§ 2.4.18 - L.R. 11 aprile 1980, n. 38.
Interventi promozionali della regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:11/04/1980
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Contributi.
Art. 3.  Soggetti ed iniziative.
Art. 4.  Criteri di erogazione.
Art. 5.  Domande di contributo.
Art. 6.  Piano regionale di intervento.
Art. 7.  Utilizzazione dei contributi.
Art. 8.  Costituzione di una consulta per il cinema e gli audiovisivi.
Art. 9.  Interventi regionali diretti.
Art. 10.  Applicazione della legge nell'anno 1980.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.4.18 - L.R. 11 aprile 1980, n. 38. [1]

Interventi promozionali della regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo.

(B.U. 9 aprile 1980, n. 15, 3° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività culturali cinematografiche ed audiovisive, la regione, nel quadro delle finalità statutarie di promozione e sviluppo della cultura, concorre alla diffusione del cinema e delle altre forme di espressione audiovisiva. In particolare:

     a) favorisce e sostiene le iniziative volte a sviluppare la conoscenza, l'uso e la pratica di tali strumenti;

     b) acquisisce, conserva e promuove la distribuzione di materiali cinematografici ed audiovisivi, attinenti precipuamente alla comunità regionale, mediante un adeguato servizio di documentazione regionale;

     b bis) promuove e sostiene la localizzazione sul territorio regionale delle produzioni cinematografiche e audiovisive [2].

     2. Le funzioni regionali in ordine a tali attività saranno adeguate alla legge nazionale di riforma, secondo quanto previsto all'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2. Contributi.

     1. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1, la Regione concede contributi a specifiche iniziative nel campo cinematografico ed audiovisivo, in modo da garantire la più ampia attuazione del pluralismo culturale [3].

     2. I contributi sono costituiti da finanziamenti annui e non possono essere cumulati con altri finanziamenti della regione intesi a conseguire scopi identici o similari.

 

     Art. 3. Soggetti ed iniziative.

     1. Possono beneficiare dei contributi regionali per iniziative culturalmente qualificate che si svolgono nell'ambito della regione:

     a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di strutture proprie o di altri suggetti, anche associati, con preferenza al piccolo e medio esercizio cinematografico, pongano in essere iniziative cinematografiche;

     b) gli esercizi cinematografici privati, con particolare riferimento alla piccola e media categoria, le associazioni di cultura cinematografica e i cineclub;

     c) gli istituti, di ricerca, di documentazione cinematografica ed audiovisiva, le associazioni qualora promuovano rassegne cinematografiche ed audiovisive di interesse regionale, le cooperative professionali specializzate in materia [4].

     2. La regione riconosce un particolare valore alle iniziative di acquisizione, catalogazione, conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo, anche mediante la pubblicazione di materiali informativi, attuate da istituti specializzati e concordate con la regione stessa.

 

     Art. 4. Criteri di erogazione.

     1. I contributi sono assegnati ai soggetti di cui al precedente art. 3, tenuto conto degli indirizzi regionali di programmazione in materia, per iniziative volte a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

     - promuovere la diffusione di produzioni cinematografiche ed audiovisive di qualità, ivi compreso il cinema di ricerca e di animazione;

     - favorire la formazione di sussidi cinematografici ed audiovisivi diretti ad illustrare precipuamente la realtà regionale, la sua storia e le sue tradizioni;

     - superare gli squilibri territoriali esistenti mediante l'attivazione di idonei servizi degli enti locali o di altri enti o associazioni che operano in materia, con particolare attenzione alle associazioni di sale del piccolo e medio esercizio, anche con la definizione dei progetti specifici.

 

     Art. 5. Domande di contributo. [5]

     [1. Le domande di contributo relative alle iniziative dei soggetti di cui al punto a) del precedente art. 3 devono essere presentate all'amministrazione provinciale per territorio entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

     2. Le domande di contributo relative alle iniziative dei soggetti di cui al punto b) del citato art. 3 devono essere presentate entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento al comune di appartenenza. Il comune invia tutte le domande pervenute entro il 31 ottobre successivo all'amministrazione provinciale competente per territorio con il proprio parere, motivando l'esistenza o meno dell'interesse pubblico delle iniziative espresse dalle singole domande e la loro conformità alle finalità della programmazione culturale del proprio territorio.

