§ 2.4.110 - L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:07/10/2016
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Funzioni della Regione)
Art. 4.  (Funzioni delle province)
Art. 5.  (Funzioni dei comuni)
Art. 6.  (Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura)
Art. 7.  (Attività di rilevanza regionale)
Art. 8.  (Enti partecipati)
Art. 9.  (Strumenti di programmazione)
Art. 10.  (Programmi provinciali annuali)
Art. 11.  (Tavoli della cultura)
Art. 12.  (Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario)
Art. 13.  (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale)
Art. 14.  (Biblioteche e sistemi bibliotecari)
Art. 15.  (Archivi storici)
Art. 16.  (Musei e sistemi museali)
Art. 17.  (Aree e parchi archeologici)
Art. 18.  (Siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO)
Art. 19.  (Ecomusei)
Art. 20.  (Itinerari culturali)
Art. 21.  (Patrimonio culturale di proprietà regionale)
Art. 22.  (Archivio di etnografia e storia sociale (AESS))
Art. 23.  (Archivio regionale della produzione editoriale e Centro di documentazione regionale)
Art. 24.  (Promozione della lingua lombarda attraverso le sue varietà locali)
Art. 25.  (Consulte locali)
Art. 26.  (Promozione educativa e culturale)
Art. 27.  (Innovazione culturale)
Art. 28.  (Integrazione europea)
Art. 29.  (Imprese culturali e creative)
Art. 30.  (Nuove generazioni)
Art. 31.  (Diffusione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale)
Art. 32.  (Spettacolo dal vivo)
Art. 33.  (Attività cinematografiche e audiovisive)
Art. 34.  (Sale destinate ad attività di spettacolo)
Art. 35.  (Modalità del sostegno finanziario regionale)
Art. 36.  (Destinatari dei finanziamenti)
Art. 37.  (Piani integrati della cultura)
Art. 38.  (Sistemi informativi culturali)
Art. 39.  (Ricerca applicata alla valorizzazione del patrimonio culturale)
Art. 40.  (Sperimentazione)
Art. 41.  (Clausola valutativa)
Art. 42.  (Fondo per la cultura)
Art. 43.  (Norma finanziaria)
Art. 44.  (Osservatorio culturale)
Art. 45.  (Abrogazioni)
Art. 46.  (Norme transitorie)


§ 2.4.110 - L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(B.U. 11 ottobre 2016, n. 41, suppl.)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale, persegue le seguenti finalità:

a) diffusione della conoscenza e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio della Lombardia;

b) promozione delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo;

c) promozione della creatività, dell'innovazione, della ricerca, della imprenditorialità, della qualificazione professionale e della sperimentazione nel settore culturale;

d) promozione del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale connessi alla fruizione di beni, attività culturali e spettacolo;

e) divulgazione e salvaguardia delle culture, delle tradizioni e della musica popolare, della cultura alimentare tipica e del patrimonio linguistico e valorizzazione delle multiformi espressioni delle identità, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Lombardia;

f) incentivazione del partenariato pubblico e privato e promozione della progettualità locale in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per attuare interventi integrati di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione di attività e servizi culturali;

g) promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori del settore per valorizzare i beni culturali, le attività culturali e lo spettacolo mediante il ricorso a figure professionali qualificate;

h) promozione del volontariato, con un ruolo di supporto agli operatori qualificati, e valorizzazione delle relative competenze ed esperienze acquisite in ambito culturale;

i) integrazione con le politiche e gli interventi connessi alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, alla promozione del territorio, del turismo, dell'artigianato, della ricerca, dell'istruzione e della formazione, del welfare;

j) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali e spettacolo;

k) partecipazione a programmi e scambi culturali in ambito macroregionale, nazionale e internazionale e promozione all'estero dell'offerta culturale del territorio lombardo;

l) promozione dell'accessibilità e della partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina gli interventi e le attività inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia, alla promozione e organizzazione di attività culturali e dello spettacolo con particolare riferimento a:

a) beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, documentario e bibliografico;

b) espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, con particolare riguardo al patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall'UNESCO;

c) istituti e luoghi della cultura e loro articolazioni in circuiti, sistemi e reti quali: biblioteche, archivi, musei, ecomusei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;

d) siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO;

e) itinerari e percorsi culturali;

f) attività tecnologica, scientifica e di ricerca per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia;

g) patrimonio linguistico;

h) attività culturali ed espositive, eventi, spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivi, sale dello spettacolo.

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione)

1. La Regione:

a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, controllo e monitoraggio;

b) attua direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati le iniziative definite dagli strumenti della programmazione;

c) sostiene iniziative di cui alla presente legge anche mediante la concessione di contributi;

d) esercita, nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Milano, funzioni amministrative inerenti ai sistemi bibliotecari locali, alle biblioteche di enti locali, alla promozione di servizi e attività culturali, allo sviluppo dei sistemi museali locali, alle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali.

 

     Art. 4. (Funzioni delle province)

1. Le province, secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), esercitano le funzioni amministrative riguardanti:

a) le attività e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali;

b) la promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale;

c) le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali;

d) il coordinamento a livello provinciale delle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali.

