§ 2.5.2 - L.R. 12 luglio 1974, n. 39.
Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.5 musei, biblioteche e beni culturali
Data:12/07/1974
Numero:39


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.  [9]
Art. 17.  [10]
Art. 18.  [11]
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 


§ 2.5.2 - L.R. 12 luglio 1974, n. 39. [1]

Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale.

(B.U. 17 luglio 1974, n. 29, suppl.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     1. La regione Lombardia promuove lo sviluppo e il coordinamento dei musei di enti locali o di interesse locale nell'ambito della programmazione regionale e secondo le finalità indicate nell'articolo 3 dello statuto.

     2. La regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

 

     Art. 2.

     1. I musei di enti locali sono istituti culturali al servizio di tutti i cittadini per:

     a) provvedere alla raccolta, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali e naturalistici;

     b) contribuire, nei settori di loro competenza, alla ricerca scientifica storica ed artistica;

     c) adottare iniziative di promozione culturale e di educazione permanente.

     2. In particolare curano l'attività didattica, provvedono alla organizzazione periodica di mostre, diffondono la conoscenza dei beni culturali e ambientali, anche nella loro caratterizzazione locale, e ne promuovono la difesa.

 

 

Titolo II

ORDINAMENTO DEI MUSEI DI ENTI LOCALI

 

     Art. 3.

     1. I musei di enti locali, a seconda della natura, della qualità e dell'entità delle loro collezioni, anche in rapporto alle attività svolte di cui all'articolo 2, vengono classificati nelle seguenti categorie:

     a) musei grandi;

     b) musei medi;

     c) musei minori;

     così da garantire una adeguata organizzazione artistica, scientifica, didattica e culturale.

     2. I musei vengono classificati dalla giunta regionale [sentito il comitato di cui al successivo articolo 18] [2].

     3. A due anni dall'ultima classificazione è ammesso il passaggio di un museo da una categoria all'altra.

 

     Art. 4.

     1. I musei grandi devono essere provvisti di:

     a) una direzione;

     b) almeno due conservatorati;

     c) servizi di biblioteca, fototeca, laboratori di restauro o di preparazione.

     2. Il direttore coordina l'attività complessiva del museo e ne è responsabile.

     3. Il conservatore cura l'attività di raccolta, di conservazione, di studio e di didattica, riguardante specifici settori del museo.

 

     Art. 5.

     1. I musei medi devono essere provvisti di almeno un conservatorato.

     2. Se i musei medi hanno più di un conservatore, essi devono essere provvisti anche della direzione.

     3. Se il conservatore è uno solo, cura e coordina l'attività complessiva del museo e ne è responsabile.

 

     Art. 6.

     1. I musei minori, se mancano di un conservatorato proprio, devono essere provvisti di un conservatorato in comune con altri musei. A tale fine gli enti locali interessati possono consorziarsi fra di loro oppure stipulare convenzioni con enti locali proprietari di un museo medio o grande per utilizzarne il servizio di conservatorato.

     2. In entrambi i casi il conservatore svolge le funzioni previste dall'ultimo comma dell'art. precedente.

 

     Art. 7.

     1. Il personale direttivo di ruolo addetto ai musei di enti locali, in relazione ai precedenti articoli 4, 5 e 6 comprende i direttori e i conservatori.

     2. Gli enti locali forniscono i propri musei di personale nella misura necessaria al buon funzionamento degli stessi.

     3. A ruoli direttivi e a quelli tecnici previsti dai singoli regolamenti, di cui al successivo articolo 11, si accede per pubblico concorso o per concorso interno riservato a personale specializzato. Per la partecipazione a concorso nel ruolo di direttore o di conservatore è necessario un titolo di laurea specifico.

     4. Tra i titoli preferenziali i regolamenti devono considerare l'eventuale frequenza con esito favorevole di corsi, gestiti da enti pubblici o specializzati, per la formazione e il perfezionamento del personale addetto ai musei.

