§ 4.1.60 - L.R. 9 maggio 1992, n. 19.
Disposizioni di attuazione degli articoli 7, 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni in materia di abusivismo edilizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:09/05/1992
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Determinazione delle variazioni essenziali.
Art. 2.  Definizione di destinazione d'uso.
Art. 3.  Attuazione dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.


§ 4.1.60 - L.R. 9 maggio 1992, n. 19. [1]

Disposizioni di attuazione degli articoli 7, 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni in materia di abusivismo edilizio.

(B.U. 14 maggio 1992, n. 20, 2 suppl. ord.).

 

Art. 1. Determinazione delle variazioni essenziali.

     1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche edilizie che comportino, anche singolarmente:

     a) mutamento delle destinazioni d'uso che determini carenza nella misura degli standard prevista dalla l.r. 15 aprile 1975, n. 51;

     b) aumento del volume o della superficie, rispetto al progetto approvato e sempreché tale incremento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:

     1) per gli edifici residenziali un incremento volumetrico in misura superiore:

     1a) al 7,5% da. 0 a 1.000 metri cubi;

     1b) al 3% dai successivi 1.001 metri cubi a 3.000 metri cubi;

     1c) all'1,2% dai successivi 3.001 metri cubi sino e non oltre a 30.000 metri cubi;

     2) per gli edifici non residenziali un incremento della superficie in misura superiore:

     2a) al 7,5% da 0 a 400 metri quadrati;

     2b) al 3% dai successivi 401 metri quadrati a 1.000 metri quadrati;

     2c) all'1,2% dai successivi 1.001 metri quadrati sino e non oltre a 10.000 metri quadrati;

     c) modifiche:

     c1) dell'altezza dell'edificio in misura superiore a metri 1 senza variazione del numero dei piani;

     c2) delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell'edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a cm 10 dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in fregio ad esse;

     d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sempreché si tratti di intervento subordinato a concessione edilizia;

     e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica purché la violazione non attenga agli aspetti procedurali;

     f) mutamento delle caratteristiche degli interventi soggetti a concessione edilizia sugli immobili sottoposti a vincolo storico-artistico- architettonico, archeologico, paesistico-ambientale nonché sugli immobili ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali, anche se di consistenza inferiore alle misure minime indicate nelle precedenti lettere purché non autorizzate, anche in via di sanatoria, dalle Autorità preposte alla tutela del vincolo.

     2. Non sono da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative e produttive, nonché le modifiche che riducono il numero delle unità immobiliari. La presente norma non si applica agli immobili sottoposti a vincolo storico- artistico-architettonico, archeologico e paesistico-ambientale.

 

     Art. 2. Definizione di destinazione d'uso.

     1. E' da intendersi destinazione d'uso di un'area o di un edificio il complesso di funzioni ammesse dallo strumento urbanistico per l'area o per l'edificio. Si dice principale la destinazione d'uso qualificante; complementare od accessoria o compatibile, la o le destinazioni d'uso che integrano o rendono possibile la destinazione d'uso principale.

 

     Art. 3. Attuazione dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

     1. I comuni possono approvare piani attuativi relativi alle zone omogenee del territorio comunale individuate come «zone A e B», ancorché suddivise in sottozone, anche in variante del piano regolatore generale e delle sue norme attuative, a condizione che le varianti riguardino:

     a) destinazioni d'uso, purché compatibili con la zona omogenea urbanistica in cui sono inseriti;

     b) maggiori altezze finalizzate unicamente ad allineamenti di fabbricati, completamenti edilizi od assetti urbanistici, nel rispetto di quanto enunciata alle successive lett. c), d) ed e);

     c) maggiori volumetrie, rapporti di copertura e superfici lorde di pavimento, nel limite massimo del 10%;

     d) rapporti di superficie coperta e superficie scoperta per la realizzazione di posti macchina in sottosuolo entro il limite massimo del 50%;

     e) minori distanze dai confini purché vengano rispettate, nei casi previsti dal codice civile, le distanze ivi stabilite.

     2. [I piani attuativi in variante allo strumento urbanistico generale sono approvati con le procedure di cui all'art. 3 della l.r. 12 marzo 1984, n. 14] [2].

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

[2] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 23 giugno 1997, n. 23. Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 15, comma 2, della stessa L.R. 23/97.