 

     Art. 5. (Funzioni dei comuni)

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono:

a) allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali di interesse locale anche incentivando la costituzione di reti territoriali;

b) alla istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti e luoghi della cultura di loro competenza o loro trasferiti a qualsiasi titolo, promuovendone l'autonomia gestionale e incentivandone le attività e i servizi culturali, anche in forma integrata.

 

     Art. 6. (Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura)

1. La Regione assegna il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, anche riuniti in sistemi o reti, che posseggano adeguati standard di qualità con particolare riferimento a:

a) forma giuridica che garantisca carattere permanente e stabile;

b) obiettivi strategici, programmazione delle attività e disponibilità di risorse adeguati alle dimensioni e caratteristiche dell'istituto;

c) strutture idonee, attrezzate e funzionali in termini sia tipologici sia dimensionali, rispetto delle norme in materia di sicurezza ambientale, strutturale, antincendio e antintrusione;

d) personale quantitativamente e qualitativamente adeguato;

e) catalogazione, studio e gestione del patrimonio;

f) apertura e servizi al pubblico;

g) rapporti documentati con la popolazione e con soggetti pubblici e privati del territorio di riferimento.

2. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale e ai livelli di qualità della valorizzazione da essa previsti, stabilisce i criteri per il riconoscimento di cui al comma 1.

 

     Art. 7. (Attività di rilevanza regionale)

1. La Regione individua, previa procedura di evidenza pubblica, i soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale sia nel settore dello spettacolo sia nel settore della promozione educativa culturale.

2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 sulla base dei seguenti requisiti:

a) previsione nello statuto o nell'atto costitutivo della finalità di produzione e promozione dello spettacolo, per i soggetti che operano nel settore dello spettacolo, o della finalità di promozione educativa culturale, per i soggetti che operano nel settore della promozione culturale;

b) attività svolta prevalentemente in Lombardia;

c) svolgimento di una documentata attività di elevato interesse culturale, anche con valenza di carattere educativo;

d) dotazione di un'organizzazione stabile, per i soli soggetti operanti nel settore dello spettacolo.

3. Con i soggetti di cui al comma 1 la Regione, previa procedura di evidenza pubblica, può stipulare apposite convenzioni finalizzate a rafforzare il riconoscimento della loro funzione pubblica e sociale.

 

     Art. 8. (Enti partecipati)

1. La Regione promuove e sostiene le attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa, sia per l'attività di pubblico interesse svolta in ambito culturale sia per lo sviluppo di iniziative culturali anche di respiro nazionale e internazionale.

2. La Regione provvede, anche mediante la stipula di specifici accordi e convenzioni, a favorire e promuovere la diffusione sull'intero territorio regionale delle attività e delle opportunità culturali offerte dagli enti di cui al comma 1, concorrendo alle finalità previste dai relativi statuti attraverso il sostegno delle attività culturali condivise ed espressamente collegate agli obiettivi regionali.

 

TITOLO II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E ORGANISMI CONSULTIVI

 

     Art. 9. (Strumenti di programmazione)

1. Costituiscono strumenti della programmazione regionale:

a) il programma triennale per la cultura;

b) il programma operativo annuale per la cultura.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma triennale per la cultura, che definisce:

a) il quadro conoscitivo, gli ambiti e le priorità di intervento riferite alle finalità di cui all'art. 1;

b) le linee di indirizzo per l'elaborazione dei programmi operativi annuali, nonché dei programmi provinciali annuali;

c) il quadro di riferimento finanziario pluriennale;

d) le modalità di raccordo con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza;

e) le modalità di presentazione, a cura di soggetti pubblici e privati, dei piani integrati della cultura di cui all'articolo 37;

f) interventi oggetto di sperimentazione di cui all'articolo 40.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il programma operativo annuale, che definisce per l'anno di riferimento:

a) gli obiettivi prioritari e i tempi di realizzazione;

b) le modalità di finanziamento degli interventi;

c) le iniziative relative a sistemi integrati di beni, servizi e attività culturali da realizzarsi direttamente ai sensi dell'articolo 12, comma 2;

d) i criteri di selezione dei piani integrati della cultura;

e) le procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, e i criteri per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziamento;

f) le modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo, nonché gli indicatori per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni;

g) la programmazione delle attività amministrative per l'area metropolitana.

 

     Art. 10. (Programmi provinciali annuali)

1. Le province, al fine di consentire la valutazione della coerenza con le linee di indirizzo definite dal programma triennale, presentano alla Giunta:

a) entro il 31 dicembre il programma annuale degli interventi in materia di politiche culturali, con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 4, tenendo conto delle iniziative di rilevanza locale proposte da istituti, enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni culturali;

b) entro il 31 marzo una relazione sull'attuazione del programma dell'anno precedente.

 

     Art. 11. (Tavoli della cultura)

1. Sono istituiti, senza oneri per il bilancio regionale, i tavoli della cultura, quali organismi consultivi in materia di beni e attività culturali, spettacolo e patrimonio linguistico, a cui sono invitati a partecipare soggetti pubblici e privati che concorrono alle finalità di cui all'articolo 1 in forma singola, associata o attraverso le loro rappresentanze.

