§ 2.4.6 - L.R. 8 novembre 1977, n. 58.
Interventi della regione Lombardia in campo teatrale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:08/11/1977
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Contributi.
Art. 3.  Soggetti ed iniziative.
Art. 4.  Criteri di priorità.
Art. 5.  Domande di contributo.
Art. 6.  Piano regionale di intervento.
Art. 7.  Utilizzazione dei contributi.
Art. 8.  Disposizione transitoria.
Art. 9.  Finanziamento.
Art. 10.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.4.6 - L.R. 8 novembre 1977, n. 58. [1]

Interventi della regione Lombardia in campo teatrale.

(B.U. 9 novembre 1977, n. 45, suppl. ord.).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La regione riconosce nel teatro una componente essenziale dei processi di diffusione della cultura nell'ambito della comunità regionale e concorre, in conformità alle previsioni dell'art. 3 dello statuto, al suo sviluppo.

 

     Art. 2. Contributi.

     1. Per le finalità di cui al precedente articolo la regione concede contributi a specifiche iniziative nel campo teatrale in modo da garantire la più ampia attuazione del pluralismo culturale.

     2. I contributi sono costituiti da finanziamenti annui concessi «una tantum», essi non possono essere cumulati con altri finanziamenti della regione intesi a conseguire scopi identici o similari.

 

     Art. 3. Soggetti ed iniziative.

     1. Possono beneficiare dei contributi regionali per iniziative che si svolgono nell'ambito della regione, gli enti teatrali a gestione pubblica, gli enti pubblici locali che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, pongano in essere iniziative teatrali, le cooperative teatrali, gli istituti di ricerca e documentazione teatrale e le compagnie private [2].

     2. La giunta regionale cura, con le modalità da essa stabilite, la tenuta di un apposito elenco delle formazioni teatrali aventi la sede principale nel territorio regionale.

 

     Art. 4. Criteri di priorità.

     1. I contributi sono assegnati in via prioritaria alle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

     - favorire il decentramento teatrale nei comuni e nei quartieri che di norma non siano sedi di spettacoli culturali;

     - favorire ed attuare la ricerca e la sperimentazione in campo teatrale e teatrale-musicale con carattere di interdisciplinarietà;

     - valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare lombardo, ivi compreso quello di marionette e burattini;

     - attuare programmi polivalenti articolati sulle varie forme di spettacolo, quali la prosa, il balletto e il teatro musicale [3].

     2. Fra le iniziative di cui al comma precedente è data la preferenza a quelle assunte da soggetti pubblici, nonché da altri soggetti che abbiano preventivamente concordato con la regione il proprio programma.

 

     Art. 5. Domande di contributo. [4]

     [1. I soggetti di cui al precedente art. 3 per fruire dei contributi regionali devono fare domanda alla regione entro il 30 aprile di ciascun anno. Copia della domanda deve essere contestualmente trasmessa all'organismo comprensoriale e all'amministrazione provinciale competente per territorio.

     2. Le domande di contributo devono essere corredate dai documenti relativi alla configurazione giuridica del soggetto, ove questo sia un ente od una associazione teatrale privata non iscritta nell'elenco di cui all'art. 3; nonché da una particolareggiata relazione illustrativa delle attività da svolgersi dal 1° luglio successivo, da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti e dalla indicazione delle disponibilità economiche del soggetto richiedente e dei tempi di realizzazione.

     3. Gli organismi comprensoriali e le amministrazioni provinciali entro il 31 maggio trasmettono alla giunta regionale il proprio parere motivato formulando eventuali proposte anche sull'ordine di priorità delle stesse].

 

     Art. 6. Piano regionale di intervento.

     1. La giunta regionale, sulla base delle domande presentate e delle proposte e dei pareri formulati, ai sensi dell'articolo precedente, dagli organismi comprensoriali e dalle amministrazioni provinciali, predispone entro il mese di giugno, d'intesa con la competente commissione consiliare, uno schema di piano di riparto dei contributi da assegnarsi e lo trasmette al consiglio per l'approvazione.

     2. Il consiglio regionale approva nei successivi trenta giorni il piano di riparto.

     3. L'approvazione del piano vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti.

     4. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvede agli atti successivi e all'erogazione dei contributi.

     5. Il settantacinque per cento del contributo è erogato a seguito dell'approvazione del piano di riparto, la residua parte è erogata sulla base della relazione di cui al successivo art. 7.

 

     Art. 7. Utilizzazione dei contributi.

     1. La concessione dei contributi comporta per il soggetto percipiente l'obbligo di realizzare le iniziative indicate nella relazione o nel progetto concordato e secondo i tempi previsti, coerentemente con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

     2. I soggetti percipienti sono tenuti, realizzata l'iniziativa o scaduto il termine per effettuarla, ad inviare tempestivamente alla direzione generale competente una relazione sull'attività svolta [5].

     3. Sulla base di tale relazione viene corrisposta la residua parte del contributo.

     4. In caso di mancata o parziale attuazione dell'iniziativa il direttore generale, con proprio decreto, dispone l'annullamento della concessione del contributo ed il recupero totale o parziale, in correlazione con quanto effettivamente realizzato [6].

 

     Art. 8. Disposizione transitoria.

     1. I contributi erogabili in relazione a quanto programmato per la stagione teatrale 1976-1977 possono concernere anche iniziative che, nel rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge, siano già state realizzate. Per l'anno 1977 i termini previsti dall'art. 5 e dall'art. 6 sono rispettivamente fissati a trenta e a sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge.

 

     Art. 9. Finanziamento.

     1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 300 milioni al cui finanziamento si provvede per l'anno 1977 mediante utilizzazione, per pari importo, della dotazione del «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali», iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977.

     2. Nel medesimo stato di previsione, al titolo I, sezione III, rubrica 3ª, è istituito il capitolo 133205, cat. 3ª, con la denominazione «Contributi per attività teatrali» e con la dotazione di L. 300 milioni.

 

     Art. 10. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21.

[2] Comma così modificato dalla L.R. 28 giugno 1983, n. 53.

[3] Comma così modificato dalla L.R. 28 giugno 1983, n. 53.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6, con la decorrenza stabilita dal comma 9 dello stesso art. 4, L.R. 6/2001.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.