§ 2.4.83 - L.R. 23 ottobre 2008, n. 27.
Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:23/10/2008
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione e finalità )
Art. 2.  (Linee d'azione)
Art. 3.  (Programmazione degli interventi)
Art. 4.  (Norma finanziaria)


§ 2.4.83 - L.R. 23 ottobre 2008, n. 27. [1]

Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale

(B.U. 28 ottobre 2008, n. 44 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Ambito di applicazione e finalità )

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dal proprio Statuto e ispirandosi alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)), riconosce e valorizza, nelle sue diverse forme ed espressioni, il patrimonio culturale immateriale presente sul territorio lombardo o presso comunità di cittadini lombardi residenti all'estero o comunque riferibile alle tradizioni lombarde.

2. Ai fini della presente legge per patrimonio culturale immateriale regionale si intendono:

 

a) le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, e quanto ad esso connesso, che le comunità locali, i gruppi sociali o i singoli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale, della loro storia e della loro identità;

b) la memoria di eventi storici significativi per la loro rilevanza spirituale, morale e civile di carattere universale, nonché per la loro rilevanza culturale identitaria per le comunità locali e le tradizioni orali, i miti, le leggende ad essi connessi.

 

     Art. 2. (Linee d'azione)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede, attraverso l'Archivio di etnografia e storia sociale (AESS), struttura già incardinata nella direzione generale regionale competente in materia, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici e privati a:

 

a) promuovere l'individuazione degli elementi del patrimonio culturale immateriale con particolare riguardo a:

1) tradizioni ed espressioni orali, compresi i dialetti, la storia orale, la narrativa e la toponomastica;

2) musica e arti dello spettacolo di tradizione, rappresentate in forma stabile o ambulante, nonché espressione artistica di strada;

3) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;

4) saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura e all'universo;

5) saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive, commerciali e artistiche;

b) conservare, manutenere, organizzare, classificare, in inventari e banche dati, i documenti cartacei, iconografici, sonori e audiovisivi;

c) favorire la consultazione dei documenti conservati presso AESS ed altri soggetti convenzionati, anche attraverso la predisposizione di idonei strumenti informatici e l'uso della rete web utilizzando, in via preferenziale, strumenti liberi per la gestione e mettendo a disposizione i documenti con formati aperti;

d) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale anche attraverso:

1) l'acquisizione di fondi documentari;

2) lo studio e la ricerca sul campo;

3) la realizzazione di una rete di collegamenti con soggetti pubblici e privati;

e) diffondere l'utilizzo di buone pratiche e di metodologie scientifiche per la raccolta, la gestione, l'inventariazione e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale anche attraverso la diffusione digitale e la rete web;

f) promuovere la divulgazione del patrimonio culturale immateriale attraverso:

1) l'organizzazione o il sostegno di eventi culturali;

2) la pubblicazione delle fonti documentarie, dei risultati delle ricerche, nonché la realizzazione di prodotti comunicativi, anche con strumenti e supporti innovativi;

g) promuovere e organizzare attività di formazione e favorire la trasmissione tra generazioni attraverso modalità di educazione anche informale;

h) favorire la conservazione e l'accompagnamento nel suo sviluppo del patrimonio culturale immateriale anche attraverso attività di sostegno mirate, da definire con i soggetti pubblici e privati interessati;

i) riconoscere le eccellenze nella creazione, conservazione, valorizzazione o innovazione del patrimonio culturale immateriale.

 

     Art. 3. (Programmazione degli interventi)

1. In base alle linee d'azione di cui all'articolo 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente un programma d'interventi con cui definisce obiettivi, modalità e strumenti di realizzazione.

2. Il dirigente della direzione generale regionale competente cura gli adempimenti conseguenti.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.