beni appartenenti a privati, anche se riservati all'ampliamento di porti e approdi ovvero alla costruzione di depositi o stabilimenti, non possono essere compresi nelle zone portuali fin quando non siano stati acquistati o non ne sia stata effettuata l'espropriazione in conformità delle leggi in vigore.

 

          Art. 160. Occupazioni di beni e attività soggette a concessione o autorizzazione.

     Coloro che, nell'àmbito di porti e approdi, occupano beni o esplicano attività per cui sia richiesta la concessione o l'autorizzazione dell'amministrazione della navigazione interna a norma degli articoli 36, 50, 51, 57, 58, 59, 68, 79 e 85 del Codice, devono chiedere la concessione o l'autorizzazione all'Ispettorato di porto nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 161. Ufficio del lavoro portuale di Ferrara.

     Fino a quando non sia provveduto a termini degli articoli 20 e seguenti, l'Ufficio del lavoro portuale di Ferrara continua ad essere retto dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Capo II

PERSONALE DELLA NAVIGAZIONE

 

          Art. 162. Personale che già esercita la professione della navigazione interna.

     Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno effettuato almeno sei mesi di navigazione in acque interne possono essere iscritti nelle matricole del personale navigante, ai termini dell'art. 1280 del Codice, anche se non sono in possesso di tutti i requisiti richiesti.

     Il richiedente, oltre alla dichiarazione dell'armatore di cui al richiamato art. 1280 del Codice, deve presentare il certificato di nascita. Se minore di anni diciotto deve presentare anche una dichiarazione scritta di consenso alla immatricolazione, rilasciata dalla persona che esercita la patria potestà o la tutela, con firma autenticata dall'autorità comunale.

     Le norme per l'accertamento del requisito di navigazione di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.

 

          Art. 163. Personale navigante in possesso di patenti.

     Il personale navigante in possesso di patenti conseguite in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento può continuare a esercitare le mansioni alle quali era abilitato a sensi delle disposizioni stesse.

     L'equivalenza delle patenti anzidette con i titoli professionali e con le qualifiche di autorizzato è stabilita dal Ministro per i trasporti.

 

          Art. 164. Personale navigante sprovvisto di patenti.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il personale che esercita mansioni proprie dei titoli professionali indicati nell'art. 49 e seguenti, senza essere in possesso di patenti, deve presentare domanda per il conseguimento del titolo professionale.

     I requisiti e le modalità per il conseguimento del titolo anzidetto sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.

 

          Art. 165. Qualifica di autorizzato.

     Per il conseguimento della qualifica di autorizzato ai termini degli articoli 58 e seguenti non è richiesto il titolo di studio per i candidati che alla data di entrata in vigore del presente regolamento fanno parte, come personale di ruolo, di azienda esercente un servizio pubblico di linea.

 

Capo III

REGIME AMMINISTRATIVO DELLE NAVI

 

          Art. 166. Assegnazione del nome.

     Per le navi in servizio pubblico di linea alle quali è stato assegnato un nome alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario deve, entro sei mesi dalla data stessa, presentare all'ufficio di iscrizione domanda per la conferma o il cambiamento del nome.

     Se la domanda non è presentata entro il termine prescritto, s'intende che il proprietario abbia rinunziato all'assegnazione del nome.

 

          Art. 167. Sigla dell'ufficio d'iscrizione.

     Sulle navi e sui galleggianti l'indicazione della sigla dell'ufficio di iscrizione, di cui al secondo comma dell'art. 64, deve essere apposta entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto del Ministro per i trasporti, con il quale vengono stabilite le sigle stesse.

 

          Art. 168. Iscrizione delle navi e dei galleggianti.

     La domanda di iscrizione sul registro delle navi e dei galleggianti, presentata a norma dell'art. 1286 del Codice, oltre che della dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 62 del presente Regolamento , deve essere corredata del titolo di proprietà in originale o in copia autentica ovvero, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, dell'estratto del registro delle navi in costruzione, o, in mancanza di tale registro, della dichiarazione del costruttore confermata dall'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.

 

Capo IV

PROPRIETA' E ARMAMENTO DELLE NAVI

 

          Art. 169. Imprese costruttrici.

     Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente regolamento costruiscono navi e galleggianti della navigazione interna, devono presentare all'Ispettorato compartimentale, entro tre mesi dalla data anzidetta, ai termini dell'art. 143, domanda di iscrizione nell'elenco delle imprese costruttrici.

     L'Ispettorato compartimentale rilascia al richiedente un certificato provvisorio che lo autorizza a proseguire la sua attività per il periodo indicato nel certificato medesimo.

     Le imprese che non ottengono l'iscrizione nell'elenco sono tuttavia autorizzate al compimento dei lavori in corso alla data della comunicazione del rifiuto dell'iscrizione.

 

Capo V

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 170. Presentazione di domande.

     I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 1280, 1286, 1293 e 1294 del Codice, decorrono dalla entrata in vigore del presente regolamento.

     Le domande presentate a norma degli articoli 1293 e 1294 del Codice devono essere corredate dei documenti prescritti dal presente regolamento.

 

          Art. 171.

     Il presente Regolamento cesserà di avere effetto con l'entrata in vigore del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[2] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[3] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.