§ 4.1.54 - L.R. 19 dicembre 1991, n. 39.
Promozione degli Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:19/12/1991
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  (Progetti di riqualificazione e arredo degli spazi, edifici e servizi urbani)
Art. 3.  Definizione di riqualificazione e di arredo urbano.
Art. 4.  (Contenuto dei progetti di riqualificazione)
Art. 5.  (Incentivi all'attuazione di progetti di riqualificazione e di arredo urbano).
Art. 6.  Incentivi alla promozione della qualità nei materiali e componenti.
Art. 7.  (Erogazione dei contributi).
Art. 8.  Concessione dei contributi.
Art. 9.  (Informazione e diffusione degli interventi).
Art. 10.  Commissione di valutazione.
Art. 11.  Norma finanziaria.


§ 4.1.54 - L.R. 19 dicembre 1991, n. 39. [1]

Promozione degli Interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani.

(B.U. 24 dicembre 1991, n. 52, 1° suppl. ord.).

 

Titolo I

PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

E DI ARREDO DEGLI SPAZI URBANI

 

Art. 1. Finalità. [2]

     1. La Regione promuove la riqualificazione e l'arredo degli spazi, edifici e servizi urbani nei comuni lombardi attivando interventi la cui attuazione è affidata ai comuni stessi, ai soggetti proprietari e ai soggetti utilizzatori dei beni immobili di proprietà dello Stato, nel rispetto delle disposizioni legislative e normative vigenti in materia di lavori pubblici, secondo criteri e modalità da definirsi con successivo atto della Giunta regionale in relazione ai diversi interventi.

 

     Art. 2. (Progetti di riqualificazione e arredo degli spazi, edifici e servizi urbani) [3].

     1. I soggetti attuatori possono elaborare progetti di riqualificazione e arredo degli spazi, edifici e servizi urbani secondo criteri e modalità da definirsi con successivo atto della Giunta regionale in relazione ai diversi interventi [4].

     2. Gli interventi possono essere finalizzati alla riqualificazione e/o all'arredo di spazi urbani centrali o periferici quali strade, piazze, percorsi pedonali, piste ciclabili, aree verdi, aree attrezzate per lo sport e la ricreazione, aree di pertinenza di edifici pubblici o di uso pubblico.

 

     Art. 3. Definizione di riqualificazione e di arredo urbano.

     1. Per riqualificazione ed arredo si intende la predisposizione di un sistema di opere finalizzate alla valorizzazione ed al miglioramento estetico e di fruibilità degli spazi urbani, anche mediante l'uso di materiali e tecniche tradizionali che incentivino la riconoscibilità e l'identità culturale dei luoghi.

     2. Sono da ritenersi opere di riqualificazione degli spazi urbani, tra l'altro, la pavimentazione, l'illuminazione, l'alberatura, la progettazione del verde, la valorizzazione dei corsi d'acqua e rive del lago, le finiture di maggiore qualità negli uffici pubblici, nonché l'eliminazione, delle barriere architettoniche, così come previsto dalla vigente normativa in materia [5].

     3. Sono comprese nelle opere di arredo anche l'acquisto e la posa in opera di panchine, sedili, fioriere, contenitori per rifiuti, fontanelle, pensiline e sedili per l'attesa dei mezzi pubblici di trasporto, segnaletica nei luoghi pubblici [6].

     4. Sono altresì comprese per le finalità della presente legge l'esecuzione di interventi non distruttivi di consolidamento statico e strutturale, di messa a norma, di rifacimento e di installazione di impianti tecnologici, su immobili del patrimonio edilizio esistente, compresa l'acquisizione, nei casi di comprovata necessità, di studi ed indagini, quali quelli di tipo geognostico, di monitoraggio statico o di altro tipo, preordinati alla stesura del progetto esecutivo, nonché di interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di risparmio energetico e di manutenzione [7].

 

     Art. 4. (Contenuto dei progetti di riqualificazione) [8].

     1. Per le finalità stabilite dalla presente legge, i progetti saranno redatti in conformità ai criteri ed alle modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale [9].

     2. [La Commissione, di cui al successivo art. 10, potrà richiedere, in relazione all'entità, alla complessità o alla delicatezza dell'intervento, quant'altro riterrà necessario al fine della comprensione del progetto e della sua valutazione] [10].

     3. [11].

 

 

Titolo II

INCENTIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE E ALL'ARREDO URBANO

 

     Art. 5. (Incentivi all'attuazione di progetti di riqualificazione e di arredo urbano). [12]

     1. Per le finalità stabilite dalla presente legge è prevista la corresponsione di contributi in conto capitale nella misura e con le modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 6. Incentivi alla promozione della qualità nei materiali e componenti. [13]

 

 

Titolo III

PROCEDURE

 

     Art. 7. (Erogazione dei contributi). [14]

     1. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5 [15].

     1 bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti [16].

 

     Art. 8. Concessione dei contributi. [17]

 

 

Titolo IV

STRUMENTI DI GESTIONE

 

     Art. 9. (Informazione e diffusione degli interventi). [18]

     1. La Regione, al fine di sviluppare la conoscenza e la diffusione degli interventi di cui al titolo I della presente legge, attiva iniziative di informazione e comunicazione, sulle proposte di intervento fatte pervenire dai soggetti attuatori previsti dalla presente legge.

 

     Art. 10. Commissione di valutazione. [19]

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di L. 1.000.000.000.

     2. Al finanziamento dell'onere di L. 1.000.000.000 previsto per il 1991 dal precedente comma primo, si provvederà mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

     3. Le spese previste dal precedente art. 9 sono a carico dei fondi stanziati in ciascun esercizio finanziario al capitolo 1.2.9.1.2955 «Acquisto, realizzazione e diffusione di pubblicazioni, audiovisivi, manifesti ed ogni altro materiale di comunicazione, anche pubblicitario, destinati a soggetti esterni».

     4. Agli oneri conseguenti al funzionamento della commissione di valutazione di cui all'art. 10 della presente legge si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e rimborsi spese».

     5. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 è apportata la seguente variazione:

 

     Stato di previsione delle spese.

     All'ambito 4, settore 4, obiettivo 7, parte II, è istituito il capitolo 4.4.7.2.3260 «Contributi ai comuni per incentivare l'attuazione di progetti di riqualificazione e arredo degli spazi urbani» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[3] Rubrica così sostituita dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[4] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[5] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[6] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[7] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[8] Rubrica così sostituita dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[9] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[10] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[11] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[13] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[15] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[16] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[17] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[19] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.