§ 2.4.82 - L.R. 30 luglio 2008, n. 21.
Norme in materia di spettacolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:30/07/2008
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Principi generali)
Art. 2.  (Ambito di applicazione e finalità)
Art. 3.  (Programmazione degli interventi)
Art. 4.  (Fondo unico regionale per lo spettacolo)
Art. 5.  (Fondo di rotazione)
Art. 6.  (Fondo di garanzia)
Art. 7.  (Destinatari di finanziamenti)
Art. 8.  (Soggetti di rilevanza regionale)
Art. 9.  (Iniziative ed attività in campo cinematografico ed audiovisivo finanziabili con il concorso della Regione)
Art. 10.  (Apertura e ristrutturazione di sale e arene cinematografiche)
Art. 11.  (Iniziative ed attività nel campo del balletto, della danza e del teatro-danza finanziabili con il concorso della Regione)
Art. 12.  (Iniziative ed attività in campo musicale finanziabili con il concorso della Regione)
Art. 13.  (Iniziative ed attività in campo teatrale finanziabili con il concorso della Regione)
Art. 14.  (Promozione della creatività e dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo)
Art. 15.  (Educazione e formazione alla cultura dello spettacolo)
Art. 16.  (Abrogazioni)
Art. 17.  (Disposizioni transitorie)
Art. 18.  (Disposizioni finali)
Art. 19.  (Norma finanziaria)


§ 2.4.82 - L.R. 30 luglio 2008, n. 21. [1]

Norme in materia di spettacolo.

(B.U. 1 agosto 2008, n. 31 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Principi generali)

1. La Regione riconosce lo spettacolo come espressione artistica, componente essenziale della cultura, fattore di aggregazione, di sviluppo economico e condizione fondamentale per la vita democratica e la crescita del territorio lombardo. La Regione nell'ambito dello spettacolo assicura l'autonomia e la libertà di produzione, programmazione e iniziativa imprenditoriale.

2. La Regione si impegna, nel rispetto delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali e nelle forme e nei modi da esse consentiti, a promuovere iniziative atte a sostenere la tutela dell'opera dell'ingegno musicale, teatrale, cinematografico ed audiovisivo, coreografico, in quanto presupposto fondamentale per la continuità e lo sviluppo delle attività di spettacolo.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge definisce, nel rispetto dei principi fondamentali in materia, il quadro degli interventi che la Regione, in collaborazione con province e comuni e in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive al fine di:

a) promuovere la diffusione dello spettacolo;

b) valorizzare le espressioni artistiche tradizionali e contemporanee;

c) promuovere il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro in vernacolo, della musica popolare lombarda e del teatro di marionette e burattini;

d) riconoscere le espressioni artistiche di strada come forma di spettacolo;

e) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione;

f) valorizzare il patrimonio storico-artistico afferente allo spettacolo;

g) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico;

h) avvicinare nuovo pubblico allo spettacolo, con particolare riguardo ai giovani;

i) favorire l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo;

j) favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee.

 

     Art. 3. (Programmazione degli interventi)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e in coerenza con gli obiettivi del Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva una deliberazione-quadro triennale, quale strumento di programmazione degli interventi nel settore dello spettacolo.

2. La deliberazione-quadro definisce:

a) il quadro conoscitivo;

b) le linee d'indirizzo e gli obiettivi da perseguire;

c) le forme di raccordo con altri piani e programmi settoriali per gli aspetti di comune rilevanza;

d) i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi;

e) le priorità;

f) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;

g) le modalità per la realizzazione del monitoraggio.

3. In attuazione della deliberazione-quadro, la Giunta regionale approva annualmente un programma d'interventi con il quale definisce in particolare:

a) le tipologie di interventi articolati per ambito;

b) i tempi di realizzazione;

c) la ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi settori.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti.

 

     Art. 4. (Fondo unico regionale per lo spettacolo)

1. E' istituito il fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) nel quale confluiscono le risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attività realizzati nell'ambito dello spettacolo.

2. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.

 

     Art. 5. (Fondo di rotazione)

1. È istituito un apposito fondo di rotazione al fine di finanziare progetti inerenti alla produzione cinematografica, nonché alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo.

2. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.

 

     Art. 6. (Fondo di garanzia)

1. La Regione facilita l'accesso al credito delle imprese che operano nel settore dello spettacolo attraverso l'istituzione di un apposito fondo di garanzia.

2. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 é stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.

