§ 4.2.39 - L.R. 10 settembre 1984, n. 53.
Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:10/09/1984
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Contributi per opere di acquedotti.
Art. 2.  (Misure dei contributi).
Art. 3.  Procedure.
Art. 4.  (Procedure).
Art. 5.  Interventi di risanamento delle falde.
Art. 6.  Procedure e competenze.
Art. 7.  Accollo delle spese.
Art. 8.  Chiusura dei pozzi di emungimento.
Art. 9.  Controllo dei pozzi.
Art. 10.  Sanzioni.
Art. 11.  Norma finanziaria.


§ 4.2.39 - L.R. 10 settembre 1984, n. 53. [1]

Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee.

(B.U. 12 settembre 1984, n. 37, 2° suppl. ord.).

 

Titolo I

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA

DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE

 

Art. 1. Contributi per opere di acquedotti. [2]

     1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità per la progettazione e il finanziamento di opere urgenti, di costruzione o di completamento di infrastrutture d'acquedotto realizzate anche unitamente agli altri servizi pubblici di rete compatibili e delle relative strutture sotterranee multiuso, a: province, comuni, comunità montane, consorzi tra enti locali e altri enti pubblici, aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi [3].

     2. I contributi in conto capitale agli enti di cui al comma 1, possono essere concessi anche al fine di fronteggiare carenze idriche dovute alla disattivazione di pozzi di prelievo o di opere di captazione da falde inquinate.

 

     Art. 2. (Misure dei contributi). [4]

     1. I contributi a fondo perduto sono concessi:

     a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile; tale limite percentuale non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti residenti ed alle comunità montane, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;

     b) in annualità in conto abbattimento interessi sui mutui contratti, nella misura massima del 50% per cinque anni; tale limite percentuale non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5000 abitanti residenti ed alle comunità montane, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;

     c) in conto capitale e annualità, fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile, ai soggetti di cui all'art. 1 che realizzano interventi in uno o più comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti ed in uno o più comuni montani con popolazione non superiore a 5000 abitanti residenti.

     1 bis. Sono altresì concessi contributi, nelle misure di cui al comma 1:

     a) ai soggetti di cui all'articolo 1 che realizzano interventi nel settore dell'approvvigionamento idropotabile utilizzando strumenti di programmazione negoziata, nonché ai soggetti promotori di cui all'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modifiche e integrazioni;

     b) ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, individuati ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e della legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), per l'avvio dell'attuazione dei piani d'ambito, previo accordo con le relative Autorità [5].

 

     Art. 3. Procedure. [6]

     1. La giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per l'accesso ai contributi previsti dal comma 1 dell'art. 1.

     2. Le domande relative ai contributi di cui al comma 2 dell'art. 1 devono essere presentate alla giunta regionale corredate da relazione rilasciata dal servizio di igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

     3. I contributi richiesti ai sensi del comma 2, dell'art. 1, complessivamente non potranno superare il 30% dello stanziamento iscritto in bilancio per i contributi in conto capitale.

     4. La giunta regionale, delibera la concessione dei contributi previo parere della competente commissione consiliare qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, ovvero comunicandone alla medesima l'avvenuta adozione, nel caso previsto dal comma 2 dello stesso art. 1. La giunta regionale determina altresì l'ammontare complessivo del contributo regionale per ciascuna opera, il relativo impegno finanziario, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate ed i termini per la presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario; tale progetto è approvato dal direttore generale della competente direzione.

 

     Art. 4. (Procedure). [7]

     1. L'erogazione dei contributi in conto capitale è disposta con decreto del direttore generale della competente direzione ed è effettuata con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 45 della l.r. 12 settembre 1983, n. 70 "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale".

     2. L'erogazione dei contributi in annualità è disposta, sulla base del piano di ammortamento ed in conformità alle norme stabilite nella presente legge, con decreto del direttore generale della competente direzione.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA E LA

TUTELA DELLE FALDE IDRICHE SOTTERRANEE

 

     Art. 5. Interventi di risanamento delle falde.

