§ 2.4.107 - L.R. 25 febbraio 2014, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia)


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:25/02/2014
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 28/2008)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 2.4.107 - L.R. 25 febbraio 2014, n. 12. [1]

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia)

(B.U. 27 febbraio 2014, n. 9, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 28/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso, dopo le parole 'eccellenze culturali della Lombardia' sono inserite le parole: ', per consentire un'adeguata comprensione dell'impatto della Prima guerra mondiale sulla società lombarda';

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

'c) la conoscenza degli eventi storici del territorio alpino anche attraverso attività didattiche ed educative nelle scuole e nelle università, nonché attraverso la promozione di parchi culturali tematici o di ecomusei;';

c) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

'c bis) la preservazione degli aspetti paesaggistici e culturali riconducibili alla Prima guerra mondiale;';

d) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

'e) iniziative culturali anche sovraregionali coinvolgendo prioritariamente le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Veneto e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché iniziative a livello nazionale ed europeo;';

e) alla fine della lettera h) le parole 'legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)' sono sostituite dalle parole: 'legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);';

f) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

'h bis) il patrimonio linguistico, canoro, di brani e scritti relativi alla Prima guerra mondiale come testimonianza del sacrificio e dell'esperienza vissuta dalle generazioni coinvolte sul fronte.'.

 

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole 'strade,' sono inserite le parole: 'vie e parchi delle Rimembranze,'.

 

3. Al comma 2 dell'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) dopo le parole 'istituti di ricerca' sono inserite le parole: 'gli istituti scolastici';

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

'c bis) le associazioni d'arma e reduci.'.

 

4. Al comma 1 dell'articolo 8 sono soppresse le parole: 'entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge'.

 

5. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

'Art. 10

(Comitato scientifico)

1. Presso la Giunta regionale è istituito un Comitato scientifico, con funzioni propositive e consultive, composto fino a un massimo di dieci componenti scelti tra docenti universitari, storici, specialisti ed esperti, anche in rappresentanza di istituzioni pubbliche e private, competenti per materia, nominati dall'Assessore con delega alla cultura.

2. Le modalità di funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge recante (Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 'Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia').

3. Nella prima seduta il Comitato scientifico elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

4. Il Comitato scientifico rimane in carica cinque anni dalla sua costituzione. La partecipazione al Comitato scientifico è a titolo gratuito.

5. Il Comitato scientifico fornisce consulenza per la definizione di obiettivi, priorità, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio e dei percorsi storici legati alla Prima guerra mondiale.

6. Il Comitato scientifico presenta una relazione annuale alla Giunta regionale e al Consiglio regionale in merito all'attività svolta ai sensi della presente legge.'.

 

6. Alla fine del comma 1 dell'articolo 11 dopo la parola 'Lombardia' sono aggiunte le seguenti parole: 'e provvede al suo costante aggiornamento allo scopo di creare una interfaccia digitale, con libero accesso, per cittadini, studiosi e persone interessate, enti locali, università e associazioni, sia in campo nazionale sia internazionale'.

 

7. Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

'Art. 13 bis. (Vigilanza e sanzioni)

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle sanzioni relative alle violazioni della presente legge sono esercitate dal corpo forestale regionale, dalla polizia locale, dalle guardie dei parchi regionali e dalle guardie ecologiche volontarie. L'irrogazione delle sanzioni è attribuita, nei territori di rispettiva competenza, alle comunità montane e agli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, cui spetta il relativo introito. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità applicative del presente articolo, nel rispetto della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 78/2001, chiunque effettua attività di ricerca e raccolta di reperti mobili e cimeli della Prima guerra mondiale, in difformità dalle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 12, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 500,00.

3. Chiunque effettua attività di ricerca e raccolta di reperti mobili e cimeli della Prima guerra mondiale nei luoghi vietati alla raccolta individuati dal regolamento di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il presidente della comunità montana o il presidente dell'ente gestore dell'area protetta dispongono la confisca dei reperti mobili e dei cimeli raccolti e la loro destinazione a un museo di un ente pubblico o comunque a finalità di pubblico interesse.

5. In caso di distruzioni o danneggiamenti, le autorità competenti intimano al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza, sono posti a carico di quest'ultimo gli oneri relativi al ripristino. Restano ferme le competenze sanzionatorie e le sanzioni previste dalle leggi regionali vigenti in materia di aree protette.

