§ 3.4.7 - L.R. 20 ottobre 1998, n. 21.
Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 acque minerali e termali
Data:20/10/1998
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Utilizzo delle risorse idriche).
Art. 3.  (Individuazione degli ATO).
Art. 4.  (Modifiche degli ATO).
Art. 5.  (Competenze regionali).
Art. 6.  (Conferenza).
Art. 7.  (Modelli gestionali).
Art. 8.  (Poteri sostitutivi).
Art. 9.  (Tariffa).
Art. 10.  (Organo di garanzia).
Art. 11.  (Autorità delle acque).
Art. 12.  (Osservatorio regionale).
Art. 13.  (Norma finanziaria).
Art. 14.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.4.7 - L.R. 20 ottobre 1998, n. 21. [1]

Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36"Disposizioni in materia di risorse idriche".

(B.U. 26 ottobre 1998, n. 43 - 1° suppl. ord.).

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Lombardia con la presente legge determina le scelte di propria competenza relativamente alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", caratterizzandole in base ai seguenti sostanziali obiettivi:

     a) valorizzare e salvaguardare nel tempo la qualità e la quantità del patrimonio idrico per gli usi antropici, ambientali e produttivi;

     b) rimuovere i fattori che causano diseconomia nella produzione dei servizi e livelli di qualità inadeguati ai fabbisogni dell'utenza, perseguendo un disegno di razionalizzazione ed ottimizzazione rispetto ai temi delle dotazioni idriche e della loro qualità, delle perdite delle reti, degli equilibri fra i diversi usi, della frammentazione nelle dimensioni gestionali, della politica tariffaria.

     2. La Regione assicura una gestione integrata di tutti gli usi dell'acqua, coordina l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia e provvede alla disciplina delle modalità di gestione del servizio idrico.

 

     Art. 2. (Utilizzo delle risorse idriche).

     1. I ghiacciai, i laghi, i corsi d'acqua, i canali, le acque sotterranee, le sorgenti e le risorgive fanno parte del sistema idrico lombardo e sono tutelati per ottenere la buona qualità e la ragionevole quantità delle risorse idriche essenziali per la vita e lo sviluppo del territorio regionale.

     2. Il sistema lacuale lombardo è tutelato in forma prioritaria al fine di preservarne l'integrità e fornire eventuali riserve per le esigenze e le carenze idriche.

     3. Le acque fornite al servizio idrico integrato e quelle usate, reflue o di processo da lavorazioni produttive, devono rispettare i valori limite e gli obiettivi di qualità stabiliti per i diversi corpi idrici ricettori.

     4. Al fine di tutelare la qualità delle risorse idriche e ottimizzarne l'uso in un quadro di sviluppo sostenibile del territorio, la Regione, in attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque

dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e successive modifiche ed integrazioni, elabora il Piano di tutela delle acque, con il concorso e la collaborazione delle Autorità d'ambito e di tutte le parti interessate a livello di bacino idrografico e di sub-bacino, sulla base degli obiettivi a scala di bacino definiti dalle Autorità di bacino nazionali e interregionali [2].

     5. Il Piano di tutela delle acque, avente i contenuti di cui all'articolo 44 del d.lgs. 152/1999 e relativi allegati, sviluppa tra l'altro gli aspetti inerenti:

     a) alla disponibilità della risorsa idrica attraverso una corretta quantificazione e caratterizzazione idrologica e idrogeologica dei bacini;

     b) alla qualità chimica e biologica della risorsa idrica in relazione ai carichi antropici;

     c) agli usi attuali;

     d) alle caratteristiche delle risorse idriche;

     e) al quadro di riferimento per i provvedimenti relativi all'utilizzo delle risorse idriche, all'arbitraggio tra gli usi concorrenti e alla disciplina degli usi civili e produttivi;

     f) alle parti di bacino idrografico da sottoporre a recupero ambientale;

     g) alla disciplina del regime delle concessioni e delle autorizzazioni relative all'uso dell'acqua, dettando i parametri per gli atti di assenso ed identificando, anche ai fini della loro eventuale revoca, le concessioni caratterizzate da scarso rapporto tra risorsa idrica consumata e produzione economica, tenendo conto anche delle compatibilità ambientali generali [3].

     6. La Giunta regionale, sentite le province, delibera la proposta di piano di tutela e le eventuali misure di salvaguardia, ne dispone la pubblicazione per estratto sul BURL e la pone in libera visione. Entro novanta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La Giunta regionale, previa istruttoria in ordine a osservazioni, opposizioni, proposte, adotta il piano e lo trasmette all'Autorità di bacino per l'espressione del parere di competenza. La Giunta regionale recepisce il parere dell'Autorità di bacino e trasmette il piano al Consiglio regionale per l'approvazione [4].