     1. La regione interviene per risanare le acque sotterranee che risultino inquinate oltre i limiti stabiliti dall'autorità sanitaria allo scopo di consentirne l'uso potabile.

     2. Qualora si accertino inquinamenti di acque sotterranee utilizzate ai fini suddetti, le province ed i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, in collaborazione con le rispettive competenze con gli enti responsabili dei servizi di zona e gli enti gestori dei pubblici acquedotti, provvedono, per delega della regione, ad individuare gli interventi occorrenti al risanamento delle falde ed in particolare a:

     - censire i pozzi o sorgenti di emungimento pubblici e privati;

     - delimitare le falde contaminate;

     - caratterizzare l'idrogeologia delle zone interessate;

     - individuare quelle, tra le possibili fonti di inquinamento, cui sia ascrivibile la contaminazione;

     - definire gli interventi da attuare per la potabilizzazione delle acque distribuite dai pubblici acquedotti e per la bonifica di pozzi o sorgenti e di zone dalle quali si è originato l'inquinamento.

     3. Per i fini di cui al precedente comma i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, sulla base di apposite intese, possono avvalersi temporaneamente delle strutture delle rispettive province.

     4. Per gli accertamenti analitici necessari ai fini di cui al precedente secondo comma, le province ed i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi si avvalgono dei PMIP di intesa con i competenti enti responsabili dei servizi di zona.

     5. Per gli accertamenti analitici che non potessero essere effettuati dai competenti PMIP, le province ed i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, sentiti gli enti responsabili dei servizi di zona gestori dei PMIP, possono stipulare idonee convenzioni con laboratori individuati e convenzionati con deliberazione della giunta regionale.

     6. Qualora la contabilizzazione delle falde interessi più province o anche altre regioni di coordinamento delle iniziative da assumersi è riservato alla giunta regionale.

     7. I comuni o i loro consorzi, gestori di acquedotti, in presenza di inquinamento della falda provvedono a garantire l'approvvigionamento idrico delle popolazioni mediante iniziative ed interventi di emergenza, quali forniture di acque mediante autobotti, isolamento ed utilizzazione di falde non inquinate sfruttabili mediante i pozzi esistenti o sorgenti già captate, installazione di impianti provvisori per la potabilizzazione delle acque, collegamenti provvisori di pozzi o sorgenti in concessione a privati alle reti del pubblico acquedotto e simili.

     8. Sono a carico della regione le spese per gli interventi delegati di cui al secondo e quinto comma, secondo le disposizioni dell'art. 69 dello statuto della regione; la regione concorre con contributi a favore dei comuni o loro consorzi per le attività di cui al precedente settimo comma.

 

     Art. 6. Procedure e competenze.

     1. I programmi di indagine di cui al secondo comma del precedente art. 5 sono approvati con deliberazione della giunta regionale, su proposta degli enti interessati.

     2. Con la stessa deliberazione la giunta regionale determina l'impegno finanziario relativo alle indagini autorizzate e dispone la concessione del finanziamento regionale.

     3. Su richiesta dei comuni e loro consorzi gestori di acquedotti, la giunta regionale determina l'ammontare dei contributi sulle spese regolarmente documentate, sostenute ai sensi del settimo comma, del precedente art. 5. L'ammontare dei contributi non può comunque superare il sessanta per cento delle spese sostenute, salvo il caso dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti per i quali il contributo può raggiungere il cento per cento.

 

     Art. 7. Accollo delle spese.

     1. In caso di inquinamento delle falde a seguito di attività non consentite o comunque irregolari ai sensi della vigente legislazione, il presidente della giunta regionale, su proposta degli enti competenti, dispone con decreto, l'accollo delle spese sostenute per gli interventi di cui al precedente art. 5; ai responsabili specificamente individuati l'accollo è stabilito in relazione ai costi sostenuti dai soggetti pubblici, alla gravità degli inquinamenti prodotti, al comportamento dei responsabili.

 

     Art. 8. Chiusura dei pozzi di emungimento.