     3. Copia delle domande presentate dai soggetti di cui ai punti a) e b) del precedente art. 3 deve altresì essere trasmessa per conoscenza alla giunta regionale.

     4. Le amministrazioni provinciali entro il 30 novembre trasmettono alla giunta regionale, unitamente alle domande relative alle proprie iniziative, una proposta organica di programma elaborata in base alle domande dei soggetti di cui ai punti a) e b) sopra citati, in conformità agli obiettivi di programmazione settoriale e ai criteri di erogazione di cui al precedente art. 4.

     5. Le domande di contributo relative alle iniziative dei soggetti di cui al punto c) del precedente art. 3, per la loro particolare rilevanza regionale, devono essere presentate direttamente alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

     6. Le domande di contributo di cui al precedente art. 3 devono essere corredate dai documenti relativi alla natura giuridica del soggetto ove questo sia un ente o un'associazione privata; da una particolareggiata relazione illustrativa delle attività da svolgersi nell'anno di riferimento; da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti, dall'indicazione delle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente comprensiva di altri eventuali contributi pubblici; dei tempi di realizzazione e di ogni altro elemento utile alla più completa valutazione delle domande].

 

     Art. 6. Piano regionale di intervento.

     1. Esperiti gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, la giunta regionale, sentito il parere della consulta di cui al successivo art. 8, predispone, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento, il piano di riparto dei contributi da assegnarsi e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

     2. Il consiglio approva il piano di riparto entro i successivi trenta giorni; detta approvazione vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti.

     3. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvede agli atti e all'erogazione dei contributi. Il settantacinque per cento del contributo è erogato a seguito dell'approvazione del piano di riparto; la residua parte è erogata sulla base della relazione di cui al successivo articolo 7.

 

     Art. 7. Utilizzazione dei contributi.

     1. La concessione dei contributi comporta per il soggetto percipiente l'obbligo di realizzare le iniziative indicate nella relazione secondo i tempi previsti, coerentemente con le iniziazioni fornite in allegato alla domanda.

     2. I soggetti percipienti sono tenuti, realizzata l'iniziativa o scaduto il termine per effettuarla, ad inviare tempestivamente alla direzione generale competente una relazione sull'attività svolta. Sulla base di tale relazione viene corrisposta la residua parte del contributo [6].

     3. In caso di mancata o parziale attuazione dell'iniziativa il direttore generale, con proprio decreto, dispone la revoca del contributo ed il recupero totale o parziale, in correlazione a quanto effettivamente realizzato [7].

 

     Art. 8. Costituzione di una consulta per il cinema e gli audiovisivi.

     1. La giunta regionale istituisce ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 una consulta per i problemi del cinema e degli audiovisivi; essa dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

     2. Tale consulta è composta da: l'assessore regionale competente per materia o un suo delegato che la presiede; l'assessore competente per materia di ciascuna provincia della Lombardia; tre rappresentanti designati dall'associazione regionale dei comuni; un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e un rappresentante designato dal gruppo lombardo del sindacato nazionale dei critici cinematografici italiani; due rappresentanti designati dalle associazioni aderenti all'AGIS lombarda; un rappresentante designato dall'ANICA - associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini; un rappresentante designato dalla cineteca italiana di Milano; due rappresentanti designati dagli istituti; tre rappresentanti designati dalle associazioni di cultura cinematografica e due rappresentanti designati dalle cooperative di cui al precedente art. 3.

     3. La designazione dei rappresentanti degli istituti, associazioni e cooperative professionali specializzate in materia avviene in apposite consultazioni promosse dall'assessore regionale competente.