     6 bis. Il Piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) per il quale valgono le disposizioni previste dall'articolo 17 della medesima legge. Fino all'approvazione del piano di tutela, lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acquedotti, fognature e collettamento/depurazione è il Piano regionale di risanamento delle acque (PRRA) previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e dalle leggi regionali 20 marzo 1980, n. 32 (Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento) e 26 novembre 1984, n. 58 (Modifiche alla l.r. 20 marzo 1980, n. 32 "Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento") [5].

Titolo II

LA PROGRAMMAZIONE DI AMBITO

TERRITORIALE OTTIMALE (ATO)

 

     Art. 3. (Individuazione degli ATO).

     1. In applicazione dei criteri indicati dall'art. 8 della legge 36/1994, il territorio della Regione Lombardia è suddiviso in 12 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), dei quali 11 corrispondenti ai confini amministrativi delle Province lombarde e 1 alla Città di Milano.

     2. Le Province ed i Comuni possono proporre modifiche motivate degli ATO, da approvarsi da parte del Consiglio regionale.

     3. Le Province ed i Comuni possono proporre la formazione di sub ambiti all'interno di ciascun ATO per garantire gestioni più rispondenti ai bisogni territoriali e al coordinamento dei soggetti gestori esistenti, rispettando una dimensione di abitanti equivalenti non inferiore a 100.000; tali proposte, adeguatamente motivate, sono comunicate alla Giunta regionale, che delibera entro 60 giorni.

     4. Nell'eventuale individuazione di sub-ambiti che interessano aree montane, i confini di tali sub-ambiti vengono fatti coincidere di norma con quelli delle comunità montane di riferimento, anche in deroga al limite di 100.000 abitanti di cui al comma 3.

     5. Gli ATO confinanti con le Regioni limitrofe alla Lombardia possono essere estesi, anche parzialmente, ai territori delle Regioni finitime; tale proposta può essere promossa dalle Province e dai Comuni interessati; la nuova configurazione territoriale è approvata con deliberazione del Consiglio regionale a seguito degli accordi promossi dalla Giunta, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po, con le amministrazioni regionali interessate.

 

     Art. 4. (Modifiche degli ATO).

     1. Con cadenza triennale i coordinatori degli ATO, così come individuati all'art. 6, organizzano momenti di consultazione finalizzati all'armonizzazione di procedure tecniche, amministrative e giuridiche conseguenti a modifiche degli ATO.

     2. In applicazione dei criteri indicati dall'art. 8 della legge 36/1994 le modifiche agli ATO di cui al comma 2 dell'art. 3 devono anche essere finalizzate al raggiungimento di ATO definiti con la primaria necessità di tutela dei grandi corpi idrici lacustri regionali e di salvaguardia dei bacini idrologici riferiti ai corsi d'acqua principali.

 

     Art. 5. (Competenze regionali).

     1. Per indirizzare e coordinare l'attività di Province e Comuni nell'elaborazione dei contenuti della Conferenza di cui all'art. 6, la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, le categorie economicamente interessate e le rappresentanze degli Enti Locali, approva:

     a) la metodologia per l'elaborazione del programma di intervento di cui all'art. 6, comma 1, lettera a);

     b) la metodologia per la redazione del piano finanziario;

     c) gli schemi di convenzione per l'esercizio coordinato delle funzioni di governo dell'ATO e per la scelta della relativa forma organizzativa con specifico riferimento alle modalità con cui esercitare le attività, separando le funzioni gestionali da quelle di coordinamento e di controllo.

 

     Art. 6. (Conferenza).

     1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, ciascun Presidente di provincia promuove con i Comuni ricadenti in ciascun ATO una Conferenza al fine di:

     a) definire i contenuti del programma di intervento previsto dall'ari. 11, comma 3, della legge 36/1994, sulla base della ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, nonché in applicazione dei piani provinciali di risanamento delle acque redatti in attuazione della legge regionale 32/1980 e successive modifiche e integrazioni;

     b) predisporre lo schema di piano finanziario con annesso modello gestionale ed organizzativo e relativa ipotesi tariffaria elaborata sulla base del vigente metodo normalizzato ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 21 della legge 36/1994;

     c) individuare le forme relative all'esercizio coordinato delle funzioni di governo di Provincia e Comuni e ai conseguenti adempimenti connessi al programma degli interventi e alla scelta del modello gestionale;

     d) definire le forme di collaborazione o associazione che i soggetti scelti per la gestione del servizio idrico integrato pongono in essere con enti o associazioni ambientaliste e/o di difesa del consumatore al fine di assicurare un'adeguata tutela del consumatore;

     e) attribuire la funzione di coordinamento dell'ATO;

     f) definire le modalità di partecipazione dei gestori concessionari di servizi idrici, di cui all'art. 10 della legge 36/1994, e dei consorzi di bonifica di cui all'art. 27 della legge medesima, al fine di ponderare e coordinare gli interessi privati con quelli pubblici e sottoscrivere eventuali impegni conseguenti alle decisioni della conferenza;

     g) individuare i parametri oggettivi di carattere economico e gestionale ai fini della determinazione dei soggetti da salvaguardare ai sensi dell'art. 10 della legge 36/1994;

     h) approvare la proposta di convenzione per le finalità di cui agli artt. 9 e 10 della legge 36/1994, da assumere come autonoma opzione, tenendo conto della situazione organizzativa esistente e dell'opportunità di mantenere le gestioni da salvaguardare.

