§ 4.1.96 - L.R. 15 gennaio 2001, n. 1.
Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:15/01/2001
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Mutamenti di destinazione d'uso e strumentazione urbanistica).
Art. 2.  (Mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere edilizie).
Art. 3.  (Sanzioni amministrative).
Art. 4.  (Ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti in zona agricola).
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 17 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51).
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 19  della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51).
Art. 7.  (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51).
Art. 8.  (Criterio di prevalenza).
Art. 9.  (Adeguamento alle norme del Titolo III).
Art. 9 bis.  (Disposizioni per i comuni con strumento urbanistico generale anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51).
Art. 10.  (Abrogazioni).
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.1.96 - L.R. 15 gennaio 2001, n. 1. [1]

Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico.

(B.U. 19 gennaio 2001, n. 3 - S.O. n. 1).

Titolo I

DISCIPLINA DEI MUTAMENTI

DELLE DESTINAZIONI D'USO DI IMMOBILI

 

Art. 1. (Mutamenti di destinazione d'uso e strumentazione urbanistica).

     1. In coerenza con il principio di semplificazione delle procedure amministrative nel settore urbanistico, nonché in attuazione dell'articolo 25, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e successive modificazioni e integrazioni, il Titolo I della presente legge disciplina i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o di loro parti, connessi o non connessi all'esecuzione di opere edilizie.

     2. Ferma restando la definizione di destinazione d'uso contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1992, n. 19 (Disposizioni di attuazione degli articoli 7, 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni in materia di abusivismo edilizio), i comuni indicano, attraverso lo strumento urbanistico generale, le destinazioni d'uso non ammissibili rispetto a quelle principali di singole zone omogenee o di immobili; in tutti gli altri casi il mutamento di destinazione d'uso è ammesso.

     3. I comuni indicano, altresì, attraverso lo strumento urbanistico generale, in quali casi i mutamenti di destinazione d'uso di aree e di edifici, ammissibili ai sensi del comma 2, attuati con opere edilizie, comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di standard; per quanto riguarda i mutamenti di destinazione d'uso ammissibili, non comportanti la realizzazione di opere edilizie, le suddette indicazioni riguarderanno esclusivamente i casi in cui le aree o gli edifici vengano adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, i comuni verificano la sufficienza della dotazione di standard in essere con riferimento, in particolare, a precedenti modifiche d'uso o costituzioni di standard che abbiano già interessato l'area o l'edificio e definiscono le modalità per il reperimento, a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o di convenzione, degli eventuali standard aggiuntivi dovuti per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione di standard già attribuiti dalla precedente destinazione.

     5. Il comune, qualora accerti la materiale impossibilità del reperimento totale o parziale degli standard nell'area o edificio interessati dal mutamento di destinazione d'uso, può accettare la cessione di altra area idonea nel territorio comunale o chiedere che venga corrisposta all'amministrazione, in alternativa, una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire, da determinarsi in base a criteri generali approvati e periodicamente aggiornati dal comune, fatto salvo quanto già corrisposto a titolo di contributi concessori; gli importi corrisposti a tale titolo sono impiegati dal comune per incrementare la dotazione di standard. Le aree reperite in alternativa a seguito di diversa localizzazione devono soddisfare i limiti previsti all'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), come sostituito dall'art. 7 della presente legge.

     6. I comuni, con la procedura semplificata prevista dall'articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio), adeguano il proprio strumento urbanistico generale alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.

 

     Art. 2. (Mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere edilizie).

     1. I mutamenti di destinazione d'uso connessi alla realizzazione di opere edilizie sottoposte a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia o a denuncia di inizio attività, sono soggetti, rispettivamente, alla medesima concessione o autorizzazione o denuncia di inizio attività.

     2. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, conformi alle previsioni urbanistiche comunali e non comportanti la realizzazione di opere edilizie, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune, ad esclusione di quelli riguardanti unità immobiliari o parti di esse, la cui superficie lorda di pavimento non sia superiore a centocinquanta metri quadrati, per i quali la comunicazione non è richiesta. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 21 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.

 

     Art. 3. (Sanzioni amministrative).

     1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione per la realizzazione di opere in assenza o in difformità dalla concessione o dall'autorizzazione edilizia, ovvero in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività.

     2. Qualora il mutamento di destinazione d'uso senza opere, ancorché comunicato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, risulti in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile o sua parte, oggetto di mutamento di destinazione d'uso, accertato in sede tecnica e comunque non inferiore a lire due milioni.

     3. Il mutamento di destinazione d'uso con opere edilizie effettuato in assenza dell'atto unilaterale d'obbligo, ove previsto, o della convenzione, ovvero in difformità dai medesimi, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio degli oneri di urbanizzazione e comunque non inferiore a lire due milioni.