 

     Art. 7. (Destinatari di finanziamenti)

1. Sono destinatari dei finanziamenti:

a) i teatri, inclusi i teatri di tradizione e i teatri stabili pubblici e privati, le istituzioni, le associazioni e le fondazioni operanti nel settore dello spettacolo;

b) gli esercizi teatrali, convenzionati con gli enti locali, che svolgono con continuità attività di prosa;

c) gli organizzatori di festival, rassegne e manifestazioni similari;

d) le compagnie teatrali e le formazioni di musica e danza;

e) gli enti locali che realizzano, soprattutto in forma associata, un'azione distributiva dello spettacolo di qualità e di promozione dello spettatore;

f) altri soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro o vincolati, per statuto, al reinvestimento di eventuali utili nell'attività d'impresa.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) devono avere, di norma, sede legale in Lombardia e dimostrare di aver svolto almeno tre anni di attività nel settore dello spettacolo di riferimento.

 

     Art. 8. (Soggetti di rilevanza regionale)

1. La Regione riconosce i soggetti che svolgono attività di spettacolo di rilevanza regionale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti richiesti per ottenere il riconoscimento sulla base delle seguenti indicazioni:

a) previsione nello statuto o nell'atto costitutivo della finalità di produzione e promozione dello spettacolo;

b) sede in Lombardia;

c) dotazione di un'organizzazione stabile;

d) svolgimento di una documentata attività di elevato interesse culturale, anche con valenza di carattere educativo.

3. Il riconoscimento è disposto con decreto dirigenziale.

4. Il riconoscimento della rilevanza regionale dell'attività svolta comporta la possibilità di intraprendere in via prioritaria forme di collaborazione con la Regione.

 

     Art. 9. (Iniziative ed attività in campo cinematografico ed audiovisivo finanziabili con il concorso della Regione)

1. La Regione sostiene e valorizza le attività cinematografiche ed audiovisive considerandole patrimonio culturale e strumento di comunicazione. La Regione sostiene in particolare:

a) l'organizzazione di festival, rassegne, circuiti ed altre iniziative di promozione della cultura cinematografica;

b) la formazione del pubblico più giovane, che si realizza attraverso le iniziative delle scuole e le rassegne cinematografiche dedicate ai giovani e ai ragazzi;

c) la produzione, con particolare riguardo ai soggetti operanti in Lombardia;

d) le attività di ricerca e di innovazione dei linguaggi audiovisivi;

e) l'acquisizione, la catalogazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo;

f) la localizzazione delle produzioni cinematografiche ed audiovisive sul territorio lombardo;

g) le attività cinematografiche ed audiovisive di documentazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico della Regione;

h) il potenziamento dei circuiti relativi al piccolo esercizio cinematografico e alle sale d'essai.

2. La Regione sostiene inoltre:

a) la diffusione e la distribuzione delle opere cinematografiche, con particolare riguardo alle produzioni indipendenti e al riequilibrio dell'offerta sul territorio;

b) l'adeguamento delle sale cinematografiche rispetto alle nuove tecnologie digitali.

3. Per la promozione e il sostegno delle attività di cui al comma 1, lettera e) la Regione si avvale anche della collaborazione della Fondazione Cineteca Italiana e per le attività di cui al comma 1, lettera f) della collaborazione della Fondazione Lombardia Film Commission. Le modalità della collaborazione sono definite con apposita convenzione.

 

     Art. 10. (Apertura e ristrutturazione di sale e arene cinematografiche)

1. Le autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale o arene già in attività, sono rilasciate dai comuni competenti per territorio sulla base dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla Regione in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non sono richieste per:

a) le sale cinematografiche con capienza inferiore a 800 posti;

b) le arene situate nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche.

2 bis. Le sale e arene cinematografiche, qualora realizzate nei centri urbani in complessi che prevedano la presenza di spazi per attività culturali, formative e ricreative, sono attrezzature di interesse generale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 90 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) [2].

 

     Art. 11. (Iniziative ed attività nel campo del balletto, della danza e del teatro-danza finanziabili con il concorso della Regione)

1. La Regione valorizza la danza, in tutti i suoi generi e manifestazioni, in quanto mezzo di espressione artistica e di promozione culturale. La Regione sostiene in particolare:

a) le iniziative di diffusione della cultura della danza;

b) le attività di sperimentazione e ricerca di nuove forme espressive;

c) le iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale del personale artistico e tecnico;

d) l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere.

 

     Art. 12. (Iniziative ed attività in campo musicale finanziabili con il concorso della Regione)

1. La Regione valorizza le attività musicali in tutti i loro generi e manifestazioni e ne promuove lo sviluppo in riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione, coordinamento e ricerca. La Regione sostiene in particolare:

a) la diffusione della cultura musicale sul territorio regionale attraverso la distribuzione di opere e di concerti, nonché la promozione e la formazione dello spettatore, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado;

b) la diffusione della musica sia popolare che tradizionale, importante forma del patrimonio artistico-culturale;

c) le attività di conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, nonché di raccolta e diffusione di documenti di interesse musicale;

d) le attività di ricerca di nuovi linguaggi e di sperimentazione musicale;

e) le attività musicali di complessi bandistici e corali.