     2. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento della Conferenza.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DEL

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

 

     Art. 7. (Modelli gestionali).

     1. I possibili modelli gestionali ed organizzativi, con riferimento all'art. 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e successive modifiche ed integrazioni e agli artt. 9 e 10 della legge 36/1994, sono determinati dalle convenzioni di cui al precedente articolo 6.

     2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge 36/1994, gli enti locali possono procedere alla gestione del servizio idrico integrato anche mediante una pluralità di soggetti al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondano a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; in tal caso, ai sensi dell'art. 9 della legge 36/1994, nella convenzione di cui al precedente art. 6 vengono individuati i soggetti da salvaguardare.

     3. La individuazione dei soggetti da salvaguardare è subordinata ad una verifica condotta in base a parametri oggettivi di carattere economico e gestionale definiti nella Conferenza di cui all'art. 6, in modo da garantire l'interesse generale dell'ATO ed in ogni caso per assicurare la qualità del servizio e consentire risparmi digestione, tenuto anche conto dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 36/1994.

     4. Sono comunque escluse dalla salvaguardia le gestioni riconducibili alla previsione di cui all'art. 22, comma 3 lettera a), della legge 142/1990.

 

     Art. 8. (Poteri sostitutivi).

     1. Nel caso in cui gli enti locali interessati omettano le deliberazioni ovvero gli atti esecutivi di loro competenza, ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento e contenente un congruo termine a provvedere, esercita i poteri sostitutivi con la nomina di un commissario "ad acta" che provvede all'affidamento della gestione relativa al servizio idrico integrato dell'intero ATO ed agli adempimenti organizzativi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 9. (Tariffa).

     1. La tariffa d'ambito, determinata secondo il metodo, le articolazioni e le modulazioni di cui agli artt. 13 e 14 della legge 36/1994, costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato pagato dall'utenza all'interno del singolo ATO.

     2. In applicazione del principio di solidarietà, nonché della legislazione in materia di tutela e valorizzazione delle zone montane, nelle determinazioni della tariffa sono previste specifiche agevolazioni per i Comuni compresi nel territorio delle Comunità montane così come previsto dall'art. 24, comma 2, della legge 36/1994.

     3. L'Ambito destina una quota della tariffa, non inferiore al 4%, agli interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico dei territori montani. I fondi reperiti sono assegnati alle Comunità montane presenti nel territorio dell'ATO sulla base di specifici accordi di programma coordinati secondo parametri di tutela delle risorse idriche.

 

     Art. 10. (Organo di garanzia).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'art. 21 della legge 36/1994, definisce la struttura di un organo di garanzia ai sensi del comma 5 dell'art. 21 citato, le attribuzioni del medesimo, le modalità operative con cui lo stesso tiene i rapporti con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, con gli ATO e con cui promuove la tutela degli interessi del consumatore.

     2. L'organo di garanzia svolge verifiche e adotta ogni iniziativa utile a garantire i principi di pluralità e libera concorrenza tra i soggetti gestori presenti nei diversi ATO, al fine di evitare fenomeni di monopolio o oligopolio nella gestione del servizio idrico integrato.

     3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'organo di garanzia si avvale delle strutture di cui agli articoli 11 e 12.

 

     Art. 11. (Autorità delle acque).

     1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita la Autorità delle acque per la gestione ottimale delle risorse idriche, di seguito denominata Autorità, con sede presso il settore competente in materia di pianificazione delle acque della Regione.

     2. L'Autorità è l'organo tecnico e di coordinamento della Regione per gli adempimenti connessi alla attuazione della presente legge. L'Autorità, fermi restando i compiti generali di competenza dell'assessorato, fissa i criteri, in particolare, per:

     a) assicurare il rispetto delle normative europee e nazionali in ordine alla trasparenza ed alla comparabilità delle gestioni;

     b) il coordinamento e l'omogeneizzazione delle politiche infrastrutturali e delle scelte strategiche dei singoli ambiti, con particolare attenzione agli ambiti confinanti;

     c) l'individuazione e il controllo delle politiche tariffarie al fine di tutelare l'utenza garantendo, su base regionale, una griglia di tariffazione che non crei disparità;

     d) la scelta delle strategie e della programmazione per assicurare la tutela della risorsa idrica e i miglioramenti della sua qualità.