2. Le modalità operative e la composizione sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

 

TITOLO III

BENI E ISTITUTI CULTURALI

Capo I

Beni culturali

 

     Art. 12. (Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario)

1. La Regione promuove e sostiene, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, anche con l'apporto del volontariato, la messa in sicurezza, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, incluso quello relativo alla prima guerra mondiale, archeologico, inclusi i siti di archeologia industriale, paesaggistico, inclusi i manufatti idraulici e irrigui, archivistico, bibliografico e documentario e ne assicura la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica.

2. La Regione persegue lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni, dei servizi e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati, favorendo altresì il riutilizzo, con finalità culturali, di immobili, aree e strutture pubbliche dismesse.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione può concludere accordi con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con altre Regioni, enti pubblici locali e nazionali, organismi internazionali, università, istituti scolastici e di formazione ed enti privati che operano in ambito culturale.

 

     Art. 13. (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale)

1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio o presso comunità di cittadini lombardi residenti all'estero, nelle sue diverse forme ed espressioni.

2. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con legge 167/2007, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio, della loro storia e della loro identità con particolare riguardo a:

a) tradizioni ed espressioni orali, comprese la storia orale, la narrativa e la toponomastica;

b) musica e arti dello spettacolo di tradizione, rappresentate in forma stabile o ambulante, nonché espressione artistica di strada;

c) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, manifestazioni storiche;

d) saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura e all'universo;

e) saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive, artigianali, commerciali e artistiche.

3. La Regione promuove inoltre la costituzione di inventari del patrimonio immateriale e ne favorisce l'iscrizione nelle liste predisposte dall'UNESCO, svolgendo una funzione di consulenza e di accompagnamento verso le istituzioni nazionali e internazionali preposte.

 

Capo II

Istituti e luoghi della cultura

 

     Art. 14. (Biblioteche e sistemi bibliotecari)

1. La Regione coordina l'organizzazione delle biblioteche di ogni tipologia, aperte al pubblico, esercitando le funzioni di indirizzo e programmazione e di valorizzazione del patrimonio librario e documentario, al fine di favorire la promozione della lettura, l'aggiornamento culturale, la formazione permanente, l'avanzamento degli studi e delle ricerche, la conservazione e fruizione del patrimonio culturale.

2. La Regione in particolare:

a) promuove l'attuazione di una rete integrata di biblioteche e la razionalizzazione delle procedure gestionali e informatiche delle singole biblioteche e delle reti territoriali, in particolare attraverso l'organizzazione dei sistemi bibliotecari;

b) promuove il coordinamento e l'integrazione dei servizi bibliotecari con gli altri servizi e istituti culturali operanti nel territorio;

c) favorisce l'accesso ai documenti, all'informazione, ai cataloghi e alle reti informative e documentarie nazionali e internazionali anche tramite l'utilizzo di tecnologie innovative;

d) promuove la digitalizzazione del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento a quello di maggior pregio e rarità, nonché la consultazione e la lettura digitale, in coordinamento con progetti e reti nazionali e internazionali e con l'utilizzo degli standard da essi adottati;

e) promuove attività e servizi culturali nelle biblioteche.

3. I sistemi bibliotecari, costituiti con apposita convenzione che ne definisce obiettivi, funzionamento e modalità di finanziamento, da soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, associati nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente:

a) predispongono e gestiscono i servizi comuni, coordinano i programmi delle biblioteche associate e la realizzazione delle attività culturali per la promozione della pubblica lettura e dei servizi culturali;

b) curano la formazione di cataloghi collettivi informatizzati, anche in raccordo con reti regionali o nazionali e adottano sistemi informativi e gestionali coordinati;

c) organizzano e coordinano sul proprio territorio, anche in raccordo con aree limitrofe, l'acquisizione, la circolazione, la revisione ed eventuale conservazione del patrimonio delle biblioteche a essi appartenenti;

d) curano, per la conoscenza e la valutazione delle biblioteche associate, la periodica rilevazione e il monitoraggio dei dati, al fine della valutazione dei servizi resi, dei progetti realizzati e del loro impatto sul territorio di riferimento e sulla programmazione delle attività.

4. La Giunta regionale definisce struttura, funzioni e modalità di istituzione dei sistemi bibliotecari.

 

     Art. 15. (Archivi storici)

1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza e la valorizzazione degli archivi degli enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio archivistico conservato in istituti e luoghi della cultura, in quanto espressione e testimonianza della storia e della cultura delle comunità territoriali.

 

     Art. 16. (Musei e sistemi museali)

1. La Regione, ferme restando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, promuove e coordina lo sviluppo dei musei del suo territorio e favorisce la valorizzazione del patrimonio in essi conservato. In particolare:

a) sostiene l'incremento delle raccolte, il miglioramento e il potenziamento dei servizi, la qualificazione professionale degli addetti, la ricerca scientifica nei settori di competenza e l'educazione al patrimonio culturale;

b) favorisce azioni per l'integrazione tra musei e il potenziamento delle attività in rete, nonché il coordinamento tra le attività dei musei e le iniziative degli altri istituti culturali, in particolare attraverso i sistemi museali;

c) controlla, ai fini di valorizzazione, la movimentazione delle opere per esposizioni temporanee sul territorio nazionale e internazionale e per l'incremento delle raccolte permanenti;

d) collabora con lo Stato alla costruzione del sistema museale nazionale, al suo sviluppo e alla sua crescita.