 

     Art. 8.

     1. I musei di enti locali, al fine di perseguire gli scopi istituzionali di cui al precedente articolo 2, sono dotati di personale qualificato nonchè di locali e arredi idonei ad una buona conservazione ed esposizione dei materiali.

     2. La visita al museo può essere a pagamento [3].

 

     Art. 9.

     1. La gestione culturale del museo è affidata ad una commissione eletta dall'ente locale proprietario.

     2. La commissione ha il compito di:

     a) proporre al consiglio dell'ente locale gli indirizzi generali di politica culturale del museo;

     b) presentare ai competenti organi dell'ente locale proprietario, entro il mese di ottobre di ogni anno, la relazione sull'attività svolta dal museo e le proposte in merito al programma da attuarsi nell'anno successivo per il raggiungimento delle finalità istituzionali di cui al precedente articolo 2;

     c) proporre le modalità di impiego dei contributi regionali e gli orari di apertura al pubblico.

     Il regolamento del museo di cui al successivo articolo 11 determina:

     a) le attribuzioni e il funzionamento della commissione;

     b) la composizione della commissione, in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze consiliari;

     c) le modalità di nomina dei suoi membri, in modo che sia garantita la presenza delle rappresentanze designate dagli utenti e dalle istituzioni e associazioni culturali.

     3. Sono membri di diritto della commissione il direttore del museo e altresì, per i musei grandi, uno dei conservatori.

 

 

Titolo III

FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 10.

     1. Gli enti locali provvedono alla istituzione e al funzionamento dei musei anche associandosi tra loro o con altri enti.

     2. Gli enti locali proprietari di musei sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo dei musei stessi. In particolare assicurano, in conformità all'articolo 3, adeguati stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature nonché alla attuazione dei programmi di attività culturale.

     3. Gli enti locali possono stipulare convenzioni al fine di consentire lo scambio di personale specializzato, l'uso di particolari servizi museali, nonché, previa autorizzazione della regione, il deposito temporaneo di cose mobili appartenenti ai loro musei, anche a titolo di reciprocità.

     4. Agli enti che, nell'ambito dei propri musei, svolgono programmaticamente attività intese a perseguire le finalità espresse nei precedenti articoli, la regione concede finanziamenti integrativi, mediante il piano annuale di cui all'articolo 16 [4].

 

     Art. 11.

     1. Gli enti locali adottano norme regolamentari che disciplinano l'ordinamento e le funzioni del personale, l'organizzazione e l'espletamento dei servizi, i programmi di attività culturale.

     2. I regolamenti dei musei di enti locali prevedono altresì modalità intese ad assicurare ai cittadini le informazioni sulle attività dei musei.

 

 

Titolo IV

FUNZIONI DELLA REGIONE

 

     Art. 12.

     1. La regione assume gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dal precedente articolo 1.

     2. In particolare, la regione adotta le iniziative e concede i contributi necessari per assicurare:

     a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei di enti locali o di interesse locale. L'istituzione di nuovi musei viene promossa nell'ambito di un piano regionale di sviluppo degli istituti museali;

     b) l'istituzione di musei comprensoriali o regionali al fine di assicurare in modo organico la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;

     c) la conservazione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei di enti locali o di interesse locale nei cui confronti la regione esercita anche le funzioni di tutela;

     d) il miglioramento e l'incremento delle raccolte dei musei, ivi compresi la catalogazione e la riproduzione fotografica del materiale, nonché l'impiego di mezzi di comunicazione audiovisivi e di nuove tecniche di animazione e di documentazione;

     e) la promozione di iniziative atte a caratterizzare i musei come centri di azione culturale e sociale, ivi comprese quelle assunte da istituzioni, fondazioni, enti, associazioni e comitati di interesse locale operanti nel campo della difesa e valorizzazione dei beni culturali e naturalistici;

     f) l'organizzazione di mostre di materiale artistico, storico e scientifico in rapporto ai compiti di promozione culturale, propri dei musei;

     g) l'inventario dei beni culturali nell'ambito regionale, al fine di favorire l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei degli enti locali o di interesse locale;

     h) il coordinamento delle attività dei musei;

     i) la promozione di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei;

     l) la qualificazione e la formazione degli addetti ai musei e alle attività conservative dei beni culturali [5].

