§ 2.5.44 - L.R. 31 luglio 2012, n. 16.
Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.5 musei, biblioteche e beni culturali
Data:31/07/2012
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Ambito di intervento)
Art. 3.  (Modalità di intervento regionale)
Art. 4.  (Norme per la ricerca, la raccolta e la conservazione dei reperti mobili e dei cimeli storici)
Art. 5.  (Commercio dei reperti mobili e dei cimeli storici)
Art. 6.  (Collezioni private)
Art. 7.  (Archivio infotelematico generale dei reperti mobili e dei cimeli storici e documentali della Lombardia)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 2.5.44 - L.R. 31 luglio 2012, n. 16. [1]

Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale

(B.U. 3 agosto 2012, n. 31, suppl.)

 

Art. 1. (Finalità)

1. Regione Lombardia, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera l), dello Statuto d'autonomia e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riconosce il valore storico, culturale, ambientale e paesaggistico dei reperti mobili e dei cimeli storici presenti sul territorio della Lombardia.

2. Con riferimento ai reperti mobili e ai cimeli storici di cui all'articolo 2, la Regione, al fine della valorizzazione e fruizione delle eccellenze storiche e culturali della Lombardia, favorisce:

a) la ricognizione, la catalogazione, gli studi e le ricerche;

b) il monitoraggio, la manutenzione, il restauro, la conservazione e la raccolta;

c) la pubblicazione in rete dei dati relativi alle attività di cui alle lettere a) e b) [2].

 

     Art. 2. (Ambito di intervento) [3]

1. Le attività e gli interventi di ricerca, raccolta, conservazione e valorizzazione di cui alla presente legge sono rivolti ai reperti mobili e ai cimeli storici che si trovano sul territorio regionale, ad esclusione dei beni indicati dall'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia), e dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

 

     Art. 3. (Modalità di intervento regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può intervenire sia in forma diretta sia tramite:

a) comuni, comunità montane, enti parco e altri enti pubblici, singoli o associati;

b) associazioni culturali senza fine di lucro, fondazioni e privati;

c) università, istituti di ricerca e musei.

 

     Art. 4. (Norme per la ricerca, la raccolta e la conservazione dei reperti mobili e dei cimeli storici)

1. L'attività di ricerca, raccolta e conservazione dei reperti mobili e dei cimeli storici di cui all'articolo 2è consentita sul territorio della Regione nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo [4].

2. Chiunque, sul territorio della Regione, rinvenga o individui reperti mobili o cimeli di cui al comma 1 deve darne tempestiva comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo del rinvenimento e fornendo, se possibile, documentazione fotografica [5].

3. I sindaci trasmettono alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia per gli atti di sua competenza, entro sessanta giorni dal ricevimento, le comunicazioni ricevute e ogni altra notizia di cui siano a conoscenza riguardo i reperti mobili e i cimeli storici di cui all'articolo 2 presenti sul territorio di competenza [6].

4. I reperti mobili e i cimeli storici di cui all'articolo 2 devono essere valorizzati mantenendo uno stretto legame con il territorio al fine di diffondere la cultura della storia locale. In caso di esposizione al pubblico, deve essere garantita la riproduzione del contesto territoriale e culturale del luogo di rinvenimento, privilegiando, se possibile, l'esposizione in musei nel territorio medesimo.

 

     Art. 5. (Commercio dei reperti mobili e dei cimeli storici)

1. Ai reperti mobili e ai cimeli storici di cui all'articolo 2 si applicano, qualora sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale, le disposizioni del d.lgs. 42/2004 sul commercio e trasferimento oltre i confini nazionali dei beni culturali.

     Art. 6. (Collezioni private)

1. La Regione riconosce l'importanza del collezionismo privato svolto nel rispetto della normativa vigente ai fini della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Lombardia, garantendo la possibilità di contribuire alla diffusione della conoscenza dei fatti storici sul territorio regionale.

 

     Art. 7. (Archivio infotelematico generale dei reperti mobili e dei cimeli storici e documentali della Lombardia)

1. Al fine di effettuare il monitoraggio delle attività di rinvenimento e di raccolta dei reperti mobili e dei cimeli storici di cui all'articolo 2, nonché dei materiali documentali e fotografici, la Regione istituisce, all'interno dell'archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali della Lombardia di cui alla l.r. 28/2008, un'apposita sezione sul sito istituzionale della Regione.

2. È istituito un registro dei collezionisti, che è parte integrante della sezione di cui al comma 1, per i possessori o detentori di reperti mobili o cimeli storici di particolare rilevanza storica o documentale.

3. L'iscrizione al registro ha fini esclusivamente conoscitivi ed è finalizzata alla collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, attraverso mostre ed esposizioni, per la divulgazione della storia della Lombardia.

4. La Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento dell'archivio di cui al presente articolo.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 2013, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 2013, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 2013, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 2013, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 2013, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.