     3. Dell'Autorità fanno parte:

     a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di pianificazione delle acque, che svolge le funzioni di coordinamento;

     b) 2 esperti nominati su indicazione delle Associazioni lombarde degli imprenditori del settore;

     c) 2 esperti nominati su indicazione dell'ANCI e dell'UPI lombarde;

     d) 4 esperti tecnici, di cui 1 designato dalle associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, nei settori idrogeologico, tecnico-impiantistico, economico-gestionale e igienico-sanitario, nominati su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione delle acque, anche esterni all'amministrazione regionale.

     4. Le funzioni di segretario dell'Autorità sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente designato dal dirigente della struttura stessa.

     5. L'Autorità è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     6. Con l'istituzione dell'Autorità di cui al presente articolo cessano le funzioni del Comitato regionale di coordinamento per la tutela delle acque e del Comitato tecnico di cui agli artt. 13 e 15 della l.r. n. 32/1980 e successive modifiche ed integrazioni.

     7. Ai componenti l'Autorità spettano le indennità e i rimborsi spese determinati ai sensi delle disposizioni regionali in materia di organi collegiali tecnico-consultivi.

     8. L'Autorità dura in carica cinque anni e comunque cessa dalle sue funzioni con il rinnovo del Consiglio regionale.

 

     Art. 12. (Osservatorio regionale).

     1. E' istituito l'Osservatorio regionale dei servizi idrici integrati presso il Settore competente in materia di pianificazione delle acque.

     2. L'Osservatorio regionale, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati in connessione con i sistemi informativi dei soggetti che detengono i dati del settore, svolge su scala regionale le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi in materia di:

     a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

     b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio di servizi idrici;

     c) modelli adottati di organizzazione di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

     d) livelli di qualità dei servizi erogati;

     e) tariffe applicate;

     f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti, l'estensione e lo sviluppo dei servizi.

     3. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono periodicamente all'Osservatorio regionale i dati e le informazioni di cui al comma 2; l'Osservatorio regionale ha altresì facoltà di acquisire direttamente le notizie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

     4. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio regionale effettua elaborazioni finalizzate, in particolare, a:

     a) definire indici di produttività per la valutazione dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

     b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;

     c) definire parametri di valutazione per il controllo delle tariffe praticate;

     d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, ai fini dell'azione di vigilanza a tutela dell'utente;

     e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;

     f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;

     g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato dei servizi idrici.

     5. L'Osservatorio regionale garantisce il proprio supporto agli enti e alle società competenti in materia, ivi compreso l'Osservatorio dei servizi idrici di cui all'art. 22 della legge 36/1994, e assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi dei consumatori.

     6. L'Osservatorio svolge le funzioni di supporlo tecnico dell'organo di garanzia e dell'Autorità di cui agli artt. 10 e 11.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa complessiva di L. 1.000.000.000 di cui:

     a) L. 200.000.000 per la redazione del piano regionale degli usi delle acque di cui all'art. 2, comma 4, nonché per la predisposizione della metodologia di elaborazione dei programmi idrici integrati e dei relativi piani finanziari di cui all'art. 5;

     b) L. 800.000.000 per contributi a Province e Comuni per gli adempimenti connessi all'attuazione delle convenzioni di cui al precedente art. 6.

     2. Alle spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale dei servizi idrici integrati di cui al precedente art. 12, si provvede mediante le somme annualmente stanziate sui capitoli relativi al trattamento economico e previdenziale del personale regionale e sui capitoli relativi alle spese per risorse strumentali diverse di cui all'obiettivo 1.2.5 "Risorse strumentali diverse" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.

     3. Alle spese per il funzionamento dell'Organo di garanzia di cui al precedente art. 10 e dell'Autorità regionale di cui al precedente art. 11, si provvede mediante le somme annualmente stanziate sul capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese".

     4. All'onere di L. 1.000.000.000, per l'esercizio finanziario 1998, di cui al precedente comma 1, si provvede con gli stanziamenti di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, utilizzando all'uopo gli accantonamenti disposti alle voci 4.3.2.1.9741 e 4.3.11.1.9305.

     5. Allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 4, settore 3, obiettivo 2, sono istituiti i seguenti capitoli:

     4.3.2.1.4601 "Spese per la redazione del piano annuale degli usi delle acque e delle metodologie di elaborazione dei programmi idrici integrati e dei relativi piani finanziari" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200.000.000;

     4.3.2.1.4602 "Contributi a province e comuni per l'attuazione delle convenzioni per l'organizzazione dei servizi idrici" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 800.000.000.

 

     Art. 14. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.