     1. I titolari di pozzi realizzati per l'emungimento di acque sotterranee sono tenuti a dare notizia ai servizi provinciali del genio civile della cessazione dell'utilizzo entro sei mesi ed a provvedere alla loro chiusura entro i successivi dodici mesi. Nel caso di pozzi esistenti non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, tali termini decorrono dall'entrata in vigore della stessa. In caso di pericoli di inquinamento della falda il sindaco con apposita ordinanza può prescrivere l'abbreviazione dei termini di chiusura.

     2. I servizi provinciali del genio civile indicano i criteri e le modalità tecniche da osservarsi per lo smantellamento e la messa in sicurezza del pozzo.

 

     Art. 9. Controllo dei pozzi.

     1. Con deliberazione della giunta regionale vengono individuate le categorie di pozzi privati per uso non potabile attingenti alla falda sotterranea le cui acque debbono essere assoggettate a controllo qualitativo con periodicità almeno annuale a cura e spese dei proprietari.

     2. Gli accertamenti di cui al precedente primo comma debbono essere richiesti ai PMIP, e in caso di impossibilità ad esaudire la richiesta dichiarata dai competenti enti responsabili dei servizi di zona, possono essere effettuati presso i laboratori di cui al quinto comma del precedente art. 5.

 

     Art. 10. Sanzioni.

     1. Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, si applicano le sanzioni amministrative di cui ai seguenti commi.

     2. A carico dei responsabili di inquinamento delle falde derivanti da attività non consentite, o comunque irregolari, ai sensi della vigente legislazione, il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente se delegato, applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 5.000.000 a L. 20.000.000.

     3. In caso di inosservanza dei termini e delle modalità di chiusura dei pozzi di emungimento non più utilizzati di cui al precedente art. 8, il sindaco irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 e prescrive un nuovo termine di esecuzione, non superiore a due mesi. Spirato inutilmente tale termine, il sindaco dispone con l'ordinanza l'esecuzione delle opere necessarie in danno dell'interessato.

     4. In caso di inosservanza della disposizione di cui al precedente art. 9, il sindaco irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 250.000 a L. 750.000 e prescrive un nuovo termine per l'esecuzione dei regolari controlli non superiore a due mesi. Spirato inutilmente tale termine il sindaco dispone con ordinanza l'esecuzione dei controlli in danno dell'interessato.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui al precedente art. 1 è autorizzata per il 1984 la spesa di L. 7.000 milioni.

     2. Per le finalità di cui al precedente art. 5, secondo e quinto comma è autorizzata per il 1984 la spesa di L. 2.700 milioni.

     3. Per le finalità di cui al precedente art. 5, settimo comma, è autorizzata per il 1984 la concessione di contributi di L. 300 milioni.

     4. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai precedenti commi trovano copertura finanziaria per pari importo nel bilancio pluriennale 1984/1986, parte II, «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 4.5.5.2 «Realizzazione di acquedotti di interesse regionale» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. Al finanziamento del maggiore onere complessivo di L. 10.000 milioni previsto per il 1984 dai precedenti primo, secondo e terzo comma si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali finanziati con mutuo» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

     6. In relazione a quanto disposto dai precedenti secondo e terzo comma allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984, parte I ambito 4, settore 4, finalità 3, attività 1, sono istituiti:

     1) il cap. 1.4.4.3.1.1927 «Rimborso agli enti delegati delle spese sostenute per la bonifica delle falde acquifere» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.700 milioni;

     2) il cap. 1.4.4.3.1.1928 «Contributi a comuni e loro consorzi per intervento di emergenza per l'approvvigionamento idrico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300 milioni.

     7. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 è apportata la seguente variazione:

     a) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.4.5.5.2.891 «Contributi in capitale a comuni, province e loro consorzi per l'esecuzione o il completamento di acquedotti» è incrementata di L. 7.000 milioni.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[3] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 3.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 1.

[6] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 16 settembre 1996, n. 25 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[7] Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1, e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.