§ 4.1.30 - L.R. 12 marzo 1984, n. 14.
Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:12/03/1984
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione dei piani attuativi è di esclusiva competenza comunale, salvo che [...]
Art. 2.      1. I piani attuativi di competenza comunale sono adottati con deliberazione del consiglio comunale soggetta al controllo di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Art. 3.      1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato anteriormente alla data del 21 aprile 1975, l'approvazione dei piani attuativi è di competenza della giunta regionale. In tal [...]
Art. 4.      1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato successivamente alla data del 20 aprile 1975 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione dei piani [...]
Art. 5.      1. Sono in ogni caso assoggettati ad approvazione regionale, secondo le procedure di cui al precedente art. 3, i piani attuativi di interesse sovracomunale, ovverosia i piani:
Art. 6.      1. La giunta regionale individua, con propria deliberazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione necessaria a corredo dei piani attuativi, distinta [...]
Art. 7.      1. Per i piani attuativi interessanti aree ed edifici compresi, in tutto o in parte, in parchi o riserve istituiti con legge statale o regionale, ovvero in territori qualificati come montani ai [...]
Art. 8.      1. Qualora non sia espressamente escluso dal piano attuativo, è possibile apportare, in fase di esecuzione, senza necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni [...]
Art. 9.      1. Il procedimento di approvazione di piani attuativi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuta la deliberazione di adozione da parte del consiglio [...]
Art. 10.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.1.30 - L.R. 12 marzo 1984, n. 14.

Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.

(B.U. 14 marzo 1984, n. 11, 1° suppl. ord.).

 

(Abrogata dall'art. 15 della L.R. 23 giugno 1997, n. 23). [*]

 

Art. 1.

     1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione dei piani attuativi è di esclusiva competenza comunale, salvo che si tratti di piani attuativi definiti di interesse sovracomunale ai sensi del successivo art. 5.

 

     Art. 2.

     1. I piani attuativi di competenza comunale sono adottati con deliberazione del consiglio comunale soggetta al controllo di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

     2. La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva è depositata, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi trenta giorni gli interessati possono presentare osservazioni od opposizioni.

     3. Qualora non siano state presentate osservazioni od opposizioni, il piano attuativo è approvato dal consiglio comunale o dalla giunta municipale, su delega del consiglio stesso, e la relativa deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 4, lettera b), della L.R. 8 febbraio 1982, n. 12.

     4. Qualora vengano presentate osservazioni od opposizioni, il consiglio comunale decide sulle osservazioni od opposizioni ed approva il piano. La relativa deliberazione è soggetta al controllo di legittimità ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

 

     Art. 3.

     1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato anteriormente alla data del 21 aprile 1975, l'approvazione dei piani attuativi è di competenza della giunta regionale. In tal caso si applica, oltre a quanto disposto dal precedente art. 2, primo e secondo comma, la procedura di cui ai successivi commi.

     2. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni o delle opposizioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e la relativa deliberazione, divenuta esecutiva, è trasmessa entro dieci giorni alla giunta regionale assieme agli allegati.

     3. Entro lo stesso termine, qualora non siano state presentate osservazioni od opposizioni, il sindaco trasmette alla giunta regionale il piano attuativo per l'approvazione.

     4. Il piano è approvato dalla giunta regionale entro 120 giorni dal ricevimento degli atti di cui ai precedenti commi. Entro lo stesso termine la giunta regionale può chiedere al comune la modifica ovvero l'integrale rielaborazione dello strumento attuativo in relazione:

     a) al rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali;

     b) alla compatibilità delle previsioni del piano attuativo con la presenza nel territorio interessato delle caratteristiche di cui al secondo comma, lettere a), b) e c) del successivo art. 5.

     5. Decorso il termine di cui al precedente comma senza che sia pervenuta al comune la richiesta di modifica o di integrale rielaborazione, il piano si intende approvato.

     6. In caso di richiesta di modificazioni, il comune provvede mediante deliberazione del consiglio comunale ad adeguarsi.

     7. Divenuta esecutiva la deliberazione con la quale il comune si adegua alla richiesta di modificazioni, il piano attuativo si intende approvato.

     8. In caso di richiesta da parte della giunta regionale di rielaborazione integrale del piano attuativo, l'approvazione del piano rielaborato è nuovamente assoggettata alla procedura di cui al presente articolo.

 

     Art. 4.

     1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato successivamente alla data del 20 aprile 1975 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione dei piani attuativi è soggetta alla procedura di cui al precedente art. 2, salvo che si tratti di piani:

     a) definiti di interesse sovracomunale ai sensi del successivo art. 5;

     b) interessanti, anche parzialmente, zone assoggettate a vincolo apposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

     c) riguardanti parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale di cui all'art. 2, lettera a) del D.M. lavori pubblici 2 aprile 1968, ad esclusione dei piani di recupero;

     d) compresi, anche parzialmente, in parchi o riserve naturali istituiti con legge statale o regionale.

     2. I piani di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono approvati, oltre che con applicazione di quanto disposto dal primo e secondo comma del precedente art. 2, secondo la procedura di cui ai successivi commi.