2. I sistemi museali, costituiti con apposita convenzione che ne definisce obiettivi, funzionamento e le modalità di finanziamento, da soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, associati nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente:

a) si basano su una rete di relazioni tra musei di differente titolarità, dimensione e tipologia, anche in integrazione con altri istituti e luoghi della cultura, per coordinare, integrare e potenziare i servizi offerti al pubblico in un territorio di riferimento;

b) possono essere territoriali se formati da istituti contigui geograficamente, accomunati da un'area storico-culturale omogenea o da un vincolo amministrativo, o tematici se formati da istituti omogenei per materia organizzati in forma cooperativa per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca.

3. La Giunta regionale definisce struttura, funzioni e modalità di istituzione dei sistemi museali.

 

     Art. 17. (Aree e parchi archeologici)

1. I parchi archeologici sono ambiti territoriali caratterizzati da importanti testimonianze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, culturali e paesaggistico-ambientali, oggetto di valorizzazione sulla base di un progetto scientifico e gestionale.

2. La Regione sostiene la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, la valorizzazione e la promozione sul proprio territorio di aree e parchi archeologici anche mediante il contributo alla conservazione e alla riqualificazione dei siti e dei reperti ivi presenti, alla realizzazione di interventi che favoriscano l'accesso ai siti da parte delle diverse tipologie di pubblico, alla realizzazione di punti informativi, progetti di comunicazione, mostre e altre iniziative volte a favorire la loro conoscenza e la loro fruizione da parte del pubblico.

 

     Art. 18. (Siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO)

1. La Regione sostiene la promozione e la valorizzazione dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO mediante:

a) interventi di conservazione e di riqualificazione dei siti e dei beni culturali ivi presenti;

b) interventi che favoriscano l'accesso ai siti da parte delle diverse tipologie di pubblico;

c) realizzazione di punti informativi, centri di documentazione, mostre temporanee, programmi di comunicazione e altre iniziative volte a favorire la conoscenza dei siti e la loro fruizione da parte del pubblico, nonché prodotti e servizi, anche tecnologici e virtuali, volti alla loro valorizzazione.

2. La Regione favorisce le candidature di nuovi siti sul proprio territorio, svolgendo una funzione di consulenza e di accompagnamento verso le istituzioni nazionali e internazionali preposte.

 

     Art. 19. (Ecomusei)

1. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e il monitoraggio degli ecomusei e ne sostiene l'attività al fine di conservare e rinnovare l'eredità culturale vivente di determinati territori e delle popolazioni che li abitano, di favorire processi di sviluppo sostenibile a partire dal patrimonio locale, di salvaguardare i paesaggi tipici lombardi e di valorizzare la diversità culturale dei luoghi. Favorisce lo sviluppo dell'attività in rete e l'utilizzo di risorse della Unione europea, nazionali e private a sostegno degli ecomusei.

2. Ai fini della presente legge, per ecomusei si intendono istituzioni culturali, costituite da enti locali in forma singola e associata, associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che assicurano, all'interno di uno ambito territoriale definito e con la partecipazione attiva della popolazione, delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, di enti e associazioni locali, le funzioni di cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico locale rappresentativi di un ambiente, dei modi di vita e delle loro trasformazioni.

 

     Art. 20. (Itinerari culturali)

1. La Regione promuove un sistema integrato di offerta culturale, anche attraverso l'identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, percorsi e cammini, con particolare attenzione a quelli legati alle radici cristiane del territorio, nonché attraverso l'integrazione degli istituti e luoghi della cultura, dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, dei percorsi e degli itinerari storicamente documentati, inclusi quelli mappati dal piano paesaggistico regionale, e dei beni culturali di rilevanza storico-architettonica e monumentale.

2. Per itinerari culturali si intendono percorsi che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, sia in ragione del tracciato geografico degli itinerari stessi, sia in funzione del loro contenuto e del loro significato, svolgendo anche una funzione di attrattore turistico.

3. Per cammini si intendono itinerari culturali di particolare rilievo, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio culturale e naturale dei territori interessati.

 

Capo III

Gestione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà regionale

 

     Art. 21. (Patrimonio culturale di proprietà regionale)

1. La Regione e gli enti del sistema regionale, al fine di promuovere la fruizione pubblica del proprio patrimonio culturale, perseguono, anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura, una politica di valorizzazione di beni e collezioni anche attraverso l'acquisizione di oggetti o collezioni d'arte.

2. La Regione, anche attraverso la catalogazione dei beni culturali iscritti nel proprio patrimonio e in quello degli enti del sistema regionale, concorre a integrarli in un sistema di conoscenze condivisibile a livello regionale e sovraregionale, nazionale e internazionale.

 

     Art. 22. (Archivio di etnografia e storia sociale (AESS))

1. La Regione, attraverso l'Archivio di etnografia e storia sociale (AESS), promuove la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio documentario visivo e sonoro, relativo alla vita sociale, alle tradizioni popolari, alle trasformazioni socio-economiche e del paesaggio, al lavoro, alla letteratura e alla storia orale, al canto e alla musica tradizionale del territorio lombardo con particolare attenzione ai beni etnoantropologici, al patrimonio culturale immateriale, alla lingua lombarda e alle sue varianti.

