§ 2.5.19 - L.R. 22 dicembre 1989, n. 75.
Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e di complessi storici, monumentali e museali in generale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.5 musei, biblioteche e beni culturali
Data:22/12/1989
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Finalità della Legge.
Art. 2.  Presentazione dei progetti.
Art. 3.  Istruttoria e approvazione dei progetti.
Art. 4.  Entità dei contributi.
Art. 5.  Realizzazione dei progetti.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Clausola d'urgenza.


§ 2.5.19 - L.R. 22 dicembre 1989, n. 75. [1]

Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e di complessi storici, monumentali e museali in generale.

(B.U. 27 dicembre 1989, n. 52, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità della Legge.

     1. La Regione contribuisce, secondo quanto previsto dalla presente Legge, alla realizzazione di progetti finalizzati alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione di:

     a) teatri storici e di tradizione, con priorità per le opere di ristrutturazione degli stabili e di miglioramenti dei servizi, anche al fine del potenziamento del circuito lirico sinfonico;

     b) complessi storici, monumentali e museali, con priorità per le opere che, oltre alla conservazione del bene, consentono il funzionale svolgimento di attività e servizi culturali compatibili con la destinazione del bene stesso.

 

     Art. 2. Presentazione dei progetti.

     1. Ai fini di cui al precedente art. 1 i soggetti interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, possono presentare progetti esecutivi articolati per lotti funzionali e corredati:

     a) da nulla-osta delle competenti soprintendenze e della Regione a norma delle Leggi 1 giugno 1939, n. 1089 «Tutela delle cose di interesse artistico e storico» e 29 giugno 1939, n. 1497 «Protezione delle bellezze naturali», nonché dalle eventuali altre autorizzazioni per vincoli esistenti;

     b) da un piano economico finanziario che comprovi la possibilità dell'ente o soggetto beneficiario di procedere alla realizzazione dell'opera, assumendo la parte di spesa non coperta da contributo regionale e garantendo l'inizio dei lavori entro centottanta giorni dalla delibera di concessione del contributo e l'ultimazione degli stessi entro trentasei mesi dalla consegna dei lavori;

     c) da concessione o autorizzazione comunale per le opere da realizzare, ovvero dall'atto richiesto dall'art. 32 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 «Legge urbanistica».

 

     Art. 3. Istruttoria e approvazione dei progetti.

     1. La Giunta regionale delibera, sentita la competente commissione consiliare, i progetti da finanziare, determinando l'ammontare del contributo regionale per ciascun lotto funzionale, fermo quanto previsto dal successivo secondo comma. La deliberazione ha valore di concessione dei contributi in essa previsti.

     2. I contributi di cui alla presente Legge, per i medesimi lotti funzionali di opera, non sono cumulabili con altri contributi regionali.

 

     Art. 4. Entità dei contributi.

     1. La Regione mette a disposizione, per il 1989, delle risorse che troveranno destinazione nell'ambito dei due filoni di intervento individuati al precedente art. 1.

     2. I contributi non potranno superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile.

     3. Le opere inerenti a stabili di proprietà regionale sono finanziabili per l'intera spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 5. Realizzazione dei progetti.

     1. I contributi sono erogati secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 45 della L.R. 12 settembre 1983, n. 70.

     2. Trascorsi centottanta giorni dalla delibera di concessione del contributo senza che sia stato presentato alla Giunta Regionale il certificato di inizio lavori, il contributo è revocato di diritto.

     3. Il contributo è altresì revocato di diritto se, entro il medesimo termine, gli interessati non producano la documentazione che garantisca l'avvenuto finanziamento della quota delle opere non coperta dal contributo regionale.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente Legge è autorizzata la concessione di contributi in capitale per il 1989 di L. 7.000.000.000.

     2. Al finanziamento dell'onere di L. 7.000.000.000 previsti dal precedente primo comma, per l'anno in corso, si provvede mediante impiego per pari importo del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1989.

     3. In conseguenza delle determinazioni del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989, ambito 2, settore 4, obiettivo 2, parte II, è istituito il capitolo 2.4.2.2.2625 «Contributi in capitale per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e dei complessi storici, monumentali e museali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 7.000.000.000.

 

     Art. 7. Clausola d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.