     3. Contestualmente all'inizio del deposito nella segreteria comunale, la deliberazione di adozione del piano, con i relativi allegati, è trasmessa alla giunta regionale. Entro centoventi giorni dal ricevimento della predetta deliberazione, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, su conforme deliberazione della giunta, può richiedere al comune la modificazione del piano adottato in relazione:

     a) al rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali;

     b) alla compatibilità delle previsioni del piano attuativo con la presenza nel territorio interessato delle caratteristiche di cui al secondo comma lettere a), b) e c) del successivo art. 5.

     4. Decorso inutilmente tale termine, il comune provvede all'approvazione del piano attuativo ai sensi del precedente art. 2, terzo e quarto comma.

     5. Qualora la richiesta di modificazioni venga comunicata nel termine prescritto, il comune decide sulle eventuali osservazioni od opposizioni ed approva il piano attuativo introducendo le modifiche richieste.

 

     Art. 5.

     1. Sono in ogni caso assoggettati ad approvazione regionale, secondo le procedure di cui al precedente art. 3, i piani attuativi di interesse sovracomunale, ovverosia i piani:

     a) interessanti zone specificamente individuate e dichiarate di interesse regionale nel programma regionale di sviluppo, o in piani territoriali della regione e di enti sovracomunali;

     b) interessanti le zone che sono specificamente individuate e dichiarate di interesse sovracomunale nei piani territoriali di enti sovracomunali nonché nei piani regolatori generali;

     c) predisposti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, qualora comportino varianti agli strumenti urbanistici generali che determinino aumento dei pesi insediativi o riduzione degli spazi pubblici o di uso pubblico.

     2. L'individuazione di cui alla precedente lettera b) è effettuata in relazione alle seguenti caratteristiche del territorio interessato:

     a) presenza di opere o di impianti di interesse dello Stato e della regione;

     b) presenza di complessi storici, monumentali, ambientali od archeologici, qualificati come tali in forza della vigente legislazione;

     c) previsione di insediamenti che per localizzazione o dimensioni comportino la risoluzione di problemi di riassetto delle infrastrutture generali, di particolare rilevanza sovracomunale.

 

     Art. 6.

     1. La giunta regionale individua, con propria deliberazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione necessaria a corredo dei piani attuativi, distinta a seconda che si tratti di interventi da eseguire in aree libere ovvero in aree già edificate.

     2. La deliberazione comunale di adozione del piano attuativo, e di approvazione dello stesso, se modificativa di quella di adozione, è corredata di una scheda di controllo, compilata a cura dell'amministrazione comunale e redatta secondo un modello stabilito dalla giunta regionale, da trasmettere alla giunta regionale stessa da parte delle sezioni provinciali e circondariali dei comitati regionali di controllo, entro dieci giorni dall'avvenuta esecutività della predetta deliberazione.

     3. Parimenti, la deliberazione di adozione dei piani regolatori generali, e delle loro varianti, è corredata di una scheda di controllo, redatta secondo un modello stabilito dalla giunta regionale, da trasmettere alla giunta regionale stessa da parte delle sezioni provinciali e circondariali dei comitati regionali di controllo.

 

     Art. 7.

     1. Per i piani attuativi interessanti aree ed edifici compresi, in tutto o in parte, in parchi o riserve istituiti con legge statale o regionale, ovvero in territori qualificati come montani ai sensi della vigente legislazione, la deliberazione di adozione del piano, ed i relativi allegati, sono trasmessi contestualmente al deposito degli atti nella segreteria comunale, rispettivamente al consorzio del parco ed alla comunità montana, per la formulazione di osservazioni od opposizioni secondo quanto previsto dalla presente legge.

     2. Per i piani attuativi inclusi nel perimetro del parco lombardo della Valle del Ticino, le disposizioni di cui al comma precedente nonché quella prevista dall'art. 4, lettera d), della presente legge non si applicano qualora si tratti di piani compresi interamente in zona definita di iniziativa comunale orientata dal piano territoriale di coordinamento del parco stesso.

 

     Art. 8.

     1. Qualora non sia espressamente escluso dal piano attuativo, è possibile apportare, in fase di esecuzione, senza necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico.

     2. [1].

     3. Per i piani di lottizzazione l'approvazione, ai sensi della presente legge, tiene luogo dell'autorizzazione e del nulla-osta previsti dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche.

 

     Art. 9.

     1. Il procedimento di approvazione di piani attuativi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuta la deliberazione di adozione da parte del consiglio comunale, ancorché non divenuta esecutiva, è disciplinato dalle norme vigenti alla data in cui il procedimento stesso è stato iniziato.

     2. In caso di revoca di precedenti deliberazioni, l'approvazione dei piani attuativi è regolata dalle disposizioni della presente legge.

     3. Fermo restando quanto indicato dai precedenti primo e secondo comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono inapplicabili nella regione Lombardia tutte le disposizioni procedurali già vigenti nella materia disciplinata dalla legge medesima e con essa incompatibili.

     4. Sono abrogati i titoli I, II, III e IV della L.R. 2 novembre 1978, n. 63; è altresì abrogato l'art. 36 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

 

     Art. 10.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 


[*] Vedi tuttavia quanto dispone l'art. 15, comma 1, della medesima L.R. 23/97.

[1] Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 9 giugno 1997, n. 18.