     4. La consulta, nell'ambito dei compiti esplicitati dall'art. 41 della citata legge regionale 1 agosto 1979, n. 42, fornisce pareri in ordine ai programmi di attività di cui alla presente legge, tenendo conto anche delle valutazioni delle attività cinematografiche regionali, con particolare riferimento a quelle svolte dai soggetti che hanno beneficiato dei contributi regionali nell'anno precedente a quello di riferimento.

     5. L'attività di segreteria è assicurata dal servizio interessato; ai componenti della consulta di cui al presente articolo, non dipendenti dalla regione o da enti locali, spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un'indennità di presenza e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1978, n. 38.

 

     Art. 9. Interventi regionali diretti.

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, lett. b), della presente legge, la giunta regionale è autorizzata, sentita la consulta di cui al precedente art. 8 per i criteri ed i programmi di attività relativi all'acquisizione di materiali cinematografici ed audiovisivi, ad adottare proprie deliberazioni di spesa.

     1 bis. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, lettera b bis), la Giunta regionale si avvale della Fondazione Film commission. Le modalità di svolgimento dell’attività, nonché gli obiettivi ed i risultati sono disciplinati da apposita convenzione [8].

 

     Art. 10. Applicazione della legge nell'anno 1980.

     1. Per l'anno 1980, le domande di contributo per le attività contemplate nella presente legge, devono essere presentate dai soggetti interessati direttamente alla giunta regionale, corredate dalla documentazione richiesta dall'ultimo comma del precedente art. 5, entro il 31 agosto 1980. Tali domande possono concernere anche iniziative che, nel rispetto dei requisiti richiesti, siano già state realizzate o siano in corso di realizzazione alla data del 31 agosto 1980.

     2. La giunta viene autorizzata a formulare, anche in assenza della consulta per il cinema e gli audiovisivi, la proposta di piano di intervento e a presentarla al consiglio regionale per l'approvazione.

     3. Limitatamente all'anno 1980, i pareri e le proposte di programma rispettivamente dei comuni e delle amministrazioni provinciali di cui al precedente art. 5, nonché il parere della consulta di cui al precedente art. 8, non sono necessari per gli adempimenti di cui agli artt. 6 e 9 della presente legge.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Al finanziamento delle spese derivanti dall'indennità di presenza e dal rimborso delle spese di viaggio ai componenti della consulta di cui al precedente art. 8 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto, tra le spese obbligatorie, nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e successivi.

     2. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera a) della presente legge è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di L. 300.000.000; per gli interventi di cui all'art. 1, lettera b), è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di L. 50.000.000. Per gli anni successivi, all'autorizzazione di spesa ed alla relativa copertura finanziaria si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22, I comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     3. L'onere relativo agli interventi di cui ai precedenti commi trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte I «Spese per l'adempimento di funzioni normali», attività 2.6.3.5 «Iniziative nel campo cinematografico e degli audiovisivi», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     4. Al finanziamento dell'onere di L. 350.000.000 per l'anno 1980 si provvede mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali» iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

     5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte I «Spese per l'adempimento di funzioni normali», sono apportate le seguenti variazioni:

     a) la dotazione del capitolo 1.5.2.1.1.546 «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali» è ridotta dell'importo di L. 350.000.000;

     b) all'ambito 2, settore 6, obiettivo 3 sono istituiti:

     - l'attività 2.6.3.5 «Iniziative nel campo cinematografico e degli audiovisivi»;

     - il capitolo 1.2.6.3.5.961 con la denominazione «Contributi per le attività cinematografiche ed audiovisive» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300 milioni;

     - il capitolo 1.2.6.3.5.962 con la denominazione «Spese per l'acquisizione, la conservazione e la diffusione di materiali cinematografici ed audiovisivi» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50 milioni.

 

     Art. 12. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21.

[2] Lettera inserita dall’art. 4 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[3] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[4] Comma così modificato dalla L.R. 28 giugno 1983, n. 53.

[5] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6 con decorrenza stabilita dal comma 9 dello stesso art. 4, L.R. 6/2001.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[8] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.