     3. Nell'ambito delle funzioni di tutela di cui al precedente punto c), la regione ha facoltà, [sentito il comitato regionale di cui al successivo articolo 18], di fare trasportare e temporaneamente custodire in altri istituti di enti locali cose mobili appartenenti alle raccolte dei musei, al fine di assicurarne la conservazione e l'integrità [6].

     4. Compete altresì alla regione il riconoscimento della personalità giuridica di enti e fondazioni aventi per scopo l'istituzione e il funzionamento di musei di interesse locale o regionale.

 

     Art. 13.

     1. La regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari alla istituzione e alla ristrutturazione dei musei degli enti locali, interviene con contributi fino ad un massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per opere edilizie, acquisto di beni e attrezzature, e per miglioramenti.

     2. La regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari al funzionamento e allo sviluppo dei musei degli enti locali interviene con contributi fino ad un massimo del 75 per cento della somma spesa dall'ente proprietario.

     3. (Omissis) [7].

     4. Limitatamente all'anno 1974, le domande di contributo dovranno pervenire alla regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14.

     1. La regione, sentito l'ente locale competente per territorio, può concedere contributi a favore di musei di interesse locale nonché di altri musei, comunque aperti al pubblico, che svolgano un comprovato servizio di interesse locale o regionale.

 

     Art. 15.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 16. [9]

     1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva i criteri e le modalità di intervento, compresa la possibilità di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa, per la realizzazione delle iniziative in materia di musei di enti locali o di interesse locale.

     2. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.

 

     Art. 17. [10]

     [1. Ai fini dell'esercizio, da parte delle commissioni consiliari, delle funzioni di vigilanza di cui al quinto comma dell'articolo 16 dello statuto, è data tempestiva comunicazione al presidente del consiglio regionale dei provvedimenti amministrativi addottati in attuazione delle delibere consiliari, dei piani e dei programmi regionali.]

 

     Art. 18. [11]

     1. E' istituito presso l'assessorato alla cultura, informazione e partecipazione il comitato regionale per i musei, di cui fanno parte:

     a) l'assessore regionale alla cultura, informazione e partecipazione o un suo delegato con funzione di presidente;

     b) un rappresentante dell'unione regionale delle province e un rappresentante dell'associazione regionale dei comuni;

     c) quattro rappresentanti dei direttori o conservatori, di cui uno di museo di interesse locale, designati dal personale direttivo dei musei lombardi, tenuto conto delle diverse specializzazioni museali;

     d) quattro esperti designati dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

     Un funzionario dell'assessorato alla cultura, informazione e partecipazione, designato dall'assessore regionale competente, esercita le funzioni di segretario.

     2. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni.

     3. Il comitato ha compiti di consulenza tecnica nel settore dei beni culturali e naturali nell'ambito delle competenze regionali in materia di musei, ed è sentito dall'assessore regionale e dalla commissione consiliare competenti nella fase di elaborazione dello schema di piano annuale di cui al precedente art. 16.

 

     Art. 19.

     1. I ricorsi amministrativi previsti dalla legislazione vigente, nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso provvedimenti di organi e di enti operanti nell'ambito della regione, sono prodotti al presidente della giunta regionale, che li decide su conforme parere della stessa giunta.

     2. Per i procedimenti in materia di ricorsi amministrativi si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

 

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 20.

     1. Alle spese necessarie per la attuazione delle iniziative e per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 13, secondo comma e dall'articolo 14 della presente legge si provvede con appositi stanziamenti negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza.

