§ 4.1.1b - L.R. 7 giugno 1980, n. 93.
Norme in materia di edificazione nelle zone agricole.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:07/06/1980
Numero:93


Sommario
Art. 1.      1. I piani regolatori generali dei comuni, al fine di valorizzare e recuperare il patrimonio agricolo, assicurare la tutela e l'efficienza delle unità produttive anche mediante il [...]
Art. 2.      1. In tutte le aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle [...]
Art. 3.      1. In tutte le aree previste dagli strumenti urbanistici generali come zone agricole, la concessione edilizia può essere rilasciata esclusivamente:
Art. 4.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono immediatamente prevalenti sulle norme e sulle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e di igiene [...]
Art. 5.      1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, nonché per le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici di cui [...]
Art. 6.      1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione; in particolare la modifica della destinazione d'uso rispetto [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.1.1b - L.R. 7 giugno 1980, n. 93. [1]

Norme in materia di edificazione nelle zone agricole.

(B.U. 12 giugno 1980, n. 24, 5 suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. I piani regolatori generali dei comuni, al fine di valorizzare e recuperare il patrimonio agricolo, assicurare la tutela e l'efficienza delle unità produttive anche mediante il soddisfacimento delle esigenze degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, individuano:

     a) le zone destinate ad attività agricole, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968;

     b) gli interventi di recupero, conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente nelle zone di cui al precedente punto a), disciplinandone con specifiche norme il potenziamento al servizio delle aziende agricole;

     c) gli edifici esistenti nelle zone di cui al precedente punto a) non adibiti ad usi agricoli che si intendono mantenere nello stato di fatto, con prescrizioni per il loro uso e il loro riattamento funzionale;

     d) le aree per eventuali insediamenti rurali e relativi servizi, fissandone i limiti e le prescrizioni.

     2. Al fine di limitare l'utilizzazione edilizia dei territori agricoli, i piani regolatori devono:

     a) prevedere il soddisfacimento dei bisogni abitativi prioritariamente mediante il recupero degli edifici esistenti e l'uso delle aree anche parzialmente inedificate e site in zone già urbanizzate;

     b) evitare, in ogni caso, la destinazione ad usi extragricoli di suoli a coltura specializzata, irrigui o ad elevata produttività ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, salvo che manchino possibilità di localizzazioni alternative per gli interventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica o per altre eccezionali esigenze, da motivarsi in modo circostanziato.

     3. I piani regolatori generali devono comunque garantire distanze adeguate tra le aree di espansione residenziale ed industriale e gli edifici destinati ad attività agricole.

 

     Art. 2.

     1. In tutte le aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dal successivo art. 3.

     2. I relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti:

     a) mc 0,06 per mq su terreni a coltura orticolo o floricola specializzata;

     b) mc 0,01 per mq per un massimo di 500 mc per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;

     c) mc 0,03 per mq sugli altri terreni agricoli.

     3. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al primo comma del presente articolo, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10% dell'intera superficie aziendale, salvo che per le serre per le quali tale rapporto non può superare il 40% della predetta superficie.

     4. Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.

     5. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di «non edificazione» debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.

     6. Non è subordinata nè a concessione nè ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

     7. Le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma del presente articolo si applicano fino all'approvazione del piano territoriale comprensoriale di cui alla sezione II, titolo II, della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

 

     Art. 3.

     1. In tutte le aree previste dagli strumenti urbanistici generali come zone agricole, la concessione edilizia può essere rilasciata esclusivamente:

     a) all'imprenditore agricolo singolo o associato, iscritto all'albo di cui alla L.R. 13 aprile 1974, n. 18, per tutti gli interventi di cui al precedente articolo 2, I comma, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 9, lettera a) della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

     b) al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di concessione;

     c) limitatamente ai territori dei comuni indicati nella tabella allegata alla legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352 e all'articolo 8, punto 4) della legge regionale sopracitata, subordinatamente al pagamento dei contributi di concessione, per tutti gli interventi di cui al precedente articolo 2, I comma.

     2. La concessione è tuttavia subordinata:

     a) alla presentazione al sindaco di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione della destinazione di zona riguardante l'area interessata, operata dagli strumenti urbanistici generali;

     b) all'accertamento da parte del sindaco dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;

     c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del precedente I comma, anche alla presentazione al sindaco, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, di specifica certificazione disposta dal servizio provinciale agricoltura foreste e alimentazione competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.

     3. Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo, è fatta specifica menzione nel provvedimento di concessione.

     4. Il sindaco deve rilasciare, contestualmente all'atto di concessione, un'attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di «non edificazione» di cui al precedente articolo 2, V comma.

 

     Art. 4.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono immediatamente prevalenti sulle norme e sulle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e di igiene comunali che risultino in contrasto con esse.

 

     Art. 5.

     1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, nonché per le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici di cui all'articolo 9, primo comma, punto c), d) ed e) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 non sono soggette alle disposizioni della presente legge, e sono regolate dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

 

     Art. 6.

     1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione; in particolare la modifica della destinazione d'uso rispetto a quella indicata nell'atto di impegno di cui al precedente articolo 3, secondo comma, lettera a), comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15, terzo comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.