2. In particolare l'AESS:

a) garantisce la pubblica fruizione dei fondi, raccolte e collezioni di proprietà regionale o di altri soggetti convenzionati, costituiti da testi, fotografie, supporti audiovisivi, documenti sonori anche attraverso la digitalizzazione e la gestione di banche dati;

b) promuove la conoscenza del patrimonio etnoantropologico attraverso l'acquisizione di fondi documentari storici e contemporanei, lo studio e la ricerca sul campo con ogni supporto tecnico disponibile e la realizzazione di prodotti comunicativi;

c) promuove la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale anche attraverso la costituzione di inventari regionali che favoriscano la trasmissione tra generazioni;

d) promuove la conoscenza della lingua lombarda nelle sue varianti;

e) promuove inoltre la conoscenza del patrimonio documentario relativo alla prima guerra mondiale anche attraverso l'archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali in raccordo con gli enti territoriali competenti in materia che provvedono al suo costante aggiornamento.

 

     Art. 23. (Archivio regionale della produzione editoriale e Centro di documentazione regionale)

1. La Regione, attraverso l'Archivio regionale della produzione editoriale e il Centro di documentazione regionale, promuove la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del proprio patrimonio librario e documentale.

2. La Giunta regionale individua le modalità di gestione dell'Archivio e del Centro di documentazione al fine di garantire la conservazione e l'accesso pubblico ai patrimoni documentali.

 

TITOLO IV

SALVAGUARDIA DELLA LINGUA LOMBARDA

 

     Art. 24. (Promozione della lingua lombarda attraverso le sue varietà locali)

1. Ai fini della presente legge, la Regione promuove la rivitalizzazione, la valorizzazione e la diffusione di tutte le varietà locali della lingua lombarda, in quanto significative espressioni del patrimonio culturale immateriale, attraverso:

a) lo svolgimento di attività e incontri finalizzati a diffonderne la conoscenza e l'uso;

b) la creazione artistica;

c) la diffusione di libri e pubblicazioni, l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale;

d) programmi editoriali e radiotelevisivi;

e) indagini e ricerche sui toponimi.

2. La Regione valorizza e promuove tutte le forme di espressione artistica del patrimonio storico linguistico quali il teatro tradizionale e moderno in lingua lombarda, la musica popolare lombarda, il teatro di marionette e burattini, la poesia, la prosa letteraria e il cinema.

3. La Regione promuove, anche in collaborazione con le università della Lombardia, gli istituti di ricerca, gli enti del sistema regionale e altri qualificati soggetti culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sul patrimonio linguistico storico della Lombardia, incentivando in particolare:

a) tutte le attività necessarie a favorire la diffusione della lingua lombarda nella comunicazione contemporanea, anche attraverso l'inserimento di neologismi lessicali, l'armonizzazione e la codifica di un sistema di trascrizione;

b) l'attività di archiviazione e digitalizzazione;

c) la realizzazione, anche mediante concorsi e borse di studio, di opere e testi letterari, tecnici e scientifici, nonché la traduzione di testi in lingua lombarda e la loro diffusione in formato digitale.

 

     Art. 25. (Consulte locali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 24 i comuni, anche in forma associata, possono costituire consulte locali per la lingua lombarda, formate da esperti in materia. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.

2. Le consulte di cui al comma 1:

a) assumono iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della lingua lombarda nelle sue varietà, anche locali;

b) possono formulare osservazioni e proposte alla Regione sulle materie di cui all'articolo 24;

c) forniscono alla Regione documentazione concernente le peculiarità delle varietà della lingua lombarda presenti sul territorio di competenza.

 

TITOLO V

ATTIVITA' CULTURALI

 

     Art. 26. (Promozione educativa e culturale)

1. Per promozione educativa e culturale si intendono le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali, anche in ambito internazionale, mediante eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche e ogni altra iniziativa di preminente interesse regionale favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali.

2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, gli interventi volti a:

a) recuperare e valorizzare l'arte antica e contemporanea della Lombardia, le identità culturali, le manifestazioni storiche, le tradizioni popolari e linguistiche delle civiltà e comunità lombarde;

b) valorizzare la storia sociale, le identità del territorio lombardo, con particolare attenzione alle ricorrenze di avvenimenti storici e culturali e di celebrazioni di personaggi illustri;

c) partecipare a programmi e scambi culturali interregionali, macroregionali, nazionali e internazionali e a progetti e iniziative per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale lombardo anche in ambito internazionale, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura;

d) comunicare e divulgare le attività culturali più rilevanti presenti in Lombardia, anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali;

e) promuovere la creatività artistica e letteraria, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove forme di fruizione degli eventi e di coinvolgimento del pubblico, anche in contesti non usuali;

f) promuovere attività per incrementare e diversificare la domanda di cultura da parte del pubblico;

g) promuovere la cultura come modalità terapeutica e di miglioramento del benessere sociale;

h) valorizzare il volontariato in ambito culturale;

i) incrementare la partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale.