     2. Alle anzidette spese, limitatamente all'anno 1974, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 133106, 133107, 133108 e con quote degli stanziamenti dei capitoli 133104, 133105, 133200, 133201 e 133301 iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974.

     3. Alle spese necessarie per il funzionamento del comitato previsto dal precedente articolo 18 si fa fronte con quota dello stanziamento del capitolo 112204, «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese», iscritto nello stato di previsione anzidetto [12].

     4. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 13 primo comma, della presente legge, per opere edilizie e per l'acquisto di beni e di attrezzature dei musei degli enti locali, è autorizzata per gli anni 1974 e 1975, rispettivamente, la spesa di L. 1.000 milioni e L. 1.200 milioni al cui finanziamento si provvede mediante contrazione di mutui passivi di pari importo.

     5. A tale scopo la giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione uno o più mutui, per l'ammontare capitale netto non superiore, rispettivamente, a L. 1.000 milioni e 1.200 milioni per gli anni finanziari 1974 e 1975, al tasso massimo del 9,50% e con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi, per la durata non superiore a 25 anni.

     6. Copia della deliberazione di assunzione dei mutui dovrà immediatamente essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per la presa d'atto da parte del consiglio stesso.

     7. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente 5° comma, valutato in L. 110 milioni annue per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si provvede con altrettanta quota del maggior gettito spettante alla regione dall'anno 1975 sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1975, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote per il rimborso dei mutui di cui sopra, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

     9. Gli stanziamenti relativi alle rate di ammortamento saranno vincolati a favore degli istituti mutuanti.

     10. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

     1) stato di previsione dell'entrata:

     - la dotazione del capitolo 511100 «Prestiti a lungo termine per spese di investimento», è incrementato dell'importo di L. 1.000 milioni;

     2) stato di previsione della spesa:

     - Al titolo II, sezione III, rubrica 2ª è istituito il capitolo 23201, categoria 10, con la denominazione «Contributi in capitali agli enti locali per opere edilizie, acquisti di beni ed attrezzature e per miglioramenti nel campo dei musei» e con la dotazione di L. 1.000 milioni.

     11. Analoghe appostazioni contabili, con la dotazione di L. 1.200 milioni, verranno iscritte negli stati di previsione del bilancio regionale 1975.

     12. Le spese in conto capitale come sopra autorizzate non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell'articolo 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

 

     Art. 21.

     1. In attesa che la giunta regionale provveda alla classificazione di cui all'articolo 3, vengono assunte per i musei di enti locali le classificazioni di grande, medio, minore operate ai sensi della legge 22 settembre 1960, n. 1.080.

 

     Art. 22.

     1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti dei musei di enti locali devono essere armonizzati alle norme contenute nella legge stessa.

 

     Art. 23.

     1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ruolo di direttore e conservatore di museo ai quali possono essere ammessi coloro che da almeno cinque anni prestino servizio presso lo stesso museo di ente locale nella funzione corrispondente al posto messo a concorso, anche se sprovvisti dei titoli di studio indicati nel terzo comma del precedente articolo 7.

 

     Art. 24.

     1. Sono abrogate le norme per l'esercizio temporaneo delle funzioni amministrative in materia di musei di enti locali e di interesse locale, di cui alla legge regionale 23 giugno 1972, n. 15.

 

     Art. 25.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.

[2] Per una modifica del presente comma vedi l’art. 8 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[3] Comma così modificato dalla L.R. 7 gennaio 1988, n. 2.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[5] Comma così modificato dalla L.R. 28 giugno 1983, n. 53.

[6] Per una modifica del presente comma vedi l’art. 8 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[7] Comma abrogato dalla L.R. 25 agosto 1977, n. 41.

[8] Articolo abrogato dalla L.R. 25 agosto 1977, n. 41.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 2009, n. 4.

[11] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[12] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.