     4. Gli importi corrisposti a titolo di sanzione amministrativa sono impiegati dal comune per incrementare, realizzare o riqualificare la dotazione di standard.

 

     Art. 4. (Ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti in zona agricola).

     1. I requisiti soggettivi per il rilascio di concessione edilizia in zona agricola, previsti dall'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), non si applicano per opere di ristrutturazione edilizia, ivi compresi gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali, ferme restando le previsioni del medesimo articolo sulla gratuità della concessione edilizia nei casi ivi previsti e fatto salvo l'esercizio della facoltà di denuncia di inizio di attività nei casi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22. (Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia). Sono fatte salve le previsioni degli articoli 23 e 151 del D.Lgs. 490/1999 in ordine all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni di carattere paesistico- ambientale.

     2. La norma di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso di vigenza di contratto o rapporto di affitto rustico sulle strutture rurali oggetto di intervento, fatto salvo il caso di dimostrata dismissione delle medesime da almeno cinque anni. La ristrutturazione dell'immobile dovrà essere attuata senza pregiudizio per il mantenimento o l'eventuale ripristino dell'attività agricola sul compendio non direttamente interessato dall'intervento.

Titolo II

NORME PER L'INTERVENTO NEI CENTRI STORICI

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 17 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51). [2]

Titolo III

NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA'

INSEDIATIVA E PER LA DOTAZIONE DI AREE

PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 19  della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51). [3]

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51). [4]

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 8. (Criterio di prevalenza).

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, nonché quelle di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, ed all'articolo 22, comma 6, lettera b) della L.R. 51/1975, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della presente legge, sono immediatamente prevalenti sulle norme e previsioni urbanistiche comunali o contenute in strumenti pianificatori di livello sovracomunale, anche approvati con legge regionale, eventualmente in contrasto con esse.

 

     Art. 9. (Adeguamento alle norme del Titolo III).

     1. L'adeguamento dei piani regolatori generali vigenti alla disciplina di cui al Titolo III può avvenire nell'ambito di una revisione generale dei piani regolatori stessi ovvero di una variante parziale avente i contenuti degli articoli 17, 19 e 22 della L.R. 51/1975 come sostituiti dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

     2. Per le varianti parziali di cui al comma 1, si applica la procedura di cui all'articolo 3 della L.R. 23/1997; la medesima procedura si applica per l'approvazione del Piano dei servizi, di cui all'articolo 22 della L.R. 51/1975, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, e per i successivi adeguamenti e revisioni dello stesso.

     3. Sino al termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno la facoltà di chiedere la restituzione dei piani regolatori generali e loro varianti in istruttoria presso la Regione, al fine di consentirne l'adeguamento ai sensi del comma 2; alla scadenza del termine, la Regione continua l'istruttoria degli atti così come trasmessi, in base alla normativa previgente.

     4. Per i piani regolatori generali e relative varianti in adozione, ma non ancora trasmessi alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, il comune può procedere all'adeguamento sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge oppure concludere il procedimento sulla base della previgente normativa.

     5. Sino all'adeguamento dei piani regolatori generali, come previsto dal presente articolo, si applica la normativa previgente.

 

          Art. 9 bis. (Disposizioni per i comuni con strumento urbanistico generale anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51). [5]

     1. Le disposizioni procedurali di cui agli articoli 1, comma 6, e 9, comma 2, non si applicano nei comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente all’entrata in vigore della l.r. 51/1975.

     2. Nei comuni di cui al comma 1, il piano regolatore generale, le varianti di qualsiasi tipo al piano regolatore vigente, comprese quelle assunte ai sensi della presente legge, il piano dei servizi, nonché i piani attuativi di interesse sovracomunale, sono approvati, rispettivamente, secondo le procedure di cui all’articolo 27 della l.r. 51/1975 e all’articolo 10 della l.r. 23/1997.

     3. A seguito dell’efficacia del piano territoriale di coordinamento della rispettiva provincia, per i comuni di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall’articolo 3, commi 18, 19, 20 e 22 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), continua a trovare applicazione, fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale o di una sua variante generale, la disciplina prevista dal comma 2; i compiti che l’articolo 27 della l.r. 51/1975 e l’articolo 10 della l.r. 23/1997 attribuiscono alla Giunta regionale sono svolti dalla provincia.

 

     Art. 10. (Abrogazioni).

     1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

     2. Dalla data prevista all'articolo 3, comma 22, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), è abrogato il comma 4 dell'articolo 10 della L.R. 23 giugno 1997, n. 23.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

[2] Sostituisce l'art. 17 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

[3] Sostituisce l'art. 19 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

[4] Sostituisce l'art. 22 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 4 agosto 2003, n. 14.