 

     Art. 27. (Innovazione culturale)

1. La Regione promuove l'innovazione culturale, la fruizione dei linguaggi della contemporaneità e le iniziative finalizzate alla fruizione dell'arte contemporanea, assicurando il pluralismo dell'offerta culturale.

 

     Art. 28. (Integrazione europea)

1. La Regione promuove accordi e altre forme di collaborazione con realtà internazionali, nazionali, regionali o locali, con l'Unione europea, nonché con altri Stati interessati da specifiche intese, volti a rafforzare i legami culturali e l'internazionalizzazione dell'offerta culturale lombarda.

2. In particolare la Regione può sostenere:

a) progetti che mirano a sviluppare scambi culturali;

b) progetti promossi da partenariati e reti sovra comunali, interregionali e internazionali;

c) iniziative strutturali e strumenti di accompagnamento degli operatori lombardi per l'utilizzo dei fondi comunitari e la partecipazione ai progetti europei anche su programmi a gestione diretta.

 

     Art. 29. (Imprese culturali e creative)

1. La Regione promuove il ruolo economico del settore culturale, attraverso:

a) lo sviluppo dell'imprenditorialità culturale e creativa, in particolare giovanile;

b) la concessione di agevolazioni e incentivi ai soggetti che in modo non occasionale promuovono l'occupazione dei giovani nel settore;

c) accordi con università, accademie, conservatori, scuole e istituti di formazione per un'alta qualificazione delle professionalità del settore.

 

     Art. 30. (Nuove generazioni)

1. La Regione favorisce la più ampia fruizione e produzione di cultura da parte dei giovani attraverso il sostegno a progetti, iniziative, manifestazioni, rassegne, laboratori realizzati in collaborazione con soggetti pubblici e privati qualificati che operano nel settore, con particolare attenzione alle scuole.

2. La Regione promuove la realizzazione delle residenze per artisti.

 

     Art. 31. (Diffusione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale ed europea, promuove la registrazione degli elementi simbolici del patrimonio culturale regionale, anche al fine di valorizzarne la conoscenza e contrastarne l'indebito sfruttamento.

2. La Regione promuove interventi, anche didattici e di sensibilizzazione, per favorire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale connessi alla fruizione dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo, anche in occasione di manifestazioni o eventi espositivi.

 

TITOLO VI

SPETTACOLO

 

     Art. 32. (Spettacolo dal vivo)

1. La Regione, nell'ambito dello spettacolo dal vivo, promuove lo sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro in tutti i loro generi e manifestazioni, attraverso il sostegno alla produzione, alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli, con particolare riferimento ai soggetti produttivi e distributivi, sia pubblici sia privati, che realizzino con continuità progetti artistici di qualità.

 

     Art. 33. (Attività cinematografiche e audiovisive)

1. La Regione promuove e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive considerandole patrimonio culturale e strumento di comunicazione. In particolare sostiene:

a) i festival, le rassegne, i circuiti e altre iniziative di promozione della cultura cinematografica, compresa la distribuzione di film di qualità con particolare riguardo ai circuiti di cinema d'essai;

b) la produzione, con particolare riguardo ai soggetti operanti in Lombardia, e la sua localizzazione sul territorio lombardo;

c) l'acquisizione, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

d) le attività cinematografiche e audiovisive di documentazione del patrimonio storico - artistico e paesaggistico della Lombardia, anche in un'ottica di promozione del cineturismo;

e) la promozione e il coordinamento delle attività di ricerca, sperimentazione, formazione, perfezionamento e aggiornamento nel settore cinematografico e audiovisivo.

 

     Art. 34. (Sale destinate ad attività di spettacolo)

1. La Regione sostiene la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale e altre strutture destinate ad attività di spettacolo.

2. Le sale e arene cinematografiche, qualora realizzate nei centri urbani in complessi che prevedano la presenza di spazi per attività culturali, formative e ricreative, sono attrezzature di interesse generale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 90 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

 

TITOLO VII

PROCEDIMENTI E STRUMENTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 35. (Modalità del sostegno finanziario regionale)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione provvede mediante:

a) convenzioni;

b) bandi e procedure di evidenza pubblica;

c) accordi e protocolli;

d) partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, comunitari e internazionali.

2. Le forme di contribuzione e di agevolazione finanziaria per i beneficiari della presente legge possono consistere in:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto corrente;

c) finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione;

d) concessioni di garanzie tramite fondo di garanzia.

 

     Art. 36. (Destinatari dei finanziamenti)

1. I destinatari dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge sono:

a) enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilità dei beni culturali;

b) enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro;

c) imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo;

d) istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella Regione.

 

     Art. 37. (Piani integrati della cultura)

1. La Regione promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati, attraverso i piani integrati della cultura.

2. I piani integrati della cultura sono finalizzati ad attuare, sia su scala territoriale sia su tematiche prioritarie, interventi integrati di promozione del patrimonio culturale e di attività ed eventi culturali, per favorire processi di valorizzazione territoriale che coinvolgano anche ambiente, artigianato, formazione, istruzione, ricerca, turismo e welfare.

3. Il contenuto dei piani è definito sulla base delle modalità previste dal programma triennale della cultura di cui all'articolo 9, comma 2.

4. I piani integrati della cultura devono essere presentati da un soggetto capofila individuato dai partner territoriali pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del piano.

