§ 4.1.15 - L.R. 2 novembre 1978, n. 63.
Nuove procedure per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ed altre disposizioni in materia di disciplina urbanistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:02/11/1978
Numero:63


Sommario
Art. 21.      1. I comuni possono approvare piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, che comportino varianti ai vigenti programmi [...]
Art. 22.      1. Le ordinanze di demolizione di cui all'art. 32, terzo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono emanate dal sindaco senza parere preventivo della regione.
Art. 23.      1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, può disporre in ogni tempo ispezioni per verificare la conformità dell'attività edilizia alle disposizioni delle [...]
Art. 24.      1. E' abrogato l'art. 35 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.
Art. 25.      1. Fino a quando non si osserveranno, a seguito dell'entrata in vigore del piano territoriale comprensoriale, le disposizioni di cui all'articolo 50 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, [...]
Art. 26.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 4.1.15 - L.R. 2 novembre 1978, n. 63. [1]

Nuove procedure per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ed altre disposizioni in materia di disciplina urbanistica.

(B.U. 6 novembre 1978, n. 44, 1 suppl. ord.).

 

 

Titolo I-IV

 

     Artt. 1. - 20.

     (Omissis) [2].

 

 

Titolo V

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA URBANISTICA VIGENTE

 

Art. 21.

     1. I comuni possono approvare piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, che comportino varianti ai vigenti programmi di fabbricazione, anche in deroga alle limitazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

     2. I comuni possono altresì apportare, in deroga alle limitazioni citate nel precedente comma, modifiche ai programmi di fabbricazione vigenti al fine di consentire ampliamenti di impianti ed edifici industriali ed artigianali esistenti, nonché ampliamenti e nuovi insediamenti di impianti e strutture tecniche relativi all'attività agricola e zootecnica.

 

     Art. 22.

     1. Le ordinanze di demolizione di cui all'art. 32, terzo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono emanate dal sindaco senza parere preventivo della regione.

     2. Non sono soggette ad approvazione regionale le variazioni a regolamenti edilizi in vigore che riguardino esclusivamente:

     a) modifiche alla composizione della commissione edilizia comunale;

     b) riduzione delle altezze interne dei locali di abitazione in conformità al D.M. lavori pubblici 5 luglio 1975, fermo restando che ai fini dei computi relativi alla densità edilizia e alla volumetria ammessa dallo strumento urbanistico generale vigente si tiene conto di un'altezza interna virtuale pari a quella prevista nello strumento medesimo;

     c) adeguamenti o modifiche imposti da leggi statali o regionali.

     3. La formazione dei piani di insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contemplanti insediamenti di qualsiasi dimensione, non è soggetta a preventiva autorizzazione della regione.

     4. I comuni che abbiano adottato un P.R.G. o una variante generale dello stesso, possono esercitare i poteri di deroga, nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e con l'osservanza dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 anche in assenza di espressa previsione del loro vigente regolamento edilizio, ovvero delle norme attuative di piano regolatore generale, sempreché si tratti di interventi conformi alla previsione degli strumenti urbanistici generali adottati.

 

     Art. 23.

     1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, può disporre in ogni tempo ispezioni per verificare la conformità dell'attività edilizia alle disposizioni delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici vigenti.

     2. In caso di riscontrate irregolarità, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, invita il comune interessato ad adottare i provvedimenti cautelari e sanzionatori di propria competenza e promuove l'adozione dei provvedimenti di competenza regionale previsti dalla legge.

 

     Art. 24.

     1. E' abrogato l'art. 35 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

 

     Art. 25.

     1. Fino a quando non si osserveranno, a seguito dell'entrata in vigore del piano territoriale comprensoriale, le disposizioni di cui all'articolo 50 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, sugli strumenti urbanistici generali e sulle loro varianti deve essere sentito il consiglio direttivo dell'organismo comprensoriale, ove costituito.

     2. Ai fini dell'espressione del relativo parere, i comuni trasmettono, contemporaneamente al deposito nella segreteria comunale, il progetto dello strumento urbanistico generale o della sua variante all'organismo comprensoriale territorialmente competente; il parere si intende dato favorevolmente, trascorsi sessanta giorni dalla ricezione del progetto stesso.

     3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli strumenti urbanistici generali e loro varianti già trasmessi dai comuni alla giunta regionale per l'approvazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge regionale [3].

 

     Art. 26.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

[2] Articoli abrogati dalla L.R. 12 marzo 1984, n. 14.

[3] Articolo così sostituito dalla L.R. 27 gennaio 1979, n. 17.