Art. 13 ter. (Norma transitoria relativa al periodo di commemorazione del centenario della Prima guerra mondiale)

1. Nel periodo di commemorazione del centenario della Prima guerra mondiale, 2014 - 2018, e comunque fino alla completa attuazione delle relative iniziative programmate e in corso di realizzazione, si applicano le disposizioni transitorie di cui al presente articolo.

2. In armonia con i principi fondamentali dello Statuto d'autonomia, presso la Giunta regionale è istituito il 'Comitato regionale lombardo per le commemorazioni del centenario della Prima guerra mondiale', di seguito denominato Comitato regionale, costituito con decreto del Presidente della Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge recante (Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 'Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia').

3. Il Comitato regionale è composto dall'Assessore con delega alla cultura, che lo presiede, dal Presidente dell'Unione Province Lombarde e dal Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Lombardia, oppure da loro delegati, nonché da cinque consiglieri regionali di cui due in rappresentanza delle minoranze. I componenti del Comitato regionale ricoprono l'incarico a titolo gratuito.

4. Il Comitato regionale è organo consultivo e propositivo per le commemorazioni del centenario della Prima guerra mondiale e resta in carica per il periodo indicato al comma 1.

5. Il Comitato regionale ha il compito di ideare e coordinare il Programma annuale delle commemorazioni regionali del centesimo anniversario della Prima guerra mondiale, di seguito nominato Programma anche nel contesto delle commemorazioni nazionali ed europee.

6. Il Programma, oltre a quanto già previsto all'articolo 1, riguarda in particolare:

a) iniziative per incentivare la fruizione al pubblico dei luoghi, dei musei ed ecomusei della Prima guerra mondiale;

b) la realizzazione e conservazione di monumenti rievocativi;

c) la promozione e il sostegno di iniziative degli enti locali lombardi, con particolare attenzione ai comuni dove si svolsero operazioni belliche della Prima guerra mondiale;

d) la promozione di mostre permanenti per la durata delle commemorazioni e il sostegno alle iniziative museali anche all'aperto;

e) convegni, mostre e seminari riguardanti il coinvolgimento del territorio lombardo durante il conflitto, nonché progetti per la fruizione dei luoghi e dei beni culturali legati alle vicende belliche dell'Adamello, del passo del Tonale e dello Stelvio, importante segmento lombardo del più vasto fronte della Prima guerra mondiale;

f) la fruizione e valorizzazione dei luoghi legati a personaggi storici e a opere letterarie ed artistiche di precipua ambientazione della Prima guerra mondiale;

g) la promozione di iniziative dei comuni lombardi, anche in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le università, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, attraverso eventi che ricordino i caduti;

h) iniziative promosse dalle associazioni d'arma per valorizzare il ricordo dei corpi d'arma che hanno partecipato alle iniziative belliche nelle valli lombarde.

7. Il Programma è predisposto dal Comitato regionale entro il mese di novembre dell'anno antecedente alle manifestazioni e trasmesso alla Giunta regionale per la sua approvazione. Al Programma viene data attuazione dai soggetti di cui all'articolo 3.

8. In fase di prima attuazione, il Programma per l'anno 2014 è predisposto dal Comitato regionale e trasmesso alla Giunta regionale per la sua approvazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge recante (Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 'Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia').

9. Il Comitato regionale si avvale della collaborazione del Comitato scientifico di cui all'articolo 10.

10. I contributi sono erogati secondo le modalità previste dall'articolo 13, salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo.

11. Nel periodo di efficacia del presente articolo, il parere del Comitato scientifico previsto all'articolo 13, comma 4, è reso dal Comitato regionale.

12. L'apertura delle commemorazioni per il centenario della Prima guerra mondiale in Consiglio regionale si svolgerà in una seduta dell'estate del 2014.'.

 

8. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

'Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Alle spese in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificate rispettivamente in euro 100.000,00 per il 2014 ed euro 100.000,00 per il 2015, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo 2 Spese in conto capitale - dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.

2. Alle spese di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificate rispettivamente in euro 50.000,00 per il 2014 e euro 100.000,00 per il 2015, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo 1 Spese correnti - dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.'.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.