§ 2.4.87 - L.R. 18 gennaio 2010, n. 1.
Sostegno alle attività di studio e memoria sui fondamenti e lo sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:18/01/2010
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Interventi regionali)
Art. 4.  (Modalità di erogazione dei contributi)
Art. 5.  (Norma finanziaria)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 2.4.87 - L.R. 18 gennaio 2010, n. 1. [1]

Sostegno alle attività di studio e memoria sui fondamenti e lo sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica

(B.U. 21 gennaio 2010, n. 3 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Lombardia sostiene interventi finalizzati allo scopo di studiare, approfondire e mantenere viva la memoria dei fatti che hanno segnato la collettività nazionale e locale in relazione ai fondamenti e allo sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica Italiana, riconoscendo in tale scopo una valenza educativa e formativa, in armonia con il decreto legislativo 20 aprile 1948, n. 322 (Dichiarazione di festa nazionale del giorno 25 aprile 1948, terzo anniversario della totale liberazione del territorio italiano), ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, con la legge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti) e con la legge 4 maggio 2007, n. 56 (Istituzione del 'Giorno della memoria' dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) e in coerenza con quanto già fatto con le leggi regionali 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia), 14 febbraio 2008, n. 2 (Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano) e 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere).

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, per memoria si intende il ricordo attivo di fatti e avvenimenti che hanno fortemente contrassegnato il Novecento: l'avvento e la caduta della dittatura fascista, la Resistenza e la Liberazione, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento nazisti e fascisti, l'esodo giuliano-dalmata-istriano, la discussione e l'approvazione della Costituzione, il terrorismo e le stragi.

2. Alle attività relative a fatti ed avvenimenti ed alla loro ricostruzione storica si accompagnano le iniziative per il ricordo dei protagonisti e delle vittime.

 

     Art. 3. (Interventi regionali)

1. La Regione interviene a sostegno delle iniziative per la memoria, lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e supporto, la raccolta, la cura, il mantenimento e la messa a disposizione di materiali e documenti, compreso il loro eventuale restauro.

2. Gli interventi sono inoltre rivolti a sostegno delle associazioni partigiane e dei deportati nei campi di sterminio, delle associazioni dei familiari e delle vittime delle stragi e del terrorismo, nonché delle associazioni giuliano-dalmata aventi sede in Lombardia, sulla base di convenzioni ovvero sulla base dei loro programmi di attività. La Regione può esercitare la funzione di coordinamento delle manifestazioni e delle iniziative organizzate a livello locale.

3. Gli interventi della Regione sono realizzati a prescindere da risorse statali.

4. L'intervento regionale si realizza anche attraverso:

a) convenzioni con gli istituti storici anche nel caso di sezioni regionali o locali di istituti nazionali;

b) convenzioni con le scuole medie superiori per attività educative e culturali;

c) borse di studio per l'istruzione media e superiore e premi alle tesi di laurea;

d) viaggi di studio e di conoscenza per studenti e docenti delle scuole medie e superiori nei luoghi di svolgimento dei 'fatti della memoria'.

5. Gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, finalizzati all'attività di conservazione, ripristino, restauro di luoghi, percorsi e sedi significative ed alla realizzazione di memoriali, case della memoria, sedi di associazioni di cui all'articolo 3, comma 2, musei e allestimenti di percorsi didattici e turistici, sono oggetto di convenzione con gli enti locali, anche al fine di stabilire criteri di priorità.

 

     Art. 4. (Modalità di erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale emana entro il mese di marzo di ciascun anno un bando relativo alle attività di cui alla presente legge che intende sostenere. Il bando può prevedere anche la possibilità di erogazione del contributo secondo modalità differenziate in relazione alla tipologia di attività.

2. La Giunta regionale presenta entro il mese di gennaio alla competente commissione del Consiglio regionale una relazione annuale sulle attività svolte in attuazione della presente legge.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui al precedente articolo 3, commi 1, 2, 4, che per l'esercizio finanziario 2010 si quantificano in euro 200.000,00 si provvede con le risorse stanziate all'UPB 1.1.4.2.315 'Governance interistituzionale e partenariato' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

2. Agli oneri di cui al precedente articolo 3, comma 5, si provvede con le risorse annualmente stanziate all'UPB 1.1.4.3.355 'Governance interistituzionale e partenariato' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

3. Agli oneri previsti dalla presente legge per gli esercizi successivi al 2010 si provvede con le relative leggi di bilancio.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 7 ottobre 2016, n. 25.