§ 2.5.25 - L.R. 29 aprile 1995, n. 35.
Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.5 musei, biblioteche e beni culturali
Data:29/04/1995
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Finalità e soggetti).
Art. 2.  (Procedure).
Art. 3.  (Controlli regionali e decadenza dei benefici).
Art. 4.  (Norma finanziaria).
Art. 4 bis.  (Sostegno e promozione di sistemi culturali integrati).
Art. 5.  (Abrogazione).
Art. 6.  (Norma transitoria e finale).
Art. 7.  (Clausola d'urgenza).


§ 2.5.25 - L.R. 29 aprile 1995, n. 35. [1]

Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali.

(B.U. 4 maggio 1995, n. 18 - 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità e soggetti). [2]

     1. La regione Lombardia, nel quadro delle finalità di cui all'art. 3 del proprio Statuto, promuove e coordina anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali, costituiti da:

     a) musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali, nonché istituzioni culturali dello spettacolo e della musica di enti locali, di enti pubblici, in qualsiasi forma costituiti, nonché privati, aventi lo scopo di erogare servizi culturali in forma sistematica ed integrata con quelli già operanti, ovvero all'adeguamento dei patrimoni di dotazione delle istituzioni culturali cui la regione partecipa in qualità di socio o in altra forma prevista dagli statuti;

     b) opere di restauro e ristrutturazione di beni culturali di elevato valore storico ed artistico, anche contemporaneo.

 

     Art. 2. (Procedure).

     1. La giunta regionale è autorizzata ad individuare direttamente gli interventi di cui all'art. 1 [3].

     2. Sulla base degli interventi individuati, la giunta regionale delibera la ripartizione finanziaria tra le categorie di interventi di cui all'art. 1, tenendo conto dei tempi di realizzazione delle iniziative e della loro rilevanza culturale.

     3. Con successivi decreti, adottati anche singolarmente, il dirigente della direzione generale competente dispone l'assunzione degli oneri e delle spese per ogni intervento [4].

 

     Art. 3. (Controlli regionali e decadenza dei benefici). [5]

     1. La direzione generale competente esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.

     2. In caso di utilizzo dei finanziamenti non conformi al decreto di assunzione degli oneri, il direttore generale competente, esperite le necessarie verifiche, può disporre, con decreto, la revoca totale o parziale dei finanziamenti medesimi.

     3. Entro il termine del 31 ottobre di ogni esercizio finanziario la giunta regionale presenta al consiglio uno specifico rapporto sugli interventi individuati secondo quanto disposto all'art. 2.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa complessiva di L. 5.800.000.000 di cui:

     a) L. 400.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 1, lett. a);

     b) L. 500.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 1, lett. b);

     c) L. 4.900.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 1, lett. c).

     2. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 5.800.000.000 di competenza e di cassa, si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 43, primo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1994 e mediante corrispondente riduzione del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguente variazioni:

     - all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.4.4.2.3971 «Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali nonché di istituzioni culturali dello spettacolo e della musica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 400.000.000;

     - all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.4.4.2.3972 «Spese per l'acquisto di attrezzature e di risorse strumentali in favore di musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali nonché delle nuove istituzioni culturali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;

     - all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.4.4.2.3973 «Spese per l'acquisto, la ristrutturazione e il restauro di beni culturali immobili e mobili, di elevato valore storico e artistico contemporaneo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.900.000.000.

     4. Tra i seguenti capitoli sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1995, variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma settimo quinquies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni:

 

Settore 2.4. Cultura                        (Gruppo capitoli 3971)

                                                               2.4.4.2.3971

                                                               2.4.4.2.3972

                                                               2.4.4.2.3973

 

     Art. 4 bis. (Sostegno e promozione di sistemi culturali integrati). [6]

     1. Al fine di sostenere e promuovere la realizzazione di sistemi culturali integrati, anche con la valorizzazione di beni culturali e la produzione di spettacoli, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire attraverso:

     a) l'istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale, la cui gestione è affidata a Finlombarda S.p.A.; le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione di tale fondo sono definite in apposita convenzione, stipulata dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale;

     b) il concorso, attraverso Finlombarda S.p.A. e sue controllate, alla costituzione, sottoscrizione e gestione di fondi mobiliari che, direttamente o indirettamente, partecipino al capitale di rischio o al finanziamento di impresa di produzione, promozione e valorizzazione di beni, servizi e opere di interesse artistico e culturale.

 

     Art. 5. (Abrogazione).

     1. E' abrogata la l.r. 9 marzo 1983, n. 16 «Norme per la realizzazione di interventi di edilizia ed attrezzatura bibliotecaria e museale, nonché per sedi polifunzionali attrezzate per attività culturali».

 

     Art. 6. (Norma transitoria e finale).

     1. Ai sensi dei precedenti articoli, vista l'opportunità che si offre di acquisire una pregevole tavola dipinta, un «Santo Domenicano», attribuita al Maestro italiano del XV secolo Antonello da Messina, la giunta regionale è autorizzata ad acquistare la sunnominata opera per una cifra massima di L. 4.500.000.000.

     2. L'opera di cui al precedente comma è destinata alle civiche raccolte d'arte del Castello Sforzesco di Milano quale rara e unica testimonianza dell'esperienza pittorica del Maestro messinese nelle pubbliche gallerie lombarde.

 

     Art. 7. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione (BURL).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 giugno 1997, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[3] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1997, n. 20 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[4] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[5] Articolo già modificato dall'art. 3 della L.R. 9 giugno 1997, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[6] Articolo inserito dall’art. 7 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19.