 

     Art. 38. (Sistemi informativi culturali)

1. La Regione promuove la conoscenza, la catalogazione, la valorizzazione e la comunicazione, anche attraverso i social media, del patrimonio culturale presente nel proprio territorio. A tal fine sostiene la realizzazione, l'applicazione e la diffusione di sistemi informativi in conformità agli standard di catalogazione e comunicazione adottati a livello nazionale.

2. La Regione promuove la pubblicazione in rete di dati, documenti e risorse digitali relative al proprio patrimonio culturale e alle attività, sistemi e servizi culturali presenti sul proprio territorio, promuovendo l'interoperabilità e la cooperazione tra sistemi informativi diversi e contribuendo alla semplificazione della fruibilità e al miglioramento della qualità dei contenuti e delle informazioni, anche in collaborazione con l'osservatorio culturale di cui all'articolo 44.

 

     Art. 39. (Ricerca applicata alla valorizzazione del patrimonio culturale)

1. La Regione sostiene e incentiva la ricerca applicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, in collaborazione con università, istituti di ricerca ed enti del sistema regionale, promuovendo la cooperazione con gli istituti e luoghi della cultura.

2. La Regione sostiene in particolare la ricerca storica, finalizzata alla conoscenza e valorizzazione della propria identità territoriale, anche con la collaborazione delle società storiche locali e delle associazioni a esse assimilabili, favorendone l'aggregazione in reti e sistemi e promuovendone l'attività editoriale, la valorizzazione dei patrimoni librari, archivistici e artistici, anche mediante la costituzione di un apposito registro.

 

     Art. 40. (Sperimentazione)

1. La Regione realizza le politiche e gli interventi previsti dalla presente legge anche ricorrendo alla loro sperimentazione. A tal fine il programma triennale per la cultura prevede gli interventi oggetto di sperimentazione con l'impiego di metodi analitici, secondo i più alti standard di qualità riconosciuti a livello internazionale.

 

     Art. 41. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti in termini di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e sviluppo del settore della cultura. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell’Osservatorio di cui all’articolo 44, trasmette al Consiglio regionale ogni due anni, entro il 30 giugno, una relazione che descrive e documenta [1]:

a) lo stato di attuazione del programma operativo annuale e dei piani integrati della cultura, specificando interventi realizzati, risorse stanziate e utilizzate, soggetti coinvolti, beneficiari raggiunti e loro caratteristiche;

b) il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione;

c) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;

d) gli esiti di eventuali sperimentazioni condotte ai sensi dell'articolo 40;

e) i risultati conseguiti secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, tenuto conto di eventuali proposte pervenute dalla competente commissione consiliare, può segnalare all'assessore competente;

f) una sintesi dei lavori dei tavoli della cultura di cui all'articolo 11.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 42. (Fondo per la cultura)

1. Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge il fondo per la cultura è costituito da:

a) risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali;

b) risorse di parte corrente destinate alla partecipazione della Regione Lombardia alle attività degli enti lombardi partecipati;

c) risorse in conto capitale destinate agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di riqualificazione, conservazione, recupero, allestimento e valorizzazione relativi al patrimonio di valore ambientale, storico, architettonico, artistico, archeologico e agli istituti culturali, siti UNESCO, itinerari e percorsi culturali e a progetti di produzione cinematografica, nonché alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo;

d) risorse in conto capitale per il fondo di rotazione per la riqualificazione, il recupero e la conservazione del patrimonio artistico culturale e dello spettacolo, istituito ai sensi della presente legge, in sostituzione dei fondi di rotazione già operanti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 (Norme in materia di spettacolo) e dell'articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali);

e) risorse in conto capitale per il fondo di garanzia istituito ai sensi della presente legge in sostituzione del fondo già operante ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 21/2008 finalizzato a facilitare l'accesso al credito dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo e delle imprese culturali creative.

2. Le modalità di riparto del fondo sono definite negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 9.

3. Il fondo può essere incrementato da risorse pubbliche e private derivanti da assegnazioni comunitarie, statali e regionali, contributi, elargizioni di denaro, donazioni, lasciti e ogni altro tipo di entrata.

4. La Regione promuove la diffusione e l'utilizzo di piattaforme informatiche presso le quali i cittadini e le imprese possono sostenere finanziariamente le attività e i progetti regionali, nonché quelli proposti dai soggetti di cui all'articolo 36.

5. La Regione incentiva la stipula di contratti di sponsorizzazione per la valorizzazione di beni, il sostegno di eventi e manifestazioni culturali.

6. Le risorse regionali destinate ad alimentare il fondo sono allocate a bilancio come indicato all'articolo 43.

 

     Art. 43. (Norma finanziaria)

1. Per le spese relative ai beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario di cui agli articoli 12, 17, 18, 19, 22 e 23 e all'articolo 42, comma 1, lettera c), della presente legge, quantificate in euro 1.076.914,00 nel 2016, in euro 40.000,00 rispettivamente per il 2017 e il 2018, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali' rispettivamente per euro 334.000,00 al programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e per euro 742.914,00 al programma 1 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.