 

     Art. 13. (Iniziative ed attività in campo teatrale finanziabili con il concorso della Regione)

1. La Regione valorizza e sostiene le attività teatrali professionali e ne promuove lo sviluppo senza distinzione di genere, con specifico riferimento ai soggetti produttivi e distributivi, di promozione e ricerca pubblici e privati che con continuità realizzano progetti artistici.

2. La Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:

a) le attività e i progetti da realizzare;

b) gli oneri a carico dei firmatari;

c) l'arco temporale e le modalità di attivazione.

3. I criteri e i requisiti per l'accesso alle convenzioni sono definiti da apposita deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 14. (Promozione della creatività e dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo)

1. La Regione promuove e sostiene l'accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo, attraverso:

a) lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento ai soggetti che svolgono attività di ricerca, sperimentazione di nuovi linguaggi, rilettura delle tradizioni e della drammaturgia contemporanea, contaminazione dei generi;

b) l'incentivo ai soggetti che in modo non occasionale promuovono il ricambio generazionale in ruoli dirigenziali, produttivi, tecnici e organizzativi;

c) l'attività di formazione specifica e permanente d'intesa con accademie, scuole, conservatori e università per un'alta qualificazione delle professionalità del settore.

2. Tali azioni sono comprese nella deliberazione-quadro e nei programmi annuali di intervento di cui all'articolo 3.

 

     Art. 15. (Educazione e formazione alla cultura dello spettacolo)

1. La Regione diffonde la cultura dello spettacolo sul territorio regionale e in particolare promuove la formazione dello spettatore giovane, favorendo la più ampia fruizione degli spettacoli.

2. La Regione promuove le iniziative per i giovani attraverso il sostegno a:

a) rassegne, festival e laboratori;

b) progetti formativi, realizzati con la collaborazione delle scuole, delle accademie, dei conservatori, delle università, degli enti teatrali e di altri soggetti pubblici e privati qualificati che operano nell'ambito dello spettacolo.

 

     Art. 16. (Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 8 novembre 1977, n. 58 (Interventi della regione Lombardia in campo teatrale);

b) la legge regionale 18 dicembre 1978, n. 75 (Interventi promozionali della regione Lombardia in campo musicale);

c) la legge regionale 11 aprile 1980, n. 38 (Interventi promozionali della regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo);

d) la legge regionale 5 novembre 1993, n. 32 (Partecipazione della regione Lombardia come ente fondatore alla associazione "Centro teatrale bresciano");

e) la legge regionale 9 aprile 1994, n. 10 (Partecipazione della regione Lombardia come socio fondatore all'Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro Europa);

f) la legge regionale 20 agosto 1994, n. 23 (Interventi della regione Lombardia per l'ente autonomo teatro 'Alla Scala' di Milano);

g) la legge regionale 22 aprile 1996, n. 9 (Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione 'I pomeriggi musicali di Milano');

h) i commi 37, 38, 39, 42, 43 e 44 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni);

i) i commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. n. 34/1978);

j) le lettere. a), b), e c) del comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

k) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2004);

l) la legge regionale 28 febbraio 2005, n. 10 (Promozione delle attività culturali di orientamento musicale di tipo bandistico e corale).

 

     Art. 17. (Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti di concessione dei contributi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni in base alle quali sono stati avviati.

 

     Art. 18. (Disposizioni finali)

1. E' fatta salva la partecipazione della Regione come socio fondatore all'associazione 'Centro teatrale bresciano'.

2. E' inoltre fatta salva la partecipazione della Regione alle seguenti fondazioni:

a) 'Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa';

b) 'I pomeriggi musicali di Milano';

c) 'Teatro alla Scala di Milano'.

3. I provvedimenti attuativi della presente legge concernenti misure qualificabili come aiuti di stato sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

 

     Art. 19. (Norma finanziaria)

1. Alle spese di parte corrente di cui agli articoli 4 e 18, comma 1, si provvede con le risorse annualmente stanziate alla UPB 2.3.3.2.54 'Qualificazione e sostegno delle attività culturali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.

2. Alle spese in conto capitale di cui agli articoli 5, 6 e 18, comma 1, si provvede mediante le risorse annualmente stanziate alla UPB 2.3.1.3.56 'Valorizzazione del patrimonio culturale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.

3. Alle spese di parte corrente di cui agli articoli 9, comma 3 e 18, comma 2, si provvede con le risorse stanziate alla UPB 1.1.5.2.4 'Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.

4. Alle spese in conto capitale di cui all'articolo 18, comma 2, si provvede con le risorse stanziate alla UPB 1.1.5.3.327 'Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.

5. Per le spese di cui al comma 2, è autorizzata, per gli esercizi successivi al 2008, l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della stessa legge.


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.

[2] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.