2. Al fine di garantire gli investimenti in campo culturale di cui all'articolo 42, comma 1, lettera c), e per assicurare una maggiore coerenza della spesa di cui al comma 1 con le competenze dei programmi individuati all'interno della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali' dall'allegato 14/2 del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), 'Glossario delle missioni e dei programmi', è autorizzato lo spostamento delle risorse pari a euro 150.000,00 nel 2016 e a euro 40.000,00 rispettivamente per il 2017 e il 2018, dal programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' al programma 1 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.

3. Alle spese in conto capitale per gli interventi di riqualificazione, recupero e conservazione del patrimonio artistico, culturale e dello spettacolo di cui agli articoli 12 e 34 della presente legge, per l'anno 2016 valutate in euro 3.700.000,00 si fa fronte con le risorse del 'Fondo di rotazione per la riqualificazione, recupero e conservazione del patrimonio artistico culturale e dello spettacolo della Lombardia' di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 42, istituito alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.

4. Per le spese di natura corrente derivanti dall'attuazione degli articoli dal 13 al 34 della presente legge, quantificate in euro 8.638.468,50 nel 2016, in euro 5.965.250,00 nel 2017 e in euro 5.790.250,00 nel 2018, destinate ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera a), alla promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali, si provvede rispettivamente:

a) nel 2016 per euro 8.438.468,50 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 200.000,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 1 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018;

b) nel 2017 per euro 5.890.250,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 75.000,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 1 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018;

c) nel 2018 per euro 5.740.250,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 ''Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 50.000,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 1 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018 [2].

5. Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 24 e 25 della presente legge si provvede mediante aumento di euro 50.000,00 per gli anni 2016 ed euro 150.000,00 per gli anni 2017 e 2018, risorse di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' e contestuale riduzione del medesimo importo delle risorse di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 del Bilancio di previsione 2016-2018. Per gli anni successivi al 2018 si provvederà con legge di bilancio alla necessaria copertura.

6. Per le spese di natura corrente per la partecipazione della Regione alle attività degli enti lombardi partecipati, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, quantificate in euro 5.980.191,00 nel 2016, in euro 1.190.010,00 nel 2017 e in euro 1.050.010,00 nel 2018, si provvede rispettivamente:

a) nel 2016 per euro 5.799.791,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 180.400,00 con le risorse regionali di cui alla missione 1 'Servizi istituzionali', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018;

b) nel 2017 per euro 1.090.010,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 100.000,00, con le risorse regionali di cui alla missione 1 'Servizi istituzionali', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018;

c) nel 2018 per euro 950.010,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 100.000,00, con le risorse regionali di cui alla missione 1 'Servizi istituzionali', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018 [3].

7. A decorrere dall'esercizio successivo al 2016 per le spese di cui ai commi 4 e 6, allocate rispettivamente alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 1 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 1'Spese correnti' e missione 1 'Servizi istituzionali', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti', è autorizzato lo spostamento alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti'; le spese complessivamente indicate dai commi 4 e 6 sono rideterminabili con legge annuale di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011 [4].

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 44. (Osservatorio culturale)

1. Le funzioni dell'osservatorio culturale di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale) gestite da Eupolis alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere svolte dallo stesso ente.

 

     Art. 45. (Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale);

b) legge regionale 13 luglio 1984, n. 37 (Contributo annuale della Regione Lombardia all'istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica);

c) legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico);

d) legge regionale 20 aprile 1985, n. 29 (Contributo annuale della Regione Lombardia all'istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione);

e) legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 (Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale);

f) legge regionale 22 dicembre 1989, n. 75 (Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e di complessi storici, monumentali e museali in generale);

g) legge regionale 20 luglio 1991, n. 13 (Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di informazione della Regione Lombardia);

h) legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39 (Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani);

i) legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale);

j) legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali);

k) commi da 130 a 148 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59');

l) legge regionale 7 febbraio 2000, n. 6 (Interventi regionali per la promozione dell'integrazione europea);

m) legge regionale 12 luglio 2007, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici);

n) legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 (Norme in materia di spettacolo);

o) legge regionale 23 ottobre 2008, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale);

p) legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia);

q) legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Sostegno alle attività di studio e memoria sui fondamenti e lo sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica);

r) legge regionale 7 marzo 2011, n. 5 (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia e valorizzazione del patrimonio storico risorgimentale in Lombardia);

s) articolo 11 della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione);

t) legge regionale 31 luglio 2012, n. 16 (Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale);

u) articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1986, n. 52 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1986 e al bilancio pluriennale 1986-1988 con modifiche di leggi regionali - Secondo provvedimento);

v) articolo 4, commi 41 e 46, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni);

w) articolo 4 e 11, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);

x) articolo 1, comma 19, della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);

y) articolo 4, commi 11 e 12, della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

z) articolo 7, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

aa) articolo 7, comma 13, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

bb) articolo 16 della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione);

cc) legge regionale 25 febbraio 2014, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 'Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia').

 

     Art. 46. (Norme transitorie)

1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.

2. Gli organismi costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro attività secondo le disposizioni vigenti alla data della loro costituzione.

3. Gli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino alla data di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 9.


[1] Alinea così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 marzo 2021, n. 3.

[2] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 34.

[3] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 34.

[4] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 34.